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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 2004
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno.
(Ordinanza n. 3378).

Gazzetta Ufficiale N. 243 del 15 Ottobre 2004

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 dicembre 2003, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino
idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2004;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del
2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004 e 3364 del 13 luglio 2004;
Ravvisata la necessita' di apportare ulteriori modifiche ed
integrazioni alle citate ordinanze di protezione civile
precedentemente emanate, al fine di un definitivo superamento del
contesto critico in rassegna, con particolare riferimento alla
situazione in atto nel sistema depurativo del comprensorio Alto
Sarno;
Vista la nota del Commissario delegato per l'emergenza
socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno del
30 agosto 2004;
Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del 6 settembre 2004;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.
1. Tenuto conto della unicita' del complesso depurativo costituito
dagli impianti di Solofra e Mercato San Severino, ed al fine di
assicurare la concreta attuazione della previsione contenuta
nell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3270/2003 citata in premessa,
i comuni di Solofra e Mercato San Severino provvedono, entro trenta
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ed anche in
deroga alle norme del titolo V del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, alla costituzione di un'apposita societa' di capitali
per la gestione unitaria del sistema depurativo del comprensorio Alto
Sarno e della rete dei collettori comprensoriali.
2. Le attivita' della societa' di cui al comma 1, ivi comprese
quelle relative al controllo della quantita' e della qualita' degli
scarichi industriali, cessano a far data dal trasferimento delle
predette attivita' al competente ATO, ai sensi della legge 5 gennaio
1994, n. 36.
3. Alle nomine dell'amministratore delegato e del direttore
generale della societa' di gestione da costituirsi ai sensi del comma
1, si provvede tenendo conto delle professionalita' e delle
indicazioni fornite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio.
4. I comuni di Solofra e Mercato San Severino assicurano la
possibilita' di un'adeguata partecipazione, nella societa' di cui al
comma 1, anche delle altre amministrazioni comunali il cui territorio
e' servito dal sistema depurativo dell'Alto Sarno, in quota
proporzionale rispetto alla consistenza delle utenze, anche
industriali, nei rispettivi comuni.
5. La regione Campania, titolare del potere di accertamento, puo'
affidare, anche in deroga all'art. 15 della legge 5 gennaio 1994, n.
36, la riscossione della tariffa per il servizio di depurazione alla
societa' di gestione di cui al comma 1, eventualmente delegando alla
medesima anche l'espletamento della relativa attivita' istruttoria.
6. La convenzione stipulata dai comuni di Solofra e Mercato San
Severino in data 2 luglio 2003 per la gestione unitaria e coordinata
dell'impianto di depurazione di Solofra - Mercato San Severino e'
risolta, e cessa di avere efficacia a decorrere dalla costituzione
della societa' di cui al comma 1.
7. A decorrere dalla data di costituzione della societa' di cui al
comma 1, le attivita' di gestione attualmente in capo alla GE.SE.MA.
S.p.a. ed alla CO.DI.SO. S.p.a. saranno contestualmente trasferite
alla societa' di cui al comma 1, unitamente agli impianti di
depurazione, previa definizione dei rispettivi stati di consistenza,
con il trasferimento, altresi', ove ne ricorrano le condizioni, di
tutto il personale della GESEMA S.p.a. e della CODISO S.p.a. addetto
alla depurazione. Conseguentemente, le due societa' non svolgeranno,
a partire dalla stessa data, alcuna attivita' di depurazione per il
comprensorio Alto Sarno.
8. Con successivo provvedimento del capo del Dipartimento della
protezione civile, sulla base delle indicazioni del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, verra' nominato un
commissario straordinario per il compimento, entro sessanta giorni
dalla nomina, di tutte le iniziative di carattere solutorio rispetto
alle posizioni debitorie maturate dalla convenzione di cui al comma 6
alla data dell'entrata in vigore del presente provvedimento, con
facolta' di concludere accordi transattivi. Il Commissario delegato
provvede, su richiesta del commissario straordinario di cui al
presente comma e nel limite delle risorse destinate allo scopo
dall'art. 4, comma 1, al pagamento delle relative spettanze.

Art. 2.
1. Al fine di assicurare il trattamento dei reflui industriali del
comprensorio Alto Sarno per l'intera portata e per consentire
l'eliminazione, entro il 2007, delle sostanze pericolose dagli
scarichi industriali, nonche' assicurare il riutilizzo delle acque
reflue depurate in conformita' al decreto ministeriale n. 185 del
12 giugno 2003 in un contesto di minimizzazione dei costi gestionali,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione
Campania e la societa' di cui all'art. 1, comma 1, d'intesa con il
Commissario delegato ed in raccordo con le associazioni di categoria
interessate, stipulano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente ordinanza, uno specifico accordo di programma. In
detto accordo dovranno essere individuati gli interventi da
realizzare, le misure, i tempi di attuazione ed i relativi costi. Il
Commissario delegato provvede alla progettazione ed all'attuazione
degli interventi previsti dal suddetto accordo di programma.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo di programma
di cui al comma 1, concorrono in parti uguali il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione Campania e le
associazioni di categoria interessate.

Art. 3.
1. Il Commissario delegato, con le risorse di cui all'art. 4,
provvede altresi' alla predisposizione del progetto di ripristino
funzionale del sistema depurativo di cui trattasi e dei relativi
bandi di gara.
2. Il Commissario delegato, successivamente all'ultimazione degli
interventi relativi alla rifunzionalizzazione dell'impianto di
depurazione di Solofra ed a seguito della sottoscrizione dell'accordo
di programma, puo' autorizzare, con proprio provvedimento da
adottarsi sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, l'immissione nella rete fognaria tributaria dell'impianto
di Solofra delle acque di rifinizione unitamente alle altre acque di
processo.

Art. 4.
1. Agli oneri gia' maturati per l'attuazione della convenzione di
cui all'art. 1, comma 6, si provvede, nel limite di 4.178.732,00 di
euro, a valere sulle risorse di cui al capitolo 7591 U.P.B. 3232 del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; agli ulteriori
oneri necessari per la messa in sicurezza, la bonifica ed il
definitivo avvio del sistema depurativo dell'Alto Sarno si provvede,
rispettivamente, nel limite di 7 milioni di euro a valere sulle
risorse che sono in corso di stanziamento da parte della regione
Campania nell'ambito dell'U.P.B. 2.66.137 del bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 2004, attualmente in corso di approvazione da
parte del consiglio regionale, e nel limite di 2 milioni di euro a
valere sulla misura 1.8 - P.O.R. Campania 2000-2006, previa
classificazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, del sito di Solofra quale sito di interesse nazionale
ai fini della bonifica.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite direttamente sulla
contabilita' speciale di tesoreria intestata al Commissario delegato.

Art. 5.
1. All'art. 10, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2004, n. 3348, dopo le parole
«tutela del territorio» sono aggiunte le parole «con delibera n. 19
del 29 settembre 2004».
2. All'art. 10, comma 1, lettera e) dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2004, n. 3348, le parole
«oggetto di delibera Cipe» sono soppresse e sostituite dalle
seguenti: «di cui alla delibera Cipe n. 20 del 29 settembre 2004».
3. All'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 2 aprile 2004, n. 3348, in coda al comma 6, e' aggiunto
il seguente periodo: «Le risorse di cui al comma 1, lettere d) ed e)
e quelle di cui al comma 2, sono trasferite dal Ministero
dell'economia e delle finanze direttamente sulla contabilita'
speciale di tesoreria intestata al Commissario delegato».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2004
Il Presidente: Berlusconi