Cass. Sez. III n.38493 del  16 settembre 2016 (Ud 19 mag 2016)
Pres. Fiale Est. Aceto Ric. Nesi
Beni Ambientali. Distruzione ovvero alterazione delle bellezze naturali

Il reato di cui all'art. 734, cod. pen., contempla due eventi diversi: la distruzione ovvero l'alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità. Orbene, solo la distruzione della bellezza naturale porta all'eliminazione stessa del bene tutelato, con la conseguente penale irrilevanza di ogni condotta successiva; non altrettanto può dirsi per l'alterazione che, per definizione, non comporta la distruzione del bene stesso, ma una sua apprezzabile menomazione. Una bellezza già alterata può esserlo ulteriormente da altri con successive condotte, l'ultima delle quali potrebbe anche comportarne la definitiva distruzione.

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