Cass. Sez. III n. 37037 del 26 settembre 2012 (Ud. 29 mag. 2012)
Pres. Petti Est. Andronio Ric. Guzzo ed altro
Aria. Molestie olfattive e criteri di accertamento del reato

In caso di molestie olfattive l'evento del reato consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.; se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nei riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti.

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