TAR Lombardia (MI) Sez. IV, del 21 novembre 2012
Acque.Legittimità campionamento ARPA sulle acque di scarico e provvedimento ex art. 130 del D.Lgs. n. 152/006

Sono legittime le operazioni di campionamento dell’ARPA sugli inquinanti presenti nelle acque di scarico, ed il relativo provvedimento ex art. 130 del D.Lgs. n. 152/006 per superamento del valore limite per il parametro "zinco", nel caso in cui sono state precedute da un'esplicazione dei motivi della visita, ed il campionamento si è svolto alla presenza del rappresentante della "parte interessata". Poiché l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere, in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento, l'omissione di tale formalità non vizia il procedimento tutte le volte in cui, come avvenuto nel caso di specie, la conoscenza sia comunque intervenuta, sì da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione  (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02829/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01147/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1147 del 2012, proposto da: 
Sal Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Ravizzoni e Bruno Dell'Acqua, con domicilio eletto presso il secondo in Milano, Piazza Cadorna, 10;

contro

Provincia di Lodi, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Giuseppe Ferrari, con domicilio eletto presso lo stesso in Milano, Via Larga, 23;

nei confronti di

Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia (Arpa); non costituita in giudizio

per l'annullamento

della diffida n. 255 del 24.2.2012 della Provincia di Lodi, avente ad oggetto il rispetto delle prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 636 del 3.12.2008, unitamente agli atti preordinati e connessi, ed in particolare della relazione A.R.P.A. Lombardia n. 815 del 12.4.2011, della nota prot. n. 6282 del 29.12.2012 della Provincia di Lodi, e della comunicazione A.R.P.A. prot. n. 34919 del 12.3.2012

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Lodi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2012 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La società ricorrente è il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio lodigiano, e a tal fine è autorizzata allo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione sito in Comune di Terranova dei Passerini.

In data 12.4.2011 l'A.R.P.A. ha effettuato un accertamento sugli inquinanti presenti nelle dette acque di scarico, riscontrando un superamento del valore limite per il parametro "zinco" (0,571 mg/l, rispetto al limite di 0,5 mg/l).

Con il provvedimento impugnato, sulla base del visto accertamento, la Provincia ha diffidato la ricorrente al rispetto del predetto valore limite di 0,5 ml/l.

Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, si deducono cinque motivi in diritto.

L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, contestandone la fondatezza.

All'udienza pubblica del 23.10.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

1) Con il primo motivo si censura l'omessa comunicazione di avviso di avvio del procedimento, ex art. 7 L. n. 241/90.

Il motivo è infondato.

Il verbale del 12.4.2011, redatto in occasione del suesposto accertamento, è stato sottoscritto anche dal Sig. Zani Marco, quale rappresentante della "parte interessata", dandosi atto che le operazioni sono state precedute da un'esplicazione dei motivi della visita, e che il campionamento si è svolto alla presenza del medesimo. Poiché l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere, in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento, l'omissione di tale formalità non vizia il procedimento tutte le volte in cui, come avvenuto nel caso di specie, la conoscenza sia comunque intervenuta, sì da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione (C.S. Sez. VI 17.9.2012 n. 4925).

2) Con il secondo motivo si lamenta la mancata preventiva comunicazione dello svolgimento delle operazioni di controllo.

Il motivo è parimenti infondato, per le ragioni già esposte nello scrutinio del motivo precedente; la giurisprudenza citata a supporto (T.A.R. Emilia, Bologna, Sez. I 12.5.2005 n. 716, T.A.R. Toscana, Sez. II 4.3.2009 n. 399), si riferisce infatti a fattispecie relative ad accertamenti svolti in assenza di contraddittorio.

3) Con il terzo motivo si deduce la violazione dei termini di cui all'art. 2 L. n. 241/90, per essere il provvedimento impugnato intervenuto ad oltre 11 mesi di distanza dagli accertamenti istruttori effettuati dall'A.R.P.A.

Anche tale motivo è infondato, poiché i termini del procedimento amministrativo, per come indicati nell'art. 2, L. n. 241/1990, vanno qualificati come ordinatori ove non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge, sicché la loro violazione non comporta l'illegittimità dell'atto adottato tardivamente né, per l'inosservanza del termine finale, si esaurisce il potere dell'amministrazione di provvedere (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II 11.1.2012 n. 22).

4) Con quarto motivo si lamenta la violazione del principio di proporzionalità.

4.1.) Sotto un primo profilo, si evidenzia come l'art. 130 D.Lgs. n. 152/006 non prevederebbe alcun automatismo tra l'accertamento dell'A.R.P.A. e l'adozione del provvedimento, come invece ha ritenuto l'Amministrazione resistente.

Il motivo è infondato. L'invocato art. 130 prevede infatti che "in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico" l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, ad adottare una serie di provvedimenti, indicati nelle lettere da a) a c), di cui la diffida rappresenta certamente quello meno gravoso per il trasgressore.

4.2) Sotto altro aspetto, si censura la violazione del punto 6.4 comma e) della D.G.R. n. 1393 del 2.3.2011, il quale imporrebbe di riportare nei certificati di analisi la c.d. incertezza di misura, ossia la valutazione numerica di quanto il dato misurato può variare. Poiché nel caso di specie il valore della predetta "incertezza" sarebbe di 0,103 mg/l, il dato rilevato andrebbe ritenuto conforme, in quanto al di sotto del valore soglia, aumentato della detta "incertezza".

Il motivo è infondato anche sotto tale aspetto.

Con nota prot. n. 34919 del 14.3.2012, in riscontro ad un'istanza della ricorrente, l'A.R.P.A. ha effettivamente confermato che, nell'ambito degli esami per cui è causa, "non fu valutata l'incertezza della misura per il parametro zinco", e che "non fu eseguita l'analisi di conformità secondo le Linea Guida Ispra 52/2009", ciò che è pertanto incontestato tra le parti.

Tuttavia, con delibera della Giunta Regionale 4.8.2005 n. 528 è stata emanata una prima direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, e con successivo decreto n. 665 del 24.1.2006 n. 665 del dirigente dell'U.O. Regolazione del mercato e programmazione, è stato approvato uno schema di un protocollo d'intesa per il controllo degli scarichi, per l'attuazione della predetta direttiva, stipulato da Provincia, Autorità d'ambito, A..R.P.A. e gestori.

La citata D.G.R. n. 1393/2001, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data 10.3.2011, che ha inteso dare attuazione alla "direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5, parte 3, del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152", ha contestualmente revocato la delibera della Giunta Regionale 4.8.2005 n. 528. In particolare, quanto alla disciplina transitoria, al punto n. 3 si è previsto che i protocolli d'intesa stipulati tra i soggetti interessati per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi della D..G.R. n. 528/2005 "qualora incompatibili con i contenuti della Direttiva, siano modificati entro 120 giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione".

Osserva pertanto il Collegio come l'obbligo di riportare nei certificati analisi la c.d. incertezza di misura, contenuto nel citato punto 6.4 comma e) della D.G.R. n. 1393 del 2.3.2011, non fosse presente nel precitato protocollo d'intesa approvato con decreto n. 665 del 24.1.2006 n. 665, e che, conseguentemente, l'efficacia di tale prescrizione dovesse essere ritenuta posticipata, alla modifica dei protocolli, ed in difetto, di 120 giorni, decorrenti dal 2.3.2011.

Poiché al 12.4.2011, data degli accertamenti, non risultavano ancora disposti i predetti aggiornamenti, né decorso il termine massimo per tale adempimento, deve ritenersi che l'A.R.P.A. non fosse obbligata a dare applicazione punto 6.4 comma e) della D.G.R. n. 1393 del 2.3.2011, che non è pertanto stato violato.

5) Nell'ultimo motivo si censura l'erroneità dei presupposti su cui si fonda il provvedimento impugnato, poiché l'autorizzazione rilasciata alla ricorrente (determina n. 636 del 3.12.2008) prescriverebbe il rispetto dei soli parametri indicati nella tabella 2, allegato B, parte III del Reg. Regionale n. 3 del 24.3.2006, nei quali non risulterebbe incluso il parametro "zinco".

Il motivo è infondato, poiché l'autorizzazione rilasciata alla ricorrente richiama il parere dell'A.R.P.A. prot. n. 36705 del 5.11.2008, in cui vengono espressamente elencati i parametri da monitorare, tra i quali rientra anche lo zinco.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in conseguenza delle evidenziate modifiche al quadro normativo di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Primo Referendario

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)