TAR Veneto Sez. III n. 1595 del 13 novembre 2023
Acque.Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato

Gli atti con cui l’Autorità d’Ambito si determina in materia di tariffa del gestore della rete idrica sono atti meramente istruttori destinati a confluire in provvedimenti finali di competenza dell’ARERA: di conseguenza la loro censura innanzi al Tar di riferimento territoriale non è ammissibile in quanto una eventuale statuizione di questo Giudice determinerebbe una sostanziale elusione dell’art. 14, comma 2, c.p.a. che prevede, in subiecta materia, la competenza funzionale inderogabile del Tar per la Lombardia, sede di Milano (segnalazione e massima Avv. E. Gaz)

Pubblicato il 13/11/2023

N. 01595/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00423/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 423 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Costruzioni Dondi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Paparo, Francesco Paolo Tronca e Fabrizio Pietrosanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consiglio di Bacino Veneto Orientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Gaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Società Piave Servizi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Minnei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

quanto al ricorso introduttivo,

per l’annullamento;

- “della nota del Consiglio di Bacino Veneto Orientale prot. 123 in data 1 febbraio 2018, a firma del Direttore dott. Battaglia, avente ad oggetto ‘Tariffa dei servizi del depuratore di Motta di Livenza resi da Costruzioni Dondi s.p.a. Richieste di integrazioni”;

- “di ogni atto presupposto e preparatorio, conseguente e comunque connesso, e segnatamente di tutti i non conosciuti atti facenti parte dell’istruttoria che ha condotto all’adozione della determinazione n. 123/2018 impugnata in principalità”;

quanto ai primi motivi aggiunti,

per l’annullamento:

- delle determinazioni di Piave Servizi s.p.a. di cui a) alla nota prot. n. 36264 del 21 dicembre 2021; b) alle note prot. n. 2106 del 21 gennaio 2022, del 14.4.2021 n. 11075 e del 20.6.2019 n. 11700;

- della determinazione di cui alla nota del Consiglio di Bacino Veneto Orientale n. 6 del 14.1.2022 prot. n. 38;

- della determinazione di cui alla nota del Consiglio di Bacino Veneto Orientale n. 1084 del 28.12.2021;

- della determinazione di cui alla nota del Consiglio di Bacino Veneto Orientale n. 1055 del 14.12.2021;

- della determinazione di cui alla nota del Consiglio di Bacino Veneto Orientale n. 1009 del 29.11.2021;

- della delibera dell’Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino Veneto Orientale n. 15 del 26.11.2021 prot. n. 989;

- della determinazione di cui alla nota del Consiglio di Bacino Veneto Orientale n. 996 del 25.11.2021;

per l’accertamento del corretto prezzo-corrispettivo del servizio già svolto dalla ricorrente, ovvero per l’accertamento della mancata copertura dei costi sostenuti per i servizi e gli investimenti realizzati, nonché per la definizione delle congrue modalità di reintegro delle somme dovute nel rispetto del sinallagma contrattuale e delle norme di riferimento;

e per la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno ingiusto;

quanto ai secondi motivi aggiunti,

per l’annullamento:

- delle determinazioni del monopolista gestore in house (SISP s.r.l. poi incorporata per fusione in Piave Servizi s.p.a.) recepite e fatte proprie dall’AATO - Consiglio di Bacino Veneto Orientale, quali riportante nella pec dell’11.5.2016 (prot. ARERA) 16365/A, acquisita (a seguito di accesso agli atti) con nota pec ARERA del 4.2.2022;

- degli atti e provvedimenti, conseguentemente viziati con particolare riferimento alla delibera dell’Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino Veneto Orientale n. 3 del 29.4.2016, al relativo aggiornamento della Convenzione tra AATO e Piave Servizi s.p.a., al piano economico degli interventi ed al piano economico finanziario 2016-2019;

- delle determinazioni del Consiglio di Bacino Veneto Orientale di cui alle note n. 52 del 26.1.2022 e n. 60 del 28.1.2022;

- delle determinazioni contenute nelle note Piave Servizi s.p.a. n. 4741 del 14.2.2022 e n. 5714 del 23.2.2022;

per l’accertamento:

- del corretto prezzo-corrispettivo del servizio già svolto dalla ricorrente;

- della mancata copertura dei costi sostenuti per i servizi e gli investimenti realizzati;

- delle congrue modalità di reintegro delle somme dovute nel rispetto del sinallagma contrattuale e delle norme di riferimento;

nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno ingiusto;

quanto ai terzi motivi aggiunti,

“per l’annullamento, in parte qua:

- della delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 4 del 29 luglio 2022 …;

- della delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 5 del 29 luglio 2022 …;

- della delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 7 del 29 luglio 2022;

- delle determinazioni di AATO, nonché quelle presupposte del Gestore, con cui sono stati elaborati e, indi, trasmessi ad ARERA i ‘dati, gli atti e i documenti relativi al gestore sopra menzionato, trasmessi dal Consiglio di Bacino Veneto Orientale, in data 7 ottobre 2020 ai fini della predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio … e 4 agosto 2022 ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2022 e 2023 …; le successive integrazioni e i conseguenti aggiornamenti dei dati, degli atti e dei documenti di cui al precedente alinea, trasmessi dal citato Ente di governo dell’ambito, da ultimo in data 16 settembre 2022, dati non noti alla ricorrente e appresi dalla delibera ARERA n. 27 settembre 2022 n. 458/2022/R/IDR”;

quanto ai quarti motivi aggiunti,

“per l’annullamento, in parte qua:

- della delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 19 del 21 dicembre 2022 recante ‘Costruzioni Dondi s.p.a. aggiornamento biennale 2022-2023 ai sensi delle delibere ARERA 580 2019/R/IDR, 639 2021/R/IDR e 229 2022/ R/IDR’”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Bacino Veneto Orientale e della Società Piave Servizi S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Nel Comune di Motta di Livenza il servizio idrico integrato vede una situazione di sovrapposizione di gestioni in quanto: la gestione della fognatura e depurazione spetta a Costruzioni Dondi s.p.a.; la gestione dell’acquedotto è affidata a Piave Servizi (ciò in virtù della deliberazione dell’Assemblea del competente Ente di Governo d’Ambito, Consiglio di Bacino - ‘Veneto Orientale’ n. 2 del 21/02/2007, a seguito della quale, in data 29 maggio 2008, è stata sottoscritta la relativa Convenzione così come confermata con deliberazione dell’Assemblea dell’Ente di governo dell’ambito n. 7 del 28 marzo 2014).

Precisamente, con il contratto del 30 giugno 2003, rep. n. 5289, il Comune di Motta di Livenza ha affidato in concessione a Costruzioni Dondi s.p.a. “la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione del nuovo impianto di depurazione, delle pertinenze, del collettore di adduzione, dei sollevamenti e degli impianti di grigliatura, compresa la loro manutenzione per la durata della convenzione fissata in anni 25 dalla stipulazione della stessa (cioè fino al 29.06.2028). … La gestione del servizio di collettamento fognario e depurazione a favore del Comune di Motta di Livenza è stata avviata da parte di Costruzioni Dondi all’inizio del 2006. Successivamente, a partire dal 2011, Piave Servizi s.r.l., subentrata nella gestione del servizio idrico integrato della parte di sua competenza del perimetro dell’ATO Veneto Orientale, ha affidato tramite convenzione a Costruzioni Dondi la ricezione e trattamento presso l’impianto di depurazione di Motta di Livenza dei reflui provenienti dalla fognatura pubblica del Comune di Gorgo al Monticano, compresa la gestione e manutenzione del tratto di fognatura pubblica che dal confine del territorio del Comune di Gorgo al Monticano convoglia le acque reflue della fognatura pubblica di quest’ultimo fino all’esistente fognatura del Comune di Motta di Livenza, afferente al relativo impianto di depurazione” (così la relazione al PEF di Costruzioni Dondi s.p.a., allegata alla nota del 25 dicembre 2017).

Successivamente, in occasione dell’affidamento al gestore Piave Servizi del servizio idrico integrato nel territorio dell’A.T.O. “Veneto Orientale” – sub ambito c.d. “sinistra Piave”, la concessione stipulata fra il Comune di Motta di Livenza e Costruzioni Dondi s.p.a. (fino al 29 giugno 2028) per il servizio di fognatura e depurazione delle acque di Motta di Livenza, venne salvaguardata (l’art. 17 della convenzione stipulata nel 2008 tra l’Autorità d’Ambito territorialmente ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato Piave Servizi stabilisce infatti che: “1. Il Gestore ha l’obbligo di coordinare ed organizzare le proprie attività in armonia con le ditte che, in virtù di un contratto specifico di appalto o di concessione, gestiscono porzioni del S.I.I. 2. Il Gestore prende atto che esistono nell’A.T.O. servizi affidati dai Comuni in concessione a terzi e che, pertanto, i suddetti appalti sono mantenuti fino a scadenza ai sensi dell’art. 172, comma 5, del d. lgs. n. 152/2006. In particolare il Gestore prende atto del servizio effettuato nel Comune di Motta di Livenza dalla Costruzioni Dondi s.p.a. di Rovigo, Ditta aggiudicataria a seguito di gara pubblica e concessionaria di lavori pubblici con contratto rep. n. 5289 del 30/06/2003 … per la realizzazione e la gestione del nuovo impianto di depurazione comunale, delle pertinenze della rete fognaria, del collettore di adduzione, dei sollevamenti e degli impianti di grigliatura”).

Per ragioni di chiarezza fattuale va precisato, ancora, che a partire dal 2011, Piave Servizi, subentrata nella gestione del servizio idrico integrato della parte di sua competenza del perimetro del Consiglio di Bacino - Veneto Orientale, ha affidato tramite convenzione – formalizzata in data 02 marzo 2016 - a Costruzioni Dondi s.p.a. il servizio di ricezione e trattamento presso l’impianto di depurazione di Motta di Livenza dei reflui provenienti dalla fognatura pubblica del Comune di Gorgo al Monticano.

Sotto quest’ultimo profilo, pertanto, Costruzione Dondi s.p.a. rende il servizio in favore del Comune di Gorgo non già in virtù di una concessione salvaguardata, bensì di una convenzione con Piave Servizi.

Risulta, quindi, una situazione di sovrapposizione delle gestioni nel territorio mottese: si cumulano, infatti, la gestione dell’acquedotto, in capo a Piave Servizi, e la gestione (separata) della fognatura e depurazione in capo a Costruzioni Dondi s.p.a., la quale talvolta riveste la veste di concessionario salvaguardato (per il territorio di Motta di Livenza) e talaltra quella di gestore in convenzione (per il territorio di Gorgo al Monticano).

Ciò precisato, la presente controversia inerisce la questione concernente la determinazione della tariffa di Costruzioni Dondi s.p.a.

Va al riguardo evidenziato che il sistema tariffario del servizio idrico integrato è stato più volte modificato e/o aggiornato ferma, come meglio si puntualizzerà nella parte motiva, la competenza dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico (AEEGSI), oggi Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA), nella determinazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato.

E così:

- per gli anni 2012-2013, per le gestioni “Metodo Normalizzato” (quelle conformi alla l. n. 36/1994 e al d. lgs, n. 152/2006 e per la vendita di servizi all’ingrosso) vale il “Metodo Tariffario Transitorio” (MTT), secondo le deliberazioni dell’Autorità̀ n. 585/2012/R/IDR del 28.12.2012 e n. 459/2013/R/IDR del 17.10.2013;

- per gli anni 2014/2015 opera il “Metodo Tariffario Idrico” (MTI), giusta delibera dell’Autorità n. 643/2013 del 27.12.2013;

- per gli anni 2016-2019 si applica il “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio – MTI-2” (MTI–2), approvato con delibera n. 664/2015/R/IDR del 28.12.2015 e aggiornata, per il periodo 2018-2019, con delibera n. 918/2017/R/IDR del 27.12.2017;

- per gli anni 2020-2023 si applica il MTI-3 di cui alla delibera 580/2019/R/IDR del 27/12/2019, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI – 3”.

Chiarita la cornice normativa di riferimento e tornando, quindi, al fatto per cui è causa, con delibera del 19 maggio 2016 n. 251/2016/R/IDR, l’AEEGSI ha approvato le tariffe per il servizio idrico integrato proposte dal Consiglio di Bacino Veneto Orientale “tranne che per la tariffa proposta per l’ambito di gestione di Piave Servizi s.r.l., con specifico riferimento alla voce di acquisto all’ingrosso dalla società Costruzioni Dondi s.p.a.” (nota prot. n. 711 del Consiglio di Bacino del 04/08/2016).

Precisamente, l’AEEGSI ha ritenuto che, “con riguardo alla predisposizione tariffaria trasmessa per Piave Servizi S.r.l., [fosse] necessario procedere alla correzione degli elaborati proposti dall’Ente di governo dell’ambito, con riferimento alle voci di costo di acquisto all’ingrosso dalla società Costruzioni Dondi S.p.a., come segue: - applicando provvisoriamente, per la medesima società Costruzioni Dondi S.p.a., un coefficiente ϑ pari a 1, nelle more dell’acquisizione degli ulteriori elementi necessari alla determinazione del relativo moltiplicatore tariffario”.

In ossequio a tale delibera, che, come si evince dal virgolettato, ha congelato la posizione di Costruzioni Dondi s.p.a. alla tariffa base, abilitando provvisoriamente solo la corresponsione della stessa (appunto, a coefficiente ϑ pari a 1) e rinviando l’eventuale definizione del moltiplicatore tariffario “all’acquisizione di ulteriori elementi necessari alla determinazione del relativo moltiplicatore tariffario”, il Consiglio di Bacino ha evidenziato a Costruzioni Dondi S.p.A., con nota del 04 agosto 2016, la necessità di “1. correggere gli elaborati proposti dal Consiglio di Bacino con delibera di assemblea 3 del 29/04/2016 (nel frattempo applicandosi le misure provvisorie disposte dall’AEEGSI); 2. elaborare e sottoscrivere un accordo fra questo Consiglio di Bacino, Piave Servizi s.r.l. e Costruzioni Dondi s.p.a. ai sensi dell’art. 16 della convenzione tipo approvata dall’AEEGSI”.

A tal fine, il Consiglio di Bacino ha invitato “la ditta Costruzioni Dondi s.p.a. a trasmettere … tutti i dati necessari per la correzione tariffaria richiesta dall’AEEGSI, avvertendo che, nelle more, dovrà essere applicata la tariffa determinata secondo quanto disposto con la citata delibera AEEGSI 251/19.5.2016”.

In data 28 dicembre 2017, Costruzioni Dondi s.p.a., ha trasmesso una serie di documenti palesando l’intenzione di “fornire all’ente di governo dell’ATO i dati necessari per la correzione della tariffa dei servizi di fognatura e depurazione resi con le infrastrutture gestite in Motta di Livenza a favore di Piave Servizi s.r.l. per la loro validazione secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi di investimento e di esercizio”.

Il Consiglio di Bacino, ritenendo i documenti presentati da Costruzioni Dondi s.p.a. (segnatamente quelli costitutivi del PEF, piano economico finanziario) carenti, ha richiesto, con la nota prot. n. 123 del 01/02/2018 alcune integrazioni; in particolare, il Consiglio di Bacino: a) ha chiesto “di compilare il PEF fino alla data di fine concessione”; b) ha rilevato che “il moltiplicatore tariffario ϑ è superiore al limite massimo annuale, pertanto, come previsto nei commi 4 e 5 dell’art. 3 della deliberazione dell’AEEGSI n. 664 del 2015 risulta necessario che sia accertata la validità di tutti i dati forniti”; c) ha chiesto “di fornire la documentazione a supporto dei dati contabili dalla quale si evincano: tutti i costi utilizzati nella determinazione dei corrispettivi tariffari e tutti i cespiti inseriti per il calcolo della RAB ante 2013”; d) ha osservato che “con la stessa deliberazione 251/2016 l’Autorità, riferendosi alle tariffe 2016-2019, indica l’applicazione di un coefficiente ϑ provvisorio pari a 1; pertanto appare corretto che la nuova tariffa sia applicate dall’anno 2016 in avanti, senza il recupero dei conguagli degli anni precedenti”.

L’atto in questione, con il ricorso introduttivo, è stato impugnato dalla ricorrente la quale lamenta:

a) la «Violazione e falsa applicazione del principio interno ed europeo del full cost recovery in materia di tariffa dei servizi idrici. Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di conguagli tariffari stabiliti dalle deliberazioni dell’AEEGSI (oggi ARERA) n. 585/2012, n. 643/2013, n. 664/2015. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione», ponendosi la determinazione del Consiglio di Bacino in contrasto con i principi dell’integrale copertura dei costi e corresponsione della giusta tariffa ex artt. 141 e ss. d.lgs. n. 152/2016, 2 e 3 DPCM 20.7.2012 e 9 della direttiva della Commissione Europea 2000/60/CE, con conseguente deficit istruttorio e motivazionale in danno e pregiudizio dei diritti riconosciuti dal legislatore in favore del grossista.

2. la «violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione», rilevando come unilateralmente il Consiglio di Bacino abbia arrecato «una diretta ed irreversibile incisione della sfera del destinatario (consistente nella negazione dei conguagli per gli anni antecedenti al 2016), senza aver consentito, tramite idoneo avvio del relativo procedimento, la necessaria partecipazione procedimentale al soggetto inciso» e senza aver adottato il necessario preavviso di rigetto.

Si è costituita, con memoria depositata in data 12 giugno 2019, la controinteressata Piave Servizi s.p.a. eccependo:

a) l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui evoca in giudizio Piave Servizi s.p.a. in quanto quest’ultima non decide in proprio ma si limita a dare esecuzione alle determinazioni dell’ARERA;

b) l’inammissibilità del ricorso per difetto di competenza funzionale del T.A.R. adito;

c) l’irricevibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’atto presupposto;

d) l’inammissibilità del ricorso per non essere stato evocato in giudizio un contraddittore necessario ossia l’ARERA, con conseguente violazione dell’art. 41 c.p.a.

Successivamente alla proposizione del ricorso, l’ARERA ha approvato, con la deliberazione n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019, il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, definendo il procedimento e i termini da rispettare per la predisposizione delle proposte tariffarie.

Conseguentemente, il Consiglio di Bacino, con la deliberazione n. 15 del 26 novembre 2021, ha: predisposto la tariffa per il terzo periodo regolatorio MTI-3 riscontrando che “la documentazione trasmessa da Costruzione Dondi è pervenuta successivamente al termine fissato da ARERA per la determinazione della tariffa 2020-2023 (31/07/2020)”; calcolato i conguagli relativi ai primi tre metodi tariffari 2012/2013, 2014/2016 e 2016-2019, precisando di non avere la “facoltà di farli recuperare nel calcolo delle tariffe future in quanto violerebbe il principio di irretroattività delle tariffe vigenti in materia”.

Ne è seguita la richiesta di Costruzione Dondi s.p.a. di vedersi riconoscere i conguagli relativi ai primi tre metodi tariffari.

A tale richiesta hanno replicato sia Piave Servizi che il Consiglio di Bacino.

La prima ha rilevato che, alla luce dell’art. 7.2, lett. b) della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR, “nelle more del provvedimento che assumerà l’ARERA sulla proposta tariffaria di cui alla deliberazione in oggetto [ndr, si intende quella del Consiglio di Bacino n. 15/2021], Costruzione Dondi possa addebitare la sola differenza tra la tariffa (capata) approvata dall’EGA … e la tariffa applicata ad oggi” (v. nota del 21/12/2021, prot. 36264); Piave Servizi ha precisato inoltre che “così come previsto dalla vigente disciplina in materia tariffaria, l’eventuale scostamento (positivo o negativo) a seguito di un diverso volume di fatturazione a consuntivo per gli anni 2020 e 2021, rispetto a quello alla base della determinazione del Vincolo ai Ricavi del Gestore (VGR) e conseguentemente del θ 2020 e 2021 (ovvero i metri cubi 2018 e 2019), sarà oggetto di conguaglio nel VGR rispettivamente 2022 e 2023 e, specificamente, andrà a valorizzare la componente Rc come previsto dall’art. 27, Allegato A, della citata deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR, o come successivamente modificato da quest’ultima con l’emanazione dell’aggiornamento del Metodo Tariffario Idrico pe r il terzo periodo regolatorio (MTI- 3)”; infine, quanto al servizio di fognatura e depurazione servente il territorio di Gorgo al Monticano, Piave Servizi ha puntualizzato che “con riferimento agli scostamenti ex art. 5 della vigente convenzione del 02/03/2016 per il convogliamento e trattamento delle acque reflue della fognatura pubblica di Gorgo al Monticano all’impianto di depurazione di via Callunga, in Comune di Motta di Livenza, … come i relativi valori e conteggi siano ancora, ad oggi, oggetto di contraddittorio e pertanto gli stessi, sino al confronto e concorde individuazione richiesti ancora con nota pec pro. n. 22613 del 30/07/2021, per la quale si coglie l’occasione per sollecitarne il riscontro, non possano essere inseriti nel suddetto conguaglio” (v. nota del 21/12/2021, prot. 36264).

L’Ente di governo dell’ambito, invece, si è limitata a ribadire che i conguagli riferiti ai primi tre metodi tariffari (2012-2013, 2014-2015, 2016-2019) non potevano essere allo stato recuperati alla luce della delibera dell’Autorità n. 251/2016/R/IDR.

La ricorrente ha così proposto i primi motivi aggiunti, con annessa domanda di condanna al risarcimento del danno ingiusto ex art. 30 c.p.a., lamentando:

a) in via derivata, gli stessi vizi fatti valere con il ricorso introduttivo;

b) in via autonoma, il vizio di “eccesso di potere per sviamento. Violazione delle norme nazionali e comunitarie in materia di società pubbliche in house, affidamento diretto e controllo analogo (art. 18 d.lgs. n. 175/2016; art. 5 e 192 d.lgs. n. 50/2016). Abuso del monopolista gestore del servizio idrico integrato con affidamento diretto (art. 2597 e ss. c.c.; art. 3 l. n. 287/1990)”, in quanto Piave Servizi, con la nota n. 36264 del 21.12.2021, avrebbe disatteso le decisioni dell’ente concedente e controllore in house, andando oltre le proprie prerogative e sovvertendo i rapporti tra controllato e controllore, così da far venir meno i requisiti dell’affidamento diretto;

c) sempre in via autonoma, il vizio di “Eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria. Violazione di legge e in particolare degli artt. 1, 3 e 6 della L. n. 241/1990 nonché dell’art. 2943 c.c. - Violazione dell’art. 1657 c.c. - Violazione e falsa applicazione del principio interno ed europeo del full cost recovery in materia di tariffa dei servizi idrici. - Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di conguagli tariffari stabiliti dalle deliberazioni dell’ARERA. - Violazione degli articoli 141 e ss., 154, 155 e art. 156, d.lgs. n. 152/2016, degli art. 2 e art. 3, DPCM 20.7.2012, dell’art. 9 della direttiva della Commissione Europea 2000/60/CE”, in quanto “per effetto delle interferenze di Piave Servizi, a volte dichiara all’ARERA che il gestore salvaguardato avrebbe rinunciato ai diritti (senza tuttavia rinvenirsi tale atto nel procedimento), a volte dichiara che la documentazione è incompleta (senza però elencare cosa manca e cosa ancora occorre produrre) a volte dimentica che pende il giudizio dal 2018 di richiesta e riconoscimento del corrispettivo con interruzione-sospensione della prescrizione”;

d) ancora in via autonoma, il vizio di “Eccesso di potere per contraddittorietà interna e sviamento. Violazione dei principi in materia di tariffa, corrispettività, integrale copertura dei costi di cui agli artt. 154, 155 e 156 TUA”, non potendo il Consiglio di Bacino, una volta riconosciuto l’ammontare del credito, negare il suo soddisfo.

Sui primi motivi aggiunti si è costituita, con memoria depositata in data in data 17 febbraio 2023, Piave Servizi Spa riproponendo le eccezioni in rito già sollevate in relazione al ricorso introduttivo.

Successivamente, a seguito di accesso agli atti presso l’ARERA, la ricorrente Costruzioni Dondi ha acquisito la pec dell’11.5.2016, trasmessa dal Consiglio di Bacino all’ARERA, sulla cui base ha redatto il secondo ricorso per motivi aggiunti ritenendo la stessa un elemento comprovante il fatto che “la regolazione tariffaria Arera sia stata, invero, impropriamente impiegata dal gestore in house per ‘catturare’ il controllore-concedente Aato Veneto Orientale, con conseguente venire meno dei presupposti legittimanti – sia per la normativa nazionale che UE – l’affidamento diretto, circostanza rilevante peraltro ai fini di cui all’art. 21-bis l.n. 287/1990”.

Sui tali secondi motivi aggiunti si è costituita Piave Servizi Spa, con memoria depositata in data 31 novembre 2023, rilevando in via d’eccezione che la ricorrente, con tale nuovo mezzo di impugnazione, grava tardivamente un atto privo di natura provvedimentale lamentando in buona sostanza di apprendere dalla pec dell’11.5.2016 quanto già emerge chiaramente dalla delibera ARERA n. 251/2016/R/IDR, alla quale però ha fatto acquiescenza.

Successivamente, l’ARERA, con deliberazioni n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR, ha emanato l’aggiornamento tariffario MTI-3 per il biennio 2022-2023.

Conseguentemente Piave Servizi ha presentato, per la quota di SII che eroga (non per quella curata da Dondi Costruzioni s.p.a.), l’aggiornamento tariffario MTI-3 ai fini della predisposizione tariffaria dell’Ente di governo dell’ambito.

Con deliberazione n. 7/2022, gravata con i terzi motivi aggiunti, l’Assemblea d’Ambito dell’Ente di governo dell’ambito “Veneto Orientale” ha fatto proprio tale aggiornamento tariffario.

L’aggiornamento tariffario MT I -3 per il biennio 2022-2023 presentato da Piave Servizi è poi stato approvato da ARERA con la deliberazione n. 458/2022/R/IDR (non gravata).

Si ribadisce, per ragioni di chiarezza espositiva, che le delibere appena menzionate non riguardano la tariffa di Costruzioni Dondi s.p.a. ma quella di Piave Servizi.

La ricorrente, ritenendo le determinazioni implicite del Consiglio di Bacino e di Piave Servizi ricavate dai dati trasmessi dal Consiglio di Bacino ad ARERA ai fini dell’approvazione tariffaria per il terzo periodo regolatorio e dell’aggiornamento tariffario 2020-2023 per la gestione di Piave Servizi (approvazione, come si è detto, avvenuta con la delibera ARERA n. 458/2022/R/IDR, non gravata), le impugna con il terzo ricorso per motivi aggiunti dolendosi della illegittima relazione fra il Consiglio di Bacino e Piave Servizi (già costituente l’autonomo motivo di ricorso dei secondi motivi aggiunti) nonché la mancata interlocuzione con Piave Servizi nell’iter diretto alla predisposizione/aggiornamento e poi all’approvazione della tariffa di Piave Servizi.

Si costituisce sul terzo ricorso per motivi aggiunti Piave Servizi Spa, con memoria depositata in data 28 novembre 2022, con la quale, oltre a riproporre tutte le questioni in rito già illustrate, eccepisce l’inammissibilità del secondo e terzo ricorso per motivi aggiunti in quanto “le asserite violazioni della disciplina antitrust non hanno nulla a che vedere con le istanze tariffarie avanzate col ricorso introduttivo ed oggetto del presente giudizio”.

Medio tempore, il Consiglio di Bacino, con richiesta del 30 maggio 2022, ha sollecitato la ricorrente a comunicare una serie di dati mancanti segnalando “che tale documentazione costituisce elemento necessario alla validazione dei dati rendicontati e dunque all’aggiornamento tariffario”.

L’ARERA in data 20 ottobre 2022 ha inviato al Consiglio di Bacino una diffida ad adempiere, riscontrata da quest’ultimo con una nota del 21 novembre 2022, nella quale si precisa che: “In relazione alla Vostra diffida assunta con atto prot. n. 52037 del 20 ottobre 2022, lo scrivente Consiglio segnala di aver provveduto con varie note a reiterare richieste collaborative alla interessata società Costruzioni Dondi S.p.a. di tempestiva e congrua produzione documentale di quanto di sua spettanza. In particolare, nella nota n. 997 del 27/10/2022 veniva espressamente richiamato il mancato riscontro della precedente nota n. 595 prot. del 30/5/2022 con cui – da un lato – si rimarcava come la documentazione richiesta costituisse elemento necessario alla validazione dei dati rendicontati e – da altro lato – come vi fosse urgenza di disporre delle risultanze non appena completate. A seguito di detta nota sollecitatoria del 27/10 u.s., il gestore Costruzioni Dondi s.p.a. ha formalizzato in data 04/11/2022 un inoltro della documentazione pertinente la determinazione della tariffa. Alla luce di un primo esame di quanto inviato, questo Consiglio di Bacino ha richiesto alcune necessarie integrazioni (anche ri-sottolineando l’essenzialità delle stesse) con nota prot. n. 1037 del 11/11/2022, come del resto Vi è noto trattandosi di corrispondenza estesa per conoscenza anche alla Vostra Autorità. In data 16/11/2022 il gestore ha eseguito un secondo invio parziale di quanto richiesto per cui – allo stato – la relativa procedura permane ancora in uno stadio di necessario approfondimento istruttorio in vista del nostro seguito di competenza. Di conseguenza, questo Consiglio di Bacino si sta prontamente attivando per l’elaborazione della tariffa contando di approdare alla successiva fase deliberative di approvazione entro la prima decade del prossimo mese di dicembre 2022, il tutto se -e a condizione che- l’interessata società Costruzioni Dondi s.p.a. provveda con ogni consentita urgenza al definitivo e completo riscontro in ordine a tutti i dati necessari e ripetutamente richiesti”.

Nel frattempo, Costruzione Dondi s.p.a. ha sollecitato il Consorzio, con istanza datata 8 novembre 2022, ad attivare i poteri di autotutela richiamando, a sostegno della propria pretesa, un precedente della Corte di Cassazione (espresso nell’ordinanza n. 29593/2022).

Infine, l’Ente di governo dell’ambito, ritenendo che la società Costruzioni Dondi s.p.a. abbia presentato la documentazione completa ai fini dell’aggiornamento tariffario biennale relativo al periodo 2022/2023, l’ha approvato con la delibera n. 19/2023, rettificando, tuttavia, alcuni dati proposti da Costruzioni Dondi s.p.a.; in particolare, dopo aver rilevato come non fosse corretto “l’importo di conguaglio afferente all’applicazione dei theta 2020 e 2021, per come disposto dall’art. 7.1 della Delibera 580/2019/R/idr”, “ha provveduto al ricalcolo degli importi e provveduto a non considerare le differenze nel conteggio corrispettivi da vendita servizi ingrosso, per gli importi sopra richiamati, che dovranno essere fatturati da Dondi Costruzione a Piave Servizi”.

Sulla base della delibera n. 19/2023 dell’Ente di governo dell’ambito, l’ARERA ha determinato la tariffa relativa a Costruzioni Dondi s.p.a. relativamente al periodo 2022/2023 con provvedimento impugnato dalla ricorrente innanzi al TAR Lombardia, sede di Milano.

La presupposta delibera n. 19/2023, invece, è stata impugnata con il quarto ricorso per motivi aggiunti a mezzo del quale la ricorrente lamenta:

a) la mancata risposta da parte dell’Ente di governo dell’ambito all’istanza di autotutela formulata in data 8 novembre 2022;

b) il mancato recepimento da parte dell’Ente di governo dell’ambito dell’orientamento espresso dalla Cassazione nel precedente richiamato con l’istanza finalizzata all’attivazione dei poteri di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies l. 241/1990.

Con memoria depositata in data 28 luglio 2023, Piave Servizi ha provveduto a costituirsi sul quarto ricorso per motivi aggiunti Piave Servizi, opponendosi all’accoglimento dello stesso.

Il successivo 8 settembre 2023 è pervenuta, infine, la costituzione del Consiglio di Bacino il quale ha sollevato le medesime eccezioni già proposte dalla controinteressata.

La causa, infine, è stata chiamata alla pubblica udienza dell’11 Ottobre 2023 ed ivi trattenuta in decisione.

Come già evidenziato, la competenza finale dell’approvazione della tariffa e delle sue variazioni spetta all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

Invero, l’articolo 154, co. 4, del d.lgs. n. 152/06 (come modificato dall’articolo 34, co. 29, del decreto legge 179/12) dispone che: “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”.

L’applicabilità di tale disposizione alla fattispecie in esame è, del resto, confermata dal contratto rep. n. 5289 del 30.06.2003, relativo, come si è visto al servizio di depurazione e fognatura in Motta di Livenza gestito Costruzioni Dondi s.p.a., che, all’art. 15 in tema di “corrispettivi”, stabilisce: “la controprestazione economica a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l’opera realizzata riscuotendo, oltre alle tariffe di smaltimento dei reflui derivanti dallo spurgo dei pozzi neri civili, i canoni di fognatura e depurazione che verranno applicati nel rispetto di quanto previsto dal CIPE in base al d. lgs. 152/1999”.

Tale Decreto Legislativo è stato abrogato dall’art. 175 del d. lgs. n. 152/2006 per cui “A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare: (...) bb) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258”.

Il rinvio operato dal contratto rep. n. 5289 del 30 giugno 2003 va, pertanto, inteso come fatto alla parte terza del d. lgs. n. 152/2006 e, in particolare, agli artt. 154 e 156 del d. lgs. n. 152/2006.

Dell’art. 154 d. lgs. cit. si è già detto; l’art. 156, invece, afferma che “la tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico”.

Dalla cornice normativa di riferimento risulta, pertanto, che la competenza finale in materia di approvazione della tariffa spetta, come si diceva, all’ARERA.

In tale solco si inserisce la delibera del 19 maggio 2016 n. 251/2016/R/IDR, sopra richiamata, con la quale l’AEEGSI, armonicamente al quadro normativo descritto, ha, come si è visto, cristallizzato la posizione di Costruzioni Dondi s.p.a. alla tariffa base, abilitando provvisoriamente solo la corresponsione della stessa (appunto, a coefficiente ϑ pari a 1) e rinviando l’eventuale definizione del moltiplicatore tariffario “all’acquisizione di ulteriori elementi necessari alla determinazione del relativo moltiplicatore tariffario”.

Nello stesso senso, per quanto riguarda specificamente il secondo periodo regolatorio MTI-2 (per gli anni 2016- 2019), l’art. 7 della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 che così dispone: “7.1 La tariffa è predisposta dagli Enti di governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, come definiti nell’Allegato A della presente deliberazione, sulla base della metodologia di cui al precedente Articolo 6 e dei dati già inviati nell’ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR (recante il MTI), come aggiornati ai sensi del successivo comma 7.2. A tal fine gli Enti di governo dell’ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. 7.2 La determinazione delle tariffe per l’anno 2016 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI, aggiornati con i dati di bilancio relativi all’anno 2014 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste. Per la determinazione delle tariffe per gli anni 2017, 2018 e 2019, invece, i dati utilizzati saranno aggiornati, in sede di prima approvazione, con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2015 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato. In sede di aggiornamento biennale di cui al successivo comma 8.1, le componenti saranno riallineate ai dati di bilancio dell’anno (a-2). 7.3 Entro il 30 aprile 2016, l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente: a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, aggiorna il Programma degli Interventi di cui al comma 6.2; b) predispone la tariffa per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 nell'osservanza del metodo di cui all’Allegato A alla presente deliberazione; c) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (fino al termine dell’affidamento) che preveda, ai sensi dell’art. 149, comma 4, del d.lgs.152/06, “il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”; d) ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui all’Articolo 6, inviando: i. il Programma degli Interventi, come disciplinato al comma 6.2; ii. il Piano Economico-Finanziario, che, secondo quanto previsto al comma 6.2, esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti; iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento secondo quanto previsto al comma 6.2; iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicate; v. l’atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell’aggiornamento del piano economico-finanziario; vi. l’aggiornamento, ai sensi del precedente comma 7.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall’Autorità. 7.4 Entro i successivi 90 giorni, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva le proposte tariffarie ai sensi dell’articolo 154, comma 4 del d.lgs. 152/06. 7.5 Ove il termine di cui al precedente comma 7.3 decorra inutilmente il soggetto gestore trasmette all’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento tariffario recante lo schema regolatorio, redatto conformemente ai criteri del presente provvedimento e ne dà comunicazione all’Autorità. 7.6 L’Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti di governo dell’ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza di cui al comma 7.5, intendendosi accolta dall’Ente di governo dell’ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art.20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all’Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 90 giorni”.

La disposizione conferma, quindi, che la determinazione tariffaria costituisce il frutto di una interlocuzione incrociata fra l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l’Ente di governo dell’ambito e fra quest’ultimo ed il gestore, ferma restando la competenza della sola Autorità in ordine all’approvazione.

Conformemente alla cornice normativa delineata, il Consiglio di Bacino ha predisposto la tariffa di Piave Servizi e l’ha sottoposta all’approvazione dell’ARERA, la quale, tuttavia, nell’ambito della verifica della correttezza della documentazione presentata, ha riscontrato la necessità di acquisire ulteriori elementi necessari alla determinazione del moltiplicatore tariffario di Costruzioni Dondi s.p.a., disponendo, nelle more, l’applicazione, a quest’ultima, di un coefficiente ϑ pari a 1 (cfr. delibera n. 251/2016).

Ne discende che la determinazione impugnata con il ricorso introduttivo, essendo finalizzata ad acquisire da Costruzioni Dondi s.p.a. la documentazione mancante e i necessari chiarimenti, costituisce un atto endo-procedimentale che si inserisce nella sequenza finalizzata all’adozione del provvedimento da parte dell’ARERA.

Queste le ragioni dell’inammissibilità del ricorso introduttivo.

Inammissibile per le medesime ragioni risulta anche il primo ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto, come sopra precisato, la deliberazione del Consiglio di Bacino.

Quest’ultima ha: predisposto la tariffa per il terzo periodo regolatorio MTI-3 riscontrando che “la documentazione trasmessa da Costruzione Dondi è pervenuta successivamente al termine fissato da ARERA per la determinazione della tariffa 2020-2023 (31/07/2020)”; calcolato i conguagli relativi ai primi tre metodi tariffari 2012/2013, 2014/2016 e 2016-2019, precisando, alla luce della più volte richiamata delibera AEEGSI n. 251/2016/R/IDR, di non avere la “ facoltà di farli recuperare nel calcolo delle tariffe future in quanto violerebbe il principio di irretroattività delle tariffe vigenti in materia”.

Con tale determinazione, quindi, il Consiglio di Bacino ha predisposto la tariffa per gli anni 2020-2023 da sottoporre, sempre in armonia con la cornice normativa descritta, all’approvazione finale dell’Autorità; la determinazione dei conguagli tariffari dal 2012 al 2019, è avvenuta, infatti, al limitato fine di consentire all’Autorità di valutare come sciogliere la riserva di cui alla precedente deliberazione n. 251/2016/R/IDR, rilevando, nel frattempo (in attesa della nuova determinazione di ARERA), di non poterne abilitare il recupero nel calcolo delle tariffe future “in quanto violerebbe il principio di irretroattività delle tariffe vigenti in materia” e perché “la documentazione trasmessa da Costruzione Dondi s.p.a. è pervenuta successivamente al termine fissato da ARERA per la determinazione della tariffa 2020-2023 (31/07/2020)” (v. delibera n. 15/2021).

Anche in questo caso, pertanto, si tratta di atti endo-procedimentali, destinati a confluire nel provvedimento conclusive di competenza dell’ARERA.

Queste le ragioni per cui il Collegio ritiene inammissibile anche il primo ricorso per motivi aggiunti.

Tali conclusioni valgono mutatis mutandis, infine, anche per il terzo ricorso per motivi aggiunti con cui la ricorrente impugna le determinazioni del Consiglio di Bacino e di Piave Servizi ricavate dai dati trasmessi dal Consiglio di Bacino ad ARERA ai fini dell’approvazione tariffaria per il terzo periodo regolatorio e dell’aggiornamento tariffario 2020-2023 (approvazione, poi, avvenuta con delibera ARERA n. 458/2022/R/IDR, non gravata); anche in questo caso e per le medesime argomentazioni deve concludersi per la natura non provvedimentale di tali determinazioni, con conseguente inammissibilità del gravame.

Va aggiunto, sempre per quanto riguarda il terzo ricorso per motivi aggiunti, che le determinazioni del Consiglio di Bacino e di Piave Servizi in esame, oltre ad essere prive di sostanza provvedimentale, sono confluite in un atto finale avente natura di provvedimento, ossia la delibera ARERA n. 458/2022/R/IDR, che, tuttavia, lo stesso ricorrente riconosce di non avere interesse ad impugnare perché “non tratta la posizione del grossista”; se manca l’interesse ad impugnare il provvedimento a valle è di tutta evidenza come lo stesso possa predicarsi rispetto agli atti a monte dello stesso.

Per le ragioni esposte, quindi, il ricorso introduttivo, il primo ricorso per motivi aggiunti ed il terzo ricorso per motivi aggiunti sono inammissibili.

Tale conclusione, del resto, risulta armonica con il quadro giurisprudenziale di riferimento: la giurisprudenza ha, infatti, avuto modo di precisare che “non è immediatamente impugnabile, avendo natura endoprocedimentale, la delibera con la quale la Conferenza dei Sindaci dell'Ato (Ambito territoriale ottimale) ha approvato la tariffa che il gestore della rete idrica andrà ad applicare al servizio idrico integrato; tale deliberazione, infatti, si inserisce in una 3 sequenza procedimentale che deve essere conclusa con il provvedimento definito rappresentato dalla approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del d.lg. 3 aprile 2006 n. 152” (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 21 dicembre 2021, n. 691).

Quanto, invece, al secondo ricorso per motivi aggiunti, a mezzo del quale, si ricorda la ricorrente, dopo aver acquisito, a seguito di accesso agli atti presso l’ARERA, la pec dell’11.5.2016 trasmessa dall’AATO all’Arera, ha integrato le doglianze originariamente mosse avverso gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti, alla causa ostativa ad una decisione nel merito del ricorso rappresentata dall’inammissibilità (derivante, anche in questo caso, dall’avere ad oggetto atti della sequenza procedimentale diretti a confluire nel provvedimento finale di competenza dell’ARERA) si aggiunge quella rappresentata dalla tardività consequenziale dall’aver fatto valere presunti vizi desumibili da un atto non provvedimentale (la pec) che emergerebbero già dal contenuto della delibera ARERA n. 251/2016/R/IDR alla quale la ricorrente, tuttavia, ha fatto acquiescenza.

Invero, con il secondo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente afferma che la Pec dell’Ente di governo dell’ambito “Veneto Orientale” indirizzata all’Authority dell’11/05/2016 costituisce un’inedita “prova principe” delle violazioni, quando, invece, la mail si limita ad anticipare i contenuti palesati nella delibera pubblica di ARERA 19/05/2016 n. 251/2016/R/IDR, mai gravata: in altre parole, parte ricorrente grava tardivamente un atto privo di natura provvedimentale in luogo di quello avente natura provvedimentale mai tempestivamente opposto, lamentando di apprendere quanto emerge espressamente nella delibera ARERA n. 251/2016/R/IDR alla quale ha fatto acquiescenza.

La mail dell’Ente di governo dell’ambito all’ARERA dell’11/05/2016, infatti, chiude con il seguente periodo: “Pertanto, alla luce dei chiarimenti e dell’evoluzione del Metodo Tariffario di cui alla deliberazione 664/2015/R/IDR, si è provveduto alla sistemazione del rapporto con il fornitore inquadrandolo come soggetto all’ingrosso prevedendo solo dall’esercizio 2016 in poi al recupero dei costi in tariffa. Il gestore non ha richiesto alcun conguaglio per gli esercizi precedenti poiché l’obiettivo primario è e resta sempre il massimo contenimento dell’incremento tariffario volto alla resa del servizio al minor costo dell’utenza, mantenendo l’equilibrio economico finanziario”.

Le informazioni estrapolabili da tale mail, tuttavia, sono già evincibili dalla deliberazione AEEGSI n. 251/2016/R/IDR, laddove afferma che “è stata comunicata la volontà di procedere ‘solo dall’esercizio 2016 in poi al recupero dei costi in tariffa’ e che ‘il gestore non ha richiesto alcun conguaglio per gli esercizi precedenti’”.

Chiarite le ragioni dell’inammissibilità del ricorso introduttivo, del primo ricorso per motivi aggiunti, del secondo ricorso per motivi aggiunti e del terzo ricorso per motivi aggiunti, va precisato che, essendo gli stessi (ricorsi) diretti nei confronti di atti meramente istruttori destinati a confluire in provvedimenti finali, già adottati o da adottare, di competenza dell’ARERA, una eventuale statuizione di questo Giudice determinerebbe una sostanziale elusione dell’art. 14, comma 2, c.p.a. che prevede, in subiecta materia, la competenza funzionale inderogabile del Tar per la Lombardia, sede di Milano.

Ne è conferma il fatto che la società ricorrente ha introdotto innanzi al TAR Lombardia, sede di Milano, un ricorso contro le ultime determinazioni tariffarie “per gli anni 2022 e 2023” approvate dall’ARERA.

Ferma restando l’inammissibilità, per le ragioni evidenziate, del ricorso principale e dei ricorsi per motivi aggiunti scrutinati, va precisato che l’Ente di governo dell’ambito, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale descritto, ha il dovere di trasmettere all’Autorità le sue determinazioni (endo-procedimentali) in ordine alla tariffa di Costruzioni Dondi s.p.a. spettando solo all’ARERA (non all’Ente di governo dell’ambito), per quel che si è detto, stabilire con provvedimento (impugnabile innanzi al TAR Milano) se sia possibile riconoscere o meno i conguagli nonostante il tempo trascorso.

Quanto, infine, al quarto ricorso per motivi aggiunti, a mezzo del quale la ricorrente impugna la delibera n. 19/2023 con la quale l’Ente di governo dell’ambito ha approvato l’aggiornamento tariffario biennale relativo al periodo 2022/2023, sulla cui base l’ARERA poi ha provveduto a determinare le tariffe per gli anni 2022 e 2023 (deliberazione che, come si è già precisato, è stata impugnata innanzi al TAR Lombardia), all’inammissibilità, per le ragioni già viste relativamente al ricorso introduttivo ed ai primi tre ricorsi per motivi aggiunti (valevoli, mutatis mutandis, anche in questo caso trattandosi di atto endo-procedimentale confluito nella determinazione dell’ARERA), si aggiunge, quanto alla doglianza per cui l’Ente di governo dell’ambito non avrebbe risposto all’istanza formulata in data 8 novembre 2022 con la quale si chiedeva di dare applicazione al principio di diritto di cui all’ordinanza della Corte di cassazione n. 29593/2022, che non è configurabile alcun obbligo giuridico di provvedere sulla richiesta di annullamento/revoca in autotutela (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 28 marzo 2018, n. 1945).

Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso introduttivo ed i ricorsi per motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.

Le spese, alla luce della complessità della controversia, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Paolo Nasini, Primo Referendario

Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore