TAR Sardegna Sez.I ord. n. 399 del 6 ottobre 2011
Elettrosmog. Installazione radar
L’interesse alla percezione di finanziamenti, quale che sia la rilevanza degli stessi è sicuramente recessivo rispetto al rischio, anche solo potenziale per la salute umana; non si può inoltre non ricordare che la salubrità dell’ambiente va intesa non solo come assenza di danno ma anche e soprattutto come assenza di alterazione irreversibile o comunque permanente di fattori ambientali la cui cura è affidata alla pubblica amministrazione in modo prioritario rispetto ad altri interessi, tanto più se economici (fattispecie in tema di installazione radar)
N. 00399/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00656/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2011, proposto da:
Associazione Italia Nostra, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Pubusa, Paolo Pubusa, con domicilio eletto presso il primo avvocato in Cagliari, via Tuveri n. 84;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per Le Opere Pubbliche per Lazio Abruzzo e Sardegna, U.T.G. - Prefettura di Cagliari, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Militare Autonomo Sardegna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23; Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici, Soprintendenza per i Beni Archeologici di Cagliari e Oristano, Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Cagliari e Oristano, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Sardegna, Comune di Sant'Antioco, Provincia Carbonia Iglesias, Ministero dell'Interno; Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Patrizia Angius, Roberto Murroni, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69;
nei confronti di
Almaviva S.p.a.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- provvedimento di comunicazione di raggiunta intesa, prot. 01361 del 15.2.2011, adottato dal Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, sede coordinata di Cagliari;
- verbale del 20.12.2010 della Conferenza di Servizi promossa dal Provveditore per OO. PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, sede coordinata di Cagliari;
se ed in quanto lesivi:
- nulla osta della prefettura di Cagliari, prot. n. 90312 Area V del 16.12.2010;
- parere del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna prot. n. 3152 del 20.12.2010;
- nota prot. n. 27370 del 7.12.2010 della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente - Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio;
- nota prot. n. 28393 del 20.12.2010 della Regione Autonomia della Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente - Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI);
- nota prot. n. 45348 del 17.12.2010 della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione Generale della pianificazione urbanistica e della vigilanza edilizia - Servizio Pianificazione urbanistica e paesaggistica;
- nota prot. n. 7364 del 20.12.2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale peri Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna con annessi pareri della Soprintendenza Archeologica delle province di Cagliari e Oristano e nota prot. n. 19414 del 20.12.2010 della Soprintendenza BAPSAE delle province di Cagliari e Oristano;
- nota prot. n. 1449 del 24.1.2011 della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente – Servizio Tutela della natura;
- nota prot. n. 3063 del 13.1.2011 della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente – Servizio Protezione Civile e Antincendio;
- nota prot. n. 24860 del 24.12.2010 del Comando Militare Autonomo della Sardegna;
- nota prot. n. 1593 del 7.2.2011 della Soprintendenza BAPSAE per le province di Cagliari e Oristano;
- nota prot. n. 6853 del 27.1.2011 della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente – Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Iglesias;
- nota prot n. 7444/TP/CA-CI del 9.2.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias;
- nota prot. n. 36 del 4.2.2011 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale delle aree minerarie del Sulcis Iglesiente e del Guspinese;
- della Deliberazione della G.R. Della Sardegna n. 36/22 del 4.11.2010;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per Lazio Abruzzo e Sardegna, di U.T.G. - Prefettura di Cagliari, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comando Generale della Guardia di Finanza, del Comando Militare Autonomo Sardegna e della Regione Sardegna;
vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
visto l'art. 55 del codice del processo amministrativo;
visti tutti gli atti della causa;
ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Pubusa per la ricorrente, l’avvocato dello Stato Tenaglia per le Amministrazioni dello Stato intimate e gli avvocati Murroni e Angius per la Regione autonoma della Sardegna.
Ritenuto ad un sommario esame tipico della fase cautelare che sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura in quanto:
l’area interessata dalla installazione del radar ricade nell’ambito n. 6 “Carbonia ed Isole Minori” del Piano paesaggistico regionale;
si tratta di una zona di protezione speciale di particolare pregio naturalistico e paesaggistico;
nel piano urbanistico comunale essa è inserita in zona H1 e definita “area di rispetto o destinata a particolare tutela”;
l’intervento da realizzare consiste:
nel trasporto e installazione di una torre d’acciaio (alta 12 metri) porta antenna e scale per l’accesso all’antenna stessa;
nel trasporto e posizionamento di un contenitore (shelter) di dimensione 6,00 metri x 2,5 metri x 2,7 metri previa realizzazione del basamento (getto di calcestruzzo cementizio armato con una doppia rete elettrosaldata di acciaio, al 95% interrato e sporgente dal terreno 10 – 15 cm) che isoli lo shelter dal terreno;
nella realizzazione della recinzione e del cancello a sicurezza degli impianti e del contatore Enel, per un totale di 200 mq di superficie e rete metallica elettrosaldata di altezza pari a 2 metri;
ad un primo esame alcune delle censure dedotte dalla associazione ricorrente appaiono fondate ed in particolare:
1) L’Arpas ha ricevuto il giorno 16.12.2010 la convocazione per la Conferenza di servizi fissata per la data del 20.12.2010. Escluso il giorno in cui si è tenuta la conferenza di servizi, l’ente preposto al rilascio del parere in una materia delicatissima quale è il problema dell’inquinamento elettromagnetico ha avuto quattro giorni per espletare l’istruttoria.
A pagina 5 della comunicazione di raggiunta intesa si legge che il parere reso dal dr. Massimo Cappai in rappresentanza del Comitato tecnico scientifico, è stato formulato a seguito dello studio eseguito “anche in termini forzatamente ridotti per non perdere i finanziamenti per questa opera di carattere nazionale”.
Ebbene, il Collegio deve rilevare in ordine a tale modus procedendi che:
1) l’interesse nazionale perseguito con la realizzazione dell’opera pubblica qui all’esame cede di fronte al superiore interesse pubblico costituito dalla tutela della salute;
2) la tutela della salute nell’ordinamento italiano è pacificamente intesa come diritto soggettivo della persona e come interesse della collettività ad un ambiente salubre;
3) è del tutto evidente che la salute può subire nocumento dalla degradazione dell’ambiente;
4) i due beni, ambiente e salute sono pertanto caratterizzati da una forte interazione reciproca tanto che, lo stesso legislatore ha da tempo sottolineato il nesso tra salute e condizioni ambientali (si vedano a tal proposito gli artt. 2 e 4 della L. 833 del 1978 in cui si fa espresso riferimento ai fatti aggressivi provenienti dall’ambiente naturale tra le possibili cause di lesione della salute umana);
5) il legame del diritto all’ambiente salubre con la tutela della salute attribuisce a tale tutela il valore della assolutezza; ciò significa che esso va protetto, come afferma attenta dottrina, contro ogni iniziativa ostile da chiunque essa provenga e con la conseguenza che esso ha anche una valenza incondizionata;
6) la tutela deve ritenersi ampliata fino a comprendere le ipotesi in cui i rilievi scientifici non hanno raggiunto una chiara prova di nocività a lungo termine per cui occorre applicare il principio di minimizzazione che costituisce il corollario del principio di precauzione di derivazione comunitaria;
7) nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio il parere dell’ARPAS non sembra reso (stante anche la complessità della questione dal punto di vista scientifico) sulla base di una approfondita istruttoria ma, per stessa ammissione della Amministrazione procedente, in modo frettoloso “per non perdere i finanziamenti per questa opera di interesse nazionale”;
8) il Collegio rileva che l’interesse alla percezione di finanziamenti, quale che sia la rilevanza degli stessi è sicuramente recessivo rispetto al rischio, anche solo potenziale per la salute umana; non si può inoltre non ricordare che la salubrità dell’ambiente va intesa non solo come assenza di danno ma anche e soprattutto come assenza di alterazione irreversibile o comunque permanente di fattori ambientali la cui cura è affidata alla pubblica amministrazione in modo prioritario rispetto ad altri interessi, tanto più se economici;
9) risulta dagli atti di causa che l’ARPAS, in un primo momento, ha espresso parere negativo relativamente al radar di Tresnuraghes, di caratteristiche analoghe se non identiche rispetto a quello di Sant’Antioco in un sito, le cui condizioni ambientali non sembrano essere più sfavorevoli per l’installazione rispetto a quelle interessanti il sito qui all’esame, in cui è evidente e nota la presenza di cittadini e di turisti;
appare, in definitiva, ad un primo esame, fondato il quinto motivo di ricorso.
Tanto basterebbe per accogliere la domanda cautelare.
L’importanza della questione induce il Collegio a svolgere alcune ulteriori considerazioni in ordine al sesto motivo di ricorso che, sempre tenuto conto della sommaria delibazione tipica della fase cautelare, appare fondato.
L’area di intervento ricade in una Zona di protezione speciale perimetrata ai sensi della Direttiva 79/409/CEE.
Appare erronea la valutazione negativa effettuata dal Sevizio Savi in ordine alla necessità della valutazione di incidenza, valutazione che appare resa in difetto di appropriata considerazione delle caratteristiche del sito ove l’impianto dovrebbe sorgere.
Secondo tale parere l’intervento non avrebbe effetti sulle specie animali o vegetali presenti nella ZPS.
Risulta dall’esame degli atti di causa che:
1) l’area sarebbe interessata da lavori che prevedono l’estirpazione di macchia mediterranea, la realizzazione di un basamento di cemento armato, la realizzazione di un manufatto, la installazione di un traliccio di notevole altezza, la realizzazione di une rete metallica, il tutto in un sito di rilevantissimo pregio naturalistico;
2) non viene in alcun modo analizzato l’impatto che le onde elettromagnetiche potrebbero spiegare sulle specie oggetto di protezione.
Il Collegio ritiene di non condividere il riferimento (pagina 6 della memoria depositata dalla difesa regionale) al generale principio di economicità e non aggravamento dell’azione amministrativa, posto che gli interventi in siti quali quello oggetto della presente controversia devono, invece, essere caratterizzati da estrema cautela e da adeguata ed approfondita istruttoria.
Ritenuto quindi che il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris e che è evidente la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile.
Tenuto conto che la controversia deve essere decisa con urgenza nella opportuna sede di merito
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende gli atti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 25.01.2012.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)