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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DECRETO 1 aprile 2004
Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale.

Gazzetta Ufficiale N. 84 del 9 Aprile 2004

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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che prevede l'istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, cosi' come modificata dalla
legge 23 marzo 2001, n. 93;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n.
261, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;
Vista la legge 16 gennaio 2004, n. 5, di conversione in legge del
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti
in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di
impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le
infrastrutture di comunicazione elettronica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 dicembre 2003, registrato dalla Corte dei conti in data 12 gennaio
2004, registro n. 1, foglio n. 49, di istituzione della commissione
speciale di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed in particolare l'art. 12;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 gennaio 2004, registrato alla Corte dei conti - Ministeri
istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri il 19 febbraio
2004, registro n. 2, foglio n. 104, di istituzione della commissione
per la valutazione d'impatto ambientale ed in particolare l'art. 12;
Considerata la necessita' di individuare e pertanto di diffondere
le linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi di cui sia
scientificamente verificata la validita' e l'efficacia, per
l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale;

Decreta:

Art. 1.
Individuazione delle linee guida

1. Sono individuate le linee guida per l'utilizzo di sistemi
innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento
ambientale, cosi' come riportate nell'allegato 1.
2. Le linee guida di cui al presente decreto potranno essere
modificate annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio.
3. Nella redazione dei progetti il proponente deve attenersi al
contenuto delle linee guida per l'utilizzo di sistemi innovativi per
l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale, cio' al
fine di garantire una migliore qualita' ambientale dei progetti
stessi.

Art. 2.
Istituzione della commissione di valutazione

1. Ai fini della revisione delle linee guida e' istituita
un'apposita commissione, presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, con il compito di valutare la validita'
scientifica e l'efficacia dei sistemi innovativi proposti, e di
fornire il necessario supporto tecnico e scientifico al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. La commissione di cui al precedente comma e' composta dai due
responsabili di sezione della commissione speciale di valutazione di
impatto ambientale e dai quattro membri del comitato di coordinamento
della commissione ordinaria di valutazione di impatto ambientale, ed
e' presieduta dal direttore generale della Direzione generale per la
salvaguardia ambientale.
3. La commissione, di cui al comma 1 del presente decreto, puo'
avvalersi del supporto dell'APAT al fine di verificare la validita'
dei sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione
dell'inquinamento ambientale proposti.
4. La commissione, di cui al precedente comma 1, presta la propria
attivita' a titolo gratuito.

Art. 3.
Presentazione, deposito e diffusione delle istanze dei sistemi
innovativi

1. Le proposte di nuovi sistemi innovativi per l'abbattimento e la
mitigazione dell'inquinamento ambientale sono presentate complete
della necessaria documentazione tecnico-scientifica di supporto, al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. La documentazione scientifica relativa alle linee guida di cui
all'art. 1, nonche' quella di cui al precedente comma 1 viene
custodita in un apposito archivio presso la Direzione generale per la
salvaguardia ambientale.
3. Il Ministero, in collaborazione con l'APAT, provvedera'
all'aggiornamento della documentazione tecnico-scientifica e si
adoperera' per la diffusione e la pubblicizzazione dei sistemi
innovativi individuati dalle linea guida. L'APAT provvede alla
creazione di uno specifico sito internet dei sistemi innovativi per
l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale, di cui
al presente decreto, e ne cura il costante aggiornamento.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma, 1° aprile 2004
Il Ministro: Matteoli

Allegato 1 omissis