Cass. Sez. III n. 44298 del 28 novembre 2007 (Ud 13 nov. 2007)
Pres. Postiglione Est. Teresi Ric. Porfido
Aria. Domanda di autorizzazione incompleta

La presentazione per gli impianti produttivi emittenti nell'atmosfera. di una domanda di autorizzazione incompleta in quanto priva delle obbligatorie ed essenziali indicazioni relative alla quantità e alla qualità delle emissioni, equivale a mancata presentazione della domanda e integra, pertanto, reato a carico di coloro i quali hanno proseguito nell'esercizio degli impianti sapendo e comunque dovendo sapere (e controllare) che lo domanda di autorizzazione non era stata presentata, a suo tempo, con le prescritte modalità, dal precedente amministratore

Osserva

Con sentenza in data 11 gennaio 2007 il Tribunale di Avellino condannava Porfido Salvatore alla pena dell’ammenda quale colpevole del reato di cui all’art. 25 D.P.R. n. 203/1988 per avere, quale legale rappresentante della Marmifera Irpina s.r.l., omesso di presentare alla competente autorità la domanda di autorizzazione prescritta dall’art. 12 del suddetto decreto.

Rilevava il Tribunale che

- la società, di cui l’imputato era legale rappresentante alla data del primo sopralluogo (ottobre 2001), esistente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 203/1988, non aveva presentato, fino alla data della sentenza di primo grado, valida domanda di autorizzazione di cui all’art.12 del suddetto decreto;

- era irrilevante che l’imputato fosse subentrato ad altro amministratore che aveva omesso di presentare la domanda sopraindicata;

- non era maturata la prescrizione trattandosi di reato omissivo permanente, sicché la condotta criminosa persiste sino a quando non intervenga l’autorizzazione;

- che, comunque, non sussisteva una valida domanda d’autorizzazione idonea a fare cessare la permanenza, perché quella presentata dalla società il 15 febbraio 2002, non era stata ritenuta valida dalla Commissione tecnica consultiva della Regione Campania per incompletezza della documentazione, che neppure successivamente era stata presentata.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione sulla configurabilità del reato perché la condotta contestata non aveva leso il bene giuridico tutelato a seguito della presentazione della domanda d’autorizzazione all’emissione nell’atmosfera esaminata dai funzionari regionali.

La contravvenzione di cui all’art. 25 del citato decreto ha efficacia temporalmente limitata per l’attitudine delle disposizioni incriminatrici a operare nei confronti di condotte circoscritte nel tempo con conseguente incapacità della disciplina punitiva di proiettarsi oltre la data ultima fissata per l’adempimento dell’obbligo amministrativo, sicché non era penalmente sanzionabile una condotta attuata dopo oltre 10 anni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Inoltre, l’imputato non poteva essere punito sia perché l’omessa presentazione era riferibile soltanto ai precedenti amministratori sia perché egli aveva presentato nel 2002 una domanda valida corredata di completa documentazione sicché era ravvisabile il reato di cui all’art. 25, comma 5, del citato decreto.

Censurava, infine, il ricorrente l’omessa declaratoria d’estinzione del reato per intervenuta prescrizione il cui termine iniziale andava fissato alla data di presentazione della domanda (7 maggio 2002).

Al termine massimo di anni 4 mesi 6 poteva sommarsi solo l’aumento di giorni 60, come previsto dalla legge n. 251/2005 entrata in vigore alla data della sentenza impugnata.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il primo motivo non è puntuale.

In materia d’inquinamento atmosferico il sistema del D.P.R. n. 203/1988 impone sempre l’obbligo di presentare la domanda d’autorizzazione per gli impianti esistenti come si desume dal tenore formale degli art. 12, 13 e 25 (Cassazione Sezione III n. 2321/1999, RV. 159888), sicché non è fondato l’assunto del ricorrente secondo cui l’art. 25 avrebbe efficacia temporalmente limitata.

Per gli impianti esistenti, infatti, continua a sussistere l’obbligo della presentazione della domanda d’autorizzazione con la conseguenza che la prosecuzione dell’emissione nell’atmosfera in assenza dell’adempimento amministrativo costituisce illecito penale.

Né può essere ravvisata la fattispecie criminosa di cui al comma 5 dell’art. 25 del suddetto decreto perché, nel caso in esame, l’autorizzazione non è stata rifiutata stante che la Regione Campania ha sollecito, vanamente, per ultimo in data 23 giugno 2006, la società irpina a produrre la documentazione richiesta.

E’ infondato anche il secondo motivo perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la presentazione, per gli impianti produttivi eminenti nell’atmosfera. di una domanda di autorizzazione incompleta, in quanto priva delle obbligatorie ed essenziali indicazioni relative alla quantità e alla qualità delle emissioni, equivale a mancata presentazione della domanda e integra, pertanto, il reato sancito dall’art. 25 D.P.R. 24 maggio 1988, n, 203” (Cassazione n. 2669/1995, Castaman, RV. 201575).

La condotta di presentazione di domanda incompleta, ove priva delle obbligatorie ed essenziali indicazioni sulla quantità e sulla qualità delle emissioni, è equiparabile all’omessa presentazione della domanda d’autorizzazione di cui all’art. 25 legge 24 maggio 1988 n. 203 a carico di “coloro i quali hanno proseguito nell’esercizio degli impianti sapendo e comunque dovendo sapere (e controllare) che la domanda di autorizzazione non era stata presentata, a suo tempo, con le prescritte modalità, dal precedente amministratore” (Cassazione Sezione III n. 7300/1996, Simonetti, RV 206237).

Quindi, correttamente, nella specie, è stato ritenuto che l’incompletezza della domanda presentata dall’imputato era equiparabile all’omessa presentazione perché priva delle indicazioni relative alle caratteristiche tecniche dell’impianto nonché dei valori d’emissione, come rilevato dai tecnici della Regione Campania (cfr. comunicazione, richiamata in sentenza, a firma del legale rappresentante della Marmifera Irpina srl Porfido Salvatore) e che risponde della contravvenzione de qua anche chi prosegua nell’esercizio degli impianti non autorizzati.

Non è, infine, censurabile la decisione di non dichiarare la prescrizione del reato perché, per costante giurisprudenza di questa Corte “in materia d’inquinamento atmosferico, il reato punito dall’art. 25 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 per l’omessa richiesta dell’autorizzazione per gli impianti già esistenti, ha natura di reato formale di pericolo, perché prescinde dall’effettiva produzione di un evento dannoso ed ha carattere permanente, in quanto è nel potere del relativo autore far cessare la situazione lesiva del bene giuridico protetto richiedendo l’autorizzazione. La prescrizione perciò non comincia a decorrere dal termine fissata dalla legge per la presentazione della domanda, ma dalla cessazione dello permanenza” (Cassazione n. 12220/1995, Candeloro, rv. 203902; Cassazione Sezione III n. 10885/2002, Magliulo, rv. 221267: In materia di inquinamento atmosferico, la fattispecie di cui all’art. 25 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (emissioni senza autorizzazione) ha natura di reato omissivo permanente, e la condotta criminosa persiste sino a quando non intervenga l’atta formale di controllo con le relative prescrizioni, atteso che trattasi di reato di pericolo che prescinde dall’effettiva produzione dell’inquinamento. CONF.  ASN 1999/13534 RIV. 214988”).

La prescrizione, coincidendo l’inizio del termine prescrizionale con la data della sentenza impugnata, non è maturata.

Grava sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento.