TAR Puglia (BA) Sez. II n. 1265 del 4 ottobre 2019
Ambiente in genere.Relazione di riferimento

L’istituto giuridico della relazione di riferimento è stato introdotto dal decreto legislativo 46 del 2014, che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva europea 2010/75, denominata direttiva IED, riferita alle emissioni industriali e alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. La direttiva europea, al 24º considerando, configura la relazione di riferimento come uno strumento pratico atto a consentire un raffronto in termini quantitativi tra lo stato di un sito su cui insiste un’installazione e lo stato dello stesso al momento della cessazione definitiva delle attività, al fine di accertare se si è verificato un aumento significativo dell’inquinamento del suolo o delle acque sotterranee; pertanto, la relazione di riferimento dovrebbe contenere informazioni che si avvalgono dei dati esistenti sulle misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee; al 25º considerando la direttiva collega l’obbligo di ripristino del sito allo stato descritto nella relazione di riferimento al principio “chi inquina paga”. In applicazione dei suddetti principi, la direttiva europea definisce all’articolo 22, comma 2, la relazione di riferimento come il documento contenente le informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti. In sostanza, nell’ottica della direttiva europea, la relazione di riferimento dovrebbe consentire un raffronto tra lo stato di contaminazione iniziale del sito e quello risultante al momento della cessazione definitiva dell’attività industriale, al fine dell’eventuale adozione di misure ripristinatorie nel caso di peggioramento della contaminazione

Pubblicato il 04/10/2019

N. 01265/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00270/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 270 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comitato contro l'inceneritore nei pressi di Borgo Tressanti - Cerignola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Dalfino e Giovanna Mevoli, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Martino, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
Comune di Manfredonia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
Comune di Cerignola, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
Azienda sanitaria locale Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
Istituto Superiore della Protezione e aa Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici, in via Melo n. 97, ha legale domicilio;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Chiapperini, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

nei confronti

E.T.A. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Fortunato, Gianni Guarnieri e Francesco Fonderico, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità

“- della condotta della Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale e della Provincia di Foggia, relativamente al riesame e/o aggiornamento della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. Regione Puglia n. 437/2010 riferita all'Inceneritore sito in localita “Paglia” in agro di Manfredonia (FG), con riguardo alle prescrizioni dettate con D.D. Provincia di Foggia n. 2334 del 23.12.2016;

di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, con particolare rifermento alla documentazione ambientale richiesta alla Provincia di Foggia con istanza di accesso del 12.05.2017, di cui alla sentenza TAR Puglia Bari, Sez. III, n. 120/2917, notificata in data 30.01.2018, allo stato non conosciuta ne esibita;

con conseguente annullamento e/o declaratoria di inefficacia

della D.D. Provincia di Foggia n. 2334 del 23.12.2016 di c.d. “aggiornamento AIA” e della messa in esercizio dell'impianto ETA, nonché , ove occorra, della D.D. Regione Puglia n. 437 del 14.09.2010”;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4 novembre 2018:

per l’annullamento

“- della determinazione della Provincia di Foggia 2018/0001434 del 03.09.2018, conosciuta in data 04.09.2018, nonché, ove occorra e per quanto di ragione, degli atti ad essa sottesi, in particolare della nota ARPA prot. 0072256 del 27.11.2017, della nota Provincia di Foggia del 15.03.2018, della nota ARPA DAP Foggia del 16.03.2018, della nota ARPA prot. 0022979 del 11.04.2018, della nota della Provincia di Foggia del 22.06.2018 prot. n. 2018/0039011 e a questi comunque connessi, ove necessario anche le note ETA di cui fanno menzione a fondamento”;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente e di E.T.A. Energia Tecnologie Ambiente s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Dalfino, Avv. dello Stato Lydia Fiandaca, avv. Laura Chiapperini, avv. Lucia Fortunato e avv. Gianni Guarnieri;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Nel presente giudizio il Comitato indicato in epigrafe - operante nel territorio della Capitanata con lo scopo prevalente della salvaguardia e del controllo della salubrità dell’ambiente e statutariamente deputato allo scopo di opporsi alla messa in esercizio dell’inceneritore sito in località “Paglia” in agro di Manfredonia (FG), gestito dalla controinteressata società ETA s.r.l. (di seguito anche denominata “gestore”), - avanza una serie di censure volte, in buona sostanza, a stigmatizzare la condotta tenuta dalla pubblica Amministrazione (A.R.P.A. e Provincia di Foggia) e dal gestore per il consistente lasso temporale che va dal “Rapporto conclusivo delle attività di ispezione ambientale relativo all’impianto – attività di verifica a caldo delle condizioni e prescrizioni della determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 437 del 14 settembre 2010”, redatto da A.R.P.A. Puglia in data 8 gennaio 2016 (a seguito di verifiche ispettive iniziate in data 3 giugno 2014 e terminate il 10 dicembre 2015), fino alla determinazione provinciale n. 1434 del 3 settembre 2018 di “aggiornamento per modifica non sostanziale” dell’AIA rilasciata dalla Regione Puglia con determina n. 437 del 2010, così come, in precedenza, aggiornata dalla determinazione provinciale n. 2334 del 2016.

L’ispezione dell’A.R.P.A. innanzi indicata è stata condotta in attuazione del provvedimento regionale A.I.A. del 2010 ove è previsto che “prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, A.R.P.A. Puglia dovrà verificare che l’impianto soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio della presente autorizzazione…”.

Giova premettere che, nel periodo sul quale si appuntano le censure del ricorrente (proposte con l’atto introduttivo notificato il 5 febbraio 2018 prima e con i motivi aggiunti notificati il 2 novembre 2018 poi) sono stati avviati e portati a conclusione tre procedimenti: uno di diffida ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 9, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 (d’ora in poi: T.U.A.) e due di “aggiornamento per modifica non sostanziale”.

All’esito della ridetta ispezione ambientale conclusasi nel dicembre 2015, infatti, ARPA ha riscontrato 37 “criticità, non conformità, violazioni della normativa ambientale”.

Conseguentemente, con nota prot. n. 6039 del primo febbraio 2016, data l’inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, la Provincia ha proceduto ai sensi dell’articolo 29-decies comma 9, lettera a), T.U.A., diffidando il gestore ad adottare: 24 misure ritenute necessarie per ripristinare la conformità dell’impianto entro 30 giorni dalla ridetta nota e ulteriori 9 misure d’adottare in via immediata a partire dall’entrata in esercizio dell’impianto, quali, ad esempio, l’immediata attuazione del piano di monitoraggio e di controllo previsto dall’allegato B all’A.I.A. del 2010.

In relazione alle tre criticità riscontrate in relazione al monitoraggio delle emissioni odorigene e alle misure di mitigazione delle stesse, si è ritenuto necessario diffidare il gestore a presentare, entro trenta giorni, una proposta di revisione AIA ai sensi dell’articolo 29-octies del T.U.A., essendo intervenuta successivamente all’AIA la legge regionale 16 aprile 2015 n. 23 (in vigore dal 22 aprile 2015), di modifica della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, recante “Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale”.

Nello stesso modo la Provincia ha ritenuto di procedere al fine allineare l’AIA alla vigente normativa sul combustibile solido secondario (CSS), in quanto la definizione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) ivi utilizzata “è stata abrogata e sostituita dal CSS a far data dal dicembre 2010” (cfr. criticità n. 27 del rapporto ARPA); più precisamente, l’articolo 39 del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205 (recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”), in vigore dal primo gennaio 2011, ha abrogato l’articolo 229 del T.U.A. che riguardava il CDR e in sostituzione ha inserito la definizione di CSS di cui all’articolo 183, lettera cc). Con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, è stato poi adottato il “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”.

Con la medesima diffida del primo febbraio 2016, la Provincia ha intimato al gestore, entro i successivi di trenta giorni, di presentare la “Relazione di Riferimento” a norma dell’articolo 5, comma 1, lett. v-bis, T.U.A.

In relazione alle 24 misure da adottarsi entro i trenta giorni successivi alla diffida, a seguito della visita ispettiva del 15 marzo 2016, l’A.R.P.A. ne ha verificato l’avvenuta adozione, prescrivendo l’aggiornamento dell’AIA anche in relazione alle misure necessarie a risolvere le problematiche indicate nel rapporto conclusivo di gennaio 2016 in relazione:

- alle emissioni in acqua (ovvero “lo scarico di emergenza per troppo pieno della vasca di accumulo della linea di trattamento acque meteoriche è risultato chiuso in fase di sopralluogo”), in modo da allineare il paragrafo 12 dell’AIA al regolamento regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 sul riutilizzo delle acque meteoriche da dilavamento;

- al controllo della temperatura dei fumi in uscita dalla camera di combustione.

L’istanza di riesame è stata presentata dal gestore in data 10 marzo 2016 e integrata il successivo 22 marzo 2016.

Quanto alla diffida a presentare la “Relazione di riferimento” entro trenta giorni dalla nota provinciale prot. n. 6039 del primo febbraio 2019, il gestore, con nota prot. n. 16088 del 9 marzo 2016, ha comunicato che l’impianto non è soggetto alla relativa redazione ai sensi della circolare del Ministero dell’ambiente n. 12422 del 17 giugno 2015, all’uopo trasmettendo la relazione di verifica circa il relativo obbligo, condotta ai sensi del D.M. n. 272 del 2014 (allegato n. 18 di ETA s.r.l.).

La Provincia, con provvedimento prot. n. 23540 del 14 aprile 2016 (all. n. 8 di ARPA), ha dichiarato conclusa la procedura di diffida in senso positivo e ha comunicato che ogni attività posta in essere nell’impianto deve considerarsi “con decorrenza immediata relativa alla fase di esercizio ai fini dell’attuazione integrale di tutte le prescrizioni contenute nell’AIA” e, quindi, ha ribadito l’immediata operatività delle 9 misure indicate nella diffida del primo febbraio 2016, fra cui l’immediata attuazione del piano di monitoraggio e di controllo.

2. Può, dunque, passarsi al procedimento di “revisione AIA ai sensi dell’articolo 29-octies del T.U.A.” aperto dalla Provincia con la già citata diffida del primo febbraio 2016.

Come già accennato, il gestore ha adempiuto a quanto richiesto dalla Provincia presentando istanza “per modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 29-nonies, comma 1, del T.U.A.” in data 10 marzo 2016, integrata il successivo 22 marzo, come richiesto dall’A.R.P.A. a seguito della visita ispettiva del 15 marzo 2016.

La prima conferenza di servizi, alla quale ha partecipato il Comitato ricorrente (altresì depositando due note acquisite agli atti), si è svolta il 13 giugno 2016 e si è conclusa con la decisione di chiedere al gestore documentazione integrativa, in base a quanto rappresentato dall’ARPA nella coeva nota di valutazione tecnica acquisita agli atti.

È opportuno chiarire che, sulla questione del controllo della temperatura dei fumi in uscita dalla camera di combustione, si è registrata, in sede di conferenza, l’immediata condivisione della necessità di correggere i refusi di stampa dell’allegato tecnico dell’AIA n. 437/2010 di cui alle pagine 27228 e 27301 del B.U.R.P. n. 155 del 7 ottobre 2010.

L’ulteriore istruttoria richiesta dall’A.R.P.A. ha, dunque, riguardato gli ulteriori tre aspetti oggetto del procedimento, ai quali il gestore ha dato riscontro con nota prot. n. 70809 del 3 novembre 2016; il tutto nei termini che seguono.

a) Quanto alla questione dello scarico di emergenza per troppo pieno della vasca di accumulo

Nella nota di valutazione tecnica, l’A.R.P.A. ha dato atto che il gestore ha provveduto alla chiusura dello scarico di emergenza per troppo pieno della vasca di accumulo finale delle acque meteoriche previsto per eventi meteorici particolarmente intensi al fine di scaricare attraverso un canale di collegamento le acque nel terreno mediante batteria di pozzi disperdenti; tuttavia ha ritenuto necessario prevedere idonee misure per garantire lo smaltimento dell’eventuale surplus in caso di eventi meteorici di particolare intensità.

Con il già citato riscontro del 3 novembre 2016, il gestore ha indicato le ragioni per cui il volume della vasca già realizzata garantisce lo smaltimento in sicurezza anche in caso di pioggia continuativa per dodici ore e anche ad impianto fermo.

b) Quanto all’allineamento alla legislazione vigente sul C.S.S., l’A.R.P.A. ha ritenuto non utilizzabile il C.S.S. avente codice classe PCI(3) – Cl (4) – Hg (4) indicato dal gestore nell’istanza poiché comporterebbe un aumento del cloro.

In merito, il gestore ha osservato che il CL 4 era una errata corrige, poiché il C.S.S. da utilizzare deve avere performance ambientali non inferiori a PCI(3) – Cl (3) (n.d.r., e non 4) – Hg (4).

Ha inoltre spiegato che poiché

- il quantitativo di 130.000 t/anno riportato nell’AIA è riferito a un C.S.S. con PCI uguale a 17.000 MJ/kg t.q.;

- mentre la classe (3) è riferita al PCI con MJ/kg. T.q. uguale o superiore a 15.000;

per garantire lo stesso carico termico in caldaia il massimo quantitativo di C.S.S. utilizzabile dovrà essere pari a 147.000 tonnellate/anno.

c) Quanto alle emissioni odorigene, l’A.R.P.A. ha evidenziato che

- dagli esiti del monitoraggio effettuato ai cassoni di stoccaggio del materiali ferrosi CER 19 12 02 risulta che sono presenti emissioni odorigene;

- e che, poiché l’articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 23 del 2015 prevede, senza alcuna deroga in funzione del valore delle emissioni odorigene, che “Tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, o altri processi che generino emissioni diffuse), devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace”;

- occorre realizzare gli interventi di adeguamento nel termine previsto dall’articolo 1-quinquies della legge regionale n. 7 del 1999;

- nonché aggiornare in funzione di quanto sopra il piano di monitoraggio e controllo.

Il gestore, con la nota del 2 novembre 2016, ha comunicato testualmente che gli interventi “saranno portati a termine nei tempi previsti dall’articolo 1-quinquies della legge regionale n. 7 del 1999 e s.m.i. (30 aprile 2017)”.

Con parere del primo dicembre 2016, l’A.R.P.A. ha ritenuto di approvare quanto proposto dal gestore, indicando le seguenti condizioni:

- installazione di un idoneo impianto di abbattimento di odori, conforme alle c.d. BAT (best availlaable techniques - migliori tecniche disponibili) di settore, nei tempi previsti dall’articolo 1-quinquies della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 7 e s.m.i.; altresì stabilendo che prima dell’installazione del sistema di abbattimento odori, il gestore sottoponga la relativa documentazione tecnica progettuale all’autorità competente e all’ente di controllo per le valutazioni sul dimensionamento e l’efficacia e per l’acquisizione dell’esplicita approvazione;

- aggiornamento del piano di monitoraggio e controllo alla nuova configurazione di impianto in coerenza con la legge regionale n. 23 del 2015.

Sulla base di tale materiale istruttorio si è svolta la conferenza di servizi del 5 dicembre 2016, alla quale ha partecipato la parte ricorrente, facendo presente di aver inviato per pec le note del 15 giugno, del 12 luglio e del 4 dicembre 2016.

Al termine della conferenza, il R.U.P. si è riservato di concludere il procedimento non appena prodotte le note del Comitato e le controdeduzioni sul punto del gestore.

La dialettica tra gestore e Comitato è stata portata a conoscenza degli enti invitati alla conferenza e, in particolare, ad A.R.P.A., che non ha riscontrato alcun elemento di criticità-

Si giunge così all’adozione della determina provinciale n. 2334 del 23 dicembre 2016, nella quale, ritenuto che le modifiche fin qui descritte risultano essere di carattere non sostanziale, si dispone l’aggiornamento nei sensi esposti in sede di conferenza di servizi in punto di allineamento alla legislazione vigente sul C.S.S., recupero delle acque meteoriche e temperatura dei fumi in uscita.

Quanto alle emissioni odorigene, adotta le prescrizioni aggiuntive indicate dall’A.R.P.A. (installazione di un idoneo impianto di abbattimento di odori, conforme alle BAT di settore, nei tempi previsti dall’articolo 1-quinquies della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 7 e s.m.i. - altresì stabilendo che, prima dell’installazione del sistema di abbattimento odori, il gestore sottoponga la relativa documentazione tecnica progettuale all’autorità competente e all’ente di controllo per le valutazioni sul dimensionamento e l’efficacia e per l’acquisizione dell’esplicita approvazione - aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo alla nuova configurazione di impianto in coerenza con la legge regionale n. 23 del 2015) e, al dichiarato fine di “attuare attività di controllo più approfondite in ordine soprattutto alla materia delle emissioni odorigene”, dispone che i relativi controlli dovranno essere effettuati con cadenza trimestrale anziché semestrale.

La determina mette anche in evidenza che occorre dare definitiva soluzione alla questione della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi del D.M. n. 272 del 2014.

Si rammenta che, a fronte della diffida a presentarla di cui alla nota provinciale del primo febbraio 2016, il gestore, con nota prot. n. 16088 del 9 marzo 2016, aveva comunicato che l’impianto non è soggetto alla relativa redazione ai sensi della circolare del Ministero dell’Ambiente n. 12422 del 17 giugno 2015, all’uopo trasmettendo la relazione di verifica ai sensi del D.M. n. 272 del 2014 (allegato n. 18 di ETA s.r.l.).

Con la determina di aggiornamento n. 2334 del 23 dicembre 2016 in discorso, pertanto, la Provincia dispone che A.R.P.A. provveda a verificare la validità delle condizioni indicate dal gestore circa la non sussistenza del relativo obbligo di presentazione.

La ridetta determina è stata pubblicata all’Albo pretorio della Provincia di Foggia dal 2 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 al numero di affissione 3156 del 2016 (come affermato dalla Provincia a pagine 4 della memoria del 27 novembre 2018 e non contestato).

3. Emerge dagli atti di causa che il gestore, con nota del 7 agosto 2017 (allegato n. 8 di E.T.A.), ha proposto, quanto all’installazione dell’impianto di abbattimento degli odori, l’effettuazione di un intervento mitigatorio, rappresentato, in primo luogo, dall’apposizione di una protezione dei nastri di trasporto del combustibile in caldaia, oltre che dalla tompagnatura sui lati sud est della tettoia per il deposito del C.S.S. in balle, con installazione sul trituratore di una cappa per l’aspirazione delle polveri eventualmente depositatesi durante il suo funzionamento, trasmettendo la documentazione di progetto all’ARPA e alla Provincia.

Con parere del giorno 11 aprile 2018 (allegato n. 11 di E.T.A.), l’ARPA si è espressa favorevolmente circa l’intervento di mitigazione, prescrivendo che “l’aria aspirata dalla cappa del trituratore sia successivamente convogliata all’impianto di trattamento aria esistente che confluisce al biofiltro per completare l’abbattimento delle emissioni odorigene”.

Quanto all’aggiornamento del piano di monitoraggio e controllo, l’A.R.P.A. ha concordato sul set analitico ridotto di parametri da monitorare proposto dal gestore, condizionandolo al rispetto delle indicazioni elencate nelle lettere da a) a c) del parere.

Quanto all’intensificazione dei controlli sulle emissioni odorigene, ha preso atto di quanto comunicato dal gestore circa la frequenza trimestrale degli autocontrolli effettuati.

Quanto alla verifica dell’obbligo di presentazione della “Relazione di riferimento”, l’A.R.P.A. ha comunicato che spetta all’Autorità competente esaminarla ai sensi dell’articolo 29-ter, comma 1, lettera m), secondo periodo, del T.U.A.

Con nota del 26 giugno 2018, la Provincia ha condiviso il parere dell’ARPA e ha ritenuto di dover aggiornare l’AIA in quanto la modifica del piano di monitoraggio è ritenuta dalla D.G.R. n. 648/2011 “modifica non sostanziale ma che comporta l’aggiornamento dell’autorizzazione”, invitando il gestore a trasmettere il nuovo piano di monitoraggio, il che è avvenuto in data 6 luglio 2018.

Ha, altresì, ritenuto non sussistente l’obbligo di redazione della relazione di riferimento, concordando con quanto osservato e documentato dal gestore della precedente nota prot. n. 16088 del 9 marzo 2016 (allegato n. 18 di ETA s.r.l.).

Si giunge, così, alla determina provinciale n. 1434 del 3 settembre 2018 di aggiornamento per modifica non sostanziale dell’A.I.A. costituita dall’aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo e delle relative schede d’impianto.

Nel medesimo provvedimento, la Provincia di esprime definitivamente nel senso della non sussistenza dell’obbligo di redazione della relazione di riferimento.

4. Ciò premesso, si può passare alle domande proposte dalla parte ricorrente nel presente giudizio.

4.1. Con l’atto introduttivo - notificato in data 5 febbraio 2018, quindi, prima dell’adozione dell’ultima determina provinciale n. 1434 del 3 settembre 2018 (della quale si è da ultimo dato conto al punto che precede) - il Comitato chiede di dichiarare l’illegittimità “della condotta dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale e della Provincia di Foggia, relativamente al riesame e/o aggiornamento dell’A.I.A. di cui alla D.D. Regione Puglia n. 437/2010 riferita all’inceneritore sito in località “Paglia” in agro di Manfredonia (FG), con riguardo alle prescrizioni dettate con D.D. Provincia di Foggia n. 2334 del 23.12.2016” e “con conseguente annullamento e/o declaratoria di efficacia della D.D. Provincia di Foggia n. 2334 del 23.12.2016 di c.d. aggiornamento AIA e della messa in esercizio dell’impianto ETA, nonché, ove occorra, della D.D. Regione Puglia n. 437 del 14 settembre 2010”.

Premette la parte ricorrente quanto segue.

- Pur avendo partecipato alle due conferenze di servizi (delle quali si è già dato conto al punto 2), ha avuto conoscenza del provvedimento finale di “aggiornamento per modifica non sostanziale” di cui alla determina dirigenziale della Provincia n. 2334 del 23 dicembre 2016 solo in data 13 aprile 2017, a seguito di apposita istanza di accesso del precedente 10 aprile, non essendo stato notificatogli il provvedimento finale;

- reso edotto dell’esistenza di una serie di prescrizioni contenute nell’innanzi indicato provvedimento, con nota pec del 12 maggio 2017 ha formulato istanza all’ARPA, alla Provincia di Foggia e alla Regione allo scopo di partecipare ai procedimenti susseguenti le dette prescrizioni, al fine di presentare memorie scritte e di poter visionare atti e documenti afferenti l’adeguamento alle suddette prescrizioni;

- stante il mancato riscontro da parte dell’ARPA e della Provincia sulla ridetta istanza, ha proposto ricorso avverso il silenzio iscritto al numero di registro generale n. 826 del 2017 di questo Tribunale, il quale si è concluso con sentenza n. 120 depositata in data 29 gennaio 2018 dichiarativa dell’obbligo della Provincia di consentire al Comitato l’accesso alle informazioni ambientali richieste “entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente”;

- nell’innanzi indicato giudizio sul silenzio, la difesa di A.R.P.A. Puglia, come si legge nella sentenza n. 120 del 2018 innanzi indicata, afferma “di non aver mai ricevuto dalla Provincia di Foggia copia della determina prot. n. 2334 del 23.12.2016 e di non aver ricevuto dal Gestore la documentazione relativa ai punti 1, 2, 3 e 4 della richiesta di accesso del 12.5.2017 per i quali, al momento, non ha in corso procedimenti”.

Afferma, dunque, in ricorso che tali circostanze – e non, si badi bene, l’esito dell’accesso ordinato dalla sentenza n. 120/2018 di questo Tribunale (in quanto al momento della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio - 5 febbraio 2018 - non era stato ancora esperito, essendo allora pendente il termine assegnato dal Collegio) “fanno presagire la totale omissione delle fasi procedimentali di cui alle prescrizioni della D.D. n. 2334/2016 e dunque l’assenza degli atti, attività e documenti strettamente ad esse connessi e comunque essenziali per il corretto esercizio dell’impianto ETA e poste a tutela della salute pubblica e dell’ambiente”.

Su tali premesse, il Comitato articola due motivi di censura.

4.1.1. Con il primo motivo - dopo aver ripercorso in modo incompleto l’iter procedimentale che ha condotto all’adozione della D.D. di aggiornamento n. 2334 del 23 dicembre 2016 in questa sede impugnata - assume, in via dichiaratamente ipotetica, che se corrispondesse al vero che la Provincia e l’A.R.P.A. “abbiano totalmente omesso di svolgere gli opportuni controlli sull’esatto adempimento delle prescrizioni” contenute nella determina dirigenziale gravata, la messa in esercizio dell’impianto di cui alla ridetta D.D. n. 2334 del 23 dicembre 2016 non potrebbe ritenersi legittima in quanto non preceduta dai controlli di competenza.

A riprova dell’asserita illegittima messa in esercizio dell’impianto richiama anche la circostanza che al momento non risulterebbe essere stato aggiornato il c.d. piano di monitoraggio e controllo “alla nuova configurazione di impianto in coerenza al disposto della L.R. n. 23/2015”.

Elenca ulteriori ipotetici omessi controlli; stigmatizza “la comprovata omessa notifica della D.D. n. 2334 del 23.12.2016 ad ARPA e, si presume anche ai Comuni coinvolti di Manfredonia e Cerignola, oltre alla totale omessa menzione del Comitato ricorrente fra i medesimi soggetti destinatari”.

In conclusione, dichiara che: l’inosservanza delle prescrizioni dettate nella D.D. n. 2334 del 23 dicembre 2016 sarebbe prova dell’illegittima messa in esercizio dell’impianto e che ciò travolgerebbe la stessa D.D. innanzi indicata; a prescindere dal ricorso, l’Autorità competente avrebbe l’onere si verificare la sussistenza delle ipotesi per cui dare corso al disposto di cui all’articolo 29-decies del T.U.A., con applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza previste dall’articolo 29-quattordecies del T.U.A.

Con il secondo motivo di ricorso, dopo aver ricostruito in astratto il principio di prevenzione in materia ambientale, in via apodittica ritorna sulla “violazione dell’obbligo di esercitare attività conoscitive e di controllo e di adottare i dovuti provvedimenti” da parte della Provincia e dell’ARPA.

Su tali deduzioni, formula la sua richiesta di declaratoria dell’illegittimità della condotta, ritenuta omissiva, di ARPA e della Provincia, nonché di annullamento della D.D. di aggiornamento n. 2334 del 23 dicembre 2016.

In data 8 luglio 2018, ha notificato un’istanza di misure cautelari genericamente, deducendo che, esperito l’accesso agli atti, sarebbe emerse una serie di non meglio specificate ipotesi di “negligente condotta della p.A.” nonché “la totale omissione degli adempimenti di cui alla prescrizioni della D.D. n. 2334/2016”, chiedendo a questo Tribunale di suscitare l’adeguamento dell’impianto alle predette prescrizioni ovvero di sospenderne l’esercizio “in attesa della prova del detto adempimento”.

Con memoria depositata il primo settembre 2018 e non notificata, dopo aver contestato la memoria di costituzione dell’A.R.P.A. (sostanzialmente quanto alle circostanze in fatto relative al procedimento di aggiornamento dell’A.I.A. conclusosi con il provvedimento gravato in quest’ultima riportate), offre una lettura degli atti successivi alla determina di aggiornamento del 2016 impugnata. Secondo la prospettazione di parte, essi sarebbero idonei a suffragare la tesi del non corretto controllo da parte della pubblica Amministrazione e del non corretto adeguamento alle prescrizioni ivi contenute da parte del gestore.

Si è costituito in giudizio il gestore E.T.A. s.r.l., eccependo, in rito, l’irricevibilità della domanda di annullamento della determina provinciale n. 2334 del 23 dicembre 2016 per tardività nonché l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso per difetto d’interesse ad agire per ipoteticità della lesione; nel merito, eccepisce l’infondatezza di tutte le censure.

La Provincia si è costituita depositando la sopravvenuta determinazione di aggiornamento dell’A.I.A. per modifica non sostanziale n. 1434 del 3 settembre 2018 (della quale pure si è già detto al punto 2).

La camera di consiglio del 5 settembre 2018 è stata rinviata al 5 novembre 2018 per consentire la proposizione di motivi aggiunti avverso quest’ultimo provvedimento (motivi aggiunti poi notificati il 2 novembre 2018).

4.1.2. Prima ancora di illustrare le censure poi proposte con i successivi motivi aggiunti, osserva il Collegio quanto segue in ordine alle domande proposte con il ricorso introduttivo, al fine di delimitare chiaramente fin d’ora l’oggetto del presente giudizio.

4.1.2.1. La domanda di annullamento della determina provinciale di aggiornamento dell’A.I.A. prot. n. 2334 del 23 dicembre 2016 è senz’altro tardiva.

Come già evidenziato al punto 2, infatti, la stessa è stata pubblicata nell’Albo pretorio della Provincia di Foggia, ed è dunque divenuta conoscibile, in data 2 dicembre 2016 e fino al 7 gennaio 2017 al numero di affissione 3156 del 2016, mentre il ricorso è stato notificato il 5 febbraio 2018, ben oltre il termine di decadenza di sessanta giorni di cui all’articolo 29 del codice del processo amministrativo.

A ciò aggiungasi che, come affermato dal medesimo ricorrente nell’atto introduttivo, ne ha avuto incontestabilmente effettiva conoscenza in data 13 aprile 2017, in esito all’accesso di cui all’istanza del 10 aprile 2017.

Deve, inoltre, evidenziarsi che, comunque, gli asseriti omessi controlli sull’adempimento di prescrizioni contenute in quel medesimo atto del quale si chiede l’annullamento non avrebbero potuto determinarne l’illegittimità ex post.

4.1.2.2. La domanda principale, tuttavia, è costituta dalla richiesta di accertamento dell’illegittimità della condotta di A.R.P.A. e della Provincia successiva all’adozione dell’atto impugnato e asseritamente consistente nell’omissione degli opportuni controlli sull’esatta attuazione da parte del gestore.

A prescindere dalla circostanza che, come già ampiamente illustrato al punto 2, emerge direttamente dagli atti di causa che i controlli sono stati effettuati, osserva il Collegio che siffatta domanda è già in astratto inammissibile per difetto d’interesse.

Il Comitato, che trae la sua legittimazione processuale dall’essere statutariamente deputato allo scopo di salvaguardare la salubrità dell’ambiente, deduce un’ipotetica inosservanza delle prescrizioni contenute nell’aggiornamento A.I.A. del dicembre 2016, ma non indica alcun nesso causale tra l’asserita illegittimità (rectius, illiceità) della condotta della pubblica Amministrazione, colpevole a suo dire di “non aver controllato”, e un evento di danno lesivo di quella salubrità dell’ambiente, dalla tutela della quale trae la sua stessa legittimazione.

Non è ammissibile una domanda di mero accertamento dell’illegittimità dell’azione materiale dell’amministrazione che non ridondi in un evento lesivo o in un provvedimento amministrativo, correlato all’interesse sostanziale dedotto in giudizio che è, con tutta evidenza, la salvaguardia della salubrità dell’ambiente.

La genericità dell’atto introduttivo del giudizio, non sanata neanche dalla memoria depositata dal Comitato il primo settembre 2018 - e della quale comunque non può che dichiararsi l’inammissibilità nella parte in cui deduce pretese specifiche violazioni delle prescrizioni dell’aggiornamento del 2016 per non essere stata notificata alle altre parti – non consente d’individuare alcun evento e alcun provvedimento al quale riconnettere quella lesione attuale e concreta di un interesse giuridicamente rilevante; lesione personale, attuale e concreta nella quale deve necessariamente sostanziarsi l’interesse al ricorso, onde evitare che l’azione giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo si trasformi in uno strumento di controllo generalizzato sull’attività dell’Amministrazione.

4.1.3. Ciò posto, può passarsi all’esame dei motivi aggiunti.

Come già accennato, con ricorso per motivi aggiunti notificato il 2 novembre 2018, la parte ricorrente domanda l’annullamento della determina provinciale n. 1434 del 3 settembre 2018 di “aggiornamento per modifica non sostanziale della AIA rilasciata con D.D. n. 437/2010 dalla Regione Puglia e successiva D.D. n. 437/2010”.

Con tale provvedimento, si rammenta, la Provincia ha aggiornato l’A.I.A., recependo il piano di monitoraggio e controllo aggiornato al fine di adeguamento alla nuova configurazione di impianto in coerenza alla legge regionale vigente in materia di emissioni odorigene; ha altresì concluso per la non sussistenza dell’obbligo di redazione della relazione di riferimento.

Avverso il predetto, il Comitato formula tre motivi di censura.

Con il primo motivo - oltre ad affermare che solo grazie al suo intervento sollecitatorio, rappresentato dalla notifica del ricorso per l’accesso in data 11 luglio 2017 la Provincia si sarebbe premurata delle sorti delle prescrizioni contenute nell’aggiornamento del 2016 e che le omissioni e inadempienze commesse sarebbero idonee a riverberarsi sul nuovo atto impugnato – pare dedurre il suo mancato coinvolgimento nel procedimento conclusosi con la nuova determina di aggiornamento.

Con il secondo motivo di ricorso, alle lettere da a) a c), contesta una serie di circostanze fatto relative alla D.D. n. 2334/2016: che nel momento dell’ispezione di fine 2015 da parte dell’A.R.P.A. la fase “a caldo” non fosse ancora terminata; che l’aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dal 135.000 a 147.000 tonnellate all’anno di cui all’aggiornamento del 2016 avrebbe richiesto un procedimento di revisione dell’A.I.A., trattandosi di modifica sostanziale, diversamente da quanto in quel provvedimento ritenuto; e che il collaudo sarebbe stato effettuato in ritardo.

Alla lettera d), contesta la ritenuta insussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento; si segnala fin d’ora che la parte ricorrente torna in seguito sulla questione deducendo il difetto d’istruttoria e conseguentemente di motivazione sul punto che inficerebbe l’atto gravato.

Nelle lettera da A) ad H) del paragrafo 2.3.2., la parte ricorrente deduce, in sintesi, quanto segue.

Quanto all’installazione dell’impianto di abbattimento delle emissioni odorigene, il gestore non solo ne avrebbe autonomamente slittato il termine di realizzazione oltre la data del 30 aprile 2017, asseritamente stabilita nell’aggiornamento del 2016, ma avrebbe anche autonomamente adottato modifiche senza chiedere alcuna autorizzazione; rammenta che le informazioni sulle c.d. BAT nazionali sono riportate nei cosiddetti BAT Reference documents (documento di riferimento sulle BAT) e afferma che la Provincia avrebbe omesso di individuarle; deduce genericamente un’insufficiente istruttoria sull’integrazione del piano di monitoraggio e controllo.

Con il terzo motivo di ricorso, il Comitato ribadisce ancora una volta il passaggio della capacità di trattamento dei rifiuti da 135.000 a 147.000 tonnellate all’anno implica una modifica sostanziale dell’impianto in quanto determinerebbe una maggiore quantità di inquinanti nell’aria, con superamento delle relative soglie.

Il gestore, con memoria del 30 novembre 2018, ha controdedotto sui motivi aggiunti, rilevando la tardività delle censure afferenti il primo aggiornamento del 2016; l’inammissibilità delle censure per genericità nonché l’infondatezza nel merito.

La Provincia di Foggia ha controdedotto sia sul ricorso introduttivo sia sui motivi aggiunti, eccependo l’inammissibilità e tardività di alcune censure e comunque l’infondatezza nel merito.

Le altre parti del giudizio, ancorché ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite.

La ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare presentata con i motivi aggiunti e, previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 16 aprile 2019.

5. Quanto alle censure ripetitive del ricorso introduttivo, si rimanda al punto 4.1.2.1. in relazione all’irricevibilità per tardività della domanda di annullamento della determina provinciale di aggiornamento n. 2334 del 23 dicembre 2016; nonché al punto 4.1.2.2. per l’inammissibilità della domanda di accertamento dell’illegittimità della condotta di A.R.P.A. e della Provincia.

6. Il primo motivo aggiunto è in parte inconferente (nella parte in cui il Comitato afferma che solo grazie al suo intervento sollecitatorio rappresentato dalla notifica del ricorso per l’accesso in data 11 luglio 2017 la Provincia si sarebbe premurata delle sorti delle prescrizioni contenute nell’aggiornamento del 2016) e in parte infondato, quanto alla pretesa illegittimità della determinazione provinciale di aggiornamento n. 1434 del 3 settembre 2018 per mancata partecipazione al procedimento.

Come correttamente rilevato dalla difesa del gestore, il Comitato può imputare solo a se stesso di non essere intervenuto nel procedimento ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 241 del 1990; né può sostenersi che sia la sentenza n. 120 del 2018 di questo T.A.R. ad aver accertato la sua qualità di interventore necessario in tutti i procedimenti relativi al termovalorizzatore in quanto tale pronuncia si è limitata a dichiarare che la Provincia è tenuta a consentire l’accesso alle informazioni ambientali di cui all’istanza di accesso del Comitato del 12 maggio 2017.

7.1. La prima parte del secondo motivo aggiunto – lettere da a) a c) - contiene censure evidentemente non conferenti, in quanto riferite ad un atto diverso dall’aggiornamento n. 1434 del 3 settembre 2019 ovvero alla determina di aggiornamento n, 2334 del 23 dicembre 2016, rispetto alla quale, peraltro, già le contestazioni avanzate con l’atto introduttivo del giudizio sono state ritenute tardive.

A ciò aggiungasi che, come correttamente rilevato dalla difesa del gestore, la parte ricorrente non spiega in alcun modo come i rilievi esposti riverberino in vizi di legittimità della D.D. n. 1434 del 2018 impugnata.

7.2. Nella parte successiva del motivo in disamina, il ricorrente si sofferma sulla realizzazione dell’impianto di abbattimento delle emissioni odorigene, insistendo sulla circostanza che la società E.T.A. non solo ne avrebbe autonomamente slittato il termine di realizzazione oltre la data del 30 aprile 2017, asseritamente stabilita nell’aggiornamento del 2016, ma avrebbe anche autonomamente adottato modifiche senza chiedere alcuna autorizzazione.

Sebbene anche in questo caso non indichi l’efficienza causale delle circostanze dedotte in termini d’illegittimità del provvedimento impugnato (che, va ribadito, ha recepito l’aggiornamento del piano di monitoraggio e controllo e si è espresso nel senso della non sussistenza dell’obbligo di redazione della relazione di riferimento), si rileva comunque quanto segue.

A differenza di quanto sostenuto dal Comitato, il termine di ultimazione dell’intervento di mitigazione non è affatto il 30 aprile 2017.

Tale data è stata indicata esclusivamente a pag. 12 della D.D. n. 2334 del 23 dicembre 2016 nella parte descrittiva ove viene riportato solo quanto indicato dal gestore in precorsa corrispondenza; gestore che, indicando il termine di realizzazione dell’intervento di adeguamento ai sensi dell’articolo 1-quinquies, aveva semplicemente errato nell’indicare fra parentesi la data del 30 aprile 2017.

Nella parte dispositiva della determina, invece, il termine viene chiaramente e puntualmente individuato attraverso il riferimento all’articolo 1-quinquies, comma, comma 3, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, ai sensi del quale, “La realizzazione degli interventi di adeguamento, salvo esplicite deroghe da parte dell'Autorità competente, deve essere portata a termine entro due anni dalla data di aggiornamento dell'autorizzazione”, il che val quanto dire entro il 23 dicembre 2018.

Il previgente termine di un anno, infatti, è stato sostituito con quello di due anni dall’articolo 52, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1, a decorrere dal 19 febbraio 2016.

Non vi è dunque alcun fondamento normativo, neanche superato, per il termine indicato da parte ricorrente dl 30 aprile 2017, se non l’enfatizzazione di un mero errore materiale compiuto dal gestore in sede procedimentale.

Né, occorre ribadirlo, è dato comprendere come un eventuale ritardo nella realizzazione dell’intervento possa cagionare l’illegittimità di un aggiornamento AIA che, come si è visto, riguarda il piano di monitoraggio e controllo.

L’ulteriore affermazione per cui l’intervento di mitigazione sarebbe stato autonomamente modificato dal gestore e finanche realizzato senza la prescritta previa autorizzazione è smentita dagli atti di causa: il procedimento volto alla realizzazione dell’intervento in questione è iniziato con la proposta del gestore in data 7 agosto 2011; è poi proseguito con la richiesta di integrazioni da parte di ARPA del 27 novembre 2017; il riscontro del gestore del 10 gennaio 2018; il parere favorevole di ARPA dell’11 aprile 2018 e la condivisione della Provincia del 22 giugno 2018.

Il secondo motivo aggiunto prosegue con la contestazione per cui la Provincia non avrebbe individuato le Best Available Techniques per la realizzazione dell’impianto di abbattimento degli odori.

Il rilievo – anche a ritenerlo ammissibile, considerato che non riguarda propriamente il piano di monitoraggio (unico oggetto unitamente alla relazione di cui si occupa il provvedimento impugnato) – non è condivisibile, in quanto, come correttamente rilevato dalla difesa del gestore, l’articolo 29-sexies del T.U.A. disciplina le Best Available Techniques in sede di autorizzazione; anche in tal caso, comunque, l’eventuale omissione sarebbe d’ascrivere al provvedimento prescrittivo dell’impianto di mitigazione ovvero la determina n. 1434 del 23 dicembre 2016.

7.3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si insiste ancora una volta sull’argomento per il quale il passaggio della capacità di trattamento dei rifiuti da 135.000 a 147.000 tonnellate all’anno implicherebbe una modifica sostanziale dell’impianto in quanto determinerebbe una maggiore quantità di inquinanti nell’aria, con superamento delle relative soglie, è anch’esso inconferente in quanto riguarda l’allineamento dell’impianto alla legislazione vigente sul C.S.S., allineamento recepito nell’aggiornamento del 2016.

Deve, in definitiva, concludersi che la parte ricorrente nulla ha dedotto, dal punto di vista sostanziale, sull’aggiornamento del piano di monitoraggio e controllo, che rappresenta il contenuto dell’atto impugnato unitamente alla relazione di riferimento.

7.3. Sulle censure afferenti a detta relazione occorre dunque, infine, soffermarsi.

Come illustrato al punto 2., con la diffida del primo febbraio 2016, la Provincia ha intimato al gestore, entro i successivi di trenta giorni, di «presentare la “Relazione di Riferimento” a norma dell’articolo 5, comma 1, lett. v-bis, T.U.A. “informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività”»

Il gestore, con nota prot. n. 16088 del 9 marzo 2016 (allegato n. 18 di ETA s.r.l.), pur ritenendo che l’impianto non sia soggetto al relativo obbligo ai sensi della circolare del Ministero dell’Ambiente n. 12422 del 17 giugno 2015, ha comunque effettuato e trasmesso la relazione di verifica ai sensi del D.M. n. 272 del 2014 (decreto recante modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’epoca vigente).

7.3.1. Come è noto, l’istituto giuridico della relazione di riferimento è stato introdotto dal decreto legislativo 46 del 2014, che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva europea 2010/75, denominata direttiva IED, riferita alle emissioni industriali e alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

La direttiva europea, al 24º considerando, configura la relazione di riferimento come uno strumento pratico atto a consentire un raffronto in termini quantitativi tra lo stato di un sito su cui insiste un’installazione e lo stato dello stesso al momento della cessazione definitiva delle attività, al fine di accertare se si è verificato un aumento significativo dell’inquinamento del suolo o delle acque sotterranee; pertanto, la relazione di riferimento dovrebbe contenere informazioni che si avvalgono dei dati esistenti sulle misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee; al 25º considerando la direttiva collega l’obbligo di ripristino del sito allo stato descritto nella relazione di riferimento al principio “chi inquina paga”.

In applicazione dei suddetti principi, la direttiva europea definisce all’articolo 22, comma 2, la relazione di riferimento come il documento contenente le informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti.

In sostanza, nell’ottica della direttiva europea, la relazione di riferimento dovrebbe consentire un raffronto tra lo stato di contaminazione iniziale del sito e quello risultante al momento della cessazione definitiva dell’attività industriale, al fine dell’eventuale adozione di misure ripristinatorie nel caso di peggioramento della contaminazione.

Per le installazioni già operative al momento della introduzione del nuovo strumento di controllo dell’inquinamento, costituito dalla relazione di riferimento, l’art. 22 della direttiva chiarisce che, sempre che si tratti di attività che comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di determinate sostanze pericolose, è richiesta una relazione di riferimento prima che l’autorizzazione rilasciata per l’installazione sia aggiornata per la prima volta (dopo il 7 gennaio 2013); essa fungerà da base per effettuare un raffronto con lo stato di contaminazione al momento della cessazione definitiva delle attività.

Infatti, recita l’articolo 22, comma 3, della direttiva, al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore dovrà valutare lo stato di contaminazione da parte di sostanze pericolose pertinenti; se l’installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento, il gestore dovrà adottare le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento, in modo da riportare il sito a tale stato.

La relazione di riferimento è stata introdotta nell’ordinamento italiano in esito al recepimento della direttiva europea IED, disposto mediante la legge di delegazione europea 2013, legge numero 96 del 2013, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea.

La legge numero 96 del 2013, nel delegare il Governo ad adottare i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati, tra le quali la direttiva 24 novembre 2010, n. 2010/75/UE, ha fissato i principi e criteri direttivi per l’attuazione della delega, stabilendo anche il termine per l’esercizio della stessa.

Il Governo ha esercitato la delega legislativa adottando il decreto legislativo numero 46 del 2014, per il recepimento, in particolare, della citata direttiva 2010/75 relativa alle emissioni industriali.

Utilizzando la tecnica della novella legislativa, le norme di attuazione della direttiva sono state introdotte nel codice dell’ambiente, decreto legislativo numero 152 del 2006, corpus normativo contenente il complesso delle disposizioni in materia ambientale.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per quanto di interesse, è stato modificato introducendo nell’articolo 5, al comma 1, la lettera v-bis) recante la definizione della relazione di riferimento nei termini seguenti: si tratta di informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l’uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee, tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE.

Di particolare rilevanza, per la questione controversa, è la novella dell’articolo 29-ter, comma 1, lett. m), del T.U.A., recata dall’art. 7, comma 5, lett. f), del già citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.

Tale disposizione prevede che la domanda di autorizzazione integrata ambientale “se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti”.

Rileva anche la novella dell’articolo 29-sexies, del T.U.A., recata dall'art. 7, comma 5, lett. f), D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, mediante l’aggiunta, tra gli altri, degli attuali commi 9-quinquies e 9-sexies.

Il comma 9-quinquies dispone che l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:

a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;

b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;

c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;

d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;

e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a) al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

Il successivo comma 9-sexies prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.

In attuazione di quanto disposto da quest’ultimo comma è stato emanato il D.M. 13 novembre 2014, n. 272 innanzi citato.

Tale decreto è stato annullato per vizi formali dal T.A.R. Lazio, Sezione II bis, 20 novembre 2017, n. 11452, quindi in epoca successiva all’elaborazione della relazione da parte del gestore, che è avvenuta nel marzo 2016.

Il gestore, pertanto, correttamente ha proceduto ai sensi del ridetto decreto.

L’articolo 3 del decreto (“Obbligo di presentare la relazione di riferimento”) distingue tra

- il caso in cui la relazione di riferimento è senz’altro dovuta, facendo obbligo ai “gestori degli impianti elencati nell’Allegato XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con esclusione di quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale” di presentare all’autorità competente la relazione di riferimento (primo comma);

- e le ulteriori ipotesi in cui “nel caso di attività elencate nell’Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore esegue la procedura di cui all’Allegato 1 del presente decreto, per verificare la sussistenza dell’obbligo di presentazione all’autorità competente della relazione di riferimento, presentandone gli esiti, all’autorità competente” (comma 2).

7.3.2. Deve rilevarsi che, effettivamente, la condotta della Provincia, a partire dalla diffida del primo febbraio 2016, non è stata particolarmente chiara: da un lato, ha diffidato il gestore a presentare la relazione di riferimento, lasciando intendere che l’obbligo sussistesse tout court; dall’altro, acquisita la relazione di verifica (e non quella di riferimento) di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto n. 272 del 2014 da parte del gestore, nella determina di aggiornamento n. 2334 del 23 dicembre 2016, dopo aver dato atto del contraddittorio svoltosi sulla questione tra il gestore e il Comitato e della necessità di dare una definitiva soluzione al problema, ha demandato all’A.R.P.A di verificare “la validità delle condizioni indicate dal gestore sulla non sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi del D.M. n. 272/2014”.

L’A.R.P.A., dal canto suo, nel parere del giorno 11 aprile 2018, ha ritenuto che la competenza spetti alla Provincia, richiamando il secondo periodo dell’articolo 29-ter, comma 1, lett. m), del T.U.A., che fa riferimento alla validazione da parte dell’autorità competente della relazione di riferimento, presupponendo dunque che la stessa debba essere presentata.

Si giunge così alla decisione finale della Provincia sul punto, ovvero la seconda determina di aggiornamento n. 1434 del 3 settembre 2018 impugnata, ove (definitivamente esprimendosi nei sensi già anticipati nella nota del 22 giugno 2018 indirizzata al gestore e all’A.R.P.A.) si legge testualmente che l’ente “ha preso atto della nota prot. n. 17274 del 10 marzo 2016 con cui la società ha trasmesso la Relazione di Riferimento ai sensi dell’articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del T.U.A., nella quale l’ing. Carmine Carella conclude che “In esito, quindi, alla verifica condotta per l’applicazione del D.M. Amb. n. 272/2014, si può concludere, date le modalità sia costruttive dello stoccaggio utilizzato e dei relativi bacini di contenimento (confinamento in serbatoi a norma), sia di utilizzo delle singole sostanze (con sistemi di prelievo e/o erogazione a norma), che non vi sono possibilità di contaminazione del suolo e sottosuolo da parte delle singole sostanze pericolose”.

Deve dunque, rilevarsi, che la Provincia, infine si è determinata nel senso di ritenere che il gestore:

- non è senz’altro tenuto a presentare la relazione di riferimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.M. n. 272 del 2014;

- non è tenuto a presentare la relazione di riferimento ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 2727 del 2014 e dunque all’esito del procedimento di verifica ivi previsto e non perché, come ritenuto dal gestore, rientrerebbe tra gli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 208 del T.U.A., da ritenersi esclusa ai sensi del punto n. 12 della circolare del Ministero dell’Ambiente n. 12422 del 17 giugno 2015.

Nella presente sede, la Provincia, a pagina 6 della memoria del 27 novembre 2018, ha affermato che “la ditta ha presentato la relazione di cui sopra il 10.03.2016, prot. n. 17274 pur non essendovi obbligata, così come desumibile dalla circolare del MATT prot. n. 12422/GAB del 17.06.2015”: in disparte ogni aspetto di ammissibilità dell’integrazione della motivazione in giudizio, tale affermazione, provenendo dal procuratore, non vale a modificare l’intendimento esternato dalla Provincia e fin qui descritto.

7.3.2. Il Comitato illustra una serie di rilievi critici circa i risultati tecnici della verifica condotta dal gestore (il quale - va doverosamente segnalato -, pur ritenendosi non tenuto, ha comunque provveduto nel senso indicato non chiaramente dalla Provincia, in evidente ottica di collaborazione): trattasi di censure eccessivamente generiche, come tali inammissibili.

Il Comitato, tuttavia, deduce anche il deficit motivazionale, segnalando che le ragioni per cui la Provincia ha ritenuto di concordare con il gestore non sono intelligibili, essendosi limitata ad una mera presa d’atto.

Siffatta doglianza non è condivisibile.

La Provincia ha condiviso pienamente gli esiti della verifica e quindi ha ritenuto che “date le modalità sia costruttive dello stoccaggio utilizzato e dei relativi bacini di contenimento (confinamento in serbatoi a norma), sia di utilizzo delle singole sostanze (con sistemi di prelievo e/o erogazione a norma)”, non vi siano possibilità di contaminazione del suolo e sottosuolo da parte delle singole sostanze pericolose.

Non si presta a condivisione, pertanto, il rilievo della parte ricorrente in punto di non intellegibilità della motivazione.

A ciò deve aggiungersi che finalità stessa della presentazione della relazione di riferimento (attuazione del principio “chi inquina paga”, con conseguente ripartizione delle responsabilità tra i soggetti inquinanti) rende piuttosto incerto l’interesse del Comitato a dolersi della sua mancata presentazione.

L’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del T.U.A., già citato, stabilisce, che in sede di autorizzazione, sono comunque previste condizioni idonee a garantire che se il gestore non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), “al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza” (lett. e).

Alla luce di ciò, quindi, è interesse del gestore presentare la relazione di riferimento al fine di veder correttamente constatato lo stato di inquinamento del sito, di modo che il principio “chi inquina paga”, venga attuato evitando, per così dire, di pagare inquinamenti già presenti.

Al momento della cessazione definitiva dell’attività, lo stato del sito da rapportare a quello attuale, in assenza della relazione, sarà quello constatato in sede di autorizzazione.

L’eventuale compromissione ambientale, per la quale il Comitato agisce in giudizio, pertanto, avrà comunque ristoro integrale.

Anche la domanda di annullamento proposta con i motivi aggiunti, in definitiva, è integralmente infondata e va respinta

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:

- dichiara inammissibile la domanda di accertamento dell’illegittimità della condotta dell’A.R.P.A. Puglia e della Provincia di Foggia;

- dichiara irricevibile per tardività la domanda di annullamento della determina provinciale n. 2334 del 23 dicembre 2016;

- respinge la domanda di annullamento della determina provinciale n. 1434 del 3 settembre 2018.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di E.T.A. s.r.l., che liquida nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00); e in favore della Provincia nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Compensa integralmente le spese del giudizio nei confronti del Ministero e delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Donatella Testini, Primo Referendario, Estensore

Lorenzo Ieva, Referendario