TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 135
Testo del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 25 settembre 2009), coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l\'attuazione di obblighi comunitari e per l\'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita\' europee».
GU n. 274 del 24-11-2009 - Suppl. Ordinario n.215

(con note)

                               Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante
attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso - Procedura d\'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all\'articolo 5, il comma 15 e\' sostituito dal seguente:
«15. Le imprese esercenti attivita\' di autoriparazione, di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni,
devono consegnare, ove cio\' sia tecnicamente fattibile, ad un centro
di raccolta di cui al comma 3, direttamente, qualora iscritti
all\'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un
operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i
pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei
veicoli, ad eccezione di quelle per cui e\' previsto dalla legge un
consorzio obbligatorio di raccolta.»;
b) all\'articolo 10, dopo il comma 1 e\' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia
di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei
componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta di
cui all\'articolo 3, comma 1, lettera p), adeguate informazioni sulla
demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che
possono essere reimpiegati.».


Riferimenti normativi:
- Il testo dell\'art. 5 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
agosto 2003, n. 182, supplemento ordinario, cosi\' come
modificato dalla presente legge cosi\' recita:
«Art. 5 (Raccolta). - 1. Il veicolo destinato alla
demolizione e\' consegnato dal detentore ad un centro di
raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende
cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, puo\'
essere consegnato al concessionario o al gestore della
succursale della casa costruttrice o dell\'automercato, per
la successiva consegna ad un centro di raccolta, qualora
detto concessionario o gestore intenda accettarne la
consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di
rottamazione di cui al comma 6.
2. A partire dalle date indicate all\'art. 15, comma 5,
la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta,
effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1,
avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del
valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi
i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo
dal Pubblico registro automobilistico, di seguito
denominato: «PRA», e quelli relativi al trasporto dello
stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla
concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o
all\'automercato.
3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i
veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e, ove
sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di
rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad
eccezione di quelli per cui e\' previsto dalla legge un
consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando,
direttamente o indirettamente, su base individuale o
collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente
distribuiti sul territorio nazionale.
4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto
stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il
ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si
applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti
essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il
catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in
origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla
demolizione, il concessionario o il gestore della
succursale della casa costruttrice o dell\'automercato
rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di
raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di
rottamazione conforme ai requisiti di cui all\'allegato IV,
completato della descrizione dello stato del veicolo
consegnato nonche\' dell\'impegno a provvedere alla
cancellazione dal P.R.A. Il concessionario o il gestore
della succursale della casa costruttrice o dell\'automercato
effettua, con le modalita\' di cui al comma 8, detta
cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di
raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della
ricevuta dell\'avvenuta denuncia e consegna delle targhe,
del certificato di proprieta\' e della carta di circolazione
relativi al veicolo.
7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di
raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare
del centro rilascia al detentore del veicolo, apposito
certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui
all\'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato
del veicolo consegnato, nonche\' dall\'impegno a provvedere
alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo.
8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso
avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di
raccolta ovvero del concessionario o del gestore della
succursale della casa costruttrice o dell\'automercato,
senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso
veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e
consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del
certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore
o titolare restituisce il certificato di proprieta\', la
carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori
uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo
fuori uso puo\' essere cancellato da P.R.A. solo previa
presentazione della copia del certificato di rottamazione.
9. Il titolare del centro di raccolta procede al
trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal
PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.
10. Gli estremi della ricevuta dell\'avvenuta denuncia e
consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo
fuori uso sono annotati dal titolare del centro di
raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa
costruttrice o dell\'automercato sull\'apposito registro di
entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformita\'
alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 e\'
soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro
luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell\'art.
159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel
caso di demolizione ai sensi dell\'art. 215, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui
ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso
dalla responsabilita\' penale, civile e amministrativa
connesse alla proprieta\' e alla corretta gestione del
veicolo stesso.
13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati
membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla
Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul
territorio nazionale.
14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o
non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per
occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del
codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui
al comma 1 nei casi e con le modalita\' stabiliti in
conformita\' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
15. Le imprese esercenti attivita\' di autoriparazione,
di cui alle legge 5 febbraio1992, n. 122, e successive
modificazioni, devono consegnare, ove cio\' sia tecnicamente
fattibile, ad un centro di raccolta di cui al comma 3,
direttamente, qualora iscritti all\'Albo nazionale dei
gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore
autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i
pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle
riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui e\'
previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di
raccolta».
- Il testo dell\'art. 10 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
agosto 2003, n. 183, supplemento ordinario, cosi\' come
modificato dalla presente legge, cosi\' recita:
«Art. 10 (Informazioni per la demolizione e codifica). -
1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi
dall\'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a
disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le
informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o
su supporto informatico, richieste dai gestori degli
impianti di trattamento autorizzati. Tali informazioni
devono consentire di identificare i diversi componenti e
materiali del veicolo e l\'ubicazione di tutte le sostanze
pericolose in esso presenti.
1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in
materia di riservatezza commerciale ed industriale, il
produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione
dei centri di raccolta di cui all\'art. 3, comma 1, lettera
p), adeguate informazioni sulla demolizione, sullo
stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono
essere reimpiegati».
2. Abrogato.
3. Il produttore del veicolo, in accordo con il
produttore di materiali e di componenti, utilizza, per
detti materiali e componenti, le norme di codifica previste
dalla decisione 2003/138/CE.».


                               Art. 2.

omissis


                               Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE
del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07

1. All\'articolo 38, comma 1, del (( codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al )) decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera m-ter) e\'
aggiunta, in fine, la seguente:
«m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all\'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».
2. All\'articolo 38, comma 2, del (( citato codice di cui al ))
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e\' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano,
alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione
di controllo di cui all\'articolo 2359 del codice civile con nessun
partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere
in una situazione di controllo di cui all\'articolo 2359 del codice
civile e di aver formulato autonomamente l\'offerta, con indicazione
del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione
e\' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell\'offerta, inseriti
in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi. La verifica e l\'eventuale esclusione sono disposte dopo
l\'apertura delle buste contenenti l\'offerta economica.».
3. L\'articolo 34, comma 2, del (( citato codice di cui al ))
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e\' abrogato.
4. All\'articolo 49, comma 2, lettera e), del citato codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «ne\' si
trova in una situazione di controllo di cui all\'articolo 34, comma 2,
con una delle altre imprese che partecipano alla gara» sono
soppresse.
(( 4-bis. All\'articolo 70, comma 11, lettera b), primo periodo, del
citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, le parole: «l\'offerta», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «il contratto». ))
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonche\', in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti
a presentare le offerte.


Riferimenti normativi:
- Il testo dell\'art. 38, comma 1, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100 supplemento
ordinario, cosi\' come modificato dalla presente legge,
cosi\' recita:
«Art. 38 (Requisiti di ordine generale). (art. 45,
direttiva 2004/18; art. 75, decreto del Presidente della
Repubblia n. 554/1999; art. 17, decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000). - 1. Sono esclusi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi,
ne\' possono essere affidatari di subappalti, e non possono
stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e\' pendente procedimento per
l\'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all\'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall\'art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575; l\'esclusione e il divieto operano se
la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il
socio o il direttore tecnico se si tratta di societa\' in
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di societa\' in accomandita semplice,
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa\';
c) nei cui confronti e\' stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell\'art.
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunita\' che incidono sulla
moralita\' professionale; e\' comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu\'
reati di partecipazione a un\'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all\'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18; l\'esclusione e il divieto operano se la sentenza o
il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa\'
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di societa\' in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o
del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
societa\' o consorzio. In ogni caso l\'esclusione e il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l\'impresa non
dimostri di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta
salva in ogni caso l\'applicazione dell\'art. 178 del codice
penale e dell\'art. 445, comma 2, del codice di procedura
penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all\'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell\'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell\'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un
errore grave nell\'esercizio della loro attivita\'
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell\'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l\'affidamento
dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell\'Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all\'art.
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del
comma 2;
m) nei cui confronti e\' stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all\'art. 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell\'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all\'art. 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la
sospensione o la decadenza dell\'attestazione SOA per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico.
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in
assenza nei loro confronti di un procedimento per
l\'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell\'art. 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato
i fatti all\'autorita\' giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall\'art. 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell\'imputato
nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e
deve essere comunicata, unitamente alle generalita\' del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all\'Autorita\' di
cui all\'art. 6, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell\'Osservatorio ;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all\'art. 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente art.
non si applicano alle aziende o societa\' sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi dell\'art. 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della
legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei
requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita\'
alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le
eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i
concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione
di non essere in una situazione di controllo di cui
all\'art. 2359 del codice civile con nessun partecipante
alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in
una situazione di controllo di cui all\'art. 2359 del codice
civile e di aver formulato autonomamente l\'offerta, con
indicazione del concorrente con cui sussiste tale
situazione; tale dichiarazione e\' corredata dai documenti
utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell\'offerta, inseriti in
separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base
di univoci elementi. La verifica e l\'eventuale esclusione
sono disposte dopo l\'apertura delle buste contenenti
l\'offerta economica.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente art., si applica l\'art. 43,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445; resta fermo, per l\'affidatario, l\'obbligo di
presentare la certificazione di regolarita\' contributiva di
cui all\'art. 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n.
210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di
cui all\'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In
sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2
le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del
casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai
concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui
all\'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all\'art. 33,
comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di
candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le
stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai
concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e
possono altresi\' chiedere la cooperazione delle autorita\'
competenti.
5. Se nessun documento o certificato e\' rilasciato da
altro Stato dell\'Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati
membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una
dichiarazione resa dall\'interessato innanzi a un\'autorita\'
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o di provenienza.».
- Il testo dell\'art. 34 del decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
maggio 2006, n. 100 supplemento ordinario, cosi\' come
modificato dalla presente legge, cosi\' recita:
«Art. 34 (Soggetti a cui possono essere affidati i
contratti pubblici). - 1. Sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti
soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le
societa\' commerciali, le societa\' cooperative;
b) i consorzi fra societa\' cooperative di produzione e
lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di
societa\' consortili ai sensi dell\'art. 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani,
societa\' commerciali, societa\' cooperative di produzione e
lavoro, secondo le disposizioni di cui all\'art. 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti,
costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell\'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime
l\'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si
applicano al riguardo le disposizioni dell\'art. 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all\'art.
2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma
di societa\' ai sensi dell\'art. 2615-ter del codice civile;
si applicano al riguardo le disposizioni dell\'art. 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
riguardo le disposizioni dell\'art. 37;
f-bis) operatori economici, ai sensi dell\'art. 3, comma
22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi.
«2. Abrogato.».
- Il testo vigente dell\'art. 49, comma 2, lettera e) del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100 supplemento
ordinario, cosi\' come modificato dal presente decreto,
cosi\' recita:
«Art. 49 (Avvalimento). - 1. Il concorrente, singolo o
consorziato o raggruppato ai sensi dell\'art. 34, in
relazione ad una specifica gara di lavori, servizi,
forniture puo\' soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione
SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o
dell\'attestazione SOA di altro soggetto.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente
allega, oltre all\'eventuale attestazione SOA propria e
dell\'impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi
dell\'art. 48, attestante l\'avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell\'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del
concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all\'art.
38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell\'impresa
ausiliaria attestante il possesso da parte di quest\'ultima
dei requisiti generali di cui all\'art. 38;
d) una dichiarazione sottoscritta dall\'impresa
ausiliaria con cui quest\'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell\'appalto le risorse
necessarie di cui e\' carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall\'impresa
ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell\'art. 34;
f) in originale o copia autentica il contratto in
virtu\' del quale l\'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell\'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un\'impresa
che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di
cui alla lettera f) l\'impresa concorrente puo\' presentare
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando
l\'applicazione dell\'art. 38, lettera h) nei confronti dei
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il
concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli
atti all\'Autorita\' per le sanzioni di cui all\'art. 6, comma
11.
4. Il concorrente e l\'impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a
carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell\'importo dell\'appalto
posto a base di gara.
6. Per i lavori, il concorrente puo\' avvalersi di una
sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di
qualificazione. Il bando di gara puo\' ammettere
l\'avvalimento di piu\' imprese ausiliarie in ragione
dell\'importo dell\'appalto o della peculiarita\' delle
prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo
frazionato per il concorrente dei singoli requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui
all\'art. 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il
rilascio dell\'attestazione in quella categoria.
7. Abrogato.
8. In relazione a ciascuna gara non e\' consentito, a
pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga piu\' di un concorrente, e che partecipino sia
l\'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
9. Il bando puo\' prevedere che, in relazione alla natura
dell\'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi
con il possesso di particolari attrezzature possedute da un
ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato,
queste possano prestare l\'avvalimento nei confronti di piu\'
di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando
stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura
tecnica, alle medesime condizioni, all\'aggiudicatario.
10. Il contratto e\' in ogni caso eseguito dall\'impresa
che partecipa alla gara, alla quale e\' rilasciato il
certificato di esecuzione, e l\'impresa ausiliaria puo\'
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati
11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante
trasmette all\'Autorita\' tutte le dichiarazioni di
avvalimento, indicando altresi\' l\'aggiudicatario, per
l\'esercizio della vigilanza, e per la pubblicita\' sul sito
informatico presso l\'Osservatorio.».
- Il testo dell\'art. 70 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
maggio 2006, n. 100 supplemento ordinario, cosi\' come
modificato dalla presente legge, cosi\' recita:
«Art. 70 (Termini di ricezione delle domande di
partecipazione e di ricezione delle offerte). - 1. Nel
fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle
domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono
conto della complessita\' della prestazione oggetto del
contratto e del tempo ordinariamente necessario per
preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini
minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione
delle offerte non puo\' essere inferiore a cinquantadue
giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di
gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate
con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle domande di
partecipazione non puo\' essere inferiore a trentasette
giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di
gara.
4. Nelle procedure ristrette, il termine per la
ricezione delle offerte non puo\' essere inferiore a
quaranta giorni dalla data di invio dell\'invito a
presentare le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel
dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel
rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni
di urgenza, non puo\' essere inferiore a venti giorni dalla
data di invio dell\'invito.
6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
ricezione delle offerte non puo\' essere inferiore a
sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di
gara o di invio dell\'invito; quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per
la ricezione delle offerte non puo\' essere inferiore a
ottanta giorni con le medesime decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano
pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo
per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e
ristrette puo\' essere ridotto, di norma, a trentasei giorni
e comunque mai a meno di ventidue giorni, ne\' a meno di
cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la
progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti
decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle
procedure aperte, e dalla data di invio dell\'invito a
presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono
ammessi a condizione che l\'avviso di preinformazione a suo
tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste
per il bando dall\'allegato IX A, sempre che dette
informazioni fossero disponibili al momento della
pubblicazione dell\'avviso e che tale avviso fosse stato
inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue
giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del
bando di gara.
8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le modalita\' di
trasmissione precisati nell\'allegato X, punto 3, i termini
minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e
7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la
ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma
3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e
nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette
giorni.
9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via
elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando
secondo l\'allegato X, l\'accesso libero, diretto e completo
al capitolato d\'oneri e a ogni documento complementare,
precisando nel testo del bando l\'indirizzo Internet presso
il quale tale documentazione e\' accessibile, il termine
minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle
procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle
offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette,
possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione e\'
cumulabile con quella di cui al comma 8.
10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d\'oneri o i
documenti e le informazioni complementari, sebbene
richiesti in tempo utile da parte degli operatori
economici, non sono stati forniti entro i termini di cui
agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere
formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa
consultazione sul posto dei documenti allegati al
capitolato d\'oneri, i termini per la ricezione delle
offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che
tutti gli operatori economici interessati possano prendere
conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla
preparazione delle offerte.
11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando
l\'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
previsti dal presente art., le stazioni appaltanti, purche\'
indichino nel bando di gara le ragioni dell\'urgenza,
possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di
partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data
di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del
bando alla Commissione;
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la
ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni,
ovvero non inferiore a trenta giorni se il contratto ha per
oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data
di invio dell\'invito a presentare offerte, ovvero non
inferiore a quarantacinque giorni se il contratto ha per
oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla
medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di
cui all\'art. 53, comma 2, lettera c).
12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando
l\'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi
previsti dal presente art., l\'amministrazione stabilisce i
termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma.».


                             Art. 3-bis

omissis

                             Art. 3-ter

omissis


                            Art. 3-quater

Commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi
energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonche\' di motori
elettrici appartenenti alla classe 3 anche all\'interno di apparati

(( 1. A decorrere dal 1 gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza
e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul
mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei
pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalita\'
di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all\'istituzione di un
quadro per l\'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2010, i motori elettrici, anche
all\'interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi sul mercato
italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti
regolamenti della Commissione europea, recanti modalita\' di
applicazione della citata direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 6 luglio 2005.
3. All\'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
il terzo periodo e\' soppresso.
4. All\'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma
163 e\' abrogato. ))


Riferimenti normativi:
- La direttiva 2005/32/CE e\' pubblicata nella Gazz. Uff.
22 luglio 2005, n. L 191.
- Il testo dell\'art. 2, comma 162, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, pubblicata nella Gazz. Uff. 28
dicembre 2007 n. 300, cosi\' come modificata dalla presente
legge, cosi\' recita:
«162. Al fine di incentivare il risparmio e l\'efficienza
energetica e\' istituto, a decorrere dall\'anno 2008, nello
stato di previsione del Ministero dell\'economia e delle
finanze, il Fondo per il risparmio e l\'efficienza
energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo
e\' finalizzato al finanziamento di campagne informative
sulle misure che consentono la riduzione dei consumi
energetici per migliorare l\'efficienza energetica, con
particolare riguardo all\'avvio di una campagna per la
progressiva e totale sostituzione delle lampadine a
incandescenza con quelle a basso consumo, per l\'avvio di
misure atte al miglioramento dell\'efficienza della pubblica
illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere
gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non
sono utilizzati.».


                          Art. 3-quinquies

omissis

                               Art. 4.

Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per
la promozione dell\'ambientalizzazione delle imprese e delle
innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell\'ambiente
e alla riduzione delle emissioni

1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo
di Kyoto, nonche\' per il miglior perseguimento delle finalita\' di
incremento della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all\'articolo 3, comma 2, sono (( abrogate )) le seguenti
lettere: a-bis) e a-ter);
b) all\'articolo 5, comma 2, le parole: «entrata in esercizio» sono
sostituite dalla seguente: «avvio»;
c) all\'articolo 11, comma 1, le parole: «del PNA» sono sostituite
dalle seguenti: «della decisione di assegnazione medesima, (( nel
rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 8»; ))
d) all\'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e aggiornamenti»;
e) all\'articolo 15, comma 5, dopo le parole: «nell\'anno solare
precedente», sono inserite le seguenti: «e annota sul (( Registro
nazionale delle emissioni e delle quote di emissione )) il valore
complessivo delle emissioni (( indicate )) nella dichiarazione
medesima»;
f) all\'articolo 20, comma 8, la parola: «assegnate» e\' sostituita
dalla seguente: «rilasciate»;
g) all\'articolo 20, comma 9, dopo le parole: «emessa in mancanza
di», sono inserite le seguenti: «aggiornamento della».
2. Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, il Comitato
nazionale per (( la gestione della )) direttiva 2003/87/CE e per ((
il supporto nella gestione delle )) attivita\' di progetto del
Protocollo di Kyoto, di cui all\'articolo 8 del decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, svolge il ruolo di
autorita\' competente.
3. Con decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d\'intesa con il Ministro dello sviluppo
economico e sentito il Ministro per le politiche europee, entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
approvate specifiche linee guida recanti criteri e parametri per la
promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate
alla protezione dell\'ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla
riduzione del consumo delle risorse naturali e all\'incremento
dell\'efficienza energetica negli impianti di cui all\'allegato V del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto dei valori
minimi previsti dalle linee guida per l\'individuazione e l\'utilizzo
delle migliori tecniche disponibili di cui all\'articolo 4
dell\'anzidetto decreto legislativo, prevedendo l\'attribuzione di
coefficienti e caratteristiche di qualita\' ambientale ai predetti
impianti in funzione del rispetto degli anzidetti criteri e
parametri, nonche\' garantendo un approccio integrato ed una elevata
protezione dell\'ambiente nel suo complesso.
(( 3-bis. Lo schema di decreto di cui al comma 3 e\' trasmesso alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della
espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo\' essere comunque
emanato. ))
4. Il decreto di cui al comma 3 individua i coefficienti e le
caratteristiche di qualita\' ambientale degli impianti, al ricorrere
dei quali i termini istruttori previsti dal citato decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nonche\', per gli impianti di
nuova realizzazione soggetti ad autorizzazione integrata ambientale
di cui al medesimo decreto legislativo n. 59 del 2005, che hanno
richiesto tale autorizzazione dopo la data di entrata in vigore del
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dalla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti alla meta\'.
Nei casi di cui al presente comma l\'autorizzazione integrata
ambientale ha validita\' di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso
di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO
14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti
registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.
5. Il decreto di cui al comma 3 individua altresi\' i coefficienti e
le caratteristiche di qualita\' ambientale degli impianti, al
ricorrere dei quali trovano applicazione i commi 10 e 11
dell\'articolo 5del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
l\'autorizzazione o il rinnovo della medesima di cui all\'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono
rilasciati dall\'autorita\' competente, previo parere delle
amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso
di impianti di competenza statale, dei Ministeri dell\'interno, del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo
economico. Nei casi di cui al presente comma l\'autorizzazione
integrata ambientale ha validita\' di otto anni, ovvero di dieci anni
nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN
ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti
registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.
(( 5-bis. All\'articolo 30, comma 11, terzo periodo, della legge 23
luglio 2009, n. 99, le parole: «e all\'articolo 14 del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20» sono sostituite dalle seguenti:
«, nonche\', con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell\'ambiente della tutela del territorio e
del mare, da adottare entro la medesima data, dei benefici di cui
all\'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20». ))


Riferimenti normativi:
- Il testo dell\'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 luglio 1998, n. 176, cosi\' come modificato dalla
presente legge, cosi\' recita:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto
si intende per:
a) attivita\' di attuazione congiunta, di seguito JI:
un\'attivita\' di progetto approvata da una o piu\' parti
incluse nell\'allegato I ai sensi dell\'art. 6 del Protocollo
di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma
della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994,
n. 65, o del Protocollo di Kyoto;
b) attivita\' di meccanismo di sviluppo pulito, di
seguito CDM: un\'attivita\' di progetto approvata da una o
piu\' parti incluse nell\'allegato I ai sensi dell\'art. 12
del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive
adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;
c) attivita\' di progetto: un\'attivita\' di progetto
approvata da una o piu\' parti incluse nell\'allegato I ai
sensi dell\'art. 6 o dell\'art. 12 del Protocollo di Kyoto e
delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del
Protocollo di Kyoto;
d) autorizzazione ad emettere gas a effetto serra:
l\'autorizzazione rilasciata a norma dell\'art. 4;
e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a
effetto serra a partire da fonti situate in un impianto;
e-bis) credito di emissione: unita\' di credito di
emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma
del Protocollo di Kyoto. Dette unita\' comprendono le
seguenti tipologie:
1) unita\' del monte-emissioni assegnato, di seguito
AAU: un\'unita\' di credito di emissione rilasciata ai sensi
dell\'art. 3 del Protocollo di Kyoto e delle relative
decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del
protocollo medesimo;
2) unita\' di rimozione delle emissioni, di seguito
RMU: un\'unita\' di credito di emissione rilasciata ai sensi
degli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e delle
relative decisioni adottate a norma della Convenzione
UNFCCC o del Protocollo medesimo;
f) gas a effetto serra: i gas di cui all\'allegato B;
g) gestore: persona che detiene o gestisce un impianto
o alla quale e\' stato delegato un potere economico
determinante per quanto riguarda l\'esercizio tecnico del
medesimo;
h) impianto: un\'unita\' tecnica permanente in cui sono
svolte una o piu\' attivita\' elencate nell\'allegato A e
altre attivita\' direttamente associate che hanno un
collegamento tecnico con le attivita\' svolte nel medesimo
sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e
sull\'inquinamento;
i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione
di energia elettrica, anche in combinazione con altri
flussi energetici appartenente al settore termoelettrico
cosi\' come definito nell\'ambito del Piano nazionale di
assegnazione;
l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti
derivanti da attivita\' di attuazione congiunta e derivanti
da attivita\' di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal
Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio -
Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo presso la
Banca Mondiale;
m) nuove entrante: per il primo periodo di riferimento
un impianto che esercita una o piu\' attivita\' indicate
nell\'allegato A, entrato in esercizio dal 1° gennaio 2004
o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1° gennaio
2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto
che esercita una o piu\' attivita\' indicate nell\'allegato A,
che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione
ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche
significative alla natura o al funzionamento dell\'impianto,
o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla
Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;
n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica;
o) pubblico: una o piu\' persone nonche\' le
associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;
p) quota di emissioni: il diritto ad emettere una
tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel primo
periodo di riferimento o nei periodi di riferimento
successivi, valido unicamente per rispettare le
disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente
al medesimo;
q) riduzione delle emissioni certificate: di seguito
denominata CER, un\'unita\' di riduzione delle emissioni
rilasciata ai sensi dell\'art. 12 del Protocollo di Kyoto e
delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o
del Protocollo di Kyoto;
r) tonnellata di biossido di carbonio equivalente: una
tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una
quantita\' di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato
nell\'allegato B che abbia un equivalente potenziale di
riscaldamento planetario;
s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai
sensi dell\'art. 17 con la responsabilita\' di verificare le
dichiarazioni del gestore sui dati delle emissioni secondo
quanto stabilito dall\'art. 16;
t) parte inclusa nell\'allegato I: una parte elencata
nell\'Allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici, UNFCCC, che ha ratificato il
Protocollo di Kyoto come indicato all\'art. 1, paragrafo 7,
del protocollo medesimo;
u) unita\' di riduzione delle emissioni: di seguito
denominata ERU, un\'unita\' di riduzione delle emissioni
rilasciata ai sensi dell\'art. 6 del Protocollo di Kyoto e
delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o
del protocollo medesimo.
2. Ai fini del presente decreto si intende altresi\' per:
a) autorita\' nazionale competente: l\'autorita\'
competente ai fini dell\'attuazione della direttiva
2003/87/CE di cui all\'art. 8;
a-bis) abrogata;
a-ter) abrogata;
b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni
dei gas a effetto serra nella Comunita\' e che modifica la
direttiva 96/61/CE del Consiglio;
c) direttiva 2004/101/CE: la direttiva 2004/101/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004
recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce
un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra nella Comunita\', riguardo ai meccanismi di
progetto del Protocollo di Kyoto;
d) entrata in esercizio: l\'avvio o il riavvio
dell\'attivita\' dell\'impianto con rilascio in atmosfera di
emissioni di gas a effetto serra anche in assetto di
collaudo. Per gli impianti termoelettrici, l\'entrata in
esercizio corrisponde con la data di primo parallelo
dell\'impianto;
e) fonte: un punto o processo individualmente
identificabile dell\'impianto da cui sono emessi gas a
effetto serra rientranti nel campo di applicazione del
presente decreto;
f) impianto esistente: per il primo periodo di
riferimento un impianto entrato in esercizio prima del 1°
gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, prima
del 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento
successivi un impianto che ha ottenuto una autorizzazione
ad emettere gas ad effetto serra prima della notifica alla
Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;
g) primo periodo di riferimento: il triennio che ha
inizio il 1° gennaio 2005;
h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni a
partire dal 1° gennaio 2008;
i) PNA: Piano nazionale di assegnazione delle quote di
emissione di cui all\'art. 10;
l) quantita\' di emissioni: quantita\' di emissioni
misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
m) Registro nazionale delle emissioni e delle quote di
emissioni: di seguito denominato «Registro», banche di dati
in formato elettronico secondo quanto definito nell\'art.
14.».
- Il testo dell\'art. 5 del decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno
2006, n. 140, supplemento ordinario, cosi\' come modificato
dalla presente legge, cosi\' recita:
«Art. 5 (Domanda di autorizzazione). - 1. Fatto salvo
gli impianti autorizzati ai sensi dei decreti del Ministero
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero
delle attivita\' produttive DEC/RAS/2179/2004,
DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/013/05 e quelli per i quali sono
state inoltrate le domande di autorizzazione o di
aggiornamento dell\'autorizzazione prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli
impianti che esercitano le attivita\' elencate nell\'allegato
A che comportino emissioni di gas ad effetto serra
specificati nel medesimo allegato hanno obbligo di
presentare all\'autorita\' nazionale competente domanda di
autorizzazione ad emettere gas serra.
2. La domanda di autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra e\' presentata all\'autorita\' nazionale
competente non prima di centottanta giorni ed almeno
novanta giorni prima della data di avvio dell\'impianto.
3. L\'autorita\' nazionale competente stabilisce le
informazioni che il gestore deve fornire e le modalita\' per
l\'invio della domanda. L\'allegato C individua un elenco
minimo delle informazioni da trasmettere con la domanda,
nonche\' le modalita\' di trasmissione delle stesse.
4. Per la raccolta e l\'elaborazione delle domande di cui
ai commi 1, 2 e 3 l\'autorita\' nazionale competente si
avvale del supporto della Segreteria tecnica di cui
all\'art. 8, comma 3.».
- Il testo dell\'art. 11 del decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno
2006, n. 140, supplemento ordinario, cosi\' come modificato
dalla presente legge, cosi\' recita:
«Art. 11 (Assegnazione e rilascio delle quote di
emissioni agli impianti). - 1. Il Ministro dell\'ambiente e
della tutela del territorio e il Ministro delle attivita\'
produttive, approvano la decisione di assegnazione
predisposta dal Comitato ai sensi dell\'art. 8, comma 2,
lettera c). Il Comitato dispone l\'assegnazione di quote
agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalita\'
definite nell\'ambito della decisione di assegnazione
medesima nel rispetto di quanto previsto dal medesimo art.
8.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato
rilascia, sulla base dell\'assegnazione di cui al comma 1,
le quote di emissioni al gestore di ciascun impianto
autorizzato che, al 1° gennaio dello stesso anno, non si
trovi in stato di chiusura o di sospensione di cui all\'art.
21.
3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato
predispone l\'assegnazione delle quote di emissione entro
sessanta giorni dall\'avvio dell\'impianto o dell\'esercizio
commerciale per gli impianti del settore termoelettrico.
Contestualmente il Comitato procede al rilascio delle quote
di emissione relativamente al primo anno di attivita\'
dell\'impianto o di parte di esso.
4. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di
emissioni al gestore dell\'impianto e all\'amministratore del
registro di cui all\'art. 14, comma 2.».
- Il testo dell\'art. 13 del decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno
2006, n 140 supplemento ordinario, cosi\' come modificato
dalla presente legge, cosi\' recita:
«Art. 13 (Monitoraggio delle emissioni). - 1. Il gestore
e\' tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia
nell\'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
rilasciata dal Comitato ai sensi dell\'art. 4 sia nelle
disposizioni di attuazione della decisione C(2004)/130
della Commissione europea.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal
Comitato sulla base dei principi di cui all\'allegato E e di
quanto stabilito nella decisione della Commissione europea
C(2004)/130 e successive modificazioni e aggiornamenti».
- Il testo dell\'art. 15 del decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno
2006, n. 140 supplemento ordinario, cosi\' come modificato
dalla presente legge, cosi\' recita:
«Art. 15 (Trasferimento, restituzione e cancellazione
delle quote di emissioni). - 1. Il trasferimento delle
quote di emissioni e\' libero, salvi gli adempimenti
previsti dal presente articolo.
2. Le quote di emissioni rilasciate da autorita\'
competenti di altri Stati membri dell\'Unione europea
possono essere utilizzate per l\'adempimento degli obblighi
previsti dal presente decreto.
3. L\'amministratore del registro di cui all\'art. 14,
comma 2, effettuate le necessarie verifiche, procede al
trasferimento delle quote di emissione. Le modalita\' di
richiesta del trasferimento e le modalita\' di verifica sono
definite dal Comitato.
4. Le operazioni di trasferimento, restituzione o
cancellazione di quote sono soggette ad annotazione nel
Registro.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di
ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di
ciascun anno, una dichiarazione relativa alle attivita\' ed
alle emissioni dell\'impianto nell\'anno solare precedente e
annota sul registro nazionale delle emissioni e delle quote
di emissione il valore complessive delle emissioni indicate
nella dichiarazione medesima.
La dichiarazione deve essere corredata dall\'attestato di
verifica di cui all\'art. 16.
6. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non e\'
corredata dall\'attestato di verifica, l\'amministratore del
registro provvede affinche\' il gestore dell\'impianto o, nel
caso in cui l\'impianto faccia parte di un raggruppamento di
cui all\'art. 19, l\'amministratore fiduciario del
raggruppamento di cui l\'impianto fa parte non possa
trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la
suddetta dichiarazione non sia corredata di tale attestato.
7. Il gestore di ciascun impianto e\' tenuto a
restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, quote di
emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle
quantita\' di emissioni rilasciate dall\'impianto nell\'anno
solare precedente, come dichiarate e verificate ai sensi
del comma 5. Ai fini dell\'adempimento degli obblighi di
restituzione di cui al presente comma il gestore puo\'
unicamente utilizzare quote di emissione di cui abbia
ottenuto l\'annotazione nel Registro a proprio favore. Il
gestore di impianti in chiusura e\' tenuto a restituire
quote secondo le modalita\' definite nell\'ambito del PNA.
L\'amministratore del Registro procede al ritiro e alla
cancellazione dal Registro delle quote di emissione
restituite
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso
del primo periodo di riferimento, ai fini del rispetto
dell\'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al
comma 7, i gestori sono autorizzati ad utilizzare le CER
derivanti dalle attivita\' di progetto nell\'ambito del
sistema comunitario di scambio. Cio\' avviene mediante il
rilascio e l\'immediata cessione, da parte del Comitato, di
una quota di emissioni in cambio di una CER.
L\'amministratore del registro cancella le CER utilizzate da
gestori nel corso del primo periodo di riferimento.
9. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso di
ciascuno dei periodi di riferimento successivi, ai fini del
rispetto dell\'obbligo annuale di restituzione delle quote
di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati ad utilizzare
le ERU e le CER derivanti dalle attivita\' di progetto
nell\'ambito del sistema comunitario di scambio fino ad una
percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni
impianto cosi\' come specificata nel PNA per tale periodo.
La conversione avviene mediante il rilascio e l\'immediata
cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di
emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal
gestore interessato nel Registro.
10. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono
essere utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del
Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a
norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel
sistema comunitario:
a) fatto salvo l\'obbligo per i gestori di astenersi
dall\'utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari
nell\'ambito del sistema comunitario durante il primo
periodo di riferimento ed il primo dei periodi di
riferimento successivi;
b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da
attivita\' di utilizzo del territorio, variazione della
destinazione d\'uso del territorio e silvicoltura.
11. Il Comitato procede ad assicurare il rispetto delle
condizioni di cui comma 10 nonche\' a porre in essere le
attivita\' connesse all\'applicazione dell\'art. 11-ter della
direttiva 2003/87/CE.
12. L\'amministratore del registro provvede alla
cancellazione delle quote di emissioni in qualsiasi momento
su richiesta del detentore delle stesse.».
- Il testo dell\'art. 20, commi 8 e 9 del decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140 supplemento
ordinario, cosi\' come modificato dalla presente legge,
cosi\' recita:
«Art. 20 (Sanzioni). - 1. Chiunque esercita un\'attivita\'
regolata dal presente decreto senza l\'autorizzazione di cui
all\'art. 4, e\' soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per
ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente
emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il
primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di
riferimento successivi. Sono inoltre dovuti i costi di
acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantita\'
di quote di emissione pari alle emissioni indebitamente
rilasciate.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere
l\'autorizzazione di cui all\'art. 4 entro trenta giorni
dalla data d\'accertamento della violazione. Decorso
inutilmente tale termine, il Comitato dispone la
sospensione amministrativa dell\'attivita\' dell\'impianto.
3. Il gestore dell\'impianto che non comunichi le
informazioni di cui all\'art. 12 nei tempi e con le
modalita\' ivi previsti e\' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Il
Comitato diffida il gestore che non ha comunicato le
suddette informazioni a comunicarle entro quindici giorni
dalla data di ricevimento della diffida. Decorso
inutilmente tale termine, il Comitato dispone la
sospensione amministrativa dell\'attivita\' dell\'impianto.
4. Nel caso in cui le informazioni di cui all\'art. 12
risultino false o non veritiere, il gestore dell\'impianto
e\' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una
sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per il primo
periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di
riferimento successivi, per ogni quota di emissione
indebitamente assegnata sulla base delle informazioni
risultate false e non veritiere. All\'accertamento della
violazione consegue in ogni caso l\'obbligo per il gestore
di restituire un numero di quote di emissioni
corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente
assegnate. Tale restituzione e\' contestuale all\'atto della
restituzione delle quote nell\'anno civile successivo alla
rilevazione della non veridicita\' della dichiarazione.
5. Nel caso in cui le informazioni di cui all\'art. 12,
verificate ai sensi dell\'art. 16, risultino non congruenti
il gestore dell\'impianto e\' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato, ad una sanzione amministrativa
pecuniaria di 20 euro per il primo periodo di riferimento e
di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per
ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base
delle informazioni risultate non conformi. All\'accertamento
della violazione consegue in ogni caso l\'obbligo per il
gestore di restituire un numero di quote di emissioni
corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente
assegnate. Tale restituzione e\' contestuale all\'atto della
restituzione delle quote nell\'anno civile successivo alla
rilevazione della non veridicita\' della dichiarazione.
6. Il gestore dell\'impianto, munito di autorizzazione
alle emissioni di gas ad effetto serra, che entro il 30
aprile di ogni anno non presenti la dichiarazione di cui
all\'art. 15, comma 5, corredata dal relativo attestato di
verifica di cui all\'art. 16 o renda dichiarazione falsa o
incompleta, e\' soggetto, salvo che il fatto costituisca
reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500
euro a 50.000 euro.
7. Il gestore dell\'impianto, munito di autorizzazione
alle emissioni di gas ad effetto serra, che nei tempi
previsti all\'art. 15, comma 7, non restituisca quote di
emissioni [i] nelle quantita\' di cui alla dichiarazione
prevista all\'art. 15 comma 5, [ii] in caso di omessa
dichiarazione, nelle quantita\' pari alla quantita\' di
emissioni effettivamente emesse, e\' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non
restituita, di 40 euro per il primo periodo di riferimento
e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi.
All\'accertamento della violazione consegue in ogni caso
l\'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote
di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente
rilasciate.
8. Il gestore dell\'impianto, munito di autorizzazione
alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la
comunicazione ai sensi dell\'art. 21 e\' soggetto, salvo che
il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro aumentata da 20 euro
a 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente
rilasciate a seguito della mancata ottemperanza agli
obblighi previsti dall\'art. 21. All\'accertamento della
violazione consegue in ogni caso l\'obbligo per il gestore
di restituire un numero di quote di emissioni
corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente
rilasciate.
9. Il gestore dell\'impianto, munito di autorizzazione
alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la
comunicazione ai sensi dell\'art. 7 e\' soggetto, salvo che
il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro. La sanzione e\'
aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido
di carbonio equivalente emessa in mancanza di aggiornamento
della autorizzazione. Sono inoltre dovuti i costi di
acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantita\'
di quote di emissione pari alle emissioni prodotte.
10. Le sanzioni di cui al presente art. sono irrogate
dal Comitato di cui all\'art. 8 ed al procedimento si
applicano per quanto compatibili con il presente decreto le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
11. Il verificatore che rilasci attestati di verifica
pur essendo a conoscenza di differenze significative tra i
dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella
dichiarazione e le emissioni effettive e\' soggetto al
ritiro dell\'accreditamento e ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata
effettivamente emessa dall\'impianto in eccesso alle
emissioni dichiarate e verificate.».
- La direttiva 2008/101/CE e\' pubblicata nella G.U.C.E.
13 gennaio 2009, n. L 8.
- La direttiva 2003/87/CE e\' pubblicata nella G.U.C.E 25
ottobre 2003, n. L 275.
- L\'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n.
140 supplemento ordinario, cosi\' recita:
«Art. 8 (Autorita\' nazionale competente). - 1. E\'
istituito il Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
attivita\' di progetto del Protocollo di Kyoto, come
definite dall\'art. 3. Il Comitato ha sede presso il
Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e del
mare che ne assicura l\'adeguato supporto logistico e
organizzativo.
1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione
di Autorita\' nazionale competente.
1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato
presenta al Parlamento una relazione sull\'attivita\' svolta
nell\'anno precedente.
2. Il Comitato ha il compito di:
a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione,
presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo
all\'approvazione del Ministro dell\'ambiente e della tutela
del territorio e del Ministro delle attivita\' produttive;
b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di
assegnazione approvato dal Ministro dell\'ambiente e della
tutela del territorio e dal Ministro delle attivita\'
produttive;
c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote
di emissione sulla base del PNA e del parere della
Commissione europea di cui all\'art. 9, comma 3, della
direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al pubblico per
consultazione e sottoporla all\'approvazione del Ministro
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
delle attivita\' produttive;
d) disporre l\'assegnazione di quote agli impianti nuovi
entranti sulla base delle modalita\' definite nell\'ambito
del PNA;
e) definire le modalita\' di presentazione da parte del
pubblico di osservazioni sulle materie di cui al presente
comma, lettere a) e c), nonche\' i criteri e le modalita\'
con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;
f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a
effetto serra, di cui all\'art. 4;
g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a
effetto serra ai sensi dell\'art. 7;
h) rilasciare annualmente una parte delle quote
assegnate;
i) approvare ai sensi dell\'art. 19 i raggruppamenti di
impianti che svolgono un\'attivita\' elencata nell\'allegato
A;
l) impartire disposizioni all\'amministratore del
registro di cui all\'art. 14;
m) accreditare i verificatori ed esercitare il
controllo sulle loro attivita\' ai sensi dell\'art. 17;
n) definire i criteri di svolgimento delle attivita\' di
verifica e di predisposizione del relativo attestato
conformemente a quanto previsto dall\'allegato D e dalla
decisione della Commissione europea C(2004)130;
o) irrogare le sanzioni di cui all\'art. 20 e rendere
pubblici i nomi dei gestori che hanno violato i requisiti
per la restituzione di quote di emissioni a norma dell\'art.
16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE;
p) definire eventuali disposizioni attuative in materia
di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di
cui all\'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione
della Commissione europea C(2004)130;
q) definire le modalita\' e le forme di presentazione
della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra e della richiesta di aggiornamento di tale
autorizzazione;
r) definire le modalita\' per la predisposizione e
l\'invio della dichiarazione di cui all\'art. 15, comma 5,
sulla base dei contenuti minimi di cui all\'allegato F;
s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo
quanto previsto dall\'art. 15, commi 8 e 9;
t) predisporre e presentare alla Commissione europea la
relazione di cui all\'art. 23;
t-bis) predisporre, sotto forma di apposito capitolo
del PNA, il regolamento per l\'eventuale assegnazione di
quote a titolo oneroso;
t-ter) definire i criteri per la gestione del Registro
nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui
all\'art. 14;
t-quater) svolgere attivita\' di supporto al Ministero
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare
attraverso la partecipazione, con propri componenti
all\'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui
all\'art. 23 della direttiva 2003/87/CE e alle riunioni in
sede comunitaria o internazionale concernenti
l\'applicazione del Protocollo di Kyoto.
2-bis. Il Comitato propone al Ministero dell\'ambiente e
della tutela del territorio e del mare azioni volte a:
a) promuovere le attivita\' progettuali legate ai
meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell\'informazione, la
promozione e l\'orientamento con riferimento al settore
privato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete
diplomatica italiana e le strutture internazionali
dell\'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire
adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed
imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un\'azione
concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attivita\'
pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di
programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di
accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto
del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari
delle attivita\' progettuali per lo svolgimento di attivita\'
di formazione, per l\'assistenza nella creazione delle
necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di
procedure decisionali per l\'approvazione dei progetti, per
la semplificazione dei percorsi amministrativi
autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita\'
funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione di
progetti specifici corrispondenti alle priorita\' di
sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori
tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti
internazionali per la riduzione delle emissioni.
3. Il Comitato e\' composto da un Consiglio direttivo e
da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al
Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non
nell\'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio
medesimo
3-bis. Il Consiglio direttivo e\' composto da otto
membri, di cui tre nominati dal Ministro dell\'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro
dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive,
rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Per
l\'espletamento dei compiti cui al comma 2, lettera
t-quater) ed al comma 2-bis il Consiglio direttivo e\'
integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari
esteri
3-ter. I direttori generali delle competenti direzioni
del Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono
membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti
membri rimangono in carica quattro anni.
3-quater. La Segreteria tecnica e\' composta da
quattordici membri di elevata qualifica professionale, con
comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori
interessati dal presente decreto. Il coordinatore della
Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal
Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello
sviluppo economico, due membri dall\'Ente per le nuove
tecnologie, l\'energia e l\'ambiente, uno dal Ministero
dell\'economia e delle finanze e uno dal Gestore servizi
elettrici, di seguito: «GSE».
4. Le modalita\' di funzionamento del Comitato saranno
definite in un apposito regolamento da approvarsi con
decreto del Ministero dell\'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministero delle attivita\'
produttive; il regolamento dovra\' assicurare la costante
operativita\' e funzionalita\' del Comitato in relazione agli
atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi
del presente decreto.
5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con
proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei
componenti, di cui viene data adeguata informazione ai
soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero
dell\'ambiente e della tutela del territorio, le
deliberazioni inerenti:
a) il Piano nazionale di cui alla lettera a), comma 2,
da sottoporre alla consultazione del pubblico;
b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla
lettera b) del comma 2 notificato alla Commissione europea;
c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c)
del comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico;
d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c)
del comma 2 approvata dal Ministro dell\'ambiente e della
tutela del territorio e dal Ministro delle attivita\'
produttive;
e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle
lettere p), q) e r) del comma 2;
e-bis) la relazione di cui al comma 1-ter.
5-bis. I membri del Comitato non devono trovarsi in
situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni
del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale
conflitto all\'atto dell\'accettazione della nomina. Essi
sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o
all\'ente designante ogni sopravvenuta situazione di
conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il
Ministero o l\'ente provvede alla sostituzione dell\'esperto.
5-ter.
5-quater. Il Comitato puo\' istituire, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di
lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in
rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali
maggiormente interessati
5-quinquies. Per le attivita\' di cui al comma 2-bis, il
Consiglio direttivo si puo\' avvalere, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un
gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il
gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano
di lavoro programmatico da approvarsi da parte del
Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
annuale dell\'attivita\' svolta.
5-sexies. La partecipazione al Comitato per
l\'espletamento di attivita\' non riconducibili a quelle di
cui all\'art. 26, comma 1, non deve comportare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti
del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma
5-quater non spetta alcun emolumento, compenso, ne\'
rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto
6.
7.».
- L\'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005,
n. 93, supplemento ordinario, cosi\' recita:
Allegato V

Categorie di impianti relativi alle attivita\'
industriali di cui all\'allegato I, soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale statale
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese
che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio),
nonche\' impianti di gassificazione e di liquefazione di
almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti
bituminosi;
2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione
con potenza termica di almeno 300 MW;
3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e
dell\'acciaio;
4) Impianti chimici con capacita\' produttiva
complessiva annua per classe di prodotto, espressa in
milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito
indicate:

=====================================================================
Classe di prodotto |Soglie * Gg/anno
=====================================================================
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o|
insaturi, alifatici o aromatici) | 200
---------------------------------------------------------------------
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, |
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, |
acetati, eteri, perossidi, resine, Epossidi | 200
---------------------------------------------------------------------
c) idrocarburi solforati | 100
---------------------------------------------------------------------
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, |
composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, |
cianati, isocianati | 100
---------------------------------------------------------------------
e) idrocarburi fosforosi | 100
---------------------------------------------------------------------
f) idrocarburi alogenati | 100
---------------------------------------------------------------------
g) composti organometallici | 100
---------------------------------------------------------------------
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre |
sintetiche, fibre a base di cellulosa) | 100
---------------------------------------------------------------------
i) gomme sintetiche | 100
---------------------------------------------------------------------
j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di |
idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di |
carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, |
idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile | 100
---------------------------------------------------------------------
k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, |
acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, |
acido solforico, oleum e acidi solforati | 100
---------------------------------------------------------------------
l) basi, quali idrossido d\'ammonio, idrossido di |
potassio, idrossido di sodio | 100
---------------------------------------------------------------------
m) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio|
(fertilizzanti semplici o composti) | 300

* Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacita\'
produttive relative ai singoli composti che sono riportati in
un\'unica riga.
5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli
impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel
medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non
svolgono attivita\' di cui all\'allegato I;
6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui
all\'allegato I localizzati interamente in mare.
Ai sensi dell\'art. 18, comma 3, possono essere
introdotte modifiche al presente allegato V con decreto del
Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio di
concerto con il Ministro delle attivita\' produttive e con
il Ministro della salute, d\'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano.
- Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e\'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2008, n. 24,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e\'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
supplemento ordinario.
- Il regolamento (CE) n. 761/2001, e\' pubblicato nella
G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. L 114
- L\'art. 5, commi 10 e 11, e l\'art. 9, comma 1, del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93, supplemento
ordinario cosi\' recitano:
«10. L\'autorita\' competente, ai fini del rilascio
dell\'autorizzazione integrata ambientale, puo\' convocare
apposita conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14,
14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla
quale invita le amministrazioni competenti in materia
ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza
statale, i Ministeri dell\'interno, della salute e delle
attivita\' produttive.
11. L\'autorita\' competente, ai fini del rilascio
dell\'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell\'annuncio
di cui al comma 7, trascorsi i quali l\'autorita\' competente
rilascia l\'autorizzazione anche in assenza di tali
espressioni, ovvero nell\'ambito della conferenza di servizi
di cui al comma 10, le prescrizioni del sindaco di cui agli
articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, nonche\' il parere dell\'Agenzia per la protezione
dell\'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti di
competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali
per la protezione dell\'ambiente negli altri casi per quanto
riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e
delle emissioni nell\'ambiente. In presenza di circostanze
intervenute successivamente al rilascio dell\'autorizzazione
di cui al presente decreto, il sindaco, qualora lo ritenga
necessario nell\'interesse della salute pubblica, chiede
all\'autorita\' competente di verificare la necessita\' di
riesaminare l\'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell\'art.
9, comma 4.».
«Art. 9 (Rinnovo e riesame). 1. L\'autorita\' ambientale
rinnova ogni cinque anni l\'autorizzazione integrata
ambientale, o l\'autorizzazione avente valore di
autorizzazione integrata ambientale che non prevede un
rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative
condizioni, a partire dalla data di rilascio
dell\'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della
scadenza, il gestore invia all\'autorita\' competente una
domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente
un aggiornamento delle informazioni di cui all\'art. 5,
comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall\'art.
5, comma 5. L\'autorita\' competente si esprime nei
successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista
dall\'art. 5, comma 10. Fino alla pronuncia dell\'autorita\'
competente, il gestore continua l\'attivita\' sulla base
della precedente autorizzazione.».
- Il testo dell\'art. 30, comma 11, terzo periodo, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale. 31 luglio 2009, n. 176, supplemento ordinario,
cosi\' come modificata dalla presente legge, cosi\' recita:
«Art. 30 (Misure per l\'efficienza del settore
energetico). - 1. La gestione economica del mercato del gas
naturale e\' affidata in esclusiva al Gestore del mercato
elettrico di cui all\'art. 5 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas
naturale secondo criteri di neutralita\', trasparenza,
obiettivita\', nonche\' di concorrenza. La disciplina del
mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, e\'
approvata con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e
l\'Autorita\' per l\'energia elettrica e il gas.
2. Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita
del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo
criteri di merito economico.
3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte
dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti
dal Gestore del mercato elettrico, in qualunque forma
prestate, non possono essere distratte dalla destinazione
prevista, ne\' essere soggette ad azioni ordinarie,
cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli
partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche in
caso di apertura di procedure concorsuali. Non opera, nei
confronti dell\'ammontare garantito, la compensazione legale
e giudiziale e non puo\' essere pattuita la compensazione
volontaria.
4. Il Gestore del mercato elettrico definisce le
modalita\' e i tempi di escussione delle garanzie prestate
nonche\' il momento in cui i contratti conclusi sui mercati,
la compensazione e i conseguenti pagamenti diventano
vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati e
gestiti dal Gestore e, nel caso di apertura di una
procedura concorsuale nei confronti di un partecipante,
opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla
procedura medesima. Nessuna azione, compresa quella di
nullita\', puo\' pregiudicare la definitivita\' di cui al
periodo precedente. Le societa\' di gestione di sistemi di
garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, possono svolgere i servizi di
compensazione, garanzia e liquidazione anche con
riferimento ai contratti conclusi nelle piattaforme di
mercato organizzate e gestite dal Gestore ai sensi del
presente comma.
5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela per i
clienti finali del settore del gas, la societa\' Acquirente
unico Spa quale fornitore di ultima istanza garantisce la
fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi
annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di
continuita\', sicurezza ed efficienza del servizio.
6. Al fine di garantire la competitivita\' dei clienti
industriali finali dei settori dell\'industria
manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e
costante utilizzo di gas, il Governo e\' delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) procedere alla revisione delle norme previste ai
commi 2 e 3 dell\'art. 19 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, al fine di rendere il mercato del gas
naturale maggiormente concorrenziale;
b) definire misure che promuovano l\'incontro della
domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro
aggregazioni con l\'offerta, al fine di garantire
l\'effettivo trasferimento dei benefici della
concorrenzialita\' del mercato anche agli stessi clienti
finali industriali.
7. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, lo schema del decreto legislativo di cui al
comma 6 e\' trasmesso alle Camere per l\'espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
In caso di ritardo nella trasmissione, il termine per
l\'esercizio della delega e\' differito di un periodo
corrispondente al ritardo medesimo, comunque non eccedente
i tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 6. Le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora
il termine per l\'espressione del parere decorra
inutilmente, il decreto legislativo puo\' comunque essere
emanato.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico,
sentita l\'Autorita\' per l\'energia elettrica e il gas,
adotta gli indirizzi ai quali si attiene la societa\'
Acquirente unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza
e l\'economicita\' degli approvvigionamenti di gas per i
clienti finali di cui al comma 5. Con successivo decreto
del Ministro dello sviluppo economico e\' stabilita la data
di assunzione da parte della societa\' Acquirente unico Spa
della funzione di garante della fornitura di gas per i
clienti finali di cui al medesimo comma 5.
9. Al fine di elevare il livello di concorrenza del
mercato elettrico nella regione Sardegna, l\'Autorita\' per
l\'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e sulla base
di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico,
adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l\'offerta
di energia nella medesima regione mediante l\'individuazione
di un meccanismo di mercato che consenta l\'acquisizione e
la cessione di capacita\' produttiva virtuale sino alla
completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di
integrazione con la rete nazionale.
10. Trascorsi novanta giorni dall\'avvio del meccanismo
di cui al comma 9, l\'Autorita\' per l\'energia elettrica e il
gas determina le modalita\' per la cessazione, entro il 31
dicembre 2009, dell\'applicazione delle condizioni
tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai
commi 11 e 12 dell\'art. 11 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80.
11. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione
ad alto rendimento di cui al secondo periodo del comma 1
dell\'art. 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,
e\' riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni,
limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo
la data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento
nonche\' limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti.
Il medesimo regime di sostegno e\' riconosciuto sulla base
del risparmio di energia primaria, anche con riguardo
all\'energia autoconsumata sul sito di produzione,
assicurando che il valore economico dello stesso regime di
sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei
principali Stati membri dell\'Unione europea al fine di
perseguire l\'obiettivo dell\'armonizzazione ed evitare
distorsioni della concorrenza. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalita\' per il riconoscimento dei
benefici di cui al presente comma, nonche\' , con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell\'ambiente della tutela del territorio e del
mare, da adottare entro la medesima data, dei benefici di
cui all\'art. 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20, garantendo la non cumulabilita\' delle forme
incentivanti.
12. Sono prorogati di un anno i termini previsti
dall\'art. 14, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l\'entrata in
esercizio degli impianti di cogenerazione, al fine di
salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell\'art. 1,
comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per effetto
di detta proroga, i diritti acquisiti da soggetti titolari
di impianti realizzati, o in fase di realizzazione, in
attuazione dell\'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto
2004, n. 239, nel testo vigente al 31 dicembre 2006, sono
fatti salvi purche\' i medesimi impianti:
a) siano gia\' entrati in esercizio nel periodo
intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge
23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;
b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in
vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della
data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il
31 dicembre 2009;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009,
purche\' i lavori di realizzazione siano stati
effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre
2006.
13. All\'art. 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«assegnati dopo il 31 dicembre 2007». All\'art. 2, comma
173, della medesima legge n. 244 del 2007, dopo le parole:
«enti locali» sono inserite le seguenti: «o regioni».
14. Alla lettera d) del numero 1 della sezione 4 della
parte II dell\'allegato X alla Parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole:
«esclusivamente meccanica» sono inserite le seguenti: «e
dal trattamento con aria, vapore o acqua anche
surriscaldata».
15. In conformita\' a quanto previsto dall\'art. 2, comma
141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere
dall\'anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, su proposta dell\'Autorita\' per l\'energia
elettrica e il gas, e\' aggiornato trimestralmente il valore
della componente del costo evitato di combustibile di cui
al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi
n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 12 marzo 1992, da riconoscere in
acconto fino alla fissazione del valore annuale di
conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base
di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni
dei prodotti del paniere di riferimento della componente
convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al
punto 3 della deliberazione dell\'Autorita\' per l\'energia
elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener
conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi,
tenendo altresi\' conto dell\'evoluzione dell\'efficienza di
conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo
evitato di combustibile di cui alla deliberazione della
medesima Autorita\' n. 249/06 del 15 novembre 2006.
16. Per gli impianti di microcogenerazione ad alto
rendimento ai sensi della normativa vigente, con decreto
del Ministro dell\'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite norme
per la semplificazione degli adempimenti relativi
all\'installazione dei dispositivi e alle misure di
carattere fiscale e per la definizione di procedure
semplificate in materia di versamento delle accise e degli
altri oneri tributari e fiscali.
17. Il decreto di cui al comma 16 non deve comportare
minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all\'art.
32, comma 8, l\'Autorita\' per l\'energia elettrica e il gas
definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge i criteri e le modalita\' per
l\'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente
e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure
di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le
societa\' utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente
derivanti dall\'applicazione del presente comma sono
destinate all\'ammodernamento della rete elettrica. Le
assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari per
i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge.
19. I clienti finali che prestano servizi di
interrompibilita\' istantanea o di emergenza sono esentati,
relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che
hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non
inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte
sottesa alla potenza interrompibile, dall\'applicazione dei
corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73
dell\'allegato A della deliberazione dell\'Autorita\' per
l\'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006.
20. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l\'Autorita\' per l\'energia elettrica e
il gas propone al Ministro dello sviluppo economico
adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle
convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del medesimo
Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a
detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione
anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono
essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi
in cui non si risolvano le convenzioni.
21. La validita\' temporale dei bolli metrici e della
marcatura «CE» apposti sui misuratori di gas con portata
massima fino a 10 metri cubi/h e\' di quindici anni,
decorrenti dall\'anno della loro apposizione, in sede di
verificazione o accertamento della conformita\' prima della
loro immissione in commercio.
22. Con proprio decreto di natura non regolamentare il
Ministro dello sviluppo economico, sentita l\'Autorita\' per
l\'energia elettrica e il gas, puo\' stabilire una maggiore
validita\' temporale rispetto a quella di cui al comma 21,
comunque non superiore a venti anni, per particolari
tipologie di misuratori di gas che assicurano maggiori
efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a quelli
attualmente installati in prevalenza.
23. Non puo\' essere apposto un nuovo bollo recante
l\'anno di verificazione o di fabbricazione o di apposizione
della marcatura «CE» ai misuratori di gas sottoposti a
verificazione dopo la loro riparazione o rimozione.
24. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro
dello sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle
diverse tipologie di misuratori e alla relativa normativa
nazionale e comunitaria, le modalita\' di individuazione
dell\'anno di apposizione dei bolli metrici e della
marcatura "CE".
25. Ai fini di una graduale applicazione della
prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici,
l\'Autorita\' per l\'energia elettrica e il gas stabilisce,
con proprio provvedimento, le modalita\' e i tempi per
procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di
gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando
che i costi dei misuratori da sostituire non vengano posti
a carico dei consumatori ne\' direttamente ne\'
indirettamente. Al fine di consentire l\'innovazione
tecnologica del parco contatori gas, l\'Autorita\' per
l\'energia elettrica e il gas potra\' prevedere la
sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti
deformabili mediante contatori elettronici che adottino
soluzioni tecnologicamente avanzate quali la telelettura e
la telegestione, che assicurino vantaggi ai consumatori
finali quali una maggiore informazione al cliente circa
l\'andamento reale dei propri consumi nonche\' riduzioni
tariffarie conseguenti ai minori costi sostenuti dalle
imprese. Con il medesimo provvedimento sono determinate le
sanzioni amministrative pecuniarie che l\'Autorita\' puo\'
irrogare in caso di violazioni, nella misura minima e
massima di cui all\'art. 2, comma 20, lettera c), della
legge 14 novembre 1995, n. 481.
26. Al comma 1 dell\'art. 23 bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «Sono fatte salve le disposizioni del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell\'art.
46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale.
Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato
art. 46-bis sono determinati dal Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con
le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all\'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, e l\'Autorita\' per l\'energia
elettrica e il gas, tenendo anche conto delle
interconnessioni degli impianti di distribuzione e con
riferimento alle specificita\' territoriali e al numero dei
clienti finali. In ogni caso l\'ambito non puo\' essere
inferiore al territorio comunale».
27. Al fine di garantire e migliorare la qualita\' del
servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso
reti private con eventuale produzione interna, al sistema
elettrico nazionale di cui all\'art. 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero dello
sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nuovi
criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra
il gestore della rete, le societa\' di distribuzione in
concessione, il proprietario delle reti private ed il
cliente finale collegato a tali reti. L\'Autorita\' per
l\'energia elettrica e il gas e\' incaricata dell\'attuazione
dei suddetti criteri al fine del contemperamento e della
salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento
alla necessita\' di un razionale utilizzo delle risorse
esistenti.
28. Il comma 1 dell\'art. 8 del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 128, e\' sostituito dal seguente:
«1. Le miscele combustibili diesel-biodiesel con
contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 7 per cento,
che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel
previste dalla norma CEN prEN 590 - Settembre 2008, possono
essere immesse in consumo sia presso utenti extra rete che
in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura
superiore al 7 per cento possono essere avviate al consumo
solo presso utenti extra rete e impiegate esclusivamente in
veicoli omologati per l\'utilizzo di tali miscele».
29. Nel regolamento di cui al decreto del Ministro
dell\'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156,
recante la disciplina per l\'applicazione dell\'accisa
agevolata sul bio-diesel, il limite del 5 per cento del
contenuto sul biodiesel di cui agli articoli 7 e 9 e\'
elevato al 7 per cento.


                             Art. 4-bis

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante
attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i
residui del carico -Adeguamento alla sentenza della Corte di
giustizia CE del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/07

(( 1. All\'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
182, il comma 4 e\' sostituito dal seguente: «4. Nei porti in cui
l\'Autorita\' competente e\' l\'Autorita\' marittima, le prescrizioni di
cui al comma 1 sono adottate, d\'intesa con la regione competente, con
ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura
della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano
regionale di gestione dei rifiuti di cui all\'articolo 199 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione cura
altresi\' le procedure relative all\'affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti, d\'intesa con l\'Autorita\' marittima per i fini
di interesse di quest\'ultima. Nei porti di cui al presente comma,
spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di
cui al comma 2 dell\'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonche\' alla
acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilita\' ambientale
inerente al piano di raccolta. Dall\'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.». ))


Riferimenti normativi:
- Il testo dell\'art. 5, comma 4, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 182, pubblicato nella Gazz. Uff. 22
luglio 2003, n. 168., cosi\' come modificato dalla presente
legge, cosi\' recita:
«Art. 5 (Piano di raccolta e piano di gestione dei
rifiuti). - 1. Nel rispetto delle prescrizioni previste
dall\'allegato I e tenuto conto degli obblighi di cui agli
articoli 4, 6, 7, 10 e 14, comma 1, l\'Autorita\' portuale,
previa consultazione delle parti interessate e, in
particolare, degli enti locali, dell\'ufficio di sanita\'
marittima e degli operatori dello scalo o dei loro
rappresentanti, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto elabora un piano di raccolta
dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e
ne da\' immediata comunicazione alla regione competente per
territorio.
2. Entro sessanta giorni dall\'avvenuta comunicazione del
piano di cui al comma 1, la regione valuta ed approva lo
stesso piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla
gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di
cui all\'art. 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e ne
controlla lo stato di attuazione.
3. In caso di inadempimento da parte dell\'Autorita\'
portuale dell\'obbligo di cui al comma 1 nei termini ivi
stabiliti, la regione competente per territorio nomina,
entro sessanta giorni dalla scadenza di detto termine, un
commissario ad acta per la elaborazione del piano di
raccolta dei rifiuti, da approvarsi secondo quanto previsto
al comma 2.
4. Nei porti in cui l\'Autorita\' competente e\'
l\'Autorita\' marittima, le prescrizioni di cui al comma 1
sono adottate, d\'intesa con la regione competente, con
ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a
cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione,
con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui
all\'art. 199del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. A
tale fine, la regione cura altresi\' le procedure relative
all\'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti,
d\'intesa con l\'Autorita\' marittima per i fini di interesse
di quest\'ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta
alla regione provvedere alla predisposizione dello studio
di cui al comma 2 dell\'art. 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, nonche\' alla acquisizione di ogni altra valutazione
di compatibilita\' ambientale inerente al piano di raccolta.
Dall\'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Nel caso di porti ricadenti nello stesso territorio
regionale, l\'Autorita\' portuale puo\' elaborare un unico
piano di raccolta dei rifiuti, purche\' il piano stesso
indichi per ciascun porto il fabbisogno di impianti di
raccolta e l\'entita\' degli impianti disponibili.
6. Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti e\'
aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione
regionale in materia di rifiuti, almeno ogni tre anni e,
comunque, in presenza di significativi cambiamenti
operativi nella gestione del porto.».


                               Art. 5.

Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione
delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative
alla riduzione dell\'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche\' allo
smaltimento dei rifiuti

1. Ai fini dell\'elaborazione delle quote di mercato di cui
all\'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
nonche\' per consentire l\'adempimento degli obblighi di comunicazione
alla Commissione europea di cui all\'articolo 17, comma 1, del
medesimo decreto, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro
nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di
gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
con le modalita\' di cui all\'articolo 3 del (( regolamento di cui al
)) decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantita\' ed
alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse
sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti
contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle
quantita\' ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed
elettroniche immesse sul mercato nell\'anno 2006 comunicato al
Registro al momento dell\'iscrizione.
2. Per consentire l\'adempimento degli obblighi di comunicazione
alla Commissione europea di cui all\'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso
di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli
produttori, comunicano entro il 31 dicembre 2009 al Registro
nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di
gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
con le modalita\' di cui all\'articolo 3 del citato decreto n. 185 del
2007, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate,
riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l\'allegato 1 A
deldecreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda
la raccolta, in domestiche e professionali.


Riferimenti normativi:
- L\'art. 15, l\'art. 17 e l\'Allegato 1A, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175, supplemento
ordinario, cos recitano:
«Art. 15 (Comitato di vigilanza e di controllo e
comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE). - 1. Con
decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e\' istituito,
presso il Ministero dell\'ambiente e della tutela del
territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla
gestione dei RAEE, con i seguenti compiti:
a) predisporre ed aggiornare il registro di cui
all\'art. 14, comma l, sulla base delle comunicazioni delle
Camere di commercio previste allo stesso art. 14, comma 3;
b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico,
i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle
garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a
comunicare al Registro ai sensi dell\'art. 13, commi 6 e 7;
c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera
b), le rispettive quote di mercato dei produttori;
d) programmare e disporre, sulla base di apposito
piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non
effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su
campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera
b);
e) vigilare affinche\' le apparecchiature immesse sul
mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l\'identificativo del
produttore ed il marchio di cui all\'art. 13, comma 4, e
affinche\' i produttori che forniscono apparecchiature
elettriche ed elettroniche mediante tecniche di
comunicazione a distanza informino il registro sulla
conformita\' alle disposizioni di cui all\'art. 10, comma 3;
f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero
di cui all\'art. 9, comma 2, e predisporre le relazioni
previste all\'art. 17.
2. Per le finalita\' di cui al comma 1 il Comitato si
avvale dell\'APAT e, in particolare, per le ispezioni di cui
al comma 1, lettera d), il Comitato puo\' avvalersi anche
della collaborazione della Guardia di finanza.
3. Abrogato [Il Comitato di cui al comma 1, i cui oneri
di funzionamento sono a carico dei produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alle
quote di mercato come individuate allo stesso comma 1,
lettera c), e\' composto da sei membri, di cui due designati
dal Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio,
dei quali uno con funzioni di presidente, uno dal Ministro
delle attivita\' produttive, con funzione di vicepresidente,
uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per
l\'innovazione e le tecnologie e uno dalla Conferenza
Unificata. Il Comitato adotta apposito regolamento per il
suo funzionamento].
4. Con il decreto previsto all\'art. 13, comma 8, e\',
altresi\', istituito, presso il Ministero dell\'ambiente e
della tutela del territorio, il Comitato d\'indirizzo sulla
gestione dei RAEE e ne sono definite la composizione ed il
regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta il
Comitato previsto al comma 1 nell\'espletamento dei compiti
ad esso attribuiti.».
«Art. 17 (Informazioni e relazioni). - 1. Il Ministero
dell\'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla
Commissione europea, a decorrere dall\'anno 2008 e,
successivamente, ogni due anni, entro il 30 giugno, le
informazioni di cui all\'art. 13, commi 6 e 7, relative al
biennio precedente, secondo il formato adottato in sede
comunitaria. Le prime informazioni riguardano il biennio
2005-2006.».

Allegato 1A
(art. 2, comma 1)

Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche
rientranti nel
campo di applicazione del presente decreto

l. Grandi elettrodomestici.
2. Piccoli elettrodomestici.
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.
4. Apparecchiature di consumo.
5. Apparecchiature di illuminazione.
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione
degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il
tempo libero.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti
impiantati e infettati).
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
10. Distributori automatici.
- L\'art. 3 del decreto del Ministro dell\'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007,
n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre
2007, n. 257, cosi\' recita:
«Art. 3 (Iscrizione dei produttori al registro). - 1.
L\'iscrizione al Registro e\' effettuata dal produttore
presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si
trova la sede legale dell\'impresa. Nel caso in cui il
produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si
iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in
Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l51. In tale caso
l\'iscrizione e\' effettuata presso la Camera di commercio
nella cui circoscrizione si trova la sede legale del
rappresentante.
2. L\'iscrizione e\' effettuata entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento o
comunque prima che il produttore inizi ad operare nel
mercato italiano.
3. L\'iscrizione avviene esclusivamente per via
telematica. Il modulo di iscrizione e\' sottoscritto
mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o
suo delegato, o dal rappresentante abilitato ai sensi del
comma 1.
4. I produttori di AEE destinate ai nuclei domestici
tenuti al finanziamento della gestione dei RAEE mediante
sistemi collettivi ai sensi degli articoli 10, comma 1, e
20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, si iscrivono al Registro successivamente all\'adesione
ad uno o piu\' sistemi collettivi, relativi alla categoria
di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato; a tal fine il sistema informativo del Registro
garantisce, al momento dell\'iscrizione, la verifica
automatica dell\'avvenuta adesione al sistema collettivo.
5. All\'atto dell\'iscrizione al Registro il produttore
deve indicare:
a) l\'appartenenza ad una o piu\' delle tipologie di
attivita\' definite all\'art. 3, comma 1, lettera m), del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
b) lo specifico codice ISTAT di attivita\' che lo
individua come produttore di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (AEE);
c) per ciascuna categoria di apparecchiature di cui
all\'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, come ulteriormente suddivisa nell\'allegato 1B del
medesimo decreto legislativo, il numero e il peso
effettivo, o il solo peso effettivo, delle apparecchiature
immesse sul mercato nell\'anno solare precedente, suddivise
tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima
suddivisione non si applica alle apparecchiature di
illuminazione in conformita\' al disposto dell\'art. 10,
comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
d) le informazioni sui centri di raccolta organizzati e
gestiti ai sensi dell\'art. 6, comma 1, lettera c) e comma 3
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
specificando se l\'organizzazione e\' su base individuale o
collettiva;
e) l\'eventuale iscrizione in Registri di altri Stati
membri dell\'Unione europea;
f) le informazioni relative all\'entita\' e alle
modalita\' di presentazione delle garanzie finanziarie di
cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151;
g) per ogni categoria di apparecchiature elettriche ed
elettroniche immessa sul mercato, il sistema o i sistemi
attraverso cui intende adempiere agli obblighi di
finanziamento dei RAEE. Nel caso in cui si tratti di
sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del
sistema prescelto.
6. Per peso effettivo di un\'apparecchiatura elettrica ed
elettronica si intende il peso del prodotto, inclusi tutti
gli accessori elettrici ed elettronici, al netto di
imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed accessori non
elettrici o elettronici.
7. Qualora il produttore non disponga, al momento
dell\'iscrizione, dei dati effettivi sulla suddivisione
delle AEE in domestiche e professionali, fornisce sotto la
propria responsabilita\' una stima di tale suddivisione.
8. Una volta effettuata l\'iscrizione, a ciascun
produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite
il sistema informatico delle Camere di commercio.
9. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di
iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i
documenti commerciali.».


                             Art. 5-bis

Attuazione della direttiva 2004/35/CE - Procedura di
infrazione n. 2007/4679, ex articolo 226 Trattato CE

(( 1. Ai fini di un ulteriore adeguamento a quanto previsto dal
punto 1.2.3 dell\'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all\'articolo 311, al comma 2, le parole da: «al ripristino»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«all\'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e,
in mancanza, all\'adozione di misure di riparazione complementare e
compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalita\' prescritte
dall\'Allegato II alla medesima direttiva, da effettuare entro il
termine congruo di cui all\'articolo 314, comma 2, del presente
decreto. Quando l\'effettivo ripristino o l\'adozione di misure di
riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in
parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi
dell\'articolo 2058 del codice civile o comunque attuati in modo
incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante
e\' obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente
patrimoniale nei confronti dello Stato, determinato conformemente al
comma 3 del presente articolo, per finanziare gli interventi di cui
all\'articolo 317, comma 5»;
b) all\'articolo 311, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Con decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell\'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in
conformita\' a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell\'Allegato II alla
direttiva 2004/35/CE, i criteri di determinazione del risarcimento
per equivalente e dell\'eccessiva onerosita\', avendo riguardo anche al
valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti
e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la
liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale in
sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e
comunitario. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno,
ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilita\' personale.
Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi
nei limiti del loro effettivo arricchimento. Il presente comma si
applica anche nei giudizi di cui ai commi 1 e 2.»;
c) all\'articolo 303, al comma 1, lettera f), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «i criteri di determinazione
dell\'obbligazione risarcitoria stabiliti dall\'articolo 311, commi 2 e
3, si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da
proporre ai sensi dell\'articolo 18 della legge 18 luglio 1986, n.
349, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato articolo
18, o ai sensi del titolo IX del libro IV del codice civile o ai
sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, con
esclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudizi
trova, inoltre, applicazione la previsione dell\'articolo 315 del
presente decreto; »;
d) all\'articolo 317, al comma 5, alinea, le parole da: «sono
versate» fino a: «della spesa» sono sostituite dalle seguenti:
«affluiscono al fondo di cui all\'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle seguenti
finalita\'»;
e) all\'articolo 317, il comma 6 e\' abrogato.
2. All\'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13,
il comma 7 e\' sostituito dal seguente:
"7. I soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle
transazioni di cui al presente articolo, introitati a titolo di
risarcimento del danno ambientale, affluiscono al fondo di cui
all\'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33"». ))


Riferimenti normativi:
- La direttiva 2004/35/CE e\' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 143. Entrata in vigore il 30 aprile
2004.
- Il testo dell\'art. 311, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 14 aprile 2006, n. 88, supplemento
ordinario, cosi\' come modificato dalla presente legge,
cosi\' recita:
«Art. 311 (Azione risarcitoria in forma specifica e per
equivalente patrimoniale). - 1. Il Ministro dell\'ambiente e
della tutela del territorio agisce, anche esercitando
l\'azione civile in sede penale, per il risarcimento del
danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per
equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle
disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto.
2. Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo
attivita\' o comportamenti doverosi, con violazione di
legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo,
con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme
tecniche, arrechi danno all\'ambiente, alterandolo,
deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, e\'
obbligato all\'effettivo ripristino a sue spese della
precedente situazione e, in mancanza, all\'adozione di
misure di riparazione complementare e compensativa di cui
alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004 secondo le modalita\'
prescritte dall\'Allegato II alla medesima direttiva, da
effettuare entro il termine congruo di cui all\'art. 314,
comma 2, del presente decreto. Quando l\'effettivo
ripristino o l\'adozione di misure di riparazione
complementare o compensativa risultino in tutto o in parte
omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi
dell\'art. 2058 del codice civile o comunque attuati in modo
incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il
danneggiante e\' obbligato in via sostitutiva al
risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti
dello Stato, determinato conformemente al comma 3 del
presente art., per finanziare gli interventi di cui
all\'art. 317, comma 5;
3. Alla quantificazione del danno il Ministro
dell\'ambiente e della tutela del territorio provvede in
applicazione dei criteri enunciati negli Allegati 3 e 4
della parte sesta del presente decreto. All\'accertamento
delle responsabilita\' risarcitorie ed alla riscossione
delle somme dovute per equivalente patrimoniale il Ministro
dell\'ambiente e della tutela del territorio provvede con le
procedure di cui al titolo III della parte sesta del
presente decreto. Con decreto del Ministro dell\'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi dell\'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in
conformita\' a quanto previsto dal punto 1.2.3.
dell\'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE, i criteri di
determinazione del risarcimento per equivalente e
dell\'eccessiva onerosita\', avendo riguardo anche al valore
monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi
perduti e al valore monetario stimato delle risorse
naturali e dei servizi perduti e ai parametri utilizzati in
casi simili o materie analoghe per la liquidazione del
risarcimento per equivalente del danno ambientale in
sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito
nazionale e comunitario. Nei casi di concorso nello stesso
evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria
responsabilita\' personale. Il relativo debito si trasmette,
secondo le leggi vigenti, agli eredi nei limiti del loro
effettivo arricchimento. Il presente comma si applica anche
nei giudizi di cui ai commi 1 e 2».
- Il testo dell\'art. 303, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento
ordinario cosi\' come modificato dalla presente legge, cosi\'
recita:
«Art. 303 (Esclusioni). - 1. La parte sesta del presente
decreto:
a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia
imminente di tale danno cagionati da:
1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di
ostilita\', guerra civile, insurrezione;
2) fenomeni naturali di carattere eccezionale,
inevitabili e incontrollabili;
b) non si applica al danno ambientale o a minaccia
imminente di tale danno provocati da un incidente per il
quale la responsabilita\' o l\'indennizzo rientrino
nell\'ambito d\'applicazione di una delle convenzioni
internazionali elencate nell\'allegato 1 alla parte sesta
del presente decreto cui la Repubblica italiana abbia
aderito;
c) non pregiudica il diritto del trasgressore di
limitare la propria responsabilita\' conformemente alla
legislazione nazionale che da\' esecuzione alla convenzione
sulla limitazione della responsabilita\' per crediti
marittimi (LLMC) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo
sulla limitazione della responsabilita\' nella navigazione
interna (CLNI) del 1988;
d) non si applica ai rischi nucleari relativi
all\'ambiente ne\' alla minaccia imminente di tale danno
causati da attivita\' disciplinate dal Trattato istitutivo
della Comunita\' europea dell\'energia atomica o causati da
un incidente o un\'attivita\' per i quali la responsabilita\'
o l\'indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno
degli strumenti internazionali elencati nell\'allegato 2
alla parte sesta del presente decreto;
e) non si applica alle attivita\' svolte in condizioni
di necessita\' ed aventi come scopo esclusivo la difesa
nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione
dalle calamita\' naturali;
f) non si applica al danno causato da un\'emissione, un
evento o un incidente verificatisi prima della data di
entrata in vigore della parte sesta del presente decreto; i
criteri di determinazione dell\'obbligazione risacitoria
stabiliti dall\'art. 311, commi 2 e 3, si applicano anche
alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai
sensi dell\'art. 18 della legge 18 luglio 1986, n. 349, in
luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato art.
18, o ai sensi del titolo IX del libro IV del codice civile
o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura
speciale, con esclusione delle pronunce passate in
giudicato; ai predetti giudici trova, inoltre, applicazione
la previsione dell\'art. 315 del presente decreto;
g) non si applica al danno in relazione al quale siano
trascorsi piu\' di trent\'anni dall\'emissione, dall\'evento o
dall\'incidente che l\'hanno causato;
h) non si applica al danno ambientale o alla minaccia
imminente di tale danno causati da inquinamento di
carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in
alcun modo un nesso causale tra il danno e l\'attivita\' di
singoli operatori;
i) non si applica alle situazioni di inquinamento per
le quali siano effettivamente avviate le procedure relative
alla bonifica, o sia stata avviata o sia intervenuta
bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in
materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga
un danno ambientale.».
- Il testo dell\'art. 317 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario, cosi\' come
modificato dalla presente legge, cosi\' recita:
«Art. 317 (Riscossione dei crediti e fondo di
rotazione). - 1. Per la riscossione delle somme costituenti
credito dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui alla
parte sesta del presente decreto, nell\'ammontare
determinato dal Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio o dal giudice, si applicano le norme di cui al
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. Nell\'ordinanza o nella sentenza puo\' essere disposto,
su richiesta dell\'interessato che si trovi in condizioni
economiche disagiate, che gli importi dovuti vengano pagati
in rate mensili non superiori al numero di venti; ciascuna
rata non puo\' essere inferiore comunque ad euro cinquemila.
3. In ogni momento il debito puo\' essere estinto
mediante un unico pagamento.
4. Il mancato adempimento anche di una sola rata alla
sua scadenza comporta l\'obbligo di pagamento del residuo
ammontare in unica soluzione.
5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in
favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale
disciplinato dalla parte sesta del presente decreto, ivi
comprese quelle derivanti dall\'escussione di fidejussioni a
favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento
medesimo, affluiscono al fondo di cui all\'art. 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, per essere destinate alle seguenti finalita\':
a) interventi urgenti di perimetrazione,
caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati,
con priorita\' per le aree per le quali ha avuto luogo il
risarcimento del danno ambientale;
b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino
ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il
risarcimento del danno ambientale;
c) interventi di bonifica e ripristino ambientale
previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati;
d) attivita\' dei centri di ricerca nel campo delle
riduzioni delle emissioni di gas ad effetto serra e dei
cambiamenti climatici globali.
6. (Abrogato)».
- Il testo dell\'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n.208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2008, n. 304., convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, cosi\' come modificato
dalla presente legge, cosi\' recita:
«Art. 2 (Danno ambientale). - 1. Nell\'ambito degli
strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa
in sicurezza di uno o piu\' siti di interesse nazionale, al
fine della stipula di una o piu\' transazioni globali, con
una o piu\' imprese interessate, pubbliche o private, in
ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di
bonifica, degli oneri di ripristino, nonche\' del danno
ambientale di cui agli articoli 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349, e 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o
altri enti pubblici territoriali possano richiedere il
risarcimento, il Ministero dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare puo\', sentiti l\'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui
all\'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e la Commissione di valutazione degli investimenti
e di supporto alla programmazione e gestione degli
interventi ambientali (COVIS) di cui all\'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
predisporre uno schema di contratto, che viene concordato
con le imprese interessate e comunicato a regioni, province
e comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati
interessati mediante idonee forme di pubblicita\'
nell\'ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo
scopo.
2. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e
pubblicazioni di cui al comma 1, gli enti ed i soggetti
interessati possono fare pervenire ai partecipanti alla
conferenza di cui al comma 3 note di commento sullo schema
di contratto.
3. Previa assunzione, sullo schema di transazione, del
parere dell\'Avvocatura generale dello Stato, il Ministero
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare
svolge, nei successivi trenta giorni, una conferenza di
servizi decisoria, fra i soggetti pubblici aventi titolo,
per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno
risulti portatore, ai sensi dell\'art. 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241, in quanto applicabile. Le
determinazioni assunte all\'esito della conferenza
sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio
comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza.
4. Acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo
schema di contratto di transazione, sottoscritto per
accettazione dalla impresa, e\' trasmesso alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l\'autorizzazione da parte
del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. La stipula del contratto di transazione, non
novativo, conforme allo schema autorizzato ai sensi del
comma 4, comporta abbandono del contenzioso pendente e
preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di
bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione
risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell\'art. 18
della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche\' per le
altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato
e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della
transazione. Sono fatti salvi gli accordi transattivi gia\'
stipulati alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche\' gli accordi transattivi attuativi di
accordi di programma gia\' conclusi a tale data.
5-bis. La stipula del contratto di transazione comporta
altresi\' la facolta\' di utilizzare i terreni o singoli
lotti o porzioni degli stessi, in conformita\' alla loro
destinazione urbanistica, qualora l\'utilizzo non risulti
incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del
contestuale decreto direttoriale di approvazione del
progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e
della falda, sia funzionale all\'esercizio di un\'attivita\'
di impresa e non contrasti con eventuali necessita\' di
garanzia dell\'adempimento evidenziate nello schema di
contratto.
6. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte
dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi
assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
quest\'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di
trenta giorni, puo\' dichiarare risolto il contratto di
transazione. In tal caso, le somme eventualmente gia\'
corrisposte dai suddetti soggetti privati sono trattenute
dal Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e
del mare in acconto dei maggiori importi definitivamente
dovuti per i titoli di cui al comma 1.
7. I soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti
dalle transazioni di cui al presente art., introitati a
titolo di risarcimento del danno ambientale, affluiscono al
fondo di cui all\'art. 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
8. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli
14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
all\'avvio delle procedure di cui alla Parte VI del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede il Ministro
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare se
il danno ambientale e\' quantificabile in un ammontare
uguale o superiore a dieci milioni di euro, ovvero i
titolari dei competenti uffici dirigenziali generali se
l\'ammontare del danno ambientale e\' inferiore.
9. Dall\'attuazione del presente art. non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


                               Art. 6.

omissis


                               Art. 7.

Disposizioni per i sistemi di misura installati nell\'ambito delle
reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare
ostacoli all\'uso e al commercio degli stessi - Procedura
d\'infrazione n. 2007/4915

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed
internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle
stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di
trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di
trasporto, per l\'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete
nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli
stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di
idrocarburi non sono soggetti all\'applicazione della normativa di
metrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle norme in
materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del
sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, e\' assicurato
mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di
misura secondo modalita\' stabilite con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentita l\'Autorita\' per l\'energia elettrica ed il
gas, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, e per i sistemi di misura della produzione nazionale di
idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensi
dell\'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni
di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi.
2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente
connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas
naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l\'Autorita\'
per l\'energia elettrica ed il gas, stabilisce, con uno o piu\' decreti
da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i criteri per l\'esecuzione dei controlli metrologici legali
sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli
stessi clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni
in materia di metrologia legale entro il termine di un anno da tale
data. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti
anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al
comma 1.
(( 2-bis. Al fine di dare corretta esecuzione all\'obbligo di cui
all\'articolo 3 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell\'uso dell\'energia
da fonti rinnovabili, e in coerenza con quanto definito dall\'articolo
2, lettera l), della medesima direttiva, al comma 19 dell\'articolo 27
della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «dall\'anno 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «dall\'anno 2012». ))
3. Dall\'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita\'
competenti per l\'esecuzione dei controlli provvedono con le risorse
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, reca:
«Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell\'art.
41 della legge17 maggio 1999, n. 144.».
- L\'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 dicembre 1996, n. 293, supplemento ordinario, cosi\'
recita:
«2. Entro sei mesi dall\'entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro sono aggiornati il
disciplinare-tipo per i permessi di prospezione e di
ricerca e per le concessioni di coltivazione e il
disciplinare-tipo per le concessioni di stoccaggio di
idrocarburi in giacimento.».
- La direttiva 94/22/CE e\' pubblicata nella G.U.C.E. 30
giugno 1994, n. L 164.
- La direttiva 2009/28/CE pubblicata nella G.U.C.E. 5
giugno 2009, n. L 140.
- Il testo dell\'art. 27, comma 19, della legge 23 luglio
2009, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
2009, n. 176, supplemento ordinario, cosi\' come modificato
dalla presente legge, cosi\' recita:
«19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le modalita\' con cui, a
decorrere dall\'anno 2012 e sulla base dell\'energia
elettrica prelevata nell\'anno precedente, si procede
all\'attuazione di quanto stabilito dal comma 18. Con il
medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della quota
minima di cui all\'art. 11, comma 2, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, sulla base degli effetti del
trasferimento di cui al comma 18 e coerentemente con gli
impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a
livello nazionale e comunitario.».


                               Art. 8.

omissis

                             Art. 8-bis

omissis
                               Art. 9.

omissis
                              Art. 10.

omissis


                              Art. 11.

omissis


                              Art. 12.

omissis
                              Art. 13.

Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di
consumo sugli oli lubrificanti rigenerati - Procedura d\'infrazione
n. 2004/2190

1. All\'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
le parole: «e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62
la denominazione "oli usati" deve intendersi riferita agli oli usati
raccolti in Italia» sono soppresse.
2. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all\'articolo 62, nel comma 5:
1) il primo periodo e\' sostituito dal seguente: «Gli oli
lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da
oli, a base minerale o sintetica, gia\' immessi in consumo, sono
sottoposti all\'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista
per gli oli di prima distillazione.»;
2) il secondo periodo e\' sostituito dal seguente: «Per i prodotti
energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli
oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui
all\'articolo 21.»;
b) nell\'allegato I, l\'aliquota relativa all\'imposta di consumo
sugli oli lubrificanti e\' determinata in euro 750,00 per mille
chilogrammi.
3. Limitatamente alle basi ed agli oli lubrificanti rigenerati che,
alle ore zero della data di entrata in vigore della presente
disposizione, risultino giacenti, per fini commerciali, in quantita\'
complessivamente non inferiore a 1.000 chilogrammi, presso depositi
commerciali nazionali e non ancora assoggettati all\'imposta di
consumo di cui all\'articolo 62 del citato decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e\' applicata l\'imposta di consumo prevista, per
gli oli e le basi rigenerate, dal medesimo articolo 62 nella
formulazione in vigore il giorno precedente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
4. All\'articolo 236, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere i) e l) sono sostituite dalle seguenti:
«i) concordare con le imprese che svolgono attivita\' di
rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati
idonei per l\'avvio alla rigenerazione;
l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili; »;
b) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:
l-bis) "cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese
di rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto
fra quantita\' raccolte e richieste, delle capacita\' produttive degli
impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti
gia\' in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti
rigenerate di qualita\' idonea per il consumo;
l-ter) corrispondere alle imprese di rigenerazione un
corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della
situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate,
dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall\'avvio degli
oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sara\'
erogato con riferimento alla quantita\' di base lubrificante ottenuta
per tonnellata di olio usato, di qualita\' idonea per il consumo ed
effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati
ceduti dal consorzio all\'impresa stessa;
l-quater) assicurare l\'avvio alla combustione dell\'olio usato non
rigenerabile ma riutilizzabile ovvero dell\'olio rigenerabile non
ritirato dalle imprese di rigenerazione e lo smaltimento dell\'olio
usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro
l\'inquinamento.».


Riferimenti normativi:
- Il testo dell\'art. 1, comma 116, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2005, n. 302, S.O., cosi\' come modificato dalla
presente legge, cosi\' recita:
«116. L\'art. 62 del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad
esplicare i suoi effetti. A decorrere dal 1° gennaio 2006
l\'aliquota dell\'imposta di consumo sugli oli lubrificanti
di cui all\'allegato I al medesimo testo unico e\' fissata in
euro 842 per mille chilogrammi.».
- Il testo dell\'art. 62, comma 5 del decreto legislativo
del 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 29 novembre 1995, n. 279, S.O. cosi\' come
modificato dalla presente legge cosi\' recita:
«Art. 62. Imposizione sugli oli lubrificanti e sui
bitumi di petrolio.
(Art. 30 D.L. n. 331/1993)
1. Gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710
19 99), ferma restando la tassazione prevista dall\'art. 21,
comma 2, sono sottoposti ad imposta di consumo [1] anche
quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per
usi diversi dalla combustione o carburazione.
2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono
sottoposti ad imposta di consumo [1].
3. L\'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli
oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con
funzione di lubrificazione e non e\' dovuta per gli oli
lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione
della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei
relativi manufatti, nella produzione delle materie
plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese
le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari
per le piante da frutta e nei consumi di cui all\'art. 22,
comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista
di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento
previsto per i carburanti.
4. L\'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica anche agli
oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni
lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o
merci importati o di provenienza comunitaria.
5. Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di
oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica,
gia\' immessi in consumo, sono sottoposti all\'imposta di cui
al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di
prima distillazione. Per i prodotti energetici ottenuti nel
processo di rigenerazione congiuntamente agli oli
lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui
all\'articolo 21. Gli oli lubrificanti usati destinati alla
combustione non sono soggetti a tassazione. I prodotti
energetici contenuti nei residui di lavorazione della
rigenerazione non sono soggetti a tassazione.
6. Ferma restando la tassazione prevista dall\'art. 21,
comma 2, i prodotti energetici greggi (codice NC 2709 00),
gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele
di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i
polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono
sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli
lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o
usati per la lubrificazione meccanica.
7. L\'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si
applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di
pannelli in genere nonche\' di manufatti per l\'edilizia ed a
quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i
bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di
energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per
l\'olio combustibile destinato a tali impieghi.
8. Ai fini dell\'applicazione della disposizione di cui
al comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli
sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi
almeno una catena alchilica con 8 o piu\' atomi di carbonio,
ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di
sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti
anche impurezze purche\' non superiori al 5 per cento in
volume.
9. Per la circolazione e per il deposito degli oli
lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si
applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.».
- Il testo dell\'art. 236 del decreto legislativo del 3
aprile 2006, n. 152, pubblicato in Gazz. Uff. del 14 aprile
2006, n. 88, S.O., cosi\' come modificato dalla presente
legge, cosi\' recita:
«Art. 236 (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta
e trattamento degli oli minerali usati). - 1. Al fine di
razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali
usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa
alla produzione di oli base, le imprese di cui al comma 4,
sono tenute a partecipare all\'assolvimento dei compiti
previsti al comma 12 tramite adesione al consorzio di cui
all\'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95. I consorzi adottano sistemi di gestione conformi ai
principi di cui all\'articolo 237.
2. Il consorzio di cui al comma 1, gia\' riconosciuto
dalla previgente normativa, ha personalita\' giuridica di
diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio
statuto in conformita\' allo schema tipo approvato dal
Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e ai principi contenuti nel presente decreto ed
in particolare a quelli di trasparenza, efficacia,
efficienza ed economicita\', nonche\' di libera concorrenza
nelle attivita\' di settore. Nei consigli di amministrazione
del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione
in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei
rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo
statuto adottato dal consorzio e\' trasmesso entro quindici
giorni al Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che lo approva di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate
osservazioni cui il consorzio e\' tenuto ad adeguarsi nei
successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non
ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto
sono apportate con decreto del Ministro dell\'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale
di approvazione dello statuto del consorzio e\' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le imprese che eliminano gli oli minerali usati
tramite co-combustione e all\'uopo debitamente autorizzate e
gli altri consorzi di cui al presente articolo sono tenute
a fornire al Consorzio di cui all\'articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i dati tecnici di cui
al comma 12, lettera h), affinche\' tale consorzio comunichi
annualmente tutti i dati raccolti su base nazionale ai
Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una
relazione illustrativa. Alla violazione dell\'obbligo si
applicano le sanzioni di cui all\'articolo 258 per la
mancata comunicazione di cui all\'articolo 189, comma 3.
4. Ai Consorzi partecipano in forma paritetica tutte le
imprese che:
a) le imprese che producono, importano o mettono in
commercio oli base vergini;
b) le imprese che producono oli base mediante un
processo di rigenerazione;
c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta
degli oli usati;
d) le imprese che effettuano la sostituzione e la
vendita degli oli lubrificanti.
5. Le quote di partecipazione al consorzio sono
ripartite fra le categorie di imprese di cui al comma 4 e
nell\'ambito di ciascuna di esse sono attribuite in
proporzione delle quantita\' di lubrificanti prodotti,
commercializzati rigenerati o recuperati.
6. Le deliberazioni degli organi dei Consorzi, adottate
in relazione alle finalita\' della parte quarta del presente
decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti
i consorziati. [La rappresentanza negli organi elettivi dei
Consorzi e\' attribuita in misura pari all\'ottanta per cento
alle imprese che producono oli base vergini e immettono sul
mercato oli lubrificanti finiti e in misura pari al venti
per cento alle imprese che producono e immettono al consumo
oli lubrificanti rigenerati].
7. I consorzi determinano annualmente, con riferimento
ai costi sopportati nell\'anno al netto dei ricavi per
l\'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo,
il contributo per chilogrammo dell\'olio lubrificante che
sara\' messo a consumo nell\'anno successivo. Ai fini della
parte quarta del presente decreto si considerano immessi al
consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all\'atto del
pagamento dell\'imposta di consumo.
8. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al
consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo
le modalita\' ed i termini fissati ai sensi del comma 9.
9. Le modalita\' e i termini di accertamento, riscossione
e versamento dei contributi di cui al comma 8, sono
stabiliti con decreto del Ministro della economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell\'ambiente e della
tutela del territorio e delle attivita\' produttive, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese
dall\'approvazione dello statuto del consorzio.
10. I consorzi di cui al comma 1 trasmettono annualmente
al Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio ed
al Ministro delle attivita\' produttive i bilanci preventivo
e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione.
I Consorzi di cui al comma 1, entro il 31 maggio di ogni
anno, presentano al Ministro dell\'ambiente e della tutela
del territorio ed al Ministro delle attivita\' produttive
una relazione tecnica sull\'attivita\' complessiva sviluppata
dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell\'anno solare
precedente.
11. Lo statuto di cui al comma 2, prevede, in
particolare, gli organi dei consorzi e le relative
modalita\' di nomina.
12. I consorzi svolgono per tutto il territorio
nazionale i seguenti compiti:
a) promuovere la sensibilizzazione dell\'opinione
pubblica sulle tematiche della raccolta;
b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli
usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese
autorizzate;
c) espletare direttamente la attivita\' di raccolta
degli oli usati dai detentori che ne facciano richiesta
nelle aree in cui la raccolta risulti difficoltosa o
economicamente svantaggiosa;
d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della
loro corretta eliminazione tramite rigenerazione,
combustione o smaltimento;
e) cedere gli oli usati raccolti:
1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla
produzione di oli base;
2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere
tecnico economico e organizzativo, alla combustione o
coincenerimento;
3) in difetto dei requisiti per l\'avvio agli usi di
cui ai numeri precedenti, allo smaltimento tramite
incenerimento o deposito permanente;
f) perseguire ed incentivare lo studio, la
sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di
trattamento e di impiego alternativi:
g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di
libera circolazione dei beni, di economicita\' della
gestione, nonche\' della tutela della salute e dell\'ambiente
da ogni inquinamento dell\'aria, delle acque del suolo;
h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi
alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli
annualmente al Consorzio di cui all\'articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, affinche\' tale
Consorzio li trasmetta ai Ministeri che esercitano il
controllo, corredati da una relazione illustrativa;
i) concordare con le imprese che svolgono attivita\' di
rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli
oli usati idonei per l\'avvio alla rigenerazione;
l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili;
l-bis) cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle
imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta in
ragione del rapporto fra quantita\' raccolte e richieste,
delle capacita\' produttive degli impianti previste dalle
relative autorizzazioni e, per gli impianti gia\' in
funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti
rigenerate di qualita\' idonea per il consumo;
l-ter) corrispondere alle imprese di rigenerazione un
corrispettivo a fronte del trattamento determinato in
funzione della situazione corrente del mercato delle basi
lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del
prezzo ricavabile dall\'avvio degli oli usati al riutilizzo
tramite combustione; tale corrispettivo sara\' erogato con
riferimento alla quantita\' di base lubrificante ottenuta
per tonnellata di olio usato, di qualita\' idonea per il
consumo ed effettivamente ricavata dal processo di
rigenerazione degli oli usati ceduti dal consorzio
all\'impresa stessa;
l-quater) assicurare l\'avvio alla combustione
dell\'olio usato non rigenerabile ma riutilizzabile ovvero
dell\'olio rigenerabile non ritirato dalle imprese di
rigenerazione e lo smaltimento dell\'olio usato non
riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro
l\'inquinamento.
13. I consorzi possono svolgere le proprie funzioni sia
direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per
determinati e limitati settori di attivita\' o determinate
aree territoriali. L\'attivita\' dei mandatari e\' svolta
sotto la direzione e la responsabilita\' dei consorzi
stessi.
14. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di
cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque
una delle attivita\' proprie delle categorie medesime
successivamente all\'entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto aderiscono ad uno dei Consorzi di cui
al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di
costituzione o di inizio della propria attivita\'.
15. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello
statuto di cui al comma 2, chiunque detiene oli minerali
esausti e\' obbligato al loro conferimento ai Consorzi di
cui al comma 1, direttamente o mediante consegna a soggetti
incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla
normativa vigente, a esercitare le attivita\' di gestione di
tali rifiuti. L\'obbligo di conferimento non esclude la
facolta\' per il detentore di cedere gli oli minerali
esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunita\'
europea.
16. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di
recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione
accantonati dai consorzi di cui al comma 1 nelle riserve
costituenti il patrimonio netto non concorrono alla
formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il
divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai
consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di
scioglimento dei consorzi medesimi.».


                              Art. 14.


(Soppresso).


                              Art. 15.

Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia
di servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. All\'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di
distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, le
disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della
legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia
elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475,
relativamente alla gestione delle farmacie comunali nonche\' quelle
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla
disciplina del trasporto ferroviario regionale.»;
(( a-bis) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sono
determinati» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre
2012,»; ))
b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali
avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di societa\' in qualunque forma
costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la
Comunita\' europea e dei principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in particolare, dei principi di economicita\', efficacia,
imparzialita\', trasparenza, adeguata pubblicita\', non
discriminazione, parita\' di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalita\';
b) a societa\' a partecipazione mista pubblica e privata, a
condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui
alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la
qualita\' di socio e (( l\'attribuzione di specifici compiti operativi
)) connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita
una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
3. In deroga alle modalita\' di affidamento ordinario di cui al
comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del
contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e
utile ricorso al mercato, l\'affidamento puo\' avvenire a favore di
societa\' a capitale interamente pubblico, partecipata dall\'ente
locale, che abbia i requisiti richiesti dall\'ordinamento comunitario
per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei
principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo
sulla societa\' e di prevalenza dell\'attivita\' svolta dalla stessa con
l\'ente o gli enti pubblici che la controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3, l\'ente affidante deve dare
adeguata pubblicita\' alla scelta, motivandola in base ad un\'analisi
del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente
gli esiti della predetta verifica all\'Autorita\' garante della
concorrenza e del mercato per l\'espressione di un parere preventivo,
da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta
relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende
espresso in senso favorevole.»;
c) dopo il comma 4, e\' inserito il seguente:
(( «4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono )) le
soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali
assumono rilevanza ai fini dell\'espressione del parere di cui al
comma 4.»;
d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a
quanto stabilito ai commi 2 e 3 e\' il seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate
conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta \'\'in
house\'\' cessano, improrogabilmente e senza necessita\' di
deliberazione da parte dell\'ente affidante, alla data del 31 dicembre
2011. (( Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di
servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le
amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso
le modalita\' di cui alla lettera b) del comma 2; ))
b) le gestioni affidate direttamente a societa\' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del
socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma
2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la
qualita\' di socio e l\'attribuzione dei compiti operativi connessi
alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza
necessita\' di apposita deliberazione dell\'ente affidante, alla data
del 31 dicembre 2011;
c) le gestioni affidate direttamente a societa\' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del
socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma
2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita\' di
socio e l\'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione
del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di
servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre
2003 a societa\' a partecipazione pubblica gia\' quotate in borsa a
tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell\'articolo 2359
del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di
servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche
progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero
forme di collocamento privato presso investitori qualificati e
operatori industriali, (( ad una quota non superiore al 40 per cento
entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31
dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli
affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessita\' di apposita
deliberazione dell\'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30
giugno 2013 o del 31 dicembre 2015. ))
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle
lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31
dicembre 2010, senza necessita\' di apposita deliberazione dell\'ente
affidante.
9. Le societa\', le loro controllate, controllanti e controllate
da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri
dell\'Unione europea, che, in Italia o all\'estero, gestiscono di fatto
o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto
servizi pubblici locali in virtu\' di affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2,
lettera b), nonche\' i soggetti cui e\' affidata la gestione delle
reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti
locali, qualora separata dall\'attivita\' di erogazione dei servizi,
non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in
ambiti territoriali diversi, ne\' svolgere servizi o attivita\' per
altri enti pubblici o privati, ne\' direttamente, ne\' tramite loro
controllanti o altre societa\' che siano da essi controllate o
partecipate, ne\' partecipando a gare. Il divieto di cui al primo
periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica
alle societa\' quotate in mercati regolamentati (( e al socio
selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti
affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque
concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara
successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi
forniti.»; ))
e) al comma 10, nell\'alinea le parole: «centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;
f) al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti» e\'
sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole:
«patto di stabilita\' interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo
conto delle scadenze fissate al comma 8,»;
g) al comma 10, la lettera e) e\' abrogata.
(( 1-bis. Ai fini dell\'applicazione dell\'articolo 23-bis, comma
8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi, nel
rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti delle predette
regioni e province autonome e dalle relative norme di attuazione, i
contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su
gomma di cui all\'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in
atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
1-ter. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio
idrico integrato di cui all\'articolo 23-bis del citato decreto-legge
n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133
del 2008, devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia
gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprieta\'
pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente
alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualita\' e
prezzo del servizio, in conformita\' a quanto previsto dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla
universalita\' ed accessibilita\' del servizio»
2. All\'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, il quarto periodo e\' soppresso.
2-bis. All\'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "diciotto
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
2-ter. All\'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2009"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".
2-quater. All\'articolo 8-sexies, comma 2, terzo periodo, del
decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, la parola:
"centoventi" e\' sostituita dalla seguente: "duecentodieci"».
))


Riferimenti normativi:
- Il testo dell\'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O., convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, S.O. cosi\' come
modificato dalla presente legge cosi\' recita:
«Art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza
economica). - 1. Le disposizioni del presente articolo
disciplinano l\'affidamento e la gestione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione
della disciplina comunitaria e al fine di favorire la piu\'
ampia diffusione dei principi di concorrenza, di liberta\'
di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di
tutti gli operatori economici interessati alla gestione di
servizi di interesse generale in ambito locale, nonche\' di
garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalita\'
ed accessibilita\' dei servizi pubblici locali ed al livello
essenziale delle prestazioni, ai sensi dell\' articolo 117,
secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione,
assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti,
secondo i principi di sussidiarieta\', proporzionalita\' e
leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente
articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e
prevalgono sulle relative discipline di settore con esse
incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell\' articolo 46-bis
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in
materia di distribuzione di gas naturale,le disposizioni
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge
23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di
energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile
1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie
comunali nonche\' quelle del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto
ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali minimi di
cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati
entro il 31 dicembre 2012 dal Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con
le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all\'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, e l\'Autorita\' per l\'energia
elettrica e il gas, tenendo anche conto delle
interconnessioni degli impianti di distribuzione e con
riferimento alle specificita\' territoriali e al numero dei
clienti finali. In ogni caso l\'ambito non puo\' essere
inferiore al territorio comunale.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici
locali avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di societa\' in qualunque
forma costituite individuati mediante procedure competitive
ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del
Trattato che istituisce la Comunita\' europea e dei principi
generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare,
dei principi di economicita\', efficacia, imparzialita\',
trasparenza, adeguata pubblicita\', non discriminazione,
parita\' di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalita\';
b) a societa\' a partecipazione mista pubblica e
privata, a condizione che la selezione del socio avvenga
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali
abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualita\' di socio e
l\'attribuzione dei compiti operativi l\'attribuzione di
specifici compiti operativi connessi alla gestione del
servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione
non inferiore al 40 per cento.
3. In deroga alle modalita\' di affidamento ordinario di
cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento,
non permettono un efficace e utile ricorso al mercato,
l\'affidamento puo\' avvenire a favore di societa\' a capitale
interamente pubblico, partecipata dall\'ente locale, che
abbia i requisiti richiesti dall\'ordinamento comunitario
per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel
rispetto dei principi della disciplina comunitaria in
materia di controllo analogo sulla societa\' e di prevalenza
dell\'attivita\' svolta dalla stessa con l\'ente o gli enti
pubblici che la controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3, l\'ente affidante deve
dare adeguata pubblicita\' alla scelta, motivandola in base
ad un\'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una
relazione contenente gli esiti della predetta verifica
all\'Autorita\' garante della concorrenza e del mercato per
l\'espressione di un parere preventivo, da rendere entro
sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende
espresso in senso favorevole.»
4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le
soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici
locali assumono rilevanza ai fini dell\'espressione del
parere di cui al comma 4.
5. Ferma restando la proprieta\' pubblica delle reti, la
loro gestione puo\' essere affidata a soggetti privati.
6. E\' consentito l\'affidamento simultaneo con gara di
una pluralita\' di servizi pubblici locali nei casi in cui
possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente
vantaggiosa. In questo caso la durata dell\'affidamento,
unica per tutti i servizi, non puo\' essere superiore alla
media calcolata sulla base della durata degli affidamenti
indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e gli enti locali, nell\'ambito delle
rispettive competenze e d\'intesa con la Conferenza
unificata di cui all\' articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono
definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini
di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo
sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire
una maggiore efficienza ed efficacia nell\'espletamento dei
servizi, nonche\' l\'integrazione di servizi a domanda debole
nel quadro di servizi piu\' redditizi, garantendo il
raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello
di impianto per piu\' soggetti gestori e la copertura degli
obblighi di servizio universale.
8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi
a quanto stabilito ai commi 2 e 3 e\' il seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008
affidate conformemente ai principi comunitari in materia di
cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza
necessita\' di deliberazione da parte dell\'ente affidante,
alla data del 31 dicembre 2011; Esse cessano alla scadenza
prevista dal contratto di servizio a condizione che entro
il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40
per cento del capitale attraverso le modalita` di cui alla
lettera b) del comma 2
b) le gestioni affidate direttamente a societa\' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano
avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita\' di socio e
l\'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione
del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessita\'
di apposita deliberazione dell\'ente affidante, alla data
del 31 dicembre 2011;
c) le gestioni affidate direttamente a societa\' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto
ad oggetto, al tempo stesso, la qualita\' di socio e
l\'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione
del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto
di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1°
ottobre 2003 a societa\' a partecipazione pubblica gia\'
quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate
ai sensi dell\'articolo 2359 del codice civile, cessano alla
scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione
che la partecipazione pubblica si riduca anche
progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica
ovvero forme di collocamento privato presso investitori
qualificati e operatori industriali; ad una quota non
superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non
superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove
siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti
cessano improrogabilmente e senza necessita\' di apposita
deliberazione dell\'ente affidante, rispettivamente, alla
data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di
cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non
oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessita\' di
apposita deliberazione dell\'ente affidante.
9. Le societa\', le loro controllate, controllanti e
controllate da una medesima controllante, anche non
appartenenti a Stati membri dell\'Unione europea, che, in
Italia o all\'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni
di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi
pubblici locali in virtu\' di affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del
comma 2, lettera b), nonche\' i soggetti cui e\' affidata la
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali degli enti locali, qualora separata
dall\'attivita\' di erogazione dei servizi, non possono
acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, ne\' svolgere servizi o attivita\' per
altri enti pubblici o privati, ne\' direttamente, ne\'
tramite loro controllanti o altre societa\' che siano da
essi controllate o partecipate, ne\' partecipando a gare. Il
divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata
della gestione e non si applica alle societa\' quotate in
mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della
lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di
servizi pubblici locali possono comunque concorrere su
tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva
alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i
servizi da essi forniti.
10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti
con le regioni ed entro il 31 dicembre 2009, sentita la
Conferenza unificata di cui all\' articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, nonche\' le competenti Commissioni
parlamentari, adotta uno o piu\' regolamenti, ai sensi dell\'
articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
al fine di:
a) prevedere l\'assoggettamento dei soggetti affidatari
cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di
stabilita\' interno, tenendo conto delle scadenze fissate al
comma 8, e l\'osservanza da parte delle societa\' in house e
delle societa\' a partecipazione mista pubblica e privata di
procedure ad evidenza pubblica per l\'acquisto di beni e
servizi e l\'assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di
proporzionalita\' e di adeguatezza di cui all\' articolo 118
della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di
residenti possano svolgere le funzioni relative alla
gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di
regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici
locali, anche attraverso la revisione della disciplina
sulle incompatibilita\';
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore
applicabile ai diversi servizi pubblici locali,
individuando le norme applicabili in via generale per
l\'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di
rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti,
energia elettrica e gas, nonche\' in materia di acqua;
e) abrogata;
f) prevedere l\'applicazione del principio di
reciprocita\' ai fini dell\'ammissione alle gare di imprese
estere;
g) limitare, secondo criteri di proporzionalita\',
sussidiarieta\' orizzontale e razionalita\' economica, i casi
di gestione in regime d\'esclusiva dei servizi pubblici
locali, liberalizzando le altre attivita\' economiche di
prestazione di servizi di interesse generale in ambito
locale compatibili con le garanzie di universalita\' ed
accessibilita\' del servizio pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee
forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli
affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai
tempi di recupero degli investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione
dei beni, di proprieta\' del precedente gestore, necessari
per la prosecuzione del servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non
giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi
del presente articolo.
11. L\' articolo 113 del testo unico delle leggi
sull\'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, e\' abrogato nelle parti incompatibili con le
disposizioni di cui al presente articolo.
12. Restano salve le procedure di affidamento gia\'
avviate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.».
- L\'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n.
176, S.O., cosi\' recita:
«Art. 61 (Ulteriori disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale) - 1. Al fine di armonizzare il processo di
liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto
pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le
autorita\' competenti all\'aggiudicazione di contratti di
servizio, anche in deroga alla disciplina di settore,
possono avvalersi delle previsioni di cui all\'art. 5,
paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all\'articolo 8, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle societa\' che, in
Italia o all\'estero, risultino aggiudicatarie di contratti
di servizio ai sensi delle previsioni del predetto
regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica l\'esclusione
di cui all\'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, reca:
«Norme in materia ambientale».
- Il testo dell\'art. 9-bis comma 6, del decreto legge 28
aprile 2009, n. 39, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
aprile 2009, n. 97., convertito con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 giugno 2009, n. 147, S.O. cosi\' come
modificato dalla presente legge, cosi\' recita:
«Art. 9-bis. Scarichi urbani, industriali e assimilati
ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per
la prevenzione e il contrasto delle emergenze
idrogeologiche e per la gestione delle risorse idriche
1. La provincia di L\'Aquila, ovvero l\'Autorita\' di
ambito territorialmente competente qualora lo scarico sia
in pubblica fognatura, ai sensi dell\'art. 101, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono
rilasciare ai titolari degli scarichi un nuovo
provvedimento di autorizzazione, sentiti l\'ISPRA e le
aziende sanitarie locali competenti per territorio, nel
caso in cui venga accertato un danneggiamento
tecnico-strutturale tale da determinare una significativa
riduzione dell\'efficacia depurativa dell\'impianto.
2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1
contiene idonee prescrizioni per il periodo transitorio
necessario per il ritorno alle condizioni di regime,
comunque non superiore a sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. I titolari degli scarichi autorizzati, ai fini del
rilascio del provvedimento di autorizzazione, sono tenuti a
produrre, ferma restando la facolta\' per la provincia
ovvero per l\'Autorita\' di ambito, per l\'ISPRA e per le
aziende sanitarie locali di richiedere integrazioni ove
necessario, la seguente documentazione:
a) relazione tecnico-descrittiva, completa di
documentazione fotografica, a firma di un tecnico
abilitato, attestante la capacita\' depurativa residuale e i
danni strutturali e/o tecnici subiti dall\'impianto a
seguito degli eventi sismici, tali da comprometterne la
funzionalita\';
b) descrizione degli eventuali interventi gia\'
realizzati e finalizzati al ripristino e alla messa in
sicurezza dell\'impianto;
c) planimetria dell\'insediamento in cui vengono
individuate le parti danneggiate;
d) relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico
abilitato, dei lavori necessari al ripristino funzionale.
4. Per la realizzazione dell\'intervento urgente per il
ripristino della piena funzionalita\' dell\'impianto di
depurazione delle acque reflue in localita\' Ponte Rosarolo
nel comune di L\'Aquila, il Ministero dell\'ambiente e della
tutela del territorio e del mare provvede a trasferire in
favore della contabilita\' speciale del Commissario delegato
per l\'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del
fiume Aterno, previa presentazione di idonea documentazione
attestante i danni subiti dall\'impianto, la somma di euro 2
milioni, a valere sul fondo per la promozione di interventi
di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e
per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, di cui
all\' articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
5. Per la progettazione e l\'affidamento dei lavori
inerenti alle iniziative di cui al comma 4 necessarie al
superamento dell\'emergenza, il Commissario delegato puo\'
avvalersi di societa\' a totale capitale pubblico, in
possesso delle necessarie capacita\' tecniche, designate dal
Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con il riconoscimento a favore dei predetti organismi
dei costi sostenuti e documentati, previamente autorizzati
dal Commissario delegato.
6. Per garantire l\'efficienza degli impianti per la
gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse
idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione
e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare
avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle
iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli
impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma
e\' predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza
sulle risorse idriche, che, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e\' istituita presso il Ministero dell\'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, subentrando nelle
competenze gia\' attribuite all\'Autorita\' di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99,
101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente
attribuite al Comitato per la vigilanza sull\'uso delle
risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data,
e\' soppresso. La denominazione «Commissione nazionale per
la vigilanza sulle risorse idriche» sostituisce, ad ogni
effetto, la denominazione «Comitato per la vigilanza
sull\'uso delle risorse idriche», ovunque presente.
7. Il Programma di cui al comma 6 e\' realizzato dalla
Commissione di cui al medesimo comma con il supporto
tecnico-scientifico e operativo dell\'ISPRA, su scala
regionale o interregionale, iniziando dal territorio della
regione Abruzzo. Allo scopo, la Commissione utilizza ogni
informazione disponibile, ivi incluse quelle relative alla
funzionalita\' dei depuratori, nonche\' allo smaltimento dei
relativi fanghi, di cui all\' articolo 101, comma 8, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Alla copertura
degli oneri connessi alla predisposizione del Programma si
provvede mediante utilizzazione dei risparmi derivanti
dalla riduzione a cinque dei componenti della Commissione
nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che
subentra al soppresso Comitato per la vigilanza sull\'uso
delle risorse idriche. Le attivita\' previste dal presente
articolo sono svolte dall\'ISPRA nell\'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
- Il testo dell\'articolo 195 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile
2006, n. 88, S.O., cosi\' come modificato dalla presente
legge cosi\' recita:
«Art. 195 (Competenze dello Stato). - 1. Ferme restando
le ulteriori competenze statali previste da speciali
disposizioni, anche contenute nella parte quarta del
presente decreto, spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie
all\'attuazione della parte quarta del presente decreto, da
esercitare ai sensi dell\'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall\'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
b) la definizione dei criteri generali e delle
metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonche\'
l\'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei
rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la
movimentazione;
c) l\'individuazione delle iniziative e delle misure per
prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di
deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la
produzione dei rifiuti, nonche\' per ridurne la
pericolosita\';
d) l\'individuazione dei flussi omogenei di produzione
dei rifiuti con piu\' elevato impatto ambientale, che
presentano le maggiori difficolta\' di smaltimento o
particolari possibilita\' di recupero sia per le sostanze
impiegate nei prodotti base sia per la quantita\'
complessiva dei rifiuti medesimi:
e) l\'adozione di criteri generali per la redazione di
piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il
recupero e l\'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l\'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e
di smaltimento di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese;
l\'individuazione e\' operata, sentita la Conferenza
unificata di cui all\'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro dell \'ambiente e della tutela del
territorio, e inserito nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti
necessari per la loro realizzazione. Nell\'individuare le
infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma il Governo procede secondo finalita\' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge
finanziaria ai sensi dell\'articolo 11, comma 3, lettera
i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse
necessarie, anche ai fini dell\'erogazione dei contributi
compensativi a favore degli enti locali, che integrano i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili;
g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di
comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione e\'
operata, sentita la Conferenza unificata di cui
all\'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio,
inserito nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti
necessari per la realizzazione;
h) l\'indicazione delle tipologie delle misure atte ad
incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della
cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
i) l\'individuazione delle iniziative e delle azioni,
anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero
di materia prima secondaria dai rifiuti, nonche\' per
promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti
ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni
e dei soggetti economici, anche ai sensi dell\'articolo 52,
comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
e del decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio 8 maggio 2003, n. 203;
l) l\'individuazione di obiettivi di qualita\' dei
servizi di gestione dei rifiuti;
m) la determinazione di criteri generali, differenziati
per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini
della elaborazione dei piani regionali di cui all\'articolo
199 con particolare riferimento alla determinazione,
d\'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida
per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali,
da costituirsi ai sensi dell\'articolo 200, e per il
coordinamento dei piani stessi;
n) la determinazione, relativamente all\'assegnazione
della concessione del servizio per la gestione integrata
dei rifiuti, d\'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
delle linee guida per la definizione delle gare d\'appalto,
ed in particolare dei requisiti di ammissione delle
imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento
agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;
o) la determinazione, d\'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i
modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con
riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti
urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale,
secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed
economicita\':
p) l\'indicazione dei criteri generali relativi alle
caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
q) l\'indicazione dei criteri generali per
l\'organizzazione e l\'attuazione della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
r) la determinazione, d\'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, delle linee guida, dei criteri generali e
degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonche\' la
determinazione dei criteri per individuare gli interventi
di bonifica che, in relazione al rilievo dell\'impatto
sull\'ambiente connesso all\'estensione dell\'area
interessata, alla quantita\' e pericolosita\' degli
inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;
s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la
definizione di materiale riciclato per l\'attuazione
dell\'articolo 196, comma 1, lettera p);
t) l\'adeguamento della parte quarta del presente
decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti
dell\'Unione europea.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l\'indicazione dei criteri e delle modalita\' di
adozione, secondo principi di unitarieta\', compiutezza e
coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei
rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie
di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di
accreditamento e di certificazione ai sensi dell\'articolo
178, comma 5;
b) l\'adozione delle norme e delle condizioni per
l\'applicazione delle procedure semplificate di cui agli
articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida
contenenti la specificazione della relazione da allegare
alla comunicazione prevista da tali articoli;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita\' e
delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di
talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a
specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione e la disciplina delle attivita\' di
recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti
contenenti amianto, mediante decreto del Ministro
dell\'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro della salute e con il Ministro delle
attivita\' produttive;
e) la determinazione dei criteri qualitativi e
quali-quantitativi per l\'assimilazione, ai fini della
raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei
rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro due anni, si
applica esclusivamente una tariffazione per le quantita\'
conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La
tariffazione per le quantita\' conferite che deve includere,
nel rispetto del principio della copertura integrale dei
costi del servizio prestato, una parte fissa ed una
variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale,
e\' determinata dall\'amministrazione comunale tenendo conto
anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni
economiche e operative delle attivita\' che li producono. A
tale tariffazione si applica una riduzione, fissata
dall\'amministrazione comunale, in proporzione alle
quantita\' dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri
di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal
gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai
rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree
produttive, compresi i magazzini di materie prime e di
prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici,
nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio
dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso
modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che
si formano nelle strutture di vendita con superficie due
volte superiore ai limiti di cui all\'articolo 4, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per
gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti
documentato il non conferimento al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e l\'avvio a recupero e riciclo diretto
tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta
tariffazione. Con decreto del Ministro dell\'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d\'intesa con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro
nvanta giorni, i criteri per l\'assimilabilita\' ai rifiuti
urbani;
f) l\'adozione di un modello uniforme del certificato di
avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell\'impianto
che dovra\' indicare per ogni carico e/o conferimento la
quota smaltita in relazione alla capacita\' autorizzata
annuale dello stesso impianto;
g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
standard per il campionamento e l\'analisi dei rifiuti;
h) la determinazione dei requisiti e delle capacita\'
tecniche e finanziarie per l\'esercizio delle attivita\' di
gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per
la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle
regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti
sottoposti all\'iscrizione all\'Albo di cui all\'articolo 212,
secondo la modalita\' di cui al comma 9 dello stesso
articolo;
i) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto
nazionale dei rifiuti;
l) la definizione del modello e dei contenuti del
formulario di cui all\'articolo 193 e la regolamentazione
del trasporto dei rifiuti, ivi inclusa l\'individuazione
delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni
tecniche, ambientali ed economiche devono essere
trasportati con modalita\' ferroviaria;
m) l\'individuazione delle tipologie di rifiuti che per
comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche
possono essere smaltiti direttamente in discarica;
n) l\'adozione di un modello uniforme del registro di
cui all\'articolo 190 e la definizione delle modalita\' di
tenuta dello stesso, nonche\' l\'individuazione degli
eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
o) l\'individuazione dei rifiuti elettrici ed
elettronici, di cui all\'articolo 227, comma 1, lettera a);
p) l\'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del
presente decreto;
q) l\'adozione delle norme tecniche, delle modalita\' e
delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
compostaggio, con particolare riferimento all\'utilizzo
agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19
ottobre 1984, n. 748, e del prodotto di qualita\' ottenuto
mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla
fonte con raccolta differenziata;
r) l\'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle
acque marine, in conformita\' alle disposizioni stabilite
dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali
vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell\'ambiente e
della tutela del territorio su proposta dell\'autorita\'
marittima nella cui zona di competenza si trova il porto
piu\' vicino al luogo dove deve essere effettuato lo
smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave
con il carico di rifiuti da smaltire;
s) l\'individuazione della misura delle sostanze
assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da
Universita\' o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi
gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica,
manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al
fine di prevenire l\'inquinamento del suolo, del sottosuolo
e di evitare danni alla salute e all\'ambiente derivanti
dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione
degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio
di sversamento connesso alla tipologia dell\'attivita\'
esercitata;
s-bis) l\'individuazione e la disciplina, nel rispetto
delle norme comunitarie ed anche in deroga alle
disposizioni della parte quarta del presente decreto, di
semplificazioni con decreto del Ministro dell\'ambiente e
della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro
tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina
in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e
il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati
al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali
dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai
distributori, a coloro che svolgono attivita\' di
istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei
beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di
recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9
dell\'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte
quarta del presente decreto, le funzioni di cui ai comma 1
sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell\'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita\'
produttive, della salute e dell\'interno, sentite la
Conferenza Stato-regioni, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte
quarta del presente decreto, le norme regolamentari e
tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi
dell\'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreti del Ministro dell\'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita\'
produttive, della salute e dell\'interno, nonche\', quando le
predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il
trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i
Ministri delle politiche agricole e forestali e delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e
dell\'accertamento degli illeciti in violazione della
normativa in materia di rifiuti nonche\' della repressione
dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei
rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente
(C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; puo\'
altresi\' intervenire il Corpo forestale dello Stato e
possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di
Stato.».
- Il testo dell\'art. 6, comma 1, lettera p), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, pubblicato nella Gazz.
Uff. 12 marzo 2003, n. 59, S.O., cosi\' come modificato
dalla presente legge, cosi\' recita:
«Art. 6 (Rifiuti non ammessi in discarica). - 1. Non
sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:
a) rifiuti allo stato liquido;
b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti
(H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell\'allegato I
al decreto legislativo n. 22 del 1997;
c) rifiuti che contengono una o piu\' sostanze corrosive
classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1%;
d) rifiuti che contengono una o piu\' sostanze corrosive
classificate come R34 in concentrazione totale > 5%;
e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo -
Categoria di rischio H9 ai sensi dell\'allegato al decreto
legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del D.M. 26 giugno
2000, n. 219 del Ministro dell\'ambiente;
f) rifiuti che rientrano nella categoria 14
dell\'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997;
g) rifiuti della produzione di principi attivi per
biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come
definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
h) materiale specifico a rischio di cui al D.M. 29
settembre 2000 del Ministro della sanita\', e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263
del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio
disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi
derivati;
i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB
come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
209; in quantita\' superiore a 50 ppm;
l) rifiuti che contengono o sono contaminati da
diossine e furani in quantita\' superiore a 10 ppb;
m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti
costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e
HCFC in quantita\' superiore al 0,5% in peso riferito al
materiale di supporto;
n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non
identificate o nuove provenienti da attivita\' di ricerca,
di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull\'uomo e
sull\'ambiente non siano noti;
o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio
2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di
ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da
tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli
per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a
1400 mm;
p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.
000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010.
2. E\' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine
di renderli conformi ai criteri di ammissibilita\' di cui
all\'art. 7.».
- Il testo dell\'art. 8-sexies del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 2008, n. 304., convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2009, n. 49 cosi\' come
modificato dalla presente legge, cosi\' recita:
«Art. 8-sexies (Disposizioni in materia di servizio
idrico integrato) - 1. Gli oneri relativi alle attivita\'
di progettazione e di realizzazione o completamento degli
impianti di depurazione, nonche\' quelli relativi ai
connessi investimenti, come espressamente individuati e
programmati dai piani d\'ambito, costituiscono una
componente vincolata della tariffa del servizio idrico
integrato che concorre alla determinazione del
corrispettivo dovuto dall\'utente. Detta componente e\'
pertanto dovuta al gestore dell\'utenza, nei casi in cui
manchino gli impianti di depurazione o questi siano
temporaneamente inattivi, a decorrere dall\'avvio delle
procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione
o di completamento delle opere necessarie alla attivazione
del servizio di depurazione, purche\' alle stesse si proceda
nel rispetto dei tempi programmati.
2. In attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio
idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata,
entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1°
ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non
dovuta riferita all\'esercizio del servizio di depurazione.
Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1,
dall\'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati
dalle attivita\' di progettazione, di realizzazione o di
completamento avviate. L\'importo da restituire e\'
individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, dalle rispettive Autorita\' d\'ambito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi
di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi
all\'individuazione dell\'importo da restituire provvedono i
medesimi enti locali.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, su proposta del
Comitato per la vigilanza sull\'uso delle risorse idriche,
il Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e
del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i
parametri per l\'attuazione, coerentemente con le previsioni
dell\'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici,
d\'intesa con il Ministro dell\'ambiente, 1° agosto 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre
1996, tenute presenti le particolari condizioni dei
soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla
depurazione dei propri scarichi e l\'eventuale impatto
ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonche\' le
informazioni minime che devono essere periodicamente
fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al
programma per la realizzazione, il completamento,
l\'adeguamento e l\'attivazione degli impianti di depurazione
previsto dal rispettivo Piano d\'ambito, nonche\' al suo
grado di progressiva attuazione, e le relative forme di
pubblicita\', ivi inclusa l\'indicazione all\'interno della
bolletta.
5. Nell\'ambito delle informazioni fornite all\'utenza
devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle
spese gia\' sostenute ed al preventivo delle spese che il
gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di
tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle
attivita\' di cui al comma 4, nonche\' all\'osservanza dei
tempi di realizzazione previsti.
6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio
periodico del corretto adempimento degli obblighi
informativi da parte del gestore, al quale, nell\'ipotesi di
inadempienze, si applicano, ai fini dell\'osservanza delle
disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni
di cui all\'art. 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.».


                              Art. 16.

omissis

                              Art. 17.


omissis
                             Art. 17-bis

omissis


                              Art. 18.


omissis
                              Art. 19.

omissis

                             Art. 19-bis

omissis


                             Art. 19-ter


omissis


                           Art. 19-quater

omissis

                              Art. 20.
omissis

                             Art. 20-bis

omissis
                             Art. 20-ter


omissis


                              Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara\' presentato alle Camere per la conversione
in legge.