… ANCORA SUGLI IMPORTI DEI CANONI DI CONCESSIONE PREVISTI DALLA “LEGGE FINANZIARIA 2007”
di C. Alberto Nebbia-Colomba


In un precedente lavoro (cfr. “APPLICABILITÀ DEI CANONI PREVISTI DALLA LEGGE N. 296/2006 ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME IN CORSO DI VIGENZA di C. Alberto Nebbia-Colomba, su http://www.lexambiente.it/ambiente-in-genere/188/3822-Demanio%20Marittimo-Applicabilit%C3%A0%20canoni%20%5C%27%5C%27L.F.%202007%5C%27%5C%27.html) si è tentato di evidenziare le motivazioni che fanno propendere per l’inapplicabilità dei canoni previsti dalla legge finanziaria 2007 alle concessioni vigenti al momento di entrata i vigore della legge stessa: in particolare si è sostenuto che la dizione utilizzata dal legislatore (“concessioni rilasciate o rinnovate”) sembra dimostrarsi sufficiente ad escludere dall’ambito di applicazione della norma le concessioni “in vigore”.
A sostegno di tale tesi sono stati portati vari esempi di locuzioni in precedenza utilizzate dal legislatore in testi riguardanti la materia del demanio marittimo e, in particolare, lo specifico settore dei canoni concessori.
In altri termini si è posto in risalto il fatto che le norme in questione sono sempre state sufficientemente precise nell’individuare le tipologie di concessioni alle quali erano rivolte e comunque le interpretazioni (sia autentiche, sia contenute nelle circolari ministeriali applicative) ne avevano sempre escluso la riferibilità alle concessioni in corso di validità senza un’espressa previsione in tal senso.
Ad ulteriore riprova di quanto sostenuto e, quindi, in difformità alla posizione assunta dall’Agenzia del demanio che ha inteso ricomprendere nell’ambito di applicazione della legge n. 296/2006 tutte le concessioni demaniali marittime (“concessioni rilasciate ex novo nell’anno 2007; concessioni in corso di rinnovo; concessioni in corso”), è opportuno citare anche il Decreto Ministeriale 27 novembre 2007, pubblicato sulla G.U. soltanto il 22 marzo 2008.
Tale provvedimento, emanato in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 400/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 494/1993, indica le misure percentuali di aggiornamento annuale da applicare agli importi unitari dei canoni, calcolate sulla media degli indici Istat relativi all’anno precedente.
In particolare, l’articolo 2 prescrive che “le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Come è agevole osservare, la definizione contenuta nel dispositivo citato risulta identica a quella del primo comma dell’articolo 03 della legge n. 494/1993 – come novellato dal comma 251 della legge n. 296/2006 – e, conseguentemente, in assenza di ulteriori specificazioni, potrebbero permanere le medesime differenti posizioni interpretative già enunciate.
Tuttavia, il legislatore di secondo grado si è premurato di inserire una aggiuntiva disposizione che permette di escludere al di là di ogni ragionevole dubbio che il participio passato “rilasciate” possa essere inteso come riferito sia alla concessioni “rilasciate ex novo”, sia a quelle “già rilasciate”.
Così, il successivo articolo 3 del decreto prevede che “la medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2008.
È appena il caso di ribadire che se, ancora una volta, è stato avvertito il bisogno di aggiungere uno specifico articolo per chiarire l’applicabilità della disposizione alle concessioni in corso di vigenza, l’ipotesi di lettura fornita dalle direttive dell’Agenzia del demanio subisce un notevole contraccolpo.
Infatti sembra palese che, laddove la norma primaria non contenga la medesima locuzione di quella regolamentare, non può esserne invocata l’applicabilità anche per le fattispecie da essa non espressamente menzionate.
Particolarmente significativo è comunque il fatto che il decreto ministeriale de quo sia stato emanato successivamente alla legge 296/2006 e che la stessa fonte risulti espressamente richiamata nelle sue premesse.
Invero, tutte le precedenti considerazioni dello scrivente si erano basate su norme contenenti dizioni analoghe a quella del ripetuto comma 251, ma pur sempre anteriori a quella esaminata: l’attuale dispositivo dell’articolo 3 del regolamento ministeriale, dunque, permette di suffragare in modo chiaro la correttezza dell’impostazione di pensiero formulata.
Per converso emerge il conseguente incremento degli ostacoli che si oppongono all’Agenzia del demanio per poter sostenere, con argomentazioni di fondato valore giuridico, un’interpretazione così estensiva del dettato normativo che neppure lo stesso Governo, promotore della legge finanziaria in trattazione, mostra, nei fatti, di condividere.
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Come è noto, il comma 252 della “finanziaria 2007” (lettera b, punto 1) per stabilire le nuove misure di canone ha utilizzati la seguente dicitura: “a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data”.
A seguito della non chiara espressione della norma, l’Agenzia del demanio – Direzione area operativa con circolare prot. 2007/9801 del 9 marzo 2007, diramata alle dipendenti filiali periferiche, ha segnalato che gli importi base dei canoni indicati dalla legge n. 296/2007 “devono essere aggiornati degli indici Istat maturati sin dal 1994.
Tale asserzione, ritenuta non conforme allo spirito della legge da parte dei concessionari, è stata oggetto di numerose contestazioni presso le opportune sedi giurisdizionali amministrative (secondo dati forniti dalle associazioni di categoria sono oltre 300 i ricorsi pendenti) e di richieste di intervento in sede politica.
Obiettivamente le direttive degli uffici romani dell’Agenzia sembrano eccedere la portata della previsione legislativa che, giova rammentarlo, innova la disposizione contenuta nel previgente testo dell’articolo 03 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.
Tralasciando ogni ulteriore ipotesi di lettura, semplicemente osservando la data di emanazione della legge 494 è facile rendersi conto che la stessa avrebbe potuto esplicare i suoi effetti non prima del 1° gennaio 1994.
Logica conseguenza è che le previsioni dei successivi incrementi annuali secondo le percentuali fomite dall’Istat, avrebbero potuto aver luogo (ex articolo 04 della medesima fonte normativa) soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1995 – e non certo dal 1994 –.
Ciò premesso, si deve tenere tuttavia presente che l’effettiva applicazione della legge n. 494/1993, per quanto concerne i canoni relativi alle concessioni aventi finalità turistica-ricreativa, si è avuta soltanto a seguito dell’emissione del D.M. 5 agosto 1998 n. 342 (pubblicato sulla G.U. n. 233 del 6 ottobre 1998): pertanto il primo adeguamento degli importi si è effettivamente avuto dall’anno 1999.
Pur a fronte dell’atteggiamento dell’Agenzia del demanio, fondati dubbi sulla legittima decorrenza dell’annualità dalla quale iniziare l’applicazione degli aggiornamenti sono stati espressi, oltre che dalle associazioni di categoria degli imprenditori balneari, dai rappresentanti delle amministrazioni regionali che, in varie sedi, hanno sollecitato definitivi chiarimenti.
In particolare, in occasione della riunione di coordinamento interregionale in materia di demanio marittimo del 30 gennaio 2008 è stato approvato un documento da proporre per l’inserimento all’ordine del giorno della Conferenza Stato Regioni nel quale è stato esplicitato che “le Regioni non sono d’accordo sulla decorrenza dell’adeguamento Istat a partire dal 1994 bensì dal 1999, poiché la legge n. 449/1997 (Finanziaria 1998) all’articolo 10 “disposizioni in materia di demanio marittimo nonché di tasse e soprattasse di ancoraggi” recita “i canoni per concessioni demaniali marittime …… si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31.12.1997”.
Inoltre, la regione Emilia-Romagna con delibera della giunta n. 84 datata 28 gennaio 2008, ha espressamente preso atto che “non si è ancora pervenuti ad una soluzione interpretativa sui contenuti dell’articolo 1, comma 251, della legge n. 296/2006 in relazione al termine di applicazione degli incrementi ISTAT e che è necessario pervenire ad una soluzione certa, concordata ed omogenea in ordine alla corretta interpretazione procedendo comunque all’esazione dei canoni, seguendo una interpretazione letterale della norma che tenga conto degli incrementi ISTAT a partire dal 2007, salvo conguaglio all’esito della soluzione dei contrasti interpretativi suddetti, in modo da evitare, in questa fase, un maggior carico di lavoro ed un dispendio organizzativo in termini di personale e costi per l’assistenza legale in ragione delle prevedibili e preannunciate opposizioni da parte degli operatori”.
Di conseguenza ha dato disposizione ai comuni del proprio ambito territoriale di procedere all’esazione dei canoni inserendo nelle richieste la precisazione “che la misura è determinata in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito delle indagini in corso, applicando per il 2007 gli importi delle tabelle riferite alla categoria B di cui al “dettato del comma 251 lett. b) n. 1) della legge n. 296/06 che, fissa al 1° gennaio 2007 il termine di applicazione dei canoni maggiorati”, aggiornati per il 2008 del 2,55% come disposto dal D.M. 27 novembre 2007.
Nella medesima direzione si è mossa anche la Puglia che, con delibera della Giunta regionale adottata il 27 febbraio 2008, ha emanato direttive per la richiesta dei canoni in via provvisoria, “nelle more della definizione dell’attività concertativa con i competenti Organi dello Stato; fatta salva dunque la necessità di provvedere a conguagliare i canoni nel caso in cui dovesse essere acclarata in via definitiva la correttezza dell’interpretazione fornita dall’Agenzia del Demanio”.
Purtroppo, ma come facilmente prevedibile alla luce della crisi governativa venutasi a produrre, gli auspicati definitivi chiarimenti non si sono concretizzati e, ad oggi, la situazione risulta cristallizzata nel modo sommariamente descritto.
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Nuova forza alle tesi contrastanti la posizione dell’Agenzia del demanio è stata recentemente apportata dall’intervento dell’Avvocatura Generale dello Stato che, a seguito di specifica richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è pronunciata con parere n. 2566/08 del 17 marzo 2008 (integralmente riportato in calce al presente elaborato).
Nel documento in questione, dopo avere ripercorso in chiave ermeneutica l’avanzamento normativo nella materia de qua, l’Avvocatura conclude ritenendo che “le maggiorazioni sugli immutati importi base, da calcolare per la determinazione dei canoni dovuti dal 1° gennaio 2007, debbano far riferimento agli indici Istat maturati dal 1° gennaio 1998 (in cui detti importi sono divenuti applicabili) sino al 1° gennaio 2007 (coerentemente, del resto, con le non toccate previsioni dell’articolo 04 del D.L. n. 400/1993, fonte regolatrice della materia sino a tutto il 31 dicembre 2006, secondo quanto espressamente stabilito dalla stessa norma in esame)”.
Dato atto che l’autorevole parere in questione è stato inviato anche all’Ufficio legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché alla Direzione Generale dell’Agenzia del demanio, sarà interessante seguire l’ulteriore evoluzione della questione per verificare quale valore al medesimo verrà attribuito da tali organismi.
Appare comunque plausibile ritenere che, qualora utilizzato dai ricorrenti nel corso dei contenziosi instaurati – a prescindere dall’esito degli stessi –, potrà essere fonte di probabile imbarazzo per le Avvocature Distrettuali chiamate alla difesa erariale.
C. Alberto Nebbia-Colomba
Avvocatura Generale dello Stato
17/03/2008-35666 P
Roma
POSTA PRIORITARIA
CS 2566/08
avv. Colelli Sez. I
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio del Vice Presidente On. Rutelli
Capo di Gabinetto
ROMA
(ri. nota prot. n. 63 del 15.1.2008)
Al MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Legislativo – Economia
ROMA
All’AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Generale
ROMA
Oggetto: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, art. 1, commi da 250 a 258 recanti nuove norme in materia di demanio marittimo.
Con la nota in riferimento viene chiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri un parere in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che sostituisce il comma 1° dell’art. 03 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 (conv. con mod. nella legge 4 dicembre 1993, n. 494) in materia di canoni annui per le concessioni di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.
Più specificamente, la nota in riferimento richiama testualmente la lett. b) n. 1 della citata disposizione – secondo la quale “per le concessioni di demanio marittimo aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell\'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data …” (segue l’indicazione degli importi unitari al metro quadro, distinti per tipologia di aree e rispettiva classificazione, sui quali va calcolato l’anzidetto aggiornamento) – e chiede espressamente conferma della conclusione ermeneutica “circa la corretta imputabilità dei coefficienti di rivalutazione ISTAT a far data soltanto dall’anno 2004, senza spazio alcuno “per estendere ulteriormente in sede interpretativa, il predetto meccanismo rivalutativo” (a decorrere dal 1994, secondo quanto riterrebbe l’Agenzia del Demanio), come la stessa nota ritiene doversi desumere dalla lettera della legge e “dall’intento del legislatore, che stabilisce esplicitamente la non operatività delle disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22, e 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (indiscriminato aumento del 300% recato dal c.d. “decreto Tremonti”).
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Per un corretto apprezzamento della norma in esame è necessario considerare il contesto normativo nel quale essa va ad inserirsi, sostituendo il comma 1 dell’art. 03 del D.L. 400/93.
Orbene, l’art. 03, comma 1°, del D.L. 400/1993, come modificato in sede di conversione dalla L. 494/93, con riguardo alle concessioni con finalità turistico-ricreative:
- classifica aree, pertinenze e specchi d’acqua in quattro categorie (A: ad alta valenza turistica; B: a normale valenza turistica; C: a minore valenza turistica; D: pertinenze di cui all’art. 29 cod. nav.);
- articola le misure dei canoni secondo l’anzidetta classificazione;
- rimette ad un decreto del Ministeri della marina mercantile la determinazione,  a decorrere dal 1 gennaio 1994, delle misure unitarie dei “canoni base” sulla base delle linee direttive dettate, cioè articolandoli per: 1) area scoperta; 2) area occupata con impianti di facile rimozione; 3) area occupata con impianti di difficile rimozione; 4) mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardino i porti; 5) specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa; 6) specchi acquei oltre 300 metri dalla costa; 7) specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l’ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al n. 4).
L’art. 04 dello stesso D.L. 400/93 prevede che i canoni siano aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della Marina mercantile (ora Ministro dei Trasporti), sulla base della media degli indici ISTAT.
Al riguardo viene precisato nella nota in riscontro che si è evidenziato che “per il periodo 1994/2003” gli ordini di introito relativi al pagamento dei canoni concessori “recavano le dovute maggiorazioni ISTAT alla stregua del quadro normativo vigente”.
Può aggiungersi che l’art. 1 del ripetuto D.L. 400/93 prevede per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993 l’aggiornamento dei canoni annui sulla base delle variazioni ISTAT con riferimento alle misure dei canoni dovuti nel 1989 ai sensi delle precedenti disposizioni (attuative del D.L. 77/89).
L’art. 10 della L. 449/97 dispone peraltro che i canoni determinati ai sensi dell’art. 03, comma 1, e dell’art. 1 del D.L. 400/93 “si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997. Il riferimento deve intendersi anche alle concessioni “rinnovate” dopo tale data, tenuto conto della sostanziale differenza (pacifica nella giurisprudenza civile ed amministrativa) tra “proroga” (che impedisce la scadenza dell’originario rapporto modificandone il termine) e “rinnovo” (che postula l’avvenuta scadenza del rapporto, con tutti gli effetti a questa connessi, e la decorrenza di un nuovo rapporto, di identico o parzialmente modificato oggetto, alle stesse o ad altre condizioni).
A sua volta il D.M. 342/1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (regolamento attuativo delle precedenti disposizioni legislative, ivi comprese quelle della richiamata legge 449/1997) indica nelle tabelle A e B ad esso allegate, come canoni dovuti per le concessioni successive al 31 dicembre 1997, gli stessi importi d cui al comma 1 dell’art. 03 del D.L. 400/93 e precisa (art. 7) che “i canoni determinatri ai sensi del presente decreto sono aggiornati annualmente nei modi indicati nel comma 1 dell’art. 04 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 (legge di conversione del D.L. 400/93).
In tale contesto, comunque, è intervenuto il D.L. 269/2003, che all’art. 32, commi 21, 22 e 23, rinviato ad un decreto interministeriale da adottare entro 60 giorni dalla propria entrata in vigore la ridefinizione dei canoni  di  cui  al  ripetuto art. 3 D.L. 400/93, stabiliva che, in caso di mancata tempestiva adozione di tale decreto, dal 1° gennaio 2004 i canoni sarebbero stati rideterminati “nella misura prevista dalle tabelle allegate al D.M. 342/1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione rivalutate del trecento per cento” (comma 22 dell’art. 32 citato, come sostituito dall’art. 2, comma 53 della L. 350/03).
Tale ultima previsione non ha tuttavia trovato concreta attuazione. Ed infatti, mentre il termine del 1° gennaio 2004 da essa stabilito è stato più volte prorogato e spostato da ultimo al 31 dicembre 2006 (art. 2, comma 69, D.L. 262/2006), le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’art. 32 D.L. 269/2003 sono state formalmente abrogate dall’art. 1, comma 256, della stessa legge 27 dicembre 2006, n. 296 (entrata in vigore il 1° gennaio 2007).
In modo specifico, inoltre, la disposizione recata dal comma 1, lett. b) n. 1 dell’art. 03 del D.L. 400/93, come sostituito dal comma 251 dell’art. 1 della L. 296/2006, precisa che per gli anni 2004, 2005 e 2006 non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’art. 32 D.L. 296/2003 ma si applicano “le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge 296/2006”, cioè quelle, originariamente determinate dal D.L. 400/93 (rese applicabili dalla L. 449/97 e dal D.M. 342/1998 ai rapporti concessori successivi al 31-12-1997), incrementate sulla base dei decreti emanati dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell’art. 04 dello stesso D.L. 400/93 (v. da ultimo, per l’anno 2006, il DM 28-11-2005 in G.U. 27-2-06 n. 48).
Viene così ripristinata una continuità di applicazione generalizzata, sino all’entrata in vigore della ripetuta legge finanziaria 296/2006, del sistema tabellare di determinazione dei canoni quale definito dal D.L. 400/93, reso operativo, per quanto concerne le misure dei canoni base ivi indicate, con riferimento alle concessioni successive al 31-12-1997.
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La nuova disciplina recata dalla legge 296/2006, decorrente dal 1 gennaio 2007, stabilita una classificazione di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei in solo due categorie (A: ad alta valenza turistica; B: a normale valenza turistica), modifica il precedente impianto normativo prevedendo, per quanto di interesse nel presente parere, ancora un canone tabellare per alcune tipologie di beni oggetto di concessione, cioè per le aree e gli specchi acquei (in particolare: aree scoperte; aree occupate con impianti di facile rimozione; aree occupate con impianti di difficile rimozione, non costituenti pertinenze nei sensi appresso precisati; mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardino i porti; specchi acquei compresi tra 100 e 00 metri dalla costa;  specchi  acquei  oltre  300  metri dalla costa; specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l’ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei già considerati).
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Tanto premesso, è ora possibile affrontare il problema specifico concernente la data di riferimento per il calcolo degli indici ISTAT maturati alla data del 1 gennaio 2007, da applicare per l’aggiornamento degli importi direttamente indicati dalle disposizioni del comma 1 lett. b) n. 1 dell’articolo in esame, ai fini della determinazione dei canoni dovuti dal 1 gennaio 2007 per le concessioni di aree e specchi acquei.
Tenuto conto del tenore della norma, ritiene la Scrivente che la soluzione a tale questione debba discendere dal raffronto tra le misure dei “canoni base” indicate dal citato art. 1, comma 251, lett. b) n. 1 e le misure dei canoni suo tempo previste dall’originario disposto dell’art. 03, comma 1, del D.L. 400/93 (rese applicabili dalla L. 449/97 e conseguente DM 342/98 alle concessioni successive al 1997).
Da tale raffronto emerge che il legislatore del 2006, nel sostituire il comma 1 dell’art. 03 del D.L. 400/93 con il comma 251 dell’art. 1 della L. 296/2006, ha indicato l’importo base dei canoni di concessione – su cui calcolare gli aggiornamenti al 2007 – limitandosi a convertire in euro (con gli ovvi arrotondamenti dei decimali) gli stessi importi a suo tempo determinati con l’originario art. 03 del D.L. 400/93 e che hanno trovato applicazione dal 1° gennaio 1998 (così la misura del canone base per l’area scoperta di categoria A di € 1,86 al metro quadrato corrisponde a quella di £ 3.600 stabilita dal D.L. 400/93 per il medesimo tipo di area; la misura del canone base per l’area scoperta di categoria B di € 0,93 al metro quadrato corrisponde a quella a suo tempo stabilita di £ 1.800; per le aree occupate con impianti di facile rimozione l’importo di € 3,10 al metro quadrato della categoria A corrisponde a quello di £ 6.000 e l’importo di € 1,55 al metro quadrato della categoria B corrisponde a quello di £ 3.000; per le aree occupate con impianti di di difficile rimozione l’importo di € 4,13 al metro quadrato della categoria A corrisponde a quello di £ 8.000 e l’importo di € 2,65 al metro quadrato della categoria B corrisponde a quello di £ 4.000; l’importo di € 0,72 per ogni metro quadro di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere riguardanti i porti corrisponde a quelle di £ 1.400; l’importo di € 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa corrisponde a quello di £ 1.000; l’importo di € 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa corrisponde a quello di £ 800; l\'importo di  €  0,21 per gli specchi   acquei  utilizzati    per   il posizionamento di campi boa per l’ancoraggio delle navi corrisponde a quello di £ 400).
Ciò induce a ritenere che le maggiorazioni sugli immutati importi base, da calcolare per la determinazione dei canoni dovuti dal 1 gennaio 2007, debbano fare riferimento agli indici ISTAT maturati dal 1 gennaio 1998 (in cui detti importi sono divenuti applicabili) fino al 1 gennaio 2007 (coerentemente, del resto, con le non toccate previsioni dell’art. 04 del D.L. 400/93, fonte regolatrice della materia fino a tutto il 31 dicembre 2006, secondo quanto espressamente stabilito dalla stessa norma in esame).
La ratio di tale interpretazione può essere rinvenuta nella circostanza che, in base alla nuova classificazione delle aree contenuta nell’articolo 1, comma 253, in commento, non esiste più la categoria C, alla quale precedentemente (secondo quanto si è appreso dall’Agenzia del Demanio), in mancanza dei provvedimenti regionali di classificazione, venivano ricondotte, ai fini della determinazione del canone, tutte le concessioni in essere.
Secondo la nuova disciplina, in mancanza di diversa previsione, i canoni vanno commisurati agli importi della categoria B, con la conseguenza che si registrerà, mediamente, un aumento degli importi dei canoni stessi, a fronte del quale può considerarsi ragionevole l’applicazione dell’aggiornamento ISTAT sulla misura base a decorrere dal 1° gennaio 1998 piuttosto che l’ulteriore aggiornamento al 2007 del canone relativo all’anno 2006, risultante da tutta la serie delle precedenti maggiorazioni annuali già apportate al canone (via via incrementato) a decorrere dalla stessa data ai sensi dell’art. 04 del D.L. 400/93 (da ultimo nella misura in cui al DM 28-11-2005).
In altri termini, il legislatore del 2006 intende tener conto delle variazioni del potere d’acquisto dell’unità di moneta legale, per esprimere in termini monetari attuali lo stesso valore reale considerato dal legislatore con riferimento al 1 gennaio 1998. Esso non ha dunque disposto alcun aumento in termini reali della misura tabellare dei canoni applicabili da quest’ultima data.
È appena il caso di aggiungere che:
- non sembra pertinente parlare di applicazione retroattiva della norma, trattandosi di definire le modalità di calcolo di canoni dovuti a decorrere dal 2007;
- non si configura alcuna duplicazione, in quanto le maggiorazioni in  discorso  vanno  calcolate   sul  canone  originario e  non  sul  canone risultante dalla progressiva implementazione conseguente alle annuali variazioni dell’indice ISTAT;
- anche per quanto già precisato circa la riconduzione dei canoni per le annualità 2004, 2005, 2006 (astrattamente interessate dal “decreto Tremonti”) alla disciplina del D.L. 400/93, non risulta per alcun verso contraddetta l’intenzione legislativa di evitare indiscriminati aumenti (come quello, stabilito dallo stesso “decreto Tremonti”, nella misura del 300% dei canoni previsti nelle tabelle allegate al DM 342/98) volti ad incidere sul valore reale dei canoni individuato come punto di equilibrio in esito alla ponderazione degli interessi pubblici e privati operata dal legislatore del 1993 e riconsiderata da quello del 1997; ponderazione che, invece, in ragione di quanto sin qui osservato, risulta confermata dal legislatore del 2006.
Si resta a disposizione per quant’altro possa occorrere.
Nei sensi di cui sopra si è espresso il Comitato Consultivo nella riunione del 27 febbraio u.s.
L’Avvocato Generale Aggiunto