Cass. Sez. III n. 16042 del 12 aprile 2019 (Pu 28 feb 2019)
Pres. Izzo Est. Ramacci Ric. Antonioli
Aria.Superamento dei limiti di emissione e momento consumativo del reato

La contravvenzione di cui all’art. 279, comma 2 d.lgs. 152/06 ha natura di reato istantaneo, perché si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica,  potendosi tuttavia configurare anche quale reato a consumazione prolungata o condotta frazionata, caratterizzato dalla ripetizione di singole condotte lesive dell’interesse protetto dalla norma che determinano il superamento dei limiti soglia nel tempo, sebbene con soluzione di continuità (evidente conseguenza delle modalità operative degli insediamenti produttivi), così differenziandosi dal reato necessariamente o eventualmente permanente, rispetto al quale la fattispecie tipica esige o ammette una protrazione nel tempo senza soluzione di continuità

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 23 aprile 2018 ha affermato la responsabilità penale di Giuseppe ANTONIOLI, che ha condannato alla pena dell'ammenda, per il reato di cui all'art. 279, comma 2 d.lgs. 152/2006 in relazione all'originaria imputazione, così testualmente formulata: “per  il reato di cui all'art. 279 commi 2 e 5 d.lgs. 152/2006, perché, in qualità di legale rappresentante della società “O.S.M.O.N. s.p.a.” e di gestore dell'impianto di produzione di energia elettrica tramite l'utilizzo di biogas prodotto dalla fermentazione dei rifiuti solidi urbani siti nella discarica di Mazzarà Sant'Andrea, nell'esercizio dell'attività delle predette attività violava i limiti di emissione stabiliti dall’Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 ed, in particolare, violava ai limiti normali delle emissioni di monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (Nox) e ossidi di zolfo (SO2), rispettivamente per giorni 90, 84 e 86 per la linea denominata 1, per giorni 85, 277 e 153  per la linea denominata 2 e per giorni 90, 84 e 86 per la linea denominata 1, per giorni 23, 129 e 46 per la linea denominata 3. Con i fatti di cui sopra determinava, altresì, il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Commesso In Mazzarà Sant'Andrea dal 1.5.2010 al 23.4.2012 e con condotta tutt'ora in corso”.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale avrebbe pronunciato sentenza di condanna in relazione a fatti del tutto diversi da quelli originariamente contestati, così violando il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Rileva, a tale proposito, come dall'esame della motivazione emergerebbe che il giudice del merito, anziché considerare l'imputazione relativa al superamento dei limiti di emissione, avrebbe sostanzialmente pronunciato condanna per la presunta mancanza di misurazioni in autocontrollo dei parametri COT ed HCL.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, ritenendo che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, essendo decorso il termine massimo di prescrizione antecedentemente alla pronuncia della sentenza, come emerge dalla motivazione, ove il giudice si riferisce ad una condanna per una condotta protrattasi fino all'agosto del 2012.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che il ricorrente ha articolato le proprie censure mediante l’estrapolazione di due brani della motivazione del provvedimento impugnato, successivamente interpretandoli in maniera funzionale alla dedotta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.
Tale operazione, tuttavia, non può ritenersi consentita, in quanto il percorso argomentativo seguito in una sentenza per giustificare la decisione del giudice deve essere apprezzato necessariamente nel suo complesso.
Nel caso di specie emerge chiaramente, dalla lettura della motivazione, che il Tribunale, dopo aver analizzato i risultati delle consulenze espletate nel corso delle indagini, le dichiarazioni dei testi escussi e le deduzioni, anche di natura tecnica, della difesa, ha escluso la sussistenza del contestato superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa ed ha ritenuto, invece, dimostrato il superamento dei limiti di emissione, pure oggetto di contestazione.
Nel far ciò, ha preso in considerazione anche le modalità di accertamento e, tenuto conto del fatto che, nel caso specifico, lo sforamento dei limiti era stato accertato attraverso il sistema di monitoraggio in autocontrollo approntato dalla società del ricorrente, ha riconosciuto come irregolari i criteri adottati ma, attraverso la disamina della normativa di settore, specificamente indicata, ha ritenuto che il reato di cui all’art. 279, comma 2 d.lgs. 152/06 possa perfezionarsi “anche qualora il gestore, nell’ambito di attività di auto-monitoraggio, ricorra a metodi o sistemi diversi o non conformi alle prescrizioni dell’autorizzazione”.
Tale ragionamento, la cui fondatezza o meno non è oggetto di contestazione in ricorso, evidenzia come il Tribunale, diversamente da quanto argomentato dalla difesa del ricorrente, abbia certamente rispettato il principio di correlazione tra accusa e sentenza che, con argomentazioni manifestamente infondate, il ricorrente assume violato.

3. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso.
Il giudice ha pronunciato condanna, come si è già detto, per la contravvenzione di cui all’art. 279, comma 2 d.lgs. 152/06, per la violazione dei valori limite di emissione stabiliti dall’Allegato I alla Parte Quinta del medesimo decreto legislativo.
Come si deduce dal capo di imputazione, il superamento dei limiti è stato contestato con riferimento a più giorni per diversi parametri ed impianti.
Il reato contestato ha natura di reato istantaneo, potendosi tuttavia configurare anche quale reato a consumazione prolungata o condotta frazionata, caratterizzato dalla ripetizione di singole condotte lesive dell’interesse protetto dalla norma che determinano il superamento dei limiti soglia nel tempo, sebbene con soluzione di continuità (evidente conseguenza delle modalità operative degli insediamenti produttivi), così differenziandosi dal reato necessariamente o eventualmente permanente, rispetto al quale la fattispecie tipica esige o ammette una protrazione nel tempo senza soluzione di continuità (v. ex pl. Sez. 4, n. 9343 del 21/10/2010 (dep. 2011), Valentini, Rv. 249809 in tema di danneggiamento di acque e  Sez. 1, n. 11055 del 19/10/1998, D'Agata e altri, Rv. 211610 in tema di usura).

4. Ciò posto, deve rilevarsi che nel caso di specie la data di commissione del reato viene indicata, sempre nell’imputazione, come compresa tra il 1/5/2010 ed il 23/4/2012, ma con condotta definita “tutt’ora in corso”.
Il giudice del merito, tuttavia, come osservato in ricorso, ha espressamente individuato come limite temporale entro il quale si sarebbe protratta la condotta illecita, poi sanzionata, all’agosto del 2012, con la conseguenza che da tale data deve ritenersi iniziata la decorrenza del termine di prescrizione del reato.
Avuto dunque riguardo al termine massimo di cinque anni previsto per le contravvenzioni ed i periodi di sospensione (dal 23/3/2017 al 18/7/2018 e dal 18/7/2018 al 28/2/2018 per adesione del difensore ad astensione dalle udienze, per complessivi 342 giorni) che il ricorrente omette di considerare, il termine massimo di prescrizione risulta spirato tra il 9 luglio 2018 (calcolando dal 1 agosto) all’8 agosto 2018 (calcolando dal 31 agosto), quindi dopo  della pronuncia della sentenza.

5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità  consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricomi, Rv. 228349; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/2/2019