Cass. Sez. III n. 7395 del 25 febbraio 2021 (UP 18 dic 2021)
Pres. Sarno Est. Scarcella Ric. Calissano  
Rifiuti.Confisca ex art. 260-ter dlv 152\06

La confisca prevista dall’art. 260-ter, ultimo comma, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, seppure non necessitante di una condanna non può essere disposta in sede di proscioglimento predibattimentale ex artt. 129 e 469, cod. proc. pen., in quanto presuppone comunque l’accertamento della violazione.  Il riferimento “all’accertamento”, tuttavia, rende comunque necessario, anche in un’ottica di conformità dell’ordinamento interno alla norma convenzionale di cui all’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione EDU, che ai fini di poter disporre la confisca si “accerti” la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato ipotizzato, non potendosi, diversamente, procedere all’ablazione di quanto sequestrato, in quanto ciò determinerebbe un ingiustificato (ed ingiusto) sacrificio patrimoniale per il soggetto destinatario, non potendosi dubitare – anche e soprattutto alla luce dei “criteri di Engel”, estrapolati dalla pronuncia della Corte EDU, Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976 -  della natura sanzionatoria della confisca prevista dall’ultimo comma dell’art. 260-ter TUA.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 11.11.2019, il Tribunale di Alessandria dichiarava non doversi procedere nei confronti del Calissano in ordine ai reati contravvenzionali ascritti e relativi a violazioni della disciplina in materia di rifiuti (attività illecita di raccolta e recupero per il successivo commercio e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi: art. 256, co. 1, lett. a), D.lgs. 152 del 2006), contestate come commesse nel mese di settembre 2014 in relazione a fatti accertati il 22.09.2014, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, disponendo la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all’Albo speciale previsto dall’art. 613, cod. proc. pen., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge, in relazione alla disposta confisca e distruzione di quanto in sequestro, in assenza di giudizio di merito.
In sintesi, si duole la difesa del ricorrente per aver il giudice di merito disposto la confisca e distruzione di quanto oggetto del sequestro, eseguito in data 22.08.2014 costituito da un container di proprietà della società di cui il ricorrente è titolare, nonché dei rifiuti metallici all’interno del medesimo contenuti. Aggiunge che la p.g. operante aveva disposto l’affidamento in custodia giudiziale, oltre che del predetto container e dei rifiuti metallici ivi contenuti, anche di ulteriori 300 kg. di rame, sequestrati a soggetto diverso, tale Danilo Montemezzo, sia di ulteriori 65 kg. di rame, sequestrati a soggetto qui non ricorrente, tale Ardit Mojallia. Infine, evidenzia che nel corso del procedimento, la difesa aveva chiesto ed ottenuto la variazione del luogo di custodia dei beni sopra indicati, assumendosi contestualmente il ricorrente tutti gli oneri economici dovuti alla custodia ed al trasporto del materiale in sequestro, sollevando l’erario da ogni tipo di esborso economico.
Tanto premesso, si eccepisce l’illegittimità dell’impugnata sentenza per aver disposto la confisca del materiale sequestrato alla società di cui il ricorrente è titolare, ossia il container con all’interno i 400 kg. di rifiuti metallici, senza alcun giudizio in ordine all’illiceità di tale materiale come richiesto dall’art. 240, c.p. e senza il presupposto della “previa condanna”, essendo la prescrizione stata dichiarata prima dell’apertura del dibattimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato ai sensi ex art 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020, è fondato.

2. Osserva infatti il Collegio che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui, in assenza di una pronuncia di condanna, la confisca dei beni posti sotto sequestro può essere disposta nelle sole ipotesi in cui sia obbligatoriamente prevista dall'art. 240, comma secondo, cod. pen. ovvero da altre disposizioni speciali (Sez. 1, n. 45980 del 07/11/2012, Bignami, Rv. 254522-01; si veda in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 2453 del 04/12/2008, dep. 2009, Rv. 243027-01).
Nel caso di specie, il giudice ha disposto la confisca richiamando unicamente il disposto dell’art. 240, c.p., che come è noto, contempla al co. 2 le ipotesi di confisca obbligatoria.
Rileva il Collegio che, più correttamente, il giudice avrebbe dovuto richiamare la disposizione specifica dei commi quarto e quinto dell’art. 260-ter, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i quali, rispettivamente, prevedono che “In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato” (co. 4) e che “Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’articolo 256” (co.5).

3. Purtuttavia, non vi è dubbio che la confisca prevista dall’art. 260-ter, ultimo comma, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, seppure non necessitante di una condanna (sulla assenza della necessità della previa condanna per tale ipotesi di confisca, si veda, da ultimo, Sez. 3, n. 24974 del 10/07/2020 - dep. 02/09/2020, Restivo, Rv. 279872 - 01), non avrebbe potuto essere disposta in sede di proscioglimento predibattimentale ex artt. 129 e 469, cod. proc. pen., in quanto presuppone comunque l’accertamento della violazione.
Il riferimento “all’accertamento”, tuttavia, rende comunque necessario, anche in un’ottica di conformità dell’ordinamento interno alla norma convenzionale di cui all’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione EDU, che ai fini di poter disporre la confisca si “accerti” la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato ipotizzato, non potendosi, diversamente, procedere all’ablazione di quanto sequestrato, in quanto ciò determinerebbe un ingiustificato (ed ingiusto) sacrificio patrimoniale per il soggetto destinatario, non potendosi dubitare – anche e soprattutto alla luce dei “criteri di Engel”, estrapolati dalla pronuncia della Corte EDU, Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976 -  della natura sanzionatoria della confisca prevista dall’ultimo comma dell’art. 260-ter TUA.
Ne discende, dunque che il mancato “accertamento” del reato oggetto di contestazione, a fronte di una sentenza di proscioglimento predibattimentale che si sia limitata a dichiarare tout court la prescrizione, senza valutare il merito dell’imputazione, determina l’illegittimità della statuizione ablatoria, difettando le condizioni di legge.

4. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, limitatamente all’ordine di confisca e distruzione, che deve essere eliminato.

5. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo  Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di confisca e distruzione che elimina.
Motivazione semplificata.
Così deciso, il 18 dicembre 2020