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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 26 maggio 2004
Recepimento della rettifica della direttiva 2002/80/CE e della direttiva 2003/76/CE della Commissione dell'11 agosto 2003, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.

Gazzetta Ufficiale N. 217 del 15 Settembre 2004

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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare di concerto con il
Ministro dell'ambiente, ora con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, e con il Ministro della sanita', ora con il
Ministro della salute, in materia di norme costruttive e funzionali
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che interessino la
protezione dell'ambiente ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del
23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi
di equipaggiamento, di attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive
92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE
concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva
2001/116/CE che modifica da ultimo la direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101
del 16 aprile 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a
motore;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
8 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del
5 settembre 2003, di recepimento della direttiva 2002/80/CE che
modifica da ultimo la direttiva 70/220/CEE;
Vista la rettifica della direttiva 2002/80/CE, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 199 del 7 agosto 2003;
Vista la direttiva 2003/76/CE della Commissione dell'11 agosto
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L
206 del 15 agosto 2003, che modifica la direttiva 70/220/CEE del
Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento
atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

A d o t t a

il seguente decreto:

Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo

Art. 1.
1. L'allegato I al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo
1975, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2003, e' modificato come
segue:
a) nell'allegato I, punto 7.1.1.1., il testo dell'ultimo trattino
«cilindrata del motore piu' potente della famiglia meno il 30%» e'
sostituito dal testo «cilindrata del motore piu' alta della famiglia
meno il 30%».

Art. 2.
1. Gli allegati XI e XIII al decreto del Ministro per i trasporti
7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2003, sono modificati
conformemente all'allegato al presente decreto che fa parte
integrante dello stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2004

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute
Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 7, foglio n. 29

Allegato

Gli allegati XI e XIII al decreto del Ministro per i trasporti
7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2003, sono modificati
come segue:
A) L'allegato XI e' modificato come segue:
1) Il punto 3.3.3.4. e' sostituito dal seguente:
«3.3.3.4. se attivi sul combustibile prescelto, altri sistemi o
componenti del sistema di controllo delle emissioni o sistemi o
componenti del gruppo propulsore che interessano le emissioni,
collegati a un computer che, se guasto, puo' causare emissioni di
scarico superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2;».
2) Il punto 4.5.2. e' sostituito dal seguente:
«4.5.2. In deroga alle prescrizioni del punto 6.6 dell'appendice
1 del presente allegato, e qualora il fabbricante ne faccia
richiesta, l'autorita' di omologazione accetta le anomalie seguenti
come conformi alle prescrizioni del presente allegato ai fini della
valutazione e della trasmissione dei segnali diagnostici:
- trasmissione dei segnali diagnostici per il carburante
utilizzato con un unico indirizzo di partenza;
- valutazione di una serie di segnali diagnostici per entrambi
i tipi di carburante (corrispondente alla valutazione dei veicoli a
gas monocarburante e indipendentemente dal carburante utilizzato);
- selezione di una serie di segnali diagnostici (associati a
uno dei due tipi di carburante) mediante la posizione
dell'interruttore del carburante;
- valutazione e trasmissione di una serie di segnali
diagnostici per entrambi i combustibili nel computer d'alimentazione
indipendentemente dal combustibile in uso. Il computer del sistema di
erogazione del gas valutera' e trasmettera' i segnali diagnostici
riferiti al sistema di combustibile gassoso e memorizzera' i dati
storici pertinenti alla disponibilita' di combustibile.
A richiesta del costruttore l'autorita' competente per
l'omologazione puo' autorizzare altre opzioni.».
3) Nell'appendice 1 il punto 6.6 e' sostituito dal seguente:
«6.6. Requisiti specifici per quanto riguarda la trasmissione di
segnali diagnostici da veicoli bicarburante a gas.
6.6.1. Per i veicoli bicarburante a gas in cui i segnali
specifici dei diversi sistemi di alimentazione sono memorizzati nello
stesso computer i segnali diagnostici per il funzionamento a benzina
e per il funzionamento a gas sono valutati e trasmessi
indipendentemente gli uni dagli altri.
6.6.2. Per i veicoli bicarburante a gas in cui i segnali
specifici dei diversi sistemi di alimentazione sono memorizzati in
computer diversi i segnali diagnostici per il funzionamento a benzina
e per il funzionamento a gas sono valutati e trasmessi dal computer
specifico del combustibile.
6.6.3. Su impulso di uno strumento di diagnosi i segnali
diagnostici per il veicolo funzionante a benzina sono trasmessi con
un indirizzo di partenza e i segnali diagnostici per il veicolo
funzionante a gas sono trasmessi con un altro indirizzo di partenza.
L'uso degli indirizzi di partenza e' descritto nella norma ISO DIS
15031-5 «Veicoli stradali - Comunicazione tra il veicolo e
l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle
emissioni - Parte 5: Servizi di diagnosi relativi alle emissioni»,
datata 1° novembre 2001.».

B) Nell'allegato XIII e' aggiunto il seguente punto 4.4:
«4.4. Quando chi richiede l'omologazione e' in grado di
dimostrare all'autorita' od al servizio tecnico competenti per
l'omologazione che il convertitore catalitico di ricambio e' di un
tipo che figura nel punto 1.10 dell'appendice 1 dell'allegato X della
presente direttiva, non occorre verificare l'ottemperanza alle
prescrizioni di cui al punto 6 ai fini del rilascio del certificato
di omologazione.».