Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4974, del 6 ottobre 2014
Urbanistica.Legittimità diniego piano particolareggiato per esigenze di tutela geologica
L’accertamento tecnico, che pure fa ritenere per certi versi il progettato intervento compatibile, in concreto non contiene indicazioni univoche, nel senso che non esclude in definitiva ambiti tecnici di criticità geologica dell’area e neppure il rischio di fenomeni gravitativi e di dissesto che potrebbero interessare l’ambito territoriale nel quale è inserita l’area deputata ad ospitare l’insediamento residenziale. In favore della sussistenza di problematiche geologiche in situ si perviene dunque sulla scorta di un apprezzamento tecnico formulato sulla base di accertamenti di fatto e di cognizioni scientifiche che nel merito appaiono insindacabili e che ben possono essere utilizzate dal giudice nella valutazione della situazione giuridica che contrassegna la vicenda all’esame. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
N. 04974/2014REG.PROV.COLL.
N. 06697/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6697 del 2006, proposto da:
Soc.Immobiliare Gran Sasso S.r.l. e Società Primazzina S.a.s.rappresentate e difese dagli avv. Giuseppe Lavitola, Irene Giuseppa Bellavia, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Costabella 2
contro
Comune di Lerici, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.M.Alberto Quaglia, con domicilio eletto presso il medesimo,in Roma, viale Maresciallo Pilsudski 118;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 00800/2005, resa tra le parti, concernente diniego su istanza di adozione piano particolareggiato di iniziativa privata
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Bellavia e Paoletti, per delega dell'Avv. Quaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le Società in epigrafe indicate sono comproprietarie di un terreno sito in Comune di Lerici, località Fiascherino di Tellaro, area per la quale il vigente PRG ha previsto una destinazione urbanistica a zona residenziale semiestensiva SE/2, subordinandone la edificabilità all’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo (S.U.A.)
Nel febbraio del 1996 le predette Società presentavano istanza per l’approvazione di un piano particolareggiato avente ad oggetto la realizzazione di un complesso immobiliare composto da tre edifici residenziali per un totale di 18 alloggi e all’esito di un tortuoso iter procedimentale interveniva la deliberazione del Consiglio Comunale n.35/99 con cui tale istanza veniva respinta, opponendosi, tra l’altro, da parte dell’amministrazione comunale procedente, la criticità della situazione geologica del sito interessato all’insediamento residenziale de quo.
Nelle more dell’impugnativa di tale provvedimento (poi respinta dal Tar Liguria con sentenza n.309/2004), le Società interessate nell’ottobre del 1999 presentavano un nuovo S.U.A. con cui si contestavano alcuni motivi ostativi sino allora opposti, adeguandosi contestualmente ad altri. A ciò faceva seguito da parte del Comune di Lerici una richiesta di integrazione documentale gravata da autonomo ricorso giurisdizionale fatto poi oggetto di un pronuncia di improcedibilità (sentenza Tar n.310/2004).
Si giunge quindi alla deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 22 marzo 2000 con cui l’Amministrazione comunale respinge in via definitiva il riformulato progetto delle Società suindicate, provvedimento di diniego fondato sulla incompatibilità geologica del progettato intervento e che è stato impugnato dalle interessate Società innanzi al Tar della Liguria.
L’adito Tribunale amministrativo con ordinanza n.24/2004 disponeva, in sede istruttoria, una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art.16 della legge n.205/2000 in ordine al seguente quesito: “accerti il Consulente tecnico la situazione dei luoghi interessati, in specie sotto il profilo geologico, l’impatto della progettazione proposta per la realizzazione degli interventi edilizi conseguenti, la relativa compatibilità e fattibilità geologica, anche alla luce della diversa metodologia richiamata dalle relazioni tecniche prodotte in giudizio”.
Successivamente all’avvenuta acquisizione della CTU, il Tar definiva il ricorso con sentenza n.800/ 2005, rigettandolo, in quanto giudicato infondato.
Avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto sono insorte le Immobiliare Gran Sasso e Primazzina s.a.s. deducendo a sostegno del proposto appello i seguenti motivi :
1) Error in iudicando e/o in procedendo.Erronea valutazione delle risultanze della Consulenza Tecnica d’ufficio. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici dell’11/3/1988 e degli artt. 2 e 3 della legge Regione Liguria n.24/1987. Illogicità manifesta: nella specie l’Amministrazione prima e il Tar poi sarebbero incorsi nell’errore di scambiare il profilo urbanistico con quello edilizio che nella vicenda sono invece distinti, così come distinte sono le rispettive indagini, il tutto in contrasto con la normativa vigente;
2) Error in procedendo e/o in iudicando, sotto altro profilo, posto che il riferimento operato dal primo giudice al potere discrezionale esercitato dal Comune in occasione della non approvazione del piano urbanistico di livello attuativo è erroneo, trattandosi, in sostanza, di un atto dovuto.
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Lerici che ha contestato la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.
All’udienza pubblica del 1 luglio 2014 il ricorso in appello di che trattasi è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato, con conferma dell’impugnata sentenza.
La causa portata all’esame di questa Sezione ha come oggetto le determinazioni di carattere negativo rese dal Comune di Lerici in ordine alla chiesta approvazione di un piano di lottizzazione di un’area a destinazione residenziale, diniego motivato dall’Ente locale con esigenze di tutela geologica tali da far ritenere insussistente la idoneità edificatoria del terreno di proprietà delle Società appellanti.
Col primo mezzo d’impugnazione si contesta la fondatezza dei rilievi posti a sostegno dell’opposto diniego prendendo in esame, in particolare, la espletata CTU, disposta in ordine alle sollevate questioni inerenti la idoneità geologica dei luoghi, le cui risultanze ad avviso di parte appellante, ove correttamente valutate, non sarebbero ostative ad una favorevole delibazione del presentato piano particolareggiato.
L’assunto difensivo non appare meritevole di positivo apprezzamento.
Ai fini della soluzione della problematica giuridica qui in controversia assume rilevanza decisiva la disposta ed espletata CTU quale accertamento tecnico avente una sua significativa valenza accertativa, a fronte delle perizie eseguite dai tecnici delle rispettive parti, recanti valutazioni e conclusioni del tutto opposte.
Vale la pena sottolineare ,in vicende del genere come quella all’esame, la funzione “probatoria” della consulenza tecnica d’ufficio (c.d. CTU) quale mezzo diretto ad assicurare una adeguata attività istruttoria utile a supportare la valutazione in punto di fatto e di diritto da operarsi a cura del giudice amministrativo nell’ambito di un potere dispositivo con metodo acquisitivo a questo da sempre rimesso, vieppiù avvalorato dall’art.16 della legge di riforma del processo amministrativo, la n.205/2000, nel rispetto del principio del giusto processo di cui all’art.111 Costituzione, come ab origine sancito dalla Corte costituzionale (vedi sentenze nn.146/87 e 251/89) e altresì ribadito da questo Consiglio di Stato con pronunce rese in subjecta materia (cfr Sez. IV 26/6/2000 n.3600).
Ciò precisato, passando in rassegna la relazione depositata a conclusione dell’espletato accertamento, il consulente tecnico incaricato su disposizione del TAR si esprime con osservazioni di seguito così formulate :
a) “ lo schema di progetto urbanistico presentato tramite SUA, seppur conforme alle normative vigenti in materia, è insufficiente per una corretta valutazione, considerate le condizioni geologiche e geomorfologiche riscontrate”;
b) “non essendovi importanti ed evidenti dissesti generalizzati né sul comparto di SUA né nell’immediato intorno, ma condizioni geologiche e geomorfologiche scadenti, e non ricadendo gli edifici di SUA interamente sul comparto individuato a maggiori problematiche del tipo geologico si ritiene l’intervento proposto compatibile”.
IL CTU conclude poi subordinando la fattibilità della progettazione dal punto di vista geologico all’esecuzione di “approfondimenti geognostici con relative prove in situ e in laboratorio sul progetto, ai rilievi piezometrici eseguiti per almeno un anno, alla definizione delle ripercussioni sull’esistente prodotte dall’intervento, ai monitoraggi anche più speditivi sulla stabilità dell’area (inclinometri e rilevazioni topografiche)”.
La relazione illustrativa dell’esperito accertamento tecnico, che pure fa ritenere per certi versi il progettato intervento compatibile, in concreto non contiene indicazioni univoche, nel senso che non esclude in definitiva ambiti tecnici di criticità geologica dell’area e neppure il rischio di fenomeni gravitativi e di dissesto che potrebbero interessare l’ambito territoriale nel quale è inserita l’area deputata ad ospitare l’insediamento residenziale.
In favore della sussistenza di problematiche geologiche in situ si perviene dunque sulla scorta di un apprezzamento tecnico formulato sulla base di accertamenti di fatto e di cognizioni scientifiche che nel merito appaiono insindacabili e che ben possono essere utilizzate dal giudice nella valutazione della situazione giuridica che contrassegna la vicenda all’esame (Cons. Stato Sez. IV 9/4/1999 n.601).
Sulla scorta delle indicazioni tecniche fornite dal CTU, in relazione alle determinazioni amministrative di carattere negativo assunte sul punto dal Comune, appare ragionevole e del tutto logico ritenere che la presenza di problematiche relative alla idoneità geologica dei luoghi già rilevata dall’Amministrazione sin dal primo diniego opposto con la delibera n.35/99 impone da parte della P.A. l’adozione di misure di cautela coincidenti con l’interesse pubblico diretto ad assicurare la protezione del territorio ma altresì la stessa sicurezza delle cose e delle persone insistenti su aree non solo potenzialmente ma anche concretamente interessate da fenomeni gravitativi (per gli aspetti di protezione geologica, vedasi Cons. Stato Sez. V 21/6/2013 n.3412).
Parte appellante fonda poi la sua tesi difensiva dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati sul fatto che nella specie si assisterebbe ad un’indebita commistione degli aspetti urbanistici con quelli edilizi, nel senso che gli apprezzamenti negativi espressi con la CTU riguarderebbero unicamente il versante di fattibilità edilizia, posto a valle dei profili urbanistici.
Orbene, il distinguo operato dalla difesa delle predette Società non ha motivo di esistere, posto che i profili di idoneità geologica hanno una valenza per così dire trasversale, nel senso che attengono alla idoneità o meno del terreno a tollerare in loco la realizzazione di strutture di tipo residenziale e non; e questo aspetto è senz’altro preliminare e perciò stesso preclusivo alla legittimità oltreché opportunità di un progettato intervento che interessi quella parte del territorio, senza che tali circostanze ostative possano essere “ vinte” e/o incise negli opposti sensi da una previsione di destinazione residenziale che originariamente e solo in via generale lo strumento urbanistico ha impresso all’area.
Peraltro è il caso di sottolineare come le esigenze di cautela e di tutela dell’interesse pubblico perseguite dall’Amministrazione in relazione ai problemi di idoneità geologica riscontrati rientrino proprio nelle “finalità più complessive” dell’urbanistica più volte ribadite da questo Consesso, come rapportabili ai valori costituzionali di cui agli artt.9, comma secondo, 32, 42, 44, 47 Cost. (cfr, tra le tante, sentenza n. 2710 del 10/5/2012), di guisa che a fronte di tale “preminenti” esigenze di carattere pubblicistico, le potenzialità edificatorie collegate al diritto di proprietà, in presenza di oggettivi presupposti come quelli rilevabili nel caso de quo, assumono una valenza secondaria e comunque recessiva.
Col secondo mezzo di gravame parte appellante sostiene che l’approvazione di un piano attuativo costituisce in pratica atto dovuto, in quanto strumento attuativo della destinazione urbanistica in origine recata dal PRG, senza che all’Amministrazione residui un potere discrezionale in ordine all’approvazione della avvenuta presentazione di un piano attuativo.
L’assunto difensivo non ha pregio in quanto sconta l’errore di ritenere che nella specie si sia in presenza di una ordinaria fattispecie procedimentale basata su un rapporto automatico costituito da “previsione normativa - piano attuativo”.
In realtà nel caso de quo sussistono motivi ostativi che si pongono in via prioritariamente logica alla sequela procedimentale di tipo automatico configurata dalla parte appellante, nel senso che la rilevata non piena compatibilità geologica dei luoghi è elemento di negativa valutazione, che precede e supera la possibilità di dare attuazione ad una previsione di destinazione residenziale di un’area che solo per scelta di politica pianificatoria è stata classificata a destinazione residenziale, ma che, in ragione della insorgenza di fenomeni “ patologici” interessanti lo stato dei luoghi dei terreni, appare, quanto meno allo stato, insuscettibile di ospitare il previsto uso abitativo.
E’evidente che l’esistenza di siffatte ragioni, basate su motivazioni di tipo tecnico, puntualmente addotte dall’Amministrazione giustificano l’esercizio di un potere di tipo inibitorio (foss’anche solo per ragioni di opportunità), che fanno ritenere superato ogni rapporto di automatismo tra previsione urbanistica e sua attuazione, rendendo le determinazioni comunali in contestazione esent1 dai profili illegittimità dedotti sub specie dell’error in procedendo e dell’eccesso di potere.
Conclusivamente,l’appello, in quanto infondato, va respinto e gli altri profili di doglianza devono ritenersi non rilevanti e comunque inidonei a far mutare le prese statuizioni.
Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la soccombenza, liquidati come in dispositivo
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,lo Rigetta.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila //00) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Michele Corradino, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)