Cass. Sez. III n. 26864 del 18 giugno 2019 (UP  19 apr 2019)
Pres. Andreazza Est. Corbetta Ric. Bertonelli
Aria.Soggetto legittimato alla richiesta di autorizzazione per modifica impianti

In tema di tutela dalle immissioni in atmosfera, in caso di modifica degli impianti che comporti la necessità di una nuova domanda, ai sensi dell'art. 269, comma 8, d.lgs. n. 152 del 2006, l'unico soggetto legittimato a richiedere l'autorizzazione all'ente preposto, in caso di persona giuridica, è il legale rappresentante della stessa, quale "gestore" ai sensi dell'art. 268, lett. n), del medesimo d.lgs., al quale è, pertanto, riconosciuta l'esclusiva prerogativa di poter delegare, con atto ad hoc, un terzo per il compimento di tale specifico atto. La delega a presentare la domanda di autorizzazione non può ritenersi compresa nella generale delega di funzioni in materia ambientale eventualmente rilasciata dal consiglio di amministrazione a soggetto diverso dal legale rappresentante.

         RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di La Spezia, ritenuta la continuazione, condannava Marco Bertonelli alla pena di 3.000 euro di ammenda, con il beneficio della non menzione, perché ritenuto responsabile dei seguenti reati: artt. 269 e 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, perché nella sua qualità di legale rappresentante della “Cemenbit srl”, presso la sede operativa della società ubicata in Sarzana via di Ponte, installava un nuovo impianto ad uso industriale ed esercitava l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da terre, rocce e scarifica stradale (in grado di provocare inquinamento atmosferico con emissioni diffuse), senza avere ottenuto la necessaria preventiva autorizzazione amministrativa (capo 1); art. 137, comma 9, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, nella qualità sopra indicata, ometteva di presentare all’autorità  competente il piano di prevenzione e gestione di cui al capo II del regolamento regionale n. 4/09 riguardante la gestione delle acque meteoriche e di lavaggio provenienti dal dilavamento dell’area esterna ove è ubicato l’impianto di gestione dei rifiuti (capo 2).

    2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’imputazione soggettiva dei reati. Assume il difensore che il Tribunale avrebbe errato nel qualificare l’imputato, quale titolare del potere e di rappresentanza e di firma della società, come “gestore” ai sensi dell’art. 268, comma 1, lett. n) d.lgs. n. 152 del 2006, non avendo correttamente applicati i principi espressi da Sez. 3, n. 43246 del 13/07/2016, la cui motivazione viene integralmente riportata nel ricorso. Nel caso in esame, la delega conferita all’amministratore delegato aveva carattere generale in materia ambientale, ma non contemplava espressamente la facoltà di richiedere l’autorizzazione ex art. 279 d.lgs. n. 152 del 2006.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’imputazione soggettiva dei reati. Il ricorrente estende le doglianze sopra indicate anche al reato di cui all’art. 137, comma 9, d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto l’art.  9 del regolamento n. 4/09 della Regione Liguria indica, come destinatario del precetto, il titolare del’attività, ossia il Presidente del c.d.a. della Cemenbit srl, senza possibilità di delega.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente stante la stretta relazione logica e giuridica delle questioni dedotte, sono infondati.

2. Invero, i motivi attengono unicamente al profilo dell'imputazione soggettiva dei reati contestati al ricorrente, sul presupposto che il legale rappresentante della società, onerato della presentazione della domanda, sia da individuarsi nel Presidente del consiglio di amministrazione della Cemenbit srl.: unico soggetto a ciò legittimato.

3. L’art. 268 d.lgs. 152 del 2006, al comma 1, lett. n) definisce "gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto". Non vi può essere dubbio che tale qualifica sia da attribuire al legale rappresentante della persona giuridica, ovvero della persona fisica che compie gli atti giuridici per conto della stessa persona giuridica, e che questi sia l'unico soggetto a cui spetta di inoltrare la domanda di autorizzazione all'ente preposto.
E difatti questa Corte ha affermato, nella decisione indicata dal ricorrente, che in tema di tutela dalle immissioni in atmosfera, in caso di modifica degli impianti che comporti la necessità di una nuova domanda, ai sensi dell'art. 269, comma 8, d.lgs. n. 152 del 2006, l'unico soggetto legittimato a richiedere l'autorizzazione all'ente preposto, in caso di persona giuridica, è il legale rappresentante della stessa, quale "gestore" ai sensi dell'art. 268, lett. n), del medesimo d.lgs., al quale è, pertanto, riconosciuta l'esclusiva prerogativa di poter delegare, con atto ad hoc, un terzo per il compimento di tale specifico atto (Sez. 3, n. 43246 del 13/07/2016 - dep. 13/10/2016, Contin, Rv. 268084). In motivazione, si è precisato che la delega a presentare la domanda di autorizzazione non può ritenersi compresa nella generale delega di funzioni in materia ambientale eventualmente rilasciata dal consiglio di amministrazione a soggetto diverso dal legale rappresentante.
In una pronuncia successiva, si è inoltre affermato che la contravvenzione prevista dall'art. 279, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è un reato proprio riferibile al "gestore dell'attività" da cui provengono le emissioni, quale soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del citato d.lgs. (Sez. 3, n. 35572 del 30/05/2017 - dep. 19/07/2017, Favero, Rv. 271302); nella fattispecie, si è precisato che, nel caso di società di capitali, "gestore" è chi ne ha la legale rappresentanza.

4. Nel caso in esame, il Tribunale si è attenuto ai principi ora evocati, avendo accertato, sulla base della visura camerale e dei poteri statutari in essa riportati, che all’imputato, nella veste di amministratore delegato della società, spettavano, disgiuntamente al Presidente del consiglio di amministrazione, al vicepresidente e agli amministratori delegati, “la rappresentanza legale della società e la firma sociale” nei limiti de poteri conferitigli, tra cui rientravano “tutte le facoltà per la gestione delle problematiche e per l’esecuzione di tutti gli adempimenti di natura amministrativa, organizzativa e tecnica in materia di inquinamento, gestione e smaltimento dei rifiuti e tutela dell’ambiente in generale, relativamente all’intera azienda”. Da tali emergenze, il Tribunale ha perciò correttamente desunto che l’imputato avesse, nella materia ambientale, pieni poteri di rappresentanza legale e di firma della società Cemenbit srl, essendo equiparato il suo potere rappresentativo dell’ente, in subiecta materia, a quello del presidente del consiglio di amministrazione, di talché egli era il soggetto legittimato a richiedere sia la domanda ex art. 268 d.lgs. n. 152 del 2006, quale “gestore”, sia la domanda di cui all’art. 9 del regolamento n. 4/09 della Regione Liguria indica, nella veste di “titolare del’attività”.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19/04/2019.