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Delega Ambientale di Roberta Ricci

Approvato il DDL sui Testi Unici Ambientali. Un primo commento

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Nella seduta del 23 novembre il Governo ha posto la questione di fiducia sul DDL di Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale.Il provvedimento di iniziativa governativa, presentato alla Camera il 19 ottobre 2001 è al suo quinto passaggio: la Commissione Ambiente della Camera ne ha iniziato l’esame il 13 novembre dello stesso anno ed è stato approvato per la prima volta il 2 ottobre 2002. Trasmesso all’altro ramo del Parlamento, è stato approvato- con modifiche- il 14 maggio 2003. Anche in quella occasione fu posta la questione di fiducia su un emendamento del Governo.La terza lettura è stata svolta dalla Camera fra il 3 giugno e il 15 ottobre 2003 e ha comportato altre modifiche. Il nuovo testo, trasmesso al Senato è stato esaminato fra l’ottobre 2003 e ottobre 2004 con ulteriori modifiche e con nuova apposizione di fiducia, il 14 ottobre 2004.Durante quest’ultima lettura del Senato il DDL, costituito da un unico aticolo, ha aumentato il numero dei commi da 46 a 54, presentando alcune parti modificate.
Attualmente dunque il provvedimento consta di un solo articolo composto da 54 commi ed è diviso in due parti:le disposizioni contenute nei commi 1-19 sono finalizzate a conferire una delega legislativa al Governo per il riordino della materia ambientale mentre i commi 20- 54 contengono una serie di misure specifiche di diretta applicazione che riguardano vari settori dell’ambito del Ministero dell’Ambiente ed inoltre anche misure di valenza più generale come ad esempio quelle contenute nei commi dal 32 al 39 che disciplinano alcuni aspetti della normativa di tutela paesistica ed ambientale e per finire i commi 48 e 49 in tema di servizi pubblici locali.Vediamo nello specifico i punti salienti del provvedimento: con tale atto il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione in vari settori: gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche, difesa del suolo e lotta alla desertificazione, gestione delle aree protette,tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente, procedure per il VIA, VAS e IPPC, tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.Molto importante è sottolineare che i decreti applicativi si informano- tra gli altri- ai principi di garanzia e salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, della protezione della salute umana, all’affermazione dei principi di prevenzione, di precauzione e del principio “chi inquina paga”.Le modifiche più rilevanti avute nell’ultimo passaggio al Senato sono quelle che riguardano i commi dal 32 al 39 che intervengono sulla materia della lotta all'abusivismo edilizio, dei reati paesaggistici ed ambientali. In particolare il comma 36, modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio nella parte recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme della tutela del paesaggio: gli articoli novellati sono il 167 e il 181. Nello specifico le modifiche all’articolo 167 tendono a rafforzare le misure destinate alla demolizione delle opere realizzate abusivamente, anche attraverso la previsione dell'utilizzo di fondi per il finanziamento di interventi per l'esecuzione della rimessione in pristino e per il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree degradate. Le modifiche all'articolo 181 intendono graduare l'entità delle previste sanzioni sulla base della gravità del reato ambientale commesso, prevedendo anche la possibile disapplicazione di tali sanzioni a fronte di casi di accertamento della compatibilità paesistica delle opere realizzate. Infine i commi dal 37 al 39 prescrivono l’estinzione dei reati in materia paesaggistica per i lavori compiuti senza autorizzazione, o in difformità da essa, prima della data del 30 settembre 2004;infatti il comma 37 stabilisce l’estinzione del reato quando si vengano a determinare due condizioni:a) che le tipologie edilizie realizzate ed i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell’eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o , altrimenti siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico; b) che i trasgressori abbiano preventivamente pagato una sanzione pecuniaria maggiorata da un terzo alla metà.