Cons. Stato Sez. IV n. 2329 del 14 aprile 2011
Ambiente in genere. Legittimazione associazioni

La legittimazione ad agire deve essere riconosciuta alle associazioni ambientalistiche, cui si riferiscono gli artt.13 e 18 comma 5 della legge 349/1986, sia in rapporto alla tutela degli interessi ambientali in senso stretto compendiati dalla presenza di un apposito vincolo, sia per gli interessi ambientali in senso lato, “comprendenti proprio la conservazione e valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti e dei centri storici e della qualità della vita

 

 

N. 02329/2011REG.PROV.COLL.

N. 08200/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8200 del 2010, proposto da:
Comune di Casorate Primo, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta, 142 ( appellante principale);
e da Iniziativa Casorate Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Luigi di Tolle, Simone Porcu, Luigi Manzi, elettivamente dom.to presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Federico Confalonieri n.5 (appellante incidentale autonomo ex art.96 c.p.a.);

contro

e appellanti incidentali dipendenti;
-Associazione Nazionale Italia Nostra, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Adavastro, con domicilio eletto presso lo studio del dr. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
-Associazione Legambiente Onlus, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Adavastro, con domicilio eletto presso studio dr.Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

nei confronti di

nell’appello proposto dal Comune di Casorate Primo.;
-Provincia di Pavia, Regione Lombardia, Immobiliare Le Rogge Srl, La Roccia Srl, Paolo Franzosi, Enrico Franzosi, Felicita Franzosi, Rosangela Artemagni, non costitituiti;
-Iniziativa Casorate Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa come sopra ;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 01452/2010, resa tra le parti, concernente la sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 01452/2010, resa tra le parti, concernente approvazione programma integrato di intervento in variante al prg vigente.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e gli appelli incidentali di Associazione Legambiente Onlus, di Associazione Nazionale Italia Nostra e di Iniziativa Casorate Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2011 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Pafundi, Giuseppe Franco Ferrari, Francesco Adavastro, Luigi Manzi, Salvatore di Mattia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La sentenza in epigrafe, riuniti i separati ricorsi (n.1736/2009 e n.1737/2009) proposti rispettivamente dall’Associazione Legambiente Onlus (in seguito Legambiente) e dall’Associazione Nazionale “Italia Nostra” (in seguito Italia Nostra), ha accolto la richiesta con entrambi volta all’annullamento, insieme ad ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o connesso, del Programma Integrato di Intervento (PII) in variante al PRG in vigore nel Comune di Casorate Primo, denominato “Omino di Ferro”, adottato con delibera consiliare 20 dicembre 2008 n.67 ed approvato con delibere consiliari 8 aprile 2009 n.19 e 9 aprile 2009 n.20.

In origine le aree interessate da detto intervento, di cui in parte è comproprietaria la Iniziativa Casorate s.r.l., avevano, in particolare, destinazione urbanistica ad edificazione d’iniziativa privata artigianale-industriale di completamento, per il comparto c.d. Omino di Ferro per circa 44.319 mq, mentre un ulteriore comparto per circa 20.054 era destinato a zona agricola; un ulteriore comparto denominato area ex “Piumificio Belloni” per mq.3.182 mq aveva anch’essa destinazione industriale di completamento.

Tutti i tre suddetti comparti ricomprendono aree oggi dismesse e su di esse il menzionato PII si sviluppa nel modo seguente:

- l'area relativa all'ex fabbrica "Ornino di Ferro" (44.319 mq) è destinata alla realizzazione di un nuovo quartiere residenziale (7 palazzine di 4-5 piani oltre a piano terra, con eventuali uffici, spazi commerciali o adibiti a servizio pubblico, per un totale di 75.000 mc, spazi destinati a piazza pubblica e pista ciclabile lungo il perimetro ovest};

- l'area agricola dismessa (20.054 mq), adiacente a quella di cui sopra, è destinata alla realizzazione di una struttura con funzione ricettivo-alberghiera (altezza massima di m. 21, così ridotta dai

24,5 mt della proposta di piano, superficie di 4.400 mq, volumetria di 13.200 mc). e due fabbricati a destinazione commerciale (superficie di vendita, rispettivamente pari a 1.400 mq su 1.800 mq di Slp e 1500 mq su 2000 mq di Slp con relativi parcheggi);

- l'area dell' ex "Piumificio Belloni" (mq 3182), situata nel centro urbano in via Dell'Orto, con una struttura risalente agli inizi del '900, andrebbe riutilizzata dal Comune come polo scolastico.

Il PII prevede anche la sistemazione paesaggistica del Parco del Lazzaretto che fronteggia la Sp 190.

Il procedimento attraverso il quale il Comune di Casorate è giunto all’approvazione dell’impugnato PII si è sviluppato con modalità alquanto articolate e le associazioni ricorrenti con argomenti di identico contenuto ne hanno contestato sia gli aspetti sostanziali che quelli procedimentali, esponendo sette motivi di ricorso, ciascuno di essi articolato in una pluralità di censure afferenti l’inosservanza di norme poste a tutela degli interessi di rilievo ambientale ed paesaggistico, di cui il giudice di primo grado ha accolto i primi quattro e respinto il quinto ed il sesto, dichiarando, infine, assorbito il settimo.

Il Comune di Casorate Primo, assente nel giudizio di primo grado, con ricorso notificato a tutte le parti di quel giudizio ha chiesto in secondo grado la riforma della sentenza indicata in epigrafe, facendo precedere l’analitica contestazione di tutti gli argomenti che sorreggono l’accoglimento delle predette quattro censure da due eccezioni con le quali ha dedotto la omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di soggetti controinteressati e l’assenza della legittimazione ad agire in capo alle associazioni ricorrenti.

Di seguito alla notifica, nei suoi confronti effettuata, dell’impugnazione proposta dal Comune di Casorate Primo, anche la società Iniziativa Casorate s.r.l., con autonoma impugnativa denominata “incidentale”, allo scopo di consentirne, ex art.96 c.p.a., l’inserimento nel giudizio d’appello già instaurato, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, sviluppando argomenti analoghi alle censure dell’appellante principale, inclusi quelli relativi all’eccezione del difetto di legittimazione ad agire delle associazioni ricorrenti in primo grado.

Entrambe le associazioni appellate si sono costituite in giudizio per resistere alla richiesta di riforma della sentenza di primo grado, chiedendo, in primis, il rigetto delle eccezioni sollevate dalle suddette parti appellanti e riproponendo tutti i profili già dedotti in primo grado, compresi quelli inseriti nelle censure accolte e, a loro avviso, non esaminati dal giudice di primo grado.

Con separato atto, preannunciato già nell’atto di costituzione e ritualmente notificato immediatamente dopo di esso, le stesse associazioni appellate hanno proposto appello incidentale, con il quale hanno contestato, della sentenza appellata, l’esito di rigetto del quinto e sesto motivo del ricorso di primo grado.

L’udienza di discussione fissata per il giorno 25 gennaio 20011, si è conclusa con l’accordo delle parti per un rinvio a data fissa, nel giorno 22 marzo 2011; ciò al fine di consentire l’ulteriore illustrazione di alcuni aspetti relativi al “documento d’inquadramento”, del quale veniva affermata, soprattutto dal Comune di Casorate Primo, la massima rilevanza.

In prossimità della suddetta udienza di discussione le parti hanno depositato nuovamente memorie sia illustrative che i replica.

Poco prima di quest’ultima seconda udienza, peraltro, le parti hanno depositato nella Segreteria della Sezione un’istanza congiunta di differimento, motivata con l’argomento che “nella more del giudizio il Comune di Casorate Primo ha avviato il procedimento di adozione e approvazione del nuovo PGT, nel cui ambito confluiscono necessariamente anche le determinazioni riguardanti l’area interessata dalla realizzazione delle opere di cui al PII “Omino di Ferro”.

Chiamata la causa alla detta udienza del 22 marzo 2011, il Presidente del Collegio ha comunicato ai difensori della parti che tale istanza di differimento non poteva essere accolta, sia perché la ragione del differimento era già nota all’epoca della prima udienza del 25 gennaio 2011, sia perché l’istanza era pervenuta a immediato ridosso del 22 marzo 2011; i difensori delle parti presenti, preso atto di ciò, hanno conseguentemente svolto la discussione, al termine della quale la causa è passata in decisione.

Poiché i motivi recati dagli appelli proposti, rispettivamente, dal Comune di Casorate Primo e da Iniziativa Casorate s.r.l. sono preceduti dalla deduzione di eccezioni d’inammissibilità del ricorso di primo grado, al loro esame occorre preliminarmente procedere.

Il Comune di Casorate Primo, in particolare, ha eccepito che in primo grado le parti ricorrenti hanno omesso di instaurare il contraddittorio nei riguardi delle sorelle Claudia ed Ivana Pola, ritenute parti controinteressate, in quanto, successivamente all’adozione del PII impugnato, ciascuna di esse ha presentato distinta istanza per ottenere il rilascio delle autorizzazioni riguardanti gli esercizi commerciali la cui realizzazione è prevista nel medesimo Programma d’intervento.

L’eccezione è inammissibile ed infondata.

Per il primo aspetto, non avendo il Comune proposto l’eccezione in esame nel corso del giudizio di primo grado, da cui peraltro è rimasto assente, è sufficiente richiamare il principio oggi consacrato dall’art. 104 del c.p.a., dal quale discende il divieto di proporre nuove eccezioni in grado d’appello, per giungere al suo rigetto.

Né, ovviamente, l’assenza dal giudizio di primo grado della parte può consentire di eludere il divieto di “nova”, poiché se tale assenza non impedisce l’impugnazione della sentenza che ha concluso il giudizio di primo grado, qualunque sia l’opinione che si abbia sul rapporto tra le due fasi alla luce del noto dibattito giurisprudenziale e dottrinario sviluppatosi al riguardo, l’appellante è comunque vincolato allo stato di fatto e di diritto in cui il giudizio si trova.

L’eccezione è comunque pure infondata sotto un duplice profilo; sia perché, com’è noto, non sono ravvisabili controinteressati rispetto agli atti di carattere generale - tra i quali vanno annoverati gli atti di pianificazione territoriale, ricomprendenti, a loro volta, sicuramente anche il PII (Consiglio Stato, sez. IV, 18 maggio 1998, n. 827) -, sia perché i soggetti che parte eccipiente indica come controinteressati, in realtà, non possono vantare alcuna posizione concreta ed attuale di vantaggio che dall’eventuale annullamento degli atti impugnati potrebbe ricevere pregiudizio, non avendo il Comune rilasciato ad essi alcun provvedimento favorevole e non essendo certamente la sola presentazione dell’istanza, peraltro neppure prevista nel procedimento de quo, a determinare tale attualità e concretezza.

E quanto sopra si dice anche astraendo dalla deduzione delle associazioni appellate secondo cui le domande di autorizzazione commerciale non sarebbero state prodotte in primo grado, né erano altrimenti conoscibili e conosciute.

Con una seconda eccezione sia il Comune che Iniziativa Casorate s.r.l. deducono il difetto di legittimazione delle associazioni ambientaliste ricorrenti in primo grado, assumendo che le norme in base alle quali sono stati adottati il PII e gli atti ad esso connessi hanno una valenza esclusivamente urbanistica e non hanno quindi incidenza alcuna sulla materia paesaggistica o ambientale.

Al riguardo il collegio non ritiene di discostarsi dal proprio orientamento in ragione del quale la legittimazione ad agire deve essere riconosciuta alle associazioni ambientalistiche, cui si riferiscono gli artt.13 e 18 comma 5 della legge 349/1986, sia in rapporto alla tutela degli interessi ambientali in senso stretto compendiati dalla presenza di un apposito vincolo, sia per gli interessi ambientali in senso lato, “comprendenti proprio la conservazione e valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti e dei centri storici e della qualità della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 09 ottobre 2002, n. 5365).

Secondo le parti deducenti il giudice di primo grado ha respinto l’eccezione in esame ricorrendo ad argomenti di carattere astratto, poiché privi di agganci ai contenuti effettivi del procedimento in concreto posto in essere per giungere all’approvazione del PII impugnato.

A questo riguardo il collegio ritiene di evidenziare che la tutela promossa dalle associazioni ricorrenti in primo grado attiene agli interessi ambientali “in senso lato”, di cui s’è detto sopra, la cui verifica, al contrario di quanto ritenuto con l’eccezione in esame, era imposta da previsioni normative di vario livello, richiedenti, tra l’altro:

.- l’effettuazione di indagini geologiche volte a valutare il grado d’inquinamento del sottosuolo delle aree dismesse sulle quali erano insediate industrie insalubri;

.- la valutazione del reticolo agricolo esistente sulle aree a destinazione agricola;

.- l’esame del progetto d’intervento da parte della commissione paesistica del Comune e l’esame del medesimo progetto da parte della Provincia alla stregua delle norme poste a tutela dell’ambiente, contenute nel PTCP.

Infine è infondata l’eccezione con la quale, da Iniziativa Casorate s.r.l., viene contestata la rappresentanza in giudizio di “Legambiente”, attraverso il presidente regionale della Sezione Lombardia.

A norma dello Statuto associativo (art. 24), invero, la rappresentanza in giudizio spetta anche ai presidenti regionali; e tanto basta, a nulla rilevando che la legittimazione all’impugnativa sia riconosciuta in capo all’ente unitariamente inteso e non alle sue articolazioni territoriali.

Tutte le eccezioni pregiudiziali proposte dalle parti appellanti debbono essere, in conclusione, respinte.

Non meritano condivisione neppure i motivi d’appello, considerando il collegio che la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.

A tal riguardo, in armonia con la scelta delle parti di questo giudizio, nell’esame delle censure verrà seguito lo stesso ordine seguito dalla sentenza impugnata.

Il giudice di primo grado ha dato priorità all’esame del “quarto motivo” dei ricorsi di primo grado, con i quali è stata prospettata la violazione dell’art. 25, comma 7°, della legge regionale 11 marzo 2005 n.12, come modificato dall’art.1, lett. b) legge regionale 10 marzo 2009 n.5.

L’art.25 comma 7°, a seguito della norma di modifica, dispone: “Fino all’approvazione dei PGT, i comuni non possono dar corso all’approvazione di programmi integrati d’intervento in variante, non aventi rilevanza regionale, fatta eccezione per i casi di PII che prevedano la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell'ambito territoriale.

La Giunta regionale definisce, con proprio atto, i criteri e le modalità per l'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della stessa; decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le previsioni del documento d'inquadramento di cui al presente comma”.

La norma, attraverso la modifica riportata, ad avviso del collegio, si propone di accentuare in via generale i limiti già rigorosi previsti dalla legislazione regionale (l.r.n.12/2005) nell’utilizzazione delle varianti alla disciplina urbanistica contenuta nei PRG, introdotte attraverso la programmazione con valenza territoriale (artt. 2-6 legge regionale n.12/2005).

E ciò in funzione di “salvaguardia” del passaggio ai nuovi contenuti della pianificazione, denominata Piano di Governo del Territorio (PGT), la cui approvazione, come si evince dalla lettura analitica e sistematica delle norme della legge regionale citata, escluderà il ricorso a varianti.

Il primo giudice ha escluso che la norma in esame non dovesse trovare applicazione nel procedimento che ha condotto all’adozione prima e all’approvazione poi del PII per cui è causa.

L’approvazione di quest’ultimo è, invero, avvenuta nelle due date dell’8 aprile e del successivo 9 aprile con deliberazioni consiliari, rispettivamente, n.19 e n.20 , entrambe quindi successive all’entrata in vigore, il 10 marzo antecedente, della novella recata nella legge regionale n.5/2009. . Consegue che il Comune di Casorate Primo, fino all’approvazione del PGT, non avrebbe potuto “dar corso all’approvazione” del programma integrato di intervento in variante per cui è causa.

Non rileva, in contrario, che prima della novella, cioè con delibera consiliare 20 dicembre 2008 n.67, il PII in variante sia stato “approvato”.

L’adozione in parola non è stata in effetti un atto le cui caratteristiche di contenuto possano far ritenere che essa abbia avuto uno spessore giuridico tale da determinarne la sua autonoma efficacia esterna, per intendersi al pari della delibera di adozione di un PRG, ed in grado quindi di neutralizzare, sia pure entro certi limiti, gli effetti di una legge regionale sopravvenuta.

Si ricava, infatti, dagli atti di causa che tale adozione è intervenuta al termine della “positiva conclusione dell’istruttoria preliminare del progetto” presentato da Iniziativa Casorate ed altri consorti, alla quale solo in data 8 aprile 2009 ha fatto seguito, in sede consiliare, la discussione finalizzata all’approvazione vera e propria.

Non può essere inoltre condivisa la tesi del Comune di Casorate Primo, quando sottolinea che l’approvazione del PII è comunque intervenuta prima della deliberazione della Giunta regionale con la quale, a tenore della seconda parte della norma in esame, sono stati definiti i criteri e le modalità “per l’applicazione della disposizione di cui al precedente periodo”.

In assenza di tale deliberazione, si sostiene, non vi sarebbe stato impedimento ad approvare un PII in variante.

La tesi non può convincere il collegio, sia per la rilevata finalità che caratterizza la norma in esame nel suo insieme, che non consente di scinderne la prima dalla sua seconda parte (risultano parti, in vero interdipendenti strutturalmente e funzionalmente), sia perché la tesi potrebbe trovare ingresso, a tutto concedere, nella sola ipotesi in cui la deliberazione di Giunta in questione non fosse intervenuta tempestivamente nel prescritto termine di sessanta giorni; ciò al contrario è avvenuto il 6 maggio 2009 con la deliberazione n.8/9413.

A quest’ultimo riguardo, non ha pregio l’argomento, su cui la difesa del Comune di Casorate Primo ha ripetutamente insistito, basato sulla “conformità” del PII in variante per cui è causa al documento d’inquadramento, la cui adozione è condizione essenziale affinché il Comune possa procedere all’approvazione del primo(comma 7° art.25 l.r. nn.25/2005)

Tale conformità, infatti, a prescindere dalle non vincolanti prescrizioni che caratterizzano il contenuto del documento d’inquadramento, è irrilevante nella fattispecie, ove la deliberazione di Giunta sui “criteri e modalità di applicazione” della disposizione limitatrice del potere del Comune di procedere all’ approvazione di varianti al PRG attraverso il PII, proprio perché intervenuta comunque tempestivamente, rappresenta il quadro normativo di riferimento alla cui stregua debbono essere verificate le condizioni per l’approvazione di un PII in variante al PRG.

Il primo motivo d’accoglimento recato dalla sentenza impugnata merita quindi d’essere confermato.

Il secondo motivo di accoglimento che si rinviene nella sentenza impugnata attiene al primo motivo del ricorso di primo grado, con il quale le associazioni ambientalistiche hanno denunciato l’omissione della valutazione strategica ambientale (VAS) e della valutazione di impatto ambientale (VIA).

Il collegio ritiene condivisibili gli argomenti utilizzati dal primo giudice.

Parti appellanti, con riferimento all’accertata omissione della VAS, insistono nella tesi della legittimità dell’esclusione di tale verifica, sorreggendo tale avviso con il richiamo al punto 5.0 della deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n.VIII/351, contenente gli indirizzi da osservare per la valutazione ambientale in questione

Tale richiamo rappresenta a sua volta la premessa per l’applicazione del punto 4.6 della citata deliberazione consiliare, a tenore del quale i piani/programmi assoggettabili a mera verifica di esclusione della VAS sono solo quelli “che determinano l’uso di piccole aree a livello locale o modifiche minori”.

In quest’ultima situazione rientrerebbe il PII in variante per cui è causa; e ciò in forza di una valutazione effettuata dal Comune, la cui caratteristica sarebbe quella di essere un’espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile in sede di legittimità, in modo tale da evitare che in sede giurisdizionale venga sottoposto a giudizio il merito dell’azione amministrativa, con sovrapposizione non consentita del giudice all’amministrazione.

Senonché non si può non ricordare, al riguardo, che la discrezionalità tecnica dell’amministrazione è sindacabile dal giudice amministrativo quando il giudizio di cui essa è espressione si profili con indici di irragionevolezza , di illogicità o di evidente ed intrinseca contraddizione.

Questa ipotesi, ad avviso del collegio, ricorre senz’altro nella fattispecie in esame, sol che si consideri come il ritenere che il PII in variante in esame abbia riguardato “l’uso di piccole aree a livello locale o modifiche minori” urta apertamente con le richieste ineludibili condizioni per giungere alla sua approvazione, le quali, come già visto, sono rappresentate dall’utilizzazione di aree dismesse per la realizzazione “di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione territoriale” (comma 7° art. 25 l.r. citata).

 

Cosa poi si debba intendere per “ infrastrutture” si ricava dalla menzionata deliberazione di giunta 6 maggio 2009 n.8/9413, per la quale nell’ambito in considerazione si fa riferimento a “…… quell'insieme di opere, servizi e attrezzature necessarie alla vita di relazione e alla struttura economico-produttiva di un territorio”.

E si chiarisce, inoltre, che: “L'infrastruttura ha lo scopo precipuo di rendere possibile o più efficiente l'uso delle strutture urbanistiche, cioè lo svolgimento delle funzioni a ciascuna di esse pertinenti, ovvero, contribuire ad elevare la condizione di vita dei cittadini qualificando positivamente parte del territorio. Particolare importanza riveste, pertanto, la funzione svolta dalle «infrastrutture», quali componenti connettive delle varie funzioni urbanistiche, valenza che va ad aggiungersi allo specifico ruolo delle diverse attrezzature e servizi «puntuali» che contribuiscono a realizzare una sostenibile ed efficiente organizzazione territoriale”.

Non si vede proprio, allora, come tutto ciò sia compatibile con il ritenuto “uso di piccole aree a livello locale o modifiche minori”, che appare, invero, affermato strumentalmente, al solo scopo di assoggettare il PII in variante a mera verifica di esclusione della VAS.

Come già in parte anticipato, nel procedimento in esame è stata illegittimamente omessa anche la VIA.

L’evidenza di tale omissione è tale che non occorre aggiungere altri argomenti a quelli ampiamente condivisibili del giudice di primo grado.

E’ invero circostanza obiettiva ed inconfutabile che una dichiarazione di avvenuta verifica di conformità non c’è stata; e se è vero che il progetto è stato adeguato all’approvazione “condizionata” espressa per motivi analoghi sia dalla commissione paesaggistica comunale, sia, con riferimento al PTCP, dalla Provincia di Pavia, non è memo vero che il progetto, una volta adeguato, non è stato neppure portato a conoscenza dei detti organi, sì da poterne inferire quanto meno una verifica di conformità avvenuta per silentium.

Altro tema importante sul quale le associazioni ricorrenti in primo grado hanno appuntato le loro critiche, attraverso il secondo dei motivi da esse originariamente proposto, accolto dal primo giudice con il terzo degli argomenti recato nella sentenza impugnata, è quello delle aree agricole dismesse, certamente ricomprese nel PII in variante all’esame.

Il primo giudice ha rilevato che la dichiarazione di dismissione, contemplata dall’art.89 della legge regionale n.12 già più volte citata, non ha riguardato tutte le arre incluse nel PII in variante di cui si discute, essendone risultati esclusi i mapp.li 552 e 2478, con ciò ponendosi in evidenza l’illegittimità del loro inserimento nel PII , con l’effetto di travolgere tale intervento per intero.

Le parti appellanti, non potendo negare l’assenza della dichiarazione di dismissione di cui innanzi s’è detto, nel rivolgere critiche sul punto in esame della sentenza impugnata, hanno individuato la via dell’illegittimità soltanto parziale del PII in variante, invocando conseguentemente la conservazione di esso nella parte in cui include aree agricole la cui dismissione è stata documentata.

Ad avviso del collegio tale impostazione difensiva non può essere accolta.

Il Programma in questione ha un’evidente struttura unitaria, cui corrisponde l’integrazione delle diverse funzioni che è destinato a svolgere; detta integrazione proprio come tale è stata oggetto di analisi e condivisione in sede di approvazione consiliare.

Non emerge in sostanza, dall’esame del profilo, alcun argomento in grado di supportare l’impostazione difensiva articolata in questa sede, e per effetto della quale dal PII dovrebbe essere espunta tutta la parte con destinazione “commerciale-terziario”, della cui rilevanza, nell’equilibrio complessivo del Programma, non pare si possa discutere.

Quanto alla norma contenuta nell’art.89 della legge regionale n.25/2009, la cui valorizzazione viene sviluppata dalle parti appellanti per trarne argomento contro l’obiettivo della conservazione delle aree agricole ancorchè dismesse, perseguito tanto dal documento d’inquadramento quanto dal PTCP, il collegio è dell’avviso che tale norma, per effetto della “novella” recata al comma 7° dell’art.25 della legge regionale n.12/2005, con l’art.1, lett. b) legge regionale 10 marzo 2009 n.5, debba essere intesa nel senso che essa possa trovare applicazione soltanto in presenza del (futuro) PGT e dunque non possa operare nell’ipotesi di PII in variante al (vigente) PRG.

Sarà comunque necessario che sia il PGT a prevedere la possibilità di utilizzazione non agricola delle aree agricole dismesse.

Ciò invero si ricava dalla lettura coordinata delle disposizioni contenute nella richiamata deliberazione di Giunta regionale n.8/9413, nella quale le aree dismesse trovano posto ai fini della loro utilizzazione con PPI in variante, con esclusione, però, del caso in cui tale aree abbiano destinazione agricola (art.88 e art.1 comma 3-bis legge regionale n.12/2005).

Anche gli argomenti che il primo giudice ha utilizzato per accogliere il secondo motivo di ricorso meritano, in conclusione, d’essere condivisi.

Tutto quanto fin qui rilevato, essendo ampiamente sufficiente a escludere sotto vari profili la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento degli appelli proposti dal Comune di Casorate Primo e da Iniziativa Casorate s.r.l., e quindi a fondare la riforma della sentenza impugnata, esonera il collegio dall’esame dalle ulteriori doglianze formulate da questi ultimi in ordine a specifici aspetti delle violazioni ravvisate dal primo giudice, ma contestate dall’Amministrazione comunale e dalla predetta Società.

Diversamente, ritiene il collegio di esaminare gli appelli incidentali proposti dalle parti appellate, concernenti i motivi quinto e sesto del ricorso di primo grado, entrambi ritenuti infondati dal giudice della sentenza qui in esame.

Gli appelli incidentali vanno entrambi respinti.

Con il primo gli appellanti ripropongono l’argomento del “parco commerciale”, che verrebbe realizzato con il contestato PII, per inferirne l’illegittimità dell’approvazione in ragione dell’assenza dell’approvazione regionale richiesta in presenza di una struttura con siffatte caratteristiche.

Il giudice di primo grado ha respinto il motivo, replicando che oggetto di previsione sono due distinte strutture commerciali di medie dimensioni e non un unico “parco commerciale”, per la cui individuazione sono assenti le condizioni oggettive. .

Il collegio condivide l’avviso del primo giudice, a nulla in effetti rilevando che entrambe le suddette strutture potranno utilizzare lo stesso asse viario esterno e gli stessi parcheggi esterni, mentre la

significativa presenza, ai fini in esame, di parcheggi e magazzini interni, quantunque affermata, in realtà, non emerge dal progetto all’esito dell’esame di esso che il collegio ha avuto cura di effettuare.

Infondato è anche il sesto motivo del ricorso di primo grado, al cui rigetto il primo giudice è pervenuto nella considerazione che la variante semplificata di cui alla legge regionale n.23/97, al contrario di quanto ritenuto da parte deducente, non emerge affatto dal testo del comma 1° dell’art.25 della l.r. n.12 come l’unica ipotesi di intervento in variante al PRG consentito nelle more dell’approvazione del PGT, evidente essendo la possibilità di far ricorso, a tenore del successivo comma 7° della stessa norma, anche alla programmazione negoziata, come avvenuto, pur con i molteplici profili di illegittimità su evidenziati, nella fattispecie esaminata.

La sentenza di primo grado viene quindi confermata.

Il numero, la complessità e l’esito dell’esame delle censure induce il collegio a ritenere che le spese del giudizio vanno stabilite, per questo secondo grado, nella misura complessiva di euro 10.000,00, di cui appare congruo compensare la metà, in ragione del non accoglimento delle censure qui riprodotte dalle associazione ambientaliste ricorrenti a suo tempo giustamente respinte.

La somma di euro 5.000,00, che ne deriva va posta a carico, in solido tra loro, delle parti appellanti principali e si liquida, in misura della metà, in favore di ciascuna delle associazioni ambientaliste ricorrenti in primo grado e qui di nuovo presenti

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti , li respinge e per l’effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.

Condanna il Comune di Casorate Primo e la Società Iniziativa Casorate al pagamento in solido tra loro delle spese del secondo grado di giudizio che si liquidano nella misura e nei termini di cui in motivazione. .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Guido Romano, Consigliere





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/04/2011