Cass. Sez. III n. 12130 del 27 marzo 2025 (CC 13 feb 2025)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Boscarino
Beni ambientali.Realizzazione parcheggio in zona vincolata

La condotta che determini una permanente compressione del bene tutelato dalla norma, ancorché  pregiudicato esclusivamente dall'esercizio di attività (nella specie un parcheggio) e non dall'esecuzione di lavori può integrare il reato contravvenzionale ex art. 181 del Dlgs. 42/04 che non presuppone necessariamente la realizzazione di interventi edili, diversamente dalla disciplina dettata in materia edilizia.

RITENUTO IN FATTO  E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.    Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Siracusa Sassari, adito nell’interesse di Boscarino Franzo, avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del medesimo tribunale, disposto il 5.9.2024, in ordine a reati edilizi e paesaggistici oltre che ex art. 518 duodecies c.p., confermava, la  decisione impugnata. 

2.    Avverso la predetta ordinanza Boscarino Franzo propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di impugnazione. 

3.    Si rappresenta, con il primo, il vizio di violazione di legge, sostenendo l’assenza di interventi edili sulle aree in sequestro e quindi la mancanza di ogni profilo di incompatibilità tra la destinazione agricola delle stesse e la loro utilizzazione a parcheggio, come emergente nel caso in esame. 

4.    Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione siccome mancante, in quanto non si spiegherebbero le ragioni giuridiche per cui l’indagato non avrebbe potuto adibire a parcheggio le aree interessate, nel quadro peraltro di pertinenti titoli autorizzativi. Si contesta anche la sussistenza della fattispecie ex art. 518 duodecies c.p., in assenza di ogni uso improprio dell’area, già da tempo peraltro adibita a parcheggio temporaneo.  

5.    Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione con riferimento al periculum in mora, in realtà insussistente anche a fronte di una previa autorizzazione rilasciata. 

6.    Il ricorso è inammissibile. Per essere stato sottoscritto dal difensore dell’indagato, Boscarino Franzo, che non risulta proprietario del terreni in vinculis e come tale non è titolato alla restituzione dei medesimi in caso di esito positivo del ricorso, e quindi risulta privo dell’interesse legittimante il ricorso medesimo. Come noto il requisito dell'interesse, richiesto dall'art. 568 cod. proc. pen., si applica anche alle impugnazioni dei provvedimenti cautelari, e si identifica con l'interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione; ne consegue che, nella valutazione della sussistenza o meno dell'interesse della parte ad impugnare, è necessario prendere in esame i due aspetti di tale interesse e cioè quello processuale e quello sostanziale. Quest'ultimo deve risolversi in un "vantaggio", in una "utilità" in senso obiettivo, per la parte impugnante. Se dunque, l'impugnazione proposta dall'imputato o indagato, per una qualsiasi causa, non può portare ad una modificazione degli effetti del provvedimento impugnato, non può cioè conseguire il risultato di porre riparo al pregiudizio dedotto, non vi è interesse (cfr. Sez. 6, n. 1473 del 02/04/1997 Rv. 207488 - 01 Pacifico). Si è ulteriormente precisato che l'interesse ad impugnare deve essere colto nella finalità, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere lo svantaggio processuale e, quindi, il pregiudizio derivante da una decisione giudiziale ovvero deve essere individuato, il che non muta il risultato, facendo leva sul concetto positivo di utilità che la parte mira a conseguire, attraverso l'esercizio del diritto di impugnazione e in coerenza logica con il sistema legislativo. Sono questi gli elementi qualificanti dell'interesse ad impugnare, e il criterio di misurazione dello stesso, visto sia in negativo (rimozione di un pregiudizio) che in positivo (conseguimento di una utilità), è un criterio comparativo tra dati processuali concretamente individuabili: il provvedimento impugnato e quello che il giudice ad quem potrebbe emanare in accoglimento dell'impugnazione (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (dep. 17/02/2012) Rv. 251693 - 01 Marinaj). Invero, alla luce degli atti allegati dalla difesa, come tali esaminabili da questa Corte, i terreni in questione (fg. mappa 373 p.lla 362 e 166 ) appartengono a Genovese Giulia e Genovese Teresa, e solo di fatto sarebbe ivi presente, quale mero gestore, Boscarino Franzo, in qualità di titolare della omonima azienda agricola ( cfr. pag. 5 del decreto di sequestro preventivo del P.M.). 

7.    Può comunque evidenziarsi che l’'occupazione con veicoli senza le necessarie autorizzazioni, di un'area sottoposta a vincoli ambientali integra il reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a nulla rilevando che le vetture possano essere rimosse perché il semplice stazionare di esse su superfici aventi diversa destinazione, con intrinseco valore ambientale, può cagionare una lesione del bene protetto. (Fattispecie in cui l'imputato aveva stabilmente destinato un terreno agricolo, sottoposto a vincolo paesaggistico, a rimessaggio di roulottes). (Sez. 3, n. 43173 del 05/07/2017, Zanella, Rv. 271335 - 01). E’ stato altresì stabilito che la occupazione disordinata senza le necessarie autorizzazioni con veicoli di un'area sottoposta a vincoli ambientali integra il reato di violazione delle norme a tutela del paesaggio, a nulla rilevando che le vetture possano essere rimosse perché il semplice stazionare di esse su superfici aventi diversa destinazione, con intrinseco valore ambientale, può cagionare una lesione del bene protetto (Sez. 3, n. 4707 del 15/02/1994, Fanelli, Rv. 198724).
Dunque, la condotta che determini una permanente compressione del bene tutelato dalla norma, ancorchè pregiudicato esclusivamente dall'esercizio di attività e non dall'esecuzione di lavori può integrare il reato contravvenzionale ex art. 181 del Dlgs. 42/04 che non presuppone necessariamente la realizzazione di interventi edili, diversamente dalla disciplina dettata in materia edilizia. In tal senso è chiaro il dettato dell’art. 146 del Dlgs. 42/04, norma di riferimento per la disposizione ex art. 181 citata,  secondo cui “i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”. Come già sottolineato da questa Corte, le modificazioni non autorizzate di cui all'art. 146, dlgs. n. 42 del 2004, si identificano esattamente con l'uso non occasionale del terreno per scopi diversi da quelli consentiti e a servizio di un'attività stabile e duratura (in motivazione cfr. sez. 3, n. 43173 del 05/07/2017, cit.) Rv. 271335 - 01). Consegue che il reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, ha carattere permanente e la permanenza cessa in concomitanza della cessazione della condotta o, in alternativa, con il sequestro del bene o, in mancanza, con la sentenza di primo grado quando la contestazione sia di natura "aperta". 

8.    Ritiene il collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il  ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2025