Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4103, del 6 agosto 2013
Ambiente in genere.Noleggio attrezzature balneari e concessione demaniale

La semplice autorizzazione al noleggio di attrezzature balneari sulla spiaggia libera, non può sostituire il titolo concessorio; tale titolo potrebbe essere rilasciato, ricorrendone le condizioni e previo l’esperimento di un confronto competitivo, solo sulla base delle nuove previsioni del piano di utilizzazione della spiaggia. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 04103/2013REG.PROV.COLL.

N. 06766/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6766 del 2009, proposto da Valentini Walter, in proprio e nella qualità di legale rappresentante "La Cannuccia" s.n.c., rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Landolfi, Silvio Bozzi e Ugo Timoteo Casolino, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, via dei Gracchi, 187;

contro

Comune di Ardea, in persona del sindaco e legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Virgilio Terzoli e Marco Benedetto, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, via Carlo Poma 4; 
Regione Lazio, non costituita in questo grado;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 2357/2009, resa tra le parti, concernente REVOCA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE MARITTIMA.



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ardea;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2013 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Bozzi, l’avvocato Landolfi e l’avvocato Terzoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Il signor Walter Valentini, in proprio e nella qualità di legale rappresentante de “la Cannuccia” s.n.c., società che gestisce un chiosco-bar sul litorale di Ardea sulla base di una pregressa concessione demaniale, impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 6 marzo 2009 n.2357 che ha respinto il ricorso dallo stesso proposto avverso l’atto del dirigente del settore Demanio marittimo del Comune di Ardea, notificato all’interessato il 12 dicembre 2007, recante la revoca della concessione aggiuntiva che autorizzava esso Valentini all’occupazione di una maggiore superficie ricadente, per complessivi mq 1990, sull’arenile prospiciente il chiosco-bar in sua titolarità.

L’appellante si duole dell’erroneità della gravata sentenza, che ha motivato la reiezione del ricorso di primo grado: a) in considerazione della mancata adozione, da parte del Comune di Ardea, all’epoca dell’emanazione della revoca oggetto di gravame, del piano di utilizzazione dell’arenile, cui la delibera n.1161/01 della Giunta regionale del Lazio subordinava il rilascio di nuove concessioni ( anche in ampliamento di precedenti titoli abilitativi); b) in ragione dell’intervenuta stipula ( in data 1° luglio 2008) di una convenzione tra il Comune di Ardea e l’odierno appellante recante, tra l’altro, anche l’autorizzazione ad occupare la stessa superficie oggetto del provvedimento di revoca. Nella prospettazione dell’appellante, da tale ultima circostanza fattuale il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente tratto elementi per ritenere notevolmente attenuato lo stesso interesse al ricorso, essendo comunque l’interessato, sia pur mediante il diverso titolo convenzionale, pervenuto al medesimo risultato di ottenere la disponibilità dell’area già affidatagli a mezzo della concessione suppletiva oggetto della contestata revoca.

L’appellante contesta tali argomentazioni della impugnata sentenza sostenendo che la convenzione avrebbe avuto durata stagionale ( essendo stata la sua efficacia temporale limitata alla stagione balneare 2008) e che, pertanto, sarebbe rimasto integro in relazione agli anni a venire il suo interesse all’impugnativa, la cui fondatezza risultava vieppiù avvalorata dalle previsioni del sopraggiunto piano di utilizzazione dell’arenile, che avrebbe consentito ampliamenti degli originari titoli concessori, quantomeno per gli stabilimenti balneari ( quali appunto quello in titolarità dell’appellante) soggetti a ripascimento.

Conclude l’appellante per l’accoglimento dell’appello e del ricorso di primo grado, in riforma della impugnata sentenza.

Si è costituito in giudizio il Comune di Ardea per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.

2.- L’appello è infondato e va respinto.

3.- Come correttamente rilevato dalla difesa della appellata Amministrazione, appare dirimente osservare che l’odierno appellante non ha mai ottenuto una concessione demaniale per l’esercizio di uno stabilimento balneare sull’arenile ovvero per gestire una spiaggia libera attrezzata.

La concessione demaniale rilasciata dal Comune di Ardea il 16 maggio 2003 abilitava l’odierno appellante alla occupazione di un’area demaniale di mq 880 per mantenervi “un chiosco-bar, trattoria,cabine, docce, bagni,parcheggio, tettoia e magazzino nonché di noleggiare attrezzature balneari”.

Secondo la classificazione delle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime contenuta nel regolamento regionale 15 luglio 2009 n.11 ( che a tal fine distingue, all’art. 2, tra stabilimenti balneari, spiagge attrezzate e spiagge libere attrezzate) l’area antistante il chiosco-bar in titolarità dell’odierno appellante è una spiaggia libera attrezzata, in ragione del fatto che a nessun soggetto ( e quindi neanche al ricorrente) è stata rilasciata concessione demaniale per l’esercizio di uno stabilimento o di una spiaggia attrezzata; quel tratto di arenile è sempre stato assoggettato ad un regime di libera fruibilità da parte del pubblico degli utenti, salva soltanto la possibilità, per l’appellante, in base al titolo concessorio del 2003, di noleggiare le strutture balneari al pubblico degli avventori che ne avessero fatto richiesta ( ma senza che ciò costituisse titolo per la legittima occupazione dell’arenile).

Proprio in forza di tale assetto dei luoghi, d’altra parte, ed in considerazione della natura di “spiaggia libera attrezzata” del tratto di arenile posto tra il mare ed il chiosco-bar in titolarità del Valentini, il Comune di Ardea ha potuto stipulare con l’odierno appellante, sia pur limitatamente alla stagione estiva del 2008, la convenzione di cui si è detto, con l’affidamento alla parte privata del servizio di assistenza, pulizia dell’arenile e di salvataggio dei bagnanti.

Dalla stessa ricostruzione giuridica della parte appellante, infatti, si evince che in base alla delibera di Giunta regionale n. 1161 del 2001, le uniche concessioni demaniali in aumento assentibili, in attesa del piano di utilizzazione dell’arenile ( intervenuto soltanto nel 2008, e quindi insussistente all’epoca del rilascio della concessione suppletiva e della sua revoca), riguardavano gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate, e si riferivano alla sola ipotesi del “ripascimento”.

4.- Parte appellante insiste, anche in questo grado, nel sostenere la assimilabilità della propria struttura alla categoria dello “stabilimento balneare” o, in subordine, a quella della “spiaggia libera attrezzata”.

Ma si è già detto che a tale conclusione non può pervenirsi per la semplice ragione che l’originario titolo rilasciato a “la Cannuccia s.n.c.” non ricomprendeva la concessione dell’arenile ( che è il presupposto per poter svolgere l’una o l’altra attività, secondo la richiamata classificazione normativa).

La semplice autorizzazione al noleggio di attrezzature balneari sulla spiaggia libera, cui l’appellante era ed è ( salvo mutamenti successivi alla introduzione del giudizio) tutt’oggi abilitata, non può sostituire il titolo concessorio; tale titolo potrebbe essere rilasciato, ricorrendone le condizioni e previo l’esperimento di un confronto competitivo, solo sulla base delle nuove previsioni del piano di utilizzazione della spiaggia ( entrato in vigore successivamente all’adozione del provvedimento impugnato in primo grado).

A tal fine, la circostanza allegata dall’appellante secondo cui il tratto di litorale di suo interesse rientrerebbe nell’area tratteggiata della cartografia allegata al p.u.a. e sarebbe pertanto assentibile non è evidentemente dirimente per stabilire se, in concreto, quell’area demaniale possa essere concessa all’odierna appellante. Ed in ogni caso non è strumentale alla dimostrazione della illegittimità della revoca, intervenuta prima dell’adozione del piano di utilizzazione dell’arenile in un’epoca in cui vigeva la ricordata clausola di standstill, temperata da limitate e rigorose eccezioni ( già richiamate) alla regola della non assentibilità di nuovi spazi in concessione prima dell’adozione del suddetto piano.

Da tanto discende che la concessione cosiddetta “suppletiva” rilasciata al ricorrente nel 2004 risultava effettivamente adottata in carenza dei presupposti giuridici, di tal che correttamente è stata oggetto di revoca ( ma più correttamente, si dovrebbe richiamare la categoria dell’annullamento, stante la sussistenza di un vizio originario di legittimità).

5.- Né rileva, da ultimo, ai fini dell’eventuale radicamento del preteso diritto di “insistenza” in capo al Valentini, la circostanza che quell’area fosse già stata affidata all’appellante, in un primo momento a mezzo della concessione suppletiva del 2004 ( poi oggetto di revoca) e, nel 2008, a mezzo della richiamata convenzione. Quanto al primo provvedimento, vale ricordare che lo stesso risulta adottato in carenza dei presupposti ( tanto che ne è stata disposta la revoca), senza quindi che possa essere maturato in favore del concessionario alcun affidamento, meritevole di protezione giuridica, alla stabilizzazione del rapporto nascente dal titolo poi oggetto di ritiro.

Quanto alla convenzione comunale, la stessa, a detta dello stesso appellante, ha avuto durata stagionale, a riprova dell’interesse del Comune a disporre dell’area ed a conservarne – fino a nuove determinazioni – la sua destinazione a spiaggia libera attrezzata.

6.- Infine, non pare al Collegio che possano riverberare effetti, in questo ambito giudiziale, le vicende penali richiamate dal difensore dell’appellante all’odierna udienza di discussione, secondo cui il Valentini sarebbe stato condannato ( con decreto penale di condanna del Gip di Velletri 11 aprile 2012) per il reato di abusiva occupazione delle aree demaniali qui oggetto di causa.

Peraltro, dalla documentazione prodotta dall’appellante agli atti di questo giudizio, si evince che l’Autorità giudiziaria penale si sia mossa sulla stessa linea ricostruttiva della vicenda fattuale seguita da questo giudice amministrativo, essendo stato riconosciuto, anche in quella sede, che il ricorrente avesse titolo ad occupare legittimamente soltanto una superficie demaniale di mq 880 (regolarmente assentita con la concessione del 2003) e che, invece, l’occupazione abusiva si riferisse alla porzione di arenile di cui – cessati gli effetti del sequestro penale - correttamente è stata disposta la restituzione al Comune di Ardea.

In definitiva, l’appello va respinto.

Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello ( r.g.n. 6766/09), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)