TAR Piemonte Sez. II n. 2699 del 28 maggio 2010
Rifiuti. Rimozione rifiuti abbandonati
Gli obblighi relativi alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi possono essere legittimamente imposti dal Sindaco unicamente ai soggetti trasgressori del divieto di abbandono o di deposito dei rifiuti. Il proprietario dell’area interessata può essere chiamato in causa, in modo solidale, soltanto se la violazione sia imputabile anche a lui “a titolo di dolo o di colpa”. Ne consegue che, qualora l’ordinanza del Sindaco chiami il proprietario ad effettuare tali interventi, deve essere specificato il titolo di responsabilità, dolosa o colposa, di costui, insieme alla ricostruzione dei fatti e delle deduzioni di ordine logico che conducono a ritenere che effettivamente il proprietario si sia reso responsabile delle violazioni.
N. 02699/2010 REG.SEN.
N. 00414/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 414 del 1999, proposto da:
GIRARDI Piera, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Oderda, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Torino, via Peyron, 27;
contro
il Comune di Groscavallo, in persona del Sindaco pro tempore;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza n. 1 del 9/1/99 del Sindaco del Comune di Groscavallo (TO), con cui si ordina alla stessa, in qualità di proprietaria dell'area su cui risultano abbandonati rifiuti urbani ingombranti, speciali, pericolosi e non, di provvedere entro 10 giorni dalla notifica a ripristinare lo stato dei luoghi di propria competenza rimuovendo tutti i rifiuti che risultano abusivamente depositati, a smaltire secondo legge i rifiuti medesimi in discarica autorizzata, previo avviso di almeno 5 gg. al Comune e al Corpo forestale dello Stato, con avvertimento che in ipotesi di inottemperanza agli obblighi di cui sopra la rimozione, lo smaltimento ed il ripristino sarà effettuato d'ufficio a spese degli obbligati e che l'inottemperanza sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.;
nonchè per l'annullamento
di tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva prodotta dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2010 il dott. Antonino Masaracchia; comparso l’avv. Oderda per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ordinanza n. 1 del 9 gennaio 1999 il Sindaco del Comune di Groscavallo (TO) ha ordinato alla sig.ra Piera Girardi di rimuovere i rifiuti rinvenuti in una “discarica abusiva” situata “in località Pialpetta tra la SP 33 e il Centro Sci di fondo”, nonché di smaltirli “in discarica autorizzata” e di ripristinare lo stato dei luoghi.
In particolare, come precisa l’ordinanza nella parte motiva, tra i terreni sui quali insiste la predetta discarica vi è anche quello iscritto al Foglio n. VII, particella n. 251, del Comune di Groscavallo, che risulta di proprietà della sig.ra Girardi. Dato atto “che risulta violato l’art. 14 del D.Lgs. 22/97” e rilevato che “la situazione accertata riveste una notevole gravità per la pericolosità di taluni rifiuti abbandonati e per il degrado dei luoghi”, il provvedimento del Sindaco ha disposto quindi gli incombenti già citati nei confronti della sig.ra Girardi “in qualità di proprietaria dell’area”.
2. Con ricorso presentato dinnanzi a questo TAR, la sig.ra Girardi ha impugnato l’ordinanza del Sindaco di Groscavallo chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare.
Premette la ricorrente che, avendo saputo, in data 5 giugno 1998, di essere stata sottoposta a procedimento penale “relativamente ad una discarica abusiva che si sarebbe realizzata sul terreno di sua proprietà”, ella ha successivamente dichiarato al Corpo Forestale “di non aver avuto nemmeno contezza del fatto che su tale terreno vi fosse una discarica di detriti”; inoltre, “trattandosi di terreni del tutto marginali, non coltivati né dati in locazione, praticamente abbandonati, e perdipiù posti alcuni metri sotto il ciglio della strada provinciale che attraversa la valle, non aveva neanche mai notato, nelle rare volte in cui si era recata in macchina nelle vicinanze, che vi fosse qualcosa di anomalo”.
Il ricorso è affidato a due motivi di gravame.
Con il primo motivo si fa valere: “Violazione di legge, art. 14 D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22”. Osserva la ricorrente che, in base alla citata disposizione, il proprietario del luogo ove si rinvengono rifiuti abbandonati è tenuto, in solido con i contravventori, allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi solo nell’ipotesi in cui la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa. Dal provvedimento impugnato, invece, non si rinverrebbe alcuna contestazione di condotta dolosa o colposa della ricorrente: al contrario, la violazione dell’obbligo le “viene attribuito in virtù della mera titolarità del terreno, ovvero in virtù di una responsabilità di tipo oggettivo”.
Con il secondo motivo si deduce: “Violazione di legge, ex art. 3 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 Eccesso di potere per insufficiente motivazione in ordine alla responsabilità a titolo di colpa o di dolo nella violazione contestata”. Il provvedimento sarebbe affetto da mancanza di motivazione “sul punto del imputazione a titolo di dolo o colpa della contestata condotta”, dovendosi anche escludere che i reati asseritamente commessi dalla sig.ra Girardi “siano da attribuirsi ad una condotta dolosa della stessa”, trattandosi di reati che la ricorrente riferisce essere “non più contestati”. Né le potrebbe essere attribuita una responsabilità di tipo colposo, atteso che essa “non era oggettivamente in grado né di accorgersi della abusiva condotta altrui né tantomeno di approntare delle difese, di carattere materiale, per impedire lo scarico da parte di terzi dei rifiuti sul proprio terreno”.
3. Con ordinanza n. 153 del 1999 questo TAR ha accolto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ritenendo la sussistenza di “danni gravi ed irreparabili”.
4. In prossimità della pubblica udienza di discussione, la ricorrente ha depositato una memoria, ribadendo i motivi di ricorso e precisando che, in sede penale, è stata riconosciuta “la completa estraneità della ricorrente ai fatti per cui era causa” con conseguente pronuncia di sentenza di assoluzione.
5. Alla pubblica udienza del 28 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la legittimità dell’ordinanza con la quale il Sindaco del Comune di Groscavallo ha imposto alla proprietaria di un sito, solo perché proprietaria, di rimuovere i rifiuti abusivamente depositati, di ripristinare lo stato dei luoghi e di smaltire i rifiuti in una discarica autorizzata.
La ricorrente proprietaria lamenta che il provvedimento gravato le è stato indirizzato unicamente in considerazione della sua qualità di “proprietaria” dell’area, senza alcuna indagine né alcuna imputazione delle violazioni riscontrate a titolo di dolo o di colpa: con conseguente violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 22 del 1997 (vigente all’epoca dei fatti) e, sotto altro profilo, con insufficienza della motivazione proprio in ordine agli elementi del dolo o della colpa.
2. Il ricorso è fondato.
Dispone l’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 22 del 1997: “Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
Come è reso palese dalla formulazione della norma citata, gli obblighi relativi alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi possono essere legittimamente imposti dal Sindaco unicamente ai soggetti trasgressori del divieto di abbandono o di deposito dei rifiuti. Il proprietario dell’area interessata può essere chiamato in causa, in modo solidale, soltanto se la violazione sia imputabile anche a lui “a titolo di dolo o di colpa”. Ne consegue che, qualora l’ordinanza del Sindaco chiami il proprietario ad effettuare tali interventi, deve essere specificato il titolo di responsabilità, dolosa o colposa, di costui, insieme alla ricostruzione dei fatti e delle deduzioni di ordine logico che conducono a ritenere che effettivamente il proprietario si sia reso responsabile delle violazioni.
Il punto è, del resto, confermato dall’unanime giurisprudenza amministrativa, anche recente, la quale esclude che in capo al proprietario del sito sul quale insistono rifiuti possa essere ascritta una responsabilità oggettiva o di posizione (cfr., tra le tante: TAR Lazio, Latina, n. 1081 del 2009; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 4598 del 2009; TAR Toscana, sez. II, n. 993 del 2009; Cons. Stato, sez. V, n. 136 del 2005).
Nel caso di specie, il provvedimento gravato ha chiamato in causa la ricorrente unicamente “in qualità di proprietaria dell’area su cui risultano abbandonati rifiuti”, con ciò avallando una forma di responsabilità oggettiva del tutto estranea (ed anzi, in contrasto con) la citata disposizione di legge.
Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato, in accoglimento di entrambi i motivi di gravame.
3. Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza e sono da liquidarsi, con valutazione equitativa, in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando,
Accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 1 del 9 gennaio 1999 del Sindaco del Comune di Groscavallo.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, fissate nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario
Antonino Masaracchia, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2010