TAR Umbria Sez. I n.583 del 8 novembre 2018
Sviluppo sostenibile.Ambito di applicazione del principio di precauzione

Il principio di precauzione non può legittimare una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli dell’area interessata, dovendo la prospettata situazione di pericolo essere potenziale o latente ma non meramente ipotizzata ed incidere significativamente sull’ambiente e la salute dell’uomo (fattispecie in tema di  impianti alimentati da energia rinnovabile)


Pubblicato il 08/11/2018

N. 00583/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00510/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 510 del 2017, proposto da:
Associazione “Gruppo Ecologista il Riccio” e Associazione di Volontariato per l’Ambiente “Il Ginepro”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall’avvocato Valeria Passeri, con domicilio eletto presso lo studio Valter Biscotti in Perugia, corso Vannucci n. 1047;
Anna Maria Stefani, Elisabetta De Leonardis, Annamaria Danese, Giuseppe Brancato, Simonne Joanna Emilie Baetens, Heidi Frankle, Mario Cencioni, Francesco Cordone, Antonia Nicolina Pugliese, Walter Moretti, Cecilia Anesi, Michela Moscatello, Carolina Botti, Michelle Joelle Demarque, Simone Fanti, Fabiana Bellini, Marisa Rubeca, Nicoletta Mezzetti, Tommaso Caiella, Angelo Stellini, Anna Santarsiere, Leopoldo Rossi, Serenella Gori, Manuela Bruno, Lidia Pelagrilli, Antonio Verdacchi, Flavio Massoli, Pierina Oppinel, Stefania Elena Gloria Capodanno, Fabrizio Della Lena, Ilaria Gabrielli, Giuseppe Rinaldi, Susanna Rinaldi, Michela Casucci, Marta Moscatello, Giuseppina Colasuono, Silvia Pinciroli, Luca Sargentini, Stephanie Hildegarde Philippa Graefin Zu Ortenburg, Peter Josef Schaefer, Evelyne Felicitas Maria Schaefer Munch, Massimo Maurilio Chimenti, David Pezzetta, Maria Enrica Blasi, Elisa Marroni, Anna Maria Pietropaoli, Emanuela Venturini, Ninfa Senni, Valentina Ganz, Federico Veo, Monica Storchi, Elena Trezza, Maria Vittoria Della Ciana, Catia Rosatini, Patrizia Santucci, Rosella Santucci, Daniela Doris Regina Braun, rappresentati e difesi dall’avvocato Valeria Passeri, con domicilio eletto presso lo studio Valter Biscotti in Perugia, corso Vannucci n. 1047;

contro

Comune di Città della Pieve, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Marruco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25, comma 1, lett. a) cod. proc. amm., presso l’intestato Tribunale in Perugia, via Baglioni n. 3;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luciano Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, corso Vannucci, 30 - Pal. Ajo';
Arpa Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, il persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti

Tecnologie Ambientali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Mussoni e Alessandro Santagostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’intestato Tribunale ex art. 25, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., in Perugia via Baglioni n. 3;

per l’annullamento

- della determinazione del Settore Area Tecnica del Comune di Città della Pieve n. 11 del 18 settembre 2017, pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19 settembre 2017 al 14 ottobre 2017, avente ad oggetto “Dichiarazione di procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili biomasse e delle relative opere ed infrastrutture connesse della potenzialità di 199 KWe, da realizzare in Voc. San Donnino. Proponente: Società ‘Tecnologie Ambientali S.r.l.’ - Determinazione di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.Lgs. 28/2011, dell’art. 14 - quater della L. 241/90 e della D.G.R. 1432/2016", sia per vizi propri, sia per vizi derivati; - nonché di ogni atto precedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto;

- per il risarcimento dei danni arrecati dal Comune di Città della Pieve alla popolazione e all’ambiente, della cura dei cui interessi l’Associazione “Gruppo Ecologista il Riccio” e l’Associazione di volontariato per l’ambiente denominata “Il Ginepro” sono competenti a tutelare e degli odierni ricorrenti tutti, tra cui le aziende agrituristiche locali di cui sono titolari, per i danni economici subiti e subendi, come potrà essere dimostrato in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Città della Pieve, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, della Regione Umbria e di Tecnologie Ambientali s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2018 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con atto di ricorso (n.r.g. 510/2017) ritualmente notificato e depositato, le associazioni ambientalistiche “Gruppo Ecologista il Riccio” e “Il Ginepro”, unitamente a cittadini residenti nel Comune di Città della Pieve, hanno adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento degli atti, meglio in epigrafe riportati, aventi ad oggetto una procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto biomasse di produzione di energia da fonte rinnovabile, in Voc. San Donnino, nel territorio di Città della Pieve.

2. L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:

I. Violazione del punto 13.3 del D.M. 10 settembre 2010; dell’art. 101 lettera d) del D.lgs. 42/2004; dell’art. 142, comma 1, lettera m), del D.lgs. 42/2004 e della lettera f) – Impianti di produzione di energia elettrica a biomasse, gas derivati da processi di depurazione e biogas esterni agli edifici di potenza superiore a 50 Kwe (Aree non idonee) - dell’Allegato C al Regolamento Regionale 29 luglio 2011 n. 7. Eccesso di potere per totale travisamento dei fatti e degli atti. Difetto di istruttoria.

Lamentano i ricorrenti che né alla dichiarazione di PAS, depositata in Comune il 9 giugno 2017, né nel corso della Conferenza di Servizi risulta presente la comunicazione alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, come prevista ai sensi del punto 13.3 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, pur sussistendo, nell’area, ove ricade il progetto, e comunque a poche centinaia di metri dallo stesso, ben n. 127 “presenze archeologiche (PTCP)” nonché “Aree archeologiche indiziate”, giusta la cartografia allegata sub 9.

II. Violazione dei punti 13.3 e 14.9 del D.M. 10 settembre 2010; degli artt. 142, comma 1, lettera g), 146 e 152 del D.lgs. 42/2004; dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003 e della lettera b) – Impianti di produzione di energia elettrica a biomasse, gas derivati da processi di depurazione e biogas esterni agli edifici di potenza superiore a 50 Kwe (Aree non idonee) - dell’Allegato C al Regolamento Regionale 29 luglio 2011 n. 7. Eccesso di potere per totale travisamento dei fatti e degli atti, contraddittorietà tra atti. Difetto di istruttoria.

Lamentano i ricorrenti il mancato coinvolgimento della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, che avrebbe impedito qualsiasi preventiva verifica di compatibilità paesaggistica del progetto con l’area interessata e l’acquisizione del relativo parere ex art. 152 del d.lgs. n. 42/2004, atteso che sul territorio in questione, pur non esistendo vincoli paesistici, insistono l’area agricola di pregio tutelata ex art. 12 comma 7 del D.lgs. 387/2003 nonché diverse formazioni boscate sottoposte a tutela ex lege ai sensi dell’art. 142, co. 1, lettera g), del d.lgs. n. 42/2004.

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.lgs. 28/2011 e dell’art. 3 del Regolamento Regionale 29.07.2011 n.7. Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per totale travisamento dei fatti e degli atti. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento di potere.

Lamentano i ricorrenti il difetto di istruttoria per assenza parere tecnico ambientale di ARPA Umbria relativo all’impianto di produzione energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, nella specie biomasse ligno-cellulosiche.

3. Concludono i ricorrenti per il risarcimento dei danni subiti e subendi arrecati dal Comune di Città della Pieve alla popolazione e all’ambiente ed alle aziende agricole circostanti.

4. Il Comune di Città della Pieve e la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e chiedendone il rigetto.

5. Si è altresì costituita in giudizio la Regione Umbria eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione e di interesse a ricorrere degli odierni ricorrenti per mancata allegazione di qualsivoglia concreto ed effettivo pregiudizio connesso alla realizzazione dell’impianto in questione.

6. Si è infine costituta la società incaricata della realizzazione di detto impianto insistendo anch’essa per il rigetto del gravame.

7. Alla pubblica udienza del giorno 23 ottobre 2018, uditi i difensori, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. È materia del contendere la legittimità della procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto biomasse di produzione di energia da fonte rinnovabile, in Voc. San Donnino, nel territorio di Città della Pieve.

2. Ritiene in via preliminare il Collegio di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ed interesse a ricorrere, attesa l’infondatezza nel merito delle doglianze di parte ricorrente.

3. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che né alla dichiarazione di PAS, depositata in Comune il 9 giugno 2017, né nel corso della Conferenza di Servizi risulta presente la comunicazione alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, come prevista ai sensi del punto 13.3 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, pur sussistendo, nell’area, ove ricade il progetto, e comunque a poche centinaia di metri dallo stesso, ben n. 127 “presenze archeologiche (PTCP)” nonché “Aree archeologiche indiziate”, giusta la cartografia allegata sub 9.

3.1. Il motivo è infondato e va respinto.

3.2. Osserva infatti il Collegio che il decreto ministeriale invocato da parte ricorrente ha per oggetto “Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”, ovvero una procedura completamente diversa dalla contestata procedura abilitativa semplificata di cui al d.lgs. 28/2011, il cui art. 5, nel definire l’ambito di applicazione della citata autorizzazione unica, fa espressamente salvo quanto previsto dai successivi artt. 6 e 7 del medesimo decreto in tema di procedura semplificata, con una formulazione di tipo esaustivo e sostitutivo rispetto alle previsioni dettate all’art. 12 del d.lgs. 387/2003, tale da non rendere applicabile alla fattispecie in questione la disciplina dettata da detto ultimo articolo e dalle linee-guida che ne costituiscono l’applicazione (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 5 febbraio 2018, n. 748; T.A.R. Molise, sez. I, 16 marzo 2017, n. 96; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 16 febbraio 2017, n. 256).

4. Del pari infondato è il secondo motivo a mezzo del quale si lamenta il mancato coinvolgimento della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, che avrebbe impedito qualsiasi preventiva verifica di compatibilità paesaggistica del progetto con l’area interessata e l’acquisizione del relativo parere ex art. 152 del d.lgs. n. 42/2004, atteso che sul territorio in questione, pur non esistendo vincoli paesistici, insistono l’area agricola di pregio tutelata ex art. 12 comma 7 del d.lgs. 387/2003 nonché diverse formazioni boscate sottoposte a tutela ex lege ai sensi dell’art. 142, co. 1, lettera g), del d.lgs. n. 42/2004.

4.1. Al riguardo è sufficiente rilevare che per stessa ammissione degli odierni ricorrenti l’area in questione non è sottoposta a vincoli paesistici e non è neppure classificata come zona di interesse archeologico o zona boscata, con conseguente inapplicabilità delle invocate disposizioni di cui all’art. 142, comma 1, lettere g) e m) del d.lgs. 42/2004, anche in termini di informativa alla Soprintendenza.

4.2. Peraltro nessuna comunicazione alla Soprintendenza è prevista per legge per la procedura di abilitazione semplificata, attesa l’inapplicabilità del disposto di cui all’art. 13.3delle linee guida nazionali riservato alle diverse ipotesi di autorizzazione unica.

4.3. Né è possibile rilevare alcuna violazione dell’art. 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003, il quale prevede espressamente che gli impianti da fonti rinnovabili “possono essere ubicati anche in zone agricole dai vigenti piani urbanistici”, come avvenuto nel caso di specie.

5. Deve, infine, essere respinto il terzo ed ultimo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano il difetto di istruttoria per assenza parere tecnico ambientale di ARPA Umbria in ordine alle emissioni inquinanti di cui all’impianto in questione, atteso l’espresso richiamo nella determina dirigenziale 9083/2017 alle valutazioni compiute dalla Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) riferita all’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del d.lgs. 152/2006, e dall’USL Umbria 1 con nota prot. n. 118328 del 1° settembre 2017 in materia igienico-sanitaria.

5.1. Né è possibile riscontare alcun mancato rispetto del limite delle emissioni inquinanti dei mezzi di trasporto pari a 6 kg/C02 per tonnellata, originariamente contenuta nell’allegato B al regolamento regionale n. 7/2011, atteso che la disposizione attualmente vigente ed applicabile ratione temporis al caso di specie, prevede invece che “Al fine di minimizzare le emissioni di sostanze inquinanti gli impianti di potenza superiore o uguale a 200 kWe alimentati da biomasse forestali o olii vegetali devono essere dotati di sistemi di abbattimento delle polveri nel rispetto delle migliori tecniche Disponibili (M.T.D.)” (cfr., delibera di Giunta regionale n. 494 del 7 maggio 2012).

5.2. Inconferente appare infine il generico richiamo al principio di precauzione, atteso che per giurisprudenza costante detto principio non può legittimare una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli dell’area interessata, dovendo la prospettata situazione di pericolo essere potenziale o latente ma non meramente ipotizzata ed incidere significativamente sull’ambiente e la salute dell’uomo (cfr. Cons. St., sez. V, 7 dicembre 2013, n. 6250).

6. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto della domanda di annullamento degli atti impugnati e della connessa richiesta di risarcimento dei danni subiti e subenti peraltro indimostrati da parte ricorrente.

7. Tenuto conto della rilevanza anche costituzionale degli interessi coinvolti nella fattispecie controversa (il diritto alla salute e la tutela dell’ambiente), si rinvengono in via del tutto eccezionale giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni domanda.

Compensa tra le parti in causa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Paolo Amovilli, Consigliere

Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore