Sez. V n. 24498 del 2 dicembre 2015
Presidente: Piccininni Estensore: Olivieri
Agenzia Delle Entrate (Avvocatura Generale Dello Stato) contro Italia Corrugati Spa (Berliri ed altro)
Rifiuti.Consorzio per il riciclaggio di rifiuti in polietilene
In materia di consorzio per il riciclaggio dei rifiuti in polietilene, cui è onerato di partecipare chiunque detenga tali rifiuti in ragione della propria attività, l'art. 10 del d.l. n. 355 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 47 del 2004, ha differito al 31 marzo 2004 sia l'obbligo di partecipazione e contribuzione al consorzio, sia l'applicabilità delle sanzioni per l'omessa contribuzione, ferme restando le sanzioni pecuniarie già irrogate ove adottate con provvedimenti divenuti definitivi tra il 31 ottobre 2001 ed il 31 marzo 2004. Ne consegue che, ove non sia stata applicata alcuna sanzione definitiva anteriormente al 31 marzo 2004, l'omessa partecipazione al consorzio obbligatorio non consente di richiedere, ora per allora, l'IVA sui contributi consortili non versati nel 2003 e d'irrogare le relative sanzioni pecuniarie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Italiana Corrugati s.p.a.
presso il difensore abilitato, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, l'Ufficio di Urbino dell'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria della regione Marche in data 7.11.2008 n. 124 che, in riforma della decisione di prime cure ed in accoglimento dell'appello della società contribuente, aveva annullato l'avviso di accertamento opposto, avente ad oggetto l'IVA dovuta da Italiana Corrugati s.p.a. per l'anno 2003 da liquidare sull'importo del contributo obbligatorio che la stessa società, in qualità di produttrice di tubi in polietilene, avrebbe dovuto versare al Consorzio Polieco.
I Giudici di appello rilevavano che la partecipazione obbligatoria al Consorzio Polieco, prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 48 e art. 51, comma 6 ter, era stata differita alla data del 31.3.2004 dal D.L. n. 355 del 1993, art. 10, conv. in L. n. 47 del 2004, con la conseguenza che, nel periodo d'imposta oggetto di controversia, la società contribuente non era tenuta a versare i contributi consortili e dunque a versare la corrispondente IVA all'Erario.
La critica della Agenzia delle Entrate investe la decisione della CTR con un unico motivo deducendo il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Resiste la società con controricorso e ricorso incidentale condizionato, con il quale si deduce vizio di violazione di norme di diritto. La resistente ha depositato anche memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo del ricorso principale con il quale viene dedotto il vizio di violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 3 e 54, del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 48 e art. 51, comma 6 ter, del D.L. n. 355 del 2003, art. 10, conv. in L. n. 47 del 2004, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è infondato.
Sostiene l'Agenzia fiscale che l'obbligo di iscrizione delle società produttrici ed importatrici di tubi in polietilene al Consorzio PolieCo ed al pagamento dei relativi contributi per lo smaltimento del prodotto al termine del ciclo di utilità, era previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 48 e la violazione di tale obbligo era sanzionata dall'art. 51, comma 6 ter, del medesimo D.Lgs., mentre del D.L. n. 355 del 2003, art. 10, che prorogava il termine di decorrenza iniziale di tali obblighi "salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi", doveva interpretarsi nel senso che era consentito ai soggetti non ancora inscritti di regolarizzare la loro posizione nel termine indicato, senza subire sanzioni, e non anche di escludere l'obbligo di iscrizione e versamento dei contributi nel periodo antecedente.
Il motivo è infondato.
La tesi sostenuta dalla Agenzia fiscale si pone in contrasto, infatti, con la interpretazione della norma di cui al D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, che è stata fornita da questa Corte.
Occorre premettere che del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 48 (cosiddetto decreto Ronchi), al comma 1, ha istituito il Consorzio PolieCo, prescrivendo, al comma 2, che "Al Consorzio partecipano a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene; b) i trasformatori di beni in polietilene; c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene; d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene", i quali sono tenuti a versare i relativi contributi (comma 5).
Le uniche esclusioni previste dal medesimo articolo, sono costitute dai " beni di cui all'art. 44", cioè i "beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa", individuati, in prima applicazione, dall'art. 44, u.c. nei "a) frigoriferi, surgelatori e congelatori; b) televisori; c) computer; d) lavatrici e lavastoviglie; e) condizionatori d'aria".
La L. n. 93 del 2001, art. 10, comma 4 (introducendo al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, i commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies) ha previsto sanzioni amministrative per i soggetti che non avessero adempiuto l'obbligo di partecipare al Consorzio entro novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma (cioè a decorrere dal 19 aprile 2001 e, quindi, fino al 18 luglio 2001), termine differito al 31.10.2001 del D.L. n. 286 del 2001, art. 1, comma 2, convertito dalla L. n. 335 del 2001, art. 1.
Successivamente del D.L. n. 355 del 2003, art. 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47 (entrato in vigore il 28 febbraio 2004), ha stabilito che: "La decorrenza degli obblighi di cui del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 48, comma 2 e 51, comma 6- ter e successive modificazioni, nonchè delle sanzioni previste dal medesimo art. 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi".
La tormentata applicazione della normativa in questione è stata, quindi, interessata da ulteriori modifiche: il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico delle norme in materia ambientale) ha apportato varie correzioni a tale impianto normativo, rinnovandolo.
L'art. 264, comma 1, lett. i) del T.U. ha abrogato il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, disponendo al riguardo che "Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto".
Contestualmente il medesimo T.U. n. 152 del 2006, ha riprodotto gli obblighi di partecipazione al Consorzio obbligatorio ed al versamento dei relativi contributi già previsti per i produttori e gli importatori dei beni in polietilene dall'originario D.Lgs. n. 22 del 1997, aggiungendo nelle categorie obbligate anche gli utilizzatori e distributori di tali beni e disponendo con l'art. 234 - nella versione vigente dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore dell'articolo, fino al 12 febbraio 2008, al comma 1, che: "1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, sono istituiti uno o più consorzi per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'art. 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui all'art. 227, comma 1, lettere a), b) e c) e art. 231, nonchè, in quanto considerati beni durevoli, i materiali e le tubazioni in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di sas e acque. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'art. 237"; ed al comma 2 che: "2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono individuate le tipologie di beni in polietilene di cui al comma 1".
Lo stesso T.U. n. 152 del 2006, all'art. 266, comma 6, disponeva inoltre che: "Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi, dalla data di pubblicazione del presente decreto 14 aprile 2006 1 non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 48, comma 2 e art. 51, comma 6-ter, nonchè le disposizioni sanzionatorie previste dal medesimo art. 51, commi 6- bis, 6-ter e 6-quinquies, anche con riferimento a fattispecie verificatesi dopo il 31 marzo 2004".
Premesso che il D.M. Ambiente 2 maggio 2006, che ha inteso dare attuazione al comma 2 dell'art. 234 del T.U. delle norme ambientali, individuando le tipologie di beni in polietilene di cui del medesimo art. 234, comma 1, non ha mai avuto efficacia, essendo stato ritirato dalla stessa Amministrazione statale con comunicazione resa pubblica su GU n. 146 del 26.6.2006, e che le successive vicende normative non interessano la fattispecie controversa relativa all'anno d'imposta 2003 (dapprima del D.Lgs. n. 4 del 2008, art. 2, comma 30-septies, lett. c) - in vigore dal 13 febbraio 2008 - riformulando il testo del T.U. n. 152 del 2006, art. 234, comma 2, ha previsto che "Con decreto del Ministro dell'ambiente delle tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i beni in polietilene, che per caratteristiche ed usi, possono essere considerati beni di lunga durata per i quali deve essere versato un contributo per il riciclo in misura ridotta in ragione del lungo periodo di impiego o per i quali non deve essere versato tale contributo in ragione di una situazione di fatto di non riciclabilità a fine vita. In attesa di tale decreto tali beni di lunga durata restano esclusi dal versamento di tale contributo";
quindi del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, art. 14, comma 8, lett. b- quinquies), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, ha ulteriormente modificato l'art. 234, del T.U. norme in materia ambientale, sostituendo il comma 2: "Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonchè degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione"; quindi con decorrenza 12 novembre 2014, il comma 2 dell'art. 234 del T.U. norme ambientali è stato abrogato ad opera del D.L. n. 133 del 2014, art. 35, comma 12, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 164 del 2014), osserva il Collegio che il testo del D.L. n. 355 del 2003, art. 10, come modificato dalla Legge di Conversione n. 47 del 2004 ("1. La decorrenza degli obblighi di cui del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 48, comma 2 e art. 51, comma 6-ter e successive modificazioni, nonchè delle sanzioni previste dal medesimo art. 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004.
Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi"), indipendentemente dalla incerta formulazione lessicale (le sanzioni non decorrono, decorre il termine di efficacia della norma sanzionatoria), appare inequivocamente riferito non soltanto, al contrario di quanto ritiene l'Amministrazione finanziaria, alla "sospensione" della efficacia delle norme sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, rimanendo ferma quindi - secondo la tesi sostenuta dalla ricorrente - la vigenza degli obblighi di partecipazione e corresponsione dei contributi consortili, ma anche allo stesso obbligo di iscrizione e partecipazione al Consorzio PolieCo, chiaramente individuato dalla norma in esame con l'espresso rinvio alla disposizione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 48, comma 2 (pleonastico deve ritenersi il contestuale richiamo anche della norma "sanzionatoria" di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 6 ter, che ricade nella successiva previsione di differimento del termine di applicazione "delle sanzioni previste dal medesimo art. 51, commi 6-bis, 6-ter e 6- quinquies") e con il sincretico riferimento all'art. 51, comma 6 quinquies, che nel primo periodo istituisce l' "obbligo di contribuzione" a carico dei partecipanti e nel secondo periodo, alle lett. a), b), c), prevede la misura delle "sanzioni pecuniarie" da applicare in caso di omesso versamento del contributo consortile.
Al criterio ermeneutico letterale della norma di cui al D.L. n. 355 del 2003, art. 10, deve darsi necessaria prevalenza sugli altri strumenti interpretativi sussidiari indicati dall'art. 12 preleggi, atteso che, quando le esegesi del testo sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, merce l'esame complessivo del testo, della "mens legis", specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 3495 del 13/04/1996; id. Sez. 1, Sentenza n. 5128 del 06/04/2001; id. Sez. L, Sentenza n. 12081 del 18/08/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 9700 del 21/05/2004).
Deve, pertanto, essere condivisa la interpretazione fornita dai precedenti di questa Corte secondo cui in materia di "consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di polietilene", cui è onerato di partecipare chiunque detenga tali rifiuti in ragione della propria attività, del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 10, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha differito al 31 marzo 2004 sia l'obbligo di partecipazione e contribuzione al consorzio, sia l'applicabilità delle sanzioni per l'omessa contribuzione (cfr. Corte Cass. Sez, 3, Sentenza n. 23176 del 31/10/2014; id. Sez. 5, Sentenza n. 18390 del 18/09/2015), ferme restando le sanzioni pecuniarie già irrogate con provvedimenti divenuti definitivi nel periodo di vigenza temporale dei predetti obblighi tra il 31.10.2001 (termine differito dalla L. n. 335 del 2001, fino al 29.12.2003 entrata in vigore del D.L. n. 355 del 2003, che introduce un nuovo termine fissato al 31.3.2004): ed è proprio tale periodo transitorio di vigenza degli obblighi di partecipazione al Consorzio obbligatorio e di pagamento dei contributi - indipendentemente dalla deprecabile modalità di attuazione delle norme di legge - che giustifica la previsione, inserita dalla Legge di Conversione n. 47 del 2004, della intangibilità delle sanzioni già irrogate in modo definitivo volta a garantire la certezza del diritto e la stabilità delle situazioni quesite. Con l'entrata in vigore del D.L. n. 355 del 2003 conv. in L. n. 47 del 2004, viene a cessare la situazione di illiceità/inadempimento in cui versavano gli operatori che non avevano ancora aderito al Consorzio PolieCo, essendo stata differita alla data del 31.3.2004 la efficacia delle norme del D.Lgs. n. 22 del 1997, istitutive dei predetti obblighi, residuando della precedente vigenza delle medesime norme del D.Lgs. n. 22 del 1997 esclusivamente (per scelta discrezionale del Legislatore) gli eventuali provvedimenti sanzionatori già adottati se divenuti definitivi.
Non essendo stata applicata alcuna sanzione definitiva ad Italiana Corrugati s.p.a., anteriormente al 31.3.2004, ne segue che la omessa partecipazione al Consorzio obbligatorio ed il mancato versamento dei contributi da parte della società contribuente nel periodo relativo all'anno 2003, non consentono alla Amministrazione finanziaria di richiedere, ora per allora, l'IVA sui contributi consortili non versati, e di irrogare le relative sanzioni pecuniarie, andando quindi esente la sentenza impugnata dal vizio denunciato.
Pur esaurendosi nelle precedenti considerazioni le ragioni della decisione di questa Corte, tuttavia, appare opportuno precisare che la insussistenza della pretesa tributaria e sanzionatoria non può trovare fondamento, nel caso di specie, nelle successive norme introdotte dal T.U. n. 152 del 2006, come ha prospettato, invece, la parte resistente nei motivi di gravame dell'atto di appello rimasti assorbiti nella pronuncia dei Giudici tributari.
Come questa Corte ha precisato nell'ampia disamina della normativa in questione svolta nel richiamato precedente Sez. 5, Sentenza n. 18390 del 18/09/2015, il rapporto tra il comma 1 dell'art. 234 ed il comma 6 dell'art. 266 del testo unico delle norme ambientali (D.Lgs. n. 152 del 2006) non può essere - per esigenza di stretta logica - di reciproca esclusione, in quanto le "due norme....sarebbero tra loro insanabilmente contraddittorie". Non avrebbe in altro modo alcun senso logico statuire con l'art. 234, comma 1 (nella versione vigente dal 29 aprile 2006 al 12 febbraio 2008) che "1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, sono uno o più consorzi per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'art. 218, comma 1, lett. a), b), e), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui all'art. 227, comma 1, lettere a), b) e c) e art. 231, nonchè, in quanto considerati beni durevoli, i materiali e le tubazioni in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque....", e poi contemporaneamente con l'art. 266, comma 1, negare il carattere precettivo della disposizione in questione prevedendo che tali obblighi non trovano applicazione, per il periodo previgente ed anche successivamente alla data del 31.3.2004, termine al quale il D.L. n. 355 del 2003 conv. in L. n. 47 del 2004, aveva invece fissato la decorrenza di efficacia di tali obblighi.
Il precedente giurisprudenziale richiamato, con motivazione condivisibile e che non viene ad essere scalfita dalle argomentazione della parte resistente, ha infatti ricomposto l'apparente antinomia distinguendo tra gli obblighi prescritti dal D.Lgs. n. 22 del 1997 (abrogato dal T.U. n. 152 del 2006, art. 264, comma 1, lett. i)) e gli - analoghi - obblighi previsti dalla nuova fonte normativa (che ha integrato le ipotesi di esclusione dall'assoggettamento alla partecipazione obbligatoria al Consorzio, aggiungendovi anche, "in quanto considerati beni durevoli, i materiali e le tubazioni in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque": del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, successivo art. 2, comma 30 septies, lett. c), escluderà dall'obbligo di versamento del contributo, indistintamente, tutti "i beni in polietilene, che per caratteristiche ed usi, possono essere considerati beni di lunga durata" fino alla adozione dei decreti ministeriali volti ad individuare specificamente tali beni), precisando che la disposizione dell'art. 266, comma 1, secondo cui "Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatoti adottati con atti definitivi, dalla data di pubblicazione del presente decreto cioè dal 14 aprile 2006 non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 48, comma 2 e art. 51, comma 6- ter, nonchè le disposizioni sanzionatorie previste dal medesimo art. 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, anche con riferimento a fattispecie verificatesi dopo il 31 marzo 2004", intende riferirsi esclusivamente alla efficacia abrogativa del precedente D.Lgs. n. 22 del 1997 "prevedendo che tale abrogazione opera dal 14 aprile 2006 ("dalla data di pubblicazione del presente decreto", anche se sfugge la ratio di fissare tale data di abrogazione in luogo del 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs.)......e non anche agli obblighi (ancorchè analoghi) nascenti dal testo unico (in particolare l'obbligo di iscrizione al Consorzio previsto dall'art. 234, comma 4 del T.U.)".
Ne consegue che per il periodo precedente al 14 aprile 2006, dunque, valgono gli obblighi del decreto Ronchi, sussistenti dal 31 marzo 2004 al 13 aprile 2006, cui erano soggetti i produttori ed importatori di beni in polietilene, con la sola esclusione dei "beni durevoli per uso domestico" indicati nel D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 44: soltanto dopo la data del 13.4.2006, pertanto, la esclusione si applica anche ad altri beni (materiali e tubazioni in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque) in quanto considerati beni durevoli. La norma di cui all'art. 266, comma 1, non priva quindi di efficacia l'obbligo di partecipazione e versamento dei contributi nel periodo 31.3.2004 - 16.4.2006, limitandosi soltanto ad escludere "anche con riferimento a fattispecie verificatesi dopo il 31 marzo 2004" (scilicet: fino al 13 aprile 2006, per il periodo successivo vigendo il testo unico n. 152/2006) la irrogazione delle sanzioni pecuniarie, ove non già disposte con provvedimenti definitivi, in caso di inadempimento di tali obblighi, all'epoca prescritti del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 48, comma 2 e art. 51, comma 6 quinquies, in quanto norme da ritenersi pienamente vigenti nel periodo indicato (31.3.2004- 16.4.2006).
Il rigetto del ricorso principale determina l'insussistenza della condizione di soccombenza della parte resistente che legittima l'interesse a proporre la impugnazione incidentale condizionata che va dichiarata, pertanto, inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza dell'Agenzia fiscale e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
- rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.500,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2015