DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 55     
Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009,  ed  in  particolare
l'allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2009/30/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel
e  gasolio,  nonche'  l'introduzione  di  un  meccanismo   inteso   a
controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto  serra,  modifica
la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche  relative  al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla  navigazione  interna
ed abroga la direttiva 93/12/CEE; 
  Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, con il quale  e'
stata recepita la direttiva 98/70/CE, relativa  alla  qualita'  della
benzina e del combustibile diesel, come  modificata  dalla  direttiva
2003/17/CE; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  in  data  3  febbraio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, recante l'istituzione del  sistema
nazionale  di  monitoraggio  della  qualita'  dei  combustibili   per
autotrazione; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  128,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/30/CE,  relativa  alla  promozione
dell'uso dei biocarburanti o  di  altri  carburanti  rinnovabili  nei
trasporti; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  concernente
norme in materia ambientale, come modificato dal decreto  legislativo
9 novembre 2007, n. 205, ed in particolare il titolo III della  parte
quinta, con il quale e' recepita la direttiva 99/32/CE, relativa alla
riduzione del tenore di  zolfo  e  di  alcuni  combustibili  liquidi,
modificata dalla direttiva 2005/33/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 6 luglio 2005; 
  Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n.  216,  e  successive
modificazioni,  recante  attuazione  delle  direttive  2003/87/CE   e
2004/101/CE, in materia di scambio delle quote di emissione  dei  gas
ad effetto serra nella Comunita', con riferimento  ai  meccanismi  di
progetto del Protocollo di Kyoto; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2010; 
  Acquisito  il  parere  della  Conferenza   unificata   disciplinata
dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  reso
nella seduta del 20 gennaio 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei  trasporti,  della
salute, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari
e forestali, della giustizia, degli affari  esteri,  dell'economia  e
delle finanze e per i rapporti con  le  regioni  e  per  la  coesione
territoriale; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 
 
  1. L'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005,  n.  66,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  1  (Campo  di  applicazione).  -  1.  Il  presente   decreto
stabilisce per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i
trattori agricoli e forestali, le imbarcazioni da diporto e le  altre
navi della navigazione interna: 
  a) ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche
tecniche  dei  combustibili  destinati  all'utilizzo  nei  motori  ad
accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione; 
  b) un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
prodotte durante il ciclo  di  vita  dei  combustibili  di  cui  alla
lettera a). 
  2. I combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da diporto e  dalle
altre navi della navigazione interna, quando le stesse sono in  mare,
sono soggetti alle disposizioni del titolo III alla parte quinta  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, relative ai combustibili marittimi delle navi.». 
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo  2005,
n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) Combustibile diesel: i gasoli  specificati  nel  codice  NC
2710 19 41 e utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma  di  cui
alle direttive 70/220/CEE e 88/77/CEE; ricadono in  tale  definizione
anche i liquidi derivati dal petrolio compresi nei codici  NC2710  19
41 e 2710 19 45, destinati  all'uso  nei  motori  ad  accensione  per
compressione di macchine mobili non stradali di  cui  alla  direttiva
97/68/CE,  trattori  agricoli  e  forestali  di  cui  alla  direttiva
2000/25/CE, imbarcazioni da diporto di cui alla direttiva 94/25/CE  e
altre navi della navigazione interna;»; 
  b) alla lettera g) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «in
caso di distribuzione di combustibile diesel tale definizione include
anche gli impianti che riforniscono le imbarcazioni da diporto  e  le
altre navi della navigazione interna;»; 
  c) dopo la lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
  «i-bis)  nave  della  navigazione  interna:  nave  destinata   alla
navigazione su fiumi, canali, laghi e lagune; 
  i-ter) emissioni di gas a effetto serra prodotte durante  il  ciclo
di vita: le emissioni nette di CO2 , CH4 e N2 O  che  possono  essere
attribuite  al  combustibile,compresi   tutti   i   suoi   componenti
miscelati, o all'energia fornita. Sono incluse  tutte  le  pertinenti
fasi: estrazione o coltura, comprese le modifiche della  destinazione
dei suoli, trasporto e distribuzione, trasformazione e combustione, a
prescindere dal luogo in cui le emissioni sono rilasciate; 
  i-quater) emissioni di gas a effetto serra per unita'  di  energia:
la massa totale di emissioni di gas a effetto serra  equivalente  CO2
associate al combustibile o all'energia fornita, divisa per il tenore
totale di energia del combustibile o  dell'energia  fornita  (per  il
combustibile, espresso al suo potere calorifico inferiore); 
  i-quinquies) combustibile: un combustibile  destinato  all'utilizzo
nei motori ad accensione comandata e nei  motori  ad  accensione  per
compressione di  veicoli  stradali,  macchine  mobili  non  stradali,
trattori agricoli e forestali, imbarcazioni da diporto ed altre  navi
della navigazione interna; 
  i-sexies) fornitore: il  soggetto  responsabile  del  passaggio  di
combustile attraverso un punto di riscossione delle accise nonche'  i
fornitori di energia elettrica utilizzata nei veicoli  stradali  alle
condizioni previste all'articolo 7-bis, comma 6; 
  i-septies) operatore economico: ogni  persona  fisica  o  giuridica
stabilita nella Comunita' o in uno Paese terzo che offre  o  mette  a
disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente  biocarburanti
destinati  al  mercato  comunitario  ovvero  che  offre  o  mette   a
disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime,
prodotti  intermedi,  miscele  o  rifiuti  per   la   produzione   di
biocarburanti destinati al mercato comunitario; 
  i-octies) biocarburanti: i combustibili liquidi o gassosi  ricavati
dalla biomassa; 
  i-nonies) biomassa: la frazione biodegradabile  dei  prodotti,  dei
rifiuti   e   dei   residui   di   origine   biologica    provenienti
dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali  e  animali),  dalla
silvicoltura  e  dalle  industrie  connesse,  comprese  la  pesca   e
l'acquacoltura,  nonche'  la   parte   biodegradabile   dei   rifiuti
industriali e urbani; 
  i-decies) valore reale: la  riduzione  delle  emissioni  di  gas  a
effetto serra per alcune  o  per  tutte  le  fasi  di  uno  specifico
processo  di  produzione  di  biocarburanti  calcolata   secondo   la
metodologia definita nell'allegato V-bis, parte C; 
  i-undecies)   valore   tipico:   una    stima    della    riduzione
rappresentativa delle emissioni  di  gas  a  effetto  serra  per  una
particolare filiera di produzione del biocarburante; 
  i-duodecies) valore standard: un valore stabilito a partire  da  un
valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze
definite dalla presente direttiva, puo' essere utilizzato al posto di
un valore reale; 
  i-terdecies) risparmio di emissioni di gas ad effetto serra  grazie
all'uso di biocarburanti: emissioni di  gas  risparmiate  rispetto  a
quelle del combustibile fossile  che  il  biocarburante  sostituisce,
calcolate come indicato nell'allegato V- bis, parte C, punto 4.». 
  3. L'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005,  n.  66,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Benzina).  -  1.  E'  vietata  la  commercializzazione  di
benzina non conforme alle specifiche di cui all'Allegato I. 
  2. Fino al 31 dicembre 2015, fatte  salve  proroghe  stabilite  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  le  imprese   di
produzione  o  importazione  di  combustibili  che,  direttamente   o
indirettamente,  riforniscono  di  combustibili   gli   impianti   di
distribuzione assicurano la commercializzazione  di  benzina  con  un
tenore massimo di ossigeno del 2,7 per cento ed un tenore massimo  di
etanolo del 5 per cento e  conforme  alle  altre  specifiche  di  cui
all'Allegato I, senza l'etichetta prevista dal comma 3, presso almeno
il 30 per cento degli impianti di distribuzione di cui sono  titolari
e degli impianti di titolarita' di terzi  che  espongono  il  proprio
marchio e  con  i  quali  hanno  un  rapporto  di  fornitura  in  via
esclusiva, presenti in ciascuna provincia. A fini di controllo,  tali
imprese forniscono agli organi di cui all'articolo 8, comma 5,  entro
cinque giorni dalla relativa richiesta, l'elenco degli  indirizzi  di
tutti i predetti impianti di distribuzione, evidenziando  quelli  che
commercializzano la benzina prevista  dal  presente  comma,  presenti
nelle province a cui la richiesta si riferisce. Le eventuali proroghe
previste dal presente articolo, da adottare almeno sei mesi prima del
termine da prorogare, sono concesse sulla base di un'istruttoria  che
considera la compatibilita' dei veicoli del parco circolante  con  la
benzina di cui al comma 3  ed  il  processo  di  perseguimento  degli
obiettivi previsti dalla direttiva 2009/28/CE.  Tale  istruttoria  e'
condotta dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, dello sviluppo  economico  e  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  sulla  base  delle  stime  sulla  consistenza  del   parco
circolante dei veicoli incompatibili con la benzina di cui  al  comma
3, risultanti dalle informazioni fornite dai costruttori ai sensi del
comma 4. 
  3. Nei depositi commerciali  e  negli  impianti  di  distribuzione,
diversi da quelli previsti dal comma  2,  in  cui  si  commercializza
benzina con un tenore di etanolo fino al 10 per cento e conforme alle
specifiche di cui all'Allegato I, deve essere affissa, sulle pompe di
distribuzione che la erogano  e  presso  i  punti  che  riportano  le
informazioni  circa  il  tipo   di   combustibile   commercializzato,
un'etichetta avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e  di
facile lettura, contenente le parole : «E 10. Etanolo fino al 10  per
cento. Solo per veicoli compatibili». La benzina  che  e'  consegnata
presso un impianto di distribuzione sulla base  di  contratti  o  con
l'accompagnamento di documenti da cui risulti un  tenore  massimo  di
etanolo del  5  per  cento,  non  puo'  essere  commercializzata  con
l'etichetta prevista dal presente comma. 
  4. Nei depositi commerciali e negli impianti  di  distribuzione  in
cui si commercializza la benzina prevista dal  comma  3  deve  essere
accessibile agli utenti un  elenco,  avente  dimensioni  e  caratteri
chiaramente visibili e di facile lettura,  in  cui  sono  indicati  i
veicoli  omologati  prima  del  1°  gennaio  2011   compatibili   con
l'utilizzo di tale benzina ed i veicoli omologati dal 1° gennaio 2011
incompatibili con l'utilizzo di tale benzina. Tale elenco deve essere
conforme  all'elenco  pubblicato  sul  sito  internet  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e deve  essere
aggiornato entro trenta giorni da  ciascun  aggiornamento  di  quello
ministeriale. Nel caso in cui sul sito del Ministero  sia  pubblicata
l'indicazione che nessun veicolo ricade nell'elenco, tale indicazione
deve essere  accessibile  agli  utenti  con  dimensioni  e  caratteri
chiaramente visibili e di facile lettura. Le societa'  di  produzione
di veicoli stradali trasmettono al Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, in via  informatica,  la  lista  di
tali veicoli che hanno messo in commercio o che intendono mettere  in
commercio  sul  territorio  nazionale.  Per  i   nuovi   modelli   la
trasmissione deve avvenire prima dell'avvio della messa in commercio.
Sul sito internet del Ministero sono indicati le modalita'  di  invio
in via informatica, nonche' gli  specifici  dati  identificativi  dei
veicoli da trasmettere. Le societa' di produzione di veicoli stradali
trasmettono altresi' al Ministero le informazioni utili a stimare  la
consistenza del parco circolante nel 2014 dei  veicoli  incompatibili
con la benzina di cui al comma 3. A tale fine trasmettono,  entro  il
31 marzo 2015, le informazioni individuate in un apposito decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da
adottare di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e previa consultazione delle societa' stesse, nel quale  si
disciplinano anche il formato e  le  modalita'  di  trasmissione.  Se
entro il 1° gennaio 2015, non si  e'  provveduto  alla  adozione  del
predetto decreto, le  societa'  di  produzione  di  veicoli  stradali
trasmettono,  entro  il  1°  febbraio  2015,  una   stima   di   tale
consistenza. La trasmissione dei dati previsti dal presente articolo,
da parte  delle  societa'  di  produzione  di  veicoli  stradali,  e'
facoltativa in caso di veicoli che sono messi in  commercio  solo  in
altri Stati. 
  5. Nei depositi commerciali e negli impianti  di  distribuzione  in
cui si commercializza benzina  contenente  additivi  metallici,  deve
essere affissa, sulle pompe di distribuzione che la erogano e  presso
i punti che riportano le informazioni circa il tipo  di  combustibile
commercializzato,  un'etichetta   avente   dimensioni   e   caratteri
chiaramente visibili e di facile lettura,  con  le  parole  «Contiene
additivi metallici. Solo per i veicoli compatibili». 
  6. Nei depositi commerciali e negli impianti  di  distribuzione  in
cui si commercializza la benzina prevista dal  comma  5  deve  essere
accessibile agli utenti un  elenco,  avente  dimensioni  e  caratteri
chiaramente visibili e di facile lettura,  in  cui  sono  indicati  i
veicoli compatibili con l'utilizzo di tale benzina. Per la  procedura
di  formazione  e  di  aggiornamento  dell'elenco  si  applicano   le
disposizioni previste dal comma 4. 
  7. Sono tenuti agli obblighi  di  informazione  agli  utenti  e  di
etichettatura  previsti  dal  presente  articolo  i  soggetti  a  cui
compete, secondo il vigente ordinamento di settore, la  scelta  e  la
sistemazione  di  segnalazioni,  etichette  ed  altri  strumenti   di
informazione  presso  i  depositi  commerciali  e  gli  impianti   di
distribuzione. 
  8. E' consentita la commercializzazione di benzina con un contenuto
di piombo non superiore a 0,15 g/l e conforme alle  altre  specifiche
di cui all'Allegato I per un quantitativo massimo annuale  pari  allo
0,03 per cento delle vendite totali di benzina dell'anno  precedente,
destinato ad essere  utilizzato  dalle  auto  storiche  e  ad  essere
distribuito dalle associazioni riconosciute  di  possessori  di  auto
storiche. I gestori dei depositi fiscali che  producono  o  importano
combustibili,  i  quali  intendano  commercializzare  tale   benzina,
comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare,  entro  il  31  marzo  dell'anno  in  cui  si  effettua  la
commercializzazione, il quantitativo da produrre o da  importare.  In
tale comunicazione i gestori dimostrano di  osservare  la  prescritta
quota percentuale, calcolata rispetto  alla  quantita'  dagli  stessi
commercializzata  nell'anno  precedente  e  rispetto  alla  quantita'
commercializzata nell'anno  precedente  da  altri  gestori  che,  con
apposito atto da allegare, abbiano devoluto la quota percentuale loro
spettante.». 
  4. L'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005,  n.  66,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.   4   (Combustibile   diesel).   -   1.   E'    vietata    la
commercializzazione  di  combustibile  diesel   non   conforme   alle
specifiche di cui all'Allegato II. E'  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.
128. 
  2. A seguito dell'adozione  di  una  specifica  norma  tecnica  del
Comitato europeo di normazione (CEN) relativa al combustibile  diesel
avente un tenore massimo di estere metilico di  acidi  grassi  (FAME)
pari al 10 per cento, puo' essere prevista, alle condizioni stabilite
con decreto adottato dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministero  dello  sviluppo
economico e il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  la
commercializzazione  del  combustibile  diesel  avente  tale   tenore
massimo di FAME e conforme alle altre specifiche di cui  all'Allegato
II. 
  3. Nel caso in cui, alla luce delle specifiche tecniche della norma
CEN prevista dal comma 2 e della compatibilita' dei veicoli del parco
circolante, risulti  necessario  mantenere  una  adeguata  e  diffusa
commercializzazione del combustibile diesel avente il tenore  massimo
di FAME indicato nell'Allegato II, il decreto  ministeriale  previsto
dal comma 2 disciplina  le  modalita'  necessarie  ad  assicurare  la
continuita' di tale commercializzazione, nonche' appositi obblighi di
etichettatura e di informazione per il combustibile diesel avente  un
tenore massimo di FAME pari al 10 per cento,  in  analogia  a  quanto
previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4. 
  4. Nei depositi commerciali e negli impianti  di  distribuzione  in
cui  si  commercializza  combustibile  diesel   contenente   additivi
metallici si applica quanto previsto dall'articolo 3, commi 5, 6 e 7. 
  5. E' vietato, sulle imbarcazioni da diporto  e  sulle  altre  navi
della navigazione interna, l'utilizzo di combustibili liquidi diversi
dal combustibile diesel, aventi un tenore di zolfo superiore a  1.000
mg/kg e, dal 1° gennaio 2011, superiore a 10 mg/kg.». 
  5. L'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005,  n.  66,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati). - 1.
L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale,  di
seguito denominato:«ISPRA», pubblica  annualmente  sul  proprio  sito
internet i dati relativi alla  qualita'  di  benzina  e  combustibile
diesel commercializzati nell'anno precedente, sulla  base  di  quanto
previsto dalle norme di cui all'articolo 10, comma 2. 
  2. Entro il 30 giugno di  ogni  anno,  a  decorrere  dal  2005,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
trasmette  alla  Commissione  europea,  nel  formato  previsto  dalle
pertinenti norme tecniche comunitarie, i dati relativi alla  qualita'
ed  alla  quantita'  di  benzina  e   di   combustibile   diesel   in
distribuzione  nell'anno  civile  precedente,  sulla  base   di   una
relazione  elaborata  dall'ISPRA  ai  sensi  delle   norme   di   cui
all'articolo 10, comma 2.». 
  6. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.  66,
sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 7-bis(Obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra).  -
1. I fornitori devono assicurare che le emissioni di gas  ad  effetto
serra prodotte durante il ciclo di vita per  unita'  di  energia  dei
combustibili per i quali hanno assolto l'accisa nell'anno 2020 e, nel
caso di  cui  al  comma  9,  dell'energia  fornita  nel  2020,  siano
inferiori almeno del 6 per cento rispetto al  valore  di  riferimento
stabilito ai sensi dell'articolo  7-bis,  paragrafo  5,  lettera  b),
della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della  direttiva
2009/30/CE. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31 gennaio di  ciascun
anno, i fornitori trasmettono annualmente al Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, per il tramite  dell'ISPRA,
una relazione, con valore di autocertificazione ai sensi del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   e
successive modificazioni, sulle emissioni dei gas a effetto serra dei
combustibili per  i  quali  hanno  assolto  l'accisa  e  dell'energia
fornita, in cui sono specificate almeno le seguenti informazioni: 
  a) il quantitativo totale di ciascun  tipo  di  combustibile  o  di
energia forniti con l'indicazione , ove  appropriato,  del  luogo  di
acquisto e dell'origine; 
  b) le relative emissioni di gas ad effetto serra  prodotte  durante
il ciclo di vita per unita' di energia. 
  3. La relazione di cui al comma 2  e'  accompagnata  dai  documenti
comprovanti l'avvenuto  accertamento  del  rispetto  dei  criteri  di
sostenibilita' e degli obblighi di informazione di  cui  all'articolo
7-ter, forniti dagli operatori economici ai sensi del comma 5. 
  4. Il formato e le modalita' di trasmissione della relazione di cui
al comma 2 sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  5. Nel caso in cui i combustibili  per  i  quali  il  fornitore  ha
assolto l'accisa contengano biocarburanti, le loro emissioni  di  gas
serra prodotte durante il ciclo di vita per unita' di energia possono
essere conteggiate ai fini di cui ai commi 1 e 2, solo  ove  per  gli
stessi sia stato  accertato,  ai  sensi  dell'articolo  7-quater,  il
rispetto dei criteri di sostenibilita'  di  cui  all'articolo  7-ter,
commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui  all'articolo
7-quater, comma 5. A tal fine gli operatori economici  rilasciano  al
fornitore,  al  momento   della   cessione   di   ogni   partita   di
biocarburante, copia di un certificato di  sostenibilita'  rilasciato
nell'ambito   del   Sistema   nazionale   di   certificazione   della
sostenibilita' dei biocarburanti di cui all'articolo 7-quater,  comma
1, ovvero di un accordo o di un sistema oggetto di una  decisione  ai
sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva  98/70/CE,
introdotto dall'articolo 1 della direttiva  2009/30/CE,  nonche'  una
dichiarazione, con valore di autocertificazione ai sensi del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   e
successive modificazioni, relativa all'origine, al luogo di  acquisto
e alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di
vita, per unita' di energia, della stessa partita. 
  6. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le  emissioni  di  gas  a
effetto serra prodotte durante il ciclo  di  vita  dei  biocarburanti
sono calcolate conformemente alla metodologia  indicata  all'articolo
7-quinquies. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il
ciclo vita degli altri  tipi  di  combustibili  e  dell'energia  sono
calcolate  conformemente  alla   metodologia   stabilita   ai   sensi
dell'articolo 7-bis, paragrafo 5, lettere a) e  d),  della  direttiva
98/70/CE, introdotto dall'articolo1 della direttiva 2009/30/CE. 
  7. Il fornitore mantiene  a  disposizione  dell'autorita'  preposta
agli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 5-bis,  per  i  cinque
anni  successivi  al   pagamento   dell'accisa,   la   documentazione
contenente i dati dai  quali  sono  state  ricavate  le  informazioni
comunicate ai sensi del comma 2. 
  8. L'operatore economico  mantiene  a  disposizione  dell'autorita'
preposta agli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 5-bis , per i
cinque anni successivi alla cessione al fornitore  della  partita  di
biocarburante, la documentazione contenente i  dati  sulla  base  dei
quali ha prodotto l'autocertificazione di cui al comma 5. 
  9. I fornitori di energia  elettrica  per  veicoli  possono  essere
designati quali fornitori ai fini di cui ai commi 1 e 2 qualora siano
in  grado  di  dimostrare   che   possono   misurare   e   monitorare
adeguatamente la  elettricita'  fornita  per  essere  utilizzata  nei
veicoli. A tal fine presentano una domanda al Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e   del   mare   corredata   dalla
documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.  Detto
Ministero provvede entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. 
  10.  Un  gruppo  di  fornitori  puo'   scegliere   di   ottemperare
congiuntamente agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11. In  tal  caso
il gruppo viene considerato  un  fornitore  unico.  Le  modalita'  di
applicazione delle disposizioni del presente comma sono stabilite  ai
sensi dell'articolo 7-bis, paragrafo 5, lettera c),  della  direttiva
98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE. 
  11. I fornitori trasmettono  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare,  entro  il  1°  gennaio  2013,  una
relazione che  illustri  la  possibilita'  di  raggiungere  riduzioni
aggiuntive rispetto a quelle  indicate  al  comma  1  entro  il  2020
attraverso uno dei seguenti metodi: 
  a) la fornitura di energia elettrica per qualsiasi tipo di  veicolo
stradale, macchina mobile non stradale, comprese le navi adibite alla
navigazione interna, trattore agricolo o forestale o imbarcazione  da
diporto; 
  b)  l'uso  di  qualsiasi  tecnologia,  compresi  la  cattura  e  lo
stoccaggio  del  carbonio,secondo  quanto   stabilito   nel   decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni; 
  c) l'utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del  meccanismo  di
sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, secondo quanto stabilito nel
decreto  legislativo  4   aprile   2006,   n.   216,   e   successive
modificazioni. 
  12. L'ISPRA trasmette  annualmente,  entro  il  trenta  maggio,  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  un
rapporto sulla esattezza, sulla completezza e sulla conformita'  alle
disposizioni di cui al comma 6 della relazione prevista al  comma  2,
nonche' sull'accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti  ai
commi 7 e 8. 
  Art. 7-ter (Criteri di sostenibilita' per i biocarburanti). - 1.  I
criteri di sostenibilita' che i biocarburanti  devono  rispettare  al
fine di cui all'articolo 7-bis, comma 5, sono indicati ai commi da  2
a 6. I criteri  si  applicano  indipendentemente  dal  fatto  che  le
materie prime siano state coltivate  all'interno  o  all'esterno  del
territorio della Comunita'. I biocarburanti  prodotti  a  partire  da
rifiuti,   sottoprodotti    e    residui    diversi    dai    residui
dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura
devono soddisfare soltanto i criteri di  sostenibilita'  definiti  al
comma 2. 
  2.  I  biocarburanti  devono  assicurare  grazie  al  loro  uso  un
risparmio di emissioni di gas a effetto serra pari almeno al  35  per
cento. Nel  caso  di  biocarburanti  prodotti  in  impianti  gia'  in
servizio al 23 gennaio 2008, tale valore si applica a  decorrere  dal
1° aprile 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2017  il  risparmio  delle
emissioni di gas a effetto serra deve essere pari almeno  al  50  per
cento.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  detto  risparmio  delle
emissioni di gas a effetto serra deve essere pari almeno  al  60  per
cento  per  i  biocarburanti  prodotti  negli  impianti  entrati   in
produzione il 1° gennaio 2017 o successivamente. Il  risparmio  delle
emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di  biocarburanti
e' calcolata in conformita' all'articolo 7-quinquies. 
  3. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da  materie
prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini
di  biodiversita',   ossia   terreni   che   nel   gennaio   2008   o
successivamente    possedevano    uno    degli    status    seguenti,
indipendentemente dal fatto  che  abbiano  o  meno  conservato  detto
status: 
  a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e
altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia  alcun  segno
chiaramente visibile di attivita' umana e i  processi  ecologici  non
siano perturbati in modo significativo; 
  b) aree designate per scopi di  protezione  della  natura  a  norma
delle leggi o dall'autorita' competente del paese in cui  le  materie
prime  sono  coltivate  a  meno  che  non  venga  dimostrato  che  la
produzione delle predette materie prime e  le  normali  attivita'  di
gestione non hanno interferito con  gli  scopi  di  protezione  della
natura delle aree richiamate; 
  c) nel caso di materie prime coltivate in Italia, le aree  protette
individuate ai sensi della legge del  6  dicembre  1991,  n.  394,  e
successive modificazioni, le aree marine protette di cui  alla  legge
del 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni,  e  i  siti
della rete Natura  2000  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni,
a meno che non venga dimostrato  che  la  produzione  delle  predette
materie  prime  e  le  normali  attivita'  di  gestione   non   hanno
interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree e dei
siti richiamati; 
  d) aree designate per la protezione di ecosistemi  o  specie  rari,
minacciati o in  pericolo  di  estinzione,  riconosciute  da  accordi
internazionali ratificati dall'Italia o incluse in elenchi  compilati
da organizzazioni intergovernative o dall'Unione  internazionale  per
la conservazione della natura, previo loro  riconoscimento  ai  sensi
dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, secondo comma,  della  direttiva
98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della  direttiva  2009/30/CE,  a
meno che non  venga  dimostrato  che  la  produzione  delle  predette
materie  prime  e  le  normali  attivita'  di  gestione   non   hanno
interferito con gli scopi di protezione della natura  delle  aree  in
questione; 
  e) terreni erbosi ad elevata biodiversita', per i quali i criteri e
i limiti  geografici  sono  fissati  ai  sensi  dell'articolo  7-ter,
paragrafo 3, secondo  comma,  della  direttiva  98/70/CE,  introdotto
dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, che siano: 
  1) terreni erbosi naturali, ossia terreni erbosi  che  rimarrebbero
tali in assenza di interventi umani e che mantengono la  composizione
naturale  delle  specie  nonche'  le  caratteristiche  e  i  processi
ecologici; 
  2)  terreni  erbosi  non  naturali,  ossia   terreni   erbosi   che
cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono
ricchi di specie e non degradati, a meno che non venga dimostrato che
il raccolto delle materie prime  e'  necessario  per  preservarne  lo
status di terreno erboso. 
  4. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da  materie
prime  ottenute  su  terreni  che  presentano  un  elevato  stock  di
carbonio, vale a dire terreni che nel gennaio  2008  possedevano  uno
degli status seguenti, che nel frattempo hanno perso: 
  a) zone umide, (suoli con regime acquico) ossia terreni  coperti  o
saturi di acqua in modo permanente  o  per  una  parte  significativa
dell'anno; 
  b) zone  boschive  continue,  ossia  terreni  aventi  un'estensione
superiore ad un ettaro caratterizzati dalla  presenza  di  alberi  di
altezza superiore a cinque metri  e  da  una  copertura  della  volta
superiore al 30 per cento o di alberi che  possono  raggiungere  tali
soglie in situ; 
  c)  terreni   aventi   un'estensione   superiore   ad   un   ettaro
caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque
metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 per  cento  e
il 30 per cento o di alberi che possono raggiungere  tali  soglie  in
situ, a meno che non vengano fornite prove del fatto che lo stock  di
carbonio della superficie in questione, prima e dopo la  conversione,
e'  tale  che,  quando  viene  applicata  la   metodologia   di   cui
all'allegato V-bis, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al
comma 2. Le disposizioni del presente comma non si applicano  se,  al
momento dell'ottenimento delle materie prime, i  terreni  avevano  lo
stesso status che nel gennaio 2008. 
  5. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da  materie
prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno
che non vengano fornite prove del fatto  che  la  coltivazione  e  la
raccolta di tali materie prime non comportano  drenaggio  di  terreno
precedentemente non drenato. 
  6. Nel  caso  i  biocarburanti  siano  prodotti  da  materie  prime
agricole coltivate  nella  Comunita',  queste  ultime  devono  essere
ottenute nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dalle
disposizioni menzionate nella parte A, rubrica 'Ambiente', e al punto
9 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del
19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative  ai  regimi  di
sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola
comune  e  istituisce  taluni  regimi  di  sostegno  a  favore  degli
agricoltori, e conformemente ai requisiti minimi per il  mantenimento
di buone  condizioni  agronomiche  e  ambientali  definite  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 1, dello stesso regolamento. 
  7. Non e' consentito rifiutare per motivi di sostenibilita' che  un
biocarburante venga considerato ai fini di  cui  all'articolo  7-bis,
commi 1 e 2, ove lo stesso rispetti i criteri  di  sostenibilita'  di
cui ai commi da 2 a 5. 
  Art. 7-quater (Verifica del rispetto dei criteri di  sostenibilita'
per i biocarburanti). - 1. Al fine della verifica  del  rispetto  dei
criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a  5,
e degli obblighi di informazione di cui al comma 5, relativamente  ad
ogni  partita  di  biocarburante  ceduta  al  fornitore,  tutti   gli
operatori economici appartenenti alla  filiera  di  produzione  della
stessa devono aderire al Sistema Nazionale  di  certificazione  della
sostenibilita' dei biocarburanti ovvero ad un accordo o ad un sistema
oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo  7-quater,  paragrafo
4,  della  direttiva  98/70/CE,  introdotto  dall'articolo  1   della
direttiva 2009/30/CE. 
  2. Ai fini del riconoscimento delle  maggiorazioni  del  contributo
energetico dei  biocarburanti  previste  nell'ambito  dei  regimi  di
sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili  nei  trasporti,  gli
operatori economici forniscono le informazioni  che  concorrono  alla
dimostrazione  del  rispetto  dei  criteri  di  sostenibilita'  e  le
informazioni di cui al comma 5, in conformita' a quanto stabilito dal
sistema nazionale di certificazione ai sensi dell'articolo  2,  comma
6, lettera a), del decreto legislativo  31  marzo  2011,  n.  55,  di
recepimento della direttiva 2009/30. 
  3. Il Sistema nazionale di cui al comma 1 deve garantire che  tutti
gli operatori economici appartenenti alla filiera di  produzione  del
biocarburante  forniscano  le  informazioni   che   concorrono   alla
dimostrazione  del  rispetto  dei  criteri  di  sostenibilita'  e  le
informazioni di cui al  comma  5,  nonche'  un  livello  adeguato  di
verifica indipendente delle informazioni presentate dagli  operatori.
Tale verifica deve accertare che i sistemi utilizzati dagli operatori
economici siano precisi, affidabili e a prova di frode e valutare  la
frequenza e il metodo di campionamento usati nonche' la solidita' dei
dati. 
  4. Al fine di dimostrare  che  i  criteri  di  sostenibilita'  sono
mantenuti lungo tutta la catena di consegna, dalla materia  prima  al
biocarburante, gli operatori economici  e  i  fornitori,  per  quanto
attiene i  rispettivi  obblighi,  devono  utilizzare  un  sistema  di
equilibrio di massa che: 
  a) consenta che partite di materie prime, di prodotti intermedi, di
rifiuti o di  biocarburanti  con  caratteristiche  di  sostenibilita'
diverse siano mescolate; 
  b)  imponga  che   le   informazioni   sulle   caratteristiche   di
sostenibilita' e sul volume delle partite  di  cui  alla  lettera  a)
restino associate alla miscela; 
  c) preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela
sia   descritta   come   avente   le   stesse   caratteristiche    di
sostenibilita', nelle stesse  quantita',  della  somma  di  tutte  le
partite aggiunte alla miscela. 
  5.  Conformemente  a  quanto  stabilito  ai   sensi   dell'articolo
7-quater,  paragrafo  3,   della   direttiva   98/70/CE,   introdotto
dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, gli  operatori  economici
devono fornire, le seguenti informazioni relative alla materia  prima
ceduta o messa a disposizione per la produzione di biocarburanti: 
  a) misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e
dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per  evitare  il
consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica; 
  b) se il Paese terzo o lo Stato membro dell'Unione europea  da  cui
proviene la  materia  prima  ha  ratificato  e  attuato  le  seguenti
convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro: 
  1) Convenzione concernente il lavoro forzato  ed  obbligatorio  (n.
29); 
  2) Convenzione concernente la liberta' sindacale  e  la  protezione
del diritto sindacale (n. 87); 
  3) Convenzione concernente l'applicazione dei principi del  diritto
di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98); 
  4) Convenzione concernente l'uguaglianza di  remunerazione  tra  la
mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per  un  lavoro  di
valore uguale (n. 100); 
  5) Convenzione concernente  l'abolizione  del  lavoro  forzato  (n.
105); 
  6) Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego
e di professione (n. 111); 
  7) Convenzione sull'eta' minima per  l'assunzione  all'impiego  (n.
138); 
  8) Convenzione sul divieto delle peggiori forme di lavoro  minorile
e le azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182). 
  6. Alle attivita'  di  controllo  relative  all'applicazione  delle
disposizioni   del   presente   articolo   provvedono   i   Ministeri
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle
politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico. 
  Art. 7-quinquies (Calcolo delle emissioni di gas  a  effetto  serra
prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti). - 1. Ai fini di
quanto previsto all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, le emissioni di  gas
a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita  dei  biocarburanti
sono cosi' calcolate: 
  a) se l'allegato V-bis, parte A o B, fissa un valore  standard  per
il risparmio delle emissioni di gas a effetto  serra  associate  alla
filiera di produzione del biocarburante e se il valore el per  questi
biocarburanti, calcolato secondo l'allegato V-bis, parte C, punto  7,
e' uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore standard; 
  b) utilizzando il valore reale  calcolato  secondo  la  metodologia
definita all'allegato V-bis, parte C; 
  c) utilizzando un valore risultante dalla somma dei  fattori  della
formula di cui all'allegato V-bis, parte C, punto  1,  ove  i  valori
standard disaggregati, di  cui  all'allegato  V-bis,  parte  D  o  E,
possono essere  utilizzati  per  alcuni  fattori  e  i  valori  reali
calcolati secondo la metodologia definita all'allegato  V-bis,  parte
C, per tutti gli altri fattori; 
  d)  ai  biocarburanti  non  individuati  nell'allegato   V-bis   si
applicano le disposizioni di cui alla lettera b). 
  2. I valori standard di cui all'allegato V-bis, parte A, e i valori
standard disaggregati per la coltivazione di cui all'allegato  V-bis,
parte D, possono essere usati soltanto se le materie prime sono: 
  a) coltivate fuori della Comunita'; 
  b)  coltivate  nella  Comunita'  in  aree  incluse  negli   elenchi
trasmessi alla Commissione ai sensi dell'articolo 7-quinquies,  comma
2,  della  direttiva  98/70/CE,  introdotto  dall'articolo  1   della
direttiva     2009/30/CE,     e      consultabili      sul      sito:
htpp://ec.europa.eu/enrgy/renewables/transparency_platform/emission_e
n.htm; 
  c)  rifiuti,  sottoprodotti   e   residui   diversi   dai   residui
dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca. 
  3. Per i biocarburanti non rientranti nell'ambito  di  applicazione
delle lettere a), b) o c), sono utilizzati  i  valori  reali  per  la
coltivazione.». 
  7. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66: 
  a)  al  comma  4  le  parole:  «Non  si  applica  quanto   previsto
dall'articolo  15  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689.»  sono
soppresse; 
  b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      5. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, commi
3, 4, 5 e 6, e' effettuato dagli  uffici  dell'Agenzia  delle  dogane
competenti per territorio e  dal  Corpo  della  Guardia  di  finanza,
utilizzando,  in  caso  di  analisi,  i  metodi  di  prova  stabiliti
dall'allegato V. L'accertamento delle infrazioni di cui  all'articolo
9, comma 7, e' effettuato da tali  organi,  dagli  Ispettorati  della
navigazione interna e dai  soggetti  a  tal  fine  individuati  dalla
normativa regionale; si applica quanto  previsto  dall'articolo  296,
comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006.» 
    c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. L'accertamento delle infrazioni agli obblighi  previsti
ai commi 7 e 8 dell'articolo 7-bis, e' effettuato dall'ISPRA.». 
  8. L'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005,  n.  66,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  ai
gestori  dei  depositi  fiscali  che   commercializzano   benzine   o
combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo  3,
comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, si  applica  una  sanzione
amministrativa  da  15.000  a  154.000  euro.  Salvo  che  il   fatto
costituisca reato, la medesima sanzione amministrativa si applica  ai
gestori  dei  depositi  fiscali  che   commercializzano   benzine   o
combustibili diesel non conformi alle specifiche determinate ai sensi
degli articoli 5 o 6. In caso di recidiva le sanzioni  amministrative
di cui al presente comma sono triplicate. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori degli  impianti
di  distribuzione  e  ai  gestori   di   depositi   commerciali   che
commercializzano benzine o  combustibili  diesel  in  violazione  dei
divieti di cui all'articolo 3, comma 1,  o  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, o non conformi alle specifiche determinate  ai  sensi  degli
articoli 5 o 6 si applicano le sanzioni previste dal comma 1, ridotte
a un terzo nel caso dei depositi commerciali e ridotte  a  un  quinto
nel caso degli impianti di distribuzione. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, si  applica  una  sanzione
amministrativa  da  10.000  a  30.000  euro  ai  soggetti  tenuti  ad
assicurare  le  percentuali  di  distribuzione  provinciale  previste
dall'articolo 3, comma 2, se le stesse non sono  rispettate.  Se  gli
elenchi previsti dall'articolo 3, comma 2,  non  sono  trasmessi  nei
termini prescritti si applica l'articolo 650 del codice penale. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato,  le  sanzioni  di  cui  ai
commi 1 e 2 si applicano anche ai gestori dei depositi  fiscali,  dei
depositi commerciali o degli impianti di distribuzione che, a seguito
dell'adozione  del  decreto  previsto  dall'articolo  4,   comma   2,
commercializzano combustibile diesel avente un tenore massimo di FAME
superiore a quello previsto da tale decreto. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato,  le  sanzioni  di  cui  ai
commi 1 e 2 si applicano anche ai gestori dei depositi  fiscali,  dei
depositi commerciali o degli impianti di distribuzione che, a seguito
dell'adozione del decreto previsto  dall'articolo  4,  comma  2,  non
rispettano le modalita' introdotte da tale decreto per assicurare  la
commercializzazione del combustibile diesel avente il tenore  massimo
di FAME indicato nell'allegato II. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, si  applica  una  sanzione
amministrativa da 10.000  a  30.000  euro  ai  soggetti  tenuti  agli
obblighi di informazione degli utenti  o  di  etichettatura  previsti
dall'articolo 3, commi 3, 4, 5 o 6, e dall'articolo 4, comma  4,  che
violano tali obblighi. La stessa  sanzione  si  applica  ai  soggetti
tenuti agli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 3,  commi
4 o 6, e dall'articolo 4, comma  4,  che  violano  tali  obblighi.  A
seguito dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 4, comma  2,
la stessa sanzione si applica  anche  in  caso  di  violazione  degli
obblighi di trasmissione, informazione o di etichettatura  introdotti
da tale decreto. 
  7. In caso di violazione  del  divieto  previsto  dall'articolo  4,
comma 5, si applica la sanzione prevista dall'articolo 296, comma  5,
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni, alla  cui  irrogazione  provvedono  le  regioni  o  la
diversa autorita' indicata  dalla  legge  regionale  ai  sensi  degli
articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  8. Nel caso in cui i gestori dei depositi fiscali  non  trasmettano
nei termini i dati da inviare ai sensi dell'articolo 10, comma 2,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale,
ordina al gestore di provvedere. 
  9. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  i  fornitori  che  non
rispettano l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 7-bis,  comma
1, sono puniti con la sanzione amministrativa da 300.000 a  1.000.000
euro. 
  10. Nel caso la riduzione percentuale di  cui  all'articolo  7-bis,
comma 1, risulti pari o inferiore al 5 per cento rispetto  al  valore
di riferimento, la sanzione di cui al comma 11 e' triplicata. 
  11. Il fornitore che omette di presentare nel termine stabilito  la
relazione  di  cui  all'articolo  7-bis,  comma  2,  corredata  dalla
documentazione  di  cui  al  comma  3,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da 50.000 a 100.000 euro. Qualora il  contenuto  della
relazione risulti  incompleto,  inesatto  o  non  conforme  a  quanto
previsto dal comma 5 dello stesso articolo, la sanzione e' duplicata. 
  12. Il fornitore che non mantiene a disposizione la  documentazione
di cui all'articolo 7  bis,  comma  7,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da 10.000 a 30.000 euro. 
  13. Il fornitore che omette  di  presentare  la  relazione  di  cui
all'articolo  7-bis,  comma   11,   e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa da 50.000 a 100.000 euro. 
  14. L'operatore economico che produce la autocertificazione, di cui
all'articolo 7-bis, comma 5, in forma incompleta, inesatta o difforme
dalla metodologia di cui all'articolo 7-quinquies e'  punito  con  la
sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro. 
  15. L'operatore  economico  che  non  mantiene  a  disposizione  la
documentazione di cui all'articolo 7-bis, comma 8, e' punito  con  la
sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro . 
  16. L'operatore economico che non rispetta le disposizioni  di  cui
all'articolo 7-quater e' punito con  la  sanzione  amministrativa  da
50.000 a 100.000 euro. 
  17.  Fatto  salvo   quanto   previsto   al   comma   7,   ai   fini
dell'irrogazione delle sanzioni previste ai commi, 1, 2, 3, 4, 5,  6,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 provvede il Prefetto  ai  sensi  degli
articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  18. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo non si
applica il pagamento in  misura  ridotta  previsto  dall'articolo  16
della legge n. 689 del 1981.». 
  9. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66: 
  a) al comma 2, le parole: «dei combustibili» sono sostituite  dalle
seguenti: «della  benzina  e  del  combustibile  diesel»  e  l'ultimo
periodo e' sostituito dai  seguenti:  «Con  lo  stesso  decreto  sono
altresi' stabilite le procedure per  la  raccolta  dei  dati  di  cui
all'articolo 7, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore di  tale
decreto si applica il decreto del Ministro dell'ambiente  3  febbraio
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005.». 
  b) al comma 4 le parole: «ai sensi dell'articolo 20 della legge  16
aprile 1987, n.  183»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi
dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11» e le parole: «al
fine di dare attuazione  a  successive  direttive  comunitarie»  sono
sostituite dalle seguenti: «al fine di dare attuazione  a  successive
norme comunitarie non autonomamente applicabili». 
  10. Gli allegati I, II e V del decreto legislativo 21  marzo  2005,
n.  66,  sono  sostituiti  dai  corrispondenti   allegati   contenuti
nell'allegato A al presente decreto. 
  11. L'allegato III del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e'
abrogato. 
  12. Al decreto legislativo  21  marzo  2005,  n.  66,  e'  aggiunto
l'allegato V-bis contenuto nell'allegato A al presente decreto. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 3, commi 4 e 6, e
dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 21 marzo  2005,  n.
66, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare pubblica una versione indicativa degli elenchi previsti da  tali
articoli  sul  proprio  sito  internet  e  i  gestori  dei   depositi
commerciali e degli impianti di  distribuzione  tenuti  provvedono  a
renderli  accessibili  al   pubblico   entro   dieci   giorni   dalla
pubblicazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, le societa' di produzione di  veicoli  stradali
trasmettono in via informatica al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare,  con  riferimento  ai  veicoli  che
hanno messo in commercio sul territorio nazionale prima di tale data,
gli elenchi previsti dall'articolo 3, commi 4 e 6, e dall'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo n.  66  del  2005.  Detto  Ministero
provvede a pubblicare tali elenchi sul  proprio  sito  internet  e  i
gestori dei depositi commerciali e degli  impianti  di  distribuzione
tenuti provvedono a renderli accessibili  al  pubblico  entro  trenta
giorni dalla pubblicazione. In  caso  di  violazione  degli  obblighi
previsti  dal  presente  comma  si  applicano  le  sanzioni  previste
dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2005. 
  2. All'articolo 292, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni: 
    a) le lettere d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti: 
  «d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile  liquido
derivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare o  destinato  ad
essere utilizzato  su  una  nave  in  mare,  inclusi  i  combustibili
definiti nella norma ISO 8217; 
  e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo  la
cui viscosita' o densita' rientra  nei  limiti  di  viscosita'  o  di
densita' stabiliti per le qualita' 'DMB'  e  'DMC'  dalla  tabella  I
della norma ISO 8217; 
  f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la  cui
viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di  densita'
stabiliti per le qualita' 'DMX' e 'DMA' dalla tabella I  della  norma
ISO 8217;» 
    b) la lettera p) e' abrogata. 
  3. All'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni: 
  a) il comma 7 e' abrogato; 
  b) al comma 9 la lettera a) e' abrogata. 
  4. All'articolo 296, comma 9,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «o  alla
navigazione interna» sono soppresse. 
  5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I combustibili diesel con contenuto di  biodiesel  superiore  a
quanto previsto dalla normativa vigente  possono  essere  avviati  al
consumo  presso  utenti  extra-rete  e  impiegati  esclusivamente  in
veicoli omologati per il relativo utilizzo.»; 
    b) i commi 2 e 3 sono abrogati. 
  6. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo  economico  e  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono stabilite: 
    a)  le  modalita'  di  funzionamento  del  Sistema  nazionale  di
certificazione  della  sostenibilita'  dei   biocarburanti   previsto
all'articolo 7-quater, comma 1,  del  decreto  legislativo  21  marzo
2005, n. 66, introdotto dal comma  6  dell'articolo  1  del  presente
decreto, ivi comprese le informazioni di cui al comma 3 del  medesimo
articolo 7-quater, nonche'  le  procedure  di  adesione  allo  stesso
Sistema; 
    b) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di
cui al comma 5, dell'articolo 7-quater del decreto legislativo n.  66
del 2005,  introdotto  dal  comma  6  dell'articolo  1  del  presente
decreto; 
    c) le disposizioni  che  gli  operatori  ed  i  fornitori  devono
rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa  di  cui
al comma 4 del citato articolo 7-quater. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. All'attivita' di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo  7-bis,  come
introdotto dal comma 6  dell'articolo  1  del  presente  decreto,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
provvede, con oneri a carico dei fornitori, ai sensi dell'articolo 4,
della  legge  4  giugno  2010,  n.  96.  Con  decreto  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono determinate, in base al  costo  effettivo  del
servizio, le tariffe e  le  relative  modalita'  di  versamento,  per
l'istruttoria finalizzata  alla  designazione  dei  fornitori  o  dei
gruppi di fornitori, di cui ai citati commi 9 e 10. Le  tariffe  sono
aggiornate, con le stesse modalita', almeno ogni due anni, sulla base
del costo effettivo del servizio. 
  2. All'attivita' di controllo di cui all'articolo  7-quater,  comma
6, come introdotto dal comma 6  dell'articolo  1,  si  provvede,  con
oneri a carico degli operatori economici, ai sensi  dell'articolo  4,
della  legge  4  giugno  2010,  n.  96.  Con  decreto  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro  90  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
determinate, in base al costo effettivo del servizio, le tariffe e le
relative modalita'  di  versamento,  per  la  copertura  delle  spese
relative ai controlli di  cui  all'articolo  7-quater,  comma  6.  Le
tariffe sono aggiornate, con le stesse  modalita',  almeno  ogni  due
anni, sulla base del costo effettivo del servizio. 
  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed
i soggetti pubblici interessati provvedono, ad eccezione dei commi  9
e 10 dell'articolo 7-bis e 6 dell'articolo 7-quater, come  introdotti
dal comma 6 dell'articolo 1 del presente  decreto,  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 marzo 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Prestigiacomo,             Ministro
                                  dell'ambiente e  della  tutela  del
                                  territorio e del mare 
 
                                  Matteoli,      Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Fazio, Ministro della salute 
 
                                  Romani,  Ministro  dello   sviluppo
                                  economico 
 
                                  Romano,  Ministro  delle  politiche
                                  agricole alimentari e forestali 
 
                                  Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                  Frattini,  Ministro  degli   affari
                                  esteri 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Fitto, Ministro per i rapporti  con
                                  le  regioni  e  per   la   coesione
                                  territoriale 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano  
 

        
      
                                                           Allegato A 
                                 (previsto dall'articolo 1, comma 10) 
 
Nuovi allegati I, II , V e V-bis  al  decreto  legislativo  21  marzo
                             2005, n. 66 
 
 
                             Allegato I 
 
        Specifiche ecologiche della benzina commercializzata 
      e destinata ai veicoli con motore ad accensione comandata 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  [1] I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per
la definizione dei loro valori limite, e' stata  applicata  la  norma
ISO 4259:2006 «Prodotti petroliferi - Determinazione  e  applicazione
di dati di precisione in relazione ai metodi di prova»;  per  fissare
un valore minimo si e' tenuto conto di una differenza  minima  di  2R
sopra lo zero (R  =  riproducibilita').  I  risultati  delle  singole
misurazioni vanno interpretati in  base  ai  criteri  previsti  dalla
norma ISO 4259:2006. 
  [2] Il  periodo  estivo  inizia  il  1°  maggio  e  termina  il  30
settembre. 
  [3] Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione  finale  non
superiore a quello stabilito nella norma EN 228:2008. 
  [4] A decorrere dal 1° gennaio 2011. 
  [5] A decorrere dal 1° gennaio 2014. 

        
      
                                                           Allegato A 
                                 (previsto dall'articolo 1, comma 10) 
 
                             Allegato II 
 
   Specifiche ecologiche del combustibile diesel commercializzato 
  e destinato ai veicoli con motore ad accensione per compressione 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  [1] I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per
la definizione dei loro valori limite, e' stata  applicata  la  norma
ISO 4259:2006 «Prodotti petroliferi - Determinazione  e  applicazione
di dati di precisione in relazione ai metodi di prova»;  per  fissare
un valore minimo si e' tenuto conto di una differenza  minima  di  2R
sopra lo zero (R  =  riproducibilita').  I  risultati  delle  singole
misurazioni vanno interpretati in  base  ai  criteri  previsti  dalla
norma ISO 4259:2006. 
  [2] Il FAME e' conforme alla norma EN 14214. 
  [3] A decorrere dal 1° gennaio 2011. 
  [4] A decorrere dal 1° gennaio 2014. 

        
      
                                                           Allegato A 
                                 (previsto dall'articolo 1, comma 10) 
 
                             Allegato V 
 
      Metodi di prova e modalita' operative per l'accertamento 
                 sulla conformita' dei combustibili 
 
  1. Campionamento 
  1.1 Prelievo 
  1.1.1 Depositi fiscali e depositi commerciali 
  I campioni di combustibile devono essere prelevati  secondo  quanto
stabilito dalla norma  ISO  3170  per  il  campionamento  manuale  da
serbatoio e secondo quanto stabilito dalla  norma  ISO  3171  per  il
campionamento automatico in linea.  Per  il  prelievo  si  utilizzano
contenitori metallici. 
  1.1.2 Impianti di distribuzione 
  I campioni di combustibile devono essere prelevati  secondo  quanto
stabilito dalla norma EN 14275 per il campionamento alla pompa presso
gli  impianti  di  distribuzione.  Per  il  prelievo  e'  sufficiente
l'utilizzo di contenitori metallici anche privi delle caratteristiche
di composizione previsti da tale norma EN. 
  1.1.3 Competenza 
  Il prelievo dei  campioni  e'  effettuato  dall'autorita'  compente
all'accertamento dell'infrazione. 
  1.2 Quantita' 
  La quantita' di benzina o combustibile diesel da campionare e' pari
a dieci litri da  immettere  in  cinque  contenitori  da  2,5  litri,
riempiti per circa l'80% della loro capienza. 
  I contenitori devono assicurare una tenuta perfetta, essere  dotati
di  tappo  con  guarnizione  e  controtappo  di  plastica  ed  essere
rigorosamente sigillati. Inoltre devono essere  dotati  di  targhetta
sulla quale sono riportati almeno i seguenti dati: 
  A) il luogo del prelievo; 
  B) il gestore dell'impianto  presso  cui  e'  stato  effettuato  il
prelievo del campione; 
  C) la data del prelievo; 
  D) la tipologia di prodotto; 
  E) il serbatoio dal quale e' stato effettuato il prelievo, in  caso
di depositi  fiscali  e  di  depositi  commerciali,  e  la  pompa  di
distribuzione, in caso di impianti di distribuzione; 
  F) il soggetto che, eventualmente, rappresenti il gestore nel corso
delle attivita' di prelievo; 
  G) il soggetto incaricato del prelievo. 
  I cinque contenitori devono essere destinati: 
  a) uno al gestore dell'impianto sottoposto  ad  accertamento  o  al
soggetto  di  cui  al  paragrafo  1.2,  lettera  F),  per   finalita'
difensive; 
  b)  uno  al  laboratorio   che   effettua   le   misure   ai   fini
dell'accertamento dell'infrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1,
della legge n. 689/81, di seguito denominato laboratorio controllore,
individuato ai sensi del paragrafo 1.7; 
  c) tre al soggetto che ha effettuato il prelievo, al fine di essere
conservati per l'eventualita' della revisione prevista  dall'articolo
15,  comma  2,  della  legge  n.  689/81  e  per  l'eventualita'  del
contenzioso giudiziario previsto dall'articolo 23 di tale  legge;  su
richiesta di tale soggetto, i contenitori possono  essere  conservati
presso il laboratorio controllore, fermo restando quanto previsto dal
paragrafo 1.5. 
  1.3 Verbale 
  All'atto del prelievo viene redatto, in tre originali,  un  verbale
che deve riportare i dati necessari per l'identificazione univoca del
campione.    Un    originale    rimane    all'autorita'    competente
all'accertamento dell'infrazione. Un originale  viene  consegnato  al
gestore o al soggetto di cui al paragrafo 1.2,  lettera  F).  L'altro
originale viene allegato all'esemplare del  campione  da  inviare  al
laboratorio controllore. 
  1.4 Movimentazione dei campioni 
  Durante il prelievo e la movimentazione dei campioni devono  essere
osservate misure atte a garantirne l'integrita' e la  sicurezza,  con
particolare riferimento alle misure  concernenti  il  deposito  e  il
trasporto dei liquidi infiammabili. 
  1.5 Distribuzione dei campioni 
  Ai fini della distribuzione dei campioni si applicano  le  seguenti
disposizioni: 
  - Il contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera b), e' inviato al
laboratorio controllore insieme al verbale di campionamento. 
  - Nel caso in cui sia richiesta la revisione delle analisi ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 689/81  un  contenitore  di
cui  al  paragrafo  1.2,  lettera  c),  e'  inviato  al   laboratorio
competente per tale revisione individuato ai sensi del paragrafo 1.7. 
  - In tutti i casi, i contenitori dei campioni di benzina  prelevati
durante il periodo estivo, qualora conservati in luogo idoneo diverso
da un frigorifero antideflagrante a temperatura compresa  tra  4°C  e
10°C, sono inviati al laboratorio controllore entro cinque giorni dal
prelievo. 
  1.6 Conservazione dei campioni 
  Tutti i contenitori di cui al  paragrafo  1.2,  lettere  b)  e  c),
devono essere conservati in un  luogo  idoneo,  per  un  periodo  non
inferiore a novanta giorni e, comunque, fino alla  conclusione  delle
attivita' di accertamento di cui  al  presente  allegato  e,  per  un
contenitore  di  cui  al  paragrafo  1.2,  lettera  c),  in  caso  di
accertamento dell'infrazione, fino alla scadenza dei termini previsti
per  proporre  opposizione  all'eventuale  ordinanza  -   ingiunzione
dell'autorita' competente all'irrogazione della sanzione e fino  alla
conclusione del contenzioso giudiziario seguente a tale  opposizione.
Per luogo idoneo si intende, in caso  di  benzina,  un  luogo  almeno
ventilato in cui i contenitori non sono esposti alla luce diretta del
sole. 
  1.7 Identificazione dei laboratori 
  Il laboratorio controllore,  su  delega  dell'autorita'  competente
all'accertamento dell'infrazione, e'  un  laboratorio  chimico  delle
dogane o un Ufficio delle Dogane nel cui ambito operano i  laboratori
chimici delle dogane. 
  Il laboratorio che effettua la revisione  delle  analisi  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 689/81  e'  un  laboratorio
chimico delle dogane o un Ufficio delle Dogane nel cui ambito operano
i  laboratori  chimici  delle  dogane,  diverso  da  quello  che   ha
effettuato le misure come laboratorio controllore. 
  Per l'effettuazione delle misure i laboratori chimici delle  dogane
o gli Uffici delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici
delle dogane possono avvalersi  della  Stazione  Sperimentale  per  i
Combustibili. 
  2. Effettuazione della verifica di conformita' 
  Il presente paragrafo stabilisce le procedure  per  l'effettuazione
della verifica di conformita'. Tale procedura si applica sia in  sede
di analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 689/81,
sia in sede di revisione delle analisi  ai  sensi  dell'articolo  15,
comma 2, della legge n. 689/81. 
  La trattazione dei risultati  dei  metodi  di  prova  elencati  nel
paragrafo 3 viene effettuata secondo la procedura, tratta dalla norma
UNI EN ISO 4259. 
  2.1 Verifica di conformita' 
  Il laboratorio controllore esegue le misure immediatamente dopo  la
ricezione dei contenitori del  campione  di  cui  al  paragrafo  1.2,
lettera b). Tale laboratorio esegue  una  sola  misura  per  ciascuna
caratteristica  disciplinata  dal  presente  decreto,  utilizzando  i
metodi di prova di cui al paragrafo 3. 
  2.1.1 Caratteristiche per le quali e' definito  un  limite  massimo
negli allegati I e II. 
  Se il risultato ottenuto «X» e' tale che: 
 
                           X > A1 +0,59•R 
 
  dove A1 e' il limite massimo,  ed  R  e'  la  riproducibilita'  del
metodo di prova calcolata al livello A1 , il cui valore e'  riportato
nel paragrafo 3, il prodotto  si  considera  non  conforme.  In  caso
contrario il prodotto e' da considerare conforme. 
  2.1.2 Caratteristiche per le quali e'  definito  un  limite  minimo
negli allegati I e II. Se il risultato ottenuto «X» e' tale che: 
 
                            X< A2 -0,59•R 
 
  dove A2 e' il limite minimo, ed R e' la riproducibilita' del metodo
di prova calcolata al livello A2 , il cui  valore  e'  riportato  nel
paragrafo 3, il prodotto si considera non conforme. In caso contrario
il prodotto e' da considerare conforme. 
  3. Precisione dei metodi di prova 
  3.1 Metodi di prova, contenuti nella norma EN 228:2008,  metodi  di
prova per il  tenore  di  metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese
(MMT) come manganese e dati di precisione per la determinazione delle
caratteristiche  della  benzina  conforme  alle  specifiche  di   cui
all'allegato I o all'articolo 3, comma 2. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    (1) Espressa come DVPE (Tensione equivalente di vapore a secco). 
    (2) Precisione da calcolare in base alla curva  di  distillazione
dei campioni. 
    (3)Nel caso della benzina di cui all'articolo 3, comma 2. 
    (4) A decorrere dal 1° gennaio 2014. 
 
  3.2 Metodi di prova, contenuti nella norma EN 590:2009,  metodi  di
prova per il  tenore  di  metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese
(MMT) come manganese e dati di precisione per la determinazione delle
caratteristiche del combustibile diesel conforme alle  specifiche  di
cui all'allegato II. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    (1) Precisione da calcolare in base alla curva  di  distillazione
dei campioni. 
    (2) Si  applica,  a  seguito  della  relativa  pubblicazione,  il
pertinente metodo CEN 
    (3) A decorrere dal 1° gennaio 2014 

        
      
                                                           Allegato A 
                                 (previsto dall'articolo 1, comma 10) 
 
                           ALLEGATO V-bis 
 
     Norme per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra 
         prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti 
 
  A. Valori tipici e standard dei  biocarburanti  se  prodotti  senza
emissioni  nette  di  carbonio  a  seguito   della   modifica   della
destinazione dei terreni 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    (*) Escluso l'olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di
origine  animale  classificati  come  materiali  di  categoria  3  in
conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative
ai sottoprodotti di origine animale non destinati al  consumo  umano.
Sono inclusi i residui ed i sottoprodotti 
 
  B. Stima dei valori tipici e standard dei futuri biocarburanti  non
presenti sul mercato o presenti solo  in  quantita'  trascurabili  al
gennaio 2008, se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito
della modifica della destinazione dei terreni 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  C. Metodologia 
  1. Le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione
e dall'uso di biocarburanti vengono  calcolate  secondo  la  seguente
formula: 
    E = eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr - eee 
    dove 
    E  =  il  totale   delle   emissioni   derivanti   dall'uso   del
combustibile; 
    eec = le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione
delle materie prime; 
    el = le emissioni  annualizzate  risultanti  da  modifiche  degli
stock di carbonio a seguito del cambiamento  della  destinazione  dei
terreni; 
    ep = le emissioni derivanti dalla lavorazione; 
    etd = le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione; 
    eu = le emissioni derivanti dal combustibile al momento dell'uso; 
    esca =  le  riduzioni  delle  emissioni  grazie  all'accumulo  di
carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola; 
    eccs = le riduzioni delle emissioni  grazie  alla  cattura  e  al
sequestro del carbonio; 
    eccr = le riduzioni delle emissioni grazie alla  cattura  e  allo
stoccaggio geologico del carbonio; 
    eee  =  le  riduzioni  di   emissioni   grazie   all'elettricita'
eccedentaria prodotta dalla cogenerazione. 
    Non si tiene conto delle  emissioni  dovute  alla  produzione  di
macchinari e apparecchiature. 
  2. Le emissioni di gas  a  effetto  serra  derivanti  dall'uso  dei
carburanti, E, sono espresse in grammi equivalenti di CO2 per  MJ  di
combustibile, gCO2eq /MJ. 
  3. In deroga al punto 2, i valori espressi in  gCO2eq  /MJ  possono
essere aggiustati per tenere conto delle differenze tra i  carburanti
in  termini  di  lavoro  utile  fornito,  espresso  in  km/MJ.   Tali
aggiustamenti sono possibili soltanto  quando  e'  fornita  la  prova
delle differenze in termini di lavoro utile fornito. 
  4. Il risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso
di biocarburanti e' calcolato secondo la seguente formula: 
    RISPARMIO = (EF - EB )/EF RISPARMIO = (EF - EB )/E 
    dove 
    EB = totale delle emissioni derivanti dal biocarburante; e 
    EF = totale delle emissioni derivanti dal combustibile fossile di
riferimento. 
  5. I gas a effetto serra presi in considerazione ai fini del  punto
1 sono: CO2 , N2 O e CH4 . Ai fini del  calcolo  dell'equivalenza  in
CO2, ai predetti gas sono associati i seguenti valori: 
    CO2 : 1 
    N2 O: 296 
    CH4 : 23 
  6. Le emissioni  derivanti  dall'estrazione  o  dalla  coltivazione
delle materie prime, eec,  comprendono  le  emissioni  derivanti  dal
processo stesso di estrazione o di coltivazione, dalla raccolta delle
materie prime, dai rifiuti e dalle  perdite  e  dalla  produzione  di
sostanze chimiche o di prodotti  utilizzati  per  l'estrazione  e  la
coltivazione.  Non  si  tiene  conto  della  cattura  di  CO2   nella
coltivazione delle materie  prime.  Occorre  sottrarre  le  riduzioni
certificate delle emissioni di gas a effetto serra dalla  combustione
in torcia nei siti di produzione petrolifera dovunque nel  mondo.  Le
stime delle emissioni derivanti  dalla  coltivazione  possono  essere
derivate sulla base di medie  calcolate  per  zone  geografiche  piu'
ridotte di quelle utilizzate per il calcolo dei valori  standard,  in
alternativa all'uso dei valori reali. 
  7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di
carbonio dovute ai cambiamenti della destinazione  dei  terreni,  el,
sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni  su
venti anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente
formula: 
    el = (CSR - CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P-eB 1 
       1 Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2
(44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol)  e'
uguale a 3,664. 
    dove 
    el = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra  risultanti
da modifiche degli stock di  carbonio  dovute  al  cambiamento  della
destinazione del terreno (espresse in massa equivalente  di  CO2  per
unita' di energia prodotta dal biocarburante); 
    CSR = lo stock di carbonio per  unita'  di  superficie  associato
alla destinazione del terreno di riferimento (espresso  in  massa  di
carbonio per unita' di superficie, compresi suolo e vegetazione).  La
destinazione di  riferimento  del  terreno  e'  la  destinazione  del
terreno nel gennaio 2008 o venti anni  prima  dell'ottenimento  delle
materie prime, se quest'ultima data e' posteriore; 
    CSA = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato con
la destinazione reale del terreno (espresso in massa di carbonio  per
unita' di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in  cui
lo stock di carbonio  si  accumuli  per  oltre  un  anno,  il  valore
attribuito al CSA e' il valore stimato per unita' di superficie  dopo
vent'anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima
data e' anteriore; 
    P = la produttivita' delle colture (misurata  come  quantita'  di
energia  prodotta  da  un  biocarburanti  per  unita'  di  superficie
all'anno), e 
    eB = premio di 29 gCO2eq/MJ di biocarburanti la cui  biomassa  e'
ottenuta a partire  da  terreni  degradati  ripristinati  secondo  le
condizioni di cui al punto 8. 
  8. Il premio di 29 gCO2eq/MJ e' attribuito in presenza di  elementi
che dimostrino che il terreno in questione: 
    a) non era utilizzato per attivita' agricole o di altro tipo  nel
gennaio 2008; e 
    b) rientra in una selle seguenti categorie: 
      i)  terreno  pesantemente   degradato,   compresi   i   terreni
precedentemente utilizzati per scopi agricoli; 
      ii) terreno fortemente contaminato. 
    Il premio di 29 gCO2eq/MJ si applica per un  periodo  massimo  di
dieci anni a decorrere dalla data di conversione del terreno  ad  uso
agricolo purche', per i terreni di cui al punto i), siano  assicurate
la crescita regolare dello stock di carbonio e la rilevante riduzione
dell'erosione e, per i terreni di cui al punto ii), la contaminazione
sia ridotta. 
  9. Le categorie di cui al punto 8, lettera b), sono  definite  come
segue: 
    a) "terreni pesantemente degradati": terreni che  sono  da  tempo
fortemente  salini  o  il  cui  tenore  di   materie   organiche   e'
particolarmente basso e la cui erosione e' particolarmente forte; 
    b) "terreni fortemente contaminati": terreni il  cui  livello  di
contaminazione e'  tale  da  renderli  inadatti  alla  produzione  di
alimenti o mangimi. 
    Sono inclusi i terreni oggetto di una decisione della Commissione
a norma dell'articolo 7 quater,  paragrafo  4,  quarto  comma,  della
direttiva 98/70/CE, come introdotto dall'articolo 1  della  direttiva
2009/30/CE . 
  10. La guida adottata a norma del punto 10, parte C,  dell'allegato
V della direttiva 2009/28/CE funge da base per il calcolo degli stock
di carbonio nel suolo ai fini della presente direttiva. 
  11. Le emissioni derivanti  dalla  lavorazione,  ep,  includono  le
emissioni dalla lavorazione stessa,  dai  rifiuti  e  dalle  perdite,
nonche' dalla produzione di sostanze chimiche e  prodotti  utilizzati
per la lavorazione. 
  Nel  calcolo  del  consumo  di  elettricita'  prodotta  all'esterno
dell'unita'  di  produzione  del  combustibili,  l'intensita'   delle
emissioni  di  gas  a  effetto  serra  della   produzione   e   della
distribuzione    dell'elettricita'    viene     ipotizzata     uguale
all'intensita' media delle emissioni dovute alla  produzione  e  alla
distribuzione di elettricita' in una regione data. In deroga a questa
regola, per l'elettricita' prodotta in un dato impianto di produzione
elettrica non collegato alla  rete  elettrica  i  produttori  possono
utilizzare un valore medio. 
  12. Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione, etd
, comprendono le emissioni generate dal trasporto e dallo  stoccaggio
delle materie prime e dei materiali semilavorati, e dallo  stoccaggio
e dalla distribuzione dei prodotti finiti. Le emissioni derivanti dal
trasporto e dalla distribuzione  considerate  al  punto  6  non  sono
disciplinate dal presente punto. 
  13. Le emissioni derivanti dal combustibili al momento dell'uso, eu
, sono considerate pari a zero per i biocarburanti. 
  14. Le riduzioni di emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio
geologico del carbonio, eccs , che non sono gia' state  computate  in
ep sono limitate alle emissioni evitate  grazie  alla  cattura  e  al
sequestro di CO2 direttamente legati  all'estrazione,  al  trasporto,
alla lavorazione e alla distribuzione del combustibile. 
  15.  Le  riduzioni  di  emissioni  grazie  alla  cattura   e   alla
sostituzione del  carbonio,  eccr  ,  sono  limitate  alle  emissioni
evitate grazie alla cattura di CO2 il  cui  carbonio  proviene  dalla
biomassa e che viene usata in  sostituzione  della  CO2  derivata  da
carburanti fossili utilizzata in prodotti e servizi commerciali. 
  16. Le riduzioni di emissioni grazie all'elettricita'  eccedentaria
prodotta dalla cogenerazione, eee, sono prese in  considerazione  per
la  parte  di  elettricita'  eccedentaria  generata  da  sistemi   di
produzione di combustibile che utilizzano la  cogenerazione,  eccetto
nei casi in cui il combustibile utilizzato per la  cogenerazione  sia
un prodotto secondario diverso dai residui di colture  agricole.  Per
il  computo  di  tale  elettricita'  eccedentaria,  si  suppone   che
l'impianto di cogenerazione abbia le dimensioni minime per fornire il
calore richiesto per la produzione del combustibile. Si  suppone  che
le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra  associate  a  detta
elettricita' eccedentaria siano  uguali  al  quantitativo  di  gas  a
effetto serra che  verrebbe  emesso  se  un  quantitativo  uguale  di
elettricita' fosse prodotto in una centrale alimentata con lo  stesso
combustibile dell'impianto di cogenerazione. 
  17. Quando nel processo di produzione di  un  combustibile  vengono
prodotti, in combinazione,  il  combustibile  per  il  quale  vengono
calcolate le emissioni  ed  uno  o  piu'  altri  prodotti  ("prodotti
secondari"), le emissioni di gas a effetto serra sono divise  tra  il
combustibile  o  il  prodotto  intermedio  e  i  prodotti   secondari
proporzionalmente  al  loro  contenuto  energetico  (determinato  dal
potere calorifico inferiore nel caso di  prodotti  secondari  diversi
dall'elettricita'). 
  18. Ai fini del calcolo  di  cui  al  punto  17,  le  emissioni  da
dividere sono: eec + el +  le  frazioni  di  ep  ,  etd  ed  eee  che
intervengono fino alla fase, e nella fase  stessa,  del  processo  di
produzione nella quale il prodotto secondario e' fabbricato. Se  sono
state attribuite emissioni a prodotti secondari  in  precedenti  fasi
del processo nel ciclo di vita,  in  sostituzione  del  totale  delle
emissioni si utilizza solo la  frazione  delle  emissioni  attribuita
nell'ultima  fase  del  processo  prima  del  prodotto   combustibile
intermedio. 
  Ai fini  del  calcolo  vengono  presi  in  considerazione  tutti  i
prodotti secondari, compresa l'elettricita' non considerata  ai  fini
del punto 16, ad eccezione dei residui delle colture agricole,  quali
paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci. I prodotti secondari il  cui
contenuto energetico e' negativo sono considerati come se avessero un
contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo. 
  I rifiuti, i residui di colture agricole,  quali  paglia,  bagassa,
crusca, tutoli e gusci, e i residui della  lavorazione,  compresa  la
glicerina grezza (glicerina non raffinata), sono considerati come  se
avessero emissioni di gas a effetto serra pari a zero nel  corso  del
ciclo di vita fino alla raccolta. 
  Nel caso  di  combustibili  prodotti  in  raffinerie,  l'unita'  di
analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 e' la raffineria. 
  19. Ai  fini  del  calcolo  di  cui  al  punto  4,  il  valore  del
combustibili fossile di riferimento, EF, e'  pari  all'ultimo  valore
disponibile per le emissioni medie reali della  parte  fossile  della
benzina e del gasolio consumati  nella  Comunita'  e  indicate  nella
relazione pubblicata ai sensi della presente direttiva. Se tali  dati
non sono disponibili, il valore utilizzato e' 83,8 gCO2eq /MJ. 
 
  D. Valori standard disaggregati per i biocarburanti 
  Valori standard disaggregati  per  la  coltivazione:  'eec  '  come
definito nella parte C del presente allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    * Escluso l'olio animale prodotto a partire da  sottoprodotti  di
origine  animale  classificati  come  materiali  di  categoria  3  in
conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002. Escluso l'olio animale
prodotto a partire da sottoprodotti di origine  animale  classificati
come materiali di categoria 3 in conformita' del regolamento (CE)  n.
1774/2002. Sono inclusi i residui ed i sottoprodotti 
  Valori  standard   disaggregati   per   la   lavorazione   (inclusa
l'elettricita' eccedentaria): 'ep - eee' come definito nella parte  C
del presente allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Valori standard disaggregati per il trasporto e  la  distribuzione:
'etd ' come definito nella parte C del presente allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Totale per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  E.  Stima  dei  valori   standard   disaggregati   per   i   futuri
biocarburanti non presenti sul mercato o presenti solo  in  quantita'
trascurabili al gennaio 2008 
 
  Valori disaggregati per la coltivazione: 'eec ' come definito nella
parte C del presente allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Valori disaggregati  per  la  lavorazione  (inclusa  l'elettricita'
eccedentaria): 'ep - eee ' come definito nella parte C  del  presente
allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Valori disaggregati per il trasporto e la distribuzione: 'etd' come
definito nella parte C del presente allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Totale per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico