GUCE 8 maggio 2003; 2003/C 110 E/092) INTERROGAZIONE SCRITTA E-2688/02 di Benedetto Della Vedova (NI) alla Commissione (26 settembre 2002)
Oggetto: Violazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, da parte della Repubblica Italiana attraverso la legge n. 18 della Regione Lombardia del 7 agosto 2002
Con la legge regionale n. 18 del 7 agosto 2002, la Regione Lombardia ha consentito, nel corso della stagione venatoria 2002/2003, la caccia alle seguenti specie di uccelli selvatici protette dalla direttiva 79/409/CEE :
Passer italiae, Passer montanus e Sturnus vulgaris, dal 1o settembre al 30 dicembre, con facoltà per ogni cacciatore di abbattere 20 esemplari al giorno, e fino a 100 all’anno;
Fringilla coelebs e Fringilla montifringilla, dal 15 settembre al 30 dicembre, con facoltà per ogni cacciatore di abbattere fino a 5 esemplari al giorno, e fino a 40 all’anno.
Secondo la Corte di Giustizia (Sentenza del 17 maggio 2001, resa nella causa C-159/99), «l’articolo 9, comma 2 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE esige che un’Autorità amministrativa accerti, per i casi rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 9, comma 1 della stessa direttiva, se le condizioni di tale comma sono soddisfatte e in quali luoghi e per quali uccelli la caccia può eccezionalmente essere autorizzata. Le Autorità responsabili in base all’articolo 9, comma 2 della citata direttiva devono inoltre esaminare se esista un’altra soluzione soddisfacente che permetta di risolvere il problema concreto, senza che vi sia necessità di ricorrere all’autorizzazione d’una deroga».
La deroga in parola è stata invece disposta non da un’Autorità amministrativa, preventivamente individuata, secondo un regolare procedimento amministrativo, ma direttamente con la legge regionale n. 18/2002. La sussistenza delle condizioni richieste dalla direttiva è stata quindi affermata sotto forma di inoppugnabile verità legale. Nel caso delle specie Fringilla coelebs e Fringilla montifringilla, addirittura in palese violazione dell’art. 9, comma 1, lettera c), della direttiva, la caccia in deroga è stata motivata con il «favorevole stato di salute» delle due specie.
Attraverso tale legge regionale la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei Trattati istitutivi, essendo incompatibile con l’ordinamento giuridico comunitario il fatto che uno Stato membro, o un suo ente territoriale, per sottrarsi all’osservanza del diritto comunitario, adotti a scadenza ravvicinata atti legislativi dal contenuto sostanzialmente amministrativo.
Intende a Commissione avviare una procedura di constatazione di inadempimento nei confronti della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 226 TCE, per la violazione della direttiva 79/409/CEE ad opera della legge della Regione Lombardia n. 18 del 7 agosto 2002.
(1) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione (11 novembre 2002)
Secondo l’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per i seguenti motivi:
a) nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell’interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna;
b) ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;
c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
Le deroghe devono menzionare:
le specie che formano oggetto delle medesime;
i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata;
le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte;
l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, e da quali persone;
i controlli che saranno effettuati.
Alla luce di quanto sopra, va rilevato che la suddetta direttiva non impedisce agli Stati membri di concedere deroghe con atti legislativi ad hoc per un periodo di tempo limitato, purché ricorrano i motivi e le condizioni elencati nei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 9. In particolare, le deroghe dovrebbero basarsi su una dichiarazione dell’autorità abilitata che attesti il rispetto delle condizioni richieste.
Nel caso specifico, non essendo al corrente della situazione descritta dall’onorevole parlamentare, la Commissione si attiverà per raccogliere informazioni dettagliate e assicurare, nei limiti dei poteri ad essa conferiti dal trattato CE, il rispetto del diritto comunitario.
Nel caso in cui dovesse venire a conoscenza di una violazione, in qualità di custode del trattato CE la Commissione non esiterebbe ad adottare tutte le misure necessarie, compreso l’avvio di procedure di infrazione ai sensi dell’articolo 226 del trattato CE