Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4351, del 2 settembre 2013
Caccia e animali.Procedura in merito allo spostamento provvisorio di esemplari del genere testudo per manifestazione commerciale
E’ legittima la nota del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura, avente ad oggetto “C.i.t.e.s. - Convenzione sul commercio internazionale di specie a rischio – Procedura in merito allo spostamento provvisorio di esemplari del genere testudo, per la manifestazione Tartarughe Beach. Con tale nota l’amministrazione, sul presupposto della ritenuta natura commerciale della manifestazione e sulla base dell’esperienza delle precedenti edizioni, comunica che non sono ammissibili deroghe alle norme disciplinanti lo spostamento e ribadisce la necessità della certificazione prevista dal Regolamento (CE) n. 338/1997 Tutela commercio flora e fauna. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 04351/2013REG.PROV.COLL.
N. 06823/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso r.g.n. 6823/2011, proposto da
Associazione Tarta Club Italia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Bacillieri ed Enrico Bracco, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Città di Cascia, 8;
contro
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in persona dei rispettivi ministri in carica, e Corpo forestale dello Stato, in persona del legale rappresentante in carica, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sezione II-bis, n. 984/2011, resa tra le parti e concernente lo spostamento provvisorio di esemplari del genere testudo - manifestazione tartarughe beach del 29-30 agosto 2009.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati, con tutti gli atti ed i documenti di causa.
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei due Ministeri e del Corpo forestale appellati.
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2013, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA.
Nessuno è comparso per le parti.
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO
I) L’Associazione Tarta Club Italia, originaria ricorrente, che organizza manifestazioni per la diffusione della conoscenza delle testuggini, impugnava:
a) la nota del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura, datata 8.6.2009, prot. DPN-2009-0012296, avente ad oggetto “C.i.t.e.s. - Convenzione sul commercio internazionale di specie a rischio – Procedura in merito allo spostamento provvisorio di esemplari del genere testudo. Manifestazione Tartarughe Beach del 29-30 agosto 2009”;
b) l’atto del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, intitolato "Procedure per l'accertamento della nascita in cattività e della riproduzione artificiale di esemplari di specie animali e vegetali incluse negli allegati A e B del regolamento C.e. n. 338/1997, e s.m.i., nonché per il rilascio dei relativi certificati", emanato nel febbraio del 2008;
c) ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Le amministrazioni intimate si costituivano in giudizio e resistevano al ricorso, la cui eccezione d’inammissibilità, formulata dalla difesa della p.a., veniva condivisa dal primo giudice.
II) L’Associazione soccombente in prima istanza impugnava detta sentenza breve, riprospettando le censure già dedotte dinanzi al Tribunale amministrativo per il Lazio (nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti) circa la natura provvedimentale dell’atto ministeriale 8 giugno 2009 e della relativa circolare interpretativa (ritenuta contra legem e dunque disapplicabile: cfr. Cons. Stato, VI, sent. n. 3653/2010): eccesso di potere per vizio di motivazione e violazione degli artt. 8 e 9, del Regolamento (CE) n. 338/1997 - Tutela commercio flora e fauna, legittimante la vendita di tartarughe marine a determinate condizioni e lo spostamento di esemplari vivi - in assenza di certificato C.i.t.e.s. ma in presenza di una denuncia di possesso - senza bisogno di apposita autorizzazione, ex art. 5, comma 2, legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica); violazione della legge 13 marzo 1993, n. 59 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione), della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale) e del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 275 (Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526), così bastando una semplice comunicazione (per il differimento dei termini fino al 31 dicembre 1995, per la relativa denuncia di possesso - legittimante la presunzione dell’origine selvatica degli esemplari de quibus - v. d.-l. 23 dicembre 1995, n. 546 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali) [decaduto per mancata conversione], art. 4, per i generi testudo hermanni e testudo graeca).
I due Ministeri con il Corpo forestale dello Stato si costituivano in giudizio, resistendo al gravame ed eccependo i profili d’inammissibilità già dedotti in prime cure, aggiungendovi la carenza di legittimazione attiva per difetto d’interesse (incombendo a chi intenda trasportare o esporre tartarughe la prova dell’insussistente necessità del certificato del Corpo forestale di cui al cit. art. 8 del Regolamento (CE) n. 338/1997 - Tutela commercio flora e fauna) e l’impossibilità di accordare deroghe opportunistiche, in assenza di prova certa del non uso commerciale degli esemplari esposti, come pure l’esigenza di dimostrare caso per caso l’idoneità delle strutture ricettive di destinazione e di non confondere la denuncia di nascita in cattività (non sufficiente a legittimare lo spostamento dell’esemplare) con quella di regolare detenzione.
DIRITTO
L’appello è infondato e va respinto per le ragioni che qui di seguito si espongono, dovendosi condividere l’orientamento fatto proprio dal primo giudice.
1) L’atto di cui alla precedente lettera a) era una mera nota interlocutoria emanata in risposta alla istanza in data 13 marzo 2009, inoltrata dall’originaria ricorrente all’amministrazione ed espressamente vòlta a ottenere chiarimenti in merito alla procedura di “spostamento provvisorio” per partecipare alla manifestazione denominata Tartarughe Beach del 29 e 30 agosto 2009.
Con tale nota l’amministrazione, sul presupposto della ritenuta natura commerciale della manifestazione e sulla base dell’esperienza delle precedenti edizioni, aveva comunicato che non erano ammissibili deroghe alle norme disciplinanti lo spostamento e aveva ricordato la necessità della certificazione prevista dal Regolamento (CE) n. 338/1997 - Tutela commercio flora e fauna.
Si trattava, quindi, a ben vedere, di un atto non impugnabile, perché non aveva definito il procedimento amministrativo e neppure provocava unarresto procedimentale, avendo fatto salvi gli eventuali ulteriori chiarimenti, anche in rapporto alla possibilità di dimostrare che la nuova manifestazione non perseguisse scopi di natura commerciale.
2) L’atto di cui alla precedente lettera b), d’altra parte, si estrinsecava come un atto privo di efficacia precettiva esterna e comunque carente, per i profili sopra rilevanti, di ogni carattere d’immediata e diretta lesività, donde la sua accertata non impugnabilità.
Conseguentemente il ricorso, con i relativi motivi aggiunti (concernenti la circolare ministeriale interpretativa), non poteva che essere dichiarato dal primo giudice inammissibile, escluso ogni esame del merito delle censure dedotte: il che qui impone al Collegio di respingere il presente appello, con salvezza dell’impugnata sentenza e degli atti ivi gravati, mentre gli oneri processuali seguono il consueto criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a carico dell’Associazione appellante e a favore delle Amministrazioni appellate.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, respinge l’appello (r.g.n. 6823/2011) e condanna l’Associazione Tarta Club, appellante e soccombente, a rifondere alle Amministrazioni appellate gli oneri processuali di secondo grado liquidati in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), in ragione di un terzo per ciascuno, oltre ai dovuti accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013, con l'intervento dei giudici:
Giuseppe Severini, Presidente
Aldo Scola, Consigliere, Estensore
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)