Cass. Sez. III Sent. 3195 del 23 gennaio 2009 (Ud. 13 nov. 2008)
Pres. Altieri Est. Marmo Ric. P.G. in proc. Amico.
Beni Ambientali. Rimessione in pristino stato dei luoghi

In tema di tutela penale del paesaggio, ai fini dell\'emissione dell\'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non rilevano eventuali difformi valutazioni espresse da parte dell\'autorità preposta alla tutela del vincolo circa l\'idoneità offensiva dell\'opera abusivamente realizzata, in quanto l\'obbligo di ripristino si pone su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri e delle valutazioni della P.A..

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 13/11/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 02323
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 004411/2008
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D\'APPELLO di CALTANISSETTA;
nei confronti di:
1) AMICO SALVATORE, N. IL 11/09/1964;
avverso SENTENZA del 27/09/2 007 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARMO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per dichiararsi inammissibile il ricorso; annullamento senza rinvio, limitando l\'indulto fino a Euro 10.000,00 alla pena pecuniaria. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 27 settembre 2007 la Corte di Appello di Caltanisetta confermava la sentenza pronunciata il 16 marzo 2007, con la quale il Tribunale di Caltanisetta dichiarava Amico Salvatore responsabile della contravvenzione prevista e punita dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 per aver eseguito opere edilizie consistite in un fabbricato composto da un piano terra parzialmente interrato e da un piano primo con copertura piana, avente struttura portante un cemento armato e tamponatura un blocchetti di cemento e muratura ordinaria in assenza di permesso di costruire e concesse all\'imputato le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di due mesi di arresto e Euro 20.000,00 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese del procedimento; aveva ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato e disposto la trasmissione della sentenza di condanna alla Regione Sicilia e al Comune di Caltanisetta. Aveva poi disposto la sospensione condizionale della pena subordinandola all\'esecuzione, entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, dell\'ordine di rimessione in pristino.
La Corte di Appello dichiarava la pena interamente condonata. Hanno proposto ricorso per Cassazione l\'imputato e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanisetta. Il primo chiedeva l\'annullamento della sentenza impugnata ed il secondo lamentava la concessione dell\'indulto in misura superiore a quanto prevista dalla L. n. 241 del 2006, art. 1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo il ricorrente lamenta la mancanza, la contraddittorie e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell\'art. 606 c.p.p., lett. e) formulando una serie di specifici rilievi. In primo luogo il ricorrente deduce che la sentenza era contraddittoria in quanto il giudice di primo grado aveva ritenuto all\'udienza del 20 maggio 2005 necessaria una perizia per accertare, tramite analisi di strutture, l\'epoca di realizzazione dell\'immobile in sequestro per verificare se l\'imputato avesse costruito prima o dopo l\'imposizione del vincolo; peraltro successivamente, nella sentenza, aveva ritenuto di far discendere la data dell\'esecuzione dell\'opera dal ritrovamento di bidoncini di vernice nei luoghi in sequestro.
Tale circostanza era invece irrilevante in quanto il teste verbalizzante aveva riferito che non vi erano oggetti che lasciassero presupporre lavori in corso.
Il giudice aveva invece ritenuto che la presenza dei bidoncini fosse la prova della prosecuzione dei lavori senza considerare che comunque anche la tinteggiatura è irrilevante ai fini dell\'abuso edilizio. Il motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile. La Corte di Appello ha infatti rilevato che da una foto aerea acquisita agli atti risultava che alla data del 24 giugno 1994 le volumetrie e le superfici del fabbricato erano inferiori a quelle indicate nel capo di imputazione e che in occasione del sequestro era stato trovato sul posto materiale compatibile con la prosecuzione dei lavori in epoca prossima al sopralluogo.
Con la seconda censura l\'imputato si duole dell\'immotivato ordine di ripristino dello stato dei luoghi in quanto la Sovrintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali aveva espresso parere favorevole ritenendo che le opere in questione arrecavano lieve pregiudizio e pertanto ne dichiarava la compatibilità risultando assente il pregiudizio dall\'ambiente.
Anche il secondo motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.
La Corte di merito ha infatti precisato, con adeguata e congrua motivazione, conforme a consolidata giurisprudenza di questa Corte, (v. per tutte Cass. pen. sez. 3, sent. 20 febbraio 1998, Settimi), che l\'obbligo di ripristino si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della pubblica amministrazione e delle valutazioni della stessa, configurandosi come conseguenza necessaria sia dell\'esigenza di recuperare l\'integrità dell\'interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato all\'attuazione degli interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale. Correttamente quindi il Tribunale di Caltanisetta ha ordinato il ripristino dei luoghi ed ha subordinato a tale adempimento il beneficio della sospensione condizionale della pena. Rimane quindi irrilevante in questa sede la valutazione fatta dalla pubblica amministrazione competente in ordine alla idoneità offensiva dell\'opera abusiva realizzata dall\'Amico. Va quindi dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall\'imputato, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende nella misura che si reputa congrua di Euro 1.000,00. È invece fondato e merita accoglimento il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica.
Questi deduce che la Corte di merito aveva applicato l\'indulto sull\'intera pena pecuniaria ammontante a ventimila euro e non su parte di essa fino ad un massimo di Euro 10.000,00 come previsto nella legge sull\'indulto.
Rileva in proposito il Collegio che ai sensi della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 1 è concesso indulto per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a Euro 10.000 per quelle pecuniarie, sole o congiunte a pene detentive. Deve quindi annullarsi, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del beneficio dell\'indulto che va ridotto alla somma di Euro 10.000,00 della pena pecuniaria. P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso dell\'imputato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in accoglimento del ricorso del P.G. limitatamente all\'indulto che limita alla somma di Euro 10.000,00 della pena pecuniaria.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2009