TAR Lazio Rm, Sez. II-Quater, n. 1819, del 19 febbraio 2013
Acque.Reflui urbani contenenti anche reflui industriali

Non può ritenersi che la natura dell’impianto di depurazione possa condizionare il contenuto dell’autorizzazione, in quanto il gestore deve dimensionare e strutturare l’impianto in modo da poter trattare correttamente tutte le tipologie di reflui immessi, in modo da riportare ai livelli previsti in tabella ogni tipo di sostanza inquinante. La funzione del depuratore, infatti, è proprio quella di sottoporre le acque reflue ad un primo trattamento, abbattendo gli inquinanti prima dello scarico, e grava sul gestore l’obbligo di apprestare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dei valori previsti dalla legge per lo scarico nei corpi idrici, ivi compreso il rispetto della tab. 3 di cui all’All.5, parte III, del D.Lgs. 152/06, qualora siano stati autorizzati scarichi industriali, apportando, ove necessario, modifiche all’impianto. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01819/2013 REG.PROV.COLL.

N. 09461/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9461 del 2008, proposto da: 
Soc Acea Ato2 Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Provincia di Roma, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Giovanna De Maio, Massimiliano Sieni, domiciliata in Roma, via IV Novembre, 119/A; 
Comune di Roma, rappresentato e difeso per legge dall'Avv. Umberto Garofoli, domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale della Provincia di Roma n. 3616/08 recante l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane - depuratore pubblico ACEA ATO 2 S.p.A. Selvotta nel Comune di Roma.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Roma e di Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2012 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La società ACEA ATO 2 è la società del gruppo ACEA che gestisce il servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale Lazio Centrale Roma.

Tale servizio comprende “la captazione, adduzione e distribuzione dei acqua ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue”(art. 4, comma 1, lett. f) L. 36/94).

Il gestore, tra l’altro, ha in concessione tutti i beni demaniali, afferenti strutture e impianti funzionali e strumentali al servizio di smaltimento delle acque reflue, avendone la responsabilità di gestione.

In qualità di gestore, con istanza del 12/9/06 la società ricorrente ha chiesto alla Provincia di Roma il rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/06 (che detta norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) “per lo scarico delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore biologico a fanghi attivi, della capacità massima di trattamento dichiarata di mc/giorno 900 riferita a n. 3.000 A.E. – dotato di unità di pretrattamento, denitrificazione, ossidazione, sedimentazione secondaria, disinfezione, ispessimento fanghi, stabilizzazione fanghi – ubicato nel Comune di Roma, Via Laurentina km. 18,700 scarico che si riversa nel corpo idrico superficiale denominato “fosso dei Radicelli”.

Con la determinazione dirigenziale impugnata la Provincia di Roma ha rilasciato l’autorizzazione ex art. 124 D.Lgs. 152/06 imponendo però le tre seguenti prescrizioni ritenute lesive dall’ACEA ATO 2:

__1. relativamente allo scarico di acque reflue provenienti dal depuratore, la ricorrente è obbligata a scaricare nel rispetto dei limiti della Tab. 3 di cui all’All. 5, parte III, del D.Lgs. 152/06, nel caso in cui la fognatura afferente allo stesso depuratore dovesse convogliare anche reflui industriali (prescrizione a.1.b);

___2. relativamente allo scarico di acque reflue provenienti dal depuratore, la ricorrente è obbligata a scaricare nel rispetto dei limiti di cui al D.M. 185/03, nel caso di assenza per più di centoventi giorni l’anno di portata naturale del corpo idrico ricettore, rilevata nella relazione di cui al punto b.6) del provvedimento (prescrizione a.1.c.); tale punto b.6) impone, a sua volta, ad ACEA di predisporre una relazione idrogeologica in duplice copia con indicazione del periodo di portata nulla, nel corso dell’anno, del corpo idrico ricettore;

___3. relativamente allo scarico di acque reflue provenienti dagli scaricatori di piena indicati nell’elenco allegato, la ricorrente è obbligata a scaricare nel rispetto dei limiti di Tab. 3 di cui all’All. 5, Parte III, del D.Lgs. n. 152/06 (prescrizione a.2).

La ricorrente ha quindi impugnato la determinazione dirigenziale n. 3616 del 3/6/2008 nella parte in cui impone le suddette prescrizioni, ritenute lesive della propria sfera giuridica deducendo i seguenti motivi di gravame:

___1. Sulla prima prescrizione: violazione e/o falsa applicazione dell’Allegato 5 al D.Lgs. n. 152/06. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità manifesta.

Deduce la ricorrente che la prescrizione, formulata in maniera non chiara, sarebbe illegittima imponendo relativamente allo scarico delle acque reflue provenienti dal depuratore il rispetto dei limiti non soltanto della tab. 1, ma anche della tab. 3 nel caso in cui la fognatura afferente allo stesso depuratore convogli anche reflui industriali.

Nel caso di specie il depuratore sarebbe deputato al solo scarico di reflui urbani e non di quelli industriali, si tratterebbe di un impianto biologico a fanghi attivi progettato per il trattamento dei reflui urbani: la prescrizione sarebbe quindi illegittima.

I reflui industriali non potrebbero essere trattati in un depuratore biologico dovendo essere trattati a monte, presso gli impianti industriali; inoltre le autorizzazioni per gli scarichi industriali in fognatura sono rilasciati dalle Amministrazioni comunali che devono verificare il rispetto dei parametri previsti dalla legge.

Il depuratore Selvotta è un depuratore biologico a fanghi attivi, non è dunque idoneo a rimuovere le altre sostanze indicate nella tab. 3, fatta eccezione degli effetti della normale diluizione con le acque che si trovano in fognatura.

Pertanto se il liquame entra in fognatura fuori norma, lo scarico non può rispettare i parametri della tab. 3, la responsabilità quindi non può gravare sul gestore del depuratore.

__2. Sulle prescrizioni a.1.c. e b.6: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del Piano di Tutela delle acque regionali per il Lazio, approvato con del. C.R. 42/2007 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 e dell’all. 1 d.m. 131/2008 – Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti e dell’illogicità manifesta.

Deduce la ricorrente l’illegittimità della prescrizione del rispetto dei limiti indicati nel D.M. 185/03 nel caso in cui il corpo idrico ricettore (fosso dei “Radicelli”) abbia una portata nulla per più di 120 giorni all’anno.

La portata annua deve essere individuata dall’ACEA con un’apposita relazione da produrre entro 180 giorni dal ritiro dell’autorizzazione.

Sostiene la ricorrente che detta prescrizione sarebbe illegittima in quanto violerebbe il Piano di Tutela delle Acque e l’art. 2 del D.M. 131/08.

Sarebbe inoltre impossibile conoscere la portata del fosso e quindi rispettare la prescrizione.

__3. Sulla prescrizione a.2: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100, 101, 103 D.Lgs. 152/06 – Violazione e/o falsa applicazione All. 5 parte III D.Lgs. 152/06 – Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti e dell’illogicità manifesta.

Sostiene la ricorrente che la prescrizione con la quale la Provincia ha imposto il rispetto della tab. 3 nel caso di acque reflue provenienti dagli scaricatori di piena sarebbe illegittima, in quanto illogica e contrastante con le norme sopra richiamate.

L’Amministrazione Provinciale si è costituita in giudizio depositando una prima memoria il giorno 11 giugno 2010, ed una successiva memoria datata 16 ottobre 2012 nella quale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso avendo la Provincia nel frattempo adottato una nuova autorizzazione contenente diverse prescrizioni, non impugnata dalla ricorrente. Ha rappresentato che con nota del 12 maggio 2009 l’Amministrazione ha comunicato all’ACEA che la prescrizione contenuta nelle proprie autorizzazioni e relativa al rispetto dei limiti di tab. 3 per gli scarichi provenienti dagli sfioratori di piena doveva ritenersi annullata; ha poi rilevato che l’ACEA ha depositato la relazione idrogeologica in ottemperanza alla prescrizione 5 b dalla quale risulta che il corpo ricettore si presenta secco per meno di 120 giorni l’anno, e quindi nella nuova autorizzazione non è stato imposto il rispetto del D.M. 185/03. Per quanto riguarda, invece, la prima prescrizione, ha rilevato che nel caso di reflui urbani l’obbligo del rispetto della tab. 3 discende direttamente dal D.Lgs. 152/06 All. 5 parte III, punto 1.1, e che il depuratore in questione è stato costruito fin dall’origine per consentire allo scarico il rispetto dei valori di tab. 3.

In data 8 novembre 2012 l’ACEA ha depositato una memoria di replica nella quale ha rappresentato che – a seguito della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione n. 3616 del 3/6/08 – la Provincia ha adottato una nuova autorizzazione per lo scarico delle acque reflue urbane del depuratore pubblico denominato “Selvotta”, disponendo nuove prescrizioni.

Ha rappresentato al Collegio di riservarsi di impugnare la nuova autorizzazione ed ha chiesto al Tribunale di adottare i provvedimenti di conseguenza nel presente giudizio.

Il Comune di Roma si è costituito ed ha eccepito la propria estraneità al presente giudizio.

All’udienza pubblica del 29 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è improcedibile.

L’autorizzazione impugnata - di durata quadriennale – è ormai scaduta ed è stata sostituita dalla nuova autorizzazione n. 6331 del 26/9/12 per lo scarico delle acque reflue urbane del depuratore pubblico denominato “Selvotta”; detta nuova autorizzazione, contiene nuove e diverse prescrizioni in merito allo scarico, e dagli atti di causa non risulta impugnata.

La stessa ACEA nella propria memoria di replica ha rappresentato la possibilità di impugnazione della nuova autorizzazione, chiedendo al Collegio di adottare i provvedimenti di conseguenza nel presente giudizio.

In pratica, la stessa ACEA, ha convenuto con la difesa della Provincia che è venuto meno l’interesse al ricorso.

Come è noto, nel processo amministrativo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto nuova, che comunque muta radicalmente la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso.

Tale sopravvenienza deve, però, essere tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente o per l'appellante qualsiasi residua utilità della pronuncia del giudice, anche soltanto strumentale o morale (cfr. Consiglio di Stato sez. IV

24 ottobre 2012 n. 5450; Consiglio di Stato sez. V 13 aprile 2012 n. 2116).

Nel presente giudizio l’autorizzazione impugnata di durata quadriennale è ormai scaduta ed è stata sostituita dalla successiva autorizzazione 6331 del 26/9/12 che contiene diverse prescrizioni e che –allo stato – non risulta impugnata; non è stata proposta la domanda risarcitoria, né è stato provato che siano state applicate sanzioni di qualunque natura alla società ricorrente in considerazione del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione in questione: ne consegue che, essendo venuto meno l’interesse all’impugnazione, non potendo trarre la ricorrente alcun vantaggio dall’annullamento di un’autorizzazione ormai scaduta, sostituita da un’altra che disciplina in modo diverso la fattispecie, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

In ogni caso per quanto riguarda la prescrizione relativa alla sfioratori di piena è comunque cessata la materia del contendere essendo stata la suddetta prescrizione annullata in autotutela della Provincia come correttamente rilevato dalla difesa dell’Amministrazione; per quanto concerne, invece, la prescrizione relativa alla redazione della relazione idrogeologica non vi è interesse a coltivare la censura avendo dato la ricorrente acquiescenza alla prescrizione ed avendo prodotto la suddetta relazione che ha accertato la regolarità della portata del corso d’acqua.

Infine, per quanto concerne invece la prescrizione relativa al rispetto della tab. 3, il Collegio ha già esaminato la questione in altre decisioni - alle quali si riporta - nelle quali ha chiarito che è lo stesso Legislatore (cfr. All. 5, parte III del D.Lgs. 152/06, punto 1.1.) ad aver previsto nel caso di reflui urbani – che per loro stessa natura possono contenere anche reflui industriali, essendo misti – l’assoggettamento al rispetto della tab. 3 nel caso in cui vi siano scarichi di acque reflue industriali.

La ratio della disposizione è chiara: si vuole evitare che vengano immessi nei corpi idrici superficiali reflui non adeguatamente trattati e dunque potenzialmente pericolosi per la salubrità dell’ambiente; pertanto, quando sia accertata la presenza all’interno dei reflui urbani di acque reflue industriali, devono essere rispettati i più stringenti parametri di sicurezza previsti dalla tab. 3.

Nel caso di specie, nella quale il gestore dell’impianto non ha comunicato quale sia la natura dei reflui, legittimamente la Provincia – applicando il principio di precauzione -, ha imposto i limiti più stringenti, non potendo escludere la presenza di immissioni di acque reflue industriali.

In altre parole, in presenza di una normativa che assoggetta al rispetto dei limiti di tab. 3 in caso di reflui urbani contenenti anche reflui industriali, è onere del gestore fornire alla Provincia i dati dai quali risulta se siano stati o meno autorizzati scarichi industriali in fognatura nella zona di riferimento, acquisendo – se del caso - le relative informazioni dall’Amministrazione comunale che li ha autorizzati.

Ne consegue che la prescrizione ritenuta lesiva è derivata dalla condotta della stessa ricorrente, che non si è resa parte diligente nel fornire i dati necessari alla Provincia, che nella situazione di incertezza, ha applicato le prescrizioni più restrittive previste dalla legge, facendo corretta applicazione del principio di precauzione, che è un principio generale ormai codificato in ambito europeo e riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente (sul principio di precauzione, cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. II 20 gennaio 2012 n. 663; T.A.R. Trento Trentino Alto Adige sez. I 14 gennaio 2012 n. 18; Cons. Stato sez. IV, 15 dicembre 2011 n. 6612).

Né può ritenersi che la natura dell’impianto di depurazione possa condizionare il contenuto dell’autorizzazione come pretenderebbe la ricorrente (senza contare che nel caso di specie il depuratore in questione è in grado di rispettare i limiti di cui alla tab. 3, come emerge dalla relazione tecnica prodotta dalla stessa ricorrente, doc. n. 4 fascicolo della Provincia), in quanto il gestore deve dimensionare e strutturare l’impianto in modo da poter trattare correttamente tutte le tipologie di reflui immessi, in modo da riportare ai livelli previsti in tabella ogni tipo di sostanza inquinante.

La funzione del depuratore, infatti, è proprio quella di sottoporre le acque reflue ad un primo trattamento, abbattendo gli inquinanti prima dello scarico, e grava sul gestore l’obbligo di apprestare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dei valori previsti dalla legge per lo scarico nei corpi idrici, ivi compreso il rispetto della tab. 3 qualora siano stati autorizzati scarichi industriali, apportando - ove necessario - modifiche all’impianto.

Non può invece condividersi la tesi dalla Provincia, secondo cui il termine “raccolgono” presente nel punto 1.1 dell’All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 implicherebbe l’assoggettamento al rispetto della tab. 3 anche in caso di scarichi industriali non autorizzati, in quanto l’argomento testuale è troppo generico per poter sostenere un’interpretazione estensiva della disposizione: il termine, infatti, indica soltanto la confluenza di detti scarichi con gli altri provenienti da insediamenti residenziali o derivanti dallo scolo delle acque meteoriche.

La disciplina normativa si fonda sul presupposto secondo cui tutti gli scarichi di acque reflue devono essere autorizzati, e sulla base della situazione desumibile dalle autorizzazione rilasciate per lo scarico in fognatura, possono essere imposte le specifiche prescrizioni al gestore per il successivo scarico nei corpi idrici: eventuali illegalità – quali ad esempio la presenza di scarichi industriali abusivi - , una volta accertate, devono essere sanzionate, ma non possono comportare l’assoggettamento del gestore a parametri più gravosi quale il rispetto della tab. 3 (che potrebbe comportare anche la modifica degli impianti di depurazione), non rinvenendosi nella normativa di riferimento alcuna disposizione che lo autorizzi.

Quanto alle spese di lite sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)