Cass. Sez. III n. 42064 del 6 ottobre 2016 (Ud. 30 giu 2016)
Pres. Ramacci Est. Renoldi Imp. Quaranta e altri
Beni ambientali.Richiesta di autorizzazione paesaggistica e false attestazioni del richiedente circa la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento

Integra il reato previsto dall'art. 479 cod. pen. il rilascio di autorizzazione paesaggistica, da parte del responsabile dell'ufficio tecnico competente, nella consapevolezza della falsità di quanto attestato dal richiedente circa la sussistenza dei presupposti giuridico-fattuali per l'accoglimento della relativa domanda. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'autorizzazione paesaggistica ha natura di atto pubblico - comprovando l'attività di esame e valutazione da parte dell'organo tecnico dei documenti prodotti dal richiedente e producendo un effetto ampliativo della sfera giuridico-patrimoniale del proprietario - il cui rilascio impone in capo all'organo competente l'obbligo giuridico di svolgere in qualunque modo, e non necessariamente con un sopralluogo, le necessarie preventive verifiche in merito alla sussistenza delle relative condizioni).

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 17/01/2014 il Tribunale di Lecce condannò Antonio Vittorio Quaranta e Gianluca Baglivo alla pena di sei mesi di reclusione e Giuseppe Renna alla pena di un anno e due mesi di reclusione, i primi due per concorso nel delitto di cui agli artt. 110 e 481 cod. pen. e il terzo in relazione ai delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 81 cpv., 479 e 323 cod. pen.; fatti accertati in Morciano di Leuca, rispettivamente, il 26/01/2009 e il
4/02/2009.

Secondo quanto accertato dal primo giudice, Q.A.V. e B.G. avevano, il primo quale proprietario e committente ed il secondo quale progettista, dichiarato, nella relazione tecnica e nelle planimetrie allegate alla D.I.A. n. 2/09, depositate da B. presso l'Ufficio tecnico del comune di Morciano di Leuca il  26/01/2009, il prossimo avvio di un intervento riguardante il "risanamento igienico-conservativo e restauro di un fabbricato esistente di antichissima costruzione", che avevano falsamente attestato essere costituito da due corpi di fabbrica, rappresentati da una pajara e da un locale pertinenziale adiacente del tipo "lamia". In realtà, secondo quanto ritenuto dal Tribunale, quest'ultimo locale era inesistente, in quanto la struttura pertinenziale descritta nella cennata documentazione (e ritratta nelle fotografie ad essa allegate) era risultata "posticcia".

Ciò era emerso, in particolare, dal rilievo aerofotogrammetrico eseguito il (OMISSIS), da cui era risultato che il muro perimetrale pertinente alla pajara non era presente; nonchè dal sopralluogo effettuato in data 1/07/2009, in occasione del quale il maresciallo D.M. della Guardia di Finanza aveva rilevato che il muro in questione non presentava i segni del tempo, essendo costituito in gran parte da conci di tufo squadrati e accorpati tra loro, senza malta legante, con altezza inferiore rispetto a quella dichiarata (1,75 metri invece di 3 metri).

Con la stessa sentenza, R.G. fu condannato alla pena prima ricordata perchè, quale responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Morciano, aveva attestato falsamente, nell'atto di autorizzazione paesaggistica n. (OMISSIS), che l'intervento edilizio oggetto della D.I.A., presentata da B. per conto di Q., riguardava il risanamento e il restauro di vecchi fabbricati preesistenti (mentre, per quanto sopra detto, la struttura adiacente alla pajara era di recentissima fattura) ed aveva, quindi, emesso la suddetta autorizzazione paesaggistica al fine di consentire allo stesso Q. il conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito nella realizzazione di un intervento edilizio che, per le dimensioni e le caratteristiche strutturali, funzionali ed estetiche, non sarebbe stato, invece, assentibile.

2. Avverso la pronuncia di primo grado proposero rituale atto di appello i tre imputati a mezzo dei rispettivi difensori.

Q.A.V. contestò l'assunto del Tribunale secondo cui la muratura perimetrale priva di copertura sarebbe stata realizzata ad hoc, anche alla luce delle testimonianze di M.F. e D.G.L., proprietari di fondi limitrofi, i quali, a suo dire, avevano confermato l'esistenza, da tempo immemorabile, sia della pajara, che della recinzione. Inoltre, nessun falso ideologico poteva essergli attribuito, essendo evidente ed immediatamente riscontrabile la non corrispondenza del progetto agli strumenti urbanistici del territorio, per cui egli avrebbe soltanto avanzato una richiesta non accoglibile.

Secondo B.G., la dichiarazione da lui allegata dalla D.I.A., nella parte in cui asseverava la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici, non avrebbe avuto natura giuridica di "certificato". Inoltre, trattandosi di una valutazione tecnica non avrebbe potuto essere ritenuta falsa, ma al più errata, con conseguente esclusione del dolo richiesto dall'art. 481 c.p.. In ogni caso, sarebbe stato ravvisabile un falso innocuo o grossolano, come tale non punibile, ovvero un reato impossibile. Ciò in quanto lo stesso Tribunale aveva giudicato ictu oculi rilevabile l'assenza di copertura della struttura muraria, che rendeva l'opera non suscettibile di realizzazione mediante D.I.A..

In via subordinata egli chiese il riconoscimento delle attenuanti generiche per la giovane età e l'incensuratezza e, in ogni caso, l'applicazione della multa e l'esclusione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio della professione di geometra, unica fonte di reddito per sè e per la prole a carico.

R.G. dedusse la mancanza del dolo del reato di cui all'art. 479 c.p., evidenziando la propria buona fede e di essere stato tratto in inganno dalla relazione tecnica, dagli elaborati grafici e dalle foto allegate alla D.I.A., avendo fatto affidamento su quanto asseverato dal progettista, in assenza di norme che gli imponessero di effettuare un sopralluogo al fine di verificare lo stato di fatto.

Quanto al reato di cui all'art. 323 c.p., R. ribadì di avere commesso un errore in assoluta buona fede, senza alcuna volontà di favorire Q., con il quale non aveva particolari rapporti.

In subordine chiese che, previo assorbimento del reato di cui all'art. 323 c.p. in quello di cui all'art. 479 c.p., gli venissero concesse le attenuanti generiche, attesa la occasionalità della condotta, e che gli venisse irrogata una pena più contenuta, soprattutto in relazione all'aumento per la continuazione.

3. Con sentenza in data 17/06/2015 della Corte d'Appello di Lecce, la pronuncia appellata fu integralmente confermata, con condanna dei tre imputati alle spese di quel grado di giudizio.

3.1. La Corte affermò l'infondatezza dell'appello di Q. sul presupposto che la visione delle fotografie acquisite confermasse la "recentissima realizzazione della struttura perimetrale, costituita evidentemente da conci di tufo squadrati, privi di segni del tempo non interessati da una vegetazione significativa". Le testimonianze dei proprietari dei fondi vicini, M. e D.G., furono ritenute "vaghe e contraddittorie", avendo il primo ricordato la presenza di una recinzione ad altezza d'uomo sin dai tempi in cui era ragazzo; recinzione che però, in assenza di specificazioni, poteva essere quella "a secco" che delimitava il terreno; e non avendo, il secondo, collocato temporalmente l'opera.

Nè il reato poteva ritenersi impossibile, atteso che sulla scorta della falsa dichiarazione, R.G., responsabile dell'ufficio tecnico comunale aveva effettivamente rilasciato l'autorizzazione paesaggistica. Ed anzi, proprio la grossolanità del falso fu dalla Corte indicata tra gli elementi di prova del previo concerto di Q. e B. con lo stesso R., il quale, con la sua esperienza e conoscenza del territorio, non avrebbe potuto essere indotto in errore dal falso grossolano. In altri termini il falso, pur evidente, doveva ritenersi in ogni caso funzionale al rilascio di un'autorizzazione paesaggistica apparentemente legittima e doveva, dunque, fornire supporto o copertura all'operato illegittimo di R..

Quanto alla carenza del dolo del reato di falso, il concorso di Q. nella falsa asseverazione di conformità agli strumenti urbanistici, materialmente posta in essere dal progettista B., esercente servizio di pubblica necessità, fu desunta dal suo interesse quale committente e dalla recente realizzazione della recinzione, che non poteva logicamente essere avvenuta su esclusiva iniziativa ad altri.

3.3. Quanto all'appello di B., la Corte rilevò, con riferimento alla natura giuridica della D.I.A. e delle relazioni e degli elaborati ad essa allegati, che il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29, comma 3 stabilisce che per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume, per la natura certificativa degli elaborati a sua firma, la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 359 c.p..

Il dolo del falso fu poi ritenuto provato dalla rappresentazione, nella relazione e nel progetto allegati alla domanda di D.I.A., di una situazione dei luoghi macroscopicamente difforme dal vero quanto alla risalente preesistenza del secondo corpo di fabbrica, immediatamente rilevabile, nonchè in ordine all'inquadramento dell'intervento come restauro e risanamento conservativo, essendo la struttura muraria adiacente alla pajara del tutto priva di copertura e strutturalmente inidonea, considerata la sua minore altezza rispetto a quella indicata in progetto, a sostenere una qualsiasi copertura delle dimensioni indicate; e necessitando, quindi, l'intervento in questione, il rilascio del permesso di costruire.

Quanto all'impossibilità di configurare il reato di falso a cagione della sua natura innocua o grossolana, la Corte richiamò quanto osservato in relazione alla posizione di Q..

3.4. Con riferimento, infine, alla posizione di R., dalla macroscopica falsità della relazione allegata alla D.I.A. e dalla natura vincolata dell'ordine di non effettuare l'intervento edilizio richiesto, prescritto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 23, comma 6, ordine che non era mai stato emesso, oltre che dal già accertato dolo del reato di falso ideologico, la Corte dedusse la presenza del dolo intenzionale del reato di abuso d'ufficio, a sua volta presupponente un previo concerto con il beneficiario dei titoli abilitativi. La mancata prova di rapporti personali con i coimputati fu, quindi, ritenuta irrilevante.

Le condotte di abuso d'ufficio e di falso ideologico furono ritenute distinte, anche se finalisticamente collegate, sicchè la richiesta dell'imputato di considerare unificati i due reati fu respinta in quanto infondata.

3.5. Quanto, in ultimo, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, lamentata da B. e R. senza, peraltro, indicare elementi favorevolmente valutabili diversi dalla penale incensuratezza per B., la Corte ritenne che la gravità dei fatti non consentisse il riconoscimento delle attenuanti richieste e l'applicazione della sola pena pecuniaria della multa. E anche lo scostamento dal minimo edittale fu ritenuto adeguatamente motivato in ragione della massima intensità del dolo e della "cospicua ampiezza dell'illecita attività edilizia in procinto di concretizzarsi".

4. Avverso la predetta sentenza tutti gli imputati propongono, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorso per cassazione.

4.1. Con il primo motivo Q. deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle risultanze processuali.

La Corte di appello di Lecce avrebbe erroneamente ritenuto non significative le deposizioni rese dai testi, D.G. e M.. Quest'ultimo, infatti, aveva riferito della presenza, all'interno del terreno di Q., di "un rudere di un trullo" e di "una recinzione vecchia pure quella", sicchè dovrebbe escludersi che egli avesse potuto fare riferimento al muro a secco di recinzione del fondo, come invece sostenuto dalla Corte d'appello.

Nè, continua il ricorrente, potrebbe sostenersi che le testimonianze non fossero idonee a contrastare il dato oggettivo desumibile dalle immagini della aerofotogrammetria eseguita il (OMISSIS), che evidenzierebbero l'inesistenza della muratura perimetrale del locale pertinenziale adiacente alla pajara, atteso che la stessa evidenzierebbe, unicamente, la presenza di rovi, sterpaglia e vegetazione spontanea che, come riferito dai testi, avrebbero coperto il vecchio recinto.

Con il secondo motivo Q. censura la errata applicazione dell'art. 481 c.p., denunciando il difetto sia dell'elemento materiale che dell'elemento psicologico del reato.

La preesistenza della recinzione dimostrerebbe che Q. e B. abbiano dato una descrizione dei luoghi del tutto conforme al vero, avendo correttamente individuato la tipologia delle zone interessate all'intervento edilizio, l'esatta superficie e consistenza delle particelle interessate, i vincoli esistenti su tali zone, gli strumenti urbanistici regionali e comunali di riferimento e in vigore; ed avendo essi allegato documentazione fotografica esattamente ritraente lo stato dei luoghi. La correttezza della rappresentazione dei fatti compiuta nei documenti allegati alla D.I.A. sarebbe dimostrata dall'annullamento dell'autorizzazione Paesaggistica n. (OMISSIS) del (OMISSIS), rilasciata dall'U.T.C. del Comune di Morciano di Leuca, disposto in data 19/03/2009 dalla Soprintendenza di Lecce, la quale rilevò che le opere di progetto avrebbero alterato irreversibilmente la tipologia del fabbricato rurale esistente, determinando la cancellazione e/o l'alterazione di una testimonianza antropica che caratterizzava il peculiare contesto ambientale. Circostanza che anche R., nell'esercizio del suo potere-dovere di controllo, avrebbe potuto rilevare.

Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe dimostrato l'esistenza dell'elemento psicologico in capo a Q., il quale era "a digiuno di conoscenza della congerie di norme in tema urbanistico ed edilizio", essendosi la sentenza limitata a presumere il concorso nel reato dello stesso Q. sulla base del suo interesse quale committente e della realizzazione della recinzione sul suo terreno.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 133 e 481 c.p. nell'applicazione della pena in concreto.

La richiesta di mitigare il trattamento sanzionatorio, formulata da Q. nell'atto d'appello, sarebbe stata rigettata dalla Corte alla stregua della "massima intensità del dolo" e della "cospicua ampiezza dell'illecita attività edilizia in procinto di concretizzarsi", senza che, a suo dire, i giudici d'appello abbiano spiegato in che cosa essi consisterebbero. Sotto altro profilo, la Corte avrebbe errato nel definire la pena irrogata come "prossima ai minimi edittali", atteso che l'art. 481 c.p. prevede la pena della reclusione fino ad un anno o, alternativamente, della multa da 51,00 a 516,00 Euro.

4.2. Con il primo motivo di impugnazione B. deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 481 c.p., nonchè il correlato vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle risultanze processuali, ovvero la omessa replica a specifiche argomentazioni addotte in sede di gravame.

La Corte pugliese, senza tenere conto dei motivi d'appello, si sarebbe "acriticamente" basata sulla sentenza di primo grado in ordine alla supposta non significatività delle deposizioni rese dai testi. In particolare, le dichiarazioni di M. avrebbero confermato la presenza, nella parte sud della proprietà di Q., sia di "un rudere di un trullo" sia di "una recinzione vecchia pure quella", dovendosi escludere che egli abbia potuto fare riferimento al muro a secco di recinzione del fondo, come sostenuto nella sentenza impugnata. Analogamente, quanto alla deposizione di D.G., la Corte avrebbe immotivatamente ritenuto che il teste non abbia collocato temporalmente la presenza della recinzione "e quindi la sua risalenza nel tempo".

Tali dichiarazioni non sarebbero state smentite dalle immagini della aerofotogrammetria eseguita il (OMISSIS), atteso che, secondo ricorrente, esse non avrebbero affatto evidenziato l'assenza del recinto di pertinenza della pajara, quanto piuttosto la presenza di rovi, sterpaglia e vegetazione spontanea che, come riferito dai testi, coprivano il vecchio recinto.

Su tali basi, B. sollecita l'annullamento della sentenza a fronte di una palese "violazione della legge processuale", in relazione alla quale la Corte di Cassazione sarebbe "anche giudice del fatto".

Con il secondo motivo B. deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l'inosservanza e l'erronea applicazione e violazione di legge penale circa la configurazione del delitto di cui all'art. 481 c.p..

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, la recinzione perimetrale in adiacenza alla pajara sarebbe realmente esistita, sicchè la relazione al progetto e la relazione paesaggistica conterrebbero una descrizione dei fatti e delle situazioni giuridiche dei luoghi conformi al vero, incompatibile con l'ipotesi del falso ideologico. Ciò sarebbe dimostrato anche dal provvedimento del 19/03/2009 con cui la Soprintendenza di Lecce annullò l'Autorizzazione Paesaggistica n. (OMISSIS) del (OMISSIS), non sul presupposto della sua falsità, ma sulla considerazione che le opere in progetto alterassero, in maniera irreversibile, la tipologia del fabbricato rurale esistente.

Le circostanze evidenziate, inoltre, deporrebbero, univocamente, per l'assenza del dolo di falso. E quanto al cd. "dolo di concorso", la Corte lo fonderebbe sull'esistenza di un "previo concerto sia col committente Q. che con il responsabile dell'ufficio tecnico R.", senza però nulla "accertare" sul punto.

Con il terzo motivo, B. lamenta l'erronea e falsa applicazione della legge penale in relazione al delitto di falso, invocando, in via subordinata, la "riqualificazione del fatto". Ciò in quanto l'eventuale "falsità" in materia di certificazione edilizia avrebbe dovuto essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 480 c.p., quale ipotesi di "falso in autorizzazione amministrativa".

Infatti, sia la D.I.A. che l'autorizzazione paesaggistica si configurerebbero come atti privati di natura e rilevanza amministrativa, tanto è vero che secondo l'indirizzo di questa Corte la falsità della concessione edilizia rientrerebbe nelle fattispecie previste dagli artt. 477 e 480 c.p.. Ed infatti, in un analoga fattispecie contestata allo stesso B., la Suprema Corte avrebbe cassato con rinvio la sentenza d'appello disponendo la "rideterminazione della pena da parametrarsi non sull'art. 479 c.p., bensì sul meno grave delitto di cui all'art. 480 c.p.".

Con il quarto motivo anche B., come Q., deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133, 62-bis e 481 c.p. per la inadeguatezza e sproporzione del trattamento sanzionatorio e in ordine al mancato riconoscimento delle "attenuanti generiche". Ciò in quanto, la pena irrogata non sarebbe prossima ai mimmi edittali e in quanto i giudici d'appello non avrebbero spiegato in cosa consisterebbero la "massima intensità del dolo" e la "cospicua ampiezza dell'attività edilizia in procinto di realizzarsi", sulla base dei quali è stata rigettata la richiesta di concessione delle attenuanti generiche.

In ogni caso, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dello status di "incensuratezza" dell'imputato, della mera superficialità mostrata dal punto di vista professionale e connessa alla sua giovane età, della "occasionalità della condotta", tanto più che con l'applicazione della sospensione condizionale della pena la Corte avrebbe compiuto un giudizio prognostico favorevole all'imputato, in contraddizione con la mancata concessione delle attenuanti generiche.

4.3. Con il primo motivo di ricorso R. deduce la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi degli artt. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonchè l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

La motivazione con cui la Corte d'Appello di Lecce ha ritenuto provata la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati a R., violerebbe gli artt. 192 e 533 c.p.p. e, comunque, risulterebbe "apodittica ed apparente, nonchè - in diversi passaggi - contraddittoria ed illogica".

La prova della consapevolezza dell'imputato circa la "non preesistenza" dell'immobile oggetto della D.I.A., sarebbe stata fatta discendere - in via logica dalla sua evidente falsità, a sua volta "ricavata" da alcuni elementi di segno indiziario, valutati dalla Corte in modo parcellizzato, e soprattutto privi delle caratteristiche di "gravità", "univocità" e "concordanza" richieste dal nostro ordinamento giuridico.

Nonostante i rilievi mossi nell'atto di appello, i Giudici di secondo grado avrebbero omesso di motivare in merito a quanto esposto dal consulente di parte, Arch. E., circa l'esistenza, in quella zona, di altri antichi manufatti simili a quello di cui alla contestazione, composti anche da conci squadrati, con la conseguenza che R. non avrebbe avuto motivo di nutrire sospetti in merito alla autenticità dell'immobile oggetto della D.I.A.. Tale omissione risulterebbe decisiva in quanto una adeguata valutazione della suddetta deduzione avrebbe consentito di escludere la "evidenza" della presunta artefazione della stessa struttura, così escludendo anche la volontarietà della condotta contestata al R..

La prova logica del "concerto" tra R. e gli altri imputati sarebbe stata fondata su elementi indiziari privi dei requisiti della gravità e precisione, considerato che l'imputato ben poteva fare legittimo affidamento su quanto asseverato, dal geometra progettista, negli allegati alla D.I.A..

In definitiva, la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 533 c.p.p., pervenendo alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in presenza di un "ragionevole dubbio" sulla sua innocenza.

Con il secondo motivo, R. deduce la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 479 e 323 c.p., nonchè per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e).

Sotto un primo profilo, R. deduce che, nell'autorizzazione paesaggistica da lui rilasciata, egli non abbia compiuto alcuna attestazione in ordine all'epoca dell'immobile nè alla sua fattura, essendosi limitato a prendere atto del contenuto della relazione tecnica prodotta dal richiedente ed asseverata da un professionista, così come previsto dalla legislazione in materia edilizia proprio al fine di evitare che l'autorità comunale debba svolgere puntuali e analitici controlli. Ciò che corrisponderebbe agli orientamenti di questa Corte, secondo cui la relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia avrebbe natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato attuale dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio; e considerato che il potere dell'amministrazione sarebbe finalizzato al controllo, privo di discrezionalità, della corrispondenza di quanto dichiarato dall'interessato rispetto ai canoni normativi stabiliti per l'attività in questione.

Sotto altro profilo, si eccepisce che R. non avesse alcun obbligo di effettuare preventive verifiche circa la conformità della rappresentazione dello stato di fatto alla reale situazione dei luoghi e in ordine alla preesistenza del fabbricato; ed ancora che il controllo di tipo paesaggistico riguardi la valutazione dell'aspetto esteriore delle opere progettate per la verifica del loro inserimento nel contesto del paesaggio. Da ciò deriverebbe l'impossibilità di ravvisare un falso ideologico che, peraltro, nel caso di specie sarebbe stato ascritto al prevenuto soltanto per omissione.

Quanto poi al dolo dell'abuso di ufficio il ricorrente denuncia la circolarità del ragionamento dei giudici di merito, i quali avrebbero tratto la dimostrazione dell'esistenza del dolo di falso, e finanche di un previo concerto tra gli imputati, dalla grossolanità del mendacio (e, dunque, dalla impossibilità che R. non si accorgesse delle difformità tra la situazione esistente e quella dichiarata); e quindi, una volta affermata la esistenza di un accordo preventivo, pur in mancanza di prove circa pregressi legami tra gli stessi, i giudici avrebbero ravvisato la sussistenza del dolo intenzionale dell'abuso d'ufficio, ulteriormente dimostrato dall'evidente violazione degli obblighi e dei divieti incombenti sullo stesso R. (il quale non si era attivato per effettuare controlli e annullare la D.I.A.).

Un siffatto percorso motivazionale sarebbe, secondo il ricorrente, gravemente viziato, in quanto il dolo andrebbe accertato indipendentemente dalla condotta, attraverso una valutazione da svolgersi sulla base di elementi ulteriori e diversi dall'elemento oggettivo del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere rigettati.

5.1. I primi due motivi del ricorso presentato da Q.A.V. sono identici ai primi due motivi presentati da B.G., sicchè è senz'altro opportuno, per evidenti ragioni di economia espositiva, procedere ad una trattazione unitaria degli stessi.

I due imputati deducono, in primo luogo, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado nella parte in cui essa ha ritenuto la difformità tra la situazione di fatto (caratterizzata dalla inesistenza del secondo manufatto, annesso alla pajara) e quella rappresentata nella documentazione allegata alla D.I.A., laddove, al contrario, le testimonianze di M. e D.G. avrebbero chiarito che la recinzione era, in realtà, presente già da tempo.

Sul punto, tuttavia, la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto, con motivazione coerente e del tutto immune da vizi logici, dei concreti elementi alla stregua dei quali ha concluso per l'inesistenza del manufatto che, secondo la D.I.A., sarebbe dovuto essere oggetto dell'intervento di "risanamento igienico-conservativo e restauro".

In particolare, le sentenze di merito hanno innanzitutto evidenziato come le aerofogrammetrie scattate in data (OMISSIS) avessero nitidamente rappresentato uno stato dei luoghi nel quale non era possibile scorgere alcuna preesistente struttura allocata in prossimità della pajara.

Secondo la prospettazione difensiva, fondata sulle predette testimonianze, la struttura sarebbe stata resa invisibile dalla folta vegetazione, sicchè la ripresa aerea non avrebbe consentito di scorgere la recinzione.

Tale ricostruzione, nondimeno, è stata confutata dai giudici di merito, sulla scorta della testimonianza del maresciallo D.M. della Guardia di Finanza, il quale ha riferito che la struttura si presentava, all'evidenza, di recente fattura, considerate le caratteristiche del materiale in tufo e dei leganti utilizzati.

Anche su questo, però, la Difesa ha opinato, sulla base della consulenza tecnica di parte, che nella zona vi fossero diversi fabbricati, di antica manifattura, che presentavano dei conci "squadrati"; sicchè tale circostanza non sarebbe stata dimostrativa della recente costruzione della "lamia".

Anche tale prospettazione è stata, però, superata, dai giudici di merito, i quali hanno visionato il materiale fotografico ed hanno, su tale base, ritenuto non discutibile che il manufatto rappresentato non potesse affatto essere risalente nel tempo, concludendo, in maniera non illogica, che il ricordo dei testimoni, certamente meno affidabile rispetto a riscontri di tipo documentale, fosse impreciso e, come tale, inidoneo a inficiare l'ipotesi accusatoria. Ciò anche alla luce del fatto che la minore altezza della recinzione rilevata in sede di accesso ai luoghi, pari a 1,50 metri invece dei 3 metri riportati nella relazione asseverativa, non avrebbe in alcun modo consentito, dal punto di vista strutturale, di sostenere una qualsiasi copertura delle dimensioni indicate; a dimostrazione, quindi, del carattere "posticcio" del manufatto.

Una volta dimostrato, attraverso un ragionamento probatorio dalle cadenze del tutto coerenti, che la pertinenza della pajara non esisteva, i giudici di merito hanno logicamente concluso nel senso di una oggettiva falsità della rappresentazione della situazione di fatto contenuta nella documentazione allegata alla D.I.A., macroscopicamente difforme dal vero. Tale valutazione, in quanto fondata su un tessuto motivazionale privo di smagliature, si sottrae a qualunque censura sul piano del controllo di legittimità demandato a questo Collegio, cui è inibita ogni operazione volta a sostituire la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito con soluzioni, anch'esse in fatto, alternative.

Nè possono condividersi le deduzioni difensive circa il carattere grossolano dell'alterazione ovvero circa la natura di reato impossibile del falso contestato. Anche a prescindere dal fatto che tale prospettazione è in evidente contrasto logico con l'asserita veridicità della rappresentazione documentale, sostenuta invece dai due imputati, deve rilevarsi l'evidente fallacia dell'argomentazione difensiva, secondo cui l'inidoneità della falsa descrizione dei luoghi a ingenerare una situazione di dubbio sulla sua veridicità sarebbe dimostrata dall'annullamento dell'autorizzazione Paesaggistica n. (OMISSIS) del (OMISSIS), rilasciata da R.G. per conto del comune di Morciano di Leuca, disposto dalla Soprintendenza di Lecce in data 19/03/2009.

E' appena il caso di rilevare, a questo riguardo, come gli stessi imputati abbiano ricordato che la motivazione dell'annullamento non era stata in alcun modo collegata alla falsità dei documenti allegati alla D.I.A., quanto alla circostanza, del tutto diversa, che le opere progettate avrebbero alterato, in maniera irreversibile il fabbricato rurale esistente, determinando la cancellazione o comunque l'alterazione di una testimonianza antropica che caratterizzava il peculiare contesto ambientale. Con ciò essendo stato dimostrato che, anche grazie al rilascio da parte di R. dell'autorizzazione paesaggistica, si era determinata una situazione di apparente regolarità dell'intervento edilizio e della relativa procedura amministrativa di rilascio dei titoli abilitativi, su cui era intervenuto, per ragioni del tutto eccentriche, l'annullamento da parte degli uffici regionali.

5.2. Sempre sul piano della astratta configurabilità del delitto di falso contestato al capo A), la Difesa di B. ha dedotto, con il terzo motivo di ricorso, che la "falsità" in materia di certificazione edilizia avrebbe dovuto essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 480 c.p., quale ipotesi di "falso in autorizzazione amministrativa". Ciò in quanto sia la D.I.A. che l'autorizzazione paesaggistica si configurerebbero come atti privati di natura e rilevanza amministrativa e conformemente all'indirizzo di questa Corte, secondo cui la falsità della concessione edilizia rientrerebbe nelle fattispecie previste dagli artt. 477 e 480 c.p..

Tale ricostruzione non è, tuttavia, condivisibile.

Secondo l'indirizzo accolto da questa Sezione della Suprema Corte, infatti, la relazione di accompagnamento alla "Dichiarazione di inizio attività" ha natura certificativa in ordine alla descrizione dello stato attuale dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sugli immobili interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intendono realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio. Ciò in quanto l'intero procedimento della D.I.A. si fonda su un meccanismo di responsabilizzazione del privato che voglia effettuare l'intervento edilizio, volto a sostituire la sua dichiarazione ai preventivi controlli da parte dell'ente territoriale, sulla base del particolare affidamento che l'ordinamento pone sulla relazione tecnica che accompagna il progetto e sulla sua veridicità, sì da attribuire alla D.I.A., che viene integrata da tale relazione e dalla documentazione allegata, la natura di atto fidefaciente (così Sez. 3, n. 50621 del 18/06/2014, Cazzato e altro, Rv. 261513, resa in procedimento avente identici addebiti a carico, tra gli altri, degli stessi B. e R.; Sez. 3, n. 35795 del 17/04/2012, Palotta, Rv. 253666; Sez. 3, n. 23072 del 27/04/2011, Lacorte, non massimata; Sez. 3, n. 27699 del 20/05/2010, Coppola e altro, Rv. 247927).

Ne consegue che sia la dichiarazione di inizio attività, sia la relazione tecnica e la documentazione ad essa allegate, lungi dal configurarsi come atti privati di natura e rilevanza amministrativa, hanno invece natura certificativa, sicchè la loro falsificazione integra il reato di falsità ideologica in certificati di cui all'art. 481 c.p. (in tal senso la già citata Sez. 3, n. 50621 del 18/06/2014, Cazzato e altro, Rv. 261513; nonchè Sez. 3, n. 35795 del 17/04/2012, Palotta, Rv. 253666; Sez. 3, n. 27699 del 20/05/2010, Coppola e altro, Rv. 247927; Sez. 5, n. 35615 del 14/05/2010, D'Anna, Rv. 248878; Sez. 3, n. 30401 del 23/06/2009, Zazzero, Rv. 244588; Sez. 3, n. 1818/2009 del 21/10/2008, Baldessari, Rv. 242478).

Quanto, poi, alla qualifica soggettiva di B.G., costituisce principio ormai consolidato nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte che assuma la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità il progettista che, nella relazione iniziale di accompagnamento di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 23, comma 1, renda false attestazioni, sempre che le stesse riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici e non anche la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità di quest'ultima rispetto a quanto poi in concreto realizzato (Sez. 3, n. 50621 del 18/06/2014, Cazzato e altro, in motivazione; Sez. 5, n. 35615 del 14/05/2010, D'Anna, Rv. 248878; Sez. 3, n. 27699 del 20/05/2010, Coppola e altro, Rv. 247927; Sez. 5, n. 7408/2010 del 11/11/2009, Frigè, Rv. 246094). Ciò che, appunto, si è senz'altro verificato nel caso di specie.

Non pertinente, quindi, è il richiamo compiuto dalla difesa alle sentenze di questa Corte secondo cui la falsità della concessione edilizia, così come quella della autorizzazione paesaggistica, rientrerebbe nelle fattispecie previste dagli artt. 477 e 480 c.p. (Sez. U., n. 673 del 29/01/1997; Sez. 5, n. 40038 del 4/11/2005), versandosi in casi in cui l'atto è classificabile come "autorizzazione amministrativa". Tali fattispecie, infatti, concernono l'ipotesi, affatto diversa, in cui la condotta di falso sia stata realizzata dal pubblico ufficiale e non, come nella specie, dall'incaricato di un servizio di pubblica necessità, al quale si riferisce, invece, proprio l'art. 481 c.p., correttamente configurato dai giudici di merito sulla base della contestazione formulata dal Pubblico ministero, la quale concerneva, esclusivamente, la D.I.A. e la documentazione ad essa allegata e non la successiva attività amministrativa da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

Parimenti infondata è poi l'allegazione secondo cui la relazione allegata alla D.I.A., contenendo la previsione di un evento futuro, costituito dalla costruzione prevista dal progetto, non possa contenere la "attestazione di un dato di fatto", atteso che la contestazione riguarda, in realtà, non l'eventuale discrasia tra l'opera effettivamente realizzata e quella prevista dagli elaborati progettuali, quanto piuttosto la non corrispondenza tra lo stato dei luoghi esistente al momento della dichiarazione e la sua descrizione contenuta nella documentazione ad essa allegata.

Nè è possibile qualificare tale discrasia nei termini di un mero errore tecnico di valutazione, una volta affermata la deliberata costruzione di un manufatto "posticcio" proprio al fine di giustificare il carattere asseritamente conservativo dell'intervento, sottraendolo, in questo modo, alle procedure ordinarie di rilascio dei titoli abilitativi, quali il permesso di costruire.

5.3. Le considerazioni che precedono inducono altresì ad affermare l'infondatezza delle ulteriori deduzioni difensive circa la mancanza del dolo di falso.

Infatti, i giudici di merito, una volta affermata la manifesta difformità tra la situazione di fatto e il contenuto della documentazione allegata alla D.I.A. hanno coerentemente dedotto la sussistenza del dolo, atteso che la predisposizione di una struttura "posticcia" da ritrarre nelle fotografie allegate alla dichiarazione non poteva che essere ricondotta nell'alveo di un'attività callidamente preordinata ad offrire una mendace rappresentazione dello stato dei luoghi. E ciò non soltanto da parte del responsabile tecnico dell'intervento, ma anche da parte della committenza, posto che una siffatta operazione non poteva certamente essere stata realizzata all'insaputa del proprietario del fondo e, dunque, del soggetto nel cui interesse essa era stata realizzata,

5.4. Venendo, quindi, alle questioni sulla pena dedotte dai due imputati del delitto di cui al capo a), entrambi deducono la violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p., in ragione dell'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e del mancato riconoscimento delle "attenuanti generiche".

Sotto il primo profilo, ritiene nondimeno il Collegio che i giudici di merito si siano perfettamente attenuti all'ormai consolidato indirizzo, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sicchè deve ritenersi inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrano, Rv. 259142).

Al riguardo, i giudici di merito hanno mostrato di valorizzare, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, la "massima intensità del dolo" e la "cospicua ampiezza dell'attività edilizia in procinto di realizzarsi", con ciò mostrando di avere tenuto conto di alcuni degli indici contemplati dall'art. 133 c.p.; dovendo, del resto, ribadirsi il consolidato indirizzo secondo cui la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ciò che peraltro non è pacificamente avvenuto nel caso di specie), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", oppure, come appunto avvenuto nella specie, il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere degli imputati, dovendo in questi termini essere inequivocabilmente inteso il (peraltro chiarissimo) riferimento alla massima intensità del dolo e alla "cospicua ampiezza dell'attività edilizia in procinto di realizzarsi" (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Quanto, poi, alla mancata valorizzazione di alcuni elementi riferibili alla condizione soggettiva degli imputati (in specie, per B., lo status di "incensuratezza", la giovane età, la "occasionalità della condotta"), deve ancora una volta ribadirsi che la valutazione sulla concedibilità delle attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, P.G. in proc. Biancofiore, Rv. 247959); ciò che, nel caso in esame, è certamente avvenuto.

Infine, la circostanza che i giudici di merito abbiano ritenuto di concedere la sospensione condizionale della pena e non le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p. non configura alcuna contraddittorietà del giudizio, costituendo principio ormai consolidato che i due istituti hanno "diversi presupposti e finalità, in quanto queste ultime rispondono alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la prima si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche" (Sez. 1, n. 6603 del 24/01/2008, P.G. in proc. Stumpo, Rv. 239131).

5.5. Venendo al ricorso presentato da R., con il primo motivo egli deduce, innanzitutto, profili di censura sostanzialmente già formulati dagli altri due imputati, sicchè gli stessi debbono essere rigettati sulla scorta delle argomentazioni già svolte.

Ciò vale, in primo luogo, per l'evidente falsità della documentazione allegata alla D.I.A., attestante la preesistenza dell'immobile oggetto dell'intervento edilizio, rispetto alla quale i Giudici di secondo grado non avrebbero replicato alle osservazioni del consulente di parte, Arch. E., circa l'esistenza, in quella zona, di altri antichi manufatti simili a quello in contestazione, composti anche da conci squadrati, con la conseguenza che R. non avrebbe avuto motivo di nutrire sospetti in merito alla autenticità dell'immobile oggetto della D.I.A.. Sul punto, appare dunque opportuno rinviare, per ragioni di economia espositiva, alle osservazioni già svolte al paragrafo 5.1..

Una volta affermata la correttezza della lettura processuale compiuta dai giudici di merito sia in relazione all'affermata falsità della rappresentazione documentale allegata alla D.I.A., sia in relazione alla percepiblità ictu oculi (ovvero sulla base dei meri rilievi fotografici) della stessa, in specie per un soggetto tecnicamente attrezzato ed esperto come R. (tanto più ove si consideri che, come osservato da B. in sede di ricorso, la richiesta di intervento conservativo su una "muratura perimetrale" priva di copertura solare, sarebbe stata comunque destinata all'immediato "diniego"), deve poi rilevarsi come sia esente da censure, sul piano logico-giuridico, l'ulteriore passaggio motivazionale con cui le due sentenze di primo e secondo grado hanno ricondotto al delitto di cui all'art. 479 c.p. il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica n. (OMISSIS) da parte di un soggetto che, per le ragioni già esposte, era consapevole della falsità di quanto attestato negli atti a corredo della D.I.A..

Sul punto, R. ha dedotto di non aver compiuto, con l'autorizzazione paesaggistica, alcuna attestazione in ordine all'epoca dell'immobile nè alla sua fattura, essendosi limitato a prendere atto del contenuto della relazione tecnica e della allegata documentazione prodotta dal richiedente ed asseverata da un professionista, così come previsto dalla legislazione in materia edilizia. Tali atti, del resto, avrebbero pacificamente natura certificativa in ordine alla descrizione dello stato attuale dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio; sicchè, a fronte della relativa attestazione, il potere dell'amministrazione si sostanzierebbe nel verificare la corrispondenza di quanto dichiarato dall'interessato rispetto ai canoni normativi stabiliti per l'attività in questione.

Le argomentazioni difensive testè riassunte sono, tuttavia, prive di pregio.

Come osservato, in passato, da questa Corte in una ipotesi del tutto identica contestata all'odierno imputato, l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata da R.G., aveva certamente la natura di atto pubblico, "comprovando l'attività di esame dei documenti prodotti dal richiedente svolta dal dirigente dell'Ufficio tecnico, esprimendo la sua valutazione tecnica e producendo il consistente effetto ampliativo della sfera giuridico-patrimoniale del proprietario a costruire il manufatto, senza attivare la procedura per ottenere il permesso a costruire" (così, in motivazione, Sez. 5, n. 35556 del 26/04/2016, R., non massimata); ciò che pertanto consente pacificamente di escludere l'applicabilità della meno grave ipotesi di cui all'art. 480 c.p..

In secondo luogo, i giudici di merito hanno puntualmente chiarito che, avendo attestato la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, R. implicitamente asseverò l'esistenza dei presupposti di fatto, della cui insussistenza, per le ragioni già chiarite, egli era, tuttavia, pienamente consapevole. In altri termini, il rilascio del titolo abilitativo rilevante sul piano paesaggistico presupponeva, in ogni caso, un preventivo vaglio della sussistenza delle relative condizioni, giuridiche e di fatto; sicchè la dolosa affermazione della sussistenza di presupposti che R. era perfettamente consapevole non esistessero integra, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, il delitto contestato.

Sotto altro profilo, del tutto inconferente è l'ulteriore deduzione secondo cui il ricorrente non avrebbe avuto alcun obbligo di effettuare preventive verifiche circa la conformità della rappresentazione dello stato di fatto alla reale situazione dei luoghi e in ordine alla preesistenza del fabbricato. E', infatti, evidente, proprio alla luce delle menzionate caratteristiche dell'autorizzazione paesaggistica, che in capo all'organo competente incomba, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, un vero e proprio obbligo giuridico di accertare la sussistenza delle condizioni giuridico-fattuale per l'accoglimento della richiesta; obbligo che, ovviamente, può essere assolto in qualunque forma, e dunque non necessariamente con un sopralluogo, che in ogni caso R. avrebbe potuto svolgere nell'esercizio dei poteri di ufficio. E dalla circostanza che egli non abbia ritenuto di svolgere alcuna verifica, i giudici hanno coerentemente tratto ulteriori conferme del fatto che egli fosse partecipe della complessiva operazione illecita.

Per quanto, infine, concerne le censure mosse con riferimento al dolo dell'abuso di ufficio, deve ribadirsi che i giudici di merito hanno esplicitato, con motivazione congrua e logicamente ineccepibile, e quindi incensurabile in sede di legittimità, le ragioni sulla base delle quali hanno ritenuto ravvisarlo.

Infatti, una volta affermata l'avvenuta commissione del delitto di falso, le due sentenze hanno posto in luce come, pur in assenza di documentati contatti tra R. e i due coimputati, potesse affermarsi l'esistenza, oltre che della consapevolezza delle condotte illegittime accertate - costituite, sia dalla falsità in atto pubblico, sia dalla violazione, non contestata ricorso per cassazione, dell'obbligo, sancito dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 23, di ordinare alla committenza di non effettuare il richiesto intervento edilizio - di un deliberato intento di far conseguire ad Q.A.V. l'ingiusto profitto patrimoniale (per la tesi secondo cui il vantaggio patrimoniale di cui all'art. 323 c.p.p., va riferito al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale e quindi non solo quando l'abuso sia volto a procurare beni materiali o altro, ma anche quando sia volto a creare un accrescimento della situazione giuridica soggettiva, cfr. Sez. 3, n. 10810 del 17/01/2014, Altieri e altri, Rv. 258894; Sez. 6, n. 12370 del 30/01/2013, P.C. e Baccherini, Rv. 256004; Sez. 6, n. 43302 del 27/10/2009, Rocca, Rv. 244945; Sez. 6, n. 49554 del 22/10/2003, Cianflone e altri, Rv. 227204, relativo al caso del rilascio di una concessione edilizia; in questi ultimi termini v. anche Sez. 6, n. 37531 del 14/06/2007, Serione e altri, Rv. 238028).

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere, dunque, rigettati e gli imputati condannati alle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2016.