Estinzione dei reati ambientali ai sensi della Parte VI-bis d.lgs. n. 152/2006: novità per la destinazione dei proventi sanzionatori nella conversione del decreto cd. “PNRR 2”
di Gaetano ALBORINO
È stato approvato lo scorso 23 giugno il disegno di legge, d’iniziativa del Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Diverse le novità che incidono anche sul d.lgs. n. 152/2006, cd. “Testo Unico dell’Ambiente”. Tra le più importanti, quelle che modificano l’articolo 318-quater sulla estinzione dei reati ambientali.
L’articolo 26-bis (“Potenziamento del controllo in materia di reati ambientali”) del decreto-legge n. 36/2022, aggiunto nell’iter parlamentare di conversione, stabilisce:
«1. Ai fini del potenziamento del controllo in materia di reati ambientali, alla Parte Sesta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 318-ter, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l’attività di asseverazione tecnica fornita dall’ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall’organo di vigilanza che l’ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un’amministrazione statale”.
b) all’articolo 318-quater, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell’estinzione del reato, destinata all’entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi del dell’articolo 318-ter, comma 4-bis. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché l’eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell’estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell’articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell’asseverazione tecnica. Gli importi di cui all’articolo 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall’ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti”.
2. Il decreto di cui al comma 4-bis dell’articolo 318-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Con la conversione in legge del decreto cd. “PNRR 2”, viene finalmente colmata la falla legislativa sulla destinazione dei proventi derivanti dal pagamento in sede amministrativa delle sanzioni nella procedura estintiva dei reati ambientali (“all’entrata del bilancio dello Stato”), dopo sette anni dalla introduzione della Parte Sesta-bis nel d.lgs. n. 152/2006, per opera della legge n. 68/2015, nel medesimo senso che lo scrivente (in posizione estremamente minoritaria) aveva già indicato, proprio su questa testata, il 14 marzo 2016 (https://lexambiente.it/en/materie/ambiente-in-genere/188-dottrina188/12066-ambioente-in-genere-la-destinazione-dei-proventi-derivanti-dal-pagamento-in-sede-amministrativa-delle-sanzioni-nella-procedura-estintiva-dei-reati-ambientali.html).
Attesa nei prossimi giorni la sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.