Cass. Sez. III n. 16442 del 27 aprile 2011 (Cc. 16 mar. 2011)
Pres. Ferrua Est. Ramacci Ric. Trotta ed altro
Beni Ambientali. Detenzione armi in aree protette

Con riferimento alla normativa in tema di aree protette la detenzione di un fucile da caccia non è vietata in modo assoluto, essendo la stessa possibile previa autorizzazione, né detta arma costituisce una cosa intrinsecamente pericolosa

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuliana FERRUA                                     Presidente
Dott. Mario GENTILE                                        Consigliere
Dott. Renato GRILLO                                        Consigliere
Dott. Giulio SARNO                                          Consigliere
Dott. Luca RAMACCI                                        Consigliere Estensore

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da: TROTTA Andrea nato a San Givanni Rotondo il 7/10/1935 RIGNANESE Luigi nato a Manfredonia il 30/8/1970;
- avverso la sentenza emessa il 14/5/2010 dal Tribunale di Lucera — Sezione Distaccata di Apricena
. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
- Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca;


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con sentenza emessa in data 14 maggio 2010, il Tribunale di Lucera — Sezione Distaccata di Apricena assolveva TROTTA Andrea e RIGNANESE Luigi dal reato di cui all'articolo 30, lettera d) Legge 157\92 perché il fatto non costituisce reato.


Veniva altresì disposta la confisca e devoluzione alla competente Direzione di Artiglieria del fucile e del munizionamento in sequestro.


Avverso tale pronuncia entrambi proponevano ricorso immediato per cassazione denunciando l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale relativamente alla disposta confisca.


Osservavano i ricorrenti che, in assenza di una sentenza dichiarativa di responsabilità, la confisca non poteva essere legittimamente disposta.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è fondato.

Va premesso che, in tema di caccia, l'articolo 28, secondo comma della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 dispone che, in caso di condanna per le ipotesi di reato di cui all' articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi ed i mezzi di caccia siano in ogni caso confiscati.
Si tratta, come chiaramente emerge dal tenore della disposizione, di confisca obbligatoria


Il successivo articolo 30 stabilisce poi, al terzo comma, che "salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi".


Delle due disposizioni richiamate questa Corte ha fornito, nel tempo, una uniforme interpretazione rilevando come la norma preveda espressamente la confisca solo in caso di condanna e per le ipotesi di reato esplicitamente indicate in quanto il richiamo operato dal legislatore alla disciplina delle armi non ha natura di rinvio in senso tecnico, tale da determinare un collegamento sanzionatorio tra la normativa sulla caccia e quella in materia di armi trattandosi, al contrario, di una mera precisazione finalizzata ad eliminare ogni dubbio in merito alla possibilità di concorso tra i reati previsti dalle diverse disposizioni, facendo salvo il solo principio di specialità. Sulla base del rapporto di specialità intercorrente tra la disciplina venatoria e quella sulle armi veniva esclusa la possibilità di applicare il combinato disposto degli artt. 240 cpv. C.P. e 6 Legge 22 maggio 1975 n. 152, in forza del quale può disporsi la confisca anche in assenza di una pronuncia di condanna quando trattasi di reati concernenti le armi (Sez. III n. 15166, 1 aprile 2003; n. 17670, 9 maggio 2007; n. 35637, 27 settembre 2007; n.6228, 13 febbraio 2009; n. 11580, 17 marzo 2009; n. 18545, 17 maggio 2010; n. 27265, 14 luglio 2010).

Nella fattispecie, il giudice ha disposto la confisca dell'arma e del relativo munizionamento ai sensi dell'articolo 240, comma secondo n. 2 C.P. "in quanto oggetti il cui porto e la cui detenzione in zona parco costituisce reato".

Il riferimento non pare riguardare, pertanto, la disciplina sulla caccia oggetto di contestazione ma, evidentemente, il divieto di cui all'articolo 11, comma terzo, lettera f) della legge n.341/94 sulle aree protette di introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura in assenza di autorizzazione.

La violazione del divieto é sanzionata penalmente dall'articolo 30, comma primo, mentre il comma quarto prevede un'ipotesi di confisca facoltativa delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito in caso di condanna e nei casi di particolare gravità.

Ciò posto ed in disparte la circostanza che il reato contestato ai ricorrenti riguardava altra disposizione di legge e che dallo stesso i predetti sono stati mandati assolti, deve rilevarsi che la menzionata legge — quadro sulle aree protette limita il divieto ai privati che non dispongono di autorizzazione, cosicché il porto delle armi nelle zone parco non deve ritenersi sempre vietato.

In altre parole, anche con riferimento alla normativa in tema di aree protette la detenzione di un fucile da caccia non é vietata in modo assoluto, essendo la stessa possibile previa autorizzazione, né detta arma costituisce una cosa intrinsecamente pericolosa.

La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca, che va eliminata, con restituzione dei beni all'avente diritto.


P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, che elimina.

Così deciso in Roma il 16 marzo 2011