TAR Umbria, Sez. I, n. 268 del 15 maggio 2014
Acque.Contestazione dell’ubicazione dell’impianto di depurazione delle acque reflue

L’ampliamento dell’impianto di depurazione al fine dell’adeguamento ai sopravvenuti limiti di legge di cui al D.lgs. 152/2006 è stato previsto in sede di Piano regionale di tutela delle acque. In base ad una interpretazione logico-sistematica, appare del tutto irragionevole la sostenuta applicazione della fascia di rispetto di cui al punto 1.2. della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4.2.1977 anche in ipotesi di ampliamento degli impianti di depurazione già esistenti, specie laddove “necessitati” come nel caso di specie dall’adeguamento alla sopravvenuta normativa di tutela ambientale, trovando tale fascia di rispetto ragion d’essere unicamente per gli impianti da realizzare ex novo. Diversamente opinando, l’Amministrazione si troverebbe costretta secondo un insussistente auto-vincolo, alla dismissione del depuratore già esistente ed alla costruzione di un impianto del tutto nuovo, con ovvie negative ricadute in termini di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (anche utilizzando per ipotesi il terreno che la ricorrente ha manifestato voler offrire gratuitamente) con conseguente illiceità del proprio operato e possibile responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)



N. 00268/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00627/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 627 del 2012, proposto da: 
Teresa Grazietti, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Galletti, con domicilio presso T.A.R. Umbria in Perugia via Baglioni 3, ai sensi di legge;

contro

Comune di Massa Martana, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rampini, con domicilio eletto presso Mario Rampini, in Perugia, piazza Piccinino n.9;

nei confronti di

Ambito Territoriale Integrato n. 2;
Umbria Acque s.p.a.;

per l'annullamento

previa sospensiva

- della delibera di Giunta Comunale n. 64 del 19.6.2012, del Comune di Massa Martana, pubblicata sul sito web del Comune dal 7.8.2012 al 22.8.2012, dove è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento denominato "Massa Martana - Adeguamento impianto di depurazione in loc. Sarrioli", nella parte in cui, a seguito dell'ampliamento, l'impianto verrà a trovarsi a distanza inferiore a metri 100 dall'abitazione della ricorrente;

- nonché di ogni altro atto anteriore, successivo e consequenziale comunque connesso con gli atti impugnati, ivi incluso, ove occorra, il progetto definitivo approvato con tutti i suoi atti e documenti allegati.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa Martana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2014 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’odierna ricorrente contesta l’ubicazione dell’impianto di depurazione delle acque reflue realizzato in località “Sarrioli” nel Comune di Massa Martana, quale proprietaria di immobile sito nelle immediate vicinanze.

Espone la sig.ra Grazietti come la questione della realizzazione del predetto impianto abbia già formato oggetto di contenzioso con il Comune di Massa Martana, avendo l’adito T.A.R. già accolto la domanda di annullamento delle deliberazioni C.C. nn. 20 e 69 del 1981 con sentenza n. 135/1982, per accertata mancata prova dell’impossibilità di realizzazione al di fuori della fascia di protezione normativamente prevista. Con sentenza n.589/1984 (confermata in sede di appello) questo Tribunale ha rigettato un secondo ricorso promosso dall’odierna istante avverso le deliberazioni nn.42 e 63 del 1983 di riapprovazione del progetto dell’impianto de quo, in considerazioni delle sopravvenute modifiche progettuali idonee al rispetto del limite di distanza di 100 mt. dall’abitazione della ricorrente.

Con sentenza n.170/1994 l’adito T.A.R. ha nuovamente respinto il ricorso della sig.ra Grazietti avverso la delibera C.C. 153/1992 di approvazione di nuovo progetto dell’impianto per cui è causa, per l’accertato rispetto della fascia di rispetto.

Con il ricorso in epigrafe l’odierna istante impugna la deliberazione G.C. n. 64 del 19.6.2012 del Comune di Massa Martana avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo relativo all'intervento denominato "Massa Martana - Adeguamento impianto di depurazione in loc. Sarrioli", nella parte in cui, a seguito del previsto ampliamento, l'impianto verrà a trovarsi a distanza inferiore a metri 100 dalla propria abitazione, deducendo censure così riassumibili:

I. Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del punto 1.2. dell’allegato 4 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4.2.1977; violazione delle distanze minime dell’impianto dalle abitazioni; violazione dell’art. 32 Cost, eccesso di potere per insussistenza dei presupposti: l’approvato progetto definitivo di adeguamento risulterebbe posto in violazione del vincolo di inedificabilità assoluta all’interno della fascia di rispetto di 100 mt. tra gli impianti di depurazione e le civili abitazioni, poiché l’abitazione della ricorrente verrà a trovarsi a soli 50 metri dall’impianto;

II. Violazione dell’art. 3 della legge 241/90; eccesso di potere per motivazione insufficiente, violazione e falsa applicazione del punto 1.6 dell’allegato 4 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4.2.1977; omessa comparazione tra interesse pubblico e interesse privato e violazione del principio del minor sacrificio, difetto di istruttoria: il provvedimento impugnato non indicherebbe minimamente le ragioni dell’impossibilità di rispettare la normativa disciplinante la scelta del sito né prevedrebbe alcuna misura protettiva dell’abitazione posta all’interno della fascia di rispetto, pur configgendo con il diritto alla salute individuale e collettivo, tanto più che non sarebbe nemmeno stata presa in considerazione l’offerta da parte della ricorrente della cessione gratuita di un terreno limitrofo idoneo ad ospitare un nuovo impianto;

III. Eccesso di potere per contraddittorietà e violazione del c.d. auto - vincolo amministrativo, violazione dei presupposti ed illogicità, violazione del principio dell’affidamento, di correttezza e buona fede: il progetto approvato sarebbe in sostanza qualificabile come vero e proprio nuovo impianto in considerazione del considerevole aumento di volumetria e superficie;

IV. Violazione degli artt. 134, 136, 143 e 146 del D.lgs. 42/2004 per omessa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, violazione dell’art. 19 della legge 152/2006 e della L.R. 12/2010 nella parte in cui non è stata eseguita la valutazione di impatto ambientale: il progetto approvato sarebbe illegittimo anche per mancanza sia dell’autorizzazione paesaggistica che della prescritta valutazione di impatto ambientale.

Domanda la ricorrente in via istruttoria disporsi verificazione ovvero c.t.u. tesa all’accertamento in particolare della reale consistenza quantitativa e qualitativa dell’avversato intervento.

Si è costituito il Comune di Massa Martana, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, non potendo la sig.ra Grazietti ottenere alcuna utilità dall’annullamento del provvedimento impugnato, determinando il progetto di adeguamento una più efficiente ed ecologica depurazione delle acque reflue urbane; quanto al merito evidenzia comunque l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte, poiché in sintesi:

- la delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4.2.1977 dovrebbe ritenersi implicitamente abrogata per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, non essendo più previsto nelle norme tecniche ivi allegate alcuna fascia di rispetto tra gli impianti di depurazione e gli edifici di civile abitazione;

- anche nella denegata ipotesi di ultrattività della suddetta delibera, la fascia di rispetto ivi prevista sarebbe applicabile esclusivamente per la costruzione di nuovi depuratori e non già per l’ampliamento degli impianti già esistenti;

- sarebbe del tutto insussistente l’ipotizzato auto - vincolo dell’Amministrazione al rispetto del limite di distanza, essendo l’avversato ampliamento necessitato dall’adeguamento alla vigente normativa in materia di tutela della salute e dell’ambiente ed essendo l’invocata realizzazione di un nuovo impianto del tutto in contrasto con il principio di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa;

- la previsione del conseguimento di tutti i pareri ed autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa in sede di conferenza di servizi di cui all’art. 22 della d.G.R. n. 424/2012 preordinata all’approvazione del progetto esecutivo, che l’Autorità d’Ambito quale soggetto competente alla realizzazione dell’opera provvederà a convocare;

- la non necessità della v.i.a. per gli impianti di depurazione con capacità non superiore a 10.000 abitanti, quale quello per cui è causa;

Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2012 la domanda cautelare è stata “abbinata” al merito.

In prossimità della trattazione del merito, la difesa della ricorrente ha ampiamente controdedotto a tutte le eccezioni anche in rito sollevate dall’Amministrazione resistente.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 9 aprile 2014, nella quale la causa è passata in decisione.

2. E’ materia del contendere la legittimità della deliberazione G.C. n. 64 del 19 giugno 2012 del Comune di Massa Martana inerente l’ approvazione del progetto definitivo relativo all'intervento denominato "Massa Martana - Adeguamento impianto di depurazione in loc. Sarrioli", nella parte in cui, a seguito dell'ampliamento, l'impianto verrà a trovarsi a distanza inferiore a metri 100 dall'abitazione della ricorrente.

3. Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione in rito di inammissibilità del gravame.

L’odierna ricorrente, in qualità di proprietaria di immobile confinante, non si limita a fondare il proprio interesse all’impugnazione del progetto definitivo dell’opera pubblica in ragione della mera "vicinitas" con l'area oggetto dell'intervento, bensì lamenta la lesione di un potenziale danno alla propria salute per la denunziata violazione dei limiti di distanza, ovvero un danno effettivo tale da concretare la sussistenza di un interesse connotato dai caratteri della concretezza ed attualità (T.A.R. Umbria 14 febbraio 2014, n. 99). La circostanza invocata dal Comune resistente circa gli asseriti benefici per la salubrità ambientale derivanti dal progetto di adeguamento non può elidere l’interesse al ricorso, non potendo gravare sulla parte ricorrente l'onere della prova anche dell'effettività del danno subendo, prova che, non potendo prescindere dall'effettiva realizzazione dell'intervento, finirebbe per svuotare di significato il principio costituzionale del diritto di difesa predicato dall'art. 24 Cost., rendendolo possibile solo allorquando i diritti di parte ricorrente fossero già definitivamente ed irrimediabilmente compromessi od esposti a pericolo (ex multis T.A.R. Liguria sez. I , 18 aprile 2012, n. 550).

Va pertanto affermata l’ammissibilità del ricorso.

4. Inlimine litis va altresì esclusa la necessità di disporre misure istruttorie, non essendo contestata dal Comune la circostanza fattuale, a progetto di adeguamento ultimato, dell’asserita ubicazione dell’abitazione della ricorrente ad una distanza inferiore a 100 mt. dall’impianto di depurazione.

5. Quanto al merito il ricorso è infondato e va respinto.

5.1. Giova evidenziare come l’avversato progetto approvato con la deliberazione G.C. 64/2012, come emerge chiaramente dalla stessa parte narrativa, consista nell’ampliamento dell’impianto di depurazione al fine dell’adeguamento ai sopravvenuti limiti di legge di cui al D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Codice Ambiente” ed è stato come tale previsto in sede di Piano regionale di tutela delle acque mediante realizzazione da parte dell’Autorità d’Ambito Territoriale Integrato n.2. (non costituita in giudizio) tramite appalto ad Umbria Acque s.p.a.

Le suesposte comprovate circostanze, a prescindere anche dalla questione della ultrattività o meno della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4.2.1977 - la cui soluzione negativa determinerebbe peraltro la manifesta infondatezza del gravame - risultano dirimenti ai fini dell’infondatezza delle rubricate doglianze.

Infatti, in base ad una interpretazione logico – sistematica, appare del tutto irragionevole la sostenuta applicazione della fascia di rispetto di cui al punto 1.2. della suddetta deliberazione anche in ipotesi di ampliamento degli impianti di depurazione già esistenti, specie laddove “necessitati” come nel caso di specie dall’adeguamento alla sopravvenuta normativa di tutela ambientale, trovando tale fascia di rispetto ragion d’essere unicamente per gli impianti da realizzare ex novo (così condivisibilmente T.A.R. Liguria sez I, 30 gennaio 2007, n.109).

Diversamente opinando, l’Amministrazione si troverebbe costretta secondo un insussistente auto-vincolo, alla dismissione del depuratore già esistente ed alla costruzione di un impianto del tutto nuovo, con ovvie negative ricadute in termini di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (anche utilizzando per ipotesi il terreno che la ricorrente ha manifestato voler offrire gratuitamente) con conseguente illiceità del proprio operato e possibile responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale (ex multis Corte dei Conti sez. II, 25 agosto 2010, n.340).

5.2. Tanto premesso, anche i dedotti profili di difetto di motivazione ed istruttoria non meritano condivisione.

Infatti, la dichiarata finalità di adeguamento alla sopravvenuta normativa sugli scarichi unitamente alla previsione di specifici interventi di mitigazione dell’impianto (mediante piantumazione di alberature di altezza non inferiore a mt. 3,50) dimostrano l’effettiva ponderazione degli interessi contrapposti ed in particolare della salubrità ambientale, tenuto presente lo stato effettivo del procedimento, non ancora concluso, potendosi e dovendosi ancora consentire in sede di approvazione del progetto esecutivo la partecipazione della ricorrente alla conferenza di servizi da convocare ai sensi dell’art. 22 della d.G.R. 424/2012.

Infatti, diversamente che in passato, costituisce oramai un principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui qualora le ordinarie fasi procedimentali vengano sostituite da diversi modelli di procedimento o di adozione delle decisioni (accordi di programma, conferenza di servizi) è onere delle Amministrazioni procedenti individuare tempi e modi per consentire la partecipazione dei privati la cui sfera giuridica sia interessata dagli effetti dell'azione amministrativa (ex multis T.A.R. Piemonte sez. I, 25 settembre 2009, n.2292; T.A.R. Puglia - Bari sez. II, 26 ottobre 2009, n.247; Consiglio di Stato sez. VI, 5 dicembre 2007, n.6183).

L’insensibilità del contraddittorio procedimentale rispetto ai diversi modelli procedimentali prescelti dall’Amministrazione è in parte confermata dallo stesso contenuto della specifica conferenza di servizi decisoria indetta dall’Autorità d’Ambito prevista dall’art. 22 della d.G.R. n. 424/12 per l’approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue, laddove la prevista partecipazione “almeno” dei rappresentanti di Regione, Comune/i, Provincia, Gestore, ARPA, ASL non risulta preclusiva per l’intervento dell’odierna ricorrente, quale soggetto controinteressato “facilmente individuabile” (ex art. 7 c. 1, legge 241/90) proprio alla luce delle lunghe controversie giudiziarie intervenute tra il Comune di Massa Martana e la sig.ra Grazietti in subiecta materia.

Ne consegue, anche ai fini di conformare la successiva attività amministrativa, che gli interessi della ricorrente potranno comunque essere ulteriormente esaminati e contemperati con l’interesse pubblico alla realizzazione dell’impianto nella competente sede della non ancora convocata conferenza di servizi per l’approvazione del progetto esecutivo.

5.3. Parimenti prive di pregio risultano le doglianze di eccesso di potere, di violazione del c.d. auto - vincolo nonché del principio di legittimo affidamento di cui al III motivo, stante a tacer d’altro la non prevedibilità, al momento dell’originaria realizzazione dell’impianto, dell’adeguamento alla sopravvenuta normativa sugli scarichi.

5.4. Alla luce delle suesposte considerazioni tutte le doglianze di cui al I, II e III motivo di gravame sono prive di pregio.

5.5. Parimenti non meritevoli di accoglimento risultano le censure di violazione della normativa in materia di autorizzazione paesaggistica e di v.i.a. di cui al IV motivo.

Trascura ancora la ricorrente che l’impugnato progetto in questione attiene alla fase definiva, per cui l’autorizzazione paesaggistica unitamente agli altri pareri e atti di assenso comunque denominati prescritti dalla vigente normativa dovrà intervenire in sede di approvazione del progetto esecutivo, mediante la convocazione di specifica conferenza di servizi da parte dell’Autorità Territoriale d’Ambito, disciplinata dall’art. 22 della d.G.R. n. 424/2012, e non già in sede dell’impugnato progetto definitivo.

Quanto alla mancata attivazione della procedura di v.i.a., ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 e all’allegato II alla parte II lett r) ed allegato IV alla parte II punto 7 lett. v) del D.lgs. 152/2006, ne emerge la non necessità per gli impianti di depurazione con capacità non superiore a 10.000 abitanti equivalenti, quale quello per cui è causa, il quale presenterà ad ampliamento effettuato, una capacità di soli 4.000 abitanti equivalenti.

6. Per i suesposti motivi il ricorso è infondato e va respinto.

Sussistono giustificati motivi ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite, attesa l’obiettiva complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere

Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)