Consiglio di Stato Sez. V sent. 3337 del 13 giugno 2003
Urbanistica. Demolizione e ricostruzione di fabbricato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha
pronunciato la seguente
decisione
sul
ricorso in appello n. 4196/1996 proposto dall’avv. Ugo DEL LAGO,
rappresentato e difeso dall’Avv.
Alessandro ZANFEI e dall’Avv. Luigi MANZI di Roma, presso il cui studio in via
F. Confalonieri n. 5 è elettivamente domiciliato;
contro
Il
Comune di CANAZEI, in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avv. Domenico Davoli e dall'Avv. Giorgio DE PILATI ed
elettivamente domiciliato presso il primo in via Santa Maria Maggiore n. 112
per
l’annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino Alto Adige, sede di
Trento n. 99/96 del 29/02/1996;
Visto
l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio del Comune di CANAZEI;
Esaminate
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Alla
Camera di Consiglio del 14 marzo 2003, relatore il Consigliere Corradino;
Uditi
i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Fatto
Con
la sentenza impugnata il TAR del Trentino Alto Adige - sede di Trento, ha
respinto i ricorsi proposti dall’avv. DAL LAGO Ugo per l’annullamento di
un’ordinanza con la quale il comune di Canazei chiedeva “di provvedere alla
rimessa in pristino delle opere abusive eseguite con variazione essenziali
presso la baita sita in località Pradel ” e di un provvedimento, emesso dallo
stesso comune, che aveva rigettato la domanda di variante in corso d’opera e
parziale sanatoria al restauro e consolidamento statico del rustico di cui
sopra.
Avverso
tale decisione ha proposto appello l’avv. Ugo Dal Lago chiedendone
l'annullamento.
L’appellante
ripropone le censure prospettate nei ricorsi in primo grado riprendendo, in
particolare, il motivo del pericolo di crollo ritenuto irrilevante dal giudice
di prime cure, evidenziando il mancato sopralluogo da parte della CEC per
verificare tale situazione.
Con
memorie depositate resisteva il Comune di Canazei che ha eccepito
preliminarmente l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’appello, in
quanto il motivo del ricorso era limitato alla mera riproposizione delle
doglianze proposte davanti al TAR, senza svolgere alcuna censura alla sentenza
appellata. Successivamente ha contestato la fondatezza dei motivi dedotti a
sostegno del ricorso, concludendo per la sua reiezione.
Alla
Camera di Consiglio del 14 marzo 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con
l’appello in esame viene impugnata la sentenza n. 99/96, del
29.02.1996, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino Alto
Adige – Trento, ha respinto i ricorsi proposti dall’avv. Ugo DAL LAGO, per
l’annullamento di un’ordinanza con la quale il comune di Canazei chiedeva
“di provvedere alla rimessa in pristino delle opere abusive eseguite con
variazione essenziali presso la baita sita in località Pradel ” e per
l’annullamento di un provvedimento, emesso dallo stesso comune, che aveva
rigettato la domanda di variante in corso d’opera e parziale sanatoria al
restauro e consolidamento statico del rustico di cui sopra.
Il
ricorrente, dopo aver espressamente richiamato tutti i motivi già svolti nei
ricorsi introduttivi dei procedimenti in prime cure, riprende e sviluppa solo
quello svolto nel ricorso n. 275/95 sub 1, censurando la decisione del Tar nelle
parti in cui ha ritenuto irrilevante la circostanza del pericolo di crollo del
baito, le cui strutture erano irrimediabilmente marcescite.
In
via preliminare, il Collegio ritiene di dover valutare l’eccezione di
inammissibilità dell’appello rilevata dal Comune resistente laddove il
ricorrente si limita a richiamare, senza alcuna illustrazione, i motivi di
censura mossi con i ricorsi introduttivi, avverso i provvedimenti impugnati in
primo grado.
Al
riguardo va posto in rilievo che la giurisprudenza è ormai da tempo orientata
nel ritenere che è inammissibile il motivo d’appello che si limita alla mera
riproposizione delle doglianze proposte in primo grado, senza svolgere alcuna
censura alla sentenza appellata (Consiglio di Stato Sez. V,
9.12.00 n. 6539; Sez. V,
29.07.00 n. 4208), o che si limiti a riprodurre testualmente le doglianza
articolate in primo grado e specificamente disattese dall’impugnata sentenza
(Consiglio di Stato Sez. IV, 21.11.01 n. 5906);
Alla
luce di quanto riportato il primo motivo è inammissibile.
Per
quanto attiene al motivo della pericolosità, in disparte il problema della sua
inammissibilità attesa la mancata proposizione
davanti al giudice di prime cure, va rilevato che l’intervento realizzato sull’immobile in questione si
è spinto ben oltre la semplice ristrutturazione, comportando la demolizione
dell’intero fabbricato e la sua ricostruzione con caratteristiche e materiali
diversi, tra i quali il calcestruzzo, in aperta violazione della normativa
provinciale di tutela urbanistica ed edilizia.
La
precarietà dei materiali che formano la struttura dell'attuale edificazione
non consente il mutamento dell'intervento rispetto a quello assentito nè
tanto meno l'utilizzazione di materiali diversi.
Correttamente,
pertanto, l'abuso è stato qualificato dal Comune che ha fatto applicazione
dell'art. 121, comma 4 punto c) della legge urbanistica provinciale 5 settembre
1991, n. 22 ai sensi del quale sono ritenute costruzioni abusive eseguite con
variazioni essenziali quelle che presentano un mutamento delle caratteristiche
dell'intervento assentito che, nella fattispecie in questione, era quello di
restauro e consolidamento e non di demolizione e ricostruzione.
Per
questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
Si
ravvisano tuttavia giuste ragioni per compensare
le spese.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe lo rigetta.
Compensa
le spese.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 14 marzo 2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l'intervento dei seguenti
Magistrati:
Agostino
Elefante
Presidente
Raffaele
Carboni
Consigliere
Corrado
Allegretta
Consigliere
Paolo
Buonvino
Consigliere
Michele
Corradino
Consigliere estensore.