Cass. Sez. III n. 2354 del 17 gennaio 2013 (ud. 7 nov. 2012)
Pres. Mannino Est. Graziosi Ric. Tacchini
Protezione civile. Stato di emergenza e titoli abilitativi

L‘articolo 5 l. 225/1992 pone come limite alla potenzialità derogatoria di ogni disposizione vigente propria delle ordinanze finalizzate alla protezione civile emesse in stato di emergenza (e dunque elide anche il profilo dell'articolo 12) esclusivamente il "rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico". Invero, la protezione civile ha il compito della gestione dell‘emergenza provocata da eventi naturali o connessi con l'attività umana esercitando poteri straordinari per tutela nei confronti della collettività: il danno ambientale lede infatti specifici interessi collettivi. In stato di emergenza, pertanto, anche il rilascio di titoli abilitativi da parte delle autorità competenti è illegittimo se il suo contenuto contrasta con i provvedimenti di protezione civile.

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