Cass. Sez. III n. 43246 del 13 ottobre 2016 (Ud 13 lug 2016)
Pres. Andreazza Est. Gai Ric. Contin
Aria.Modifica di impianto e delega di funzioni
Alla luce della normativa di settore, in caso di modifica di impianto che comporti la necessità di una nuova domanda, la presentazione della nuova domanda ai sensi dell'art. 269 comma 8 cit. spetta, nel caso di persona giuridica, al legale rappresentate della stessa, gestore ai sensi dell'art. 268 lett n). ll legale rappresentante, unico soggetto legittimato a richiedere l'autorizzazione, può delegare il compimento dello specifico atto ad un terzo con atto ad hoc, non potendo ritenersi la delega a presentare domanda di autorizzazione ricompresa nella generale delega di funzioni rilasciata dall'organo gestorio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 16 luglio 2015, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva condannato Gastone Contin, nella sua qualità legale rappresentante della Nuova Inox srl, in ordine ai reati di cui agli artt. 279 comma 1 d.lgs n.152/2006 (capo a) per aver sottoposto a modifiche l'impianto comportante emissioni in atmosfera senza autorizzazione, e art. 256 comma 2 d.lgs 152/2006 (capo b) per aver realizzato un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, alla pena di mesi sette di arresto e € 2.300 di ammenda.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Gastone Contin, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con il primo motivo la violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt.279 comma 1 e 256 comma 2 d.lgs 152/2006.
La Corte d'appello avrebbe erroneamente affermato la responsabilità penale del ricorrente, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Nuova Inox srl, in presenza di delega di funzioni, ritenuta esistente e tempestiva, in capo al consigliere di amministrazione Tedesco Antonio, ed erroneamente ritenuto in capo al Presidente del Consiglio di amministrazione, la vigilanza sulla gestione del delegato in ambito della tutela ambientale. L'obbligo di vigilanza sull'osservanza della normativa ambientale sussisterebbe, a parere del ricorrente, in capo all'intero Consiglio di amministrazione e non solamente in capo al solo legale rappresentate.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. per illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dei reati contravvenzionali contestati per aver, in presenza di delega di funzioni, ritenuto il ricorrente unico soggetto legittimato a richiedere l'autorizzazione ex art. 279 cit, e, quanto al reato di deposito incontrollato, essendo questo visibile ictu oculi, per non aver posto rimedio alle inadempienze del delegato.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza per prescrizione del reato;
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso di Gastone Contin è fondato con riguardo al reato di cui all'art. 256 comma 2 del d.lgs 152 del 2006; infondato in relazione alla contestazione di cui all'art. 279 comma 1 del medesimo decreto.
5. Deve preliminarmente osservarsi che i motivi di ricorso attengono unicamente al profilo dell'imputazione soggettiva dei reati contestati al Contin, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Nuova Inox srl e legale rappresentante in presenza di delega di funzioni ad un consigliere di amministrazione, che la corte territoriale ha ritenuto esistente e tempestivamente rilasciata rispetto ai fatti e, dunque, valida.
5.1. Ed invero, in tema di reati ambientali, non è più richiesto, per la validità e l'efficacia della delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell'impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della medesima, attesa l'esigenza di evitare asimmetrie con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la quale, a seguito della entrata in vigore dell'art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008, non contempla più tra i requisiti richiesti per una delega valida ed efficace quello della "necessità". Dunque, sotto questo profilo, la corte territoriale ha correttamente ritenuto valida ed efficace le delega di funzioni in materia ambientale al consigliere di amministrazione Antonio Tedesco.
La Corte d'appello ha, poi, ritenuto Gastone Contin, legale rappresentante, responsabile per la contravvenzioni di cui agli artt. 279 comma 2 sul presupposto che il ricorrente fosse l'unico soggetto legittimato a richiedere l'autorizzazione e, con riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 256 comma 2 del d.lvo 152 del 2006, in ragione dell'omesso controllo sull'attività del delegato rispetto al deposito incontrollato di rifiuti visibile ictu oculi.
6. La decisione della Corte d'appello di Venezia è corretta ed immune da censure con riferimento alla contestazione di cui all'art. 279 comma 2 del d.lvo 152 del 2006.
6.1. La normativa di settore prevede, all'art. 269 comma 1 del d.lvo 152 del 2006, che "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 2 72, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni". Al successivo comma 8 del medesimo articolo si dispone che "Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione". Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. m) cit. è descritta la modifica dello stabilimento che ricorre quando vi è "installazione di un impianto o avvio di una attività presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di una attività presso uno stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui all'articolo 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 2 72, o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati".
6.2. Nel caso in esame non v'è discussione sulla sussistenza dei presupposti normativi che imponevano una nuova domanda di autorizzazione a seguito delle modifiche dell'impianto. Difatti, il ricorrente censura la decisione impugnata sotto il profilo dell'imputazione soggettiva al Contin della contravvenzione contestata in quanto, secondo l'assunto difensivo, onerato della presentazione della nuova domanda era il titolare della delega delle funzioni in materia ambientale Antonio Tedesco.
Sostiene il ricorrente che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto il ricorrente unico soggetto legittimato a richiedere l'autorizzazione ex art. 279 cit. in presenza di delega di funzioni, da cui la violazione di legge penale dedotta quale motivo di ricorso.
6.3. Orbene, ritiene la Corte che la censura sia infondata alla luce della normativa di settore. L'art. 268 del d.lvo 152 del 2006 - Definizioni- al comma 1 lett. n) definisce "gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto". Non vi può essere dubbio che tale qualifica sia da attribuire al legale rappresentante della persona giuridica, ovvero della persona fisica che compie gli atti giuridici per conto della stesa persona giuridica, e che questi sia l'unico soggetto a cui spetta di inoltrare la domanda di autorizzazione all'ente preposto in virtù del chiaro disposto normativo.
6.4. Deve, dunque, affermarsi che, alla luce della normativa di settore, in caso di modifica di impianto che comporti la necessità di una nuova domanda, la presentazione della nuova domanda ai sensi dell'art. 269 comma 8 cit. spetta, nel caso di persona giuridica, al legale rappresentate della stessa, gestore ai sensi dell'art. 268 lett n).
Peraltro, ferma l'affermazione secondo cui unico soggetto legittimato a richiedere l'autorizzazione ex art. 279 cit. è il legale rappresentante della persona giuridica, gestore ex art. 268 comma 1 lett. n) cit, deve ammettersi la possibilità che il legale rappresentante possa delegare, con atto ad hoc, il compimento dell'atto ad un terzo. La necessità che la delega venga specificatamente conferita dal legale rappresentante per lo specifico atto, discende dalla considerazione che l'attività delegata è prerogativa che spetta unicamente al legale rappresentante e non all'organo amministrativo della persona giuridica da cui la conseguenza che essa non può essere ricompresa nella delega generale di funzioni in materia ambientale conferita dall'organo gestorio (consiglio di amministrazione) per la semplice ragione che il soggetto titolare del potere da delegare è il legale rappresentante/gestore.
6.5. Dunque deve affermarsi che il legale rappresentante, unico soggetto legittimato a richiedere l'autorizzazione, può delegare il compimento dello specifico atto ad un terzo con atto ad hoc, non potendo ritenersi la delega a presentare domanda di autorizzazione ricompresa nella generale delega di funzioni rilasciata, come nella specie, dall'organo gestorio.
6.6. Nel caso in esame il ricorrente non contesta di essere il legale rappresentante e neppure allega che la domanda venne presentata dal medesimo o, in sua vece, da delegato. Ne consegue l'infondatezza della censura e il rigetto del ricorso.
7. Fondato è il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge con riferimento all'affermazione della responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 256 comma 2 d.lvo 152 del 2006, in relazione al deposito incontrollato di rifiuti pericolosi nel piazzale di pertinenza della ditta, per avere la Corte d'appello ritenuto la responsabilità del Contin in ragione del fatto che "non poteva non vedere nel piazzale della sua ditta che vi giacevano abbandonati quei fusti pieni di rifiuti pericolosi e doveva attivarsi anche in sostituzione del delegato".
Trattasi, all'evidenza, di motivazione assertiva e apodittica non avendo la corte argomentato sulla base di quali evidenze probatorie si desumeva la presenza nello stabilimento del Contin, elemento imprescindibile per poter configurare a suo carico.
7.1. La sentenza va, pertanto, sul punto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per un nuovo giudizio sull'affermazione della responsabilità penale in capo al Contin per il reato di deposito incontrollato.
Nel giudizio di rinvio il giudice dovrà tenere presente il principio di diritto secondo cui il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione, mentre il reato di deposito incontrollato (fattispecie in esame), integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente, perchè la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, comma primo, lett. bb), D.Lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro (Sez. 3, n.7386 del 19/11/2014, Cusini e altro, Rv. 262410).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 256 comma 2 d.lgs 152 del 2006 e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 13/07/2016