DECRETO  30 marzo 2010 Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonche' modalita' e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione
(GU n. 119 del 24-5-2010  - Suppl. Ordinario n.97)

 
IL MINISTRO DELLA SALUTE


e


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante
attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della
qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva
76/160/CEE, ed in particolare gli articoli 14, comma 3 e 17, comma 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
76/160/CEE, relativa alla qualita' delle acque di balneazione;
Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante
attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle
acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
disposizioni in materia ambientale, che prevede, tra l'altro, agli
articoli 76 e 77, il raggiungimento di obiettivi di qualita'
ambientale;
Acquisita in data 26 marzo 2010 la nota con la quale il
coordinamento delle Regioni ha espresso parere tecnico favorevole in
quanto sono state accolte nel testo tutte le proposte dalle stesse
presentate;

Decretano:

Art. 1

1. Il presente decreto e' finalizzato a definire i criteri per
determinare il divieto di balneazione, nonche' le modalita' e le
specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 10
maggio 2008, n. 116.
2. Con provvedimento del Ministero della salute di intesa con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
possono essere aggiornate le norme tecniche contenute negli allegati
al presente decreto, in relazione a modifiche della disciplina
comunitaria ed all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche.


                               Art. 2 

1. Per le finalita' di cui all'art. 1 il presente decreto fissa
all'allegato A i valori limite relativi ad un singolo campione ai
fini della balneabilita' delle acque. Il superamento di tali limiti
determina il divieto di balneazione.
2. Le Regioni e le Province autonome provvedono affinche' il
monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, sia effettuato secondo le
modalita' dell'allegato V del medesimo decreto, come modificato
dall'art. 5. Il primo programma di monitoraggio dei parametri
indicati nell'allegato I, colonna A, del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 116, viene attuato a decorrere dalla stagione
balneare 2010. Non appena avviato il monitoraggio ai sensi del
presente decreto, cessa il monitoraggio dei parametri di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e
successive modificazioni.
3. Il Ministero della salute consente l'applicazione di metodi
alternativi a quelli di riferimento, specificati all'allegato I,
purche' sia dimostrato che tali metodi rispondano a quanto previsto
dalla regola tecnica UNI/ISO 17994 sulla equivalenza dei metodi
microbiologici.
4. Qualora i dati di monitoraggio evidenziano un superamento dei
valori limite riportati nell'allegato A, sono attivate le azioni di
gestione di seguito riportate:
a) adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta
l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio
attraverso un'ordinanza sindacale ed informazione ai bagnanti
mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera
e) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116. Le Regioni e le
Province autonome valutano se limitare tale divieto ad un tratto
dell'area di balneazione a seguito dei risultati di una serie di
campionamenti, effettuati nei giorni successivi in punti di controllo
significativi a distanza crescente dal punto di prelievo, per
delimitare l'area interessata dal fenomeno inquinante. A seguito
della delimitazione dell'area da interdire, sara' necessario
analizzare le cause del superamento del valore limite, al fine di
rivedere eventualmente la suddivisione o il raggruppamento delle
acque di balneazione secondo i criteri di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e di individuare ed
attuare adeguate misure di miglioramento. Le Regioni e le Province
autonome possono individuare ulteriori punti di campionamento di
controllo, dove si presume, sulla base del profilo dell'acqua di
balneazione, sussista un maggior rischio di inquinamento. Le Regioni
e le Province autonome non possono raggruppare le aree derivanti da
un eventuale frazionamento se non rispondono ai criteri di cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.
Le Regioni e le Province autonome indicano e giustificano tali
modifiche nella lista delle acque da presentare ai sensi dell'art. 4
del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, prima dell'inizio
della successiva stagione balneare. I risultati ottenuti da tali
campionamenti aggiuntivi non rientrano nella serie dei dati
utilizzati per la classificazione;
b) revoca del provvedimento di chiusura alla balneazione a fronte
di un primo esito analitico favorevole, successivo all'evento di
inquinamento, che dimostri il ripristino della qualita' delle acque
di balneazione.
5. Le acque di balneazione che in fase di prima applicazione
risultano temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive
modificazioni, saranno considerate interdette solamente se tale
chiusura e' avvenuta per esclusivo effetto dei valori dei parametri
dei coliformi fecali e streptococchi fecali eccedenti i valori
ammissibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, dette acque potranno
essere riaperte solo a seguito di quattro campionamenti, effettuati
con cadenza quindicinale, a decorrere dal mese di aprile, con
risultati analitici inferiori a quelli indicati nell'allegato A,
previa dimostrazione dell'avvenuto risanamento attraverso la
comunicazione delle misure di miglioramento messe in atto. Eventuali
campionamenti precedenti, effettuati nella stagione 2009, e
successivi ad interventi di risanamento gia' compiuti e da
dimostrare, possono essere presi in considerazione ed andare a
ridurre il numero dei quattro campioni previsti al capoverso
precedente. I campionamenti su tali acque devono comunque essere
effettuati per tutta la stagione balneare corrente, con frequenza
almeno bimensile. Qualora durante detto periodo di campionamento due
campioni, anche non consecutivi, risultino di esito sfavorevole anche
per uno solo dei parametri previsti nell'allegato A, la zona dovra'
rimanere temporaneamente vietata alla balneazione per l'intera
stagione balneare. Il suddetto divieto potra' essere rimosso solo
dopo aver messo in atto le misure di miglioramento, nei limiti delle
risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa e a seguito
dell'esito favorevole delle analisi eseguite sui successivi
campionamenti effettuati nei due mesi consecutivi con frequenza
bimensile.
6. Le acque di balneazione che in fase di prima applicazione sono
temporaneamente vietate alla balneazione ai sensi dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e
successive modificazioni, potranno essere nuovamente riaperte alla
balneazione, a seguito di due campionamenti consecutivi favorevoli
effettuati a partire dal mese di aprile.
7. Le acque classificate «scarse», e temporaneamente vietate alla
balneazione in base all'art. 8, comma 4, lettera a), punto 1) del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, potranno essere riaperte
alla balneazione solo a seguito dell'attuazione delle misure di
risanamento di cui al punto 3, lettera a), del medesimo comma. Poste
in atto tali misure si potra' monitorare nuovamente il punto e
procedere ad una nuova classificazione secondo quanto previsto
all'art. 7, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 116.
8. Qualora i risultati analitici di un singolo campione, pur
conformi ai valori di cui all'allegato A, rilevino scostamenti
anomali rispetto ai dati storici, le Regioni e le Province autonome
valutano la opportunita' di adottare adeguate misure di gestione,
quali:
a) accertamenti ed ispezioni atte a verificare le cause del
peggioramento qualitativo dell'acqua;
b) eventuale attuazione di programmi di risanamento per il
miglioramento qualitativo.


                               Art. 3 

1. Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un
potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe,
fitoplancton o fitobentos marino, le Regioni e le Province autonome
provvedono ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire
un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute secondo quanto
previsto nell'allegato B e successive modificazioni per i
cianobatteri ed adottando i criteri contenuti nelle linee guida del
Ministero della salute su Ostreopsis ovata di cui all'allegato C e
successive modificazioni ed i protocolli operativi realizzati
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in
collaborazione con le Agenzie regionali protezione ambientale,
consultabili rispettivamente sui siti web www.ministerosalute.it
www.iss.it e www.isprambiente.it


                               Art. 4 

1. II Ministero della salute incoraggia la partecipazione del
pubblico attraverso il Portale Acque del medesimo, per mezzo del
quale il pubblico puo' trovare tutte le informazioni relative alle
acque di balneazione e formulare nel contempo suggerimenti,
osservazioni o reclami.
2. Le Regioni, le Province autonome ed i Comuni assicurano
un'adeguata informazione al pubblico sul processo di partecipazione e
ne favoriscono la stessa per la preparazione, la revisione e
l'aggiornamento degli elenchi di acque di balneazione ai sensi
dell'art. 6, comma l, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116,
attraverso opportune iniziative, utilmente prima di ogni stagione
balneare.
3. La autorita' competenti, secondo le modalita' di cui all'art.
15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116,
utilizzano segni e simboli che saranno indicati dalla Commissione
Europea.


                               Art. 5 

1. Il punto 1 dell'allegato V del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 116, e' sostituito dall'allegato D.


                               Art. 6 

1. Le Regioni e le Province autonome trasmettono per via telematica
le informazioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 116, utilizzando i modelli di cui agli allegati E
ed F, disponibili nel Portale Acque del Ministero della salute.
2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
a seguito dell'acquisizione dell'elenco delle acque di balneazione e
della relativa anagrafica, di cui alla tabella 1 dell'allegato F,
messo a disposizione dal Ministero della salute attraverso il Sistema
informativo nazionale per la tutela delle acque italiane non appena i
suddetti dati sono resi disponibili dalle Regioni e comunque non
oltre l'8 marzo, rinvia al Ministero della salute entro il 30 aprile,
tramite specifica funzionalita' di download resa disponibile sul
Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane, lo
stesso elenco, nello stesso formato, delle acque di balneazione,
corredato dalle codifiche dei Distretti Idrografici, delle
sotto-unita' dove esistenti, delle specifiche aree protette, nonche'
dei corpi idrici associati all'elenco delle acque di balneazione.
3. Il Ministero della salute, in attuazione di quanto previsto
all'art. 14, comma 3, del decreto 30 maggio 2008, n.116, mette a
disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ogni quattro mesi, a partire dal 30 maggio
2011, attraverso il Sistema informativo nazionale per la tutela delle
acque italiane dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, tramite specifica funzionalita' di upload massivo, i dati
relativi ai profili delle acque di balneazione di cui all'allegato E
nonche' le informazioni sulla stagione balneare di cui alla tabella 2
dell'allegato F, annualmente, non appena la stessa viene trasmessa
dalle Regioni e le Province autonome al Ministero della salute.
4. I Comuni trasmettono, ai sensi dell'art. 15 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 116, i provvedimenti di divieto di una
zona di balneazione ed eventuale revoca non appena ricevuta la
comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e
alle analisi, per posta elettronica al Ministero della salute nonche'
successivamente per posta ordinaria. In tali provvedimenti devono
essere indicate le ragioni del divieto.


                               Art. 7 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti
previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.


                               Art. 8 

1. II presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Gli obblighi di comunicazione in capo alle Regioni e alle
Province autonome previsti all'art. 4 del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 116, per l'anno di prima applicazione. si intendono
prorogati al 31 marzo 2010.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione.
Roma, 30 marzo 2010

Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 1


                                                           Allegato A 


Parte di provvedimento in formato grafico




                                                           Allegato B 


Parte di provvedimento in formato grafico




                                                           Allegato C 


Parte di provvedimento in formato grafico




                                                           Allegato D 


Parte di provvedimento in formato grafico




                                                           Allegato E 


Parte di provvedimento in formato grafico




                             ALLEGATO F 
(previsto dall'articolo 6)


REPORT ACQUE DI BALNEAZIONE

Tabella 1 - Lista delle Acque di Balneazione
Tabella 2 - Informazioni Stagionali
Tabella 3 - Situazioni anomale
Tabella 4 - Inquinamento di breve durata
Tabella 5 - Risultati del monitoraggio
N.B. - Si evidenzia che nell'allegato F (in excel) - pagina
relativa alle «informazioni stagionali» - prima di procedere alle
operazioni di stampa, e' necessario selezionare la medesima area di
stampa, al fine di consentire l'inserimento della nota.


Parte di provvedimento in formato grafico