TAR Toscana, Sez. III, n. 681, del 2 maggio 2014
Urbanistica.Legittimità ordinanza di rimozione di due container e di materiale di cava arido accumulato sul terreno

E’ pertinente l’applicazione dell’art.3/1, lett. e.5 T.U. Edilizia, che precisa la nozione di nuova costruzione, imperniata sulla natura non temporanea delle esigenze in vista delle quali alcuni manufatti, sotto il profilo strutturale precari, ovvero amovibili, sono stati collocati sul territorio. L’utilizzazione dei container (adibiti al trasporto dei prodotti agricoli) non è temporanea, bensì stabile nel tempo, ancorché periodica. La giurisprudenza ha elaborato il principio secondo il quale l’utilità prolungata esclude la precarietà. Quanto al materiale di cava arido presente sul terreno, non rileva la circostanza che responsabile della presenza non sarebbe l’odierna ricorrente; infatti la natura ripristinatoria dell’ordine di rimozione/demolizione di quanto abusivamente realizzato, legittimamente l’amministrazione lo rivolge al proprietario attuale dell’immobile e comunque a chi utilizzi il medesimo, indipendentemente dal suo coinvolgimento nella realizzazione dell’abuso. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 00681/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00449/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2014, proposto da: 
Giuseppa Catalano, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaella Bonsangue e Franco Mugnai, quest’ultimo domiciliatario in Firenze, piazza dell'Indipendenza 21;

contro

Comune di Cascina, in persona del Sindaco pro tempore, n.c.;

per l'annullamento

dell'ordinanza dirigenziale n. 24 emessa dal Comune di Cascina (PI) il 25.10.2013, notificata alla ricorrente l'11.12.2013, con la quale viene ordinato alla Sig.ra Giuseppa Catalano, in qualità di proprietaria dell'area sita in Cascina, loc. Visignano, via Fosso Vecchio s.n.c, identificata al Catasto Terreni del Comune di Cascina al foglio 35 particella n. 181, di provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione di tutte le opere contestate e rilevate in occasione del sopralluogo effettuato dal personale dell'Ufficio Edilizia Privata il 18.01.2012, con conseguente rimessa in pristino dei luoghi, compreso l'allontanamento dei materiali in luogo debitamente autorizzato; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2014 la dott.ssa Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori R. Bonsangue;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;



Considerato che:

− alla ricorrente, imprenditrice agricola, è stata ordinata la rimozione di due container e di un accumulo di materiale di cava arido situati su un terreno di sua proprietà ad uso seminativo arborato sito nel Comune di Cascina (PI), registrato nel Catasto Terreni al Foglio 35, particella 181;

− che in ricorso si sostiene la precarietà dei manufatti e la non riferibilità del materiale di cava a comportamenti della ricorrente;

− che il terreno in questione si trova in area classificata tra le “Aree rilevanti da un punto di vista ambientale o con funzioni strategiche – Parco del Fosso vecchio”, le quali sono disciplinate dall’art.34 delle Norme tecniche di attuazione del Regolamento urbanistico; il fondo non risulta inserito tra gli immobili soggetti ai vincoli di cui al d.lgs. n. 42/2004;

− che i manufatti sono stati qualificati come opere realizzate in assenza di titolo ai sensi della l.r. Toscana n.1/2005 e del D.P.R. n. 380/2001;

− che avverso l’ordinanza dirigenziale impugnata, di estremi specificati in epigrafe, sono state dedotte le censure di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e disparità di trattamento, nonché di violazione delle norme di legge che l’amministrazione ha ritenuto applicabili e di difetto di motivazione;

− che il Comune di Cascina non si è costituito in giudizio;

− che alla camera di consiglio del 25 marzo 2014 la causa − sentite le parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sulla possibile definizione del giudizio con sentenza resa in forma semplificata − è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto che:

− il giudizio può essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., atteso che sussistono tutti i presupposti di legge;

− le tesi sostenute in ricorso non possono essere condivise, in quanto: a) il provvedimento è sufficientemente e adeguatamente motivato, anche con richiamo delle norme che disciplinano la fattispecie; b) è pertinente l’applicazione dell’art.3/1, lett. e.5 T.U. Edilizia, che precisa la nozione di nuova costruzione, imperniata sulla natura non temporanea delle esigenze in vista delle quali alcuni manufatti, sotto il profilo strutturale precari – ovvero amovibili – sono stati collocati sul territorio; c) la stessa esposizione della ricorrente rivela che l’utilizzazione dei container (adibiti al trasporto dei prodotti agricoli) non è temporanea, bensì stabile nel tempo, ancorché periodica; d) che la giurisprudenza ha elaborato, in proposito, il principio secondo il quale l’utilità prolungata esclude la precarietà (cfr.: Consiglio di Stato, V, 28 marzo 2008 n. 1354; T.A.R. Veneto, 3 aprile 2003 n. 2267; Tar Puglia – Bari, III, n. 404/2009; Tar Umbria, I, n. 66/2014);

− che, quanto al materiale di cava arido presente sul terreno, non rileva l’asserita circostanza che responsabile della presenza di esso non sarebbe l’odierna ricorrente; attesa infatti la natura ripristinatoria dell’ordine di rimozione/demolizione di quanto abusivamente realizzato, legittimamente l’amministrazione lo rivolge al proprietario attuale dell’immobile (quale è la ricorrente, nella fattispecie in esame) e comunque a chi utilizzi il medesimo, indipendentemente dal suo coinvolgimento nella realizzazione dell’abuso (cfr.: Tar Umbria, I, n. 66/2014, cit., ed ivi ulteriore ampio ragguaglio di giurisprudenza);

− che il ricorso deve, per tutte le considerazioni su esposte, essere respinto;

− che nulla è da disporre quanto a spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Rosalia Messina, Consigliere, Estensore

Riccardo Giani, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)