Cass. Sez. III n. 11169 del 18 marzo 2024 (UP 15 dic 2023)
Pres. Ramacci Est. Andronio Ric. Di Gioia
Ambiente in genere.Reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo
Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo ha natura permanente e cessa solo quando vengano meno l’uso ed il godimento illegittimi. Il reato di cui all’art. 1161, cod. nav. cessa, in altri termini, solo quando venga meno l’esercizio del potere di fatto sul bene, ovvero si protrae fino a quando persistano, con la conservazione del possesso dell’immobile, l’uso ed il godimento illegittimi. Irrilevanti sono, conseguentemente, le vicende esterne di natura amministrativa o giurisdizionale. Continuando l’occupazione senza titolo o con titolo illegittimo dell’area demaniale, persiste il reato in quanto il bene viene mantenuto nella esclusiva disponibilità di chi lo utilizza. La permanenza del reato cessa, conseguentemente, solo con lo sgombero del bene o con il rilascio della concessione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 gennaio 2023, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa in data 10 dicembre 2019 dal Tribunale di Trani, con la quale Di Gioia Salvatore era stato condannato a 2 anni di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, essendo stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente ai rifiuti non pericolosi, e agli artt. 633, 639-bis cod. pen., 54, 55 e 1161 cod. nav.
2. Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 157 e 158, cod. pen., ed il vizio della motivazione del provvedimento impugnato. La Corte territoriale avrebbe erroneamente confuso il sequestro posto in essere nel presente procedimento con un mero sopralluogo, così ritenendo sussistente una continua ed attuale disponibilità in capo all’imputato delle opere oggetto di contestazione. Al contrario, la permanenza dei reati sarebbe cessata con l’intervenuta indisponibilità del bene abusivo, ovvero con la perdita della signoria e del potere di fatto sulla res dovuta al sequestro dei luoghi, che nel caso di specie sarebbe avvenuta in data 07/02/2014 e sarebbe tutt’ora in essere; pertanto, nessuna attuale occupazione sarebbe addebitabile all’odierno ricorrente e da ciò deriverebbe l’estinzione dei reati contestati, per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La doglianza del ricorrente – che non tocca l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità civile, essendo strettamente limitata al profilo della prescrizione – è fondata.
1.1. Il primo motivo – con il quale si lamentano la violazione degli artt. 157 e 158, cod. pen., ed il vizio della motivazione del provvedimento impugnato – è fondato.
Deve premettersi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo ha natura permanente e cessa solo quando vengano meno l’uso ed il godimento illegittimi. Il reato di cui all’art. 1161, cod. nav. contestato all’imputato cessa, in altri termini, solo quando venga meno l’esercizio del potere di fatto sul bene, ovvero si protrae fino a quando persistano, con la conservazione del possesso dell’immobile, l’uso ed il godimento illegittimi. Irrilevanti sono, conseguentemente, le vicende esterne di natura amministrativa o giurisdizionale. Continuando l’occupazione senza titolo o con titolo illegittimo dell’area demaniale, persiste il reato in quanto il bene viene mantenuto nella esclusiva disponibilità di chi lo utilizza. La permanenza del reato cessa, conseguentemente, solo con lo sgombero del bene o con il rilascio della concessione (ex plurimis, Sez. 3, n. 53347 del 28/09/2018, Rv. 275181; Sez. 3, n. 27071 del 29/05/2014, Rv. 259306; Sez. 3, n. 16417 del 16/03/2010, Rv. 246765). Analoghi principi valgono per il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., il quale ha anch’esso natura permanente, visto che l’offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l’invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto (ex plurimis, Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Rv. 276096; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Rv. 274458). E una tale protrazione deve ritenersi interrotta, per entrambi tali reati, anche con l’esecuzione di un sequestro, in forza del quale vengono meno la disponibilità e la concreta utilizzabilità dell’area.
1.2. Nel caso di specie, l’imputato ha senza dubbio perso la disponibilità ed il godimento della superficie abusivamente occupata sin dal 7 febbraio 2014, data nella quale, a seguito di un accertamento posto in essere dalla Guardia Costiera di Trani, l’area veniva sottoposta a sequestro, come risulta dalla sentenza di primo grado e dagli atti da questa richiamati. Da tale data, dunque, è cessata la permanenza dei reati, iniziando a decorrere il termine prescrizionale, già ampiamente spirato prima della pronuncia della sentenza di appello, per tutti i reati contestati.
2. Da quanto precede consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio ai soli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione, in mancanza di impugnazione in punto di responsabilità e, in ogni caso, di elementi dai quali desumere la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Per le stesse ragioni, l’annullamento non investe, invece, le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.
Così deciso il 15/12/2023