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T,A.R. Campania Sez. I Ordinanza 17 aprile 2003

Spoil system all'italiana nei confronti degli organi politici degli enti
parco nazionali - obbligo di motivazione - sussiste

Si ringrazia l'Avv. M. BALLETTA per la segnalazione

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REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER LA CAMPANIA

SALERNO

 

PRIMA SEZIONE

 

Registro Ordinanze:/

                                                Registro Generale:                        787/2003

 

 

nelle persone dei Signori:

 

ALESSANDRO FEDULLO Presidente

FILIPPO PORTOGHESE Cons. , relatore

FRANCESCO GAUDIERI Cons.

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 17 Aprile 2003

 

Visto il ricorso 787/2003  proposto da:

WWF ITALIA ONLUS

 

rappresentato e difeso da:

BALLETTA AVV. MAURIZIO

RAZZANO AVV. ROSELLA

con domicilio eletto in

VIA S. LEONARDO N 169 C/O WWF

presso

BALLETTA AVV. MAURIZIO 

 

contro

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA STATO

con domicilio eletto in SALERNO

CORSO VITTORIO EMANUELE N.58

presso la sua sede

 

 

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA STATO

con domicilio eletto in SALERNO

CORSO VITTORIO EMANUELE N.58

presso la sua sede

 

 

REGIONE CAMPANIA 

rappresentato e difeso da:

ABBAMONTE AVV. GIUSEPPE

BARONI AVV. VINCENZO

con domicilio eletto in SALERNO

C.SO GARIBALDI, 33 - AVVO.RA REG.LE

presso

BARONI AVV. VINCENZO  

 

e nei confronti di

TARALLO GIUSEPPE 

e nei confronti di

BARBATO NATALINO 

e nei confronti di

COSENTINO ALDO

e con l'intervento ad opponendum di

COMITATO CIVICO CILENTANO FEOLA  PRESIDENTE

rappresentato e difeso da:

GALDI AVV. MARCO

ARMENANTE AVV. FRANCESCO

LONGO AVV. ERMINIO

CASTIELLO AVV. FRANCESCO

con domicilio eletto in SALERNO

VIA ARCE N.22 C/0 M.D'URSO

presso

LONGO AVV. ERMINIO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,1) del decreto ministeriale n.33/03,recante revoca della nomina di Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo dell’Ente Parco Naz.del Cilento e Vallo di Diano; 2) del decreto n.34/03;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

COMITATO CIVICO CILENTANO FEOLA PRESIDENTE

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO

MINISTERO DELL'AMBIENTE

REGIONE CAMPANIA

 

Udito il relatore Cons. FILIPPO PORTOGHESE  e uditi altresì per le parti gli avv.ti presenti come da verbale;

 

 

Considerato che, come già osservato dal TAR del Lazio (sez.II ter n.3277/2003),deve escludersi la natura di atto politico del provvedimento impugnato (vedi anche Consiglio di Stato-sez.IV-n.340/1981, che non ha riconosciuto tale qualità persino al al provvedimento di nomina dell’Avvocato Generale dello Stato,richiedendo il conseguente obbligo di motivare la scelta compiuta);

Considerato quindi che, trattandosi di atto di alta amministrazione, lo stesso provvedimento necessita pur sempre di un supporto motivazionale, ancorché attenuato in relazione al notevole tasso di discrezionalità della nomina e della successiva revoca, di carattere essenzialmente fiduciarie;

Considerato per contro che l’atto in contestazione non contiene alcuna ragione in ordine alla scelta effettuata tra le varie facoltà concesse al Ministro dall’art.6 della L.n.145/2002, essendo necessaria la motivazione quanto meno per giustificare il diverso avviso rispetto al parere del Presidente della Regione Campania, il quale aveva ritenuto che il Presidente del Parco avesse ben operato.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e la legge 21.7.2000,n.205.

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art.21 della legge 6.12.1971,n.1034.

P.Q.M.

 

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

SALERNO , li 17 Aprile 2003

 

IL PRESIDENTE

 

L’ESTENSORE

 

IL SEGRETARIO