Cass. Sez. III Sent. 30858 del 23 luglio 2008 (Ud. 27 giu 2008)
Pres. Lupo Est. Cordova Ric. Amantia e altro
Alimenti. Commercializzazione di prodotti dopo la data di scadenza

La commercializzazione di prodotti alimentari confezionati per i quali sia prescritta l\'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il...", o quella "da consumarsi entro il..." non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma solo l\'illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e 18 del D.Lgs. n. 109 del 1992.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 27/06/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 01673
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 004837/2008
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AMANTIA MARIA TERESA, N. IL 27/05/1945;
2) PANEBIANCO MARCO, N. IL 20/02/1972;
avverso SENTENZA del 24/10/2006 TRIB.SEZ.DIST. di ACIREALE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORDOVA AGOSTINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Consolo Santi, che ha concluso per l\'annullamento senza rinvio per prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24.10.2006 il Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Acireale, condannava Amantia Maria Teresa e Panebianco Marco alla pena di euro 1.000 di ammenda in ordine al reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) e art. 6 per avere, la prima quale titolare dell\'omonima farmacia, ed il secondo quale farmacista responsabile addetto, detenuto per il commercio e distribuito sostanze alimentari (Aptamil e Mellin) con termine di consumo scaduto: fatto accertato il 24-28 e 29.8.2002. Li assolveva dal reato di cui all\'art. 444 c.p. per insussistenza del fatto.
Motivava la decisione come segue:
1) il reato era stato accertato in quanto Lombardo Agatino aveva acquistato presso l\'anzidetta farmacia alcune confezioni di latte Aptamil, che la moglie poi somministrava al proprio bambino di pochi mesi, dopo di che si accorgeva che la data di scadenza era il 13.8.2002. Il Lombardo si recava presso la farmacia per rilevare il fatto, ma il venditore replicava che non poteva farci niente: allora, con la moglie denunziava l\'accaduto ai Carabinieri e, nel corso di tale iniziativa, riceveva una telefonata dalla suocera per informarlo che il bambino stava male, per cui veniva ricoverato in ospedale, e poi dimesso.
Gli imputati andavano assolti dal secondo reato in quanto non era sufficiente un ipotetico pericolo per la salute, ma un concreto nocumento: e, nella specie, la data indicata era quella di conservazione, il cui superamento non comportava l\'incommerciabilità del bene, che, per un primo periodo, conservava intatte le proprietà organolettiche e nutritive, per cui nella specie mancava la prova che fosse nocivo alla salute.
Quanto al primo reato, contrariamente alle ipotesi di cui alle lett. a) e d), quella di cui alla lett. b) non richiedeva che la sostanza alimentare fosse alterata o depauperata, essendo sufficiente che fosse avviata al consumo in condizioni che ne mettessero in pericolo l\'igiene e la commestibilità, donde la colpevolezza degli imputati. Entrambi andavano condannati sia perché l\'Amantia era la titolare della farmacia e doveva vigilare sulle condizioni dei prodotti commerciati, nulla rilevando che in quel momento fosse assente; sia il Panebianco, anch\'egli farmacista, che, in assenza della prima, ne assumeva le funzioni e la vigilanza imposti dalla professione, a nulla rilevando l\'assenza di un formale atto di preposizione institoria.
Proponevano separati ricorsi i difensori dei due imputati, e quello dell\'Amantia deduceva quanto segue:
a) l\'ipotesi di cui all\'art. 444 c.p. era più grave di quella di cui alla L. n. 283 del 1962, artt. 5 e 6, che veniva dalla prima assorbita, donde la contraddittorietà con l\'assoluzione dal primo reato, come stabilito da questa Corte (Sez. 1, 24.2.1986, Buonocore);
b) ciò tanto più che l\'art. 444 c.p. ne sanziona la punibilità salvo che il fatto non costituisca un più grave reato;
c) quello indicato non era un termine di scadenza, ma di minima conservazione;
d) come stabilito dalle S.U. di questa Corte, la data di scadenza del prodotto non ha nulla da vedere con le modalità di conservazione di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), per cui, ove tale data sia superata, non resta integrata alcuna ipotesi di reato, ma solo l\'illecito amministrativo di cui al D.P.R. n. 109 del 1992, art. 10 comma 7, e art. 18 (Cass. S.U., 4.1.1996; 19.12.2001, n. 443; Sez. 3, 11.6.2001, n. 27669), atteso che il cattivo stato di conservazione attiene, ad esempio, allo scatolame bombato, arrugginito, agli involucri forati, intaccati, unti, ecc. o, nel caso di specie, al latte lasciato a temperature inadeguate.
Chiedeva pertanto l\'annullamento dell\'impugnata sentenza, anche se il reato era prescritto.
Quanto a Panebianco Marco, il difensore deduceva che:
a) occorreva dare la prova del cattivo stato di conservazione nonostante la scadenza del termine;
b) non poteva ritenersi il reato contestato prima di pericolo e poi di evento materiale;
c) era rimasto ignoto a quale delle ipotesi dell\'art. 5 dovevasi rapportare la pretesa degradazione del prodotto;
d) citava le massime di questa Corte indicate anche dall\'altro difensore sul fatto che la data di scadenza non implicava la cattiva conservazione, nonché quelle della Sez. 3, 2.9.2004 n. 35828; Sez. 3, 22.2.2006 n. 11909; Sez. 3, 23.3.1998 n. 5372, ed altre;
e) come risultava dalle dichiarazioni del teste Barbagallo Riccardo, non era stato materialmente il Panebianco a vendere il prodotto;
f) non poteva essergli addebitato il reato ex art. 40 c.p., comma 2, che riguarda i reati di evento e non quelli consistenti nel compimento di un\'azione vietata senza che sia necessario attendere il verificarsi di un evento casualmente connesso alla condotta medesima;
g) donde, la contraddittorietà della sentenza che configura il reato di cui trattasi come di condotta, per poi attribuirla al Panebianco come di evento;
h) egli non aveva una posizione di garanzia, non essendo titolare della farmacia, ne\' destinatario di alcuna delega;
i) il Tribunale aveva ritenuto responsabile il Panebianco in base al principio di effettività delle funzioni svolte: ma tale principio viene richiamato dalla giurisprudenza di legittimità per ricavare la corresponsabilità del titolare originario della posizione di garanzia che, delegando le sue funzioni, non si spoglia dell\'obbligo di impedire l\'evento, e quando sia presente l\'amministratore di fatto, laddove l\'imputato non era amministratore di fatto ne\' aveva materialmente venduto il prodotto.
Chiedeva pertanto l\'annullamento dell\'impugnata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che questa Corte si è già pronunziata nel senso che la detenzione e la vendita di prodotti alimentari confezionati per i quali sia prescritta l\'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il ...", o quella "da consumarsi entro il..." non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma solo l\'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 10, comma 7, e art. 18.
Ciò in quanto il L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) si riferisce ai casi in cui le sostanze alimentari siano conservate male, cioè preparate o messe in vendita senza l\'osservanza delle prescrizioni normative dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire la loro precoce alterazione: e la data di scadenza non attiene per nulla con le modalità della loro conservazione.
Ne consegue l\'annullamento senza rinvio dell\'impugnata sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e la trasmissione degli atti per entrambi gli imputati alla Regione Sicilia in ordine all\'illecito amministrativo sanzionato dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, art. 10, comma 7, e art. 18, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Dispone la trasmissione degli atti alla Regione Sicilia per procedersi in ordine all\'illecito amministrativo. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2008