DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 162     
Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006

          
            Capo I 

Finalita' e ambito di applicazione

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4  giugno  2010,  n.  96,  Legge  comunitaria  2009,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alla   Comunita'   europea,   ed   in
particolare l'articolo 16; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche'  le
successive modificazioni; 
  Vista la legge 26 aprile 1974, n.  170,  recante  disciplina  dello
stoccaggio  di  gas  naturale  in  giacimenti  di  idrocarburi,  come
modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi, come modificata dalla legge 8 febbraio 2005, n. 15  e
dal  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.  624,  recante
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica; 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
l'attuazione della direttiva n. 98/30/CE relativa a norme comuni  per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo  41  della
legge 17 maggio 1999, n. 144; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di  espropriazione  per  pubblica  utilita',
come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330; 
  Visti la Convenzione quadro delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti
climatici, ratificata  con  legge  15  gennaio  1994,  n.  65,  e  il
Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120; 
  Vista la direttiva n.  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13  ottobre  2003,  e  successive  modificazioni,  che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas  a
effetto serra nella Comunita' e che modifica  la  direttiva  96/61/CE
del Consiglio; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239,  sul  riordino  del  settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Visto il decreto legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59,  recante
attuazione  integrale  della   direttiva   96/61/CE   relativa   alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento; 
  Visto il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  del  21
gennaio 2011, recante modalita' di conferimento della concessione  di
stoccaggio di gas naturale in  sotterraneo  e  relativo  disciplinare
tipo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2011; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  4  febbraio  2011,   recante
procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio
2011 e modalita' di svolgimento delle attivita' di  stoccaggio  e  di
controllo,  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma   4,   del   decreto
ministeriale 21 gennaio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n.
43 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011; 
  Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n.  216,  e  successive
modificazioni,  recante  attuazione   delle   direttive   2003/87   e
2004/101/CE in materia di scambio di quote di  emissione  dei  gas  a
effetto serra nella  Comunita',  con  riferimento  ai  meccanismi  di
progetto del Protocollo di Kyoto; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2006,  e  successive  modificazioni,  recante
norme in materia di spedizioni di rifiuti; 
  Vista la decisione della  Commissione  2007/589/CE  del  18  luglio
2007, che  istituisce  le  linee  guida  per  il  monitoraggio  e  la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai  sensi  della
direttiva 2003/87/CE e la relativa deliberazione n. 14 del 10  aprile
2009 del Comitato di gestione della direttiva  2003/87/CE  e  per  il
supporto nelle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto; 
  Visto il decreto-legge 18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2007,  n.  125,  recante  misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie  in  materia  di
liberalizzazione dei mercati dell'energia; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  di  attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante  norme  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante  disposizioni
integrative e correttive; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 28 con il quale
viene  istituito  l'Istituto  superiore  per  la  ricerca  e  per  la
protezione ambientale (ISPRA); 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 marzo 2011; 
  Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
espresso in data 18 maggio 2011; 
  Acquisiti i pareri dalle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2011; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto reca le disposizioni  per  la  trasposizione
nell'ordinamento nazionale della direttiva 2009/31/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio
geologico di biossido di carbonio (CO 2 ) e  recante  modifica  della
direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle  direttive  del  Parlamento
europeo  e  del   Consiglio   2000/60/CE,   2001/80/CE,   2004/35/CE,
2006/12/CE,  2008/1/CE  e  del  regolamento  (CE)  n.  1013/2006  del
Parlamento europeo e del Consiglio. 
  2. Al fine di  contribuire  alla  lotta  al  cambiamento  climatico
attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto
serra, da conseguirsi con il massimo livello possibile di  efficienza
e sostenibilita' ambientale  nonche'  di  sicurezza  e  tutela  della
salute della popolazione, il presente decreto stabilisce un quadro di
misure  volte  a  garantire  lo  stoccaggio  geologico  di  CO 2   in
formazioni geologiche idonee. 

        
      
          
            Capo I 

Finalita' e ambito di applicazione

                               Art. 2 
 
                  Ambito di applicazione e divieti 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano allo
stoccaggio geologico di CO 2 nel territorio  italiano  e  nell'ambito
della zona  economica  esclusiva  e  della  piattaforma  continentale
definita nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto  del  mare
del 10 dicembre 1982 (UNCLOS). 
  2. E' vietato lo stoccaggio di CO 2 nella colonna d'acqua. 

        
      
          
            Capo I 

Finalita' e ambito di applicazione

                               Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) stoccaggio geologico di CO 2 : l'iniezione,  accompagnata  dal
confinamento, di flussi di CO2 in formazioni  geologiche  sotterranee
prive di scambio di fluidi con altre formazioni; 
    b) colonna d'acqua: la massa  d'acqua  continua  che  si  estende
verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo di  un  corpo
idrico; 
    c) sito di stoccaggio:  l'insieme  del  volume  della  formazione
geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio  geologico  di  CO 2  ,
della  sua  proiezione  in  superficie,  nonche'  degli  impianti  di
superficie e di iniezione connessi; 
    d)  formazione  geologica:  una  suddivisione   litostratigrafica
all'interno della quale  e'  possibile  individuare  e  rappresentare
graficamente una successione di strati rocciosi  distinti  inclusi  i
giacimenti esauriti e semi esauriti; 
    e) complesso di stoccaggio: il sito di stoccaggio  e  il  dominio
geologico circostante in grado di incidere  sull'integrita'  e  sulla
sicurezza  complessive  dello  stoccaggio,  cioe'  le  formazioni  di
confinamento secondario; 
    f)  fuoriuscita:  qualsiasi  rilascio  o  perdita  di  CO 2   dal
complesso di stoccaggio; 
    g) unita' idraulica: uno spazio poroso  collegato  idraulicamente
in cui la trasmissione della pressione puo' essere misurata e che  e'
delimitato da barriere di flusso, quali faglie, duomi salini,  limiti
litologici, ovvero dalla chiusura stratigrafica  o  dall'affioramento
della formazione; 
    h) esplorazione:  la  valutazione  del  complesso  di  stoccaggio
potenziale eseguita ai fini dello stoccaggio geologico  di  CO 2  per
mezzo di attivita' di indagine del sottosuolo, che puo' includere  le
perforazioni, al  fine  di  ricavare  informazioni  geologiche  sulla
stratigrafia del complesso di stoccaggio potenziale, anche attraverso
l'effettuazione di prove di iniezione; 
    i) licenza di esplorazione: un atto emanato a norma del  presente
decreto che autorizza le attivita' di  esplorazione  e  specifica  le
condizioni alle quali queste possono essere esercitate ed il relativo
ambito territoriale; 
    l) gestore: soggetto che detiene o gestisce il sito di stoccaggio
o al quale, ai sensi della legislazione nazionale, e' stato  delegato
un potere economico  determinante  per  quanto  riguarda  l'esercizio
tecnico del sito di stoccaggio; 
    m) autorizzazione allo stoccaggio: un atto emanato  a  norma  del
presente  decreto,  che  attribuisce  in  concessione  lo  stoccaggio
geologico di CO 2 in  un  sito  di  stoccaggio  e  che  specifica  le
condizioni alle quali lo stoccaggio puo' aver luogo; 
    n)  modifica  sostanziale:  una  modifica   a   quanto   previsto
nell'autorizzazione  allo  stoccaggio  che  puo'  avere   effetti   o
conseguenze significativi sull'ambiente o sulla salute umana,  ovvero
una modifica rilevante al programma lavori autorizzato; 
    o) flusso di CO 2 : un flusso di sostanze derivanti dai  processi
di cattura di CO2 ; 
    p) rifiuto: le sostanze definite come rifiuto  all'articolo  183,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni; 
    q) pennacchio di CO 2 : il volume di CO2 diffuso nella formazione
geologica; 
    r) migrazione: lo spostamento di CO 2 all'interno  del  complesso
di stoccaggio; 
    s) irregolarita' significativa: un'irregolarita' nelle operazioni
di iniezione o stoccaggio di CO 2 o nelle condizioni del complesso di
stoccaggio in quanto tale, che comporta un rischio di  fuoriuscita  o
un rischio per l'ambiente o la salute umana; 
    t) rischio significativo: la combinazione della probabilita'  del
verificarsi di un danno e della  sua  entita'  che  non  puo'  essere
ignorata senza mettere  in  discussione  la  finalita'  del  presente
decreto; 
    u)  provvedimenti  correttivi:  qualsiasi  misura  adottata   per
correggere  un'irregolarita'  significativa   o   per   bloccare   la
fuoriuscita di CO 2 al fine di impedire o arrestare  il  rilascio  di
CO2 dal complesso di stoccaggio; 
    v)  chiusura:  la  cessazione  definitiva  delle  operazioni   di
iniezione di CO 2 nel sito di stoccaggio interessato; 
    z) fase di post-chiusura: il periodo  di  tempo  successivo  alla
chiusura di un sito di  stoccaggio,  compreso  quello  successivo  al
trasferimento della responsabilita'; 
    aa) rete  di  trasporto:  la  rete  di  condutture,  comprese  le
stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO 2 al sito di
stoccaggio. 
  2. Ai fini del presente decreto si applicano inoltre le definizioni
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.  216,
e successive modificazioni, che istituisce un sistema per lo  scambio
di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunita' e  che
modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. 

        
      
          
            Capo I 

Finalita' e ambito di applicazione

                               Art. 4 
 
                           Organo tecnico 
 
  1. Per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto,  il
Ministero dello sviluppo economico ed il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del  territorio  e  del  mare,  di  seguito  denominato:
«Ministero dell'ambiente»,  si  avvalgono  come  organo  tecnico  del
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE  e  per
il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo
di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo  4  aprile
2006, n. 216, e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominato:
«Comitato». A tale fine il Comitato e' integrato  nel  suo  Consiglio
direttivo da tre componenti, uno nominato dal Ministro dell'ambiente,
uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, fra il  personale
di dette amministrazioni, ed uno designato dalla Conferenza unificata
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e
dalla Segreteria tecnica di cui al comma 2. 
  2. E' istituita nell'ambito del Comitato la Segreteria tecnica  per
lo stoccaggio di CO 2 , di seguito denominata: «Segreteria  tecnica».
La Segreteria tecnica  e'  composta  da  13  unita',  con  comprovata
esperienza nei settori interessati dal presente decreto, di  cui  una
con funzioni di coordinatore. I membri della Segreteria tecnica  sono
nominati dal Ministro dell'ambiente e  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico, di cui quattro fra il personale di dette  amministrazioni,
due dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), due dell'Ufficio nazionale minerario per gli  idrocarburi  e
le georisorse  (UNMIG),  un  rappresentante  designato  dall'Istituto
superiore di sanita' (ISS), un rappresentante designato dal Ministero
dell'interno,   un    rappresentante    designato    dal    Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,   e    due
rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-regioni». 
  3. La Segreteria tecnica in casi eccezionali,  ove  necessario,  si
avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per  lo  svolgimento
delle sue attivita'. 
  4. Il Comitato propone le modifiche  al  regolamento  previsto  dal
comma 10 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006,
e successive modificazioni, al fine di  adeguarlo  alle  disposizioni
del presente decreto. 
  5. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di fornire  supporto
tecnico  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  ed  al  Ministero
dell'ambiente nell'ambito delle seguenti attivita': 
    a) gestione ed aggiornamento del Registro di cui all'articolo  5,
comma 1; 
    b) individuazione dei formati da utilizzare per la  comunicazione
dei dati di cui all'articolo 6, comma 1; 
    c) elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione  delle  aree
di cui all'articolo 7, comma 1; 
    d) valutazione della capacita' di stoccaggio disponibile  di  cui
all'articolo 7, comma 5; 
    e) esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle licenze di
esplorazione di cui all'articolo  8,  comma  2,  delle  modifiche  ed
integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo; 
    f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle  autorizzazioni
allo stoccaggio  di  cui  all'articolo  12  e  delle  modifiche,  dei
riesami, degli aggiornamenti, delle revoche e delle decadenze di  cui
all'articolo 17; 
    g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19,
comma 2; 
    h) prescrizione  di  provvedimenti  relativi  alla  tutela  della
salute pubblica di cui all'articolo 22, comma 2; 
    i) esame del piano di post-chiusura del sito di stoccaggio di cui
all'articolo 23, comma 4; 
    l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2; 
    m) promozione del tentativo di conciliazione di cui  all'articolo
29 per la risoluzione delle controversie  relative  all'accesso  alla
rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio; 
    n) emissione di ingiunzione di pagamento delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 33. 

        
      
          
            Capo I 

Finalita' e ambito di applicazione

                               Art. 5 
 
        Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO 2 
 
  1. E' istituito presso il Comitato, senza nuovi e maggiori oneri  a
carico del bilancio dello Stato, il Registro per il confinamento e lo
stoccaggio di CO 2 , di seguito Registro. 
  2. Il Registro contiene le indicazioni riguardanti: 
    a) infrastrutture di trasporto esistenti e progettate; 
    b) le licenze, le autorizzazioni e le delibere del Comitato; 
    c) l'elenco dei siti di stoccaggio di CO 2 chiusi,  dei  siti  di
stoccaggio di CO2 per  i  quali  sia  avvenuto  un  trasferimento  di
responsabilita'  ai  sensi  dell'articolo  24  e  dei  complessi   di
stoccaggio circostanti, comprendente anche mappe e  sezioni  relative
alla loro estensione territoriale e le informazioni disponibili utili
per valutare se il CO2 stoccato sara' confinato  completamente  e  in
via permanente. 
  3. Il Comitato  provvede  alla  gestione  e  all'aggiornamento  del
Registro ed assicura l'accesso del pubblico ai dati nel rispetto  del
decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  195,  anche  consentendo  la
consultazione per via telematica. 
  4. Le informazioni contenute nel Registro di cui al comma 1  devono
essere  tenute  in  debito  conto  nell'ambito  delle  procedure   di
pianificazione  territoriale  e  per  l'autorizzazione  di  opere   o
attivita'  che  potrebbero  avere  o   subire   ripercussioni   dallo
stoccaggio geologico di CO 2 . 

        
      
          
            Capo I 

Finalita' e ambito di applicazione

                               Art. 6 
 
Creazione e gestione della banca dati centrale e acquisizione di dati
                              esistenti 
 
  1. E' istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, senza
nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,  una  banca
dati  alla  quale  dovranno  confluire,  nei  formati  stabiliti  dal
Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente,  su
proposta del Comitato, i dati acquisiti ed elaborati nel corso  delle
varie fasi delle attivita' di esplorazione e di stoccaggio di CO 2  ,
secondo le disposizioni contenute nel  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
  2. Ai fini  dell'individuazione  delle  aree  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 7, gli operatori minerari,  petroliferi,  geotermici  e
gli istituti di ricerca mettono a disposizione  del  Ministero  dello
sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente  i  dati  geofisici,
geologici e geominerari acquisiti ed elaborati durante  le  attivita'
minerarie  e  di  ricerca  scientifica   pregresse.   Gli   operatori
segnaleranno  le  potenziali  criticita'  derivanti  dalla  eventuale
coesistenza con un sito di stoccaggio di CO 2  che  saranno  valutate
nell'ambito delle istruttorie tecniche di cui agli articoli 11 e 16. 
  3. E' garantita la riservatezza del  complesso  dei  dati  messi  a
disposizione nell'ambito dell'utilizzo ai fini dell'applicazione  del
presente decreto. 
  4. Nel caso di siti di stoccaggio di CO 2  per  i  quali  e'  stata
presentata  richiesta  di  autorizzazione  o  chiusura,   i   gestori
forniscono per l'inserimento nella banca dati, nei formati stabiliti,
almeno le seguenti informazioni: 
    a) caratterizzazione degli strati rocciosi utilizzati nel sito di
stoccaggio  di  CO 2  per  mezzo  dei  dati  geologici   disponibili,
comprensiva di  mappe  e  sezioni  che  ne  riproducano  l'estensione
spaziale; 
    b) caratterizzazione delle acque  di  formazione  presenti  negli
strati rocciosi e delle condizioni di pressione predominanti; 
    c) valutazione o rilevazione delle differenze di pressione  negli
strati rocciosi derivanti dallo stoccaggio; 
    d) ulteriori informazioni disponibili, in base alle  quali  possa
essere valutato se  il  CO 2  stoccato  potra'  essere  completamente
confinato per un periodo di tempo indeterminato; 
    e) rilevazione o valutazione degli effetti  ambientali  associati
allo stoccaggio. 
  5. Il Ministero dello sviluppo economico  promuove  la  stipula  di
accordi tra gli operatori minerari, petroliferi  e  geotermici  ed  i
titolari di licenza di esplorazione per lo scambio di dati geologici,
geofisici e geominerari  acquisiti  durante  le  attivita'  minerarie
pregresse. 

        
      
          
            Capo II 

Stoccaggio

                               Art. 7 
 
         Analisi e valutazione del potenziale di stoccaggio 
 
  1. Il  Ministero  dell'ambiente  ed  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, sulla base dei dati elaborati  dal  Comitato,  sentito  il
Ministero  della  difesa  ai  sensi  dell'articolo  334  del  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-regioni, individuano, con apposito decreto, entro 24 mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le  aree  del
territorio nazionale e della  zona  economica  esclusiva  all'interno
delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai  sensi
del presente decreto e le aree  nelle  quali  lo  stoccaggio  non  e'
permesso. 
  2. L'individuazione delle  zone  all'interno  delle  quali  possono
essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del presente decreto
e le aree nelle  quali  lo  stoccaggio  e'  permesso  e'  soggetta  a
Valutazione ambientale strategica ai sensi del decreto legislativo n.
152 del 2006. 
  3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma  1,  e
comunque per un periodo non  superiore  a  24  mesi  dall'entrata  in
vigore delle presenti norme, eventuali  licenze  di  esplorazione  ed
autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in  via  provvisoria,
nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto. 
  4. Successivamente all'individuazione delle aree di cui al comma 1,
le licenze  di  esplorazione  e  le  autorizzazioni  allo  stoccaggio
provvisorie  rilasciate  ai  sensi  del  comma  3,  sono  soggette  a
conferma. 
  5.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico   ed   il   Ministero
dell'ambiente  effettuano,  con  il  supporto   del   Comitato,   una
valutazione  della  capacita'   di   stoccaggio   disponibile   nelle
formazioni  geologiche  di  sottosuolo   del   territorio   nazionale
individuate sulla base di  un'analisi  tecnica,  tenuto  conto  delle
indicazioni fornite dagli operatori di cui al comma 2 dell'articolo 6
o desumibili da studi, progetti di ricerca e sperimentazioni relative
alla  cattura,  trasporto  e  confinamento  di  CO 2  in   formazioni
geologiche idonee, disponibili in materia. 
  6. L'idoneita' di una formazione geologica ad essere adibita a sito
di stoccaggio e la relativa sicurezza sono stabilite in sede di esame
della  domanda  di  autorizzazione  allo  stoccaggio,  in  base  alla
valutazione  del  potenziale  complesso  di  stoccaggio  e  dell'area
circostante secondo i criteri fissati all'allegato I e solo se non vi
e' un rischio significativo di fuoriuscita e se non sussistono rischi
rilevanti per l'ambiente o la salute. 
  7. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio  di
CO 2 sia relativa ad  un  sito  potenzialmente  utilizzabile  per  la
produzione di idrocarburi o risorse geotermiche, o lo  stoccaggio  di
idrocarburi, il Ministero dello sviluppo economico  ed  il  Ministero
dell'ambiente, valutate le diverse opzioni,  stabiliscono  quale  dei
diversi possibili utilizzi sia  prioritario  ai  fini  dell'interesse
nazionale. 
  8. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio  di
CO 2 sia relativa ad una area gia' oggetto di  titolo  minerario,  il
Ministero dello sviluppo  economico  ed  il  Ministero  dell'ambiente
valutano  la  compatibilita'  dell'attivita'  di  stoccaggio  con  le
attivita' gia' in atto, con particolare riferimento a quelle  di  cui
alla lettera m) della fase 1  dell'Allegato  1.  In  particolare  non
potranno essere effettuate perforazioni che intercettino giacimenti e
sistemi geologici connessi interessati da attivita'  di  coltivazione
di minerali solidi. 
  9.  Per  lo  stoccaggio  di  CO 2  non  possono  essere  utilizzate
formazioni geologiche interessate da falde  acquifere  le  cui  acque
possono avere uso potabile o irriguo. 
  10. Sono esclusi dallo stoccaggio di CO 2 i Comuni classificati  in
zona sismica 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Per le aree  ricadenti  nelle
zone 2, 3 e 4 il proponente dell'impianto dovra' allegare al progetto
una relazione sulle possibili interferenze tra le azioni  sismiche  e
la formazione geologica interessata. 

        
      
          
            Capo II 

Stoccaggio

                               Art. 8 
 
                       Licenze di esplorazione 
 
  1. Qualora le  informazioni  contenute  nella  banca  dati  di  cui
all'articolo 6 o comunque le conoscenze  disponibili  non  consentano
l'effettuazione  di  una  corretta  valutazione  dei   complessi   di
stoccaggio, ulteriori dati ed informazioni sono acquisiti  attraverso
nuove indagini del sottosuolo previo rilascio di un'apposita licenza. 
  2.  Le  licenze  di  esplorazione  sono  rilasciate   ai   soggetti
richiedenti, su parere del Comitato,  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e  d'intesa  con
la regione territorialmente interessata, con procedimento  unico  nel
cui  ambito   vengono   acquisiti   gli   atti   di   assenso   delle
amministrazioni interessate, unitamente all'esito della procedura  di
valutazione d'impatto ambientale di cui alla  Parte  II  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006  recante  norme  in  materia  ambientale,
secondo la procedura di cui all'articolo 11. 
  3. I soggetti richiedenti devono dimostrare di essere  in  possesso
delle capacita' tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo
svolgimento delle attivita',  secondo  quanto  previsto  all'allegato
III. 
  4. Ai fini  della  valutazione  del  complesso  di  stoccaggio,  le
attivita' comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione
possono prevedere una fase di sperimentazione di iniezione di CO 2 . 
  5. La durata di una licenza e' di 3 anni. Entro la data di scadenza
il soggetto autorizzato puo' richiedere una proroga per un  ulteriore
periodo massimo di anni 2,  documentando  le  operazioni  svolte,  le
motivazioni che non hanno permesso di ultimare le indagini nei  tempi
previsti e  gli  elementi  emersi  che  consentono  di  prevedere  un
positivo risultato della  ricerca,  nonche'  il  tempo  ulteriormente
necessario per completare  l'indagine.  La  regione  territorialmente
interessata e' sentita ai fini della concessione della proroga. 
  6. Il titolare  di  una  licenza  di  esplorazione  ha  il  diritto
esclusivo di esplorazione del potenziale complesso di  stoccaggio  di
CO 2 . Durante il  periodo  di  validita'  della  licenza,  non  sono
consentiti utilizzi del complesso incompatibili con  quanto  previsto
dalla licenza. 
  7. La licenza di esplorazione e' soggetta alle norme in materia  di
valutazione di impatto ambientale e  viene  rilasciata  a  condizione
che: 
    a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente
con i criteri fissati nell'allegato I; 
    b)  siano  esclusi  effetti  negativi  a  danno  di   concessioni
minerarie esistenti o di giacimenti minerari; 
    c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione
di pericoli per la vita, la salute  e  la  proprieta'  delle  persone
addette al servizio e dei terzi; 
    d) siano garantite e intraprese le precauzioni  adeguate  per  la
protezione dei beni ambientali e, qualora  cio'  non  sia  possibile,
venga garantito il loro ripristino; 
    e)  nell'area  delle  acque  territoriali  della   propria   zona
economica esclusiva e della piattaforma continentale: 
      1)  non  siano   compromesse   la   sicurezza,   l'ambiente   e
l'efficienza del traffico marittimo; 
      2) la posa in opera, la manutenzione  e  la  gestione  di  cavi
sottomarini  e  condotte,   nonche'   l'effettuazione   di   ricerche
oceanografiche o  altre  ricerche  scientifiche,  non  danneggino  la
pesca, piu' di quanto non sia imposto dalle circostanze e in  maniera
impropria; 
      f)  la   prova   dell'avvenuta   prestazione   della   garanzia
finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo
25, prima che abbiano inizio le operazioni di esplorazione. 
  8. Per il periodo di validita' della licenza  di  esplorazione  non
sono consentiti usi diversi del territorio che  possano  pregiudicare
l'idoneita' del sito quale potenziale complesso di stoccaggio di CO 2
. 
  9. La modifica  o  integrazione  delle  attivita'  di  esplorazione
autorizzate e' consentita previa  approvazione  del  Ministero  dello
sviluppo economico di concerto con  il  Ministero  dell'ambiente,  su
parere del Comitato. 

        
      
          
            Capo II 

Stoccaggio

                               Art. 9 
 
                     Utilizzo del suolo di terzi 
 
  1. Le opere necessarie all'esplorazione sono dichiarate di pubblica
utilita' a  tutti  gli  effetti  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. 
  2. I proprietari e gli eventuali utilizzatori dei terreni  compresi
nel perimetro che delimita l'aerea della licenza consentono, ai  fini
dell'indagine, l'accesso al suolo da parte delle persone  autorizzate
all'indagine o loro incaricati. L'accesso a  laboratori,  impianti  e
locali e' consentito, ai fini  dell'indagine,  durante  i  rispettivi
orari di lavoro, di ufficio o  di  soggiorno  solo  in  presenza  del
proprietario, di altri utilizzatori autorizzati o persona incaricata;
l'accesso alle abitazioni e' consentito  solo  previa  autorizzazione
del titolare o dei titolari dell'abitazione. 
  3. L'intenzione di  condurre  attivita'  di  indagine  deve  essere
direttamente notificata dal titolare della  licenza  al  proprietario
del suolo o ad altri utilizzatori autorizzati con un preavviso minimo
di due settimane oppure, qualora siano necessari oltre 50 avvisi, per
mezzo di pubblico avviso, nei comuni interessati dall'indagine. 
  4. Il  titolare  della  licenza  e'  tenuto,  una  volta  terminata
l'indagine, a ripristinare immediatamente lo  stato  di  fatto  e  di
diritto  antecedente  all'occupazione  temporanea.  Le  installazioni
fisse  e  mobili  devono  essere  rimosse  qualora  non  siano   piu'
necessarie ai fini dell'indagine.  Il  titolare  ha  la  facolta'  di
chiedere il mantenimento delle installazioni  costruite  in  fase  di
indagine nel caso abbia presentato richiesta di  autorizzazione  allo
stoccaggio. 
  5.  Qualora,  a  seguito  delle  attivita'  autorizzate,  insorgano
pregiudizi patrimoniali,  il  titolare  della  licenza  e'  tenuto  a
corrispondere al proprietario o altro legittimo utilizzatore adeguato
indennizzo in denaro. 

        
      
          
            Capo II 

Stoccaggio

                               Art. 10 
 
                Revoca della licenza di esplorazione 
 
  1. La licenza di esplorazione  viene  revocata,  previa  diffida  e
sentita la regione territorialmente interessata, dal Ministero  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente: 
    a) qualora  venga  meno  uno  dei  requisiti  essenziali  per  il
rilascio; 
    b) qualora il soggetto autorizzato si sia reso inadempiente  alle
prescrizioni previste dalla licenza; 
      c) qualora il soggetto autorizzato all'esplorazione  non  abbia
iniziato i lavori entro un anno dal rilascio della licenza,  a  causa
di inerzia ingiustificata, o abbia interrotto i lavori per  oltre  un
anno senza giustificato motivo. 
  2. In caso di revoca della licenza di esplorazione  o  rinuncia  da
parte del titolare, lo stesso e' tenuto ad  effettuare  i  lavori  di
messa in  sicurezza  e  di  ripristino  ambientale,  ai  sensi  della
normativa vigente. 

        
      
          
            Capo II 

Stoccaggio

                               Art. 11 
 
   Norme procedurali per il rilascio della licenza di esplorazione 
 
  1. La domanda per il rilascio  della  licenza  di  esplorazione  e'
redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed  e'  trasmessa
al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza  al  Ministero
dell'ambiente,  alla  regione  territorialmente  interessata   e   al
Comitato  esclusivamente   su   supporto   informatico.   L'operatore
garantisce la conformita' della domanda redatta in forma cartacea con
quella presentata su supporto informatico e  sottoscritta  con  firma
digitale basata su  un  certificato  qualificato,  rilasciato  da  un
certificatore accreditato ai sensi del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. All'atto  della  domanda  il
richiedente presenta quietanza dell'avvenuto pagamento della  tariffa
di cui all'articolo 27, comma 1. Nella domanda  il  richiedente  deve
specificare le finalita' dell'indagine e gli obiettivi tecnici che si
intendono  conseguire.  Inoltre  dovra'  essere  indicata  l'area  di
indagine riportata in una  mappa  nella  scala  adeguata  nonche'  il
programma dei lavori con la descrizione delle  attivita'  esplorative
che intende eseguire. 
  2. La domanda viene pubblicata sui siti  web  del  Ministero  dello
sviluppo economico e del Ministero  dell'ambiente.  Entro  30  giorni
dalla data  di  pubblicazione  possono  essere  presentate  ulteriori
istanze in concorrenza che insistono sulla stessa area. 
  3. Per l'espletamento dell'istruttoria tecnica relativa a  ciascuna
licenza di esplorazione a terra, la Segreteria tecnica  e'  integrata
da un rappresentante designato da ciascuna  regione  territorialmente
interessata  nell'ambito  delle   proprie   risorse   disponibili   a
legislazione vigente. 
  4. Il Ministero dello sviluppo  economico,  ai  fini  del  rilascio
della  licenza  di  esplorazione,  convoca  apposita  conferenza  dei
servizi ai sensi della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni,  alla  quale  partecipano  tutte  le   amministrazioni
interessate. 
  5. La licenza di esplorazione e' rilasciata entro  180  giorni  dal
termine di scadenza della concorrenza di cui al comma 2.  La  regione
rende l'intesa di cui all'articolo 8, comma 2, entro 120  giorni  dal
termine di scadenza della concorrenza fatto salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte II. 
  6. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente, entro 180 giorni  dal  termine  di  scadenza
della  concorrenza  di  cui  al  comma  2,  qualora  ne   ravvisi   i
presupposti,   rifiuta,   dandone   motivazione,   la   licenza    di
esplorazione. 
  7. Agli effetti del presente decreto, la  licenza  di  esplorazione
comprende ogni altra  autorizzazione,  visto,  nulla  osta  o  parere
necessario per l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 8. 
  8. In caso  di  concorrenza  di  cui  al  comma  2  la  licenza  e'
rilasciata sulla base della valutazione tecnica della  documentazione
presentata dai richiedenti, in base a criteri che verranno  stabiliti
con  decreti  ministeriali  da  emanarsi  entro  180   giorni   dalla
pubblicazione del presente  decreto.  Nelle  more  dell'adozione  dei
decreti di cui  al  presente  comma,  la  valutazione  tecnica  della
documentazione  terra'  conto  nell'ordine  dei   seguenti   criteri:
programma lavori presentato dai richiedenti; modalita' di svolgimento
degli  stessi,  con  particolare   riferimento   alla   sicurezza   e
salvaguardia ambientale; tempi programmati e costi. 

        
      
          
            Capo III 

Autorizzazioni allo stoccaggio

                               Art. 12 
 
                   Autorizzazioni allo stoccaggio 
 
  1. La realizzazione, gestione, monitoraggio e chiusura di  un  sito
di stoccaggio di CO 2 sono soggette a preventiva autorizzazione. 
  2. Le autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, su parere del
Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto  con  il
Ministero dell'ambiente con procedimento unico secondo  la  procedura
di cui all'articolo 16. Nell'ambito del  procedimento  unico  vengono
acquisiti i pareri di tutte le amministrazioni  interessate,  l'esito
della procedura della valutazione d'impatto ambientale e l'intesa con
la regione interessata. 
  3. I soggetti proponenti devono dimostrare di  avere  le  capacita'
tecniche, organizzative ed economiche necessarie per  lo  svolgimento
delle attivita', secondo quanto previsto dall'allegato III. 
  4. Fatte salve le valutazioni tecniche  relative  al  programma  di
stoccaggio, ai fini del rilascio di un'autorizzazione allo stoccaggio
per un determinato sito, e' data precedenza al titolare della licenza
di esplorazione per il medesimo sito, a condizione che l'esplorazione
sia stata ultimata, che le  condizioni  stabilite  nella  licenza  di
esplorazione  siano  state   rispettate   e   che   la   domanda   di
autorizzazione allo  stoccaggio,  non  soggetta  a  concorrenza,  sia
presentata  durante  il  periodo  di  validita'  della   licenza   di
esplorazione. 
  5. Nel corso della procedura di autorizzazione allo stoccaggio  non
sono consentiti usi diversi del complesso di stoccaggio  che  possano
pregiudicare  l'idoneita'  del  sito  a  essere  adibito  a  sito  di
stoccaggio di CO 2 . 
  6. In caso di inosservanza delle  prescrizioni  autorizzatorie,  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  d'intesa  con   il   Ministero
dell'ambiente sentita la  regione  territorialmente  interessata,  su
indicazione del Comitato, procede nei confronti del  gestore  secondo
la gravita' delle infrazioni: 
    a) alla diffida, assegnando un  termine  entro  il  quale  devono
essere eliminate le irregolarita'; 
    b) alla  sospensione  dell'attivita'  autorizzata  per  un  tempo
determinato. 
  7. In caso di  inadempienze  gravi,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico di concerto con il  Ministero  dell'ambiente  procede  alla
revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio e  all'eventuale  chiusura
del sito, in caso di mancato adeguamento  alle  prescrizioni  imposte
con la diffida o in caso  di  reiterate  violazioni  che  determinino
situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente. 
  8. Lo stoccaggio  geologico  di  CO 2  per  volumi  complessivi  di
stoccaggio inferiori a  100.000  tonnellate  effettuati  ai  fini  di
ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi,  e'
autorizzato  con  procedure  semplificate  di   cui   al   comma   12
dell'articolo 16. 
  9. Le opere necessarie allo stoccaggio di CO 2 e quelle  necessarie
per il trasporto al sito di stoccaggio, cosi' come individuate  nella
domanda di autorizzazione allo stoccaggio  di  cui  all'articolo  13,
sono dichiarate di pubblica utilita' a tutti gli effetti del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327,  relativo  al
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita', e successive modificazioni. 

        
      
          
            Capo III 

Autorizzazioni allo stoccaggio

                               Art. 13 
 
              Domande di autorizzazione allo stoccaggio 
 
  1. Le domande di  autorizzazione  allo  stoccaggio  comprendono  le
informazioni e la documentazione seguenti: 
    a) dati anagrafici del richiedente; 
    b)  elementi  idonei  a  comprovare  la  competenza  tecnica  del
richiedente e delle persone responsabili della costruzione, direzione
e supervisione dell'impianto; 
    c) denominazione del sito di stoccaggio di CO 2 e  del  complesso
di stoccaggio con localizzazione su una mappa nella scala adeguata; 
    d) una mappa dell'area richiesta disegnata su foglio (originale o
copia) dell'Istituto geografico militare, alla scala 1:100.000 per le
istanze ricadenti integralmente o in modo preponderante in terraferma
o dell'Istituto idrografico della marina alla scala di 1:250.000  per
le istanze ricadenti totalmente o  in  modo  preponderante  in  mare.
L'area oggetto di istanza deve essere  continua  e  definita  con  le
coordinate geografiche dei vertici. Le aree richieste  devono  essere
delimitate da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza  pari  a
un minuto primo o a un multiplo di esso; 
    e) caratterizzazione del sito e del  complesso  di  stoccaggio  e
valutazione della sicurezza di stoccaggio a  norma  dell'articolo  7,
comma 6; 
    f) descrizione dell'impianto e delle tecnologie impiegate; 
    g) il programma dei lavori con la descrizione delle attivita'; 
    h) disponibilita' e caratteristiche  della  rete  e  distanze  di
trasporto previste tra i possibili siti di cattura di CO 2  e  quello
di stoccaggio; 
    i)  quantitativo  totale  di  CO 2  da  iniettare   e   stoccare,
composizione dei flussi di CO2 , portate e  pressioni  di  iniezione,
nonche' ubicazione degli impianti di iniezione; 
    l) garanzia di approvvigionamento e trasporto a lungo termine  di
CO 2 da stoccare; 
    m) data prevista per la messa in esercizio dell'impianto; 
    n) descrizione delle  misure  di  sicurezza  adottate  intese  ad
evitare  incidenti  o  malfunzionamenti  significativi,   nonche'   a
limitarne le conseguenze; 
    o) piano di monitoraggio a norma dell'articolo 19, comma 2; 
    p) il piano sui provvedimenti  correttivi  contenenti  le  misure
atte   alla   prevenzione   di    rilasci    e    di    irregolarita'
tecnico-impiantistiche significative, le procedure e le  misure  atte
ad eliminare completamente la fuoriuscita di CO 2 , nonche' le misure
atte a contenere gli effetti dannosi conseguenti ai rilasci; 
    q) piano  provvisorio  per  la  fase  di  post-chiusura  a  norma
dell'articolo 23, comma 4; 
    r) prova che la garanzia finanziaria di cui all'articolo 25 avra'
validita' ed efficacia prima che  abbiano  inizio  le  operazioni  di
iniezione; 
    s)  quietanza  dell'avvenuto  pagamento  delle  tariffe  di   cui
all'articolo 27. 
  2. Le domande di autorizzazione relative allo stoccaggio di cui  al
comma 8 dell'articolo 12, contengono  le  informazioni  di  cui  alle
lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), n),  p),  q)  ed  s)  del
comma 1 e le finalita' delle attivita' proposte. 

        
      
          
            Capo III 

Autorizzazioni allo stoccaggio

                               Art. 14 
 
Condizioni per il rilascio e il  trasferimento  delle  autorizzazioni
                           allo stoccaggio 
 
  1. L'autorizzazione allo stoccaggio e' rilasciata ove sussistano le
seguenti condizioni: 
    a)  siano  stati   espletati   gli   adempimenti   previsti   nel
procedimento  unico  di  cui  all'articolo   12   per   il   rilascio
dell'autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato; 
    b) siano rispettate tutte le disposizioni del presente decreto  e
degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa; 
    c) il gestore sia finanziariamente solido,  affidabile,  disponga
delle competenze tecniche necessarie ai fini  della  gestione  e  del
controllo del  sito  e  siano  previsti  programmi  di  formazione  e
sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale; 
    d) sia garantito, in considerazione del  vincolo  di  ubicazione,
che la costruzione e la gestione del sito di stoccaggio di  CO 2  non
rechino danno al  benessere  della  collettivita'  e  agli  interessi
privati prevalenti; 
    e)  siano  esclusi  effetti  negativi  a  danno  di   concessioni
minerarie esistenti o di giacimenti minerari; 
    f) sia garantita  la  sicurezza  a  lungo  termine  del  sito  di
stoccaggio di CO 2 ; 
    g)  siano  previste  misure  che  evitino  danni  ai  beni  della
collettivita'. 
  2.  L'autorizzazione  allo  stoccaggio  puo'  essere   soggetta   a
condizioni e a limitazioni temporali. 
  3. Il  trasferimento  dell'autorizzazione  allo  stoccaggio,  anche
mediante operazioni di scissione,  fusione  o  cessione  di  ramo  di
azienda  delle  societa'  autorizzate,  deve  essere  preventivamente
autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero   dell'ambiente   sentita   la   regione   territorialmente
interessata, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1, lettere
b) e c). 

        
      
          
            Capo III 

Autorizzazioni allo stoccaggio

                               Art. 15 
 
           Contenuto delle autorizzazioni allo stoccaggio 
 
  1. L'autorizzazione contiene i seguenti elementi: 
    a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore; 
    b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio
e del complesso di stoccaggio, ed  i  dati  sulle  unita'  idrauliche
interessate; 
    c) le prescrizioni in materia di gestione  dello  stoccaggio,  il
quantitativo totale di  CO 2  consentito  ai  fini  dello  stoccaggio
geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e
le pressioni di iniezione massimi; 
    d) la composizione  del  flusso  di  CO 2  per  la  procedura  di
valutazione dell'accettabilita' dello stesso ai  sensi  dell'articolo
18; 
    e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo  di  mettere  in
atto il piano, le disposizioni  per  il  suo  aggiornamento  a  norma
dell'articolo 19 e le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi
dell'articolo 20; 
    f) l'obbligo di informare il Ministero dello sviluppo  economico,
il Ministero dell'ambiente, la regione territorialmente interessata e
per conoscenza il Comitato  in  caso  di  qualunque  irregolarita'  o
rilascio di CO 2 e di mettere in  atto  gli  opportuni  provvedimenti
correttivi a norma dell'articolo 22; 
    g) le condizioni per la chiusura e la fase  di  post-chiusura  di
cui all'articolo 23; 
    h) le disposizioni per la modifica, il riesame,  l'aggiornamento,
la revoca e la decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio a  norma
dell'articolo 17; 
    i) l'obbligo di presentare  la  prova  dell'avvenuta  prestazione
della garanzia finanziaria o di  altro  mezzo  equivalente,  a  norma
dell'articolo  25,  prima  che  abbiano  inizio   le   attivita'   di
stoccaggio. 

        
      
          
            Capo III 

Autorizzazioni allo stoccaggio

                               Art. 16 
 
Norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio
  ed esame dei progetti di  stoccaggio  da  parte  della  Commissione
  europea 
 
  1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione  allo  stoccaggio
e' redatta  in  forma  cartacea  e  su  supporto  informatico  ed  e'
trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per  conoscenza  al
Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata  e
al  Comitato  esclusivamente  su  supporto  informatico.  L'operatore
garantisce la conformita' della domanda redatta in forma cartacea con
quella presentata su supporto informatico e  sottoscritta  con  firma
digitale basata su  un  certificato  qualificato,  rilasciato  da  un
certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82  del
2005.  La  domanda  e'  pubblicata  sui  siti   web   del   Ministero
dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Nel caso di aree per le  quali  siano  disponibili  informazioni
sufficienti alla valutazione del complesso di  stoccaggio  e  per  le
quali  non  sia  stata  rilasciata  in  precedenza  una  licenza   di
esplorazione,  entro  90  giorni  dalla  pubblicazione  della   prima
istanza, possono essere presentate ulteriori  istanze  che  insistono
sulla stessa area. 
  3. Per l'istruttoria tecnica relativa a ciascuna autorizzazione  la
Segreteria tecnica e' integrata da  un  rappresentante  designato  da
ciascuna  regione,  da  un  rappresentante  designato   da   ciascuna
provincia  e  da  un  rappresentante  designato  da  ciascun   comune
territorialmente  interessati  nell'ambito  delle   proprie   risorse
disponibili a legislazione vigente. 
  4. Il Ministero dello  sviluppo  economico  ai  fini  del  rilascio
dell'autorizzazione allo stoccaggio, convoca apposita Conferenza  dei
servizi ai sensi della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni,  alla  quale  partecipano  tutte  le   amministrazioni
interessate. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e'
rilasciato dalla competente autorita' secondo quanto  disposto  dalle
disposizioni vigenti in materia. 
  5. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente rilascia o rifiuta, entro  180  giorni  dalla
presentazione della domanda o dal termine del periodo di  concorrenza
di cui all'articolo 11, comma 2,  l'autorizzazione  allo  stoccaggio,
salvo richieste di integrazioni alla documentazione. In tal  caso  il
termine per la presentazione della documentazione  integrativa  viene
fissato in un massimo di novanta giorni con  contestuale  sospensione
dei lavori istruttori fino alla  presentazione  della  documentazione
integrativa. 
  6. La regione rende  l'intesa  nel  termine  di  120  giorni  dalla
ricezione della richiesta di autorizzazione. 
  7.  Agli  effetti  del  presente  decreto,  l'autorizzazione   allo
stoccaggio comprende ogni altra autorizzazione, approvazione,  visto,
nulla osta  o  parere,  comunque  denominati,  previsti  dalle  norme
vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere
e  tutte  le  attivita'  previste   nel   progetto   approvato.   Nel
procedimento unico sono compresi, oltre le autorizzazioni  minerarie,
tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attivita',
quali giudizio di compatibilita' ambientale, varianti agli  strumenti
urbanistici,   dichiarazione   di   pubblica   utilita'   dell'opera,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei  beni  compresi
nel complesso di stoccaggio e l'intesa con la regione interessata. Il
procedimento unico per il conferimento  della  autorizzazione  ha  la
durata complessiva massima di 180 giorni, fatti salvi i tempi di  cui
alla Parte  II  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  e  dei
sub-procedimenti obbligatori di competenza di altre amministrazioni. 
  8. In  caso  di  concorrenza  di  cui  all'articolo  11,  comma  2,
l'autorizzazione allo  stoccaggio  e'  rilasciata  sulla  base  della
valutazione tecnica della documentazione presentata in base a criteri
che verranno stabiliti con decreti ministeriali  da  adottarsi  entro
180 giorni dalla data di pubblicazione del  presente  decreto.  Nelle
more  dell'adozione  dei  decreti  di  cui  al  presente  comma,   la
valutazione tecnica della documentazione terra' conto nell'ordine dei
seguenti  criteri:  programma  lavori  presentato  dai   richiedenti;
modalita' di svolgimento degli stessi,  con  particolare  riferimento
alla sicurezza e salvaguardia ambientale; tempi programmati e costi. 
  9. Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione della
Commissione europea le domande di autorizzazione entro un mese  dalla
loro ricezione e informa la Commissione europea di tutti  gli  schemi
di provvedimento di autorizzazione allo stoccaggio e  di  ogni  altra
documentazione  presa  in   considerazione   per   l'adozione   della
decisione. 
  10.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ed   il   Ministero
dell'ambiente,   prima   del   rilascio   dell'autorizzazione    allo
stoccaggio, acquisiscono l'eventuale parere non  vincolante  espresso
dalla Commissione europea. 
  11. Il Ministero dello sviluppo  economico  notifica  la  decisione
finale alla Commissione europea, precisandone i motivi  qualora  essa
sia difforme dal parere espresso dalla Commissione. 
  12.  Alle  domande  di  autorizzazione  relative  allo   stoccaggio
geologico  di  CO 2  effettuato  ai  fini  di  ricerca,  sviluppo   e
sperimentazione di nuovi prodotti o  processi,  di  cui  al  comma  8
dell'articolo 12, non si applicano i commi 2, 9, 10 e 11. 

        
      
          
            Capo III 

Autorizzazioni allo stoccaggio

                               Art. 17 
 
Modifica,    riesame,    aggiornamento,    revoca     e     decadenza
                 dell'autorizzazione allo stoccaggio 
 
  1. Il gestore comunica nelle forme previste dall'articolo 16, comma
1, le eventuali modifiche che intende  apportare  alla  gestione  del
sito di stoccaggio. Sulla base di  una  valutazione  dell'entita'  di
tali modifiche e fatta salva l'ottemperanza agli obblighi in  materia
di  valutazione  di  impatto  ambientale  concernenti  le   modifiche
proposte, il Ministero dello sviluppo economico di  concerto  con  il
Ministero   dell'ambiente   sentita   la   regione   territorialmente
interessata,  su   parere   del   Comitato,   adottano   i   relativi
provvedimenti  in  termini  di  modifica,  riesame  e   aggiornamento
dell'autorizzazione allo stoccaggio. 
  2. Il gestore non puo' mettere in  atto  modifiche  sostanziali  in
assenza di una nuova autorizzazione o di un aggiornamento  di  quella
esistente a norma del presente decreto. 
  3.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  sentita  la  regione
territorialmente  interessata,  anche  su  proposta   del   Comitato,
dichiara  la  decadenza,  previa  diffida,  del   soggetto   titolare
dell'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi: 
    a) qualora il soggetto autorizzato si sia reso inadempiente  alle
prescrizioni previste dall'autorizzazione; 
    b) se le comunicazioni di cui  all'articolo  20  o  le  ispezioni
effettuate a norma dell'articolo 21 mettono in  evidenza  il  mancato
rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni  o  rischi  di
fuoriuscite o di irregolarita' significative; 
    c) in caso di violazione dell'articolo 14, comma 3, del  presente
decreto; 
    d) in caso  di  mancata  presentazione  della  relazione  di  cui
all'articolo 20. 
  4. Nei casi di cui al comma 3, il soggetto autorizzato  provvede  a
tutti i lavori di messa in sicurezza e di ripristino  ambientale.  In
caso di revoca, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con
il  Ministero  dell'ambiente  sentita  la  regione   territorialmente
interessata, su parere del Comitato, dispone l'immediata chiusura del
sito di stoccaggio di CO 2 ai sensi dell'articolo 23 oppure  mette  a
disposizione il sito di stoccaggio ad eventuali operatori interessati
a proseguire le attivita' di stoccaggio.  In  caso  di  chiusura  del
sito,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   e   il   Ministero
dell'ambiente dispongono le procedure di chiusura e di  post-chiusura
ai sensi dell'articolo 23, comma 6, a spese del gestore,  affidandone
l'esecuzione al gestore stesso o, qualora  il  gestore  non  fornisca
garanzie sufficienti per una regolare chiusura  e  post-chiusura,  ad
altro soggetto in  possesso  delle  necessarie  competenze  tecniche.
Qualora sussistano le condizioni di sicurezza  per  il  proseguimento
delle operazioni di stoccaggio da parte di un soggetto terzo, il sito
di stoccaggio e' messo  a  disposizione  degli  altri  operatori,  in
concorrenza,  tramite  pubblicazione  sui  siti  web  del   Ministero
dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo  economico,  secondo  le
procedure di cui all'articolo 12, comma 2, e degli articoli 13, 14  e
16. 
  5.  Fino  al  rilascio  della  nuova  autorizzazione,  il  sito  di
stoccaggio di CO 2 e' gestito dal Ministero dello sviluppo economico,
tramite terzi o direttamente, a  spese  del  precedente  gestore.  In
questo caso il Ministero dello sviluppo economico,  con  il  supporto
tecnico del  Comitato,  assume  temporaneamente  tutti  gli  obblighi
giuridici concernenti le attivita' di stoccaggio, il monitoraggio e i
provvedimenti correttivi conformemente alle prescrizioni del presente
decreto, la restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite
a norma del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,  e  successive
modificazioni, e le azioni di prevenzione e di  riparazione  a  norma
dell'articolo 304, comma 1, e dell'articolo 305, comma 1, del decreto
legislativo n. 152 del 2006. I  relativi  costi  sono  a  carico  del
gestore  e  fronteggiati  con  le  risorse  di  cui   alla   garanzia
finanziaria  prestata  a  norma  dell'articolo  25  e  per  la  parte
eventualmente  eccedente  ricorrendo  alle  risorse  economiche   del
gestore. 

        
      
          
            Capo IV 

Esercizio e obblighi di chiusura e post-chiusura

                               Art. 18 
 
         Criteri e procedura di iniezione del flusso di CO 2 
 
  1. Il flusso di CO 2 puo' essere ammesso  e  quindi  iniettato  nel
sito di stoccaggio a condizione che: 
    a) sia composto prevalentemente da  CO 2  nella  percentuale  non
inferiore a quella indicata nell'autorizzazione allo stoccaggio; 
    b) le concentrazioni di tutte le  sostanze  presenti,  necessarie
per  aumentare  la  sicurezza  e  migliorare   il   monitoraggio,   o
accidentalmente prodotte dall'impianto e dai procedimenti attuati per
la cattura, il trasporto e lo stoccaggio, siano inferiori ai  livelli
che comporterebbero un rischio  significativo  per  l'ambiente  e  la
salute; 
    c) siano esclusi danni ai beni da proteggere di cui  all'articolo
14 o che compromettano la sicurezza  a  lungo  termine  del  sito  di
stoccaggio di  CO 2  e  la  sicurezza  degli  impianti  di  iniezione
profonda e trasporto derivanti dalle sostanze di cui alla lettera b); 
    d) non contenga rifiuti o altro materiale di smaltimento. 
  2. Il gestore e' tenuto a: 
    a) iniettare flussi di CO 2 solo  se  sono  state  effettuate  le
analisi della composizione, comprese le sostanze  corrosive,  ed  una
valutazione  dei  rischi  dalla  quale  risulti  che  i  livelli   di
contaminazione sono in linea con i criteri di cui al comma 1; 
    b) conservare e aggiornare un registro dei quantitativi  e  delle
caratteristiche  dei  flussi  di  CO 2  conferiti  e  iniettati,  con
indicazione dell'origine, della composizione e delle informazioni sul
trasporto di tali flussi. 
  3. I criteri e le condizioni di cui al comma 1 sono  periodicamente
aggiornati con decreto del Ministero dello  sviluppo  economico,  del
Ministero dell'ambiente e del  Ministero  della  salute,  sentita  la
Conferenza Stato-regioni, in funzione dello  stato  delle  conoscenze
tecniche nonche' sulla base di linee guida comunitarie. 

        
      
          
            Capo IV 

Esercizio e obblighi di chiusura e post-chiusura

                               Art. 19 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Il gestore ha l'obbligo di monitorare la composizione del flusso
di CO 2  prima  dello  stoccaggio  e  a  fornirne  certificazione  al
Comitato, ad intervalli  regolari  non  superiori  a  sei  mesi,  con
indicazioni sulla provenienza e, in particolare, i  nominativi  delle
societa' che hanno effettuato le operazioni di cattura di CO2 e delle
sostanze di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b) e d). 
  2.  L'attivita'  di  monitoraggio  e'   definita   nel   piano   di
monitoraggio predisposto dal  gestore  secondo  i  criteri  stabiliti
nell'allegato  II  ed  approvato  all'atto  dell'autorizzazione,  che
comprende indicazioni precise  sul  monitoraggio  conformemente  agli
orientamenti  stabiliti  a  norma  dell'articolo   13   del   decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ed  e'
trasmesso al Comitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o),
e da questo approvato a norma dell'articolo 15, comma 1, lettera  e).
Il piano e' aggiornato secondo i criteri stabiliti all'allegato II  e
comunque ogni cinque anni al fine  di  tener  conto  delle  modifiche
nella valutazione del rischio di fuoriuscita, delle  modifiche  nella
valutazione dei rischi per l'ambiente e la salute umana, delle  nuove
conoscenze scientifiche e delle migliori  tecnologie  disponibili.  I
piani aggiornati sono trasmessi al Comitato per l'approvazione. 
  3. Il Comitato, tramite gli organi di vigilanza e controllo di  cui
all'articolo 21, si accerta che il gestore  proceda  al  monitoraggio
degli  impianti  di  iniezione,  del  complesso   di   stoccaggio   e
dell'ambiente circostante al fine di: 
    a) verificare la rispondenza tra il  comportamento  effettivo  di
CO 2 e dell'acqua di formazione nel sito  di  stoccaggio  con  quello
ricavato dai modelli previsionali di cui all'allegato I; 
    b) rilevare irregolarita' significative; 
    c) rilevare migrazioni di CO 2 ; 
    d) rilevare fuoriuscite di CO 2 ; 
    e)  rilevare   effetti   negativi   significativi   sull'ambiente
circostante, in particolare sull'acqua destinabile agli usi  potabile
ed irriguo,  sulla  popolazione  umana  o  sugli  utilizzatori  della
biosfera circostante, nonche'  sulle  eventuali  attivita'  minerarie
preesistenti; 
    f) valutare l'efficacia degli eventuali provvedimenti  correttivi
adottati a norma dell'articolo 22; 
    g) aggiornare la valutazione della  sicurezza  e  dell'integrita'
del complesso di stoccaggio nel breve e nel lungo  termine,  compresa
la valutazione  intesa  a  determinare  se  il  CO 2  stoccato  sara'
completamente confinato in via permanente. 
  4. Gli studi, le analisi e le attivita' di monitoraggio  effettuati
dal gestore, con oneri a proprio carico, sono certificati da istituti
indipendenti. 

        
      
          
            Capo IV 

Esercizio e obblighi di chiusura e post-chiusura

                               Art. 20 
 
                   Relazione da parte del gestore 
 
  1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore presenta al  Comitato
ed alla regione territorialmente interessata una  relazione  relativa
all'esercizio dell'anno precedente contenente almeno: 
    a) i risultati del monitoraggio effettuato a norma  dell'articolo
19 secondo le modalita' e  frequenze  stabilite  nell'autorizzazione,
comprese informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata; 
    b) i quantitativi e le  proprieta'  dei  flussi  di  CO 2  ,  con
indicazione della relativa composizione, conferiti  e  iniettati  nel
corso dell'anno,  registrati  a  norma  dell'articolo  18,  comma  2,
lettera b); 
    c) la documentazione attestante l'eventuale avvenuto  adeguamento
della prestazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo  25,
comma 4; 
    d) ogni altra informazione ritenuta utile a valutare il  rispetto
delle condizioni dell'autorizzazione allo stoccaggio e ad ampliare le
conoscenze sul comportamento di CO 2 nel sito di stoccaggio. 
  2. In caso  di  revoca  o  di  decadenza  dell'autorizzazione  allo
stoccaggio di cui all'articolo 17, il gestore fornisce  al  Ministero
dello sviluppo economico e per conoscenza al Comitato  tutti  i  dati
relativi al sito di stoccaggio entro 30 giorni dalla revoca  o  dalla
dichiarazione di decadenza. Tali informazioni saranno  incluse  nella
banca dati di cui all'articolo 6. 

        
      
          
            Capo IV 

Esercizio e obblighi di chiusura e post-chiusura

                               Art. 21 
 
                        Vigilanza e controllo 
 
  1.  Tutte  le  attivita'  di  esplorazione,   realizzazione   degli
impianti, iniezione di CO 2 e gestione dei siti,  regolate  ai  sensi
del presente decreto, sono soggette a vigilanza e controllo.  Per  le
attivita' di esplorazione e stoccaggio geologico  di  CO2  ,  trovano
applicazione le norme di polizia mineraria  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  aprile  1959,  n.  128,  e  successive
modificazioni, nonche' le norme relative alla sicurezza e salute  dei
lavoratori nelle industrie estrattive per  trivellazione  di  cui  al
decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.   624,   e   successive
modificazioni. 
  2. Gli organi di vigilanza e controllo sono: 
    a) l'UNMIG ed i  suoi  Uffici  territoriali,  per  l'applicazione
delle norme di  polizia  mineraria  e  per  il  supporto  tecnico  al
Comitato nell'ambito della Segreteria  tecnica  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 4; 
    b) l'ISPRA per i  controlli  ambientali  e  di  monitoraggio  del
complesso di  stoccaggio  e  per  il  supporto  tecnico  al  Comitato
nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 2  dell'articolo
4; 
    c) il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  (VVFF),  per  gli
aspetti di competenza in merito alla verifica dell'adozione di  tutte
le misure tecniche e gestionali finalizzate al controllo dei rischi e
alla gestione delle situazioni di emergenza. 
  3. Ai fini delle attivita' di vigilanza e controllo ISPRA si avvale
anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente  (ARPA)
ed e' a tal fine autorizzata a  stipulare  apposite  convenzioni  con
oneri ricompresi nelle tariffe di cui all'articolo 27. 
  4. L'attivita' di vigilanza e controllo ha lo scopo  di  verificare
che non  siano  violate  le  disposizioni  del  presente  decreto,  i
provvedimenti  e  le  prescrizioni   contenute   nella   licenza   di
esplorazione e nell'autorizzazione allo stoccaggio. 
  5. L'attivita' di vigilanza  e  controllo  comprende  le  ispezioni
presso il  complesso  di  stoccaggio,  gli  impianti  di  superficie,
compresi gli impianti di iniezione, la valutazione  delle  operazioni
di iniezione e monitoraggio effettuate dal gestore e la  verifica  di
tutti i dati pertinenti conservati dal gestore. 
  6. Ispezioni periodiche sono effettuate di norma almeno  una  volta
all'anno, in base a quanto previsto dal piano annuale  comunicato  al
gestore entro il 31 gennaio dal Comitato, fino a  tre  anni  dopo  la
chiusura e almeno ogni cinque anni  fino  a  quando  non  avvenga  il
trasferimento di responsabilita' di cui all'articolo 24. 
  7. Ispezioni occasionali hanno luogo nei casi in cui  il  Comitato,
su indicazione degli organi di  vigilanza  e  controllo,  lo  ritenga
opportuno e comunque: 
    a) nel caso di irregolarita' significative o  di  fuoriuscite  ai
sensi dell'articolo 22, comma 1; 
    b) nel caso in cui le relazioni di cui all'articolo 20 mettano in
luce un inadempimento delle condizioni fissate nelle autorizzazioni; 
    c) a seguito di segnalazioni riguardanti pericoli per  l'ambiente
o la salute e l'incolumita' pubblica. 
  8. Gli oneri relativi alle ispezioni occasionali sono  fronteggiati
nell'ambito  delle  risorse   di   bilancio   delle   amministrazioni
interessate destinate a tali finalita' dalla legislazione vigente. 
  9. Dopo ogni ispezione  e'  predisposta  una  relazione  sull'esito
dell'attivita' ispettiva. La relazione riporta la  valutazione  sulla
conformita' alle disposizioni del presente decreto e indica eventuali
ulteriori provvedimenti o adempimenti che il gestore  deve  porre  in
essere.  La  relazione  e'  trasmessa  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, al Ministero  dell'ambiente,  al  Comitato,  alla  regione
territorialmente  interessata,  al   gestore   interessato   e   resa
disponibile entro due mesi dall'ispezione per l'accesso agli atti  ai
sensi degli articoli 22, 23 e 24 della  legge  n.  241  del  1990,  e
successive modificazioni. 

        
      
          
            Capo IV 

Esercizio e obblighi di chiusura e post-chiusura

                               Art. 22 
 
   Interventi in caso di fuoriuscite o irregolarita' significative 
 
  1. In caso di fuoriuscite o irregolarita' significative il  gestore
e' tenuto immediatamente a: 
    a) mettere in atto le procedure e le  misure  adeguate,  atte  ad
eliminare   completamente   la   fuoriuscita   o   le   irregolarita'
significative previste nel piano sui provvedimenti correttivi di  cui
all'articolo 13, comma 1, lettera p); 
    b) darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico,  al
Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla  regione  territorialmente
interessata e agli organi di vigilanza in  termini  di  tipologia  ed
entita'; 
    c) comunicare al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell'ambiente, al Comitato, alla regione territorialmente interessata
e agli organi di vigilanza le misure intraprese e gli effetti ad esse
connessi. 
  2.  Il  Comitato,  su  indicazione  degli  organi  di  vigilanza  e
controllo,  puo'   prescrivere   in   qualsiasi   momento   ulteriori
provvedimenti relativi alla  tutela  della  salute  pubblica  che  il
gestore e' tenuto ad  adottare.  Tali  provvedimenti  possono  essere
supplementari o diversi rispetto a quelli  descritti  nel  piano  dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p).
Il Ministero dello sviluppo economico ed il  Ministero  dell'ambiente
possono  altresi',  in  qualsiasi  momento,   adottare   direttamente
provvedimenti correttivi. 
  3. Nel caso in cui il gestore non sia in grado di porre  in  essere
tempestivamente   ogni   provvedimento   correttivo   necessario    a
salvaguardare la salute pubblica  e  l'ambiente  da  eventuali  gravi
rischi, il Ministero dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministero   dell'ambiente   sentita   la   regione   territorialmente
interessata adotta direttamente tali provvedimenti. 
  4. I costi relativi ai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3  sono  a
carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia
finanziaria  prestata  a  norma  dell'articolo  25  e  per  la  parte
eventualmente  eccedente  ricorrendo  alle  risorse  economiche   del
gestore. 
  5. In caso di fuoriuscite e' previsto l'obbligo per il  gestore  di
restituire un  numero  di  quote  di  emissione  corrispondenti  alle
emissioni indebitamente rilasciate. 

        
      
          
            Capo IV 

Esercizio e obblighi di chiusura e post-chiusura

                               Art. 23 
 
           Obblighi in fase di chiusura e di post-chiusura 
 
  1. Le attivita' di chiusura di un sito di stoccaggio di  CO 2  sono
soggette ad autorizzazione da  parte  del  Ministero  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e  d'intesa  con
la regione territorialmente interessata. 
  2. Un sito di stoccaggio e' chiuso: 
    a) se le condizioni  indicate  nell'autorizzazione  relativamente
alla chiusura sono soddisfatte; 
    b) su richiesta motivata del gestore; 
    c) in seguito alla revoca dell'autorizzazione allo  stoccaggio  a
norma dell'articolo 17, commi 3 e 4. 
  3. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del  comma  2,
lettera a) o b), e fino al trasferimento  della  responsabilita'  del
sito ai  sensi  dell'articolo  24,  il  gestore  continua  ad  essere
responsabile del monitoraggio,  delle  relazioni  informative  e  dei
provvedimenti  correttivi  secondo  quanto  disposto   nel   presente
decreto, nonche' di tutti gli obblighi relativi alla restituzione  di
quote di emissione  in  caso  di  fuoriuscite  a  norma  del  decreto
legislativo 4 aprile 2006, n.  216,  e  successive  modificazioni,  e
delle azioni di prevenzione e di riparazione a norma  degli  articoli
da 304 a 308 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il  gestore  ha
l'obbligo di sigillare il sito di stoccaggio  e  di  smantellare  gli
impianti di iniezione. 
  4. Gli obblighi di cui al comma 3 sono ottemperati sulla base di un
piano relativo alla fase di post-chiusura che il  gestore  predispone
facendo riferimento alle migliori prassi e secondo i criteri  fissati
nell'allegato II. Un piano provvisorio per la fase  di  post-chiusura
deve essere trasmesso  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  al
Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata  e
per conoscenza al  Comitato  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  1,
lettera q), e da questi approvato a norma dell'articolo 15, comma  1,
lettera g). Prima della chiusura di un sito di stoccaggio a norma del
comma 2, lettera a) o b), del presente articolo, il piano provvisorio
relativo alla fase di post-chiusura e': 
    a)  trasmesso  per  approvazione  al  Ministero  dello   sviluppo
economico, al Ministero dell'ambiente, alla regione  territorialmente
interessata ed al Comitato dopo  l'eventuale  aggiornamento,  tenendo
conto  dell'analisi  dei  rischi,  delle  migliori   prassi   e   dei
miglioramenti tecnologici; 
    b)  approvato  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  dal
Ministero dell'ambiente  d'intesa  con  la  regione  territorialmente
interessata come piano definitivo per la fase di post-chiusura. 
  5. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del  comma  2,
lettera c), il Ministero dello sviluppo economico e' responsabile del
monitoraggio e dei provvedimenti correttivi secondo  quanto  disposto
dal presente decreto, nonche' di tutti  gli  obblighi  relativi  alla
restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del
decreto legislativo n. 216 del 2006, e  successive  modificazioni,  e
delle azioni di prevenzione e di riparazione  a  norma  dell'articolo
304, comma 1, e dell'articolo 305, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 152 del 2006. Gli obblighi relativi  alla  fase  di  post-chiusura
fissati nel presente decreto sono soddisfatti sulla  base  del  piano
provvisorio,  eventualmente  aggiornato,  relativo   alla   fase   di
post-chiusura di cui al comma 4 del presente articolo. 
  6. I costi relativi ai provvedimenti di  cui  al  comma  5  sono  a
carico del gestore che vi fa  fronte  con  le  risorse  di  cui  alla
garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte
eventualmente  eccedente  ricorrendo  alle  risorse  economiche   del
gestore medesimo. 

        
      
          
            Capo IV 

Esercizio e obblighi di chiusura e post-chiusura

                               Art. 24 
 
                  Trasferimento di responsabilita' 
 
  1. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma  dell'articolo
23, comma 2,  lettera  a)  o  b),  tutti  gli  obblighi  relativi  al
monitoraggio e  ai  provvedimenti  correttivi  in  conformita'  delle
prescrizioni del presente decreto,  alla  restituzione  di  quote  di
emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto  legislativo  n.
216  del  2006,  e  successive  modificazioni,  e  alle   azioni   di
prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 304,  comma  1,  e
dell'articolo 305, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del  2006,
sono trasferiti al Ministero dello sviluppo economico che  interviene
di sua iniziativa o su richiesta del gestore, se sono soddisfatte  le
condizioni seguenti: 
    a) tutti gli elementi disponibili indicano che il  CO 2  stoccato
sara' completamente confinato in via permanente; 
    b) e' trascorso un periodo non inferiore a venti anni, a meno che
il criterio di cui alla lettera a) sia soddisfatto prima del  termine
di detto periodo; 
    c)  sono  stati  soddisfatti  gli  obblighi  finanziari  di   cui
all'articolo 26; 
    d) il sito  e'  stato  sigillato  e  gli  impianti  di  iniezione
smantellati. 
  2. Prima del  trasferimento,  in  considerazione  delle  conoscenze
acquisite in fase di monitoraggio post-chiusura sul comportamento  di
CO 2 all'interno del sito  di  stoccaggio,  il  gestore  presenta  al
Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente,  alla
regione territorialmente interessata e per  conoscenza  al  Comitato,
una dettagliata relazione conclusiva da cui si evinca in particolare: 
    a)  la  conformita'  tra  il  comportamento  effettivo  del  CO 2
iniettato ed il comportamento ricavato dai modelli; 
    b) l'integrita' costruttiva del sistema di chiusura; 
    c)  assenza  di   irregolarita'   significative   o   fuoriuscite
individuabili; 
    d) la sussistenza di tutte le condizioni che possano garantire la
stabilita' futura a lungo termine del sito di stoccaggio di CO 2 . 
  3. Se  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ed  il  Ministero
dell'ambiente ritengono che le condizioni di cui ai commi 1 e 2,  non
siano soddisfatte,  il  Comitato  richiede  informazioni  aggiuntive,
indicando al gestore le relative motivazioni. 
  4. Quando e' stato accertato che le condizioni di cui ai commi 1  e
2 sono soddisfatte, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il
Ministero  dell'ambiente,  predispone  uno  schema  di   decreto   di
autorizzazione  del  trasferimento  di  responsabilita'  allo  stesso
Ministero dello sviluppo economico. Il progetto di decisione  precisa
il metodo usato per determinare che le condizioni di cui al comma  2,
lettera d), sono state soddisfatte cosi' come eventuali  prescrizioni
aggiornate  per  la  sigillazione  del  sito  di  stoccaggio   e   lo
smantellamento degli impianti di iniezione. 
  5. I termini e le modalita'  di  trasferimento  di  responsabilita'
vengono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo  economico
e  del  Ministero  dell'ambiente  di  concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze  sentita  la  regione  territorialmente
interessata, da emanarsi entro 24 mesi dall'individuazione delle aree
di cui all'articolo 7, comma 1. 
  6. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione
europea le relazioni di cui al comma 4,  entro  un  mese  dalla  loro
ricezione,  ai  fini  dell'espressione  del  prescritto  parere   non
vincolante. 
  7. Il Ministero dello  sviluppo  economico  notifica  la  decisione
finale alla Commissione europea, precisandone i motivi  qualora  essa
sia difforme dal parere espresso dalla Commissione europea. 
  8.  Dopo  il  trasferimento  di   responsabilita',   le   ispezioni
periodiche  di  cui  all'articolo  21,  comma   6,   cessano   e   il
monitoraggio, che puo' essere ridotto ad un livello tale che consenta
comunque  la  rilevazione   di   fuoriuscite   o   di   irregolarita'
significative,  viene  effettuato  dal   Ministero   dello   sviluppo
economico, cui e' stata trasferita  la  responsabilita',  tramite  il
Comitato  e  gli  organi  di  vigilanza  a  valere   sul   contributo
finanziario di cui all'articolo  26  e  per  la  parte  eventualmente
eccedente ricorrendo alle risorse economiche  del  gestore.  Se  sono
rilevate fuoriuscite o irregolarita' significative,  il  monitoraggio
e' intensificato secondo le modalita'  piu'  opportune  per  valutare
l'entita' del problema e l'efficacia dei provvedimenti correttivi. 
  9. In caso di colpa da parte del gestore,  tra  cui  casi  di  dati
incompleti, occultamento di informazioni utili, negligenza,  frode  o
mancato esercizio della dovuta diligenza, il Ministero dello sviluppo
economico effettua le azioni di ripristino utilizzando le risorse  di
cui all'articolo 26. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  26,
dopo il trasferimento di responsabilita' un  ulteriore  recupero  dei
costi non e' piu' possibile. 

        
      
          
            Capo IV 

Esercizio e obblighi di chiusura e post-chiusura

                               Art. 25 
 
                        Garanzie finanziarie 
 
  1. La garanzia finanziaria, da prestare  a  norma  dell'articolo  1
della legge n. 348 del 1982, deve garantire il rispetto di tutti  gli
obblighi derivanti dall'autorizzazione comprese le  prescrizioni  per
la fase di chiusura e post-chiusura, nonche' gli  obblighi  derivanti
dall'inclusione del sito di stoccaggio nella  disciplina  di  cui  al
decreto legislativo n. 216 del 2006, e successive modificazioni. 
  2. Con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  del
Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze sentita la Conferenza Stato-regioni, da  emanare  entro
180 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
vengono fissati i criteri per la  determinazione  dell'entita'  della
garanzia finanziaria di cui al comma 1. 
  3. La garanzia  finanziaria,  deve  operare  a  semplice  richiesta
scritta del Ministero dello sviluppo  economico  entro  i  15  giorni
successivi, senza che il garante possa sollevare eccezione  alcuna  e
con  l'obbligo  di  versare  la  somma  richiesta  entro  il   limite
dell'importo garantito. Per tale motivo, la garanzia  deve  prevedere
espressamente la rinuncia all'eccezione  di  cui  all'articolo  1944,
secondo comma, del codice civile e l'operativita' della stessa  entro
quindici giorni, a semplice richiesta  scritta  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  4. Il gestore adegua periodicamente  la  garanzia  finanziaria,  su
richiesta del Ministero dello  sviluppo  economico  e  del  Ministero
dell'ambiente,  per  tener  conto  delle  modifiche  del  rischio  di
fuoriuscita valutato e  dei  costi  stimati  di  tutti  gli  obblighi
derivanti dall'autorizzazione rilasciata a norma del presente decreto
nonche'  degli  obblighi  derivanti  dall'inclusione  del   sito   di
stoccaggio nel decreto legislativo n.  216  del  2006,  e  successive
modificazioni. 
  5. La garanzia finanziaria o gli altri strumenti equivalenti di cui
al  comma  1  restano   validi   e   effettivi,   oltre   la   durata
dell'autorizzazione, in caso di: 
    a) chiusura di un sito di stoccaggio a  norma  dell'articolo  23,
comma 2, lettera a) o b), fino al trasferimento delle responsabilita'
secondo quanto stabilito all'articolo 24 fermo restando l'adempimento
degli obblighi finanziari di cui all'articolo 26; 
    b)  revoca  di  un'autorizzazione   allo   stoccaggio   a   norma
dell'articolo 17, comma 3: 
      1)  fino  al  rilascio  di  una   nuova   autorizzazione   allo
stoccaggio; 
      2) se la chiusura e' avvenuta a norma dell'articolo  23,  comma
2, lettera c), fino al  trasferimento  di  responsabilita'  ai  sensi
dell'articolo 24, a condizione che gli  obblighi  finanziari  di  cui
all'articolo 26 siano stati adempiuti. 

        
      
          
            Capo IV 

Esercizio e obblighi di chiusura e post-chiusura

                               Art. 26 
 
                       Meccanismo finanziario 
 
  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
dell'ambiente, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, da adottare  entro  180
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'
determinata l'entita' del contributo finanziario che va  versato  dal
gestore  prima  del   trasferimento   di   responsabilita'   di   cui
all'articolo 24 e le relative modalita' di versamento. 
  2. Il contributo di cui al comma 1, viene  determinato  sulla  base
dei criteri di cui all'allegato I e degli  elementi  legati  ai  dati
storici  di  stoccaggio  di  CO 2  utili  alla  determinazione  degli
obblighi successivi al trasferimento di  responsabilita'  e  copre  i
costi previsti del monitoraggio per un periodo  di  trenta  anni,  le
spese atte a garantire che il CO2 sia completamente confinato in  via
permanente nei siti di stoccaggio geologico dopo il trasferimento  di
responsabilita' e, in caso di danno ambientale, i costi di ripristino
del sito e quelli di altri danni collegati, nonche' i costi  relativi
ai danni arrecati alla salute umana. 
  3.  Nel  decreto  di  trasferimento  di  responsabilita'   di   cui
all'articolo 24 deve essere stabilito, in particolare: 
    a)  quali  sono  le  spese  che   possono   insorgere   dopo   il
trasferimento di responsabilita'; 
    b) le modalita' di quantificazione delle spese; 
    c) la spesa da assumere  come  riferimento  per  il  calcolo  del
contributo per la fase di post-chiusura. 

        
      
          
            Capo IV 

Esercizio e obblighi di chiusura e post-chiusura

                               Art. 27 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Gli oneri relativi alle attivita' di cui agli  articoli:  4;  6,
comma 1; 7, comma 3; 8, commi 2, 5, 7 e 9; 12, commi 2, 6, 7 e 8; 14,
comma 3; 17; 19, comma 2; 21, commi 3, 5 e 6; 23, commi 2 e 4, sono a
carico degli operatori interessati in base  al  costo  effettivo  del
servizio. 
  2. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze sentita la Conferenza Stato-regioni, da  adottare  entro  180
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative  modalita'  di
versamento. Tali tariffe sono aggiornate con  gli  stessi  criteri  e
modalita', almeno ogni due anni. 
  3. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, poste al
carico   del   gestore,   sono    utilizzati    esclusivamente    per
l'effettuazione delle attivita' di cui allo stesso  comma  1.  A  tal
fine, i suddetti importi sono versati all'entrata del bilancio  dello
Stato per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4 della legge n.
96 del 2010, ad appositi capitoli degli  stati  di  previsione  delle
Amministrazioni interessate. 
  4. Le somme relative alle tariffe  previste  dal  presente  decreto
vanno versate dai gestori  prima  dell'effettuazione  delle  relative
attivita'. 
  5. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
fermo restando quanto previsto al comma 1. 

        
      
          
            Capo V 

Accesso da parte di terzi

                               Art. 28 
 
       Accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio 
 
  1. I gestori delle reti di trasporto e dei siti  di  stoccaggio  di
CO 2 sono tenuti a garantire il collegamento e l'accesso alla propria
rete di trasporto e ai siti di stoccaggio ad altri operatori, secondo
modalita' trasparenti e non discriminatorie. 
  2. L'accesso di cui al  comma  1  e'  garantito  secondo  modalita'
stabilite con decreto dal Ministero dello sviluppo economico  ed  dal
Ministero dell'ambiente, tenuto conto della: 
    a)  capacita'  di  stoccaggio  disponibile  o  che  puo'   essere
ragionevolmente resa disponibile all'interno delle aree  designate  a
norma dell'articolo 7 e della capacita' di  trasporto  disponibile  o
che puo' essere ragionevolmente resa disponibile; 
    b) parte degli obblighi di riduzione di CO 2 assunti  nell'ambito
di  strumenti   giuridici   internazionali   e   della   legislazione
comunitaria alla  quale  essi  intendono  ottemperare  attraverso  la
cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 ; 
    c) necessita' di negare l'accesso  in  caso  di  incompatibilita'
delle specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare; 
    d) necessita' di conciliare le esigenze debitamente motivate  del
proprietario o del gestore del sito di stoccaggio  o  della  rete  di
trasporto e gli interessi di tutti gli altri utilizzatori del sito  o
della rete o dei relativi impianti di trattamento o di movimentazione
eventualmente interessati. 
  3. Gli operatori della rete di trasporto e i gestori  dei  siti  di
stoccaggio possono negare l'accesso per mancanza di  capacita'  o  di
collegamento. Il diniego deve essere debitamente  motivato  in  forma
scritta e deve essere immediatamente comunicato  al  Ministero  dello
sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e  per  conoscenza  al
Comitato. 
  4.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico   ed   il   Ministero
dell'ambiente si adoperano affinche' il gestore  che  nega  l'accesso
per mancanza di capacita' o  mancanza  di  collegamento  provveda  al
potenziamento necessario nella misura in cui cio' risulti economico o
se il  potenziale  cliente  e'  disposto  a  sostenerne  i  costi,  a
condizione che cio' non abbia un'incidenza negativa  sulla  sicurezza
delle operazioni di trasporto e stoccaggio geologico di CO 2 . 

        
      
          
            Capo V 

Accesso da parte di terzi

                               Art. 29 
 
                   Risoluzione delle controversie 
 
  1. Chi  intende  proporre  in  giudizio  una  domanda  relativa  ai
rapporti di cui all'articolo 28, comma 2, puo' promuovere  un  previo
tentativo di conciliazione presso il Comitato di cui all'articolo 4. 

        
      
          
            Capo VI 

Disposizioni generali

                               Art. 30 
 
                     Cooperazione transnazionale 
 
  1. Per il trasporto transfrontaliero di CO2, i siti di stoccaggio o
i complessi di stoccaggio ubicati in  contesto  transfrontaliero,  il
Ministero dello sviluppo  economico  ed  il  Ministero  dell'ambiente
adempiono  le  disposizioni  del  presente  decreto  e  delle   altre
normative comunitarie applicabili, ovvero promuovono  la  stipula  di
accordi specifici con Paesi non appartenenti all'Unione europea. 

        
      
          
            Capo VI 

Disposizioni generali

                               Art. 31 
 
                      Informazione del pubblico 
 
  1.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico   ed   il   Ministero
dell'ambiente mettono a disposizione  del  pubblico  le  informazioni
ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO 2  conformemente
alla normativa nazionale e comunitaria applicabile. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i  contenuti
e le modalita' di diffusione delle informazioni. 

        
      
          
            Capo VI 

Disposizioni generali

                               Art. 32 
 
           Comunicazione dei dati alla Commissione europea 
 
  1. Ogni tre anni il Ministero dello sviluppo economico, sentiti  il
Ministero dell'ambiente ed il  Comitato,  presenta  alla  Commissione
europea una relazione sull'attuazione del presente decreto,  compresi
i dati del registro di cui all'articolo 5, comma 1. 
  2. La prima relazione e' trasmessa alla Commissione  europea  entro
il 30 giugno 2011 sulla base di uno schema predisposto  dalla  stessa
Commissione europea. 

        
      
          
            Capo VI 

Disposizioni generali

                               Art. 33 
 
                              Sanzioni 
 
  1.  Chiunque  svolge  attivita'  di   realizzazione,   gestione   o
monitoraggio di un sito di stoccaggio di CO 2 senza  l'autorizzazione
prevista dall'articolo 12 e' soggetto ad una sanzione  amministrativa
pecuniaria da 25.000 euro a 150.000 euro. 
  2. Il gestore che non effettua le comunicazioni di cui all'articolo
17, comma 1, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 60.000 euro. 
  3. Il  gestore  che  non  presenta  la  relazione  annuale  di  cui
all'articolo 20, comma 1, e' soggetto ad una sanzione  amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. 
  4. Gli enti autorizzati  allo  stoccaggio  che  non  comunicano  al
Ministero dello sviluppo economico le  operazioni  di  trasformazione
societaria ovvero le cessioni di ramo  d'azienda  che  comportano  il
trasferimento  dell'autorizzazione  sono  soggetti  ad  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro. 
  5. Il gestore  che  non  osserva  le  prescrizioni  in  materia  di
gestione dello stoccaggio di cui all'articolo 15,  comma  1,  lettera
c), e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  10.000
euro a 60.000 euro. 
  6. Il gestore che non rispetta il piano di monitoraggio  approvato,
nonche'  gli  obblighi,  le  condizioni  e  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lettere e), g) ed h), e'  soggetto  ad  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro. 
  7. Il gestore che non osserva  l'obbligo  di  informazione  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lettera f), e'  soggetto  ad  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. 
  8. Competente ad emettere ingiunzione di pagamento  delle  sanzioni
e' il Comitato di cui all'articolo 4. Al procedimento di  irrogazione
delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge  24  novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili con il presente decreto. 

        
      
          
            Capo VII 

Modifiche legislative

                               Art. 34 
 
                      Modifiche degli allegati 
 
  1. Gli allegati fanno  parte  integrante  del  presente  decreto  e
possono essere modificati con decreto del  Ministero  dello  sviluppo
economico, di concerto con il  Ministero  dell'ambiente,  sentita  la
Conferenza Stato-regioni, anche  a  seguito  di  eventuali  modifiche
legislative o regolamentari apportate dalla Commissione europea. 

        
      
          
            Capo VII 

Modifiche legislative

                               Art. 35 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive
                            modificazioni 
 
  1. All'articolo 104 del decreto legislativo  n.  152  del  2006,  e
successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. In deroga a  quanto  previsto  al  comma  1  e'  consentita
l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di  carbonio
in formazioni  geologiche  prive  di  scambio  di  fluidi  con  altre
formazioni che per motivi naturali sono definitivamente  inadatte  ad
altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma  del
decreto legislativo di  recepimento  della  direttiva  2009/31/CE  in
materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.». 
  2. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo  n.  152  del
2006, e successive modificazioni, la lettera a) e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «a)  le  emissioni  costituite  da   effluenti   gassosi   emessi
nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e  trasportato  ai
fini dello stoccaggio geologico e stoccato in  formazioni  geologiche
prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma  del  decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in  materia  di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio;». 
  3. All'articolo 273 del decreto legislativo  n.  152  del  2006,  e
successive modificazioni, dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti: 
  «16-bis. A partire dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in  materia  di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ai  fini  del  rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo  269,  per  gli  impianti  di
combustione con una potenza termica nominale pari o superiore  a  300
megawatt,  il  gestore  presenta  una  relazione  che   comprova   la
sussistenza delle seguenti condizioni: 
    a) disponibilita'  di  appropriati  siti  di  stoccaggio  di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  di
recepimento della  direttiva  2009/31/CE  in  materia  di  stoccaggio
geologico di biossido di carbonio; 
    b) fattibilita' tecnica ed economica di strutture di trasporto di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo  di
recepimento della  direttiva  2009/31/CE  in  materia  di  stoccaggio
geologico di biossido di carbonio; 
    c) possibilita' tecnica ed economica di installare  a  posteriori
le strutture per la cattura di CO 2 . 
  16-ter. L'autorita' competente, sulla base della documentazione  di
cui al comma 16-bis, stabilisce se le condizioni di cui  allo  stesso
comma sono soddisfatte. In tal caso il gestore provvede  a  riservare
un'area sufficiente all'interno del sito per installare le  strutture
necessarie alla cattura e alla compressione di CO 2 .». 
  4. All'allegato II alla parte seconda del  decreto  legislativo  n.
152 del 2006, e successive modificazioni, dopo  il  punto  7-bis)  e'
inserito il seguente: 
  «7-ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo
stoccaggio geologico di biossido di  carbonio  a  norma  del  decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in  materia  di
stoccaggio geologico.». 
  5. All'allegato II alla parte seconda del  decreto  legislativo  n.
152 del 2006, e successive modificazioni, il punto 9)  e'  sostituito
dal seguente: 
  «9) Condutture di diametro  superiore  a  800  mm  e  di  lunghezza
superiore a 40 km; 
    per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici, e; 
    per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio  (CO 2  )  ai
fini dello stoccaggio geologico, comprese  le  relative  stazioni  di
spinta intermedie.». 
  6. All'allegato II alla parte seconda del  decreto  legislativo  n.
152 del 2006, e  successive  modificazioni,  dopo  il  punto  17)  e'
aggiunto il seguente: 
  «17-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO 2  provenienti  da
impianti che rientrano nel presente allegato o  impianti  di  cattura
nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO2 catturato e'  pari
ad almeno  1,5  milioni  di  tonnellate,  ai  fini  dello  stoccaggio
geologico a  norma  del  decreto  legislativo  di  recepimento  della
direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico  di  biossido
di carbonio;». 
  7. All'allegato III alla parte seconda del decreto  legislativo  n.
152 del 2006, e successive modificazioni,  dopo  la  lettera  af)  e'
inserita la seguente: 
    «af-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO 2 provenienti da
impianti che rientrano nel presente allegato.». 
  8. All'allegato IV alla parte seconda del  decreto  legislativo  n.
152 del 2006, e  successive  modificazioni,  al  punto  2.  Industria
energetica ed estrattiva, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
    «f) installazioni di oleodotti e gasdotti  e  condutture  per  il
trasporto di flussi  di  CO 2  ai  fini  dello  stoccaggio  geologico
superiori a 20 km;». 
  9. All'allegato IV alla parte seconda del  decreto  legislativo  n.
152 del 2006, e  successive  modificazioni,  al  punto  2.  Industria
energetica ed estrattiva, dopo la lettera n) e' aggiunta, in fine, la
seguente: 
    «n-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO 2 provenienti  da
impianti che non rientrano  negli  allegati  II  e  III  al  presente
decreto ai fini  dello  stoccaggio  geologico  a  norma  del  decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in  materia  di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio;». 
  10. All'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n.
152 del 2006, e  successive  modificazioni,  dopo  il  punto  6.8  e'
aggiunto il seguente: 
  «6.8-bis. Cattura di flussi di CO 2  provenienti  da  impianti  che
rientrano nel presente allegato ai fini dello stoccaggio geologico  a
norma  del  decreto  legislativo  di  recepimento   della   direttiva
2009/31/CE  in  materia  di  stoccaggio  geologico  di  biossido   di
carbonio.». 
  11. All'allegato 5 alla parte sesta del decreto legislativo n.  152
del 2006,  e  successive  modificazioni,  dopo  il  punto  12-bis  e'
aggiunto il seguente: 
  «12-ter. Gestione dei  siti  di  stoccaggio  a  norma  del  decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in  materia  di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio.». 

        
      
          
            Capo VII 

Modifiche legislative

                               Art. 36 
 
Salvaguardia delle  Regioni  a  statuto  speciale  e  delle  Province
  autonome di Trento e di Bolzano 
 
  1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto  speciale
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 

        
      
          
            Capo VII 

Modifiche legislative

                               Art. 37 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                            Ministri 
 
                            Romani, Ministro dello sviluppo economico 
 
                            Prestigiacomo, Ministro  dell'ambiente  e
                            della tutela del territorio e del mare 
 
                            Frattini, Ministro degli affari esteri 
 
                            Palma, Ministro della giustizia 
 
                            Tremonti, Ministro dell'economia e  delle
                            finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 

        
      
          
            Capo VII 

Modifiche legislative

                                                           Allegato I 
                                  (previsto dall'articolo 7, comma 6) 
 
CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE  E  LA  VALUTAZIONE  DEL  POTENZIALE
  COMPLESSO DI STOCCAGGIO E DELL'AREA CIRCOSTANTE DI CUI ALL'ARTICOLO
  7, COMMA 6 
 
  La caratterizzazione e la valutazione del potenziale  complesso  di
stoccaggio e dell'area circostante di cui all'articolo 7, comma 6, si
articola in tre fasi secondo le  migliori  prassi  al  momento  della
valutazione e i  criteri  esposti  di  seguito.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente possono  autorizzare
deroghe a uno o piu'  dei  criteri  stabiliti  a  condizione  che  il
gestore abbia dimostrato che la caratterizzazione  e  la  valutazione
che ne risultano consentano  di  determinare  gli  elementi  indicati
all'articolo 7. 
Fase 1: Raccolta dei dati 
  Devono  essere  raccolti  dati  sufficienti  a  creare  un  modello
geologico statico tridimensionale (3-D) e volumetrico per il sito  di
stoccaggio e il  complesso  di  stoccaggio,  compresa  la  roccia  di
copertura (caprock), e  per  l'area  circostante,  comprese  le  zone
collegate per via idraulica. I  dati  devono  riferirsi  almeno  alle
seguenti caratteristiche intrinseche del complesso di stoccaggio: 
    a) geologia e geofisica; 
    b) idrogeologia (in particolare,  esistenza  di  acque  freatiche
destinate al consumo); 
    c)  ingegneria   della   roccia   serbatoio   (compresi   calcoli
volumetrici del volume dei vuoti ai fini  dell'iniezione  di  CO 2  e
della capacita' di stoccaggio finale); 
    d) geochimica (tassi di dissoluzione, tassi di mineralizzazione); 
    e)  geomeccanica  (permeabilita',  pressione  di   fratturazione,
coefficienti di elasticita'); 
    f) sismicita' e movimenti del suolo; 
    g) presenza e condizione di vie naturali e  artificiali,  inclusi
pozzi  e  trivellazioni  che  potrebbero  costituire   vie   per   la
fuoriuscita di CO 2 . 
  Occorre   documentare   le   seguenti   caratteristiche   dell'area
circostante il complesso: 
    h) domini circostanti il  complesso  di  stoccaggio  che  possono
essere interessati dallo stoccaggio di CO 2 nel sito di stoccaggio; 
    i) distribuzione della popolazione nella regione che insiste  sul
sito di stoccaggio; 
    l) prossimita' a risorse naturali  protette  (in  particolare  le
aree della rete Natura 2000 di cui alla legge 11  febbraio  1992,  n.
157, relativa alle norme per  la  protezione  della  fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio ed al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri  27  settembre  1997  sulle  modalita'  di
esercizio  delle  deroghe  di  cui  all'articolo  9  della  direttiva
79/409/CEE  del  Consiglio  del  2  aprile   1979,   concernente   la
conservazione degli uccelli selvatici ed al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante  attuazione  della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa  alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e
della fauna selvatiche, acque freatiche potabili e idrocarburi ed  al
decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120, recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della  Repubblica
8 settembre 1997, n. 357); 
    m) attivita' nell'area e nel sottosuolo circostante il  complesso
di stoccaggio e possibili interazioni con tali attivita' (ad esempio,
esplorazione, produzione e  stoccaggio  di  idrocarburi,  impiego  di
acquiferi a fini geotermici e uso di riserve idriche sotterranee); 
    n) vicinanza alla o alle possibili fonti  di  CO 2  (comprese  le
stime  della  potenziale  massa  complessiva  di  CO2  disponibile  a
condizioni economicamente vantaggiose ai fini dello stoccaggio)  e  a
reti di trasporto adeguate. 
Fase 2: Creazione del  modello  terrestre  geologico  tridimensionale
  statico 
  Sulla scorta dei dati rilevati nella fase  1,  si  deve  creare  un
modello o una serie di modelli geologici  statici  e  tridimensionali
del complesso di stoccaggio da selezionare,  compresa  la  roccia  di
copertura  e  le  aree  collegate  per  via  idraulica  e  i  fluidi,
utilizzando simulazioni numeriche 3D  della  roccia  serbatoio.  Tali
modelli devono caratterizzare il complesso in termini di: 
    a) struttura geologica della trappola fisica; 
    b) caratteristiche geomeccaniche, geochimiche e di  flusso  della
roccia serbatoio, carico litostatico (copertura, strati impermeabili,
orizzonti porosi e permeabili) e formazioni circostanti; 
    c) caratterizzazione del sistema di fratturazione e  presenza  di
eventuali vie di fuoriuscita antropogeniche; 
    d)  superficie  ed  estensione   verticale   del   complesso   di
stoccaggio; 
    e) volume dei vuoti (compresa la distribuzione della porosita'); 
    f) distribuzione dei fluidi nelle condizioni di riferimento; 
    g) altre caratteristiche rilevanti. 
  L'incertezza associata a  ciascuno  dei  parametri  utilizzati  per
creare il modello  deve  essere  valutata  elaborando  una  serie  di
scenari per ciascun parametro e calcolando i limiti di confidenza del
caso. E' necessario valutare anche l'eventuale  incertezza  associata
al modello in se'. 
Fase  3:   Caratterizzazione   del   comportamento   dinamico   dello
  stoccaggio, caratterizzazione della sensibilita',  valutazione  del
  rischio 
  Per la caratterizzazione e la valutazione si  utilizza  un  modello
dinamico, comprendente varie simulazioni dell'iniezione di  CO 2  nel
sito di stoccaggio a vari intervalli di tempo utilizzando il  modello
geologico  statico  tridimensionale  del  complesso   di   stoccaggio
costruito nella fase 2. 
Fase 3.1: Caratterizzazione del comportamento dinamico di stoccaggio 
  Devono essere presi in esame quanto meno i seguenti fattori: 
    a) possibili portate e caratteristiche dei flussi di CO 2 ; 
    b) efficacia dell'interazione  accoppiata  dei  diversi  processi
(vale a dire le modalita' di interazione dei singoli processi  nel  o
nei simulatori); 
    c) processi reattivi (ossia le modalita' in cui  le  reazioni  di
CO 2 iniettato con i minerali in situ sono integrate nel modello); 
    d) tipo di simulatore  della  roccia  serbatoio  utilizzato  (per
convalidare  alcuni  risultati  possono   essere   necessarie   varie
simulazioni); 
    e) simulazioni a breve e a  lungo  termine  (per  determinare  il
destino e il comportamento  di  CO 2  nei  decenni  e  nei  millenni,
compreso il tasso di dissoluzione di CO2 in acqua). 
  Il modello dinamico  deve  consentire  di  determinare  i  seguenti
elementi: 
    f) pressione e temperatura della formazione di  stoccaggio  quale
funzione del tasso di iniezione e del totale cumulativo di  iniezione
nel tempo; 
    g) superficie e diffusione verticale di CO 2 rispetto al tempo; 
    h) natura del flusso di CO 2 nella roccia serbatoio, compreso  il
comportamento di fase; 
    i) meccanismi e tassi di  intrappolamento  di  CO 2  (compresi  i
punti di fuoriuscita e gli strati impermeabili laterali e verticali); 
    l) sistemi di confinamento secondari nell'ambito del complesso di
stoccaggio globale; 
    m) capacita' di stoccaggio e gradienti di pressione nel  sito  di
stoccaggio; 
    n) rischio di fratturazione della(e) formazione(i) geologica(che)
di stoccaggio e della copertura; 
    o) rischio di penetrazione di CO 2 nella copertura; 
    p) rischio di fuoriuscite dal sito di stoccaggio (ad esempio,  da
pozzi abbandonati o non chiusi adeguatamente); 
    q) tasso di migrazione (in serbatoi aperti); 
    r) tassi di impermeabilizzazione delle fratture; 
    s) cambiamenti  nella  chimica  dei  fluidi  delle  formazioni  e
reazioni conseguenti (ad  esempio  modifica  del  pH,  formazione  di
minerali) e applicazione del  modello  reattivo  per  la  valutazione
degli effetti; 
    t) spostamento dei fluidi di formazione; 
    u)  aumento  della  sismicita'  e  deformazione  a   livello   di
superficie. 
Fase 3.2: Analisi di sensibilita' 
  Sono necessarie varie simulazioni per determinare  la  sensibilita'
della valutazione rispetto  alle  ipotesi  formulate  su  determinati
parametri. Le simulazioni si basano  sull'alterazione  dei  parametri
nel modello geologico statico e sulla modifica delle funzioni e delle
ipotesi di base durante  la  modellizzazione  dinamica.  In  caso  di
notevole sensibilita' la valutazione dei rischi deve tenerne conto. 
Fase 3.3: Valutazione dei rischi 
  La valutazione dei rischi deve comprendere, tra l'altro, i seguenti
elementi: 
  3.3.1. Caratterizzazione dei rischi. 
  La  caratterizzazione  dei  rischi  e'  effettuata   valutando   la
potenziale fuoriuscita dal complesso di stoccaggio, come  determinato
attraverso il modello dinamico e la caratterizzazione della sicurezza
descritta in precedenza. Tra i vari elementi  da  considerare  devono
figurare i seguenti: 
    a) possibili vie di fuoriuscita; 
    b) potenziale entita' delle fuoriuscite per le  vie  identificate
(tassi di flusso); 
    c) parametri critici che incidono sulle possibili fuoriuscite (ad
esempio pressione massima nella roccia serbatoio,  tasso  massimo  di
iniezione, temperatura, sensibilita' alle varie  ipotesi  del  o  dei
modelli terrestri geologici statici); 
    d)  effetti  secondari  dello  stoccaggio  di  CO 2  compreso  lo
spostamento di fluidi di  formazione  e  le  nuove  sostanze  che  si
formano con lo stoccaggio di CO2 ; 
    e) altri fattori che potrebbero rappresentare un pericolo per  la
salute umana o  per  l'ambiente  (ad  esempio  le  strutture  fisiche
associate al progetto). 
  La caratterizzazione dei pericoli  dovrebbe  comprendere  la  gamma
completa delle potenziali condizioni di esercizio, al fine di testare
provare la sicurezza del complesso di stoccaggio. 
  3.3.2. Valutazione dell'esposizione - la valutazione  deve  basarsi
sulle caratteristiche ambientali e sulla  distribuzione  e  attivita'
della popolazione umana che vive sopra il complesso di stoccaggio  in
relazione al potenziale  comportamento  e  alla  destinazione  finale
della CO 2 che  puo',  in  parte,  fuoriuscire  dalle  possibili  vie
individuate nella fase 3.3.1. 
  3.3.3. Valutazione degli effetti - la valutazione deve tener  conto
della sensibilita' di specie,  comunita'  o  habitat  particolari  in
relazione alle fuoriuscite possibili individuate nella fase 3.3.1. Se
opportuno,  deve   comprendere   gli   effetti   dell'esposizione   a
concentrazioni elevate di CO 2 nella biosfera, compresi  i  suoli,  i
sedimenti marini e le acque bentoniche (asfissia, ipercapnia) e  alla
riduzione del pH in tali ambienti a seguito della fuoriuscita di  CO2
. La valutazione deve esaminare anche gli effetti di  altre  sostanze
eventualmente presenti nei flussi di CO2 che  fuoriescono  (impurita'
presenti nel flusso di iniezione o sostanze nuove che si formano  con
lo stoccaggio di CO2 ). Tali effetti devono essere esaminati a  varie
scale temporali e spaziali ed essere associati a fuoriuscite  di  CO2
di diversa entita'. 
  3.3.4.  Caratterizzazione  del   rischio:   la   valutazione   deve
comprendere la sicurezza e l'integrita' del sito a breve  e  a  lungo
termine, compresa la valutazione  del  rischio  di  fuoriuscita  alle
condizioni di utilizzo proposte, e gli impatti su ambiente  e  salute
nello  scenario  peggiore.  La  caratterizzazione  del  rischio  deve
basarsi sulla valutazione  dei  pericoli,  dell'esposizione  e  degli
effetti e deve comprendere una valutazione delle fonti di  incertezza
individuate durante le fasi di caratterizzazione  e  valutazione  del
sito  di  stoccaggio  e,  ove  fattibile,   una   descrizione   delle
possibilita' di ridurre l'incertezza. 

        
      
          
            Capo VII 

Modifiche legislative

                                                          Allegato II 
                                 (previsto dall'articolo 19, comma 2) 
 
CRITERI  PER  LA  PREPARAZIONE  E  L'AGGIORNAMENTO   DEL   PIANO   DI
  MONITORAGGIO DELL'ARTICOLO 19, COMMA 2, E PER IL MONITORAGGIO NELLA
  FASE DI POST-CHIUSURA 
 
1. Preparazione e aggiornamento del piano di monitoraggio 
  Il piano di monitoraggio  di  cui  all'articolo  19,  comma  2,  e'
predisposto in conformita' dell'analisi di  valutazione  del  rischio
effettuata nella fase  3  dell'allegato  I  e  aggiornato  secondo  i
criteri indicati di seguito al fine  di  soddisfare  le  disposizioni
riguardanti il monitoraggio istituite all'articolo 19, comma 3. 
  1.1. Preparazione del piano. 
  Il piano di  monitoraggio  deve  fornire  indicazioni  precise  sul
monitoraggio da predisporre nelle principali fasi  del  progetto,  in
particolare il monitoraggio di riferimento, il monitoraggio  in  fase
di esercizio e  in  fase  di  post-chiusura.  Per  ciascuna  fase  e'
necessario precisare i seguenti elementi: 
    a) parametri monitorati; 
    b) tecnica di monitoraggio utilizzata e motivazione della scelta; 
    c) ubicazione del monitoraggio e logica del  campionamento  sotto
il profilo spaziale; 
    d) frequenza del monitoraggio e logica del campionamento sotto il
profilo temporale. 
  I parametri da monitorare  devono  essere  tali  da  soddisfare  le
finalita' del monitoraggio; in  ogni  caso  il  piano  deve  comunque
comprendere il monitoraggio in continuo o intermittente dei  seguenti
elementi: 
    e) emissioni fuggitive di CO 2 nell'impianto di iniezione; 
    f) flusso volumetrico di CO 2 nella testa pozzo di iniezione; 
    g) pressione e temperatura di CO 2 nella testa pozzo di iniezione
(per determinare il flusso di massa); 
    h) analisi chimica del materiale iniettato; 
    i) temperatura e pressione  del  serbatoio  (per  determinare  il
comportamento di fase e lo stato di CO 2 ). 
  La tecnica di monitoraggio deve essere scelta in base alle migliori
prassi disponibili al  momento  della  progettazione.  Devono  essere
prese in esame e utilizzate come opportune le seguenti opzioni: 
    l) tecnologie in grado di rilevare la presenza, l'ubicazione e le
vie di migrazione di CO 2  nelle  formazioni  sub-superficiali  e  in
superficie; 
    m) tecnologie in grado di fornire informazioni sul  comportamento
pressione-volume  e  la   distribuzione   orizzontale/verticale   del
pennacchio di CO 2 al fine di perfezionare i modelli  di  simulazione
in 3-D fino a modelli geologici in 3-D della formazione di stoccaggio
di cui all'articolo 7 e all'allegato I; 
    n) tecnologie in grado di fornire una area adeguata di  copertura
per cogliere informazioni su eventuali vie di fuoriuscita  potenziali
non rilevate in precedenza in tutta la superficie  del  complesso  di
stoccaggio e oltre, in  caso  di  irregolarita'  significative  o  di
migrazione di CO 2 al di fuori del complesso di stoccaggio. 
  1.2. Aggiornamento del piano. 
  I dati rilevati con il  monitoraggio  devono  essere  riordinati  e
interpretati. I risultati ottenuti devono essere confrontati  con  il
comportamento previsto nella simulazione dinamica pressione-volume in
3-D   e   del   comportamento   di   saturazione   realizzata   nella
caratterizzazione  della  sicurezza  prevista   dall'articolo   7   e
dall'allegato I, fase 3. 
  Se si registra una deviazione significativa  tra  il  comportamento
osservato  e  quello  previsto,  il  modello  in  3-D   deve   essere
ricalibrato  per  rispecchiare   il   comportamento   osservato.   La
ricalibratura deve  basarsi  sulle  osservazioni  dei  dati  ottenuti
nell'ambito del  piano  di  monitoraggio  e,  se  e'  necessario  per
corroborare le ipotesi di ricalibrazione, e' necessario ottenere dati
supplementari. 
  Le fasi 2 e 3 dell'allegato I devono essere ripetute con i  modelli
in 3-D ricalibrati per produrre nuovi scenari di pericolo e tassi  di
flusso e per rivedere e aggiornare la valutazione dei rischi. 
  Se,  a  seguito  del  raffronto  con  i  dati   storici   e   della
ricalibrazione del modello, sono individuate nuove fonti  di  CO 2  ,
vie di fuoriuscita e  tassi  di  flusso  o  constatate  significative
deviazioni  rispetto  a   valutazioni   precedenti,   il   piano   di
monitoraggio deve essere aggiornato di conseguenza. 
2. Monitoraggio nella fase di post-chiusura 
  Il monitoraggio nella fase di  post-chiusura  deve  fondarsi  sulle
informazioni  raccolte   ed   elaborate   con   i   modelli   durante
l'applicazione del piano di  monitoraggio  di  cui  all'articolo  19,
comma 2, e al punto 1.2 del presente  allegato.  Il  monitoraggio  in
questa fase deve servire, in particolare, a fornire  le  informazioni
necessarie per determinare quanto indicato all'articolo 24. 

        
      
          
            Capo VII 

Modifiche legislative

                                                         Allegato III 
                                  (previsto dall'articolo 8, comma 3) 
 
 DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' TECNICA ED ECONOMICA DEL RICHIEDENTE 
 
  1. La licenza di esplorazione e  l'autorizzazione  allo  stoccaggio
sono conferite ai soggetti richiedenti che dispongano di requisiti di
ordine generale, di capacita'  tecnica,  economica  ed  organizzativa
adeguati alla esecuzione e realizzazione  dei  programmi  presentati,
con sede sociale in  Italia  o  in  altri  Stati  membri  dell'Unione
europea, e, secondo condizioni di reciprocita', a persone  giuridiche
aventi sede sociale in Stati che ammettono i  soggetti  giuridici  di
nazionalita'  italiana  allo  stoccaggio  sotterraneo  di  CO 2   nel
territorio ricadente  sotto  la  loro  giurisdizione.  I  richiedenti
devono  possedere  nella  Comunita'  Europea  strutture  tecniche   e
amministrative adeguate alle attivita'  previste,  ovvero  presentare
una dichiarazione con la quale il legale rappresentante  si  impegni,
in caso di conferimento, a costituirle. 
  2.  Per  quanto  riguarda  i  requisiti  di  ordine  generale,   il
richiedente deve fornire: 
    a) se il richiedente ha sede in Italia, il certificato  camerale,
in  corso  di  validita',  provvisto  della  dicitura   antimafia   e
dell'inesistenza, negli ultimi cinque anni, di procedure  concorsuali
di qualsiasi genere: fallimento, liquidazione coatta  amministrativa,
ammissione in concordato. Nel caso di associazione (RTI o Consorzio),
il  suddetto  certificato   e'   prodotto   da   ciascun   componente
l'associazione; 
    b) se appartenente ad uno Stato membro  dell'Unione  o  ad  altro
Stato, un certificato equipollente a quello indicato al punto a).  Se
nessun  documento  o  certificato  e'  rilasciato  da  altro   Stato,
costituisce prova sufficiente una dichiarazione  giurata,  ovvero  in
Stati in cui non esiste  siffatta  dichiarazione,  una  dichiarazione
resa dal soggetto interessato innanzi ad un'autorita'  giudiziaria  o
amministrativa  competente,  a  un   notaio   o   ad   un   organismo
professionale qualificato a  riceverla  del  Paese  in  cui  ha  sede
giuridica l'Ente o la Societa' richiedente; 
    c) dall'oggetto sociale  deve  risultare  che  le  attivita'  del
soggetto richiedente comprendono attivita' minerarie o  produzione  e
trasporto di energia elettrica e termica o trasporto fluidi; 
    d) copia autentica dello  Statuto  e  dell'Atto  costitutivo,  in
lingua italiana; la documentazione prodotta nella  lingua  del  paese
del richiedente puo' essere accettata solo  se  accompagnata  da  una
traduzione  certificata  in  lingua  italiana   conforme   al   testo
originale. 
  3.  Per  quanto  riguarda  la  capacita'  economica,  il   soggetto
richiedente deve presentare: 
    a) copia dei bilanci, regolarmente approvati,  degli  ultimi  tre
anni (ovvero i bilanci a far  data  dal  momento  della  costituzione
della societa', per quelle costituite da meno di tre  anni),  con  le
relazioni dell'organo amministrativo e del collegio  dei  revisori  o
dei sindaci sulla gestione della societa'; 
    b)  prospetto  riassuntivo  delle  seguenti  voci  e  indici   di
bilancio: ricavi di vendita;  utili  di  esercizio;  ROI  (Return  On
Investiment), ROE (Return On Equity), MOL (Margine Operativo  Lordo),
LEVERAGE (Rapporto di indebitamento). In alternativa agli  indici  di
bilancio, il soggetto richiedente puo' fornire il  rating  di  merito
creditizio; 
    c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma  del  legale
rappresentante, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente il fatturato
(volume d'affari), globale e specifico, degli ultimi tre anni. 
  4. Non sono attribuite licenze di  esplorazione  e  concessioni  di
stoccaggio a societa' aventi  capitale  sociale  interamente  versato
inferiore a 10 milioni di euro. 
  5. Per quanto riguarda le capacita' tecniche, gli enti  di  cui  al
comma 1 devono produrre la seguente documentazione, sottoscritta  dal
legale rappresentante con le modalita' di cui agli articoli 38, 47  e
76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000  e  in
lingua italiana, la documentazione prodotta nella  lingua  del  Paese
del richiedente puo' essere accettata solo  se  accompagnata  da  una
traduzione certificata in lingua italiana conforme al testo in lingua
straniera: 
    a) relazione con descrizione delle principali attivita' svolte in
campo minerario o nella produzione e trasporto di energia elettrica e
termica o trasporto fluidi, in  Italia  o  all'estero;  nel  caso  di
impresa di recente  costituzione,  possono  essere  forniti  elementi
relativi  alla  societa'  controllante  o  al  gruppo  societario  di
appartenenza; 
    b) attestazione relativa alla  struttura  organizzativa  ed  alle
risorse impiegate nelle attivita' descritte nella  relazione  di  cui
alla lettera a). Tale attestazione  deve  comprendere  l'organigramma
aziendale, nonche' i curricula dei responsabili dei diversi  settori,
con   particolare   riferimento   alle    relative    competenze    o
specializzazioni  nell'ambito   della   geologia,   dei   giacimenti,
dell'ambiente e sicurezza e della gestione operativa.  E'  necessario
da parte dell'impresa comprovare l'inserimento  effettivo  e  stabile
all'interno  del  proprio  organico  dei  responsabili  dei   settori
sopraindicati. 
  6. Oltre alla  documentazione  indicata  ai  commi  precedenti,  le
societa' possono presentare qualsiasi altro documento  che  ritengano
idoneo a dimostrare quanto richiesto  (ad  esempio,  le  informazioni
elencate relative a societa' controllanti, controllate o collegate e,
in generale, al gruppo societario di appartenenza). 
  7. Le documentazioni tecniche ed economiche  sono  aggiornate  ogni
due anni. Deve altresi' essere aggiornata la  dichiarazione  relativa
al possesso dei requisiti di ordine  generale  di  cui  al  comma  2,
nonche' il certificato camerale  o  dichiarazione  sostitutiva  dello
stesso ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445
del 2000 per gli  enti  avente  sede  legale  in  Italia,  ovvero  un
certificato equipollente o altra dichiarazione nelle  modalita'  gia'
indicate al comma 2 per gli enti avente sede legale in altri Stati.