Consiglio di Stato Sez. III n. 3224 del 21 giugno 2019
Ambiente in genere.Infezione Xylella Fastidiosa

Non può essere sospesa in sede cautelare la delibera di Giunta regionale Puglia n. 1890 del 24 ottobre 2018, avente ad oggetto “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015”, dal momento che il metodo alternativo di contrasto alla Xylella prospettato e finalizzato al controllo del batterio, non risulta adottato da organismi ufficiali nazionali, né avallato dagli organi comunitari o dall’EFSA, né corroborato dal buon esito di sperimentazioni di lungo periodo delle quali sia stata acclarata in modo compiuto l’effettiva efficacia; dunque, esso allo stato non può dirsi, secondo oggettivi criteri di evidenza scientifico-sperimentale, preferibile, quanto a capacità di contenimento della diffusione del batterio, alle misure poste a base del vigente piano di azione regionale e nazionale (segnalazione Avv. M. Balletta)

Pubblicato il 21/06/2019

N. 03224/2019 REG.PROV.CAU.

N. 04210/2019 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4210 del 2019, proposto da

Codacons - Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, Terra D'Egnazia, Associazione di Volontariato Onlus, Comitato di Salvaguardia dell'Ambiente e del Territorio – Valle D'Itra, Associazione “Spazi Popolari Aps”, Associazione di Volontariato “Ritorno Alla Terra”, Forum Ambiente e Salute – Lecce, Azienda “Raggio Verde Bio” di Bartolomeo Baccaro, Azienda “Pippapane” Biologica, Associazione “Bianca Guidetti Serra” – Puglia, Movimento “in Comune” di Fasano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Piero Caracuta, Francesca Pozzolli, Barbara Lazzari, Antonio Perrini, Cataldo Angelo Lo Russo, Domenico Carrieri, Anna Maria Araldo, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio legale Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini n.36;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01549/2019, resa tra le parti, concernente la delibera di Giunta regionale Puglia n. 1890 del 24 ottobre 2018, avente ad oggetto “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 smi”, nonché il presupposto DM 13 febbraio 2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2019 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli Avvocati Gino Giuliano, Anna Bucci e l'Avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;


Ritenuto che l’appello cautelare non si presti ad una favorevole valutazione sotto il profilo del fumus boni iuris, per le ragioni e nei termini qui di seguito precisati:

- l’impugnativa ha ad oggetto la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n.1890 del 24/10/2018, con la quale è stato approvato il piano delle azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa per il 2018-2019 in applicazione della decisione di esecuzione della Commissione Europea n.789/2015 (si veda, in particolare, l’art. 6 della decisione che impone allo Stato interessato di adottare ogni misura "in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato"), nonché il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 13/2/2018, recante “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana”;

- in disparte la questione della tardività dell’impugnazione del d.m. 13/2/18, a supporto della valutazione di carenza del fumus risulta decisivo considerare:

a) che il metodo alternativo di contrasto alla Xylella prospettato dalla parte ricorrente e finalizzato al controllo del batterio, non risulta adottato da organismi ufficiali nazionali, né avallato dagli organi comunitari o dall’EFSA, né corroborato dal buon esito di sperimentazioni di lungo periodo delle quali sia stata acclarata in modo compiuto l’effettiva efficacia; dunque, esso allo stato non può dirsi, secondo oggettivi criteri di evidenza scientifico-sperimentale, preferibile, quanto a capacità di contenimento della diffusione del batterio, alle misure poste a base del vigente piano di azione regionale e nazionale;

b) di tanto di trae conferma dal rapporto dell’aprile 2019 con il quale l’EFSA, aggiornando la sua valutazione dei rischi da Xylella fastidiosa, ha confermato l’importanza dell’attuazione delle misure di controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate (si veda anche l’estratto prodotto il 2.6.2019 sub. doc. 2 fasc. Reg. Puglia, nel quale si legge che “in esperimenti recenti è stata valutata l'efficacia di misure di controllo chimico e biologico e i risultati mostrano che esse possono ridurre temporaneamente la gravità della malattia in alcune situazioni, ma non vi sono prove che possano eliminare X. fastidiosa in condizioni di campo per lungo periodo”);

c) ne viene che lo strumentario attualmente disponibile di mezzi utili al contenimento del morbo appare invariato e, pertanto, ancora coerente con gli artt. 3 bis, 6 e 14 della dec. UE n. 789/15, in quanto proporzionale all’interesse da salvaguardare - come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con la pronuncia n. 78 del 9 giugno 2016 (punti 58-62), la quale ha confermato appieno il puntuale rispetto, da parte della stessa Decisione, dei principi di precauzione e proporzionalità, nonché la sussistenza di un adeguato presupposto scientifico legittimante le misure ivi prescritte;

d) d’altra parte, sempre secondo la Corte UE, “la Commissione ha potuto legittimamente considerare che l'obbligo di rimozione immediata delle piante infette era una misura appropriata e necessaria per impedire la diffusione del batterio Xylella. Inoltre, per quanto riguarda il carattere rigorosamente proporzionato di tale obbligo, non è stata prospettata alcuna misura alternativa meno gravosa, per quanto riguarda le piante infette, che sarebbe idonea a raggiungere questo stesso obiettivo” (punto 62);

e) su questa plausibile base di ragionamento il giudice di prima istanza ha ritenuto sostanzialmente invariato il quadro istruttorio e ancora valido l’impianto dispositivo che Ministero e Regione Puglia hanno inteso ricavarne, donde la non necessità del rinnovo - a condizioni immutate - delle questioni pregiudiziali già poste alla Corte di Giustizia UE;

f) ritenuto che il difetto di fumus boni iuris si evince, ad un primo esame, anche con riguardo alle ulteriori censure riferite alle disposizioni concernenti le modalità semplificate di estirpazione delle piante infette, trattandosi di interventi ammessi in aree già risultate caratterizzate dalla verosimile presenza dell’organismo infettante e praticate con cautele graduate e proporzionate alle specifiche peculiarità dei casi trattati (sulle modalità dei monitoraggi di rilevamento ed accertamento dei focolai di infezione fanno fede le previsioni del “Manuale delle operazioni di monitoraggio e campionamento”, approvato dall’ Osservatorio Fitosanitario regionale con determina dirigenziale n.289 del 12/8/2016 (pag.24) ed aggiornato con determina n.727 del 23/11/2018 (pag.31), recante l’individuazione dei laboratori a ciò autorizzati);

g) non constano, infine, elementi per ritenere che l’utilizzo di pesticidi non sia avvenuto in conformità delle regole che ne autorizzano la commercializzazione e con modalità - modulate nel piano di azione regionale di cui alla DGR n.1890/2018, allegato II – difformi da un loro impiego selettivo e calibrato alla stretta esigenza di contenimento della diffusione dell’agente patogeno;

Ritenuto che, sotto il profilo del periculum in mora, appaiono prevalenti le ragioni connesse all’attuazione delle misure di contrasto alla diffusione del batterio, onde ovviare ad un ritardo che – oltre alle pregiudizievoli implicazioni di carattere fitosanitario e alla sostanziale vanificazione dell’intervento programmato – accresce i rischi correlati alla procedura d'infrazione alla quale è sottoposto lo Stato Italiano;

Ritenuto, infine, che l’appello cautelare meriti condivisione limitatamente al capo decisionale riguardante la pronuncia di condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare di primo grado, in quanto statuizione non conforme alla qualità e alla rilevanza delle questioni poste e degli interessi fatti valere in giudizio;

Ritenuto, pertanto, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite relative alla fase cautelare del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza):

- accoglie l'appello (Ricorso numero: 4210/2019) limitatamente alla statuizione di condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite relative alla fase cautelare di primo grado;

- per l’effetto, compensa le spese di lite relative alla fase cautelare di entrambi i gradi di giudizio;

- respinge la rimanente parte delle istanze contenute nell’appello cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore