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Corte Costituzionale sent. 424 del 25 novembre 2005

giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 agosto 2004, depositato in cancelleria il 10 agosto successivo ed iscritto al n. 82 del registro ricorsi 2004.

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SENTENZA N. 424

ANNO 2005



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Annibale MARINI Presidente

- Franco BILE Giudice

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Paolo MADDALENA "

- Alfonso Quaranta "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 agosto 2004, depositato in cancelleria il 10 agosto successivo ed iscritto al n. 82 del registro ricorsi 2004.

Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell’udienza pubblica del 25 ottobre 2005 il Giudice relatore Franco Bile;

uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Santarelli per la Regione Piemonte.


Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 2 agosto 2004 e depositato il successivo 10 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale – per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione – la legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali). In particolare, le censure riguardano: a) l’art. 1, che istituisce il «registro per gli operatori delle discipline bio-naturali finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del cittadino»; b) l’art. 2, che riconosce a tali discipline «il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualità della vita della persona», demandandone l’identificazione ad una delibera della giunta regionale; c) gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, che sono funzionalmente collegati con gli articoli precedenti, poiché il loro contenuto dispositivo è volto al raggiungimento dei fini della legge medesima (con particolare riguardo alla regolamentazione e gestione delle professioni sanitarie anche non convenzionali).

La difesa erariale rileva che nell’ambito delle discipline bio-naturali (genericamente definite e non identificate dalla legge impugnata) devono ritenersi comprese – come desumibile anche dal fatto che l’art. 3 inserisce tra i componenti della Commissione che verifica i requisiti richiesti agli operatori per l’iscrizione al relativo registro, un rappresentante designato dall’Ordine dei medici e uno designato dall’Ordine dei farmacisti – le professioni sanitarie, anche non convenzionali, la cui individuazione e regolamentazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici, spetta allo Stato, secondo il principio fondamentale stabilito dall’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e confermato dall’art. 124, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dall’art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

2. – Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, concludendo per la declaratoria di non fondatezza della questione, poiché la legge impugnata, senza interferire nel campo delle discipline e terapie sanitarie non convenzionali, regolamenta le sole discipline bio-naturali, che sono esclusivamente finalizzate alla ricerca di armonizzazione dell’individuo con se stesso e con il contesto che lo circonda nei più diversi aspetti.

Secondo la Regione, quindi, la legge impugnata non viola l’evocato parametro perché non interviene ad istituire o regolamentare professioni di carattere sanitario riservate in quanto tali alla sola legge dello Stato ma, nell’intento di assicurare trasparenza e chiarezza nell’ambito delle varie discipline bio-naturali ed adeguata tutela all’utente, si limita a valorizzare pratiche già concretamente largamente e legittimamente esercitate ed a conferire una patente di riconoscimento agli operatori di dette discipline che si impegnano a rispettare i requisiti normativamente stabiliti.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in via principale, la legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali). Secondo il ricorrente, gli artt. 1 e 2 di tale legge, ed i successivi artt. 3, 4, 5, 6 e 7, (in quanto «funzionalmente collegati» ai precedenti) si pongono in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, poiché realizzano un intervento normativo regionale in materia di professioni sanitarie non convenzionali, la cui individuazione e regolamentazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici, spetta invece allo Stato (come affermato da questa Corte nella sentenza n. 353 del 2003), secondo il principio fondamentale stabilito dall’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (successivamente confermato dall’art. 124, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dall’art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42).

2. – Il ricorso è fondato.

2.1. – Con l’impugnata legge n. 13 del 2004 la Regione Piemonte ha provveduto ad una sistemazione delle discipline bio-naturali, definite come le «pratiche che si prefiggono il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualità della vita della persona», mediante «l’armonizzazione della persona con se stessa e con gli ambienti sociale, culturale e naturale che la circondano» (art. 2, comma 1).

La legge – emanata «nell’ottica del pluralismo scientifico e della libertà di scelta» (art. 1) – istituisce «il registro per gli operatori delle discipline bio-naturali finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del cittadino» (art. 1); demanda alla Giunta regionale di identificare «le discipline bio-naturali oggetto di regolamentazione e le attività specifiche afferenti le pratiche e le discipline individuate» (art. 2, comma 3); prevede l’istituzione di una Commissione permanente per le pratiche e le discipline bio-naturali, determinandone la composizione (art. 3) ed individuandone i compiti (art. 4); istituisce il registro regionale degli operatori delle pratiche e delle discipline bio-naturali, disciplinandone le procedure ed i requisiti per l’iscrizione (art. 5); commina sanzioni amministrative per coloro che esercitano l’attività di operatore nelle discipline bio-naturali senza essere iscritti al registro regionale (art. 6, comma 1), ovvero che esercitano una disciplina bio-naturale diversa da quella per la quale risultano iscritti nel registro regionale (art. 6, comma 2); regolamenta in via transitoria la iniziale gestione del registro regionale (art. 7).

I successivi artt. 8 e 9 (non impugnati), prevedono rispettivamente un monitoraggio finalizzato ad identificare i parametri a cui la Giunta regionale è tenuta ad attenersi nella presentazione al Consiglio regionale di una relazione annuale sullo stato d’attuazione della legge, e la relativa copertura finanziaria, per gli anni 2004-2006.

2.2. – L’impianto generale, lo scopo esplicito ed il contenuto della legge – ed in special modo delle norme poste dagli artt. 2, 5 e 6, sopra ricordati – rendono evidente che l’oggetto della normativa in esame (e, di conseguenza, della proposta questione di legittimità costituzionale) va ricondotto alla materia delle «professioni», contemplata dal terzo comma dell’art. 117 Cost.

D’altronde, neppure la Regione resistente mette in dubbio questa conclusione, limitandosi a contestare che l’impugnato impianto normativo possa essere inquadrato nell’ambito delle professioni sanitarie non convenzionali. Ma – ai fini della ripartizione delle competenze afferenti la materia in esame, come appunto definita dal terzo comma dell’art. 117 Cost. – l’individuazione di una specifica tipologia o natura della «professione» oggetto di regolamentazione legislativa non ha alcuna influenza (cfr. sentenza 355 del 2005).

2.3. – Dunque, anche la presente questione deve essere risolta alla stregua della giurisprudenza resa al riguardo da questa Corte (sentenze n. 353 del 2003, n. 319 e n. 355 del 2005). In termini generali, è sufficiente infatti ribadire che – nel vigore della riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione – continua a spettare allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente e che, ove non ne siano stati formulati di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi (ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quelli comunque risultanti dalla normativa statale già in vigore (sentenze n. 201 del 2003 e n. 282 del 2002, oltre a quelle sopra citate). E da essa non si trae alcuno spunto che possa consentire iniziative legislative regionali nell’ambito cui si riferisce la legge impugnata.

Parimenti, va riaffermato che, anche oggi, la potestà legislativa delle regioni in materia di «professioni» deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l’istituzione di nuovi albi (sentenza n. 355 del 2005) è riservata allo Stato. Tale principio, al di là della particolare attuazione che recano i singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (sentenza n. 319 del 2005).

Pertanto, le norme impugnate devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime, per violazione dell’evocato parametro.

2.4. – Rilevato, inoltre, che l’intera legge regionale si pone in inscindibile connessione con le disposizioni specificamente impugnate dal ricorrente – giacché gli artt. 8 e 9, non impugnati, hanno ragion d’essere in quanto funzionali al raggiungimento dello scopo della legge medesima –, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di illegittimità costituzionale deve essere estesa, in via consequenziale, anche a tali disposizioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali);

dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 8 e 9 della medesima legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2005.



Annibale MARINI, Presidente

Franco BILE, Redattore



Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2005.