T.A.R. Lombardia (BS) Sez. I n. 1042 del 17 novembre 2025
Acque.Responsabilità per contaminazione di acque sotterranee
Qualora l’Amministrazione fornisca elementi indiziari sufficienti a dimostrare l'ascrivibilità dell'inquinamento a un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti ed indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento, vieppiù considerando che nelle materie tecnico scientifiche - quale è indubbiamente quella in esame, relativa in generale alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento - si applica il principio per cui le valutazioni delle autorità preposte sono ampiamente discrezionali, e quindi possono essere sindacate in sede di giurisdizione di legittimità nei soli casi di risultati abnormi o evidentemente illogici e contraddittori
N. 01042/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2024, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, quest’ultimo in persona dell’amministratore di sostegno Corrado Geneletti, rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Vavassori e Katia Nava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Bergamo, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tarcisio Grechi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia ed adozione di misure cautelari propulsive,
- del provvedimento prot. n. 83025, e relativo allegato, notificati in data 22 dicembre 2023, con cui la Provincia di Bergamo ha identificato, ex art. 245 D. Lgs. 152/06, -OMISSIS- s.r.l. (ora cancellata da registro delle imprese) e per essa i soci -OMISSIS- e -OMISSIS-, quale soggetto responsabile della contaminazione rilevata nelle acque sotterranee presso il sito Ex -OMISSIS- in via -OMISSIS-;
- di ogni altro atto facente parte della sequenza procedimentale, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso al provvedimento qui impugnato, di contenuto anche ignoto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo e di -OMISSIS-S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso notificato alla Provincia di Bergamo, nonché al Comune di Bergamo ed a -OMISSIS-S.r.l. quali controinteressati, -OMISSIS-e -OMISSIS- (quest’ultimo rappresentato dall’amministratore di sostegno Corrado Geneletti) hanno impugnato il provvedimento con cui la Provincia di Bergamo, ai sensi dell’art. 245, comma 2, D.Lgs. 152/2006, ha individuato -OMISSIS- dei F.lli -OMISSIS- S.r.l. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese, di cui gli stessi erano soci e consiglieri, della contaminazione delle acque sotterranee del sito ex -OMISSIS- sito in Bergamo, via -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia ed adozione di misure cautelari propulsive.
2.1.- Al fine di comprendere le questioni giuridiche sottese alla presente causa è necessario dare atto degli antefatti della vicenda.
2.2.- -OMISSIS- dei F.lli -OMISSIS- S.r.l. in liquidazione (d’ora in poi -OMISSIS-) si occupava della produzione di articoli di abbigliamento maschile e femminile in maglia, lana e pelle e – come emerso soltanto nell’anno 2023 - sino alla dismissione avvenuta nell’aprile del 1987, utilizzava un apposito macchinario per il lavaggio a secco presente nel complesso immobiliare di Bergamo, via -OMISSIS- 44, angolo via -OMISSIS- – cd. area ex -OMISSIS-.
2.3.- In vista della cessazione dell’attività, detta società ha concluso con -OMISSIS-S.r.l. un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il predetto complesso immobiliare (costituito da capannoni, uffici e abitazioni), condizionato all’ottenimento da parte della promissaria acquirente delle autorizzazioni necessarie a dar corso agli interventi edilizi utili a rendere il compendio idoneo all’esercizio di attività commerciale di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non.
L’accordo prevedeva che -OMISSIS-S.r.l., a condizione avverata e anche prima della sottoscrizione del contratto definitivo, potesse procedere alla completa demolizione dei fabbricati esistenti, compresa la rimozione e lo smaltimento, a sue spese, delle coperture in eternit presenti.
Nell’agosto 2018 i tecnici incaricati da -OMISSIS-S.r.l. hanno espletato indagini di tipo geologico e di caratterizzazione ambientale sulla suddetta area, da cui è emerso che “tutti i campioni di terreno esaminati rispettano le concentrazioni di limite previsti nella tabella 1B per siti a destinazione commerciale/industriale e risultano pienamente compatibili con la destinazione d’uso di progettuale delle arre di intervento”; successivamente, quindi, la società ha rimosso e smaltito l’eternit ed i serramenti in plastica e, infine, in data 17.12.2018 stipulato il contratto definitivo di compravendita con -OMISSIS-.
2.4.1- Su richiesta del Comune di Bergamo, -OMISSIS-S.r.l. ha trasmesso allo stesso ed alla Provincia la proposta di piano di indagine preliminare, da svolgere in contraddittorio con Arpa, che prevedeva, come indicato, il posizionamento dei piezometri PZ1 e PZ2 per indagare la matrice acqua, anche in considerazione del procedimento di bonifica in corso sulla limitrofa area ex -OMISSIS-, posta a valle del compendio ex -OMISSIS-.
Esperito un sopralluogo, Arpa ha riscontrato, quanto al terreno, l’assenza di criticità ma, con riferimento alla falda, il superamento delle CSC in entrambi detti piezometri, successivamente riscontrato anche nei piezometri PZ3 e PZ 4 (rispettivamente sul confine ed all’interno dell’area ex -OMISSIS-) per i componenti manganese (verosimilmente collegato alle peculiarità idrogeologiche del corpo acquifero che si sviluppa in prossimità del torrente Morla) ed i solventi clorurati tricloroetilene e tetracloroetilene (da uno a tre ordini grandezza superiori rispetto alle CSC e a quanto riscontrato nell’area ex -OMISSIS-).
2.4.2.- -OMISSIS-S.r.l. ha quindi notiziato, nel maggio 2020, i fratelli -OMISSIS- del suddetto rinvenimento, cui hanno fatto seguito una campagna di monitoraggio da parte della proprietaria e, infine, nel giugno 2020 la segnalazione della contaminazione del sito agli Enti competenti, quale soggetto non responsabile, ex art. 245, comma 2, D.Lgs. 152/2006.
2.4.3.- La società medesima, nel settembre successivo, ha rappresentato la volontà di procedere, nelle more dell’individuazione del soggetto responsabile, all’attività di caratterizzazione e risanamento dell’area, trasmettendo a tal fine agli enti competenti la proposta di piano di caratterizzazione delle acque sotterranee, approvato dal Comune di Bergamo all’esito della conferenza di servizi decisoria del 28.09.2020, cui hanno fatto seguito l’incontro tecnico del 5.5.2021 (nel corso del quale sono stati esaminati i risultati dei campionamenti periodici) ed un campionamento delle acque sotterranee da parte di Arpa nei nove piezometri interni ed esterni al sito.
2.4.4.- In data 15.9.2021 -OMISSIS-S.r.l. ha, poi, presentato un piano di bonifica delle acque sotterranee mediante analisi di rischio, approvato dal medesimo Comune con determinazione dirigenziale dell’11.10.2021, cui hanno fatto seguito nell’ottobre 2022 il monitoraggio ante operam delle acque sotterranee in contraddittorio con Arpa, l’avvio degli interventi di bonifica, nonché nei primi quattro mesi del 2023, di altrettanti monitoraggi post operam.
2.5.- Nel frattempo, nel corso dell’anno 2022 -OMISSIS-S.r.l. ha promosso una causa civile nei confronti di -OMISSIS-e -OMISSIS- per la riduzione del corrispettivo del prezzo di vendita del complesso immobiliare ex art. 1489 c.c. in via alternativa all’azione di rivalsa ex art. 253, comma 4, D.Lgs. 52/2006 e, in subordine, per il risarcimento del danno corrispondente agli esborsi sostenuti e da sostenere per la bonifica della falda acquifera sottostante all’area.
2.6.- Inizialmente, non conoscendo l’Amministrazione il pregresso svolgimento dell’attività di lavaggio a secco - con impiego di solventi clorurati - da parte di -OMISSIS-, le indagini si sono orientate alla ricerca di un’origine della contaminazione della falda ab externo: le risultanze delle analisi sui piezometri esterni (essendo nelle more stato realizzato anche il PZ9, a monte dell’area -OMISSIS- ed a valle del sito ex -OMISSIS-, sede di un’industria elettromeccanica) non hanno dimostrato evidenze in tal senso, avendo restituito dati di sporadici e limitati superamenti esterni, a fronte, invece, di concentrazioni molto elevate di solventi clorurati nei piezometri interni al sito ex -OMISSIS- (in particolare per quanto concerne i PZ2, PZ4 e PZ6).
2.7.- Rispondendo a solleciti della Provincia in merito all’effettiva attività svolta nel sito ex -OMISSIS-, con nota del giugno 2023 -OMISSIS-S.r.l. ha comunicato che “da approfondimenti svolti risulta che al piano interrato dell’insediamento ex--OMISSIS- era presente locale indicato quale “LAVANDERIA” come riportato nella scheda catastale allegata. È inoltre emerso che in tale lavanderia era installata una “macchina lavasecco” come anche dichiarato in causa dalla medesima proprieta ex--OMISSIS-”.
2.8.1.- Di conseguenza, in data 19.7.2023 la Provincia ha notificato a -OMISSIS-e -OMISSIS-, quali ex soci di -OMISSIS- dei F.lli -OMISSIS- S.r.l. in liquidazione, nonché a -OMISSIS-S.r.l., comunicazione di avvio del procedimento volto all’identificazione del responsabile della contaminazione, ex art. 245, comma 2, D.Lgs. 152/2006, assegnando un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni.
2.8.2.- Concessa una proroga, con pec del 2.11.2023 i ricorrenti hanno contestato ogni responsabilità in merito all’inquinamento, chiedendo: - la sospensione del procedimento, sino alla conclusione del giudizio civile promosso nei loro confronti da -OMISSIS-S.r.l.; - l’integrazione dell’istruttoria mediante l’avvio di indagini volte ad accertare una contaminazione ab externo dell’area ex -OMISSIS- e la sussistenza di fattori causali ascrivibili all’attività di demolizione sulla stessa posta in essere da -OMISSIS-S.r.l..
2.8.3.- Assegnato un nuovo termine alle parti interessate per controdedurre – con scadenza al 13.12.2023, solo -OMISSIS-S.r.l. ha depositato osservazioni in data 13.12.2023 ed il successivo 14.12.2023 i ricorrenti hanno chiesto un ulteriore termine per repliche, non concesso dalla Provincia in quanto non ritenuto necessario, alla luce di quanto emerso nell’incontro tra gli Enti coinvolti del 15.12.2023.
2.8.4.- Il successivo 22.12.2023 la Provincia di Bergamo ha emesso il provvedimento gravato, che ha individuato quale responsabile della contaminazione interna al sito ex -OMISSIS- la F.lli -OMISSIS- S.r.l. in liquidazione e, per essa, -OMISSIS-e -OMISSIS-.
3.- Si sono costituite in giudizio soltanto la Provincia di Bergamo e la controinteressata -OMISSIS-S.r.l., contestando la fondatezza del ricorso e depositando documentazione a sostegno delle proprie tesi.
4.- All’esito dell’udienza camerale del 27.3.2024 la domanda cautelare è stata respinta.
5.- Le parti si sono avvalse delle facoltà loro concesse dall’art. 73 c.p.a..
6.- All’esito dell’udienza del 30.4.2025, con ordinanza collegiale n. 414/2025 è stato rilevato il difetto di un’autorizzazione del giudice tutelare che legittimi l’amministratore di sostegno di -OMISSIS- a promuovere il presente giudizio in nome e per suo conto ed è, quindi, stato assegnato termine perentorio di trenta giorni per la relativa produzione, con contestuale rinvio della trattazione alla successiva udienza del 24.9.2025.
7.- Parte ricorrente ha ottemperato all’ordine giudiziale ed all’udienza del 24.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.1.- Il primo motivo di ricorso deduce “Violazione di legge e violazione delle regole del giusto procedimento; del principio del contraddittorio con elusione delle garanzie partecipative; degli artt. 7 e 8 della L. 241/90; del principio di non discriminazione e del principio dell’affidamento; ciò con particolare riferimento agli artt. 244 e 245 D.lgs. 152/06 e alla tardiva attivazione dell’iter di identificazione del responsabile della contaminazione”: i ricorrenti lamentano il loro mancato coinvolgimento nella fase di formazione ed approvazione del piano di caratterizzazione e del progetto di bonifica e sostengono che ciò incida sull’individuazione della sorgente di contaminazione e sul successivo iter di identificazione del responsabile.
Gli stessi evidenziano come -OMISSIS-S.r.l. abbia dapprima sostenuto la fonte esterna dell’inquinamento del sito ex -OMISSIS-, pur essendo a conoscenza della presenza della lavanderia a secco nel locale interrato, e, solo nel 2020, dopo aver proceduto alle opere di demolizione, ricondotto la contaminazione all’attività interna all’area. A loro dire, comunque, detta contaminazione sarebbe stata causata da interferenze esterne, come dimostrerebbero tanto i rilievi dei piezometri PZ2, PZ3, PZ7, PZ8 e PZ9, posti a monte del sito, quanto l’identità degli inquinanti manganese e solventi clorurati rinvenuti a valle: e ciò sarebbe coerente con la direzione della falda nord-sud, che avrebbe trascinato tali inquinanti all’interno dell’area – e forse anche all’interno della finitima area ex -OMISSIS-, risultando il trasmigramento agevolato dalle opere di demolizione e riempimento operate da -OMISSIS-S.r.l..
Inoltre, la Provincia non avrebbe rispettato le tempistiche dettate dall’art. 245, comma 2, D.Lgs. 152/2006 - che si debbono fare decorrere dalla comunicazione inoltrata da -OMISSIS-S.r.l. nel settembre 2018, avendo avviato il procedimento per l’identificazione del responsabile solo a luglio 2023, quando oramai i progetti di caratterizzazione e bonifica erano già stati approvati: il loro mancato coinvolgimento nel procedimento a monte si ripercuoterebbe, invalidandolo, in quello, a valle, di identificazione del responsabile.
Sussisterebbe, poi, un vizio istruttorio, non avendo la Provincia preso in considerazione la ricostruzione causale alternativa dagli stessi proposta ed avendo precluso sia di controdedurre alle note presentate da -OMISSIS-S.r.l. il 13.12.2023, sia di conoscerne il contenuto prima dell’emissione del provvedimento finale, risultando altresì integrati i vizi di eccesso di potere e violazione di legge, il tutto con lesione dell’affidamento dei ricorrenti.
1.2.- Il motivo è complessivamente infondato.
Giova, anzitutto, fare presente che -OMISSIS-S.r.l. ha inoltrato agli Enti competenti la comunicazione di cui all’art. 245, comma 2, D.Lgs. 152/2006 non già – come affermato dai ricorrenti – nel settembre 2018, bensì nel giugno del 2020, peraltro dopo aver informato, già nel maggio di quell’anno, i fratelli -OMISSIS- del rinvenimento nell’area alienata (a seguito delle ulteriori analisi ordinate dal Comune di Bergamo) di gravi contaminazioni riconducibili alle loro passate lavorazioni, cui gli stessi hanno risposto negando ogni responsabilità.
I ricorrenti, inoltre, erano ben a conoscenza della situazione riguardante l’area ex -OMISSIS-, sia quali destinatari dell’atto di citazione in giudizio da parte di -OMISSIS-S.r.l. – che menzionava il progetto di bonifica e la relativa approvazione, mai impugnati – nel dicembre 2021 e nel gennaio 2022, sia perché avevano presentato specifica istanza di accesso agli atti della procedura di bonifica al Comune di Bergamo già nel gennaio 2021.
Si rileva, inoltre, che nella fase di caratterizzazione e di bonifica, in considerazione del fatto che -OMISSIS-S.r.l. – non è dato sapere per quale effettiva ragione – aveva ricondotto le contaminazioni in situ a cause esterne, gli Enti coinvolti – che ignoravano che la -OMISSIS- dei F.lli -OMISSIS- S.r.l. in liquidazione avesse svolto attività di lavaggio a secco in situ – avevano concentrato le indagini sulle aree esterne poste a monte dell’area ex -OMISSIS-, procedendo all’installazione di un ulteriore piezometro (Pz9), immediatamente a valle del sito ex -OMISSIS-.
Le analisi effettuate nel Pz9 hanno evidenziato un unico superamento della CSC per il solo parametro Tetracloroetilene nel luglio 2021, tuttavia in misura inferiore rispetto ai superamenti rilevati nel sito ex -OMISSIS- al Pz6: di conseguenza, in assenza di ulteriori superamenti nel corso delle successive campagne, non è stato ritenuto necessario estendere ulteriormente le indagini a monte idrogeologico, anche tenendo conto delle risultanze emerso dall’esame degli ulteriori piezometri. Infatti: il Pz7, esterno al sito in prossimità del confine a monte, ha restituito solo due occasionali, limitati, superamenti delle CSC (parametro Tetracloroetilene nel luglio 2021 e 1,2 Dicloropropano nel giugno 2023); i Pz2 e Pz3, siti rispettivamente sul margine interno ed esterno, a monte, del sito hanno indicato superamenti delle CSC, a differenza di quanto riscontrato a valle nel Pz9.
Soltanto a seguito di due richieste provinciali in merito alla specifica attività svolta nell’area in discussione (l’una del settembre 2020 e l’altra dell’aprile 2021), -OMISSIS-S.r.l. il 16.6.2023 ha comunicato all’Amministrazione di aver appreso che “al piano interrato dell’insediamento ex--OMISSIS- era presente locale indicato quale “LAVANDERIA” come riportato nella scheda catastale allegata. È inoltre emerso che in tale lavanderia era installata una macchina lavasecco”.
Di conseguenza la Provincia, con nota del 19.7.2023, ha comunicato ai ricorrenti l’avvio del procedimento di individuazione del responsabile dell’inquinamento, ai sensi dell’art. 245, comma 2, D.Lgs. 152/2006, vale a dire secondo una tempistica che non può affatto dirsi tardiva.
Quanto dedotto in ricorso in merito alla scansione temporale dettata dalla predetta norma, tuttavia, non rileva nel caso di specie, ma soltanto per la diversa fattispecie delle bonifiche di interesse nazionale – come peraltro sibillinamente riconosciuto anche dagli stessi ricorrenti.
In concreto, quindi, il coinvolgimento dei fratelli -OMISSIS- nella procedura pare rispettoso della disciplina vigente e tempestivo rispetto alla conoscenza dell’attività che la -OMISSIS- svolgeva sull’area, ovverosia dell’utilizzo di una lavasecco presente nei locali interrati aziendali, che ha fatto impiego di solventi clorurati – circostanza di fatto invero non oggetto di contestazione.
Del resto, l’art. 245, comma 2, D.Lgs. 152/2006 prevede esclusivamente che della predisposizione del piano di caratterizzazione – e, quindi, anche delle indagini ed analisi allo stesso propedeutiche – possa occuparsi il soggetto non responsabile della contaminazione, in una fase antecedente all’identificazione del responsabile e nella quale non può e non deve predicarsi un necessario coinvolgimento di quest’ultimo. Infatti, le garanzie partecipative del soggetto ritenuto responsabile della contaminazione si concretano nel momento in cui lo stesso viene individuato con l’avvio del procedimento volto all’emissione del provvedimento finale – ciò che è esattamente avvenuto nel caso di specie (cfr., Tar Perugia, Sez. I, n. 594 del 28.12.2024), fermo restando che, essendo i ricorrenti a conoscenza del procedimento di bonifica in corso, ben avrebbero potuto intervenire volontariamente nello stesso.
Neppure può dirsi sussistente alcuna lesione del contraddittorio quanto alla mancata concessione dell’ulteriore termine (richiesto dai ricorrenti il 14.12.2023) per ribattere alle osservazioni presentate da -OMISSIS-S.r.l. il 13.12.2023, atteso che la stessa Provincia, con nota del 21.11.2023 aveva già prorogato quello inizialmente concesso dalla precedente nota del 13.11.2023, assegnando, tanto ai ricorrenti, quanto all’attuale controinteressata, termine fino al 13.12.2023 per controdedurre sulle precedenti rispettive osservazioni, non potendo l’Ente essere onerato della concessione di ulteriori termini o proroghe degli stessi ad libitum, vieppiù considerando che il ricorso non dà conto di quali ulteriori elementi specifici sarebbero stati apportati al procedimento.
Inoltre, il provvedimento impugnato non può dirsi affetto dal denunciato vizio istruttorio, atteso che, come ben esplicitato tanto nella relazione d’ufficio allegata allo stesso, quanto nel verbale dell’incontro tecnico del 15.12.2023, quanto, ancora, nella relazione d’ufficio allegata alla comunicazione di avvio del procedimento, proprio l’originaria prospettazione di -OMISSIS-S.r.l. circa un’origine esterna della contaminazione ha determinato l’espletamento di indagini al di fuori del sito ex -OMISSIS-, che tuttavia non hanno trovato riscontro, tanto da aver comportato il successivo approfondimento circa l’origine risalente, antropica ed interna all’area stessa.
Di conseguenza, lo svolgimento di ulteriori verifiche – come propugnato dai ricorrenti – integrerebbe una mera ripetizione degli approfondimenti già svolti, peraltro in maniera compiuta (come attestano i plurimi campionamenti effettuati) ed i cui esiti non sono mai stati oggetto di contestazione: il che contrasterebbe con i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 241/1990.
Neppure è vero che la Provincia avrebbe trascurato l’ipotesi causale alternativa offerta dai fratelli -OMISSIS- a spiegazione del riscontrato superamento delle CSC: l’Amministrazione, infatti, ha escluso la verosimiglianza di tale ipotesi – invero genericamente formulata dai ricorrenti, ritenendo pertanto non necessari ulteriori approfondimenti sull’area a monte, proprio in considerazione degli esiti delle analisi svolte sui campioni prelevati dai vari piezometri, due dei quali (Pz7 e Pz9) collocati all’esterno a monte del sito, due sul confine a monte (Pz3 e Pz8) e gli altri al suo interno (Pz1, Pz2, Pz4, Pz5 e Pz6).
Infatti, le analisi piezometriche a più riprese espletate hanno portato ad escludere la fonte esterna della contaminazione, atteso che nei piezometri Pz7 e Pz9 (quest’ultimo posto a 25 m a Nord del confine di monte idrogeologico del sito ex -OMISSIS- e a valle idrogeologico del sito ex -OMISSIS-) sono stati, negli anni, rilevati solo sporadici e limitati superamenti per i parametri Tetracloroetilene (nel luglio 2021) e 1,2 Dicloropropano (nel giugno 2023), mentre quelli interni al sito (Pz2, Pz4 e Pz6) sono stati rilevati continui superamenti fino a tre ordini di grandezza superiori al limite per Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Cloruro di vinile, 1,1 Dicloroetilene, Clorometano e 1,2 Dicloropropano, che, appunto, sono indicativi di una contaminazione da solventi clorurati, pacificamente utilizzati nell’utilizzo di macchinari lavasecco, quale quello che era in funzione nell’aera ex -OMISSIS- sino all’aprile 1987, asportata solo in anni recenti.
E proprio gli esiti restituiti dai piezometri esterni al sito hanno condotto l’Amministrazione a reinterpretare i risultati tratti dai Pz3 e Pz8 (posti al confine di monte idrogeologico), i quali avevano segnalato, quantomeno fino al 2021, costanti superamenti delle CSC: il fatto che proprio il Pz9, posto circa 25 metri più a monte, abbia, invece, indicato il mancato sorpasso dei valori limite ha determinato la conclusione dell’origine interna all’Area della contaminazione.
Del resto ciò è coerente con l’analisi dei dati relativi ai piezometri Pz2, Pz6 e Pz4, posti internamente al sito in ordine da monte e valle: malgrado anche il Pz2 (quello più prossimo al confine del sito a monte) segnali dei superamenti significativi delle CSC, tuttavia i dati più rilevanti si riscontrano nel Pz6 e, a degradare, nel Pz 4, posti entrambi al centro dell’area. Il Pz6, in particolare, ha restituito dei valori di supero complessivamente più elevati rispetto a quelli del Pz2 (a mero titolo esemplificativo: rilievo ante bonifica del 12.11.2020 – Tetracolroetilene Pz2 7,65 e Pz6 144,36; rilievo ante bonifica del 5.3.2021 Tetracolroetilene Pz2 15,22 e Pz6 179,30).
Pertanto, tenuto conto tanto dell’andamento della falda da monte a valle, quanto della specifica collocazione dei piezometri, il fatto che quelli esterni abbiano segnalato dei superamenti sporadici, mentre quelli interni di tipo costante, nonché del fatto che i livelli più elevati di contaminazione si riscontrano proprio nel Pz6, sito nel centro dell’area ed in prossimità della lavanderia interrata che ospitava l’attività di lavasecco, la conclusione raggiunta dalla Provincia appare ragionevole e conforme al canone del “più probabile che non” vigente in materia, anche perché l’individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c. (ex multis, Tar Brescia, Sez. I, n. 202 del 6.3.2020).
Del resto, qualora l’Amministrazione – come avvenuto nel caso di specie - fornisca elementi indiziari sufficienti a dimostrare l'ascrivibilità dell'inquinamento a un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti ed indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 5668 del 4.12.2017), vieppiù considerando che “nelle materie tecnico scientifiche - quale è indubbiamente quella in esame, relativa in generale alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento - si applica il principio per cui le valutazioni delle autorità preposte sono ampiamente discrezionali, e quindi possono essere sindacate in sede di giurisdizione di legittimità nei soli casi di risultati abnormi o evidentemente illogici e contraddittori” (C.d.S., Sez. IV, n. 4587 del 6.6.2022).
Ed allora il ragionamento svolto dalla Provincia - supportato da elementi fattuali che costituiscono adeguate presunzioni – resiste alle censure dei ricorrenti, che, nella sostanza, si limitano ad insinuare il dubbio di una possibile incidenza di eventi esterni alla propria attività (tra cui anche l’attività di smantellamento delle costruzioni presenti sul sito da parte di -OMISSIS-S.r.l.), senza tuttavia offrire, all’opposto dell’Amministrazione, congrui e concreti elementi probanti in tal senso (cfr. Tar Brescia, Sez. I, n. 522 del 14.6.2023).
Il tutto anche a volere prescindere dai seguenti ulteriori rilievi, che confutano le tesi dei ricorrenti:
- la contaminazione esterna, infatti, va esclusa sia perché il Pz9 posto a valle del sito ex -OMISSIS- non ha restituito riscontri in tal senso, sia in quanto l’esame delle risultanze relativa al sito ex -OMISSIS-, sito al confine a valle di quello di cui si discute, indica dei superamenti delle CSC più contenuti rispetto a quelli riscontrati nei piezometri interni all’area ex -OMISSIS-;
- la possibile interferenza dell’attività di -OMISSIS-S.r.l. nella demolizione delle opere in situ è da scartare, tenuto conto che già nel 2015 (ovverosia prima della demolizione e dismissione dell’attività in precedenza svolta nel sito) era stata riscontrata una contaminazione storica da solventi clorurati;
- la stessa prospettazione dei ricorrenti rende irrilevante – ai fini di escludere una loro responsabilità – un’eventuale incidenza dell’asportazione del macchinario lavasecco da parte della controinteressata, atteso che gli stessi collocano detta attività successivamente alla stipula del contratto preliminare, ma antecedentemente a quella del definitivo, ovverosia in un momento in cui questi ancora erano responsabili, quali proprietari, dell’area, con la conseguenza che, in tal caso, verrebbe comunque in rilievo una loro responsabilità in forma omissiva (cfr. Tar Venezia, n. 313 del 25.3.2016).
2.1.- Il secondo motivo di doglianza censura “Violazione dell’art. 6 comma 1 b) L. 241/90 e degli artt. 242, 244, e 245 del D.lgs. 152/06 nonché degli allegati 1, 2, 3 alla Parte IV - Titolo V. Violazione del principio “chi inquina paga” di cui all’art. 3 ter del D.lgs. 152/06. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; pretermissione di ogni analisi circa la causalità alternativa. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, non plausibilità e illogicità manifesta, anche con riferimento alle Linee Guida del Ministero dell’Ambiente “Individuazione del soggetto responsabile della contaminazione” del luglio 2023”: i ricorrenti sostengono che sia l’istruttoria che ha preceduto la bonifica, sia il loro apporto (in particolare, le osservazioni motivate del 2.11.2023 e le relazioni tecniche del marzo 2022 ed ottobre 2023) dimostrerebbero l’esistenza di una causalità alternativa più consistente rispetto a quella posta a fondamento del provvedimento gravato.
Più nel dettaglio, a loro dire, infatti la causa esterna della contaminazione sarebbe attestata tanto dal superamento dei valori nei piezometri a monte dell’area ex -OMISSIS- PZ2, PZ3, PZ7 e PZ9, quanto dall’insediamento a monte, dall’altro lato della strada, dello storico polo industriale -OMISSIS-, che fin dagli anni ’30 ha svolto produzioni elettromeccaniche, con utilizzo di solventi clorurati ed oli: ciò avrebbe necessitato l’espletamento di approfondimenti istruttori, non compiuti, in violazione tanto dell’art. 6, comma 1 lett. b) della L. 241/1990, quanto degli allegati 1, 2, 3 alla Parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/2006, che descrivono analiticamente le modalità con cui procedere all’identificazione della sorgente della contaminazione e del modello idrogeologico.
I ricorrenti, inoltre, lamentano la mancata sospensione del procedimento amministrativo in attesa della definizione di quello civile instaurato nei loro confronti da -OMISSIS-S.r.l. - come sarebbe previsto dalle Linee Guida ministeriali del 2023 - e, in definitiva, la violazione del principio del “chi inquina paga” di cui all’art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006, non sussistendo in capo ai medesimi alcuna responsabilità per la contaminazione del sito ex -OMISSIS-.
2.2.- Il motivo è infondato.
Quanto alla completezza dell’istruttoria ed alla ritenuta esclusione, da parte dell’Amministrazione, dell’ipotesi causale alternativa, genericamente sostenuta dai ricorrenti, è sufficiente richiamare quanto già argomentato al punto che precede.
Da ciò discende, quindi, l’infondatezza della denunciata violazione del principio del “chi inquina paga”, attesa la ragionevolezza e congruità delle argomentazioni che hanno portato la Provincia ad individuare la -OMISSIS- dei F.lli -OMISSIS- S.r.l. in liquidazione, e per essa i ricorrenti, quale responsabile della contaminazione dell’area ex -OMISSIS-, ove per lungo tempo si è fatto utilizzo di solventi clorurati.
Venendo alla censurata violazione delle Linee Guida ministeriali del luglio 2023, versate in atti dai ricorrenti, si ravvisa come – anche a prescindere dalla loro non vincolatività – la doglianza sia frutto di una erronea lettura delle stesse: infatti proprio il paragrafo 3.7.4., dedicato ad “Effetti ed efficacia di sentenze passate in giudicato del giudice civile sul procedimento amministrativo per individuare il responsabile della contaminazione ex art. 244 del D.lgs. n. 152/2006” (situazione che, peraltro, non viene qui in rilievo, atteso che all’epoca dell’emissione del provvedimento gravato la causa civile tra -OMISSIS-S.r.l. ed i ricorrenti pendeva ancora in primo grado), premesso quanto previsto dagli artt. 242, 245 e 253 D.Lgs. 152/2006, si limita a scandagliare i rapporti tra chi ha attuato spontaneamente la bonifica dell’area contaminata e chi ne risulti responsabile, analizzando gli effetti di un eventuale giudicato civilistico sul procedimento ex art. 244 D.Lgs. 152/2006 avviato successivamente, affermando ciò che è ovvio, ovverosia che “Nel caso in cui le parti in causa del processo civile dovessero essere le stesse coinvolte nel procedimento amministrativo, il giudicato farà stato tra le parti e l’ordinanza non dovrà far altro che conformarsi alla sentenza” in forza del disposto dell’art. 2909 c.c..
La pretesa di sospendere il procedimento in attesa del sopraggiungere di un giudicato civile – che peraltro non trova riscontro nelle predette Linee Guida - sarebbe del tutto contrario ai canoni del buon andamento, dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa, tenendo conto, da un lato, delle dilatate tempistiche dei processi civili e, dall’altro, dalla necessità di individuare, non appena possibile, il responsabile della contaminazione, proprio al fine di rendere effettivo il principio del “chi inquina paga”.
3.1.- Il terzo e ultimo motivo di ricorso lamenta “Violazione dell’art. 3 della L. 241/90. Carente e contraddittoria motivazione”, riducendosi ad una sostanziale ripetizione di quanto già dedotto nei motivi che precedono, ovverosia difetto istruttorio, tardiva attivazione del procedimento, contraddittorietà dei suoi esiti rispetto a quanto emerso in fase di caratterizzazione e bonifica.
3.2.- Anche tale motivo non coglie nel segno, dovendosi, in proposito, ancora una volta richiamare quanto già argomentato ai paragrafi che precedono, al fine di evitare ripetizioni.
Val la pena, tuttavia, a completamento di quanto rilevato in ordine alla completezza istruttoria ed alla ragionevolezza del percorso logico che sorregge la determinazione impugnata – assunta all’esito del procedimento attivato prontamente non appena l’Amministrazione è stata messa a parte dell’attività di lavasecco, con utilizzo di solventi clorurati nell’area ex -OMISSIS- - che i ricorrenti confondono il piano della denunciata mancata considerazione da parte dell’Amministrazione delle argomentazioni dagli stessi addotte (peraltro in maniera del tutto generica e non suffragata da un principio di prova o quantomeno da indizi), con la mancata condivisione delle stesse, per ragioni di carattere tecnico – discrezionale (che, nei limiti del consentito sindacato giurisdizionale, appaiono immuni da censure), pretendendo un’inammissibile sostituzione delle proprie considerazioni (a mezzo di consulenti) a quelle svolte dagli organi a ciò normativamente preposti, sollecitando altresì l’espletamento da parte di questo Tar di incombenti istruttori nell’auspicio di una – inammissibile – sostituzione alle valutazioni riservate alle Amministrazioni competenti in materia (ex multis, C.d.S., Sez. V, n. 2524 del 25.3.2021).
4.- In definitiva, il ricorso, siccome infondato, va respinto.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, a rimborsare alla Provincia di Bergamo ed a -OMISSIS-S.r.l. le spese di lite, liquidate in euro 5.000,00, oltre oneri ed accessori di legge, in favore di ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti, oscurando altresì gli indirizzi ed i nomi delle aree -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-menzionati in sentenza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore




