TAR Toscana Sez. II n. 588 del 12 giugno 2023
Ambiente in genere.Industrie insalubri

Le disposizioni del Testo Unico delle leggi sanitarie (artt. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) attribuiscono al sindaco, ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, un ampio potere di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate "insalubri", per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva, anche prescindendo da situazioni di emergenza


Pubblicato il 12/06/2023

N. 00588/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00319/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 319 del 2022, proposto da
Autocarrozzeria Frama s.n.c. di Galingani Marco e Oreto Salvatore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Pisapia e Gianna Rogai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Agenzia Regionale Protezione Ambiente – Toscana (A.R.P.A.T.), in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 80676 emesso dal Dirigente Servizio Attività Produttive del Comune di Firenze in data 8 marzo 2022, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 9 marzo 2022, mediante il quale viene ordinata l'interruzione immediata dell'attività di autocarrozzeria svolta dall’impresa ricorrente, in quanto, secondo quanto rilevato da A.R.P.A.T., esercitata in assenza dei titoli abilitativi in materia ambientale;

- di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi compresa la nota del 7 marzo 2022 dell'A.R.P.A.T. - Dipartimento di Firenze, acquisita con il prot. n. 79104 dell'8 marzo 2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 il dott. Andrea Vitucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Viene impugnato il provvedimento emesso dal Dirigente Servizio Attività Produttive del Comune di Firenze prot. n. 80676 dell’8 marzo 2022, con cui viene ordinata l’interruzione immediata dell’attività di autocarrozzeria di parte ricorrente, per assenza dei titoli abilitativi in materia ambientale.

2) Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze.

3) L’atto comunale è stato adottato a seguito di nota A.R.P.A.T. prot. n. 79104 dell’8.03.22 (doc.1 produzione comunale del 30 marzo 2022), con cui si comunicavano gli esiti dell’ispezione svoltasi il 17.11.2021 presso l’attività di autocarrozzeria di parte ricorrente e si chiedeva al Comune “l’emissione di un provvedimento nell’ambito dell’art. 216 del T.U.LL.SS. al fine di interrompere l’attività fino all’ottenimento della prescritta autorizzazione”.

4) Il Comune emetteva quindi il provvedimento impugnato, nel quale, imponendo l’interruzione dell’attività di autocarrozzeria, si evidenzia quanto segue:

- a) “La ditta è soggetta per le proprie emissioni in atmosfera derivanti da verniciatura, scartatura e preparazioni vernici, all’ottenimento della preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 269 c.1 D. lgs. n. 152/06 smi. Oppure, in alternativa, qualora la ditta avesse determinate caratteristiche potrebbe aderire all’autorizzazione di carattere generale come definito al punto 2 dell’elenco riportato al comma 2 dell’Art. 272 D.lgs. n. 152/06 smi. La suddetta Autorizzazione non è stata trasmessa a questo Dipartimento, neppure a seguito di richiesta formale, contenuta nel verbale di sopralluogo del 17/11/2021.”

- b) “Le autocarrozzerie sono industrie insalubri di prima classe in base all’Allegato Parte 1 Lett. C punto 6 delle Attività Industriali di cui all’elenco dell’articolo 216 del T.U.LL.SS. RD 27.07.1934 n°1265 aggiornato dal Decreto Ministeriale 5 settembre 1994. Dagli accertamenti fatti a questo Dipartimento non risulta che la Carrozzeria Frama sia autorizzata ai sensi dell’art. 216 sopra citato”;

- c) “Le lavorazioni di verniciatura e di miscelazione sono esercitate all’interno in assenza di autorizzazione e quindi in violazione dell’art. 269 co. 1 del D. Lgs. n. 152/06. Le emissioni delle suddette lavorazioni non risultano regolarmente autorizzate ai sensi del D. Lgs. 152/06”;

- d) “Rilevato altresì che A.R.P.A.T. conclude la propria nota indicata al primo paragrafo chiedendo al Comune, in relazione a quanto in precedenza esposto, l’emissione di un provvedimento nell’ambito dell’art. 216 del T.U.LL.SS. al fine di interrompere l’attività fino all’ottenimento della prescritta autorizzazione”.

5) Col primo motivo di ricorso si lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento e, quindi, la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, che, se attuato, avrebbe potuto far emergere le seguenti circostanze:

- a) l’attività svolta dalla ricorrente, oggetto di espressa ricognizione mediante deliberazione G.M. 4 luglio 1989 (doc. 3 ricorso), è stata regolarmente denunciata ed assentita ai sensi degli artt. 216 e ss. R.D. n. 1265/1934 (T.U.L.S.) nonché delle previsioni igienico-sanitarie vigenti presso il Comune di Firenze (docc. 4 e 5 ricorso);

- b) la stessa ricorrente risulterebbe inoltre autorizzata ai sensi dell’art. 12 D.P.R. n. 203/1988 ed ha altresì reso la dichiarazione di rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla deliberazione C.R. n. 33/1991 (cfr. doc. 6 ricorso);

- c) trattandosi di stabilimento pacificamente in esercizio in epoca anteriore all’anno 1988, non era comunque necessario munirsi delle autorizzazioni di cui agli artt. 269 e 272, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006;

- d) nel corso del sopralluogo non sarebbero state contestate irregolarità in materia ambientale diverse dalla mancanza di autorizzazione.

6) Col secondo motivo di ricorso, si deduce che:

- a) ai sensi dell’art. 216 T.U.L.S., l’attività insalubre non richiede una licenza ma solo un onere di comunicazione al Sindaco al fine di consentire i relativi controlli;

- b) nel caso di specie non risulta dimostrato che l’attività della ricorrente produca emissioni tali da giustificare l’attivazione delle procedure di autorizzazione ambientale;

- c) l’impianto è anteriore al 1988 (e sarebbe autorizzato ai sensi dell’art. 12 D.P.R. n. 203/1988) e non è uno stabilimento nuovo, posto che ricade nelle previsioni di cui all’art. 268, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006, lett. “i” (“stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che è stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203”) e “i-bis” (“stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento che è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purché in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008”);

- d) non essendo uno stabilimento nuovo, non sono necessarie le autorizzazioni di cui agli artt. 269 e 272 D. Lgs. n. 152/2006.

7) Col terzo motivo di ricorso si deduce che:

- a) il provvedimento è sproporzionato, perché impone drasticamente l’interruzione dell’attività, mentre avrebbe potuto essere preceduto da un atto di preventiva diffida ad adeguare l’attività svolta da parte ricorrente per munirsi dell’autorizzazione prevista, limitando, semmai, l’interdizione all’attività potenzialmente più inquinante, come quella di verniciatura;

- b) infatti, ai sensi dell’art. 272, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, non sono sottoposti ad autorizzazioni ambientali gli stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività elencati nella parte I dell’allegato IV alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006;

- c) in tale elenco figurano, alla lett. “k”, le “Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura”.

8) Col quarto motivo si deduce l’incompetenza del dirigente comunale a firmare il provvedimento impugnato, in quanto:

- a) ai sensi dell’art. 2, comma 1, L.R. n. 22/2015, le funzioni di autorità competente in materia ambientale sono trasferite alla Regione;

- b) ai sensi dell’art. 216 T.U.L.S. spetta solo al Sindaco l’adozione dei provvedimenti inibitori ivi contemplati.

9) Con ordinanza n. 247 del 6 aprile 2022, la domanda cautelare veniva accolta al solo fine di lasciare impregiudicata l’attività di riparazione veicoli (mentre veniva respinta per l’attività di verniciatura) e veniva fissata l’udienza pubblica del 14 dicembre 2022.

10) Con successiva ordinanza istruttoria n. 1456 del 16 dicembre 2022, si riteneva di dover acquisire copia dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 203/1988, onerando parte ricorrente della relativa produzione. Veniva fissata l’udienza pubblica del 6 giugno 2023.

11) Con nota difensiva del 16 gennaio 2023 e con replica dell’11 maggio 2023, parte ricorrente, non avendo reperito la suddetta autorizzazione, ha chiesto al Tribunale di ordinarne l’esibizione alla Regione Toscana.

12) All’udienza pubblica del 6 giugno 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

13) Va preliminarmente respinta l’istanza con cui parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di ordinare alla Regione Toscana di esibire l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 203/1988, considerato che tra l’ordinanza istruttoria n. 1456 del 16 dicembre 2022 e l’udienza pubblica del 6 giugno 2023 sono intercorsi circa sei mesi e che parte ricorrente non ha dimostrato di essersi attivata, in tale arco temporale, presso la Regione al fine di ottenere copia del suddetto provvedimento.

14) Venendo all’esame dei motivi di ricorso, va rilevato che, tra essi, è stato proposto (v. quarta censura) il vizio di incompetenza. L’articolazione di tale censura consente al Collegio di scrutinarla per prima, in quanto la sua eventuale fondatezza determinerebbe l’assorbimento per legge degli altri motivi proposti, alla luce di quanto sul punto chiarito da C.d.S., Ad. Plen., n. 5 del 27 aprile 2015 (v., in particolare, § 8.3.2. di quella decisione).

14.1) Ebbene, nel caso di specie il provvedimento impugnato è stato adottato dal Comune ai sensi degli artt. 216 ss. T.U.L.S., come si evince chiaramente dalla premessa in cui si rammenta che A.R.P.A.T. aveva chiesto al Comune “l’emissione di un provvedimento nell’ambito dell’art. 216 del T.U.LL.SS. al fine di interrompere l’attività fino all’ottenimento della prescritta autorizzazione”.

14.2) Ciò posto, questo Tribunale, con sentenza n. 697 del 20 maggio 2022, ha già chiarito che i provvedimenti resi ai sensi degli artt. 216 e 217 T.U.L.S. ricadono nella specifica competenza del Sindaco, evidenziando all’uopo quanto segue:

“- l'art. 217 del testo unico delle leggi sanitarie (27 luglio 1934 n. 1265) dispone infatti che "quando vapori, gas o altre esalazioni ... provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno". Il sindaco pertanto agisce in questa veste quale autorità sanitaria locale, chiamato ad esercitare poteri-doveri di controllo, anche preventivo, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Ai sensi degli art. 216 e 217 t.u., il sindaco è dunque titolare di un particolare potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che può anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti relativi allo svolgimento dell'attività, volti a prevenire, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, situazioni di inquinamento, e tale potere è ampiamente discrezionale ed esercitabile in qualsiasi tempo, sia nel momento in cui è richiesta l'attivazione dell'impianto, sia in epoca successiva (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 5 marzo 2014, n. 281);

- anche il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla questione affermando che le disposizioni del Testo Unico delle leggi sanitarie (artt. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) attribuiscono al sindaco, ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, un ampio potere di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate "insalubri", per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva, anche prescindendo da situazioni di emergenza ( cfr. Cons. Stato Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6264);

- pertanto, rispetto ai poteri esercitati nel caso di specie, non rileva il riferimento effettuato dalla difesa del Comune di […] ai compiti dei dirigenti, in quanto, come evidenziato dalla citata giurisprudenza, nella materia in esame le norme del R.D. n. 1265 del 1934 attribuiscono una competenza speciale al sindaco, correlata alla tutela di preminenti interessi di sanità ed igiene pubblica in relazione all’esercizio di industrie insalubri, prevalente sugli ordinari criteri di riparto dei compiti amministrativi in ambito locale (cfr. anche TAR Piemonte, 31 luglio 2008, n. 1805; T.A.R. Lazio, sez. II ter, 7 marzo 2005 n. 5508)”.

14.3) Anche nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato reso dal Dirigente comunale e non dal Sindaco, perciò è viziato da incompetenza.

14.4) In ragione della fondatezza della censura di incompetenza, gli altri motivi di ricorso vanno assorbiti.

14.5) Per quanto sin qui esposto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.

15) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la peculiarità del caso esaminato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Cacciari, Presidente

Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore

Katiuscia Papi, Primo Referendario