DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139

Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita', a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

(GU n. 199 del 26-8-2010 )

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed
in particolare l'articolo 146, comma 9, che prevede che con
regolamento sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entita' in
base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella
seduta del 26 novembre 2009;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2010;
Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 giugno 2010;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1


Interventi di lieve entita' soggetti
ad autorizzazione semplificata

1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione
paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di seguito denominato «Codice», gli interventi di lieve entita', da
realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della
parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi
o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui
all'allegato I che forma parte integrante del presente regolamento.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei
trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere
apportate specificazioni e rettificazioni all'elenco di cui al comma
1, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica.


                               Art. 2 


Semplificazione documentale

1. L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione
semplificata e' corredata da una relazione paesaggistica
semplificata, redatta secondo il modello di scheda di cui al comma 2
da un tecnico abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative
o provvedimentali della disciplina paesaggistica, e' descritto lo
stato attuale dell'area interessata dall'intervento, e' attestata la
conformita' del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni
paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilita' con
i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di
inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico
abilitato attesta altresi' la conformita' del progetto alla
disciplina urbanistica ed edilizia. Laddove l'autorita' preposta al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non coincida con quella
competente in materia urbanistica ed edilizia, l'istanza e' corredata
dall'attestazione del comune territorialmente competente di
conformita' dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed
edilizie o, in caso di intervento soggetto a dichiarazione di inizio
attivita', dalle asseverazioni di cui all'articolo 23 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380.
2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 12 dicembre 2005, recante individuazione della documentazione
necessaria alla verifica della compatibilita' paesaggistica degli
interventi proposti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio
2006, n. 25, ad eccezione della «Scheda per la presentazione della
richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto
paesaggistico e' valutato mediante una documentazione semplificata»,
allegata al decreto stesso. Mediante convenzioni stipulate tra il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e le regioni, possono
essere concordate ulteriori semplificazioni della documentazione da
presentarsi ai fini del presente comma.
3. La presentazione della domanda di autorizzazione e la
trasmissione dei documenti a corredo e' effettuata, ove possibile, in
via telematica, agli effetti dell'articolo 45 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante Codice
dell'amministrazione digitale. Ove l'istanza paesaggistica sia
riferita ad interventi per i quali si applicano i procedimenti di cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la
presentazione della domanda e della relativa documentazione avviene
per il tramite dello sportello unico per le attivita' produttive, se
istituito.


                               Art. 3 


Termini per la conclusione del procedimento

1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un
provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento della domanda.
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione,
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della
documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni
istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il
provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento di
cui all'articolo 4, comma 2.


                               Art. 4 


Semplificazioni procedurali

1. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione,
ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento
progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai
sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al
regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi,
rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non e'
soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai
fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento
richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica
all'interessato l'avvio del procedimento. Con la medesima
comunicazione richiede all'interessato, ove occorrano, un'unica
volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono
presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici
giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso
fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta.
Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude
comunque il procedimento.
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione,
entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3, verifica
preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformita'
dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia.
Nel caso in cui non sia competente, verifica l'attestazione di
conformita' urbanistica rilasciata dal Comune nel cui territorio e'
localizzato l'intervento o l'asseverazione prescritta in caso di
intervento sottoposto a denuncia di inizio di attivita', gia'
presentate all'atto della domanda. In caso di non conformita'
dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia,
l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara
l'improcedibilita' della domanda di autorizzazione paesaggistica,
dandone immediata comunicazione al richiedente.
3. In caso di esito positivo della verifica di conformita'
urbanistica ed edilizia di cui al comma 2, l'amministrazione
competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la conformita'
dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel
piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel
provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua
compatibilita' con i valori paesaggistici presenti nel contesto di
riferimento.
4. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma 3 sia negativa,
l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia
comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, assegnando
un termine di dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per la
presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il
termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le
osservazioni, persistano i motivi ostativi all'accoglimento,
l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione rigetta
motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni.
5. In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti
giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, puo' chiedere al
soprintendente, con istanza motivata e corredata della
documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione
paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza e' contestualmente
inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento
negativo, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento, puo' inviare
le proprie deduzioni al soprintendente. Ricevuta l'istanza, il
soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la
conformita' dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del
bene paesaggistico ovvero la sua compatibilita' paesaggistica e
decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione.
Copia del provvedimento e' inviata all'amministrazione che si e'
pronunciata in senso negativo.
6. In caso di valutazione positiva della conformita' ovvero della
compatibilita' paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione
competente al rilascio dell'autorizzazione provvede immediatamente e,
comunque, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
domanda a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed
alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di
accoglimento della domanda stessa. Se anche la valutazione del
soprintendente e' positiva, questi esprime il suo parere vincolante
favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione
della domanda, della documentazione e della proposta, dandone
immediata comunicazione, ove possibile per via telematica,
all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. In
caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine
sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia
l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui
all'articolo 146, comma 9, del Codice.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione
adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei
cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne da'
immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne
abbia la competenza l'amministrazione rilascia contestualmente, se
prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le
trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto.
L'obbligo di motivazione e' assolto anche mediante rinvio ed
allegazione del parere della soprintendenza.
8. In caso di valutazione negativa della proposta ricevuta
dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, il
soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento della
proposta stessa, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa
comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento.
Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i motivi di
rigetto dell'istanza e di non accoglibilita' delle osservazioni
eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di
rigetto e' immediatamente comunicato all'amministrazione competente
ed all'interessato. In caso di parere obbligatorio e non vincolante
del soprintendente, ai sensi del comma 10, il provvedimento di
rigetto e' adottato dall'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione.
9. Decorsi inutilmente i termini di cui all'articolo 3 senza che
l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o la
soprintendenza abbia comunicato la propria determinazione conclusiva
sull'istanza presentata, si applicano gli articoli 2, comma 8, e
2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
in materia di conclusione del procedimento.
10. Il parere del soprintendente e' obbligatorio e non vincolante
quando l'area interessata dall'intervento di lieve entita' sia
assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute
nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano
paesaggistico o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai
sensi dell'articolo 141-bis del Codice.
11. L'autorizzazione paesaggistica semplificata e' immediatamente
efficace ed e' valida cinque anni.
12. Nel procedimento di cui al presente decreto non e' obbligatorio
il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia
diversamente previsto dalla legislazione regionale, fermo restando il
rispetto del termine per la conclusione del procedimento di cui
all'articolo 3.


                               Art. 5 


Semplificazione organizzativa

1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di
autorizzazione semplificata, presso ciascuna soprintendenza sono
individuati uno o piu' funzionari responsabili dei procedimenti in
materia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
2. Le regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, possono
promuovere le opportune iniziative organizzative da adottarsi dalle
amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche.


                               Art. 6 


Efficacia immediata delle disposizioni
in tema di autorizzazioni semplificate

1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice, le disposizioni
del presente decreto trovano immediata applicazione nelle regioni a
statuto ordinario.
2. In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente
decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di
cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,
e della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle
norme di semplificazione procedimentale in esso previste, le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
conformita' agli statuti ed alle relative norme di attuazione,
adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a
disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica
semplificata in conformita' ai criteri del presente decreto.


                               Art. 7 


Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 luglio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Bondi, Ministro per i beni e le attivita'
culturali

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 393


                                                           ALLEGATO 1 
(previsto dall'articolo 1, comma 1)

1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della
volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a
100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali
omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a
tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del
Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile e'
sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;

2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di
volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica
agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1,
lettere a), b) e c), del Codice);

3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di
superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili
soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b)
e c), del Codice);

4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture
di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per
dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con
rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni,
modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di
balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere,
parapetti; chiusura di terrazze o di balconi gia' chiusi su tre lati
mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o
sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica agli
immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1,
lettere a), b) e c), del Codice);

5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali:
rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale
diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti
tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle
falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole
dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o
modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o
elementi consimili (la presente voce non si applica agli immobili
soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b)
e c), del Codice);

6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi
energetici degli edifici;

7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate
fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume
non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali
rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di
autorimesse pertinenziale allo stesso immobile e' sottoposto a
procedura autorizzatoria ordinaria;

8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e
manufatti consimili aperti su piu' lati, aventi una superficie non
superiore a 30 mq;

9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole
dimensioni (volume non superiore a 10 mc);

10. interventi necessari al superamento delle barriere
architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle
pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di
volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi
delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli
immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1,
lettere a), b) e c), del Codice);

11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di
contenimento del terreno (la presente voce non si applica agli
immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1,
lettere a), b) e c), del Codice);

12. interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza
incrementi di altezza;

13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici
esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di
larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi
fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a
tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del
Codice);

14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle
zone cimiteriali;

15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non
temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni
inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attivita'
commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli
immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere
a), b) e c) del Codice);

16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per
locali destinati ad attivita' commerciali e pubblici esercizi;

17. interventi puntuali di adeguamento della viabilita' esistente,
quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci
stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti
necessari per la sicurezza della circolazione, nonche' quelli
relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che
assicurino la permeabilita' del suolo, sistemazione e arredo di aree
verdi;

18. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove
comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo;

19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole
utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a
metri 6,30;

20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione
delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe;

21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti
l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di
pubblica illuminazione;

22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico
autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati
di unita' esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non
si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo
136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento
esterni centralizzati, nonche' impianti per l'accesso alle reti di
comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non
superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc (la presente voce
non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo
136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);

24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche
mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne
non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la
realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o
tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati
di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi
tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se
collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a
terra;

25. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non
superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate;

26. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a
destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei
fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne
fumarie;

27. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi,
cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del
terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate;

28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di
25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali
omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444
del 1968, e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi
dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice), ferme
restando le diverse e piu' favorevoli previsioni del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

29. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso
domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni
competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo;

30. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed
esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi
agricoli interclusi, nonche' la riapertura di tratti tombinati di
corsi d'acqua;

31. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in
erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva,
ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa;

32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle
acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi;

33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o
sulle isole fluviali;

34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili
esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente
assentita dalle amministrazioni competenti;

35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie
tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per
superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle
amministrazioni competenti;

36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree
di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice,
preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti;

37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con
superficie non superiore a 10 mq;

38. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso
pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo
superiore a 120 giorni;

39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attivita'
turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come
attrezzature amovibili.