Cass. Sez. III n. 28541 del17 luglio 2012 (Ud.16 feb. 2012)
Pres.Mannino Est.Fiale Ric.Eheim
Alimenti. Carenze igienico sanitarie

In tema di tutela dei prodotti alimentari, la valutazione in ordine alla responsabilità connessa al rispetto dei requisiti igienico sanitari dei medesimi va effettuata, nelle ipotesi di enti articolati in più unità territoriali autonome, con riferimento alla singola struttura aziendale, e, al suo interno, al preposto ad essa o ad un singolo suo settore, senza necessità della prova specifica di una delega ad hoc conferita a detto preposto da parte del legale rappresentante dell'ente.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 16/02/2012
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 435
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 33687/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EHEIM RENATO N. IL 13/10/1944;
avverso la sentenza n. 155/2011 TRIBUNALE di TRENTO, del 27/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata "per non aver commesso il fatto";
Udito il difensore avv. Della Valle Marco, sostituto processuale dell'avv. Corte Andrea, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Trento, con sentenza del 27.4.2011, ha affermato la responsabilità penale di Eheim Renato in ordine al reato di cui:
alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), perché - in qualità di responsabile dei punto vendita in Trento della s.p.a. "Metro Dolomiti" - poneva in commercio molluschi bivalvi non vivi ed in cattivo stato di conservazione - acc. il 29.12.2009 e lo ha condannato alla pena di Euro 450,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dello Eheim, il quale ha eccepito fa violazione dell'art. 42 c.p., prospettando che non potrebbe ritenersi incombente sul proprio assistito la posizione di garanzia che si assume violata ed il Tribunale non avrebbe adeguatamente verificato se la condotta contestata fosse effettivamente riconducibile alla sfera di azione dell'imputato. Quegli, infatti, era rappresentante legale della s.p.a. "Metro Dolomiti" - che gestiva quattro esercizi di vendita posti in luoghi diversi e ad ognuno dei quali "vi era un preposto con un organigramma aziendale piramidale" - sicché non potrebbe rispondere, a titolo di inammissibile responsabilità oggettiva ricollegata alla sola qualifica verticistica nell'ambito societario, dell'operato materiale di terzi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto secondo quanto di seguito esposto.
2. Il giudice del merito ha accertato che lo Eheim, all'epoca dei fatti, era legale rappresentante della s.p.a. "Metro Dolomiti" con responsabilità per i quattro punti vendita nella Regione Trentino Alto Adige.
Quanto al punto vendita di Trento, la struttura - secondo l'organigramma interno - aveva un proprio direttore e vi era anche un capo-reparto della annessa pescheria con due addetti alla vendita. Non risultava dedotto o provato l'intervenuto conferimento di alcuna delega in materia di igiene e sanità dei prodotti alimentari commerciati.
3. Osserva il Collegio che l'imprenditore (o il vertice esecutivo dell'impresa societaria) assume certamente la responsabilità dell'organizzazione imprenditoriale anche per quanto concerne l'impostazione delle azioni volte al rispetto della normativa in materia di igiene degli alimenti. Possono crearsi, tuttavia, ulteriori posizioni di garanzia allorquando l'esigenza dell'efficacia nell'espletamento di queste azioni e nel controllo fattuale delle stesse abbia comportato l'affidamento di tale compito ad altri soggetti per non essere l'imprenditore personalmente in grado di garantirne il puntuale svolgimento. In tal caso - per il principio della personalità della responsabilità penale espresso dall'art. 27 Cost. - il garante primario risponderà in concreto non di tutto ciò che accade nell'ambito dell'azienda, bensì soltanto, quanto ai reati colposi, delle violazioni di legge, nonché dell'osservanza delle regole di diligenza, prudenza e perizia relative alla sua posizione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni non è responsabile allorché l'azienda sia stata preventivamente divisa in distinti settori, rami o servizi ed a ciascuno di essi siano in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, dovendosi presumere in re ipsa la sussistenza di una delega di responsabilità, anche organizzative e di vigilanza, per le singole sedi, anche in assenza di un atto scritto" (così Cass., Sez. 3^, 28.4.2003, n. 19642, Rossetto).
Nella vicenda in esame, invece, il Tribunale si è limitato ad evidenziare l'inesistenza di delega formale di funzioni, ritenendo non configurabile la possibilità di una delega tacita riconducibile alla peculiare struttura aziendale.
4. Tale argomentazione è inesatta e va ribadito, al contrario, il principio secondo il quale nei casi (come quello in esame) in cui l'apparato commerciale di una società sia articolato in più unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto all'uopo investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità connessa al rispetto dei requisiti igienici e sanitari dei prodotti commerciati va affrontato con riferimento alla singola struttura aziendale, all'interno della quale dovrà ricercarsi il responsabile dei fatti, commissivi od omissivi, integranti la colpa contravvenzionale in concreto contesta, senza dovere necessariamente esigere la prova specifica di una delega ad hoc da parte del legale rappresentante (o della persona che riveste una posizione organizzativa apicale) al preposto alla singola struttura o settore di servizio.
Nella singola struttura, poi, il soggetto responsabile va individuato in base alla mansioni effettivamente esercitate, con prudente apprezzamento del caso concreto e valutazione non condizionata da aprioristici schematismi.
Il titolare o il vertice esecutivo dell'impresa può essere ritenuto responsabile (o corresponsabile) solo allorché sia dimostrata la efficienza causale di propri comportamenti anche sotto i profili di organizzazione inadeguata e di mancata doverosa vigilanza. 5. La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Trento, che, nel nuovo giudizio, attenendosi ai principi di diritto dianzi enunciati, dovrà accertare - tenuto conto che il tipo di organizzazione aziendale in concreto adottato potrebbe rendere superfluo il conferimento di una delega formale espressa - se l'imputato abbia effettivamente disposto o consentito, anche per culpa in eligendo o difetto di doverosa vigilanza, nell'ambito della struttura di Trento, la messa in commercio dei molluschi irregolarmente conservati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012