TAR Friuli SEz. I sent. 167 del 26 marzo 2008
Acque. Autorizzazione allo scarico nel sottosuolo

La ricorrente impugna le prescrizioni limitative apposte alla autorizzazione allo scarico negli scarichi superficiali del sottosuolo delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dal proprio stabilimento, contenute nell’art. 2 del regolamento autorizzativo e che si ritengono viziate. Il ricorso è stato dichiarato infondato (si ringrazia per la segnalazione F. Mores)
N. 00167/2008 REG.SEN.
N. 00582/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 582 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Salumificio F.Lli Morgante Spa, rappresentato e difeso dall\'avv. Roberto Mete, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R.;

contro

Provincia di Gorizia, rappresentato e difeso dall\'avv. Marina Pisani, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita\' D\'Italia 7;

per l\'annullamento
-della determina Prot. 22203/06 dd. 30 agosto 2006;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 18.7.2007con i quali si impugnano i seguenti atti:

-la sospensione della diffida ai sensi dell\'art. 130 c. 1 lett. a) del D.lgs. 152/2006 prot. 14728/07 dd. 23 maggio 2007 della Provincia di Gorizia, Direzione territorio ed ambiente, notificata in data 24 maggio 2007;


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l\'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Gorizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell\'udienza pubblica del giorno 20/02/2008 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO

La ricorrente impugna le prescrizioni limitative apposte alla autorizzazione allo scarico negli scarichi superficiali del sottosuolo delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dal proprio stabilimento, contenute nell’art. 2 del regolamento autorizzativo e che si ritengono viziate per i seguenti motivi:

1) In merito ai limiti in ingresso.

1.1. violazione di legge ( d. lgs 3.4.2006 n. 152, con particolare riferimento agli artt. 101, 104, 105, 106 e 124 ss – del. Comitato interministeriale 4.2.1977) – violazione dei principi generali in materia di autorizzazioni ambientali –violazione di legge (art. 41 Cost.) – arbitrarietà – illogicità – carenza di potere – incompetenza; nell’assunto che all’art. 2 lett. A) si impone di rilevare e registrare i dati relativi al “ph del liquame in ingresso “ mentre non vi sarebbero limitazioni legislative ai valori e caratteristiche quantitative ai liquami in ingresso in un impianto di depurazione.

1.2. Violazione di legge ( l. 241/90 art. 3 – d.lgs 3.4.2006 n. 152, art. 124) – difetto di motivazione – travisamento – errore di fatto; nell’assunto che tratterebbesi di imposizione che, oltre a non avere supporto normativo, non ha nemmeno specifico supporto motivazionale.

1.3. Eccesso di potere – contraddittorietà – illogicità – difetto di istruttoria e di motivazione – travisamento – cattivo uso della discrezionalità tecnica; nell’assunto che non vi sarebbe alcuna ragione tecnica per imporre una misurazione del ph in entrata dal momento che anni di misurazione avrebbero permesso di appurare che il ph in uscita è prossimo alla neutralità ed assolutamente rispettoso dei limiti tabellari.

2) In merito al monitoraggio di falda

2.1.Violazione di legge ( l. 241/90 art. 3 – d.lgs 152/2006 art. 124) Difetto di motivazione – violazione del principio del minimo mezzo e di proporzionalità – illogicità; nell’assunto che la prescrizione relativa sarebbe incongrua, illogica ed eccessivamente gravosa.

2.2. Eccesso di potere – contraddittorietà – illogicità – difetto di istruttoria e di motivazione – travisamento – errore di fatto; nell’assunto che si tratterebbe anche di prescrizione irrispettosa degli esiti dell’istruttoria perché si riallaccia ad un parere ARPA che era interlocutorio ed era stato reso prima della presentazione del progetto definitivo dell’impianto di subirrigazione. Dopo la presentazione di tale progetto l’ARPA ha rilasciato il nuovo parere prot. 1354/2006 del 20.3.2006 che non contiene più tale prescrizione e quindi non prescrive più alcuna attività di controllo e monitoraggio tramite piezometri, fornendo solo prescrizioni di tipo gestionale.

2.3. Violazione di legge ( art. 3 l. 241/90 – art. 128 d.lgs 152/2006) – difetto di motivazione e di istruttoria – eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica; nell’assunto che tale prescrizione addossa i costi e gli oneri dell’attività di controllo alla ricorrente mentre la legge li farebbe gravare sulla competente autorità e cioè solo sulla provincia.

3) In merito agli oneri di disinfezione

3.1 Violazione di legge ( art. 3 l. 241/1990 – d.lgs 152/2006, allegati alla parte III) – violazione del principio di proporzionalità e del minimo mezzo – difetto di istruttoria e di motivazione – travisamento – errore di diritto; nell’assunto che, nonostante si tratti di scarico industriale, gli viene fatta applicazione anche dei parametri riferiti agli scarichi di acque reflue urbane per il parametro “escherichia coli”.

4) In merito all’impianto di disinfezione

4.1. Violazione di legge (art. 3 l. 241/90. art. 124 nonché allegati alla parte III d.lgs 152/2006) – difetto di motivazione – violazione del principio del minimo mezzo e di proporzionalità – illogicità; nell’assunto che anche la prescrizione di verificare la “torpidità del liquame” non sarebbe prevista dalla tabella 4 all. 5 alla parte III per gli scarichi industriali.

Con atto di motivi aggiunti la ricorrente ha poi impugnato la diffida irrogatale dalla Provincia a provvedere ad ottemperare alle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo, emanata a seguito di un accesso in loco da parte di personale adibito alla vigilanza e non partecipatale.

Sono stati dedotti i seguenti motivi aggiunti:

5.1. Violazione di legge ( artt. 7ss l. 241/90) – violazione del principio del giusto procedimento – illogicità; nell’assunto che non è stato consentito contraddittorio procedimentale prima della diffida, pur trattandosi delle prescrizioni già contestate con ricorso, e si è invece consentito illogicamente l’inoltro di osservazioni dopo il ricevimento della stessa.

5.2. Illegittimità derivata – difetto di motivazione – violazione di legge ( art. 3 l. 241/90 , art. 128 d.lgs 152/2006) – illogicità; nell’assunto che la diffida riguarda la realizzazione degli adempimenti già contestati con il ricorso e quindi sarebbe illegittima per illegittimità derivata e che il termine di 10 giorni imposto per la realizzazione del primo adempimento sarebbe troppo ristretto.

5.3. Difetto di motivazione – violazione di legge ( art. 3 l. 241/90) istruttoria omessa e/o carente; nell’assunto che nulla viene detto in relazione alle contestazioni già mosse in ricorso con riferimento alle medesime prescrizioni al cui adempimento mira la diffida e che anche in relazione a questo il termine di 7 giorni concesso per controdedurre non dimostrerebbe alcun serio intendimento di considerare le osservazioni della ricorrente.

Si è costituita in giudizio la Provincia controdeducendo per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti dei quali viene dedotta anche l’inammissibilità perché rivolti avverso atto endoprocedimentale e prospettanti vizi autonomi, non relativi all’atto in sé ma alla precedente attività amministrativa, in relazione alla quale verrebbero dedotte nuove e autonome censure in elusione del termine decadenziale.

DIRITTO
Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo di gravame il ricorrente ritiene che l’autorizzazione sia viziata laddove impone la rilevazione e registrazione dei dati relativi al PH del liquame in ingresso perché si tratterebbe di adempimento non imposto da alcuna norma e la cui applicazione porterebbe alla conseguenza dell’ illegittima applicazione di sanzioni analoghe a quelle previste esclusivamente per lo sforamento dei limiti in uscita nel caso in cui non fossero eseguiti i rilevamenti in entrata.

Dimentica peraltro il ricorrente che l’autorizzazione ottenuta è un’autorizzazione in deroga ai sensi art. 103 comma 1 lett. C) del d.lgs 152/2006 perché è stato autorizzato a scaricare le acque reflue industriali sullo strato superficiale del sottosuolo, non essendo la zona industriale di Romans d’Isonzo servita da rete fognaria. Pertanto, stante il generale divieto normativo di scaricare al suolo, è evidente che l’autorizzazione eccezionalmente concessa in deroga dovrà contenere tutte le prescrizioni necessarie non solo a ridurre l’inquinamento ma anche, possibilmente, a prevenirlo, come previsto dall’art. 73, comma 2, lett.e) del d.lgs 152/2006.

Del resto l’art. 124 del d.lgs cit. contiene una previsione di ampio respiro per quanto concerne le ulteriori prescrizioni tecniche opponibili all’autorizzazione allo scarico al fine di garantire che lo scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del d.lgs 152/2006.

La prescrizione contestata, logicamente e più che adeguatamente motivata, rientra pertanto sicuramente nell’esercizio del potere tecnico-discrezionale della Provincia, la quale aveva il potere di imporla al fine di perseguire le finalità imposte dalla legge, tanto più che il corpo ricettore dello scarico risulta essere un suolo ad elevata permeabilità, come posto in rilievo nel parere ARPA prot. N. 22018 dd 5.9.2005 e quindi un terreno estremamente vulnerabile.

Come già accennato la motivazione da conto in maniera più che sufficiente delle valutazioni tecniche che l’hanno fatta ritenere opportuna, che non sono, ovviamente, sindacabili in sede giurisdizionale. Ne consegue l’infondatezza anche del motivo 1.2.

Fermo restando che, come già anticipato, le valutazioni espletate dall’amministrazione nell’ambito della propria discrezionalità tecnica sono logicamente e coerentemente motivate e non sono soggette a sindacato giurisdizionale nel merito, l’amministrazione ha anche dimostrato l’infondatezza dell’assunto su cui la ricorrente basa le proprie argomentazioni sub 1.3, documentando come il salumificio Morgante era già stato in passato sanzionato per superamento dei limiti tabellari di concentrazione dei cloruri previsti dall’art. 4 dell’all. 5 del D.lgs 152/99, con verbale di accertamento prot. N. 178/2005 dell’ARPA di Gorizia.

Il ricorrente contesta anche la prescrizione inserita su indicazione dell’ARPA sede di Palmanova che prevede che entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto di autorizzazione venga attivato il monitoraggio della falda tramite la realizzazione di due piezometri, che sarebbe, in buona sostanza, illogica nonché carente di motivazione e di istruttoria perché basata su un parere ARPA meramente interlocutorio e superato dal successivo parere che più non la richiede. Osserva invece il Collegio che la prescrizione di cui trattasi, oltre a rientrare sempre nella discrezionalità tecnica della Provincia come sopra chiarita, è oltretutto supportata da un parere dell’ARPA sede centrale di Palmanova che non è affatto interlocutorio ed è, tra l’altro, stato tempestivamente portato a conoscenza della ricorrente e nemmeno si può ritenere superato dal successivo parere dell’ARPA sede di Gorizia che invece, ovviamente, non mette neppure in discussione le prescrizioni già impartite dalla sede centrale. L’accuratezza e completezza dell’istruttoria procedimentale è poi testimoniata anche dal fatto che ancora in data 13.6.2006 la Provincia si è premurata di chiarire alla ricorrente la sua intenzione di inserire nell’autorizzazione allo scarico la prescrizione in questione come suggerita dall’ARPA del FVG con il parere già notificato alla ricorrente, con ciò dandole ampiamente modo di conoscere in anticipo le intenzioni della Provincia nei confronti delle quali era quindi ampiamente in grado di controdedurre.

Con riferimento alle ultime argomentazioni al riguardo svolte sub 2.3. il Collegio rileva infine che il monitoraggio dell’impianto attraverso i piezometri non sostituisce affatto il controllo di competenza dell’ente preposto, il quale rimane obbligato ad effettuare i controlli sullo scarico ai sensi dell’art. 128 D.lgs 152/2006 a prescindere da qualsiasi controllo effettuato dal gestore dell’impianto. Invece il monitoraggio dell’impianto di subirrigazione è disposto non solo per la tutela del corpo ricettore – che non va dimenticato è un suolo ad elevata permeabilità – ma anche dello stesso gestore che ha tutto l’interesse a dimostrare di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad evitare rischi di inquinamento onde andare esente da responsabilità a tale titolo.

Il terzo motivo di ricorso si appunta sulla prescrizione in cui si fa obbligo alla ricorrente di realizzare entro 90 gg. dalla autorizzazione “un sistema di disinfezione delle acque reflue di cui allo scarico n. 7, adeguato a garantire il rispetto dei limiti di 5.000 ufc/100 ml per il parametro “Escherichia coli”, in accordo con quanto stabilito alla Tabella 3 dell’allegato 5 della Terza parte degli allegati al Dlgs 152/2006”, contestata nell’assunto che lo scarico autorizzato è di tipo industriale e non di tipo domestico e quindi le uniche tabelle da prendere come riferimento dovrebbero essere esclusivamente quelle di cui alla tabella 4 dell’allegato di cui sopra. Anche questa contestazione si rivela peraltro infondata posto che allo scarico in questione confluiscono non solo le acque reflue industriali ma anche le acque reflue assimilate a quelle domestiche derivate dai servizi igienici degli uffici e dei reparti di produzione e le acque meteoriche di dilavamento.

Infine, con il quarto motivo di ricorso, viene contestato l’inserimento tra le prescrizioni relative ai sistemi di rilevamento e registrazione in continuo, con conservazione dei dati registrati, del parametro di ”torpidità” del liquame allo scarico, perché si tratterebbe di parametro non previsto dalla tabella 4 allegato 5 della parte terza del Dlgs 152/2006. Anche a questo riguardo il Collegio osserva che in base al comma 10 dell’art. 124 del Dlgs 152/2006 l’amministrazione può inserire nell’autorizzazione, in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni locali dell’ambiente interessato, tutte le prescrizioni tecniche volte a garantire che non vi sia pregiudizio del corpo ricettore e quindi, nel caso di specie, di un terreno particolarmente a rischio data la sua elevata permeabilità.

Passando all’esame dei motivi aggiunti impugnatori rivolti avverso la diffida al rispetto delle prescrizioni previste dall’atto di autorizzazione e che, al sopralluogo del 15.5.2007, erano risultate non poste in essere, il Collegio preferisce prescindere dalle eccezioni di inammissibilità dato che anche i motivi aggiunti sono infondati nel merito.

Nessun fondamento ha anzitutto la censura di violazione dell’art. 7 della l. 241/90 dal momento che il sopralluogo è stato effettuato in contraddittorio con i tecnici della ditta ricorrente ed il suo stesso legale. E’ stata quindi sicuramente assicurata la più ampia partecipazione procedimentale della ricorrente che, essendo stata posta a conoscenza più che tempestivamente del rilievo delle prescrizioni non adempiute doveva sicuramente aspettarsi la diffida ad adempiervi, trattandosi – nella vigenza dell’autorizzazione che le prevedeva come obbligatorie – di atto dovuto. E’ tra l’altro da rilevare che la diffida non costituisce neppure l’atto conclusivo del procedimento e non era tenuta ad essere preceduta da alcuna concessione di termine per controdeduzioni, termine che invece è stato correttamente concesso dopo il suo invio. E’ poi evidente che, trattandosi di prescrizioni tutt’altro che di nuova imposizione perché risalenti ancora al provvedimento autorizzativo, i termini concessi si rivelano più che congrui, né l’amministrazione poteva ritenersi in qualche modo tenuta a controdedurre in tale sede rispetto alle contestazioni mosse a tali prescrizioni con il ricorso giurisdizionale; infatti la pendenza del ricorso, in assenza di concessione di misure cautelari, non esonerava certamente la ricorrente dall’osservanza di prescrizioni esecutive né imponeva all’amministrazione di giustificare in qualche modo la doverosa pretesa al rispetto delle stesse.

Per tutte le ragioni in precedenza esposte sia il ricorso che i motivi aggiunti sono infondati e da respingere.
Le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 20/02/2008 con l\'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Vincenzo Farina, Consigliere
 

 

L\'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO