TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 2331 del 14 settembre 2012.
Ambiente in genere. Legittimità diniego per deposito prodotti inerti e ceneri inertizzate in area agricola nei pressi di un SIC e di un corridoio ecologico.
E’ legittima la VIA negativa e il diniego del Dirigente della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia in ordine alla compatibilità ambientale di un “Progetto di un deposito definitivo per prodotti inerti e ceneri inertizzate”, in quanto l’impianto dovrebbe essere situato in un contesto agricolo di particolare valore ambientale, cui si aggiungerebbe la presenza di un Sito di Interesse Comunitario (SIC) e di un corridoio ecologico primario.
La valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione zero . L’impatto ambientale di un’opera o di un impianto non potrebbe essere compiutamente inquadrato senza prendere in considerazione gli approfondimenti tecnici che conducono al rilascio dell’AIA e alla contestuale formulazione dei limiti relativi alla produzione di inquinanti (v. art. 7 commi 3 e 4 del Dlgs. 59/2005). In sostanza, il medesimo materiale è esaminato due volte, ai fini della VIA e per il rilascio dell’AIA. Esiste quindi una retroazione dell’AIA sulla valutazione di assoggettabilità e sulla stessa procedura di VIA, nel senso che la prima, benché cronologicamente successiva, definisce l’oggetto delle seconde. Ovvero, non è possibile decidere sulla VIA senza conoscere anticipatamente il materiale tecnico dell’AIA, intendendo per tale non solo le analisi tecniche ma anche le prescrizioni (o gli schemi di prescrizione) che limitano e indirizzano il contenuto del progetto”. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 02331/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02414/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2414 del 2011, proposto da:
- A.S.M. Lomellina Inerti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Bottacchi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Dante n. 4;
contro
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Viviana Fidani, ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura Regionale;
- la Provincia di Pavia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Franco Ferrari, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Larga n. 23;
- il Comune di Galliavola, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ambrogio Robecchi Majnardi, e domiciliato in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;
per l’annullamento
- del decreto n. 4146 in data 9.05.2011, notificato alla ricorrente il 18.05.2011, con il quale il Dirigente della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia ha espresso pronuncia negativa in ordine alla compatibilità ambientale del “Progetto di un deposito definitivo per prodotti inerti e ceneri inertizzate” in Comune di Galliavola (PV), così come prospettato negli elaborati progettuali e nello studio di impatto ambientale depositati da A.S.M. Lomellina Inerti s.r.l.;
- del verbale relativo alla seduta tenutasi il 23.06.2009 e degli altri atti della Conferenza dei servizi;
- della nota prot ZI.2009.00.14595 in data 16.07.2009 del Dirigente della Struttura Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lombardia;
- del verbale relativo alla seduta tenutasi in data 17.11.2009 e di tutti gli atti della Conferenza di concertazione dei pareri degli Enti locali interessati;
- di tutti gli altri ulteriori atti del Gruppo di lavoro denominato “Procedura V.I.A. Regionale”;
- del preavviso di diniego comunicato con nota della Regione Lombardia prot. T1.2010.0009650 del 20.05.2010;
- della nota prot. n. T1.2010.0012656 del 28.06.2010 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti – Struttura Valutazioni di Impatto Ambientale e dei pareri successivamente espressi dagli Enti territoriali interessati e dai componenti del Gruppo di lavoro Regionale;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, della Provincia di Pavia e del Comune di Galliavola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica dell’8 maggio 2012, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 18 luglio 2011 e depositato il 3 agosto successivo, la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe.
Si assume innanzitutto l’illegittimità del Decreto dirigenziale n. 4146/11, nella parte in cui ha recepito il parere del Comune di Galliavola prot. n. 3043 del 16 gennaio 2009 e il parere specialistico della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile – Struttura Usi delle Acque e ciclo integrato dei rifiuti della Regione Lombardia prot. n. Q1.2009.0023572 del 27 novembre 2009, per violazione degli artt. 4 e ss. del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dei principi generali in materia di V.I.A. e per eccesso di potere per illogicità ed errore di fatto.
Il Comune di Galliavola avrebbe espresso parere negativo sulla compatibilità ambientale del progetto, in quanto l’impianto dovrebbe essere situato in un contesto agricolo di particolare valore ambientale, cui si aggiungerebbe la presenza di un Sito di Interesse Comunitario (SIC) e di un corridoio ecologico primario; la Regione ha recepito il parere negativo comunale. Tuttavia il predetto parere sarebbe illegittimo perché l’impianto dovrebbe sorgere in zona agricola e nonostante la prossimità ai siti protetti, nell’area individuata, non vi sarebbe alcun vincolo specifico. Il Comune non avrebbe motivato assolutamente in ordine alla possibile realizzazione dell’impianto, non considerando l’utilità sociale ed economica dello stesso e le direttive contenute nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti, che non impedirebbero la realizzazione del predetto impianto.
Poi viene eccepita la violazione ed erronea applicazione dei criteri localizzativi previsti dalle Linee guida del Programma Regionale di smaltimento dei rifiuti, approvato con D.G.R. n. 8/220/05, e del generale principio tempus regit actum e l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti.
Il Comune avrebbe espresso un parere negativo anche per la prossimità dell’impianto da realizzare ad una casa di riposo per anziani (c.d. funzione sensibile) e tale aspetto sarebbe stato evidenziato anche nel parere negativo formulato dalla Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile – Struttura Usi delle Acque e ciclo integrato dei rifiuti della Regione Lombardia prot. n. Q1.2009.0023572 del 27 novembre 2009. Tuttavia tali pareri, fondati sui criteri individuati dalle Linee guida, non avrebbero tenuto conto della sopravvenuta modifica delle predette Linee guida, in cui sarebbe stato precisato che la distanza minima di un chilometro avrebbe dovuto riguardare soltanto gli impianti destinati al trattamento di rifiuti biodegradabili o putrescibili, certamente non applicabile al caso de quo, visto che si tratterebbe di un impianto di deposito e non di trattamento di rifiuti inerti e ceneri inertizzate. Essendosi concluso il procedimento successivamente alla modifica delle Linee guida, allo stesso si sarebbe dovuto applicare la disposizione novellata e non quella vigente al momento della presentazione della domanda.
Infine, sempre con riferimento al decreto n. n. 4146/11 con riguardo al parere del Comune di Galliavola, vengono eccepiti la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per motivazione illogica e inadeguata.
La semplice constatazione che l’impianto da realizzare dovrebbe essere collocato in prossimità – oltre un chilometro – di un Sito di Interesse Comunitario e di un corridoio ecologico primario (Valle del Torrente Agogna) non sarebbe sufficiente ad integrare l’onere motivazionale richiesto in sede di V.I.A., tenuto conto che mancherebbe del tutto una valutazione in ordine all’impatto dell’opera sull’ambiente circostante e non sarebbero stati assolutamente considerati né il contenuto del progetto, né le relative misure di mitigazione per verificare la fattibilità dell’impianto.
Il Decreto n. 4146/11 sarebbe illegittimo anche nella parte in cui recepisce i pareri della Provincia di Pavia prot. n. 67453 del 16 novembre 2009 e n. T1.2010.0017479 del 17 agosto 2010 per violazione ed erronea applicazione degli artt. 4 e ss. e dell’art. 186 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e per eccesso di potere per illogicità, errore di fatto e travisamento dei presupposti.
La Provincia di Pavia ha riscontrato delle carenze progettuali e delle criticità tali da non consentire l’espressione compiuta del giudizio di valutazione ambientale, in particolare non vi sarebbe un piano di gestione delle rocce da scavo e non sarebbe possibile valutare la compatibilità ambientale dell’intervento e il suo beneficio per il sistema complessivo, soprattutto tenuto conto che, a fronte dello smaltimento delle ceneri, si avrebbe la produzione di rocce da scavo. Tuttavia la gestione delle rocce da scavo atterrebbe alla fase esecutiva del progetto e quindi si sarebbe dovuta valutare in fase di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, anche attraverso l’approvazione di un eventuale progetto di smaltimento da parte dell’Amministrazione. Comunque la ricorrente avrebbe chiarito come intenderebbe smaltire le rocce da scavo, riservando alla fase esecutiva la predisposizione del piano di gestione definitivo.
Quanto alla mancanza di verifica comparativa tra i rifiuti prodotti (rocce da scavo) e quelli smaltiti (ceneri inertizzate), la stessa non potrebbe essere effettuata in tale fase, proprio perché la destinazione dei prodotti delle attività di scavo potrebbe essere definita soltanto successivamente alla procedura di V.I.A. allorquando si dovrebbe rilasciare l’autorizzazione integrata ambientale.
Successive doglianze attengono alla violazione degli artt. 4 e ss. del D. Lgs. n. 152 del 2006 e all’eccesso di potere per travisamento dei presupposti sotto un ulteriore profilo.
Anche il parere della Provincia sarebbe fondato sul presupposto dell’esistenza, nella zona interessata dall’intervento, di una Rete ecologica regionale che richiederebbe la previsione di opere di mitigazione, secondo le previsioni del Piano Territoriale Regionale, di cui però il progetto presentato dalla ricorrente sarebbe carente. In realtà il P.T.R. non conterrebbe previsioni immediatamente vincolanti, ma avrebbe soltanto un contenuto orientativo e di indirizzo, con la conseguenza che la Provincia avrebbe dovuto valutare nel concreto gli effetti della realizzazione dell’impianto di deposito dei rifiuti. Oltretutto la ricorrente avrebbe predisposto uno studio di impatto ambientale che, seppure destinato ad altra fase del procedimento, avrebbe indicato come corretta la soluzione progettuale prospettata. In ogni caso la Provincia avrebbe preteso di verificare l’esistenza di effetti di mitigazione dell’impatto dell’opera, pur essendo tale aspetto riservato ad una fase della procedura differente, ossia a quella relativa al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.
Inoltre viene dedotto l’eccesso di potere per illogicità sotto altro punto di vista.
La Provincia avrebbe espresso delle riserve in ordine al ripristino dell’area attraverso la quinta vegetata, atteso che non garantirebbe la ricomposizione naturalistica del citato corridoio ecologico; a parte la genericità della predetta eccezione, la quinta vegetata prevista avrebbe effetti addirittura migliorativi per il contesto ambientale complessivo e, comunque, tale aspetto avrebbe dovuto essere valutato in sede di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.
Il Decreto n. 4146/11 sarebbe ulteriormente illegittimo nella parte in cui recepisce il parere specialistico prot. M1.2008.0016235 del 21 luglio 2008 della Direzione Generale Agricoltura – Unità Organizzativa Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano della Regione Lombardia, per violazione degli artt. 4 e ss. del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dei principi generali in materia di V.I.A. e per eccesso di potere per travisamento dei presupposti sotto ulteriore profilo.
Nel citato parere si sarebbe espresso un diniego sul rilievo che il comparto interessato sarebbe di natura agricolo-produttiva ed avrebbe una destinazione urbanistica agricola, senza tuttavia considerare che siffatta destinazione non sarebbe affatto incompatibile con la realizzazione dell’impianto di deposito dei rifiuti, considerate pure le opere di riqualificazione previste a supporto.
Inoltre viene dedotto l’eccesso di potere per errore di fatto e travisamento dei presupposti.
Il parere della Direzione Generale Regionale ritiene altresì ostativa la circostanza che vi siano delle abitazione a circa 210 m dall’impianto. In realtà il Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti stabilirebbe delle distanze minime da osservare che, nel caso di specie, sarebbero state rispettate.
Infine viene dedotto l’eccesso di potere per irrazionalità e travisamento dei fatti.
Il parere negativo si fonderebbe anche sulla presenza nella zona del Torrente Agogna, che disterebbe ben oltre 300 m dall’impianto da realizzare. Non essendoci vincoli di alcun genere e vista la distanza dal predetto torrente, il parere regionale sarebbe assolutamente illegittimo.
Il Decreto n. 4146/11 sarebbe ulteriormente illegittimo nella parte in cui recepisce il parere specialistico della Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Struttura Valutazione Paesistica di Interventi, Piani, e Programmi Territoriali della Regione Lombardia prot. Z1.2009.0023691 del 23 novembre 2009, per violazione degli artt. 4 e ss. del D. Lgs. n. 152 del 2006 e per eccesso di potere per travisamento dei presupposti sotto ulteriore e diverso profilo.
Gli effetti irreversibili prodotti sul territorio dall’impianto hanno determinato l’emissione di un parere negativo, senza però considerare che gli aspetti presi in esame atterrebbero alla diversa fase del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e comunque non vi sarebbe assolutamente uno stravolgimento del contesto, vista la portata degli interventi da effettuare e le opere di mitigazione, anche ambientale, previste.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Lombardia, la Provincia di Pavia e il Comune di Galliavola, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Con separata istanza cautelare, depositata il 15 novembre 2011, la parte ricorrente ha chiesto la sospensione dei provvedimenti impugnati. Alla camera di consiglio, fissata per la discussione della predetta misura cautelare, le parti hanno chiesto un rinvio della causa ad una udienza di merito ravvicinata.
Con memorie depositate in prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2012, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il provvedimento regionale impugnato ha espresso un giudizio negativo in relazione alla compatibilità ambientale di un progetto di deposito definitivo di prodotti inerti e ceneri inertizzate presentato da A.S.M. Lomellina Inerti s.r.l. e da realizzarsi nel Comune di Galliavola (PV). Il predetto provvedimento ha recepito e fatto propri i pareri, tutti di segno negativo, formulati dalle altre Direzioni regionali intervenute nel procedimento e dal Comune di Galliavola e dalla Provincia di Pavia.
2.1. Prima di scrutinare le singole censure di ricorso, va evidenziato che, secondo la più recente giurisprudenza, “la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio – economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione – zero” (Consiglio di Stato, V, 31 maggio 2102, n. 3254).
Inoltre è consolidato l’orientamento che, pur essendo “pacifico che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione possa svolgersi attraverso la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni compiute da quest’ultima, sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, è necessario precisare che il controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali deve essere svolto extrinsecus, nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità e non alla sostituzione dell’amministrazione.
Sulla scorta di ricevuti principi (cfr., da ultimo e negli esatti termini, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313; Corte cost., 3 marzo 2011, n. 175; Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871), cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.:
a) la sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell’amministrazione costituisce ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla p.a., quand’anche l’eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell’area dell’annullamento dell’atto;
b) in base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale, solo l’amministrazione è in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l’interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure;
c) conseguentemente, il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali:
I) deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti;
II) non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa;
III) deve tenere distinti i profili meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità) rimessi all’organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verificazione, solo avuto riguardo ai primi” (Consiglio di Stato, V, 22 marzo 2012, n. 1640).
3. Con la prima parte del ricorso si contesta il parere negativo del Comune di Galliavola che ha addotto a giustificazione dello stesso la presenza di un sito di particolare valore ambientale (presenza del SIC Garzaia di Gallia e della Valle del Torrente Agogna) e la prossimità al sito di una funzione sensibile (casa di riposo a circa 650 m).
3.1. Le doglianze avverso il predetto parere sono infondate.
La ricorrente avversa il parere del Comune ritenendo che lo stesso, fondato sul contesto agricolo e sul particolare pregio ambientale della zona, abbia assunto come impeditivi ex se alla realizzazione dell’impianto tali elementi. In realtà il Comune ha ritenuto incompatibile la realizzazione dell’impianto non per la presenza di impedimenti o vincoli normativi, ma per ragioni di opportunità e di salvaguardia della zona. Sussistendo i presupposti fattuali posti alla base della decisione, che la ricorrente non ha contestato se non per sottolinearne l’automatica non ostatività, il parere del Comune non appare illegittimo o manifestamente irragionevole, ma anzi pienamente coerente con il ruolo che ha l’ente locale nella salvaguardia del suo territorio.
3.2. Quanto alla distanza del sito da una funzione sensibile – casa di riposo situata a circa 650 m – non può condividersi l’assunto della ricorrente sulla non applicabilità dei criteri localizzativi in vigore precedentemente alla modifica del 2008, visto che tale modifica si applica espressamente soltanto per i procedimenti iniziati successivamente all’entrata in vigore dei nuovi criteri e non anche a quelli già in corso, come nel caso di specie (cfr. Relazione allegata al Piano Provinciale di gestione dei rifiuti).
3.3. Ciò determina il rigetto delle censure avverso il parere del Comune di Galliavola e della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile – Struttura Usi delle Acque e ciclo integrato dei rifiuti della Regione Lombardia.
4. Con un secondo gruppo di censure la ricorrente assume l’illegittimità del parere negativo della Provincia di Pavia, recepito dalla Regione nel provvedimento impugnato, in quanto avrebbe espresso delle riserve in ordine alla consistenza e completezza del progetto, confondendo la valutazione in ordine all’impatto dell’opera sull’ambiente circostante con gli aspetti tecnici ed esecutivi del progetto che riguardano più propriamente la fase esecutiva relativa al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.
4.1. Le censure sono infondate.
Gli aspetti più propriamente esecutivi del progetto non possono essere totalmente trascurati in sede di procedura di valutazione di impatto ambientale, ma debbono essere necessariamente tenuti presenti anche in questa fase, visto che l’impatto dell’opera sul contesto circostante è intimamente connesso anche alle modalità di realizzazione e di gestione della stessa. Difatti, la stessa ricorrente contesta la mancata valutazione da parte della Provincia dello studio di incidenza, che, a giudizio della stessa A.S.M., dovrebbe riferirsi ad una fase diversa rispetto alla procedura di V.I.A.
Del resto secondo una recente giurisprudenza, che il Collegio condivide, “l’impatto ambientale di un’opera o di un impianto non potrebbe infatti essere compiutamente inquadrato senza prendere in considerazione gli approfondimenti tecnici che conducono al rilascio dell’AIA e alla contestuale formulazione dei limiti relativi alla produzione di inquinanti (v. art. 7 commi 3 e 4 del Dlgs. 59/2005). In definitiva il medesimo materiale è esaminato due volte, ai fini della VIA e per il rilascio dell’AIA. Esiste quindi una retroazione dell’AIA sulla valutazione di assoggettabilità e sulla stessa procedura di VIA, nel senso che la prima, benché cronologicamente successiva, definisce l’oggetto delle seconde. Ovvero, non è possibile decidere sulla VIA senza conoscere anticipatamente il materiale tecnico dell’AIA, intendendo per tale non solo le analisi tecniche ma anche le prescrizioni (o gli schemi di prescrizione) che limitano e indirizzano il contenuto del progetto” (T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 22 gennaio 2010, n. 211).
4.2. Anche la Provincia, come il Comune e la Direzione regionale interessata, ha ritenuto che la presenza di un corridoio ecologico primario, previsto dal Piano Territoriale Regionale fosse di ostacolo alla realizzazione dell’impianto, senza la contestuale previsione di opere di mitigazione e di un progetto di riqualificazione della zona. Il predetto parere viene contestato perché il P.T.R. non conterrebbe alcuna prescrizione vincolante, ma solo indirizzi di massima che non impedirebbero la realizzazione dell’opera.
4.3. Come rilevato in relazione al parere formulato dal Comune di Galliavola, la realizzazione dell’impianto non è stata ritenuta incompatibile in ragione della presenza di impedimenti o vincoli normativi, ma per ragioni di opportunità e di salvaguardia della zona legate al suo particolare pregio ambientale. Oltretutto la Provincia ha evidenziato come il parere negativo sia stato determinato anche dalla mancata previsione di operare di mitigazione e miglioramento, che, se previste, avrebbero potuto condurre ad una diverso esito procedimentale. Sull’insufficienza della prospettata quinta vegetata, finalizzata a mitigare l’impatto dell’impianto sul territorio, non può ritenersi irragionevole il parere provinciale, tenuto conto della circostanza che la stessa non potrebbe da sola ripristinare tutto il contesto interessato dalle opere relative all’impianto, tenuto conto dell’estensione delle stesse.
4.4. Di conseguenza anche tale gruppo di doglianze deve essere respinto.
5. Con un terzo gruppo di censure la ricorrente assume l’illegittimità del parere negativo della Direzione Generale Agricoltura – Unità Organizzativa Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano della Regione Lombardia perché avrebbe ritenuto ostativi alla realizzazione dell’impianto di deposito dei rifiuti la destinazione agricola dell’area, pur in assenza di alcun vincolo prescrittivo in senso negativo da parte del Piano provinciale di gestione dei rifiuti, la presenza di abitazioni ad una distanza di 210 m dall’impianto e la presenza del Torrente Agogna.
5.1. Le doglianze sono infondate.
Anche in questo frangente, come in relazioni ai pareri del Comune di Galliavola e della Provincia di Pavia, la realizzazione dell’impianto non è stata ritenuta incompatibile in ragione della presenza di impedimenti o vincoli normativi, ma per ragioni di opportunità e di salvaguardia della zona legate al suo particolare pregio ambientale e alla sua collocazione con riferimento ad altri elementi (la prossimità di alcune abitazioni).
5.2. Pertanto anche queste censure sono infondate.
6. Con l’ultima doglianza si assume l’illegittimità del parere negativo della Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Struttura Valutazione Paesistica di Interventi, Piani, e Programmi Territoriali della Regione Lombardia, in ragione del fatto che lo stesso sarebbe stato emanato sulla sola analisi degli aspetti esecutivi del progetto, che invece avrebbero dovuto essere presi in considerazione in un’altra fase, ossia in sede di esame dell’autorizzazione integrata ambientale.
6.1. La censura è infondata.
Riprendendo quanto già affermato in precedenza, va nuovamente sottolineato che gli aspetti più propriamente esecutivi del progetto non possono essere totalmente trascurati in sede di procedura di valutazione di impatto ambientale, ma debbono essere necessariamente tenuti presenti anche in questa fase e quindi non appare illegittimo il giudizio fornito, essendosi esaminato anche il progetto di ricomposizione ambientale.
6.2. Ciò conduce al rigetto anche di questa doglianza.
7. L’infondatezza di tutte le censure scrutinate in precedenza determina il rigetto del ricorso.
8. In ragione della complessità, anche fattuale, della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dell’8 maggio 2012 e del 2 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)