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Consiglio di Stato Sez. V sent. 3337 del 13 giugno 2003
Urbanistica. Demolizione e ricostruzione di fabbricato.

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                REPUBBLICA ITALIANA                  

           IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione       

ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello n. 4196/1996 proposto dall’avv. Ugo DEL LAGO, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro ZANFEI e dall’Avv. Luigi MANZI di Roma, presso il cui studio in via F. Confalonieri n. 5 è elettivamente domiciliato;

contro

Il Comune di CANAZEI, in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Davoli e dall'Avv. Giorgio DE PILATI ed elettivamente domiciliato presso il primo in via Santa Maria Maggiore n. 112

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino Alto Adige, sede di Trento n. 99/96 del 29/02/1996;

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di CANAZEI;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla Camera di Consiglio del 14 marzo 2003, relatore il Consigliere Corradino;

Uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

Fatto

Con la sentenza impugnata il TAR del Trentino Alto Adige - sede di Trento, ha respinto i ricorsi proposti dall’avv. DAL LAGO Ugo per l’annullamento di un’ordinanza con la quale il comune di Canazei chiedeva “di provvedere alla rimessa in pristino delle opere abusive eseguite con variazione essenziali presso la baita sita in località Pradel ” e di un provvedimento, emesso dallo stesso comune, che aveva rigettato la domanda di variante in corso d’opera e parziale sanatoria al restauro e consolidamento statico del rustico di cui sopra.

Avverso tale decisione ha proposto appello l’avv. Ugo Dal Lago chiedendone l'annullamento.

L’appellante ripropone le censure prospettate nei ricorsi in primo grado riprendendo, in particolare, il motivo del pericolo di crollo ritenuto irrilevante dal giudice di prime cure, evidenziando il mancato sopralluogo da parte della CEC per verificare tale situazione.

Con memorie depositate resisteva il Comune di Canazei che ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’appello, in quanto il motivo del ricorso era limitato alla mera riproposizione delle doglianze proposte davanti al TAR, senza svolgere alcuna censura alla sentenza appellata. Successivamente ha contestato la fondatezza dei motivi dedotti a sostegno del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

Alla Camera di Consiglio del 14 marzo 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con  l’appello in esame viene impugnata la sentenza n. 99/96, del 29.02.1996, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino Alto Adige – Trento, ha respinto i ricorsi proposti dall’avv. Ugo DAL LAGO, per l’annullamento di un’ordinanza con la quale il comune di Canazei chiedeva “di provvedere alla rimessa in pristino delle opere abusive eseguite con variazione essenziali presso la baita sita in località Pradel ” e per l’annullamento di un provvedimento, emesso dallo stesso comune, che aveva rigettato la domanda di variante in corso d’opera e parziale sanatoria al restauro e consolidamento statico del rustico di cui sopra.

Il ricorrente, dopo aver espressamente richiamato tutti i motivi già svolti nei ricorsi introduttivi dei procedimenti in prime cure, riprende e sviluppa solo quello svolto nel ricorso n. 275/95 sub 1, censurando la decisione del Tar nelle parti in cui ha ritenuto irrilevante la circostanza del pericolo di crollo del baito, le cui strutture erano irrimediabilmente marcescite.

In via preliminare, il Collegio ritiene di dover valutare l’eccezione di inammissibilità dell’appello rilevata dal Comune resistente laddove il ricorrente si limita a richiamare, senza alcuna illustrazione, i motivi di censura mossi con i ricorsi introduttivi, avverso i provvedimenti impugnati in primo grado.

Al riguardo va posto in rilievo che la giurisprudenza è ormai da tempo orientata nel ritenere che è inammissibile il motivo d’appello che si limita alla mera riproposizione delle doglianze proposte in primo grado, senza svolgere alcuna censura alla sentenza appellata (Consiglio di Stato Sez. V, 9.12.00 n. 6539; Sez. V, 29.07.00 n. 4208), o che si limiti a riprodurre testualmente le doglianza articolate in primo grado e specificamente disattese dall’impugnata sentenza (Consiglio di Stato Sez. IV, 21.11.01 n. 5906);

Alla luce di quanto riportato il primo motivo è inammissibile.

Per quanto attiene al  motivo della pericolosità, in disparte il problema della sua inammissibilità attesa la mancata proposizione  davanti al giudice di prime cure, va rilevato  che l’intervento realizzato sull’immobile in questione si è spinto ben oltre la semplice ristrutturazione, comportando la demolizione dell’intero fabbricato e la sua ricostruzione con caratteristiche e materiali diversi, tra i quali il calcestruzzo, in aperta violazione della normativa provinciale di tutela urbanistica ed edilizia.

La precarietà dei materiali che formano la struttura dell'attuale edificazione  non consente il mutamento dell'intervento rispetto a quello assentito nè tanto meno l'utilizzazione di materiali diversi.

Correttamente, pertanto, l'abuso è stato qualificato dal Comune che ha fatto applicazione dell'art. 121, comma 4 punto c) della legge urbanistica provinciale 5 settembre 1991, n. 22 ai sensi del quale sono ritenute costruzioni abusive eseguite con variazioni essenziali quelle che presentano un mutamento delle caratteristiche dell'intervento assentito che, nella fattispecie in questione, era quello di restauro e consolidamento e non di demolizione e ricostruzione.

Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato.

Si ravvisano tuttavia giuste ragioni per  compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo rigetta.

Compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Agostino Elefante                Presidente

Raffaele Carboni                  Consigliere

Corrado Allegretta          Consigliere

Paolo Buonvino             Consigliere

Michele Corradino             Consigliere estensore.