Consiglio di Stato Sez. VII n. 7158 del 1 settembre 2025
Ambiente in genere.Valutazione di impatto ambientale

La previsione della durata di efficacia della V.I.A. di cui all’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, riferita al termine minimo quinquennale, che può essere graduato nel provvedimento in relazione alla tipologia di opera da realizzare e con la possibilità del soggetto interessato di presentare un’istanza documentata di proroga, non contrasta con alcuna disposizione eurounitaria, ma è coerente con le previsioni della direttiva 2010/75/CE (applicabile alle discariche) e delle successive (Direttiva 2014/52/UE), da cui si evince l’attenzione riservata dal legislatore eurounitario sia all’adeguamento dei progetti e delle autorizzazioni alle ‘migliori tecniche disponibili’, necessariamente mutevoli nel tempo, sia in relazione all’evoluzione dei progetti. I provvedimenti autorizzativi di valutazione ambientale hanno una durata limitata nel tempo e, analogamente, per le medesime ragioni che riducono il tempo di validità della V.I.A., le decisioni sui progetti già approvati, e quindi le determinazioni che escludono la V.I.A., sono riesaminabili in considerazione della natura intrinsecamente dinamica dei fattori che condizionano gli equilibri ambientali e la mutevolezza nel tempo delle condizioni di contesto. 

Pubblicato il 01/09/2025

N. 07158/2025REG.PROV.COLL.

N. 04752/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4752 del 2022, proposto da
Eco Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Acerra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Regione Campania, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, ASL Napoli 2 Nord, ATO 2 Napoli Volturno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Città Metropolitana di Napoli, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 2370/2022, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Acerra, della Città Metropolitana di Napoli e dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il Comune di Acerra proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania per l’annullamento: a) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 29 del 23.1.2018 a firma del dirigente della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema – Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Napoli, recante ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi (D15, D14, D13, R13, R12, R3R4, R5) e stoccaggio di rifiuti pericolosi (D15, R13), sito nel Comune di Acerra (NA) zona ASI, Località Pantano; b) dei verbali della Conferenza dei Servizi ex art. 208 d.lgs. 152/2006 e, in particolare, dei verbali del 2.2.2015, del 26.5.2016 e del verbale conclusivo del 20.10.2016, ivi compresi i pareri di: ATO2 Napoli Volturno espresso con nota del 25.5.2016; Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale espresso con nota del 12.5.2016; Città Metropolitana di Napoli espresso con nota prot. 355665 del 20.10.2016; ARPAC espresso con nota prot. 66887 del 20.10.2016; Consorzio ASI di Napoli espresso con nota prot. 1105 del 20.3.2017 e con richiamata deliberazione del Comitato direttivo n. 8 del 24.1.2017, nonché della nota del medesimo ente prot. 5426 del 5.12.2017.

L’Ente ricorrente domandava anche la declaratoria di cessazione dell’efficacia temporale del decreto della Regione Campania n. 741 dell’11.11.2011 di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, con il quale era stata disposta la esclusione del progetto della valutazione di impatto ambientale.

Con il ricorso introduttivo, il Comune riferiva che, in data 29.12.2008, la società Eco Ambiente s.r.l. aveva richiesto l’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi (D15, D14, D13, R13, R12, R3, R4, R5) e stoccaggio di rifiuti pericolosi (D15 ovvero mero deposito preliminare, R13 ovvero messa in riserva), sito nel Comune di Acerra (NA), zona ASI, Località Pantano.

Con istanza del 26.1.2009, la società aveva trasmesso l’istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A., a mente dell’art. 19 del d.lgs. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente).

In data 13.10.2011, la Commissione V.I.A. e V.I. aveva escluso l’intervento dalla procedura di V.I.A., imponendo la prescrizione della verifica dell’opera di impermeabilizzazione.

Pertanto, con decreto n. 714 dell’11.11.2011 della Commissione V.I.A., la Eco Ambiente s.r.l. veniva formalmente esclusa dalla procedura di V.I.A.

Nella seduta del 15.5.2014, verificata la documentazione prodotta e la successiva congruità con il progetto V.I.A., la Commissione Tecnica Istruttoria convocava la Conferenza di Servizi, i cui lavori iniziavano in data 2.2.2015 e si concludevano in data 20.10.2016.

All’esito di una complessa attività istruttoria, la competente U.O.D. Regionale, con D.D. n. 29 del 21.1.2018, assunte le dovute comunicazioni antimafia dalla Prefettura di Napoli, conformemente alle risultanze istruttorie e ai pareri espressi, autorizzava il progetto presentato dalla Eco Ambiente S.r.l.

A sostegno del gravame, il Comune di Acerra lamentava l’avvenuta violazione del d.lgs. n. 152 del 2006 e del D.M. del 30.3.2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome), la violazione del principio del giusto procedimento, l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti, la violazione del principio di precauzione, l’omissione della valutazione di impatto ambientale, la violazione della legge n. 241 del 1990, nonché la carenza di istruttoria.

Secondo l’Ente municipale, era da ritenersi illegittima la modalità di svolgimento asincrona del procedimento di autorizzazione ex art. 208 del Codice dell’Ambiente rispetto al giudizio di compatibilità ambientale, atteso che lo screening previsto dalla norma era stato definito con decreto dirigenziale n. 714/2011 senza alcun collegamento con il procedimento principale di autorizzazione unica, la cui Conferenza di Servizi era stata convocata anni dopo (nel 2015) con adozione del provvedimento conclusivo nel 2018, pertanto era mancata una valutazione aggiornata dell’impatto ambientale.

Inoltre, era stato violato l’art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, ratione temporis applicabile, che prevedeva un termine di validità quinquennale della valutazione di compatibilità ambientale, atteso che nel 2016 era divenuto inefficace il giudizio di esclusione dalla procedura di V.I.A. di cui al decreto n. 714 dell’11.11.2011, pertanto la Regione avrebbe dovuto rinnovare lo screening aggiornandolo all’attualità, tenendo conto della presenza nel territorio di ulteriori analoghi impianti di gestione dei rifiuti e del termovalorizzatore (realizzato ai sensi dell’art. 5 del d.l. n. 90 del 2008, convertito in legge, con modifiche, dalla l. n. 123 del 2008), ciò al fine di consentire il pieno rientro dell’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania.

Secondo l’Ente ricorrente, l’azione amministrativa era in contrasto con l’art. 4 del D.M. 30.3.2015 recante ‘Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome’, che imponeva di tenere conto nelle procedure di V.I.A. del ‘cumulo’ di altri impianti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.

Il Comune lamentava la violazione dell’art. 208, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché l’Amministrazione procedente si era immotivatamente discostata dal parere contrario reso dal Comune di Acerra nella Conferenza di Servizi. Infine, il progetto autorizzato e risultante dalle interazioni documentali richieste dall’ARPAC e dall’ASI era diverso da quello sottoposto alla Conferenza di Servizi, con la conseguenza che gli enti partecipanti avevano reso il loro parere su un progetto incompleto.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 2370 del 2022, accoglieva il ricorso, ritenendo di dover condividere la prospettazione del Comune, secondo cui la Conferenza di Servizi istruttoria avrebbe dovuto disporre una verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto aggiornata, considerando il criterio del ‘cumulo’ con tutti gli altri progetti di impianti localizzati nel medesimo contesto territoriale, tanto più che tale profilo di criticità era stato specificamente sollevato dal Comune di Acerra con nota del 26.5.2016, evidenziando che nell’area in questione: “interessata da criticità ambientali, è già presente l’impianto di termovalorizzatore dei rifiuti, allo stato l’unico presente in Campania nonché altri impianti che svolgono la stessa attività produttiva”.

Il Collegio di primo grado osservava che la sovrapposizione con altre analoghe infrastrutture presenti nel medesimo territorio comunale era stata ribadita dall’Amministrazione nei propri scritti difensivi, in cui si era rappresentato che il nuovo impianto distava circa 740 metri da due impianti di stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi della società Eurometal s.r.l., oggetto di decreti dirigenziali regionali di V.I.A. impugnati dal Comune con separati ricorsi, nonché 745 metri dall’impianto della società Cisette s.r.l., approvato con altro decreto dirigenziale regionale gravato dall’Ente locale con altro ricorso. Il T.A.R. precisava: “va quindi condivisa la prospettazione di parte ricorrente, secondo cui la conferenza di servizi istruttoria avrebbe dovuto disporre una verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto aggiornata, considerando il criterio del cumulo con tutti gli altri progetti di impianti localizzati nel medesimo contesto territoriale”.

3. La società Eco Ambiente s.r.l. ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma, sollevando le seguenti censure: “1. Vizio di omessa pronuncia – Error in iudicando; II. Error in iudicando ed error in procedendo – Erronea applicazione degli artt. 5,12,10,20,21,22,23,24,25,26,27,28 e 29 del d.lgs. n. 152/2006 – Erronea applicazione dell’art. 12 delle c.d. Preleggi – Erroneo ricorso all’analogia legis – Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi – Eccesso di potere – Travisamento – Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Illogicità manifesta – Irragionevolezza – Falsità della causa – Difetto di istruttoria – Altri aspetti”.

4. L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale si è difesa, denunciando la propria totale estraneità rispetto alla vicenda oggetto di causa e, quindi, il difetto di legittimazione passiva.

5. La Città Metropolitana di Napoli si è costituita, chiedendo l’accoglimento dell’appello proposto da Eco Ambiente s.r.l.

6. Il Comune di Acerra si è costituito in resistenza chiedendo, in via preliminare, che l’appello sia dichiarato irricevibile, inammissibile, improponibile e, nel merito, rigettato. In via subordinata, ha chiesto l’accoglimento dei motivi IV e V del ricorso di primo grado, non esaminati dal T.A.R., e riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a. nel presente giudizio.

7. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.

8. All’udienza straordinaria del 4 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

9. Il Collegio, preliminarmente, rileva il difetto di legittimazione passiva dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, che non risulta avere adottato alcun provvedimento nel procedimento per cui è causa.

L’estraneità alla vicenda processuale è stata resa nota dalla stessa Autorità alla Regione Campania già nel corso del procedimento amministrativo mediante invio della nota prot. 1303 del 12.05.2016, con la quale è stato evidenziato che: “ai sensi dell’art. 7, co.2 delle Norme di Attuazione allegate al vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, tale intervento non rientra tra quelli da sottoporre all’Autorità di Bacino per il parere di competenza”.

Nella specie, va ritenuta ammissibile la contestazione da parte dell’Autorità convenuta della titolarità del rapporto controverso, benché eccepita solo nel giudizio di appello, atteso che, secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione SS.UU. n. 2951 del 2016), la stessa assume natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, non essendosi formato sulla questione dedotta alcun giudicato interno (Cass. civ. n. 12729 del 2016).

10. Passando all’esame delle critiche prospettate nel gravame, con il primo mezzo, la società Eco Ambiente s.r.l. lamenta che il Tribunale adito avrebbe omesso di pronunciarsi sulla espressa eccezione in rito, circa la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse o, comunque, per difetto di legittimazione in capo al Comune di Acerra, non avendo l’Ente espresso il proprio motivato dissenso “costruttivo” in seno alla Conferenza di Servizi, soprattutto in considerazione di quanto ritualmente richiesto dal Presidente della Conferenza durante la seduta del 20.10.2016. L’appellante riferisce che, in data 26.5.2016, il Comune di Acerra aveva inoltrato alla Conferenza di Servizi una nota in cui esprimeva il proprio parere non favorevole. In quella stessa sede, il Presidente della Conferenza invitava a prendere posizione sul punto la società interessata, la quale dichiarava a verbale che il progetto proposto, diversamente da quanto riportato, non contemplava “Trattamento rifiuti pericolosi” ma solamente stoccaggio degli stessi, così come risultava dalla relazione tecnica progettuale datata 16.03.2016. Il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dall’impresa sullo specifico punto in contestazione e in assenza di ulteriori note da parte del Comune, alla successiva e conclusiva seduta del 20.10.2016, considerata la perdurante assenza dell’Amministrazione, assegnava all’Ente locale un ulteriore termine di venti giorni per la trasmissione di un parere definitivo e motivato.

Anche il verbale di riunione del 20.10.2016 (così come ogni altro atto della Conferenza) veniva ritualmente trasmesso all’odierno Ente ricorrente, il quale aveva perfetta contezza della dichiarazione di conclusione dei lavori della Conferenza, nonché del dichiarato legittimo proponimento del Presidente di adottare il provvedimento finale sulla base dei pareri espressi e delle risultanze istruttorie.

Alla luce di ciò, l’appellante sostiene che il Comune di Acerra non avrebbe mai formalizzato il proprio dissenso nei modi di legge, pertanto il T.A.R. avrebbe dovuto ritenere l’inammissibile l’impugnazione.

10.1. Il motivo è infondato.

Il Collegio rileva l’insussistenza del denunciato vizio di omessa pronuncia, atteso che il Giudice di prima istanza si è espressamente pronunciato sulla eccezione di inammissibilità sollevata dall’appellante, osservando: “che tale profilo di criticità era stato specificamente sollevato dal Comune di Acerra con nota del 26.5.2016 (con conseguente infondatezza del rilievo di genericità opposto dalla società controinteressata), evidenziando che nell’area in questione interessata da criticità ambientali, è già presente l’impianto di termovalorizzatore dei rifiuti, allo stato l’unico presente in Campania nonché altri impianti che svolgono la stessa attività produttiva”.

Né si può predicare che sia generico il parere reso dal Comune nella parte in cui non si è tenuto conto che l’impianto non è destinato alla gestione dei rifiuti pericolosi, essendo finalizzato allo stoccaggio, posto che, come precisa il Comune di Acerra con memoria, lo stoccaggio o deposito preliminare è una operazione di smaltimento dei rifiuti definita al punto D15 dell’Allegato B, alla parte IV della TUA.

Secondo quanto prescritto dall’art. 183, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006, lo stoccaggio di rifiuti é l’insieme delle attività di smaltimento, consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti, nonché delle attività di recupero, consistenti nelle operazioni di messa in riserva degli stessi.

Da tanto emerge che l’Amministrazione comunale ha compreso la funzione dell’impianto proposto dalla società appellante in cui è prevista la possibilità di smaltire rifiuti anche pericolosi mediante operazioni di stoccaggio e/o di deposito preliminare. Infatti, nell’autorizzazione unica oggetto di impugnazione si fa riferimento anche allo stoccaggio di rifiuti pericolosi mediante operazioni D15.

Il Comune di Acerra ha chiaramente motivato il proprio dissenso, esprimendo parere sfavorevole in sede di Conferenza di Servizi, specificando che l’area in contestazione era già interessata da criticità ambientali, ed erano già presenti sia un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, sia altri impianti che svolgevano la stessa attività produttiva. Tanto in conformità al dettato legislativo, come interpretato dalla giurisprudenza prevalente, secondo cui: “Le amministrazioni convocate hanno in sede di Conferenza di Servizi l'onere di esprimere il proprio motivato dissenso rispetto all'oggetto dell'iniziativa procedimentale: e che se il dissenso è espresso - tra l'altro - da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico (da convocare a pena di invalidità del procedimento, ove si faccia comunque questione di interessi da loro istituzionalmente curati, e in modo tale da consentirne l'effettiva partecipazione per rispetto del principio generale di leale collaborazione richiamato dallo stesso art. 14-quater, comma 3), l'eventuale superamento del dissenso deve seguire le specifiche norme procedimentali appositamente stabilite dallo stesso art. 14-quater” (Cons. Stato, n. 2790 del 2018).

Quanto all’interesse all’impugnazione, nella specie, è stata impugnata l’autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 che, come precisato dal T.A.R., assorbe e sostituisce ogni altra specifica manifestazione di volontà decisoria dei soggetti istituzionali competenti in via ordinaria, il cui ruolo viene ridotto a quelli di meri interlocutori procedimentali, pertanto il Comune, in qualità di ente esponenziale della comunità, ha certamente interesse ‘a conseguire la caducazione giudiziale dell’autorizzazione unica riferita ad un progetto che certamente può rappresentare una condizione di maggiore criticità ambientale sul territorio’.

Il Collegio di prima istanza ha correttamente evidenziato che: ‘non pare dubbio che tale interesse assuma consistenza in termini di concretezza ed attualità con l’adozione del provvedimento conclusivo dell’iter autorizzativo, specie considerando che, nel caso in esame, quest’ultimo è intervenuto nel 2018, quindi dopo alcuni anni dalla valutazione di non assoggettabilità a V.I.A. (resa nel 2011), allorquando risultavano mutate le locali condizioni ambientali e territoriali di realizzabilità dell’impianto, in conseguenza della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra e dell’insediamento di altre infrastrutture analoghe nella medesima area’.

Per i rilievi di seguito enunciati, non si può ritenere che la mancata tempestiva impugnazione del decreto dirigenziale n. 714 costituisca effetto preclusivo ai fini della proposizione dell’impugnazione da parte del T.A.R., in quanto il Comune non contesta le ragioni dell’esclusione dell’assoggettamento a V.I.A. espresse nel 2011, ma ritiene che detta valutazione abbia una efficacia temporale limitata.

11. Con il secondo motivo, la società appellante lamenta che il Collegio di prima istanza, del tutto erroneamente, assimilerebbe, in tutt’uno indistinguibile, il procedimento deputato alla verifica di assoggettabilità con il procedimento di valutazione dell’impatto ambientale, propriamente assumendo, nel silenzio della norma, che, nel caso di specie (in cui al provvedimento motivato che escludeva la V.I.A. del 11.11.2011 era seguito un decreto ex art. 208 T.U. Ambiente nel 23.1.2018), il procedimento di verifica di assoggettabilità avrebbe dovuto essere reiterato così come la norma imporrebbe nel caso tipico della V.I.A., proponendo in questo modo un’interpretazione analogica dell’art. 26, comma 6, T.U. Ambiente del tutto impropria e contraria ai più elementari canoni ermeneutici, oltre che al divieto di aggravamento del procedimento ex art. 1, comma 2, della L. n. 241 del 1990.

Secondo la ricorrente, se è indubitabile che la valutazione di impatto ambientale debba essere condotta anche in ragione di una verifica, il più possibile aggiornata, delle condizioni complessive del contesto territoriale di riferimento, altrettanto indubitabile è che, nel silenzio della norma, e soprattutto nella totale assenza di specifiche ed obiettive dimostrazioni circa la mutata condizione del contesto territoriale tale da alterare quel rapporto di impatto che era stato stimato poco significativo, o addirittura nullo, per le caratteristiche dell’impianto, imporre al privato un termine inesistente per la realizzazione dell’impianto, al punto di porre nel nulla il provvedimento di autorizzazione, sia una conseguenza distorsiva e ingiusta.

Sotto un distinto profilo, l’appellante insiste, riproponendo le critiche già illustrate con il primo mezzo, che il Comune di Acerra, diversamente da quanto rappresentato nella sentenza impugnata, avrebbe solo comunicato la nota prot. n. 2401 del 26.5.2016, precisata con la nota del 2.11.2016, mentre null’altro sarebbe consentito rilevare nel corso del giudizio al fine di dimostrare che già, nel corso dell’istruttoria regionale, il Comune avesse sostenuto il proprio parere sfavorevole sulla scorta di elementi obiettivi tali da porre in discussione una rilevante modifica dell’assetto del territorio intervenuta nel periodo, tale da consigliare una reiterazione, comunque non prevista, del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. La società sostiene che, nella nota del maggio 2016, diversamente da quanto ritiene il Tribunale, il Comune di Acerra avrebbe dimostrato di non avere compreso che quello proposto dalla Eco Ambiente s.r.l. non fosse un impianto destinato al trattamento dei rifiuti pericolosi.

11.1. Le denunce non possono trovare accoglimento.

Il Collegio rileva che, con riferimento all’ultima censura, ossia al fatto che il Comune di Acerra non abbia ben compreso la natura dell’impianto realizzato dalla Eco Ambiente s.r.l., si fa rinvio alle motivazioni espresse nello sviluppo illustrativo della trattazione del primo mezzo.

In relazione alle altre doglianze, va premesso che, in assenza di una espressa durata temporale della valutazione di assoggettabilità a V.I.A., la giurisprudenza prevalente ha precisato che l’attuale disciplina prevede l’esclusione dalla valutazione di impatto ambientale, ma non dispone nulla in ordine alla durata di tale esclusione.

La necessità di colmare questa lacuna porta ad applicare a tale situazione l’unica previsione in termini di validità temporale dei provvedimenti di valutazione dell’impatto ambientale, ossia quella relativa alla validità quinquennale (cfr. T.A.R. Puglia – Lecce, 1.12.2017, n. 1904; T.A.R. Lazio Roma, 1.12.2023, n. 1796).

Il principio è in linea con l’indirizzo espresso alla giurisprudenza eurounitaria, secondo cui la previsione della durata di efficacia della V.I.A. di cui all’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, riferita al termine minimo quinquennale, che può essere graduato nel provvedimento in relazione alla tipologia di opera da realizzare e con la possibilità del soggetto interessato di presentare un’istanza documentata di proroga, non contrasta con alcuna disposizione eurounitaria, ma è coerente con le previsioni della direttiva 2010/75/CE (applicabile alle discariche) e delle successive (Direttiva 2014/52/UE), da cui si evince l’attenzione riservata dal legislatore eurounitario sia all’adeguamento dei progetti e delle autorizzazioni alle ‘migliori tecniche disponibili’, necessariamente mutevoli nel tempo, sia in relazione all’evoluzione dei progetti (Cons. Stato, n. 5466 del 2025; id. 5379 del 2020; id. n. 4611 del 2013).

I provvedimenti autorizzativi di valutazione ambientale hanno una durata limitata nel tempo e, analogamente, per le medesime ragioni che riducono il tempo di validità della V.I.A., le decisioni sui progetti già approvati, e quindi le determinazioni che escludono la V.I.A., sono riesaminabili in considerazione della natura intrinsecamente dinamica dei fattori che condizionano gli equilibri ambientali e la mutevolezza nel tempo delle condizioni di contesto.

Non è contestato che, nel caso in esame, il fatto che sia successivamente intervenuto sul sito un termovalorizzatore e altri impianti autorizzati e proposti nella medesima località Pantano di Acerra, non considerati nel provvedimento di esclusione di assoggettabilità a V.I.A. del 2011, avrebbe dovuto certamente indurre a un aggiornamento della valutazione ambientale al fine del rilascio dell’autorizzazione unica.

La valutazione del territorio deve avere una efficacia temporale limitata e, soprattutto, deve tenere conto dei diversi fattori soggetti a continuo mutamento anche nelle loro interrelazioni.

Ciò in quanto, “Ai sensi del quadro normativo comunitario e nazionale vigente ogni valutazione in materia ambientale anche di assoggettabilità a VIA deve essere attuale e dunque parametrarsi sulla base di un quadro conoscitivo il più possibile aderente allo stato effettivo. Va necessariamente rinnovata la valutazione di impatto ambientale e/o di assoggettabilità ogni qualvolta sopravvengono mutamenti dell’opera o del contesto ambientale di riferimento, con particolare riguardo alle interferenze con successive opere non previste o realizzate all’epoca della valutazione ambientale”.

Nel caso in esame, l’autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs. n. 152 del 2006 ha riguardato il deposito preliminare (D15) soggetto a VIA (Cons. Stato, n. 3887 del 2022), con la conseguenza che il progetto di verifica di assoggettabilità doveva essere rinnovato mediante l’accertamento attuale dell’impatto ambientale del progetto, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del Codice dell’Ambiente.

Va, pertanto, condiviso quanto sostenuto dal T.A.R., secondo cui, la richiesta di autorizzazione non poteva prescindere dall’analisi attuale del contesto territoriale, anche in ragione dell’applicazione del D.M. 30.3.2015 (Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome), atteso che la procedura autorizzativa era in corso alla data dell’entrata in vigore.

Ai sensi della disposizione invocata, un singolo progetto doveva essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale, pertanto la Conferenza di Servizi istruttoria avrebbe potuto consentire una verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto aggiornata, tenuto conto che non è contestato che nella medesima zona insistono altri impianti, come il termovalorizzatore dei rifiuti, nonché altri impianti che svolgono la medesima attività produttiva, nello specifico due impianti di stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi della società Eurometal s.r.l. e della società Cisette s.r.l.

Inoltre, correttamente il Comune di Acerra ha lamentato l’illegittimità della modalità ‘asincrona’ delle modalità operative della Conferenza prevista dall’art. 208 cit. atteso che, invece, la stessa deve operare in modalità ‘sincrona’ sia in caso di nuovi impianti, sia in caso di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’esclusione dalla V.I.A. rilasciata.

12. In definitiva, l’appello va respinto, e la sentenza impugnata va confermata, con assorbimento delle altre questioni dedotte dalle parti, ivi comprese quelle assorbite riproposte, atteso che l’eventuale esame delle stesse non determinerebbe una soluzione di segno contrario.

13. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della appellante Eco Ambiente s.r.l. e della intimata Città Metropolitana di Napoli che ne ha condiviso la posizione processuale, in solido tra loro, e liquidate in favore del Comune di Acerra e dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale nella misura indicata in dispositivo. Ciò in quanto, secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità: “In tema di disciplina delle spese processuali, l’ingiustificata o comunque non necessaria evocazione in giudizio di un soggetto, anche se non destinatario di alcuna domanda, impone alla parte che l’abbia effettuata, ove sia risultata soccombente, di rimborsare al chiamato le spese processuali sostenute in funzione della costituzione e difesa nel giudizio medesimo, atteso che, ove questi non scelga di restare contumace (assumendo il rischio di provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti), la sua costituzione in giudizio a mezzo di un difensore (con i consequenziali oneri economici), trova il proprio presupposto nel fatto stesso di essere stato evocato in giudizio, e non già in quello di essersi vista indirizzare una specifica domanda” (Corte di Cass. civ. n. 36182 del 2022).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la appellante Eco Ambiente s.r.l. e la Città di Metropolitana di Napoli, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del grado a favore del Comune di Acerra e dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, liquidandole in favore di ciascuna di esse nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), e così per complessivi euro 3.000 (tremila/00), il tutto oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:

Daniela Di Carlo, Presidente FF

Davide Ponte, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Consigliere